Sentenza 18 aprile 2012
Massime • 1
In tema di circostanza attenuante della "collaborazione" nei reati concernenti le sostanze stupefacenti, le "risorse" la cui sottrazione deve essere oggetto dell'aiuto prestato dal collaborante vanno intese in senso globale, in esse dovendosi ricomprendere non solo lo stupefacente o il denaro destinato all'acquisto ma anche le risorse "umane" e qualsiasi altra rivelazione in grado di incrinare e porre quindi in difficoltà il sistema di spaccio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/04/2012, n. 37372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37372 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2012 |
Testo completo
37372/12 R C A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 18/04/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 1142/2012 Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - Dott. RENATO GRILLO REGISTRO GENERALE N. 40013/2011 - Consigliere - Dott. SILVIO AMORESANO - Consigliere - Dott. GIULIO SARNO - Rel. Consigliere - Dott. ELISABETTA ROSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) EL LU N. IL 22/06/1957 avverso la sentenza n. 6399/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 13/05/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. o Blauhano che ha concluso per l'envellemento con 24No Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 13 maggio 2011, in parziale riforma della sentenza, emessa all'esito di rito abbreviato, del G.U.P. presso il Tribunale di Milano del 28 giugno 2010, ha rideterminato la pena in anni sei di reclusione ed euro 16.000 di multa nei confronti di EL IG, condannato per il reato di cui all'art. 73, 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, perchè in concorso con altro imputato, deteneva a fini di cessione Kg 16,420 di cocaina, fatto commesso a Milano il 3 marzo 2010. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: 1) Violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 7 del D.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la Corte di appello avrebbe negato il riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 7, ritenendo mancante la collaborazione svolta dall'imputato, sulla base di una lettura erronea della missiva che il pubblico ministero aveva trasmesso alla Corte di appello, laddove veniva evidenziato che le dichiarazioni etero accusatorie rese da esso imputato erano risultate oltre che intrinsecamente attendibili, anche munite di plurimi riscontri estrinseci;
2) Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in riferimento ai citati elementi, in quanto nella missiva il pubblico ministero aveva riferito che il EL non si era limitato a riferire dell'episodio per cui era stato processato, ma aveva fornito elementi in ordine a traffici pregressi, indicando anche corresponsabili, per cui lo stesso pm aveva espresso parere favorevole alla concessione della circostanza attenuante di cui al comma 7. 3. In prossimità dell'udienza il difensore ha presentato memoria illustrativa a corredo del motivi, evidenziando come l'aiuto concreto alle Forze dell'ordine rappresenti una delle possibili autonome forme con le quali si può esplicare l'attività di cui al comma 7 dell'art. 73 D.P.R. 309 del 1990. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. La Corte di appello ha escluso la concessione della circostanza attenuante speciale a seguito di un'interpretazione non corretta del dettato normativo di cui all'art. 73, comma 7 del D.P.R. n. 309 del 1990. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo sottolineato che tale attenuante deve essere riconosciuta quando la collaborazione prestata sia stata effettiva ed idonea a far conseguire un utile risultato, realizzato quale effetto del contributo offerto dell'imputato, senza che sia richiesto necessariamente che tale risultato consista nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione del delitti, ciò che spesso non potrebbe in concreto verificarsi nei traffici di media dimensione (conf. Sez. 3, n. 34892 del 14/7/2011, dep. 27/9/2011, Vaccher, 2 non mass. sul punto). In tali casi l'attenuante può essere concessa a quell'imputato il quale abbia reso dichiarazioni, fornendo l'intero patrimonio conoscitivo ed abbia collaborato per evitare che l'attività delittuosa (ossia il traffico di sostanze stupefacenti da intendersi in senso ampio, ossia a prescindere dal tipo di sostanza e dalle condotte: