Sentenza 20 gennaio 2004
Massime • 3
In tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa.
Sussiste la responsabilità del direttore dei lavori della ditta incaricata della collocazione di un impianto di distribuzione di gas metano per la morte di un pedone caduto all'interno di una voragine formatasi lungo la strada, nel punto in cui sono stati effettuati i lavori per la sistemazione della conduttura di metano, in quanto l'evento è dipeso dal difettoso ripristino del manto stradale, consistito, in particolare, nell'aver sistemato le tubazioni ad una profondità di interramento inferiore a quella prevista dalla normativa vigente (D.M. 24 novembre 1984). (La Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato ritenendo immune da vizi logici la sentenza con cui il giudice di merito aveva escluso che la pioggia abbondante, caduta al momento del fatto, potesse aver rappresentato una causa sopravvenuta, idonea ad escludere il nesso causale ai sensi dell'art. 41 comma secondo cod. pen., individuando nella inidonea ricopertura del manto stradale la concausa dell'apertura improvvisa della buca).
L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso).
Commentari • 14
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In caso di teste introdotto di ufficio ex art. 507 c.p.p. nella stessa udienza a cui ha partecipato, non si applica la norma di cui all'art. 149 disp. att. c.p.p., secondo la quale l'esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso dell'udienza nessuna delle persone citate, prima di deporre, possa assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell'aula di udienza: questa infqatti si riferisce chiaramente alle persone citate come testi dall'accusa o dalla difesa ai sensi dell'art. 468 c.p.p., o a quelle citate ex art. 507 c.p.p., per un'udienza successiva, e pertanto non trova applicazione allorchè si tratti di persone delle quali …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2004, n. 18641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18641 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 20/01/2004
Dott. BATTISTA Mariano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 60
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 021647/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI TI N. IL 01/11/1943;
avverso SENTENZA del 11/10/2002 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Loris che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Claudio GRASSI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Giorgio ANTOCI, per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) Con sentenza 11 ottobre 2002 la Corte d'appello di Catania ha parzialmente accolto l'appello proposto contro la sentenza 29 gennaio 2001 del Tribunale di Catania, sez. dist. di Giarre, che aveva condannato RI TI per il delitto di omicidio colposo in danno di AN ME che, il giorno 13 marzo 1995, mentre percorreva una strada pubblica in Comune di Mascali durante un violento evento pluviometrico, veniva travolta dall'acqua e trascinata in una buca creatasi nella strada nella quale rimaneva bloccata decedendo per annegamento.
La Corte appello ha confermato, solo riducendo la pena, il giudizio di responsabilità di RI ritenuto responsabile perché - in qualità di direttore dei lavori della soc. ED che aveva avuto dal Comune di Mascali la concessione per la collocazione di un impianto di distribuzione del gas metano (la cui costruzione era stata poi subappaltata dalla ED alla ditta ER IO) - non aveva adeguatamente controllato la corretta esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore. Peraltro la sentenza di merito ha rilevato che l'imputato svolgeva anche attività di direttore dei lavori per conto della ditta appaltatrice che non disponeva di una persona addetta a queste funzioni.
In particolare la Corte di merito ha accertato che la persona offesa era stata improvvisamente "inghiottita" all'interno di una voragine formatasi nella strada nel punto dove passava la conduttura di metano collocata nel corso dei lavori di cui si è detto a causa della rottura della copertura risistemata dopo l'esecuzione dei lavori in quel punto.
La rottura del manto stradale era avvenuta, secondo i giudici di primo e secondo grado, per il difettoso ripristino del medesimo manto dopo la posa in opera delle tubazioni ed in particolare perché: 1) la profondità di interramento della tubazione era inferiore a quella prevista dalla normativa vigente;
2) non era stato collocato un manto di usura che avrebbe potuto evitare la discontinuità con il preesistente manto stradale e quindi l'erosione provocata dall'acqua;
3) lo strato di binder era inferiore al minimo previsto, aveva una percentuale di bitume inferiore a quella prescritta ed aveva avuto un'insufficiente rullatura.
Secondo la Corte di merito tutte queste caratteristiche avevano determinato un punto di minore resistenza nel manto stradale che la forza dell'acqua aveva rapidamente eroso dando luogo alla formazione della cavità nella quale era stata inghiottita la persona offesa. La Corte ha poi confermato che, malgrado l'eccezionalità dell'evento pluviometrico, questo non potesse essere ritenuto da solo sufficiente a determinare l'evento e, facendo riferimento alle conclusioni dei periti, ha escluso che lo sfondamento del manto stradale fosse stato provocato dal fenomeno, c.d. "piping" o "sifonamento", provocato dal riemergere di acque sotterranee.
