Sentenza 20 aprile 2005
Massime • 15
La sopravvenuta interruzione del collegamento in videoconferenza, che non consenta all'imputato di assistere alla lettura del dispositivo, non determina la nullità della sentenza perché la violazione delle norme sulla pubblicazione della sentenza non è assistita dalla previsione di sanzioni processuali.
In tema di giudizio abbreviato, è legittima la condanna alla pena dell'ergastolo di un imputato dichiarato colpevole di più delitti, uno dei quali punibili con l'ergastolo, a nulla rilevando che la richiesta di definizione del procedimento con il rito abbreviato sia stata presentata in un momento antecedente all'entrata in vigore dell'art. 7 L. n. 4 del 2001, perché questo articolo contiene una norma di interpretazione autentica avente la funzione di eliminare i dubbi insorti circa la portata della diminuzione di pena in casi di ergastolo con isolamento diurno.
In tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'esclusione di attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento a quelle altre parti che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno, sempre che, però, non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per accertato contrasto con altre sicure risultanze di prova, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante.
Il difensore dell'imputato latitante, avendo la rappresentanza di questi ad ogni effetto e potendo in sua vece esercitare tutti i diritti e le facoltà che non siano personalmente riservati dalla legge all'imputato, può validamente proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna anche senza essere iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
La sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati.
In tema di chiamata di correo, ove le dichiarazioni accusatorie siano plurime e sussista il dubbio di artificiose consonanze, al giudice è fatto obbligo di verificare non soltanto se la convergenza non sia l'esito di collusione o concerto calunnioso, ma anche se non sia il frutto di condizionamenti o reciproche influenze, pur senza alcuna preordinata malafede, dovendo pertanto procedere con particolare severità e scrupolo al giudizio di attendibilità intrinseca.
Nel corso dell'esame dibattimentale del testimone e delle parti private può procedersi alla contestazione delle dichiarazioni rese in precedenza tutte le volte in cui vi sia difformità con la dichiarazione dibattimentale, sia che con questa il soggetto sottoposto ad esame manifesti una conoscenza diversa, sia che riveli di non ricordare le vicende o i fatti su cui ha riferito in precedenza.
In tema di giudizio abbreviato, seppure ordinariamente la commistione col rito ordinario nell'ambito dello stesso processo determini l'abnormità della sentenza, la disciplina transitoria di cui all'art. 4-ter D.L. n. 82 del 2000, convertito dalla L. n. 144 del 2000, non implica la separazione dei procedimenti tra gli imputati che hanno chiesto di essere giudicati anche sulla base degli atti di indagine e quelli che non hanno avanzato tale richiesta ed il cui processo pertanto è proseguito nelle forme del rito ordinario, avendo il legislatore deciso, con scelta ragionevole e costituzionalmente non censurabile, di intervenire anche sui processi in corso, consentendo transitoriamente la commistione dei riti.
La sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, e si pone dunque fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione "per relationem", se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi.
In tema di chiamata di correo, v'è reciproco riscontro in caso di pluralità di chiamate se si ha convergenza in ordine allo specifico fatto materiale oggetto del narrato. (La Corte ha precisato che non si ha riscontro reciproco se l'una dichiarazione indichi l'imputato come compartecipe di un fatto omicidiario, attribuendogli un determinato ruolo esecutivo, e l'altra dichiarazione lo menzioni invece come compartecipe esecutivo in occasione di un precedente tentativo d'omicidio in danno della stessa vittima, a meno che non si dimostri che il tentativo prima e l'omicidio consumato poi siano stati compiuti, nel medesimo contesto organizzativo e cronologico, dallo stesso gruppo).
L'appartenenza dell'imputato ad un organismo di vertice di un'organizzazione criminale di stampo mafioso ("Cosa nostra"), che ha il potere di deliberare in ordine alla commissione di fatti criminosi di speciale importanza per la vita dell'organizzazione, ed in particolare in ordine alla commissione di omicidi di persone di rilievo in un'ottica mafiosa (cosiddetti "omicidi eccellenti"), non è di per sé prova piena della responsabilità per lo specifico fatto criminoso, potendo però costituirne un grave indizio. (La Corte ha precisato che per l'affermazione di responsabilità è necessario che, oltre all'indicato grave indizio, ci siano elementi positivi, sia pure di natura logica, per ritenere che il singolo componente dell'organismo di vertice sia stato in concreto informato della deliberazione da assumere ed abbia prestato consenso, seppur tacitamente, fornendo in tal modo il proprio contributo alla realizzazione del reato, anche solo con il rafforzamento delle determinazioni volitive di altri).
La disciplina dell'art. 190 bis cod. proc. pen., secondo cui, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati dall'art. 51 comma terzo bis cod. proc. pen. l'esame di un testimone o di un soggetto ex art. 210 cod. proc. pen., che abbia già reso dichiarazioni "in dibattimento nel contraddittorio", è ammesso solo se il giudice lo ritenga necessario, si applica anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sopravvenuto mutamento della persona del giudice.
Il riconoscimento della circostanza attenuante della dissociazione attuosa, prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con L. n. 203 del 1991, secondo cui "la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà", implica il ricorso, in deroga alla disciplina del bilanciamento delle circostanze di cui all'art. 69 cod. pen., a speciali criteri di diminuzione della pena, in forza dei quali si applica la reclusione da dodici a venti anni in luogo dell'ergastolo, non rilevando se tale ultima pena sia prevista per la forma aggravata o per la fattispecie criminosa di base.
In tema di riunione di processi, il dovere di sentire le parti prima della decisione è adempiuto se sono previamente informate della possibilità della riunione, in modo da potere interloquire in merito, e non è necessaria la loro audizione effettiva potendo esse mantenere sulla questione un passivo silenzio. (La Corte ha pertanto escluso la sussistenza della lamentata nullità, rilevando che il giudice aveva disposto il rinvio dell'udienza "al fine di verificare se ricorrano i presupposti per la riunione ...", e che seguirono varie udienze, a cui le parti furono invitate a comparire con avviso a verbale senza ulteriore citazione, sino a quella in cui il giudice dispose la riunione).
In materia di giudizio abbreviato, anche quando l'imputato in primo grado abbia avanzato richiesta del rito ex art. 4 ter del D.L. n. 82 del 2000, conv. con L. n. 144 del 2000, il giudice di appello può esercitare, entro l'ambito delineato dall'art. 603 cod. proc. pen., i poteri officiosi di integrazione probatoria, pur su sollecitazione di parte, essendo tale esercizio compatibile con la natura del rito che consente al giudice l'integrazione delle prove acquisite, come è peraltro attestato, con riguardo al giudizio abbreviato richiesto ex art. 4 ter prima menzionato, dal rinvio espresso che esso opera alle disposizioni di cui agli artt. 441, escluso il comma terzo, e 442 e 443 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2005, n. 6221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6221 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2005 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento