Sentenza 30 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il c.d. "pentimento", collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue propalazioni. Ne consegue che l'indagine sulla credibilità del collaboratore deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento - quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni.
Commentario • 1
- 1. La reversibilità dei criteri nella valutazione della chiamata in correitàErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 7 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2013, n. 46483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46483 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 30/10/2013
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI A. - rel. Consigliere - N. 1620
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 28946/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI RO N. IL 12/04/1989;
avverso l'ordinanza n. 1972/2013 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 20/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 20.3.2013 il Tribunale del riesame di Napoli - a seguito di ricorso proposto nell'interesse di MI CI avverso la ordinanza cautelare emessa il 26.2.2013 dal GIP distrettuale del Tribunale di Napoli con la quale era applicata al predetto la misura della custodia cautelare in carcere - ha confermato detta ordinanza con la quale sono stati riconosciuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza nei confronti dello MI in relazione ai delitti di cui - capo A) - all'art. 416 bis c.p. per partecipazione al clan AMATO-PAGANO con il ruolo di componente dei gruppi armati e vedetta armata posta a presidio delle piazze di spaccio e dei territorio di MELITO, MUGNANO ed ARZANO e - capo B) - al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, - L. n. 203 del 1991, art.
7 - per partecipazione, nell'ambito del medesimo clan, ad una associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e con il ruolo di vedetta di piazze di spaccio.
2. Avverso l'ordinanza di conferma ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'indagato deducendo:
2.1. omessa, illogica e contraddittoria motivazione ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 292 c.p.p., comma 2 e art. 111 Cost., comma 6 in ordine al rigetto della eccezione difensiva di declaratoria di nullità della ordinanza impositiva per mancanza di motivazione avendo solo assertivamente risposto a detta eccezione che aveva dedotto l'utilizzo generalizzato - e coinvolgente anche la posizione del ricorrente - della tecnica del "copia-incolla" della richiesta cautelare del P.M. nella redazione della ordinanza impositiva.
2.2. violazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) c) ed e) in relazione agli artt. 125 e 292 c.p.p., art. 309 c.p.p., art. 273 c.p.p., commi 1 e 1 bis - art. 192 c.p.p., comma 3 in riferimento all'art. 416 bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; violazione di legge sostanziale e processuale;
omessa illogica e contraddittoria motivazione in ordine al giudizio di attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia ed a quello di convergenza ed individualizzazione delle medesime dichiarazioni sul contributo reso dallo MI CI.
2.3. violazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) c) ed e) in relazione agli artt. 125 e 292 c.p.p., art. 309 c.p.p., art. 273 c.p.p., commi 1 e 1 bis - art. 192 c.p.p., comma 3 in riferimento all'art. 416 bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; violazione di legge sostanziale e processuale;
omessa illogica e contraddittoria motivazione in relazione alle doglianze difensive dedotte con la memoria depositata nel corso del giudizio in relazione all'assenza di gravità indiziaria in ordine alla quale risulta omessa l'indicazione giustificativa del contributo ascritto all'indagato.
2.3.1. In relazione al secondo e terzo motivo si deduce in particolare che, in relazione alla attendibilità delle propalazioni dei collaboratori di giustizia,non è stato tenuto conto - sotto il profilo oggettivo - della assenza di serio ravvedimento alla base delle collaborazioni rese da soggetti tra loro legati da vincoli familiari e prive di autonomia e - sotto il profilo soggettivo - della assenza di elementi consolidati e di conferme da parte di provvedimenti definitivi, in presenza di divergenze in ordine alle riferite dinamiche associative. Quanto alla assunta convergenza delle propalazioni si sarebbe violata la regola della necessità che tale convergenza debba essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte sia in relazione al capo A) che, a maggior ragione, in relazione al capo B) in ordine al quale si denuncia l'inesistenza di qualsiasi elemento indiziario.
