Sentenza 26 febbraio 2013
Massime • 1
Alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., può ricorrersi solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.
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La massima Integra il delitto di cui all' art. 612 c.p. l'espressione, rivolta all'indirizzo di una persona, comunque non finisce qui, la quale, pur non avendo in sé una connotazione univocamente minacciosa, può intendersi come prospettazione di un'ulteriore attività aggressiva illegittima ove valutata nel contesto e nel momento in cui è stata proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, non rilevando che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito. (Nella specie, la frase era stata pronunziata dall'imputato mentre si allontanava, dopo aver aggredito e causato lesioni alla persona offesa - Cassazione penale , sez. V , 16/12/2019 , n. 9392). Fonte: Ced …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2013, n. 20095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20095 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 26/02/2013
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 395
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 42452/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FE EL N. IL 01/03/1958;
avverso la sentenza n. 1548/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del 19/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
Udito il difensore Avv. Prontera Stefano che ha concluso per l'annullamento senza rinvio o, in subordine, per l'annullamento con rinvio per acquisizione degli atti documentali.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 luglio 2012 la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce in data 12 marzo 2009, ha disposto la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e confermato, nel resto, la statuizione relativa alla condanna di MA RA alla pena di mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 340 c.p., commesso il 23 febbraio 2006 per non avere partecipato, nella sua qualità di medico di guardia, al consiglio di disciplina convocato per quella data presso la Casa circondariale di Lecce al fine di esaminare la posizione di un detenuto in procinto di essere trasferito con urgenza presso altro istituto penitenziario, sebbene avesse ricevuto l'ordine scritto di sostituire un altro medico.
2. Avverso la predetta sentenza della Corte d'appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, formulando tre motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
2.1. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e lett. e), in relazione all'art. 340 c.p., per erronea applicazione della legge penale, nonché per illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione rispetto al contenuto della testimonianza del vicedirettore pro tempore della Casa circondariale di Lecce, dr.ssa Andrianello, che dimostrerebbe come nel caso dì specie non vi sia stata alcuna interruzione dell'ufficio o del servizio pubblico nel suo complesso, e che anche nell'ipotesi in cui il consiglio di disciplina si sia dovuto rinviare ad altro giorno, ciò non comporterebbe una complessiva alterazione dell'ufficio o del servizio, bensì, al limite, di una singola prestazione dello stesso.
2.2. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e e), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché per illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione rispetto all'ordinanza con la quale si è rigettata la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento ex art. 603 c.p.p., avente ad oggetto l'acquisizione di dati documentali costituiti dall'accordo per l'espletamento del servizio sanitario e di guardia medica - al solo fine di verificare l'essenzialità del dato conoscitivo riguardante i compiti e le funzioni attribuite al ricorrente - e dai registri delle presenze dei medici presso l'ufficio sanitario della Casa circondariale di Lecce. L'acquisizione di siffatti elementi documentali, in particolare, avrebbe consentito di accertare sia il fatto che il ricorrente non aveva alcun obbligo di partecipare ai consigli di disciplina, sia il fatto che egli era stato impegnato in visite sanitarie, e comunque aveva l'obbligo di non abbandonare il proprio servizio e di essere reperibile.
2.3. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e e), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 40 c.p., comma 2 e art. 340 c.p., del D.P.R. n. 230 del 2000, art. 78, comma 3 e art. 81 nonché per manifesta contraddittorietà della motivazione rispetto al contenuto della testimonianza del vice- direttore della Casa circondariale di Lecce, dr.ssa Andrianello, e della circolare/ordine di servizio del 17 marzo 2005, atteso che, contrariamente a quanto affermato nell'impugnata pronunzia, l'obbligo giuridico di partecipare ai consigli di disciplina era previsto, per altri medici, nei giorni di martedì e di giovedì (sulla base dell'ordine di servizio sopra citato), mentre l'ordine scritto nella circostanza emesso dal dr. Rima non avrebbe data ed orario certi, nè sarebbe stato adottato da soggetto legittimamente competente, in quanto privo di un ruolo gerarchicamente sovraordinato per emetterlo, oltre a non risultare con certezza notificato o comunque portato a conoscenza del ricorrente, sul quale, peraltro, non poteva ritenersi incombente alcuna posizione di garanzia rilevante ai sensi dell'art.40 c.p., comma 2. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
4. Occorre, preliminarmente, rilevare che, a norma del combinato disposto del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 3, art. 78, comma 3, art. 81, comma 4, gli adempimenti relativi alla fissazione del giorno e dell'ora della convocazione dell'accusato dinanzi al consiglio di disciplina sono rimessi esclusivamente alla competenza del direttore dell'istituto penitenziario.
Ne discende che la fonte dell'obbligo giuridico di partecipazione del ricorrente all'udienza che si sarebbe di lì a poco tenuta dinanzi al consiglio di disciplina non può essere, di per sè stessa, individuata nell'adozione di un ordine di servizio redatto da un altro sanitario (il dott. Rima) e finalizzato alla sostituzione del componente impedito a prendervi parte.
Avuto riguardo a quanto or ora esposto risulta evidente, altresì, l'insufficienza del quadro degli elementi istruttori già acquisiti, e s'impone, pertanto, l'assunzione degli ulteriori elementi di prova documentale meglio indicati supra - nel par. 2.2 - e costituenti oggetto della, erroneamente, rigettata richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento ex art. 603 c.p.p.. Alla luce di tale approfondimento istruttorio dovranno essere, conseguentemente, riesaminati i presupposti, il contenuto, le finalità e le modalità di comunicazione dell'ordine di servizio emesso in data 23 febbraio 2006, al fine di accertare, unitamente al contenuto della circolare interna del 17 marzo 2005 - che sembra non contenere alcun esplicito riferimento alla persona del ricorrente - ed al complesso delle risultanze offerte dalle ulteriori acquisizioni probatorie, l'effettiva sussistenza, o meno, dell'obbligo, in capo al ricorrente, di partecipazione alla seduta del consiglio di disciplina.
Alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, ex art.603 c.p.p., comma 1, può ricorrersi non solo quando il giudice ritenga che i dati probatori già acquisiti siano incerti, ma anche quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze, ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, dep. 24/09/2007, Rv. 237410; Sez. 3, n. 21687 del 07/04/2004, dep. 07/05/2004, Rv. 228920; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 29/01/2004, Rv. 227494). L'art. 603 c.p.p., commi 1 e 3, interpretato alla luce dell'art. 111 Cost., consente infatti al giudice - nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un significato incerto - di ammettere la prova richiesta quando la stessa, come nel caso in oggetto, possa apportare un contributo considerevole ed utile al processo, risolvendo i dubbio prospettando una soluzione differente (Sez. 3, n. 21687 del 07/04/2004, dep. 07/05/2004, cit.). Meritevoli di accoglimento, pertanto, devono ritenersi il secondo ed il terzo profilo di doglianza, mentre il motivo articolato nella prima censura dovrà essere, evidentemente, oggetto di nuova disamina unitamente alla considerazione delle risultanze che emergeranno dalle su indicate acquisizioni documentali.
5. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce, la quale dovrà porre rimedio alle su rilevate carenze motivazionali, uniformandosi ai principii di diritto in questa Sede stabiliti.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013