Sentenza 27 marzo 2015
Massime • 2
In tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori).
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini dell'applicazione dell'attenuante del fatto di lieve entità, lo stato di tossicodipendente può rilevare solo se si accerti che lo spaccio non ha dimensioni ragguardevoli, sì da fare apparire verosimile che l'imputato ne destini i proventi all'acquisto di droga per uso personale.
Commentari • 10
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In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …
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Non c'è ragione di ritenere più scaltro lo spacciatore che operi stando in casa propria, piuttosto che quello che smerci in una piazza di spaccio o altrove: al contrario, desta maggiori sospetti il viavai di persone che tale modalità di spaccio necessariamente comporta, ciò che consente alle autorità di polizia di operare una più efficace azione repressiva per individuare e controllare gli acquirenti e quindi raccogliere prove dell'attività illecita. Nell'ipotesi in cui l'unico indice ostativo al fatto di lieve entità della detenzione ai fini di spaccio sia costituito dal dato ponderale della sostanza stupefacente non si può prescindere dalla valutazione dell'entità del principio attivo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2015, n. 32695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32695 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 27/03/2015
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO DO - rel. Consigliere - N. 1970
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 50860/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. NC DO, nato ad [...] il [...];
2. ZZ IO, nato a [...] il [...];
3. EL NT, nato a [...] il [...];
4. OT MA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 10/04/2014 della Corte di appello di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere DO Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi per gli imputati l'avv. Raffaele Padrone, per NC DO e ZZ IO, l'avv. Michelangelo Bonelli, anche quale sostituto processuale dell'avv. Pietro di Mazzocoli, per OT MA, e quale sostituto processuale dell'avv. NT Iuliano, per EL NT, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10/04/2014, la Corte di appello di Potenza ha respinto le impugnazioni proposte dai sigg.ri NC DO, ZZ IO, EL NT e OT MA avverso la sentenza del 02/02/2012 del Tribunale di Matera che li aveva riconosciuti colpevoli dei reati di detenzione, a fine di cessione, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed eroina loro rispettivamente ascritti e, in concorso di circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate recidive, li aveva condannati alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione ed Euro 27.000,00 di multa ciascuno.
1.1. Gli imputati rispondono, in particolare: il NC ed il DO del reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1, perché, in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avevano detenuto, trasportato e ceduto a EL NT e AC UI sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina (capo A della rubrica, contestato come commesso in Matera e Altamura dal mese di dicembre 2001 al mese di febbraio 2002); il EL NT del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva detenuto, trasportato e ceduto a numerosi tossicodipendenti sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina (capo B della rubrica, contestato come commesso in Matera dal mese di dicembre 2001 al mese di febbraio 2002); OT MA del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva ceduto a numerosi tossicodipendenti, tra i quali SA UI e AR LO, sostanza stupefacente del tipo eroina (capo C della rubrica, contestato come commesso in Miglionico e Matera nei mesi di aprile e maggio 2002).
1.2. L'affermazione di responsabilità degli imputati, condivisa dai giudici di merito e confermata dalla Corte territoriale che ha respinto anche le eccezioni di natura procedurale, si fonda sull'esame delle conversazioni telefoniche intercorse tra il EL, il NC ed il ZZ, sull'interpretazione delle parole ("pittura", "asfalto", "tintal") utilizzate per occultare il vero oggetto delle loro conversazioni, sui riscontri ottenuti all'esito delle mirate operazioni di polizia giudiziaria in conseguenza delle quali in un'occasione fu rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina detenuta dal EL (16/02/2002), in un'altra fu arrestato il ZZ, trovato in possesso di eroina e cocaina (18/02/2002). Da questi elementi i Giudici hanno tratto il convincimento che il NC ed il ZZ rifornissero di sostanza stupefacente il EL che, a sua volta, l'acquistava per il consumo proprio e per rivenderla a terzi. La responsabilità del OT si fonda, invece, sulle conversazioni telefoniche intercorse con un ignoto interlocutore e sulla testimonianza di AR LO che, sentita in dibattimento, aveva riferito di aver acquistato eroina e cocaina L'imputato, negli anni 2001 e 2002, ogni volta dietro corrispettivo di L. 100/150.000. 2. Per l'annullamento della sentenza ricorrono gli imputati.
3. NC DO articola, personalmente, i seguenti motivi di ricorso.
3.1. Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della propria estraneità ai fatti contestati. Sulla premessa che nell'arco di tre mesi di intercettazioni telefoniche, le conversazioni che lo riguardano sono solo tre (intercorse alle ore 18, 48 e 21, 14 del 25/01/2002 e alle ore 16,30 del 02/02/2002), deduce che la Corte di appello ha omesso ogni motivazione sul loro contenuto e sulle modalità con cui era stato identificato, sopratutto in relazione al secondo episodio, cadendo così nello stesso errore del primo Giudice che a conforto della condanna si era limitato a riportare solo stralci di conversazioni telefoniche, di difficile comprensione e senza che gli interlocutori fossero mai identificati.
3.2.Con il secondo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e contraddittorietà della motivazione sul punto.
