Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2013, n. 46483
CASS
Sentenza 30 ottobre 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il c.d. "pentimento", collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue propalazioni. Ne consegue che l'indagine sulla credibilità del collaboratore deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento - quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni.

Commentario1

  • 1La reversibilità dei criteri nella valutazione della chiamata in correità
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 7 ottobre 2025

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2013, n. 46483
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46483
Data del deposito : 30 ottobre 2013

Testo completo