Cass. pen., sez. III, sentenza 18/04/2012, n. 37372
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Sentenza 18 aprile 2012

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In tema di circostanza attenuante della "collaborazione" nei reati concernenti le sostanze stupefacenti, le "risorse" la cui sottrazione deve essere oggetto dell'aiuto prestato dal collaborante vanno intese in senso globale, in esse dovendosi ricomprendere non solo lo stupefacente o il denaro destinato all'acquisto ma anche le risorse "umane" e qualsiasi altra rivelazione in grado di incrinare e porre quindi in difficoltà il sistema di spaccio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/04/2012, n. 37372
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37372
    Data del deposito : 18 aprile 2012

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