Legge 27 gennaio 2012, n. 3

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/12/2025, n. 34712
    Provvedimento: SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. r.g. 450/2022 proposto da: VBIO 7 SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO CICCARIELLO; - ricorrente – contro REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell'avvocato STEFANO GRASSI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO COSTANTI, PASQUALE DE BELLIS e SARA API; - controricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 34712 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: GRAZIOSI CHIARA Data pubblicazione: 30/12/2025 2 avverso la sentenza n. 660/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, …
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    • giurisdizione giudice amministrativo·
    • illegittimità costituzionale·
    • direttiva comunitaria·
    • extrapetizione·
    • art. 112 c.p.c.·
    • risarcimento danni·
    • art. 2907 c.c.·
    • giudicato interno·
    • legittimo affidamento·
    • art. 24 Cost.·
    • art. 117 Cost.·
    • art. 113 Cost.·
    • giurisdizione giudice ordinario·
    • art. 2043 c.c.·
    • potestà legislativa

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/12/2023, n. 34452
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28071/2019 R.G. proposto da: NE SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti e giusta nomina del G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro del 26.10.2021 nel proc. pen. n.r.g. 7355 del 2015, dall'Avv. ES AL ([...]), nonché dall'Avv. IA Dell'Aquila ([...]), giusta atto di nomina di nuovo difensore, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Tommaso Oggetto: Crediti d'imposta– “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti” – Distinzione – Accertamento tributario - Sanzioni Civile Sent. Sez. U Num. 34452 Anno 2023 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: FUOCHI TINARELLI …
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    • crediti o eccedenze di imposta·
    • necessità di distinguere tra “credito inesistente” e “credito non spettante”·
    • compensazione·
    • regime sanzionatorio·
    • conseguenze·
    • criteri distintivi tra le due tipologie di credito·
    • sussistenza·
    • tributi (in generale)·
    • sanzioni civili e amministrative·
    • repressione delle violazioni delle leggi finanziarie

  • 3Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/03/2023, n. 8557
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 27263-2015 proposto da: FALLIMENTO BRAI-COST S.P.A., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MANFEROCE, che la Civile Sent. Sez. U Num. 8557 Anno 2023 Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: FALABELLA MASSIMO Data pubblicazione: 27/03/2023 Sez. U – RG 27263/2015 udienza pubblica 22.11.2022 2 rappresenta e difende; ricorrente contro UNICREDIT S.P.A. e per essa doBANK S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE UN BUOZZI 77, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO TORNABUONI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANLUCA CESARINI; …
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    • inclusione nel (o esclusione dal) riparto·
    • procedimento di verificazione dello stato passivo·
    • configurabilità·
    • ammissibilità·
    • creditore titolare di garanzia sui beni del fallito per credito verso un diverso debitore·
    • intervento per la ripartizione dell’attivo·
    • esclusione·
    • rimedi esperibili·
    • fallimento ed altre procedure concorsuali·
    • fallimento·
    • passivita' fallimentari (accertamento del passivo)·
    • ammissione al passivo

  • 4Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/2023, n. 5694
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16307/2018 R.G. proposto da: EC SOC COOP, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE B. BUOZZI 53, presso lo studio dell'avvocato RUSSO CLAUDIO ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BRANCHETTI CORRADO ([...]), DESCOVICH AT OR ([...]), DALL'ARGINE ROBERTA ([...]), DELLA CASA SIMONA ([...]) -ricorrente- contro Civile Sent. Sez. U Num. 5694 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FERRO MASSIMO Data pubblicazione: 23/02/2023 R.G. 16307- 2018 udienza S.U. 22 novembre 2022 pag. 2 di 27 CM COOPERATIVA MODENESE AUTOTRASPORTATORI SOC COOP IN LCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI CALAMATTA 16, presso lo studio …
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    • effetti·
    • apertura del fallimento (o della liquidazione coatta amministrativa)·
    • fondamento·
    • pendenza di giudizio arbitrale avente ad oggetto un credito·
    • clausola compromissoria accessoria ad appalto·
    • contratto di appalto (o subappalto)·
    • inefficacia di clausole risolutive legate all'apertura della procedura ex art. 72, comma 6, l.f·
    • pendenza di rapporto contrattuale·
    • nullità·
    • lodo arbitrale pronunciato prima della scadenza del termine per la dichiarazione di subentro·
    • applicabilità al contratto di appalto·
    • sussistenza·
    • apertura del fallimento (o della liquidazione coatta amministrativa) di una delle parti·
    • effetto legale "ex nunc"·
    • nozione