La Corte di appello, afferma, ha erroneamente escluso la sussistenza della ipotesi lieve valorizzando, in base ad un indirizzo nomofilattico di questa Suprema Corte ormai superato, la frequenza e la sistematicità delle condotte, senza considerare che la presunta cessione della sostanza era occorsa in un'unica occasione, il 25/01/2002, allorquando la PG aveva osservato l'incontro con il EL senza intervenire (restando così ignoto il quantitativo di sostanza presuntivamente ceduto). Non è inoltre condivisibile l'assunto secondo il quale l'attenuante in questione - che oggi integra autonoma ipotesi di reato - sarebbe esclusa dalla pluralità di soggetti agenti e L'uso, a fini delittuosi, di autovetture e telefoni cellulari, trattandosi di dotazioni minime necessarie all'esecuzione di qualsiasi attività criminosa. Nè sono ostative al riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, la diversità delle sostanze trattate (eroina e cocaina) e la loro quantità (10 grammi per volta, peraltro accertate in assenza di concreti riscontri).
4. ZZ IO articola, per il tramite del difensore di fiducia, i seguenti motivi.
4.1. Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della propria estraneità ai fatti contestati. Deduce al riguardo che, a fronte di tre sole conversazioni intercorse con "tale IO" (ore 18, 41 del 25/01/2002; ore 19, 28 del 29/01/2002; ore 20,21 del 18/02/2002), la Corte di appello, benché sollecitata in tal senso, ha omesso di motivare sulle modalità di identificazione della sua persona in relazione ai primi due episodi. La conversazione del 25/01/2002, infatti, dimostra soltanto il proprio rapporto di conoscenza con il NC, non anche il concorso nel reato di cessione di sostanza consumato esclusivamente da quest'ultimo nei confronti del EL, con il quale il NC si era appunto accordato e che aveva incontrato presso una stazione di rifornimento senza che la polizia giudiziaria intervenisse (e che potesse accertare se si fosse verificata la cessione). Anche l'episodio del 29/01/2002 è privo di riscontri, posto che non v'è prova alcuna ne' dell'incontro con il EL, tantomeno della presunta cessione di sostanza a favore del primo.
4.2 .Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), violazione dell'art. 238 bis c.p.p., ed erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, nonché contraddittorietà della motivazione sul punto.
Il ZZ riprende buona parte degli argomenti utilizzati anche dal NC per censurare la decisione della Corte di appello di escludere la sussistenza dell'ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
Tali argomenti traggono ulteriore alimento dal fatto che, a seguito dell'arresto del 18/02/2002, il Tribunale di Matera, con sentenza irrevocabilmente resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e segg., aveva applicato nei suoi confronti la pena di un anno e sei mesi di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa per la illecita detenzione di gr. 7,87 di eroina, di ulteriori gr.
4.65 di eroina e di gr. 0,46 di cocaina, ritenuta la lieve entità del fatto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
Orbene, prosegue l'imputato, quantomeno con riferimento a questo episodio (ferma restando l'eccezione di improcedibilità dell'azione penale di cui al successivo motivo) la Corte territoriale avrebbe dovuto qualificare il fatto in termini di lieve entità, essendo ad essa preclusa ogni diversa valutazione sul punto.
4.3. Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), violazione degli artt. 649 e 434 c.p.p., per improcedibilità dell'azione penale in relazione ai fatti del 18/02/2002 e manifesta illogicità della motivazione sul punto. Sviluppando il tema difensivo già articolato con il secondo motivo, il ZZ eccepisce l'improcedibilità dell'azione penale per la detenzione di droga del 18/02/2002 per la quale era già stato irrevocabilmente condannato. Non v'è dubbio, afferma, che si tratti dello stesso fatto (peraltro valorizzato dai giudici di merito proprio per identificarlo in modo certo come uno dei fornitori del EL) sicché la Corte territoriale erra e si contraddice nel considerarlo un fatto naturalisticamente diverso da quello oggetto della sua cognizione.
4.4.Con il quarto motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), mancanza di motivazione in ordine alla omessa indicazione dell'episodio ritenuto più grave e all'omessa indicazione degli aumenti di pena.
Benché sollecitata sul punto con il primo motivo di appello (con il quale si censurava l'omessa motivazione sulla quantificazione della pena e la mancata indicazione del reato ritenuto più grave), la Corte territoriale ha respinto l'eccezione con motivazione apparente e contraddittoria poiché, diversamente da quanto da essa sostenuto, i reati in continuazione non sono numericamente indefiniti, ma sono solo i tre ricavabili dalle intercettazioni telefoniche.
5.EL NT articola, per il tramite del difensore di fiducia, i seguenti due motivi.
5.1. Con il primo eccepisce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 cpv. c.p., e art. 671 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Deduce, in particolare, che ne' il giudice di primo grado, ne' la Corte di appello, appositamente interpellata sul punto, hanno spiegato le ragioni per le quali non è possibile riconoscere l'istituto della continuazione con i fatti oggetto di sentenza di applicazione pena n. 449 del 02/01/2010 del Tribunale di Matera, relativa a fatti analoghi (detenzione illecita di sostanze stupefacenti), ravvicinati nel tempo e correlati al suo stato di tossicodipendente. La motivazione fornita sul punto dalla Corte territoriale è decisamente scarna e non considera affatto il suo stato di tossicodipendenza che lo aveva indotto a porre in essere attività di cessione di stupefacenti per poter finanziare gli acquisti destinati al proprio fabbisogno. Lo stato di tossicodipendenza, conclude, non giustifica di per sè il riconoscimento dell'unico disegno criminoso, ma ne costituisce un indice rivelatore del quale il giudice deve comunque dar conto.