2) Contro questa sentenza ha proposto ricorso RI TI deducendo i seguenti motivi:
- la violazione dell'art. 407 comma 3 c.p.p. perché il pubblico ministero avrebbe omesso di iscrivere tempestivamente nel registro delle notizie di reato il nome del ricorrente malgrado fosse già identificata la persona nei cui confronti venivano svolte le indagini e, malgrado questa identificazione, avrebbe chiesto l'autorizzazione alla prosecuzione delle indagini nei confronti di persone non identificate. Da ciò conseguirebbe l'inutilizzabilità di tutti gli atti coevi e successivi al 14 luglio 1995;
- conseguente alla violazione che precede è la dedotta violazione dell'art. 360 c.p.p. perché al ricorrente non sarebbe stato dato avviso "dell'esperimento di accertamenti tecnici non ripetibili";
- la violazione degli artt. 401, 486 c. 3 e 5 c.p.p., in relazione all'art. 179 del medesimo codice, perché il giudice, dopo aver accolto la richiesta del difensore di differire l'udienza per impedimento, non dava avviso al difensore della successiva udienza fissata a nulla rilevando che la difesa abbia avuto la possibilità di esercitare i suoi diritti in dibattimento (il rinvio si riferiva ad un'udienza di incidente probatorio);
- la violazione delle norme in tema di rapporto di causalità perché la sentenza impugnata, dopo aver correttamente qualificato come eccezionale e imprevedibile l'evento pluviometrico che aveva colpito la località dove si era verificato l'incidente, ha omesso di valutare l'efficacia interruttiva del rapporto di causalità che invece avrebbe dovuto essere affermata per la natura esclusiva della causa sopravvenuta sul verificarsi della rottura del manto stradale;
- erroneamente, infine, avrebbe la Corte di merito ritenuto di individuare nella violazione del D.M. 24.11.1984 un profilo di colpa che si è inserito nello sviluppo causale dell'evento perché queste norme hanno come fine esclusivo quello di tutelare la sicurezza antincendio e altrettanto erroneamente avrebbe ritenuto che la conduttura fosse stata sistemata ad una profondità inferiore a quella prevista perché questa previsione non si applica nei casi in cui esistano protezioni della condotta;
- sempre con il medesimo motivo di ricorso si lamenta che la Corte di merito abbia addebitato al ricorrente il mancato completamento del tappetino d'usura, oltre al mancato raccordo con la pavimentazione preesistente, senza tener conto del fatto che queste opere dovevano avvenire solo dopo il definitivo assestamento del reinterro;
- sempre con riferimento al rapporto di causalità materiale il corrente deduce ancora che, in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, era stata fornita ai giudici di merito la prova che la rottura della pavimentazione era avvenuta a seguito di un fenomeno di "piping" e non per la causa ritenuta dal primo giudice;
i giudici d'appello avrebbero omesso di valutare comparativamente le due tesi contrapposte e di tener conto della circostanza che i nuovi dati acquisiti (composizione del terreno e calcolo della portata d'acqua) erano sufficienti a porre nel nulla i criteri ricostruttivi dei periti;
- il ricorrente deduce infine che i giudici di appello avrebbero dovuto dichiarare la prescrizione del reato e lamenta anche la mancata affermazione del concorso di colpa della vittima. Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2004 il Procuratore generale presso questo Ufficio e il difensore di parte civile hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso del quale invece il difensore dell'imputato ha chiesto l'accoglimento con richiesta subordinata di applicazione della prescrizione.
3) Le eccezioni preliminari formulate dal ricorrente sono manifestamente infondate.
a) Quanto al ritardo nell'iscrizione del nome del ricorrente nel registro delle notizie di reato si osserva che è noto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la data dell'iscrizione dell'indagato rientra in una valutazione discrezionale del pubblico ministero. Ma, indipendentemente da questo orientamento, va rilevato che il ricorrente fonda l'eccezione su un mero dato formale: la circostanza che, alla data del 14 luglio 1995, fossero stati forniti al pubblico ministero, da parte dei consulenti tecnici, i nomi dei responsabili della ED e, ciò non ostante, il pubblico ministero ebbe a richiedere la proroga delle indagini preliminari nei confronti di ignoti.
