Sentenza 16 ottobre 2014
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata, salvo che l'operatività della causa di estinzione del reato presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/10/2014, n. 2545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2545 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2014 |
Testo completo
L 2 545/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 16/10/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 2357 MARIO GENTILE Dott. - Consigliere - Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - N. 21829/2014 REGISTRO GENERALE Dott. SERGIO BELTRANI - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIOTTO PASQUALE N. IL 25/06/1966 avverso la sentenza n. 912/2009 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 15/10/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2014 la relazione fatta dal Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.Luigi Riello Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI che ha concluso per l'annullamento suze riuvio nelle живийће мpugurte perchè il resto è estinto per prescrizione;
rilevate le regolarità degli avvisi dirito;
fi Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza emessa in data 3.7.2008 dal Tribunale di MI (che aveva dichiarato PASQUALE RIOTTO, in atti generalizzato, colpevole di riciclaggio commesso in MI il 27.2.2002, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia), ha qualificato il fatto come ricettazione, rideterminando in termini più favorevoli la pena. Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di un difensore iscritto all'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: -erronea applicazione degli artt. 157 ss. c.p. (poiché, a seguito della I intervenuta derubricazione del reato, lo stesso era estinto per prescrizione già alla data della sentenza di appello); All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.
1. Come ritenuto anche dal PG, a seguito della intervenuta derubricazione del reato di riciclaggio in origine contestato in quello di ricettazione, quest'ultimo risultava già estinto per prescrizione (a partire dalla data del 23.7.2012, determinata tenendo conto del termine di anni dieci oltre mesi 4 e giorni 26 per sospensioni) prima della sentenza di appello.
2. Il secondo motivo è inammissibile perché non consentito. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, CED Cass. n. 244273 s.) hanno esaminato il problema dell'ambito del sindacato, in sede di legittimità, sui vizi della motivazione, in presenza di cause di estinzione del reato, del quale avevano già avuto modo di occuparsi in passato (avevano, infatti, già affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto l'inevitabile rinvio della causa al giudice di merito dopo la pronunzia di annullamento risulterebbe comunque incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato: Sez. un., sentenza n. 1653 del 21 ottobre 1992, dep. 22 febbraio 1993, Marino ed altri, CED Cass. n. 192471). In linea con l'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza intervenuta successivamente sulla questione (Sez. V, sentenza n. 7718 del 24 giugno 1996, CED Cass. n. 205548; Sez. II, sentenza n. 15470 del 6 marzo 2003, CED Cass. n. 224290; Sez. I, sentenza n. 4177 del 27 ottobre 2003, dep. 4 febbraio 2004, CED Cass. n. 227098; Sez. III, sentenza n. 24327 del 4 maggio 2004, CED Cass. n. 228973; Sez. VI, sentenza n. 40570 del 29 maggio 2008, CED Cass. n. 241317; Sez. IV, sentenza n. 14450 del 19 marzo 2009, CED Cass. n. 244001), il principio è stato ribadito (sostanzialmente nei medesimi termini, come è confermato dalle quasi speculari massime estratte dalle due citate decisioni delle Sezioni Unite) anche dalla sentenza Tettamanti, a parere della quale la Corte di cassazione, ove rilevi la sussistenza di una causa di estinzione del reato, non può rilevare eventuali vizi di legittimità della motivazione della decisione impugnata, poiché nel corso del successivo giudizio di rinvio il giudice sarebbe comunque obbligato a rilevare immediatamente la sussistenza della predetta cause di estinzione del reato, ed alla conseguente declaratoria. Il principio opera anche in presenza di mere cause di nullità di ordine generale, assolute ed insanabili, identica essendo la ratio, fondata sull'incompatibilità del rinvio per nuovo giudizio di merito con li principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva. A conclusioni diverse dovrebbe giungersi nel solo caso in cui l'operatività della causa di estinzione del reato presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nei qual caso assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. Il principio è stato successivamente ribadito, più o meno nei medesimi termini, da Sez. VI, sentenza n. 23594 del 19 marzo 2013, CED Cass. n. 256625, secondo la quale Nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata, anche se questa abbia pronunciato condanna agli effetti civili, qualora il ricorso non contenga alcun riferimento ai capi concernenti gli interessi civili>>, e merita senz'altro di essere condiviso. 2 Vanno, pertanto, ribaditi i seguenti principi di diritto: In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione», ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento», e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento>>. Nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata>>. I principi di diritto appena enunciati comportano la non rilevabilità in questa sede, agli effetti penali, di eventuali vizi di motivazione della decisione impugnata, evidente apparendo che la motivazione della sentenza impugnata non risulta del tutto carente né meramente apparente, e non essendo stata proposta dall'imputato valida e tempestiva rinunzia alla prescrizione.
3. Gli elementi posti dalla Corte di appello a fondamento dell'affermazione di responsabilità non consentono il proscioglimento dell'imputato con una più favorevole formula assolutorio per ragioni di merito, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, udienza pubblica 16.10.2014 Il Componente estensore Il Presidente Sergio Beltrani Mario Gentile Jario Gentilденар DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 GEN 2015 IL IL CANCELLIERE CAS Claudia Pianelli 3