5.2.Con il secondo motivo eccepisce mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione che ha escluso l'ipotesi di lieve entità senza considerare il proprio stato di tossicodipendenza che costituisce causa unica del suo coinvolgimento nei traffici illeciti per i quali ha riportato condanna. Nella sentenza impugnata, prosegue, non v'è alcun riferimento al proprio stato di tossicodipendenza, ne' alla sua rilevanza ai fini della valutazione del fatto in termini di lieve entità.
6.OT MA articola, per il tramite del difensore di fiducia, i seguenti motivi.
6.1. Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), l'inutilizzabilità della testimonianza di AR LO NA, resa in violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 2, perché, in considerazione dei quantitativi di sostanza stupefacente di volta in volta acquistati e del suo non provato stato di tossicodipendenza, sulla stessa gravavano indizi di reità in ordine alla finalità degli acquisti stessi che non erano evidentemente volti a soddisfare un proprio fabbisogno personale.
L'eccezione viene ulteriormente illustrata e precisata nel terzo dei motivi aggiunti di ricorso depositati il 10/02/2015, con i quali sostiene che la AR fu sentita in sede di indagini preliminari in assenza del difensore di fiducia e con violazione, quindi, dell'art. 63 c.p.p., comma 2. L'inutilizzabilità di tali dichiarazioni si estende a quelle rese in sede di dibattimento a seguito della loro contestazione, oltre che all'intera testimonianza resa senza l'assistenza del difensore.
Peraltro, conclude, l'inidoneità della testimonianza a costituire valido presidio dell'affermazione della sua colpevolezza si evince agevolmente dal fatto che la donna ha riferito di acquisti effettuati in lire in un'epoca in cui era già subentrato l'Euro.
6.2.Con il secondo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), che l'affermazione della propria responsabilità si fonda su motivazione inesistente, comunque contraddittoria e manifestamente illogica.
Deduce, al riguardo, che dalla perizia fonica acquisita al fascicolo del dibattimento risulta che egli conversava con un uomo non identificato e che le conversazioni telefoniche che proverebbero la presunta attività di spaccio in favore della AR e del Di SA non sono in alcun modo ricollegabili ai dialoghi con lo sconosciuto.
Peraltro, prosegue, in dette conversazioni non si fa mai riferimento a cessioni di sostanze stupefacenti, a somme di denaro, a luoghi di incontro, a fornitori, a nulla insomma che possa provare la sussistenza dell'attività ipotizzata nella rubrica. La Corte territoriale, afferma, valorizza la testimonianza della AR ma oblitera completamente che la donna non aveva mai riferito di aver acquistato eroina e cocaina da lui nelle quantità di circa 5/10 grammi per volta ritenute in sentenza, ma solo singole dosi e senza indicare la tipologia della sostanza.
La doglianza viene ulteriormente illustrata con il secondo dei motivi aggiunti di ricorso depositati il 10/02/2015.
Vi si afferma che a fronte di trenta conversazioni intercettate tra il 13/04/2002 ed il 07/05/2002, i giudici di merito ne hanno utilizzato solo quattro intercorse con un uomo non identificato, del tutto insignificanti, equivoche, prive di riscontri e del tutto scollegate dalle cessioni di sostanza stupefacente effettuate in favore della AR e del convivente. Si tratterebbe, peraltro, di c.d. "droga parlata", ritenuta oggetto delle conversazioni telefoniche in assenza di riscontri, senza cioè che sia mai stato rinvenuto materiale atto al confezionamento della droga o denaro proveniente dalla sua cessione. Le conversazioni telefoniche, afferma, non possono di per sè costituire prova del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in assenza di diversi ed ulteriori elementi probatori che dimostrino non solo l'effettiva sussistenza dell'oggetto illecito delle trattative, ma anche che le stesse non siano finalizzate all'acquisto della sostanza per esclusivo uso personale.
Altrimenti ragionando si rischierebbe di smaterializzare il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e di trasformarlo in un reato di pericolo del pericolo, con conseguente attrazione nell'area della penale rilevanza di atti meramente preparatori.
6.3.Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, a causa della mancata valutazione del fatto in termini di lieve entità, valutazione cui non osta il riferimento alle imprecisate quantità di sostanza stupefacente che la AR ha affermato di aver acquistato da lui, alla condizione di tossicodipendente propria e della AR, alla limitata offensività del fatto. Il tema della minima offensività del fatto viene ripreso ed ulteriormente illustrato anche nei motivi aggiunti di ricorso depositati il 02/02/2015 e nel primo di quelli ulteriori depositati il 10/02/2015, con i quali, nel riprendere gli argomenti difensivi sviluppati in via generale anche dal DO e dal ZZ, il OT insiste sul fatto che la AR aveva riferito di aver acquistato da lui solo alcune imprecisate dosi di stupefacente e in un periodo di tempo limitato. La testimone, afferma, in sede di escussione dibattimentale aveva sostenuto di aver acquistato da lui solo singole dosi di stupefacente, per importi pari a L. 100/150.000 per volta, diversamente da altri fornitori dai quali aveva acquistato anche 5 grammi di eroina.
