Sentenza 18 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento. (Nell'affermare tale principio, la Corte, con riferimento ad una fattispecie di rigetto di richiesta di acquisizione di prova nuova e sopravvenuta al giudizio abbreviato, ha osservato che il requisito della necessità deve essere ancor più presente e puntualmente prospettato nel caso in cui il giudizio di appello riguardi una sentenza resa in primo grado all'esito di giudizio abbreviato).
Commentario • 1
- 1. Palpeggiamenti senza finalità mediche: violenza sessuale (Cass. 35372/10)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 maggio 2018
Può riconoscersi l'attenuante della minore gravità della violenza sessuale solo quando mezzi, modalità esecutive e circostanze dell'azione abbiano compresso la libertà sessuale della vittima in maniera non grave. Deve quindi farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, quali mezzi, modalità esecutive, grado di coartazione esercitato sulla vittima, condizioni fisiche e mentali di questa, caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, così da poter ritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in modo non grave, come, pure, il danno arrecato anche in termini psichici. Fermo il diritto del difensore di svolgere indagini difensive in ogni stato e grado del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2006, n. 5782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5782 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARTELLA Ilario - Presidente - del 18/012/2006
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1618
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 033277/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO RAIMONDO, N. IL 17/04/1969;
avverso SENTENZA del 07/04/2004 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Che IM IA ricorre contro la sentenza 7 aprile 2004 della Corte d'appello di Palermo con la quale è stata confermata la decisione 12 marzo 2001 del Tribunale della medesima città che lo dichiarò responsabile del delitto di cessione a EL CI di due dosi di eroina, riconosciuta la diminuente di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 5;
che, ad avviso della Corte di merito, le conclusioni cui è giunto il Tribunale sono corrette e fondate sulle dichiarazioni rese dagli organi di polizia i quali hanno riferito di avere visto IA IM consegnare a EL RI due bustine di "carta stagnola" e ricevere del danaro in cambio;
che, nell'immediatezza del fatto, erano sequestrate le due bustine, risultate poi contenere eroina, a EL RI che aveva tentato invano di liberarsi dello stupefacente, negando agli organi di polizia e poi nel corso delle indagini di averla acquistata poco prima;
che, ai fini dell'affermazione di responsabilità di IA, il giudice di primo grado e poi la Corte d'appello hanno ritenuto inattendibili EL RI - oltre che per la precisa descrizione, contenuta negli atti di polizia giudiziaria, dello scambio di droga con danaro tra IA e RI - anche per quanto accertato nell'immediatezza dei fatti: il rinvenimento nelle mani di RI delle due bustine di eroina e, in dosso a IA, della somma di L. 540.000, in bancone di diverso taglio;
che la Corte d'appello ha disatteso le censure poste dalla difesa alla sentenza di primo grado e ha ritenuto intendibile la testimonianza resa da RI per essere in contrasto con i precisi e concordanti elementi acquisiti nei primi atti di indagine e poi confermati dagli organi di polizia, in tal modo, ha ritenuto smentita la tesi difensiva fondata sulle compiacenti dichiarazioni di RI, di avere acquistato l'eroina da uno sconosciuto;
che il ricorrente deduce il difetto di motivazione in ordine alla richiesta di esame dell'imputato e di acquisizione della documentazione rilasciata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo con la quale si attestava la qualità di "collaboratore di giustizia" di IA e si dava conto di un interrogatorio reso nel corso delle indagini relative ad altro procedimento e della collaborazione iniziata proprio dopo la condanna nel giudizio di primo grado, allo scopo di giustificare le ragioni per le quali in tale grado di giudizio IA si era rifiuto di rendere;
che la mancata risposta alla richiesta di acquisizione di una nuova prova e sopravvenuta violava l'art. 603 c.p.p., comma 2, che obbliga il giudice a esprimere le ragioni per le quali non è stata disposta la rinnovazione del dibattimento, peraltro, il giudice d'appello non avrebbe potuto decidere senza l'acquisizione di tale documentazione;
che il ricorrente deduce inoltre il vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione e ripropone la censura relativa alla non attendibilità di RI, in quanto gli altri atti di indagine utilizzati come prove non erano concordanti e certi rispetto alle precise dichiarazioni di RI;