3. Il primo motivo è inammissibile perché aspecifico.
3.1. L'ordinanza applicativa di una misura cautelare è legittimamente motivata con la integrale riproduzione della richiesta del P.M., purché sia consentito al giudice del riesame ed a quello di legittimità, nell'ambito delle rispettive competenze, di controllare il quadro indiziario e la correttezza dell'"iter" logico seguito dal giudice di prime cure (Sez. 2, Sentenza n. 6966 del 26/01/2011Rv. 249681, P.M. in proc. Giampapa e altro;
Sez. 1, Sentenza n. 14830 del 28/03/2012 Rv. 252274 Imputato: P.M. in proc. Faye;
Sez. 2, Sentenza n. 13385 del 16/02/2011 Rv. 249682 Imputato:
Soldano; Sez. 4, Sentenza n. 4181 del 14/11/2007 Rv. 238674 Imputato:
Benincasa). Cosicché la nullità invocata dalla difesa può essere dichiarata solo ove il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso "grafico", ovvero ove, pur esistendo una motivazione in tal senso, essa si risolva in clausole di stile, onde non sia possibile, interpretando e rivalutando l'intero contesto, individuare le esigenze cautelari il cui soddisfacimento si persegue (Cass. pen., sez. 6, 10.01.2000, n. 52). Inoltre, quando un provvedimento non si limita a richiamare altro atto, ma ne recepisca graficamente il contenuto, non può certo dirsi che "manchi" di motivazione, dovendo, piuttosto, equipararsi la situazione al caso di motivazione per relationem, e cioè del provvedimento che richiami il contenuto di diverso atto, facendone propria la motivazione (Cass. 2 39383 in data 8.10.08, depositata 21.10.08, rv. 241868). Del resto, come ha osservato Sez. 6, Sentenza n. 8590 del 16/01/2006 Rv. 233499 Imputato: Pupuleku, è oramai indirizzo pressoché costante di questa Corte che, in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, il giudice del riesame non può annullare il provvedimento impugnato per difetto di motivazione, atteso che il nostro ordinamento processuale a fronte delle nullità comminate per omessa motivazione dei provvedimenti riserva solo al giudice di legittimità il potere di pronunciare il relativo annullamento. Tale potere è precluso al giudice di merito di secondo grado a maggior ragione quando a costui, come nel caso del riesame, il thema decidendum è devoluto nella sua integralità (Sez. 3, 19 gennaio 2001, Senzadio, rv. 218752); che, pertanto, all'effetto interamente devolutivo che caratterizza l'impugnazione per riesame consegue che il giudice, al quale è conferito il potere di annullare, riformare o confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso, può sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative dell'ordinanza oggetto del riesame. E tale potere-dovere del tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nel caso di carenza grafica oppure di apparato motivazionale inesistente perché del tutto inadeguato o basato su affermazioni apodittiche, sì da comportare nullità per violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 2 (Sez. 3, Sentenza n. 33753 del 15/07/2010 Rv. 249148 Pmt in proc. Lteri Lulzim).
3.2. Nella specie il Tribunale ha rigettato la eccezione di nullità ritenendo autonomamente ed adeguatamente compiuto l'obbligo valutativo da parte del giudice emittente, pur con il parziale e consentito ricorso per relationem a singoli passi di natura meramente espositiva della richiesta cautelare.
3.3. Cosicché la doglianza difensiva, che si limita a ribadire le censure in ordine alla tecnica redazionale della ordinanza impositiva, senza indicare per quali ragioni - e specificamente con riguardo al ricorrente - quelle esposte da detta ordinanza non siano complete motivazioni - la cui autonomia non è affidata a variazioni lessicali - a sostegno della sussistenza delle condizioni per l'emissione della cautela, non si confronta con la motivazione resa dal giudice territoriale.