Concludendo sul punto il OT eccepisce che in un altro processo a suo carico la Corte di appello di Potenza ha valutato in termini di lieve entità lo stesso tipo di reati da lui commessi con le analoghe modalità.
6.4. Con il quarto motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui afferma che il mancato esame dell'imputato non ha consentito l'acquisizione di alcun elemento suscettibile di essere valutato ai sensi dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e). Si tratta, sostiene, di affermazione che lede il diritto dell'imputato a non sottoporsi ad esame e sostanzialmente finalizzata a sostituire la prova con la congettura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
7. I ricorsi sono infondati.
8. Va preliminarmente affrontata la questione, comune a tutti i ricorsi, relativa alla sussumibilità dei fatti rispettivamente ascritti a ciascun imputato nell'alveo dell'ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 8.1.Al riguardo deve essere ribadito il principio secondo il quale la lieve entità del fatto (che all'epoca costituiva circostanza attenuante speciale del reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R., cit., oggi ipotesi autonoma di reato) "può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio" (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010; così anche Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera;
Sez. 4, 29 settembre 2005, n. 38879, Frank, rv. 232428;
Sez. 6, 14 aprile 2008, n. 27052, Rinaldo, rv. 240981, richiamate in motivazione da Sez. U, 35737/2010, cit.).
8.2.La diversità qualitativa dello stupefacente è circostanza che, da sola, secondo il costante e prevalente insegnamento di questa Suprema Corte, esclude la minima offensività del fatto, perché esprime l'attitudine della condotta di rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori (così Sez. 4, n. 38879/2005, cit.;
Sez. 4, n. 43399 del 7 dicembre 2010); una capacità di penetrazione nel mercato peraltro ben evidenziata dalla Corte di appello attraverso l'ulteriore richiamo alle modalità attuative delle condotte poste in essere dai correi NC - ZZ e EL, impegnati, rispettivamente, a rifornire il mercato di Altamura i primi due, quello di Matera il terzo, mediante un rudimentale, ancorché minimo, apparato organizzativo (l'uso di autovetture e cellulari) che, in se per sè considerato, non può escludere, ovviamente, la natura lieve dei fatti, ma che, valutato unitamente alla disponibilità di qualità diverse di sostanza e ai non modestissimi quantitativi di droga sequestrati nelle due occasioni definite di "pescaggio", rende ancor più evidente quella capacità di penetrazione nel mercato che la diversificazione delle sostanze vuoi dimostrare, ed è evidenziata, quanto al OT, nella sua capacità di soddisfare le richieste di persone ulteriori e diverse dalla AR (che, si legge in sentenza, aveva dichiarato di aver acquistato da lui sia eroina che cocaina).
8.3. Sicché, anche a voler accedere alla tesi meno restrittiva (ancorché non condivisa dal Collegio ma pur sostenuta, per esempio, da Sez. 6, n. 6574 del 10/01/2013) secondo la quale "in materia di stupefacenti, sussiste il vizio di motivazione della sentenza che, per escludere l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, evidenzia la sola diversità delle sostanze stupefacenti detenute, contenenti lo stesso principio attivo", va riconosciuto che la Corte di appello ha comunque effettuato una valutazione globale dei fatti che ha coniugato le differenti qualità di sostanza stupefacente cedute con le modalità organizzative del loro smercio e il numero indeterminato di potenziali acquirenti.
8.4.Occorre per completezza evidenziare, in risposta alle argomentazioni difensive spese sul punto dai primi tre ricorrenti che si fondano sull'interpretazione sistematica del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, che il piccolo spaccio organizzato certamente non esclude l'invocata ipotesi lieve, purché di piccolo spaccio si tratti, dovendosi intendere, per tale, un'attività che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali compiici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che può ricomprendere anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi che non siano incompatibili con la minima offensività del fatto (così Sez. 6, n. 41090 del 18/07/2013, che ha ritenuto compatibile con il piccolo spaccio la detenzione di poche decine di dosi di droga leggera) ma che non abbia ad oggetto, come nel caso in esame, diverse qualità di sostanza stupefacente.
8.5. Deve altresì escludersi, alla luce delle considerazioni che precedono, che lo stato di tossicodipendente possa, secondo la tesi caldeggiata dal EL, giustificare di per sè l'ipotesi lieve dei fatto. Questa Corte ha già affermato, sul punto, che tale condizione può rilevare solo se si accerti che lo spaccio non ha dimensioni ragguardevoli, sì da fare apparire verosimile che l'imputato ne destini i proventi all'acquisto di droga per uso personale (Sez. 5, n. 25883 del 03/04/2009, Bacarella, Rv. 243895;
Sez. 4, n. 9111 del 24/09/1996, Ceccolini, Rv. 206310); circostanza esclusa nel caso in esame dalla Corte distrettuale secondo la quale il EL era inserito in un contesto di capillare diffusione della droga nel mercato di Matera che esclude la minima offensività del fatto a lui attribuito.
9. Il ricorso del NC è, per la residua parte relativa alla propria responsabilità, generico e in ogni caso infondato.
9.1. L'imputato si limita a dedurre di aver eccepito, in sede di appello, di essere stato condannato in base a due sole conversazioni telefoniche intercorse nelle date del 25/01/2002 e del 02/02/2002, di difficile comprensione ed in assenza di compiuta identificazione degli interlocutori del EL, e lamenta che la Corte territoriale ha omesso qualsiasi "apprezzabile motivazione" sul punto.
