Versione
24 ottobre 1989
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12 agosto 1997
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Art. 514. (( (Letture vietate ). )) (( 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512-bis e 513, non puo' essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone indicate nell'articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare, a meno che nell'udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell'imputato o del suo difensore.
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 511, e' vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attivita' compiute dalla polizia giudiziaria. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone puo' servirsi di tali atti a norma dell'articolo 499, comma 5 ))
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 511, e' vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attivita' compiute dalla polizia giudiziaria. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone puo' servirsi di tali atti a norma dell'articolo 499, comma 5 ))
Commentari • 42
- 1. Inutilizzabili sempre le dichiarazioni autoaccusatorie senza difensore (Cass. 4158/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 settembre 2020 · 26.580944
[…] sull'accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento, possono essere legittimamente utilizzati ai fini della decisione, non ostandovi neppure i divieti di lettura di cui all'art. 514 c.p.p., salvo che detti atti siano affetti da inutilizzabilità cosiddetta "patologica" qual'è quella derivante da una loro assunzione "contra legem"." La stessa pronuncia aggiunge che "la ratio dell'intervento normativo (...) è comunemente ravvisata nella volontà del legislatore di semplificare le formalità di celebrazione del dibattimento, per ridurne i tempi di durata effettiva, evitando sempre e comunque la ripetizione di attività svolte nel corso delle indagini preliminari. […]
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Giurisprudenza • 417
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 7730Provvedimento: […] Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, formulando un unico motivo, con cui eccepisce violazione degli artt. 512 e 514 cod. proc. pen. Le ragioni difensive, già analogamente proposte in appello e superate dalla sentenza impugnata, sostengono che la prova testimoniale in dibattimento non sia stata acquisita ex art. 514 cod. proc. pen., mediante contestazioni alla persona offesa che non ricordava alcuni dettagli e, di conseguenza, confermava le precedenti dichiarazioni rese in fase di indagini, […]Leggi di più...
- lesioni aggravate·
- movente·
- art. 514 cod. proc. pen.·
- deficit mnemonico·
- art. 512 cod. proc. pen.·
- art. 52 d.lgs. 196/03·
- contestazioni·
- art. 500 cod. proc. pen.·
- elementi probatori·
- prova testimoniale