produzione, detenzione, commercio, coltivazione) venga portata a conseguenze ulteriori, contribuendo in tal modo ad impedire l'ulteriore diffusione della droga, e ciò abbia fatto o tramite l'individuazione di responsabili (correi, ma anche corrieri, fornitori...) dell'illecito traffico da lui conosciuti o sui quali è in grado di fornire elementi utili alla identificazione, a prescindere dallo connessione con il procedimento penale nell'ambito del quale la collaborazione venga prestata, ovvero indicando il luogo ove la sostanza stupefacente sia custodita o chiarendo l'attività dello spaccio, sotto il profilo delle modalità di ricezione, trasporto e cessione a terzi delle sostanze stupefacenti. -In pratica come affermato, con felice sintesi della consolidata giurisprudenza, dalla sentenza della Sez. 4, n. 5813 dell' 1/12/2000, Berenato, Rv. 218689 - è necessario che "l'aiuto prestato dall'imputato abbia influenzato in modo decisivo le indagini della Polizia Giudiziaria orientandola verso quadri probatori in precedenza non oggetto di investigazioni". La circostanza attenuante, invece, non può essere riconosciuta se l'imputato si sia limitato ad ammettere le proprie responsabilità o ad assumere "comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, (almeno in ordine al "filone" delinquenziale scoperto)", ossia abbia fornito un contributo limitato a solo rafforzamento del quadro probatorio esistente o al raggiungimento anticipato di risultati che si sarebbero comunque ottenuti, essendo l'indagine già in corso in tale direzione. Tale indirizzo giurisprudenziale è stato ribadito anche recentemente da Sez. 6, n. 19082 del 16/3/2010, Khezami, Rv. 247082, che ha ritenuto che tale interpretazione sia quella corretta, in quanto costituzionalmente obbligata, perché la tesi contraria "condurrebbe, con offesa del principio di uguaglianza, a riconoscere l'attenuante soltanto a chi si è macchiato del crimine più grave, mentre, anche in nome del principio di personalizzazione della responsabilità penale, va valorizzata la collaborazione fattiva di colui che, per la sua posizione di marginalità, è in grado di offrire un limitato contributo collaborativo" (Sez. 6, n. 2751 dell'1/2/1996, P.G. in proc. Bragagna, Rv. 204108).
2. Quindi la lettura che i giudici di merito hanno dato del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, là dove hanno escluso l'applicabilità dell'attenuante al EL ritenendo mancante l'elemento dell'aiuto nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, non risulta corretta. La sentenza, infatti, sembra far coincidere le "risorse" unicamente con lo "stupefacente", mentre tale nozione deve essere intesa estensivamente ed in senso globale, a comprendere non solo lo stupefacente o il denaro destinato all'acquisto, ma anche le "risorse umane" e qualsiasi altra rivelazione in grado di incrinare, e porre quindi "in difficoltà", il sistema di spaccio della droga.
3. Del resto, i giudici di appello ben avrebbero potuto svolgere ulteriori approfondimenti sugli ambiti della collaborazione svolta dall'imputato come già favorevolmente valutata dal pubblico ministero, atteso che è stato già precisato da questa Corte che una rinnovazione dell'istruttoria in appello è pur sempre compatibile con il rito abbreviato proprio al fine di far valere, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, l'attenuante della collaborazione prevista dall'art. 73, comma settimo, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (cfr. Sez. 3, n. 1858 del 22/9/2011, dep. 18/1/2012, De Cesare, Rv. 251798), tanto più in un caso come questo, dove l'attività di collaborazione ebbe inizio con dichiarazioni rese in data 22 giugno 2010, ossia in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere annullata, limitatamente al punto dell'applicabilità dell'attenuante prevista dall'art. 73, comma 7 del Testo unico stupefacenti, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano, la quale dovrà riesaminare la questione alla luce del principio sopra affermato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della circostanza attenuante prevista di cui al comma 7 dell'art. 73 del Testo unico stupefacenti con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2012. Il consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Rosi Guido De Maio DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 SET 2012 IL Ma IL CANCELLIERE S E T Luana Mariani R O C 3