Sentenza 2 marzo 2010
Massime • 1
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, del d.P.R. n. 309 del 1990, non è sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2010, n. 20799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20799 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 02/03/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 485
Dott. CONTI NI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 15852/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SI NI, n. a Ceriana il 2.12.1955;
2) DA RE, n. ad Arenzano il 19.3.1966;
3) EL SE, n. a Palermo il 14.9.1955;
avverso la sentenza in data 4 dicembre 2008 della Corte di appello di Genova;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONTI NI;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso del GA e per il rigetto degli altri ricorsi;
Uditi gli avvocati Torrigino Gian Stefano per EL e Pendini Vittorio per DA, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
FATTO
Con sentenza in data 31 gennaio 2008, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Genova, riconosciute le attenuanti generiche, condannava SI NI e RE DA alla pena di anni dodici di reclusione ed Euro 12.000 di multa ciascuno e EL SE alla pena di anni cinque, mesi quattro ed Euro 48.000 di multa in quanto responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti. In particolare veniva affermata la responsabilità penale del EL e del DA, ispettori della Polizia di Stato presso la Squadra Mobile della Questura di Genova, in relazione a numerosi fatti, ritenuti tra loro in continuazione, di peculato aventi per lo più ad oggetto sostanze stupefacenti di varia tipologia apprese nel corso di indagini di polizia e in un caso due computer portatili, di cessione a terzi delle medesime sostanze, di omessa denuncia di reato, di falso ideologico;
del solo EL, inoltre, per i reati di illecita detenzione e porto di un'arma comune da sparo di natura clandestina e di ricettazione della stessa;
e del GA per avere acquistato dal DA circa otto-nove chilogrammi di cocaina (fatti commessi in Genova, complessivamente, tra il 1995 e il 2007).
A seguito di appello degli imputati, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova riduceva ad anni otto di reclusione ed Euro 80.000 di multa la pena per ciascuno degli imputati EL e DA e ad anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 12.000 di multa quella relativa al GA.
Ricorrono per cassazione i predetti imputati.
Il GA, a mezzo del difensore avv. Mario Iavicoli, denuncia l'erronea applicazione della legge penale, con riguardo alla mancata qualificazione del fatto come favoreggiamento personale ex art. 378 c.p., essendosi egli limitato, in accoglimento di una richiesta dell'Ispettore DA, preoccupato per l'arresto del collega EL, avvenuto circa due ore prima, a fare sparire un quantitativo di cocaina contenuto in un borsone detenuto in un armadio della questura.
Il medesimo imputato, peraltro, successivamente al ricorso, ha depositato in data 24 febbraio 2010 formale dichiarazione di rinuncia al ricorso stesso.
Sia il EL, a mezzo dell'avv. Torrigino Gian Stefano, sia il DA, a mezzo dei difensori avvocati Roberto Franck e Vittorio Pendini, denunciano con un unico motivo la erronea mancata applicazione dell'attenuante della collaborazione di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 7, rilevando che era stata dai medesimi offerta un'ampia collaborazione agli inquirenti, di cui da atto la stessa sentenza, con particolare riferimento al borsone contenente vari chili di cocaina da loro affidato al GA;
dichiarazioni sulla base delle quali era stata emessa ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quest'ultimo; essendo d'altro canto irrilevante, ai fini della condotta collaborativa, che non fosse stato possibile il reperimento della droga.
DIRITTO
A seguito della rinuncia presentata dal GA, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 589 c.p.p., e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle censure dedotte e alla sopravvenuta causa di inammissibilità, si ritiene equo determinare in Euro 1.000,
I ricorsi del EL e del DA appaiono infondati. Non sono condivisibili le critiche circa il mancato riconoscimento dell'attenuante della collaborazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art.73, comma 7. L'attenuante in questione, come affermato da Sez. un., 28 ottobre 1998, Barbagallo, può essere riconosciuta solo in presenza di ammissioni o comportamenti che conducano all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, non essendo sufficiente la mera indicazione di qualche complice (v. ad es. Cass., sez. 4, 28 gennaio 2004, Esentato;
Id., 4 dicembre 2003, Cozzolino). Ora, la Corte di appello, discostandosi dalla valutazione del primo giudice, ha riconosciuto a favore degli imputati un atteggiamento di globale resipiscenza rispetto alla grave condotta criminosa posta in essere per vari anni, ma ha ineccepibilmente rilevato che il loro leale pentimento, anche con riferimento al coinvolgimento del GA, non ha oggettivamente determinato la neutralizzazione di traffici in atto ne' sottrazioni rilevanti per la commissione di delitti, tanto che il borsone contenente l'ingente quantitativo di cocaina affidato dal DA al GA non è stato mai ritrovato.
Tale motivazione, pienamente condivisibile in linea di diritto, da ragione del diniego della attenuante invocato.
Al rigetto dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del GA e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.
Rigetta gli altri ricorsi e condanna i relativi ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010