  • 5Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/12/2021, n. 42093
    Provvedimento: SENTENZA Sul ricorso n. 1140-2020 proposto da: OR CO, rappr. e dif. dall'avv. AN Sarzi Sartori stefano.sarzisartori@mantova.pecavvocati.it, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Rita Gradara, in Roma, largo Somalia n.67 come da procura in calce all'atto; R.G.N.1140/2017 Ud. 14.12.2021 SU Civile Sent. Sez. U Num. 42093 Anno 2021 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: FERRO MASSIMO Data pubblicazione: 31/12/2021 ricorso n.1140/2017 - sez. S.U. Ud. 14.12.2021 pagina 2 di 45 - ricorrente - FALLIMENTO IMO CH DI LE CH &. C. S.A.S., nonché di LE HI, in persona del curatore fall. p.t., rappr. e dif. dall'avv. Fausto Amadei fausto.amadei@mantova.pecavvocati.it, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Aldo Simoncini, in Roma, via della Giuliana n.72 come da procura in calce all'atto; - controricorrente - per la cassazione del decreto Trib. Mantova 30.11.2016, …
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    • ammissione al passivo·
    • condizioni·
    • esclusione·
    • concordato preventivo·
    • credito del professionista per attività di assistenza e consulenza·
    • prededucibilità·
    • credito del professionista per l’attività di assistenza e consulenza·
    • dichiarazione d'inammissibilità della domanda di concordato·
    • inadempimento delle obbligazioni assunte o atti di frode·
    • fallimento ed altre procedure concorsuali·
    • fallimento·
    • passivita' fallimentari (accertamento del passivo)
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Versioni del testo