Orbene anche se, in ipotesi, potesse essere ritenuta sindacabile la valutazione del pubblico ministero sulla data di iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato, non è certo l'identificazione di una persona, o l'esistenza di sospetti sul suo conto, che legittimano, o impongono, la detta iscrizione ma l'esistenza quanto meno di indizi di reità esistenti in quel momento e che il ricorrente neppure indica;
per cui il motivo è anche da ritenere generico.
b) Parimenti inammissibile, conseguentemente alla decisione sul ritardo dell'iscrizione, è l'eccezione che si riferisce alla violazione dell'art. 360 c.p.p. per non essere stato dato avviso al difensore del compimento di accertamenti tecnici urgenti;
inoltre, nel motivo proposto, neppure si indica in quale data sia avvenuto l'accertamento tecnico e neppure si indicano le ragioni dell'asserita irripetibilità. Anche in questo caso il motivo è quindi da ritenere generico.
c) La terza eccezione di natura processuale si riferisce invece all'omissione dell'avviso al difensore di una delle udienze tenute nel corso dell'incidente probatorio. Una prima udienza, destinata all'esame dei periti, era stata rinviata su richiesta del difensore per impedimento e quella successiva era stata tenuta senza che venisse dato avviso al medesimo difensore della data del rinvio. Anche questa eccezione deve ritenersi manifestamente infondata. Anche a voler escludere che un rinvio dell'udienza produca un onere, per chi ha richiesto il differimento per una ragione non riguardante le esigenze dell'ufficio, di attivarsi per conoscere la data della nuova udienza, va comunque rilevato che la Corte di merito ha dato atto del fatto che di questo esame in sede di incidente probatorio non è stata fatta alcuna utilizzazione perché i periti sono stati nuovamente esaminati in sede dibattimentale ed è l'esito di questo esame che è stato preso in considerazione dai giudici di merito per la loro decisione;
si tratta di una valutazione argomentata del giudice di merito che non potrebbe essere sindacata in sede di legittimità e, del resto, il ricorrente non la contesta. Per altro verso va rilevato che la nullità dedotta, se esistente, provocherebbe esclusivamente la nullità dell'esame dei periti, e non dell'intero incidente probatorio, posto che l'esame dei periti, in questa procedura incidentale, non è obbligatorio (cfr. Cass., sez. 5^, 15 dicembre 1998 n. 6808, Anastassiades;
sez. 4^, 4 aprile 1997 n. 4593, Minestrina) e, di conseguenza, il rinvio a giudizio può essere disposto in base alla sola relazione peritale scritta. 4) Inammissibili sono anche i motivi che si riferiscono alla ricostruzione dell'evento e all'esistenza del rapporto di causalità. a) Sulla ricostruzione dell'evento la censura riguarda la causalità meramente materiale;
con questo motivo il ricorrente deduce che l'evento si sarebbe verificato non per il cedimento della pavimentazione stradale a seguito dell'imperfetta esecuzione dei lavori da parte della ditta sub appaltatrice bensì per un fenomeno, denominato "piping" o "sifonamento" cagionato dal riemergere delle acque sotterranee.
A fondamento di questa ipotesi ricostruttiva il ricorrente lamenta che le nuove acquisizioni probatorie - ed in particolare i dati relativi alla composizione del terreno e al calcolo della portata d'acqua - si ponevano in contraddizione con la ricostruzione dei periti e rendevano necessario quanto meno procedere ad una valutazione comparativa delle due ipotesi ricostruttive invece omessa dai giudici di merito.
In merito a questo motivo di ricorso deve osservarsi che con le doglianze proposte il ricorrente in realtà mira ad una diversa ricostruzione dell'evento, rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, che in questa sede non è ammissibile avendo, la sentenza impugnata, adeguatamente argomentato per ritenere condivisibile il parere dei periti.