4. Il secondo e terzo motivo sono inammissibili.
4.1. Il Tribunale - dopo una ampia premessa nell'ambito della quale ha esposto, valutandolo criticamente, il compendio proveniente dai collaboratori di giustizia e le emergenze a riguardo degli equilibri raggiunti dai clan camorristici operanti sul territorio all'indomani della "prima faida di Scampia" del 2004 - affronta la posizione del ricorrente convalidando la sussistenza della gravità indiziaria fondata sulle propalazioni dei collaboratori di giustizia TO AG, SE LU, EN CA, IL OV, MA OV ed NN AE - dei quali richiama criteri ed esiti della valutazione di attendibilità, rigettando le deduzione difensiva circa la non spontaneità del pentimento - delle quali riproduce degli stralci direttamente riferiti al ricorrente e successivamente giustificando il giudizio di intraneità ad entrambi i sodalizi contestati sulla base del concorde riferimento dell'TO, SE, EN e MA al ruolo di addetto alla vigilanza dei covi del clan. TO, SE e IL convergono sulla destinazione allo MI di somme mensili tra le 3.000 e 4.000 Euro. L'IL indica il ricorrente - tra altri - quale componente del gruppo di fuoco, corroborato dal MA che riferisce il ruolo di vedetta seppure non armata dello storico covo di via Cicerone, riferendo comunque la disponibilità da parte del ricorrente di una pistola cal. 9X21 come pure quella di correre in armi ove si rendesse necessario. Quanto, poi, all'accusa di cui la capo B) la ordinanza valuta, nell'ambito del rilevato contesto associativo che aveva come suo punto di forza il traffico di droga, le dichiarazioni dell'ESPOSTO in ordine alla provenienza dal traffico di droga del denaro destinato allo stipendio del ricorrente e di quelle dell'NN che colloca il ricorrente nella nota "piazza di spaccio" della 219, seguito dal MA che pure riferisce della disponibilità del ricorrente a correre armato anche alla "219".
4.2. Ebbene, considerando la richiamata motivazione, inammissibile per manifesta infondatezza ed aspecificità è la censura difensiva in ordine al rigetto della deduzione relativa alla attendibilità soggettiva dei collaboratori.
4.3. In tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il cd. "pentimento", collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue propalazioni. Ne consegue che l'indagine sulla credibilità del collaboratore deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento - quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni (Sez. 6, Sentenza n. 43526 del 03/10/2012 Rv. 253709 Imputato: Ritorto e altri).
4.4. Si colloca nell'ambito di detto orientamento la valutazione del Tribunale che ha escluso la rilevanza del dedotto calcolo utilitaristico alla base della collaborazione dei propalanti. Inidoneo, poi, a dare specificità al motivo è il generico richiamo alla memoria difensiva ed a talune divergenze narrative delle quali non si coglie la decisività, risultando invece, che detta memoria sia stata adeguatamente considerata secondo molteplici aspetti sollevati e, in particolare, per quanto qui viene in rilievo, in ordine alla dedotta genericità e non convergenza delle dichiarazioni.
4.5. Pertanto, le doglianze mosse dal ricorrente si risolvono in una riproposizione di valutazioni in fatto delle propalazioni dei collaboratori senza attingere effettivamente a vizi della motivazione che - invece - si è posta nell'alveo di legittimità richiamato allorquando, dopo la congrua valutazione di attendibilità dei dichiaranti, ha mostrato di scandagliare le relative dichiarazioni individuandone specifici e rilevanti punti di convergenza in ordine al ruolo associativo ascritto all'indagato sia in relazione al capo A) - in ordine al quale è rimarcata conclusivamente e correttamente la natura fiduciaria dei ruoli svolti dal ricorrente - che al capo B) - nel valorizzato contesto ed in presenza degli indici partecipativi ricordati, risultando priva di vizi logici, ma appartenendo alla valutazione di merito la non decisività della esclusione riferita dall'TO, che ferma le sue conoscenze al luglio 2010, come pure talune difformità sulle modalità di retribuzione.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
6. Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2013