9.2. L'eccezione è infondata perché, in realtà, i Giudici distrettuali hanno fatto espresso riferimento alle motivazioni della sentenza di primo grado ed, in particolare, alle due operazioni definite di "pescaggio", eseguite dalla polizia giudiziaria il 16 ed il 18 febbraio 2002 a riscontro dell'attività di captazione delle conversazioni telefoniche intercorse con il ZZ e con il NC, e all'attività di osservazione dell'incontro del 25/01/2002 tra quest'ultimo ed il EL, nel corso del quale il NC fu riconosciuto dalla polizia giudiziaria come l'interlocutore telefonico cui il EL aveva indirizzato le proprie richieste di sostanza.
9.3. L'eccezione è anche generica sia perché l'imputato non denuncia il travisamento decisivo delle conversazioni intercettate, trascritte nella sentenza di primo grado, sia perché, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, omette di specificare le doglianze che, in merito al contenuto delle conversazioni, erano state sollevate in sede di appello e la loro decisività.
9.4. Occorre al riguardo evidenziare che le due sentenze, unite da una condivisa valutazione delle medesime prove, seguono un percorso logico, nemmeno sfiorato dalle censure dell'imputato, secondo il quale il EL si forniva di sostanze stupefacenti dal ZZ (il IO di Altamura) e L'DO (identificato come DO e amico del ZZ IO) per poi a sua volta rifornire i propri clienti di Matera. Tale percorso logico si fonda su fatti ben precisi (non contestati L'imputato nella loro storicità) che ancorano il sillogismo probatorio ad approdi sicuri. Ed infatti: a) la PG dapprima ascolta il EL effettuare ordinativi di merce (pitture e asfalti) al IO che l'indirizza in un più di una circostanza al NC;
b) questi effettivamente si incontra con il EL e viene identificato con certezza dalla PG come l'odierno ricorrente;
c) a seguito di un'ulteriore richiesta, rivolta in termini identici alle precedenti, il EL viene effettivamente trovato in possesso di eroina (1 grammo) e cocaina purissima (0,4 grammi), quale residua parte delle maggiori quantità delle quali era riuscito a disfarsi prima di essere fermato dalla polizia giudiziaria;
d) a seguito di una seconda richiesta, successiva all'episodio che precede ed anch'essa espressa in termini identici alle precedenti, il ZZ, recatosi all'appuntamento con il EL, viene intercettato proprio mentre si stava per incontrare con il richiedente (che si sarebbe dato alla fuga) e viene arrestato perché trovato in possesso di 12,575 grammi di eroina e di 1 grammo di cocaina. Da tali fatti, i Giudici di merito hanno tratto il convincimento, non manifestamente illogico, che oggetto delle richieste del EL fossero eroina e cocaina e che al rifornimento provvedessero il NC ed il ZZ.
9.5. Orbene, il NC prescinde del tutto dal complessivo apparato fattuale che sostiene l'affermazione della sua responsabilità, limitandosi ad eccepire in modo generico ed insufficiente che essa si fonda solo su due conversazioni dal contenuto poco chiaro e senza che fossero identificati gli interlocutori del EL. 10. A non diverse censure di genericità e infondatezza si presta il primo motivo del ricorso del ZZ che, come il NC, eccepisce la propria estraneità ai fatti e lamenta l'omessa motivazione in ordine all'esame del contenuto delle tre conversazioni telefoniche intercorse con il EL il 25/01/2002, il 29/01/2002 ed il 18/02/2002. Valgono, pertanto, anche per lui le più ampie considerazioni già svolte nel paragrafo che precede. 10.1. Anche il secondo motivo è infondato.
L'argomento relativo all'insussistenza dell'ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, è già stato affrontato e risolto.
Qui va aggiunto che la più favorevole valutazione espressa in sede di patteggiamento dal giudice che si è separatamente e precedentemente occupato di un singolo specifico episodio di detenzione di droga (nel caso di specie quello che aveva portato al suo arresto del 18/02/2002) non impedisce affatto di valutare ad altri fini la medesima condotta, tantomeno di qualificare diversamente i fatti ad essa antecedenti o successivi sottoposti alla più ampia cognizione di altro giudice (Sez. 6, n. 1157 del 09/10/2007, Nocchiero, Rv. 238442; Sez. 5, n. 16556 del 14/10/2009, Virruso, Rv. 246953; Sez. 2, n. 51127 del 28/11/2013, Ayachi, Rv. 258222; Sez. 1, n. 12943 del 29/01/2014, Bausone, Rv. 260133). L'utilizzo, a fini di prova di altri reati (sopratutto se realizzati in esecuzione di un'unica ideazione criminosa), dei medesimi fatti per i quali l'imputato ha già riportato condanna, non comporta alcuna violazione degli artt. 238 bis e 649 c.p.p., se di quei fatti non ne sia stata irrevocabilmente dichiarata l'insussistenza; ne' tali norme precludono al diverso giudice un'autonoma valutazione dei reati sottoposti alla sua cognizione, ancorché realizzati con modalità identiche o analoghe a quello già coperto da giudicato. Nè nel caso di specie, peraltro, come correttamente affermato dalla Corte di appello, non v'è stata alcuna violazione dell'art. 649 c.p.p., poiché il reato continuato per il quale il ZZ è stato condannato con la sentenza oggi impugnata è contestato come commesso dal dicembre 2001 al febbraio 2002 e non v'è prova, ne' risulta dalle sentenze di primo e di secondo grado, che l'imputato sia stato condannato anche per l'episodio del 18/02/2002, tant'è che la stessa sentenza della Corte di appello ne da atto, affermando la diversità storico-naturalistica tra i fatti oggetto dei due diversi giudizi. 10.2. È infondato anche il terzo motivo di ricorso che si fonda su una lettura errata della sentenza di questa Suprema Corte, Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv. 201549, resa in un caso in cui il Giudice aveva direttamente quantificato la pena in modo unitario senza alcuna indicazione del reato più grave, della relativa pena base e del conseguente aumento a titolo di continuazione. Nel caso in esame, connotato da più reati di uguale gravità (escluso, naturalmente quello del 18/02/2002), il Tribunale aveva individuato la pena base nella misura di sei anni di reclusione ed Euro 26.000,00 di multa, aumentandola di un mese di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per gli altri episodi.
