Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2010, n. 20799
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Sentenza 2 marzo 2010

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In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, del d.P.R. n. 309 del 1990, non è sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2010, n. 20799
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20799
    Data del deposito : 2 marzo 2010

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