In ogni caso appare decisiva la considerazione dei periti, ripresa della Corte di merito, secondo cui, anche ad ammettere un'efficacia concausale del fenomeno di sifonamento, la formazione della buca nel punto dove la persona offesa avrebbe trovato la morte era comunque ricollegabile all'imperfetto ripristino della zona di attraversamento del metano che aveva creato in quel sito "il punto più debole di tutta la pavimentazione stradale con conseguente creazione della buca e successivamente della cavità a valle tra manto e sottofondo". In conclusione, anche con la ricostruzione dell'evento proposta dal ricorrente, non per questo verrebbe meno la sua responsabilità per l'inadeguato ripristino della sede stradale che aveva provocato l'apertura nel manto stradale.
b) Ciò premesso sulla causa materiale dell'evento deve rilevarsi anche la manifesta infondatezza della seconda prospettazione relativa al rapporto di causalità che si riferisce alla dedotta violazione dell'art. 41 comma 2 cod. pen. Secondo il ricorrente, infatti, l'accertata eccezionalità, da parte dei giudici di merito, dell'evento pluviometrico avrebbe dovuto convincerli della applicabilità al caso in esame del disposto della norma indicata dovendosi ritenere, l'evento in esame, cagionato da una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinarlo.
Il quesito cui il giudice di merito doveva fornire logica risposta era pertanto se la formazione della buca, in presenza di un'inidonea ricopertura della strada, costituisse uno sviluppo assolutamente imprevedibile (da un punto di vista oggettivo) della condotta colposa dell'agente, un percorso causale del tutto svincolato dalla precedente condotta ovvero uno sviluppo (anomalo ma non eccezionale) della condotta.
Questo accertamento è conseguente alla condivisione della teoria condizionalistica - temperata secondo i principi della teoria della "causalità umana" normalmente accolta dalla giurisprudenza di legittimità - che individua come idoneo ad interrompere il nesso eziologico, un "fatto eccezionale e atipico" (secondo i principi della teoria della "causalità umana") e non soltanto "improbabile" (secondo gli enunciati della teoria c.d. della "causalità adeguata"). Per esemplificare con il ricorso ai casi tradizionalmente ricordati: se viene ferita una persona in modo lieve non è eziologicamente ricollegabile alla condotta la morte conseguita al crollo dell'ospedale dove il ferito è stato ricoverato (perché il crollo di un ospedale, pur possibile, non è immaginabile da parte dell'agente ne' astrattamente prevedibile); ma se la persona muore perché investita da un veicolo sulla carreggiata dove è caduta a seguito del ferimento l'evento, seppur improbabile, è astrattamente immaginabile e può essere dall'agente essere immaginato in concreto. Il ricorrente però sovrappone il problema dell'eccezionalità dell'evento pluviometrico con quello relativo all'eccezionalità della rottura del manto stradale in presenza di cause esterne come quella indicata. Su questo punto la Corte di merito ha rilevato come in realtà l'inidonea ricopertura abbia svolto azione di concausa della rottura del manto stradale e questa valutazione appare incensurabile in sede di legittimità perché logicamente motivata. Il ricorrente, con la censura da lui proposta, mostra di accogliere una nozione di causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, eccessivamente ampia tanto da ricomprendere non solo gli sviluppi eccezionali della condotta ma altresì tutti gli sviluppi della condotta che fuoriescono dalla ordinaria consequenzialità. Ma non è questo il concetto di causa sopravvenuta accolto dall'art. 41 comma 2 che tempera, ma non contraddice, il principio dell'equivalenza delle cause affermato nel primo comma e questa concezione si risolve, al di là delle enunciazioni riportate, nell'accoglimento delle versioni meno rigorose della teoria della causalità adeguata che escludono il rapporto di causalità anche nel caso di conseguenze "atipiche" della condotta.
Queste conclusioni non mutano (e, anzi, vengono avvalorate) ove si segua l'orientamento, dottrinale e giurisprudenziale, che interpreta il secondo comma dell'art. 41 nel senso che l'esclusione del rapporto eziologico si verifica soltanto nel caso di "serie causali assolutamente autonome" perché, nel caso in esame, non potrebbe certamente essere escluso ogni collegamento tra l'evento verificatosi e la violazione delle regole di cautela da parte dell'imputato perché la adeguata ricopertura del manto stradale avrebbe, secondo la valutazione dei giudici di merito, evitato con elevato grado di credibilità razionale la formazione della buca, tenendo anche conto della circostanza, sottolineato nella sentenza impugnata, che il manto stradale ebbe a rompersi solo nel punto interessato dai lavori. 5) Possono ora essere esaminate le censure, contenute nei motivi di ricorso, che si riferiscono all'elemento soggettivo del reato. Ma, anche in questo caso, si tratta di censure manifestamente infondate o che riguardano la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito.