La Corte di appello, sollecitata L'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per l'omessa indicazione dello specifico episodio ritenuto più grave e della omessa quantificazione della pena applicata in aumento per ogni singolo reato satellite, ha correttamente affermato che le modalità di quantificazione della pena sono conseguenza dell'editto accusatorio che non individua specifici episodi ma una condotta unitaria di più cessioni poste in essere nell'arco temporale definito L'imputazione. La contestazione che addebiti plurime cessioni di sostanza stupefacente effettuata in un contesto spaziale e in un arco di tempo definiti, a favore di specifici acquirenti e in esecuzione di un unico disegno criminoso non è generica perché non impedisce in alcun modo all'imputato di difendersi (cfr., sul punto, Sez. 1, n. 12149 del 03/02/2005, Cifarelli, Rv. 231615; Sez. 1, n. 20628 del 12/02/2008, Pietroleonardo, Rv. 239986; Sez. 5, n. 21269 del 03/03/2010, Ingrosso, Rv. 247474; Sez. 3, n. 42537 del 21/05/2014, Caputo, Rv. 261147).
Come già detto la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito in ordine al rapporto di fornitura imbastita dal ZZ (e dal NC) a favore del EL costituisce frutto di approdo assolutamente logico che si riflette sulla possibilità da parte del Giudice di quantificare l'aumento della pena a titolo di continuazione per i reati satellite a prescindere dalla necessità di una specifica individuazione degli episodi di riferimento, a maggior ragione quando, come nel caso in esame, l'aumento è a dir poco irrisorio.
11. Il primo motivo di ricorso del EL è del tutto infondato e supportato da deduzioni fattuali non consentite in questa fase di legittimità.
11.1. La Corte di appello ha respinto la richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione tra i fatti oggetto della odierna regiudicanda e quelli oggetto di condanna inflitta dal Tribunale di Melfi con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 02/01/2010, irrevocabile il 13/04/2010, "essendo insufficienti ad integrare gli estremi di un medesimo disegno criminoso le scarne modalità del fatto-reato evincibili dal paradigma della contestazione, in assenza di ulteriori e più precisi elementi che la sentenza di patteggiamento non offre. In particolare - proseguono i Giudici distrettuali - la contiguità temporale del fatto di cui alla detta sentenza rispetto a quelli oggetto del presente processo non è avvalorata da altri - e più significativi - indici, quali le peculiari modalità esecutive della condotta del soggetto agente, i motivi ispiratori di tale condotta, le circostanze genetiche di essa, parametri, questi, cui occorre rapportare lo scrutinio sulla medesimezza del disegno criminoso allo scopo di distinguerlo L'analogo e, tuttavia, diverso istituto dell'abitualità criminosa, non legittimante l'applicazione della disciplina normativa ex art. 81 c.p.". 11.2. L'affermazione della Corte territoriale costituisce risposta coerente alle generiche deduzioni difensive contenute nell'atto di appello (con il quale si sollecitava l'applicazione dell'istituto in esclusiva conseguenza dello stato di tossicodipendenza del EL che arricchisce l'odierno ricorso per cassazione di ulteriori elementi fattuali mai dedotti in precedenza) ed è pienamente conforme allo spirito ed alla "ratio" dell'istituto. 11.3. La continuazione, la recidiva, l'abitualità e la professionalità nel delitto, condividono, sul piano oggettivo, il medesimo presupposto di fatto: la reiterazione dei delitti nel tempo. L'abitualità presunta per legge presuppone, addirittura, che i reati siano della stessa indole, la professionalità nel reato che il reo viva abitualmente, anche solo in parte, dei proventi del reato. 11.4. L'ambivalenza del dato oggettivo (la reiterazione dei delitti nel tempo, la loro stessa indole, la destinazione dei proventi a fonte di reddito) impone, non solo nei casi in cui il periodo temporale che divide gli episodi delittuosi sia decisamente lungo, un maggiore sforzo deduttivo che non si limiti a proporre come tema di discussione astratta l'individuazione degli indici neutri di sussistenza del reato continuato, ma che indichi quale sia, anche se a grandi linee, il disegno criminoso perseguito attraverso le reiterate condotte criminose;
ciò affinché il più favorevole trattamento sanzionatorio corrisponda ad un atteggiamento antidoveroso realmente esistente che non si trasformi da deroga eccezionale alla regola del cumulo materiale delle pene in un indiscriminato trattamento premiale di favore, sganciato del tutto dai suoi presupposti applicativi.