  • Capo I : Modifiche alla legislazione vigente in materia di usura e di estorsione
  • Art. 1. Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108 1. All' articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
    «2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 e' consentita anche in favore dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale . Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato e' ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale non puo' far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
    2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attivita' sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui al comma 5»;
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    «3. Il mutuo puo' essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime»;
    c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «data» sono inserite le seguenti: «di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data»;
    d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
    «7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale , ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non puo' essere consentita e, ove sia stata disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti»;
    e) al comma 9, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
    «a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
    a-bis) quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell' articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale , quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari».
    2. All'articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108 del 1996 , le parole da: «rappresentanti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. E' previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata.
    La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parita' di voti prevale quello del presidente».
    3. All'articolo 16, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996 , le parole da: «con l'arresto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a quattro anni».
    4. All'articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996 , dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente:
    «6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, e' consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a piu' protesti, purche' compresi nello spazio temporale di un triennio».
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note all'art. 1:
    Si riporta il testo degli articoli 14 , 15 , 16 e 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), come modificati dalla presente legge:
    "Art. 14. 1. E' istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il «Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura».
    2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo e' surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali.
    2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 e' consentita anche in favore dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale . Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato e' ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale non puo' far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
    2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attivita' sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui al comma 5.
    3. Il mutuo puo' essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime.
    4. L'importo del mutuo e' commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo puo' erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalita' di riscossione o la sua riferibilita' a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.
    5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalita' di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.
    6. La concessione del mutuo e' deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria operata dal comitato di cui all' articolo 5, comma 2, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 , convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 . Il Commissario straordinario puo' procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Puo' altresi' valersi di consulenti.
    7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale , ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non puo' essere consentita e, ove sia stata disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.
    8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito di tale procedimento.
    9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme gia' erogate nei casi seguenti:
    a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
    a-bis) quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell' articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale , quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari.
    b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformita' al piano di cui al comma 5;
    c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.
    10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilita' del Fondo.
    11. Il Fondo e' alimentato:
    a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
    b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai sensi dell' articolo 644, sesto comma, del codice penale ;
    c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
    12. E' comunque fatto salvo il principio di unita' di bilancio di cui all' art. 5, L. 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.
    13. Il Governo adotta, ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."
    "Art. 15. 1. E' istituito presso il Ministero del tesoro il «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» di entita' pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovra' essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi, di cui all' articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4.
    2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:
    a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilita' dei Confidi al rilascio della garanzia;
    b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
    3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilita' e di professionalita' degli esponenti dei fondi medesimi.
    4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto.
    5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilita' e di professionalita' degli esponenti delle medesime fondazioni e associazioni.
    6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficolta' di accesso al credito.
    7. Fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura esercitano le altre attivita' previste dallo statuto.
    8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione dei contributi, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. E' previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
    9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.
    10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."
    "Art. 16. 1. L'attivita' di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari e' riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi.
    2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, e' specificato il contenuto dell'attivita' di mediazione creditizia e sono fissate le modalita' per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonche' le forme di pubblicita' dell'albo medesimo. La cancellazione puo' essere disposta per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.
    3. I requisiti di onorabilita' necessari per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 sono i medesimi previsti dall' articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .
    4. Ai soggetti che svolgono l'attivita' di mediazione creditizia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , e successive modificazioni.
    5. L'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia e' compatibile con lo svolgimento di altre attivita' professionali.
    6. La pubblicita' a mezzo stampa dell'attivita' di cui al comma 1 e' subordinata all'indicazione, nella pubblicita' medesima, degli estremi della iscrizione nell'albo di cui allo stesso comma 1.
    7. Chiunque svolge l'attivita' di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.
    8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai promotori finanziari iscritti all'albo previsto dall' articolo 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 , e alle imprese assicurative.
    9. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, nell'esercizio di attivita' bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attivita' bancaria o finanziaria, e' punito con la reclusione da due a quattro anni.".
    "Art. 17. 1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto e' stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.
    2. La riabilitazione e' accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.
    3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore puo' proporre opposizione. L'opposizione e' disciplinata dall' articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .
    4. Il decreto di riabilitazione e' pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed e' opponibile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse.
    5.
    6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
    6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all' articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480 . La cancellazione dei dati del protesto e' disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione.
    6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, e' consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a piu' protesti, purche' compresi nello spazio temporale di un triennio.".
  • Art. 2. Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 3:
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    «1. L'elargizione e' concessa agli esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attivita' esercitata»;
    2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    «1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, l'elargizione e' consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale , ne' sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non e' consentita e, ove sia stata disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.
    1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attivita' sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui all'articolo 15. Il ricavato netto e' per la meta' acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua meta' deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento»;
    b) dopo l'articolo 18-bis e' inserito il seguente:
    «Art. 18-ter (Sostegno degli enti locali alle attivita' economiche a fini antiestorsivi). - 1. Al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attivita' economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.
    2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli enti locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati ai fini del patto di stabilita' interno, a carico dei propri bilanci»;
    c) all'articolo 19, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
    «d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno su designazione degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi.
    Il Ministro dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, determina con proprio decreto i criteri per l'individuazione della maggiore rappresentativita'»;
    d) all'articolo 20:
    1) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
    «7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di piu' procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, e' competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente»;
    2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
    «7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto.
    7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo».
    Note all'art. 2:
    Si riporta il testo degli articoli 3 , 19 e 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), come modificati dalla presente legge:
    "Art. 3. Elargizione alle vittime di richieste estorsive.
    1. L'elargizione e' concessa agli esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attivita' esercitata.
    1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, l'elargizione e' consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale , ne' sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non e' consentita e, ove sia stata disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.
    1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attivita' sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui all'articolo 15. Il ricavato netto e' per la meta' acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua meta' deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento.
    2. Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalita' del fatto, sono riconducibili a finalita' estorsive, purche' non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalita'. Se per il delitto al quale e' collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, l'elargizione e' concessa sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo all'elargizione prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini."
    "Art. 19. Comitato di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e dell'usura.
    1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Comitato di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il Comitato e' presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attivita' di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarieta' nei confronti delle vittime. Il Comitato e' composto:
    a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
    b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
    c) da tre membri designati dal CNEL ogni due anni, assicurando la rotazione tra le diverse categorie, su indicazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate;
    d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno su designazione degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi. Il Ministro dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, determina con proprio decreto i criteri per l'individuazione della maggiore rappresentativita';
    e) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto..
    2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non e' rinnovabile per piu' di una volta.
    3. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i compiti attribuiti al Comitato istituito dall' articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 , e successive modificazioni.
    4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21, la gestione del Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive, istituito dall'articolo 18 della presente legge, e del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura, istituito dall' articolo 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108 , e' attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.