a) Le doglianze relative alla affermata sistemazione della conduttura ad una profondità inferiore a quella prevista e l'asserita inesistenza di un obbligo di completare il tappetino d'usura e del raccordo con la pavimentazione preesistente prima del definitivo reinterro introducono, anche in questo caso, una censura che si riferisce ad una richiesta di rilettura degli elementi di fatto presi in considerazione dai giudici di merito non consentita al giudice di legittimità.
b) Quanto alla dedotta erronea applicazione del D.M. 24 novembre 1984 si osserva che la Corte di merito ha riconosciuto che l'elemento determinante dell'apertura era costituito dal difettoso ripristino del manto stradale;
la posa delle tubature ad una profondità inferiore a quella indicata nel citato D.M. può avere agito come concausa. Ma la tesi secondo cui il citato D.M. si riferirebbe esclusivamente alla tutela contro gli incendi non è confermata dall'esame di tale normativa. In ogni caso l'insufficienza della profondità dell'interramento delle tubazioni è contestato anche come elemento di colpa generica (le tubazioni si trovavano a soli 17 cm. di profondità mentre la profondità prevista dal D.M. indicato è pari a 60 cm.) per cui la motivazione sul punto appare ineccepibile e la doglianza proposta manifestamente infondata. Parimenti inammissibile è il motivo nella parte che si riferisce all'asserita inapplicabilità della ricordata normativa quando non esistano diversi sistemi di protezione perché la Corte di merito ha accertato l'inesistenza di queste protezioni.
6) Manifestamente infondata è la censura che si riferisce all'asserito concorso di colpa della persona offesa che richiederebbe la prevedibilità della rottura del manto stradale che, ovviamente, AN ME non poteva prevedere non potendosi certo considerare colposa la condotta di chi si avventura su una strada, che ha ragione di ritenere sicura, anche in presenza di una fortissima pioggia. 7) Sulla dedotta prescrizione del reato occorre fare alcune considerazioni. Il ricorrente sostiene infatti in ricorso che, alla data della pronunzia di appello (11 ottobre 2002) il reato era già prescritto perché, essendo la morte della persona offesa avvenuta il 13 marzo 1995, il termine massimo di prescrizione sarebbe decorso il 13 settembre 2002. All'imputato erano state infatti concesse, già dal primo giudice, le attenuanti generiche idonee a far applicare la più breve prescrizione invocata.
Va però rilevato che, nel presente processo, il dibattimento di primo grado fu sospeso, su richiesta della difesa, dal 6 ottobre al 2 novembre 2000 e che quello di secondo grado fu sospeso, sempre su richiesta della difesa, dal 15 febbraio al 3 maggio;
dal 16 giugno al 9 luglio;
dal 26 settembre al 9 ottobre 2002. Queste sospensioni portano il termine ben oltre il giorno in cui la sentenza di appello è stata pronunziata.
È stato infatti affermato dalle sezioni unite di questa Corte (sentenza 28 novembre 2001 n. 1021 depositata l'il gennaio 2002, Cremonese) che "l'art. 159 comma 1 c.p. deve essere interpretato nel senso che la sospensione o il rinvio del procedimento o del dibattimento hanno effetti sospensivi della prescrizione, anche se l'imputato non è detenuto, in ogni caso in cui siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su loro richiesta, salvo quando siano disposti per esigenze di acquisizione della prova o in seguito al riconoscimento di un termine a difesa". Poiché, nel caso in esame, non si rientra in queste ultime due ipotesi la conseguenza già indicata è che il decorso della prescrizione, nei periodi in questione, era sospeso e che il relativo termine per l'estinzione del reato non era ancora maturato alla data della pronunzia della sentenza d'appello. Ne deriva la manifesta infondatezza del motivo di ricorso in esame.
Ma pure inammissibile è la richiesta di dichiarazione di estinzione del reato, formulata dal difensore all'odierna pubblica udienza, essendo nel frattempo decorso il termine prescritto dalla legge. La natura originaria delle cause di inammissibilità non consente infatti di dichiarare l'estinzione del reato a seguito della prescrizione che sarebbe maturata dopo la sentenza di appello: v. Cass., sez. un,, 21 dicembre 2000 n. 32 (c.c. 22 novembre 2000), De Luca.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunzie di cui al dispositivo. Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende in considerazione della palese violazione delle regole sul giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Condanna inoltre il ricorrente a rifondere alla parte civile le spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.970,00 di cui Euro 2.700,00 per onorari oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2004