11.5. Lo stato di persona tossicodipendente costituisce condizione soggettiva che addirittura può aggravare, se abituale, la risposta sanzionatoria ove il reato sia consumato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 94 c.p., u.c.), per cui, se sganciata da una più ampia e predeterminata risoluzione criminosa, tale condizione non può di per sè trasformarsi in motivo di automatico riconoscimento della continuazione tra più reati e dunque di attenuazione della reazione punitiva;
si tratterebbe di uno schizofrenico trattamento di favore che premierebbe di fatto una mera condizione soggettiva dell'agente (creando una sorta di diritto penale dell'autore al rovescio) ed escluderebbe irragionevolmente da tale "beneficio" gli ubriachi abituali che, sul piano normativo, subiscono il medesimo aggravamento del trattamento sanzionatorio di chi commette delitti sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 94 c.p., commi 1 e 2). 11.6. Prima della modifica dell'art. 671 c.p.p., per opera della L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 vicies, questa Corte aveva già
spiegato che l'unicità del disegno criminoso non può essere ravvisata nella proclività al delitto ne' in un generico programma delinquenziale, quale può considerarsi quello implicito nell'esigenza di procurarsi i mezzi per soddisfare la tossicodipendenza, mancando in tal caso la previsione delle singole azioni criminose nell'ambito del progetto delinquenziale unitario (Sez. 2, n. 4819 del 07/02/1984, Castigli, Rv. 164365; Sez. 6, n. 9774 del 26/04/1989, Damioli, Rv. 181779; Sez. 1, n. 3004 del 24/06/1992, Pisano, Rv. 192021; Sez. 1, n. 1023 del 11/03/1993, Travagliante, Rv. 193967; Sez. 1 n. 5618 del 21/12/1993, Moro, Rv. 196545; Sez. 1, n. 415 del 24/01/1994, Muzzolon, Rv. 197520). 11.7. Una diversa conclusione non può essere avallata dal novellato testo dell'art. 671 c.p.p., comma 1, il quale si limita ad affermare che la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza costituisce solo un elemento del quale il giudice deve tener conto ai fini dell'applicazione dell'istituto della continuazione.
11.8. La consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza - ha affermato questa Corte - non è perciò condizione necessaria o sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione, ma ne costituisce comunque un indice rivelatore che deve formare oggetto di specifico esame da parte del giudice dell'esecuzione qualora emerga dagli atti o sia stato altrimenti prospettato dal condannato (Sez. 1, n. 18242 del 04/04/2010, Flammini, Rv. 259192; Sez. 1, n. 39287 del 13/10/2010, Presta, Rv. 248841; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso, Rv. 248124; Sez. 1, n. 30310 del 29/05/2009, Piccirillo, Rv. 244828; Sez. 5, n. 40724 del 12/07/2006, Pieri, Rv. 235480). 11.9. Va pertanto ribadito il principio di diritto secondo il quale lo stato di tossicodipendenza non può mai di per sè costituire condizione sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione, in mancanza di altri elementi concordanti. L'unicità del disegno criminoso, infatti, non può identificarsi in un generico programma di attività delinquenziale, ma richiede la previa individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, di guisa che lo stato di tossicodipendenza in tanto assume rilievo in quanto contribuisca a rendere riconoscibile la sussistenza di detta imprescindibile condizione. La sussistenza di tali condizioni costituisce questione di fatto che non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
12. Il ricorso del OT è infondato.
12.1. L'imputato risponde del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, per aver ceduto a numerosi tossicodipendenti, e tra questi SA UI e AR LO, imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente.