che la Corte non ha tenuto conto delle risultanze del verbale d'interrogatorio di IA e delle circostanze in esso contenute in palese contrasto con quanto in termini lacunosi e poco attendibili riportato negli atti di polizia e senza considerare le indicazioni precise rese da IA circa la presenza di altro soggetto allo scambio di eroina e nel quale IA si assumeva la responsabilità, quale mero "concorrente" nel reato;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il ricorrente ripropone questioni riguardanti la ricostruzione della vicenda alle quali il giudice d'appello ha fornito corrette ed esaurienti risposte circa la loro infondatezza, come si è già riportato in sintesi in narrativa;
che, si è già detto in narrativa, la Corte d'appello ha condiviso la ricostruzione operata dal primo giudice e ha sviluppato un proprio ragionamento probatorio, mettendo in evidenza i circostanziati e coerenti elementi di prova emergenti dagli atti di polizia giudiziaria nei quali erano riportate le circostanze accertate dagli organi di polizia che avevano assistito alla cessione e di quanto accertato nell'immediatezza dei fatti;
che, in base a tali concordanti elementi, la Corte territoriale ha confermato l'inattendibilità di RI e ritenuto incontrovertibile la dinamica dell'episodio verificatosi e la responsabilità di IA;
che la censura relativa al rifiuto di acquisizione della documentazione attestate la qualità di collaboratore di giustizia di IA e alla mancata considerazione della richiesta di esame dell'imputato avanzata dalla difesa, oltre che essere caratterizzata da assoluta genericità sotto il profilo della rilevanza di tale richieste e del concreto interesse ai fini del giudizio di responsabilità di IA, sono manifestamente infondate;
che la disposizione di cui all'art. 603 c.p.p., nelle sue diverse articolazioni riferite alle condizioni richieste per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è fondata sulla presunzione di completezza dell'indagine probatoria esperita in primo grado e subordina la rinnovazione del dibattimento, da una parte alla condizione di una sua necessità, che il legislatore qualifica come assoluta per sottolinearne l'oggettività e l'insuperabilità col ricorso agli ordinari espedienti processuali e, dall'altra, alla condizione che il giudice, cui demanda ogni valutazione in proposito, la percepisca e la valuti come tale ovvero come non manifestamente ininfluente e irrilevante ai fini della decisione, vale a dire come un ostacolo al completo accertamento della verità del caso concreto;
che la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti ovvero rilevante ai fini della decisione la richiesta di prova;
che, pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria anche se costituita da prova nuova sopravvenuta, nel caso di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento;
che il requisito della necessità deve ancor più essere presente e puntualmente prospettato nel caso in cui il giudizio d'appello riguardi una sentenza resa in primo grado all'esito di giudizio abbreviato là dove opera una rigorosa regola per le acquisizione ulteriori rispetto a quelle risultanti dagli atti di indagine, ivi compreso la richiesta di esame dell'imputato non presentatosi nel giudizio di primo grado;
che il quadro probatorio esposto e il ragionamento su di esso svolto forniscono una specifica risposta alle censure mosse alla sentenza di primo grado e riproposte in questa sede e, in particolare danno conto degli elementi costitutivi richiesti per la configurazione del delitto di cessione di sostanze stupefacenti;
che, come noto, è oramai diritto vivente che, in sede di ricorso per cassazione, sono rilevabili esclusivamente i vizi di motivazione che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso argomentativo svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione e che il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi probatori o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende oggetto del giudizio;
che il ragionamento probatorio della Corte d'appello è articolato - come esposto in sintesi e nei punti significativi in narrativa - con rigore argomentativo dapprima sulle ragioni per le quali la situazione riferita non potesse essere ricostruita nel senso indicato dall'imputato e poi sulle risposte ai punti critici della ricostruzione operata dal giudice di primo grado, motivatamente condivisa dal giudice d'appello;
che, pertanto, la vicenda, riassunta nei suoi punti significativi, è stata oggetto di una esauriente motivazione nel rispetto dei canoni di ordine logico che debbono orientare il giudice di merito nelle scelte da compiere nel proprio lavoro di ricostruzione storica dei fatti da provare ex art. 187 c.p.p. diretta a dare contenuti alla formula generale racchiusa nell'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 di dare "... conto ...dei risultati acquisiti e dei criteri adottati";
che il ricorso è, dunque, inammissibile per manifesta infondatezza e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2007