Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2013, n. 20095
CASS
Sentenza 26 febbraio 2013

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Massime1

Alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., può ricorrersi solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2013, n. 20095
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20095
Data del deposito : 26 febbraio 2013

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