12.2. Il Giudice di primo grado aveva ritenuto fondata l'accusa in base alla testimonianza della AR, ritenuta credibile anche alla luce delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza dell'imputato di cui, "a titolo esemplificativo", ne aveva trascritte quattro intercorse con una persona non identificata. Aveva quindi condannato il OT alla pena di sei anni e un mese di reclusione ed Euro 27.000,00 di multa, di cui un mese ed Euro 1.000,00 a titolo di indistinta continuazione sulla pena base (confinata nei minimi edittali dell'epoca), senza alcuna specificazione in ordine alla parte di pena riconducibile alle cessioni a favore della AR e del SA e a quella riferibile agli altri tossicodipendenti. Appare evidente, nella logica della prima decisione, che la testimonianza della AR è stata utilizzata sia come prova diretta delle cessioni in suo favore e del compagno, sia quale elemento dal quale trarre, insieme con le conversazioni intercettate, la convinzione che le cessioni riferite dalla donna si inserivano in un più ampio contesto che vedeva il OT autore di cessioni anche nei confronti di altri tossicodipendenti. Le conversazioni intercettate e trascritte sono state evidentemente interpretate dal primo Giudice alla luce proprio di tali dichiarazioni. 12.3. In sede di appello, l'imputato aveva eccepito il malgoverno delle prove effettuate dal Tribunale che l'aveva condannato - aveva sostenuto - sulla base delle sole dichiarazioni (ritenute inutilizzabili) della AR e delle poche conversazioni telefoniche (solo quattro) intercorse con uno sconosciuto, scarne, non univoche, in assenza di ulteriori e concreti indici rivelatori dell'attività di spaccio (visto che non erano stati rinvenuti oggetti e strumenti destinati al confezionamento delle dosi, denaro, ulteriore sostanza) e in considerazione del proprio stato di tossicodipendenza (alla luce del quale potevano essere interpretati i dialoghi intercettati, finalizzati ad acquisire sostanza per il proprio consumo personale piuttosto che per cederla ad altri). 12.4. Le eccezioni in ordine alla valutazione del contenuto delle conversazioni telefoniche (che in gran parte riprendono, anche in termini squisitamente fattuali, i temi difensivi esposti in sede di appello) si inseriscono in questo contesto nel quale, peraltro, la Corte di appello ha ulteriormente aggiunto che la mancata sottoposizione dell'imputato all'esame non ha consentito l'acquisizione al processo di elementi valutabili a suo favore. 12.5. Tali eccezioni però propongono l'esame diretto delle dichiarazioni rese dalla AR (riportate per brani) affinché risulti l'assenza di qualsiasi collegamento tra quanto da essa riferito e quel che risulta dai dialoghi intercettati. Lo scopo dell'eccezione è chiara: impedire di utilizzare la testimonianza della AR quale chiave di lettura delle conversazioni intercettate. L'imputato propone, a tal fine, una lettura alternativa, disorganica e non unitaria delle prove (in contrasto peraltro con quanto proposto in sede di appello - cfr. pag. 4 del relativo atto di impugnazione), fondata su un travisamento delle dichiarazioni della AR non espressamente denunciato ed in assenza dell'allegazione delle dichiarazioni rese da quest'ultima. Tale inammissibile tentativo si coniuga, del resto, con la valutazione, direttamente proposta a questa Corte Suprema, del contenuto delle conversazioni telefoniche, lette, come detto, in assenza del logico collegamento con le dichiarazioni della AR e della cui interpretazione dovrebbe farsi direttamente carico il Collegio.
12.6. Il ricorrente, insomma, propone un metodo di valutazione delle prove alternativo a quello utilizzato dai Giudici di merito che non trova alcun riscontro in una loro travisata lettura, ne' in prove da lui stesso mai proposte e conseguentemente non esaminate. 12.7. È dunque corretta, e non viola alcun diritto di difesa, l'affermazione della Corte di appello secondo la quale la scelta del ricorrente di non sottoporsi ad esame non ha introdotto nel processo elementi di fatto valutabili a suo favore tali da consentire una lettura diversa di un quadro accusatorio ben preciso. 12.8. Il giudice deve dar conto delle ragioni per le quali ritiene non attendibili le prove contrarie a quelle poste a base della condanna (art. 546 c.p.p., lett. e), purché naturalmente tali prove siano state acquisite al processo.
12.9. Non è dunque ammissibile un motivo di ricorso che ipotizzi un diverso approdo ermeneutico proponendolo direttamente all'esame della Corte di cassazione che, è bene ricordarlo per l'ennesima volta, non è Corte regolatrice della logica ma del diritto e baluardo della sola illogicità che sia "manifesta".
12.10. Quanto alla eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese della AR, ricorda il Collegio che secondo l'insegnamento di Sez. U, n. 21832 del 22/02/2007', Morea, Rv. 236370, l'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale: ne consegue la utilizzabilità delle dichiarazioni rese in tale veste.
12.11. È lo stesso ricorrente a sostenere nei motivi aggiunti, sia pure al fine di sostenere la lieve entità del fatto, che la AR aveva affermato di aver sempre acquistato modiche quantità di sostanza (non più di 100/150.000 lire per volta), salvo poi contraddirsi affermando che in base ai quantitativi di droga acquistati la AR avrebbe dovuto essere sentita in presenza del difensore anche perché non v'è prova - afferma - del suo stato di tossicodipendenza (salvo riportare brani delle sue dichiarazioni in cui aveva affermato di aver acquistato droga per farne uso personale).
12.12. L'eccezione è dunque intrinsecamente contraddittoria e logicamente presuppone che la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese L'acquirente di modici quantitativi di sostanza stupefacente debba essere subordinata sempre e comunque alla positiva prova della sua tossicodipendenza;
sicché - seguendo questo ragionamento - colui che acquisti per la prima volta sostanza stupefacente da destinare al proprio consumo personale dovrebbe sempre essere sentito in presenza del difensore perché potenzialmente persona sottoposta a indagini preliminari. 12.13. In realtà, occorre che emergano concreti elementi indicativi di uso non personale della sostanza acquistata che nel caso di specie non sono mai stati sottoposti nemmeno all'esame dei giudici di merito.
12.14. Il fatto che la AR abbia riferito di aver effettuato acquisti in lire non prova di per sè la falsità della sua testimonianza essendo noto che la moneta nazionale aveva avuto corso legale anche in epoca successiva al 01/01/2002.
12.15. Il ricorso è dunque infondato e deve essere respinto.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2015