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21 aprile 1942
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20 giugno 1971
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1 marzo 2006
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2 febbraio 2016
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Art. 514.
(Cose mobili assolutamente impignorabili).
Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:
1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
4) NUMERO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 52 ;
5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonche' i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;
((6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli)) .
(Cose mobili assolutamente impignorabili).
Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:
1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
4) NUMERO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 52 ;
5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonche' i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;
((6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli)) .
Commentari • 263
- 1. L'impignorabilità del veicolo del disabileAvv. Daniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 25 luglio 2018 · 48.41228
[…] La risposta al quesito non è immediata dal momento che la stessa deve essere rinvenuta in un'accurata esegesi del disposto dell'art. 514 c.p.c.. […] La giurisprudenza sul punto ha ammesso che l'impignorabilità tracciata dall'ormai abrogato art. 514 comma 1 n. 4 c.p.c. è oggi di tipo relativo, ritenendosi che "La categoria degli "strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore" è stata dal legislatore del 2006 espunta dal novero delle cose mobili assolutamente impignorabili - mediante l'abrogazione del n. 4) dell'art. 514 cpc., […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 358
- 1. Trib. Ascoli Piceno, sentenza 11/12/2023, n. 823Provvedimento: […] previa rimessione alla Corte Costituzionale, delle questioni incidentali di costituzionalità che con il presente atto vengono dedotte in giudizio, rispetto all'art. 514 c.p.c., considerata la loro rilevanza ai […] è stato posto dalla legge e che quindi la fattispecie non rientri nei casi delle cose mobili assolutamente impignorabili elencate dall'art. 514 cpc né vi siano i presupposto per l'applicabilità dell'art. 515 cpc. […] Inoltre gli art. 514 e 515 cpc non possono essere tacciati di incostituzionalità poiché una autovettura non nasce come specifico presidio a tutela delle persone disabili, bensì come mezzo di locomozione destinato ad essere utilizzato da tutti;Leggi di più...
- art. 514 c.p.c.·
- principio di soccombenza·
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