Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 4
Non sussiste incompatibilità del giudice, ai sensi dell'articolo 34 cod. proc. pen. anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 1996, qualora lo stesso giudice si trovi a dovere giudicare il medesimo soggetto in due processi distinti relativi a reati diversi. Ed invero la "posizione di quello stesso imputato" cui si riferisce la Corte Costituzionale, è quella che concerne il medesimo reato per il quale si procede. (Nella specie la Corte Suprema di Cassazione ha esaminato un caso nel quale le stesse persone avevano subito due processi diversi presieduti dallo stesso magistrato, uno per associazione per delinquere di tipo mafioso e l'altro per singoli fatti criminosi ed il reato associativo non entrava in considerazione, nel secondo processo, neppure a titolo di aggravante ex articolo 7 d.l. n. 152 del 1991).
Non è richiesta l'autorizzazione del g.i.p. alla riapertura delle indagini, dopo il provvedimento di archiviazione disposto per essere ignoti gli autori del reato.
Le dichiarazioni contenute nel fascicolo per il dibattimento, utilizzate in primo grado per le contestazioni alle persone indicate dall'articolo 210 cod. proc. pen., possono essere utilizzate dal giudice d'appello anche ai fini probatori, e non esclusivamente per la valutazione di attendibilità del dichiarante, in quanto il richiamo, contenuto nel comma quarto dell'articolo 503 cod. proc. pen., al precedente articolo 500, comma terzo, non esclude l'applicabilità degli altri commi dello stesso articolo e le persone imputate in procedimento connesso non sono qualificabili esclusivamente come parti, non potendo obliterarsi la loro funzione testimoniale in rapporto a quei passaggi delle rispettive dichiarazioni che si riferiscono a terzi.
Il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, a norma dell'articolo 606, lett.e), cod. proc. pen., deve risultare dal testo della motivazione e deve consistere, rispettivamente, nell'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa sottoposto al giudice di merito, non già nella mancata confutazione di un argomento specifico relativo ad un punto della decisione che pur è stato trattato, sebbene in un'ottica diversa, dal giudice della sentenza impugnata, dando una risposta solo implicita all'osservazione della parte; e nella frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/1999, n. 9539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9539 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 12.05.1999
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N.528
3.Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4.Dott. MOCALI PIERO " N.04917/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) SO SI n. il 06.02.1950
2) TA IU n. il 15.02.1949
3) SI FI n. il 24.08.1957
avverso sentenza del 24.07.1998 C. ASS. APP. di REGGIO CALABRIA visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa MABELLINI ANNA
udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. ON Siniscalchi che ha concluso per la inammissibilità del ricorso di IN, ed il rigetto dei ricorsi SS e TA.
Uditi i difensori Avv.ti Amato e Aricò per SS, Bartolo e Furfaro per TA, che chiedono l'annullamento della sentenza impugnata.
La sentenza impugnata
I - Con sentenza 24.7.1998 la Corte di Assise d'AppeLO di Reggio Calabria confermava la sentenza 1.8.1996 della Corte di Assise di Locri, concernente una serie di omicidi premeditati, tentati e consumati, commessi nella zona di Siderno tra il 1988 ed il 1991, limitatamente alla parte con la quale:
- CO SS (nato nel 1950) era stato dichiarato colpevole del tentato omicidio di IA TA, avvenuto il 23.5.1989;
dell'omicidio deLO stesso IA TA, consumato il 31 luglio successivo;
del tentato omicidio di SE TA e di FO CA, avvenuto l'11.3.1990; dell'omicidio di EN TA (cl. '48), avvenuto il 4.4.1991; dell'omicidio di EN IP, attuato il 19.6.1991; dell'omicidio del carabiniere DO OR e di MI TAnte, commesso il 17.7.1991; nonché dei reati satelliti attinenti ai mezzi usati;
- SE TA (frateLO di IA TA, vittima prima del tentato omicidio, poi dell'omicidio consumato sopra ricordati) era stato dichiarato colpevole del tentato omicidio di CO SS (cl. 1920), attuato il 30.3.1991; dell'omicidio di ME RC, commesso il 25.5.1991; dell'omicidio di CO SS (cl. 1967) e di CC LL, avvenuto il 2.6.1991; dell'omicidio di CI SS e del tentato omicidio di SE SS (cl. 79), attuati il 20.6.1991; del tentato omicidio di SE SS (cl. 44), attuato il 28.6.1991; dell'omicidio di ON RG, commesso l'11.7.1991; nonché dei reati attinenti alle armi usate. Gli stessi due imputati erano mandati assolti dalla Corte di secondo grado rispettivamente da undici, e tre, imputazioni relative ad omicidi o tentati omicidi risalenti agli stessi periodi, ed ai reati satelliti attinenti ai mezzi usati. Restava confermata la pena dell'ergastolo inflitta al SS ed al TA, con riduzione ad anni due maggior della durata dell'isolamento diurno determinata in primo grado.
La sentenza di primo grado, appellata anche da AS RO, confesso e dichiarato responsabile, in concorso con SE TA quale mandante e con il carabiniere DO OR, poi ucciso, dell'omicidio di CI SS e del tentato omicidio di SE SS (cl. '79), era riformata con applicazione in suo favore dell'attenuante di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991, con riduzione a diciassette anni di reclusione della maggior pena inflitta in primo grado.
Secondo la Corte di secondo grado, che ha dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni di due appartenenti alla famiglia TA considerate in primo grado ed ha valorizzato gli ulteriori elementi disponibili (rilievi di p.g., sequenza dei delitti, parentela o collegamenti delle vittime con l'uno o l'altro dei gruppi contrapposti, testimonianze, dichiarazioni dei collaboratori), i delitti si inquadrano nell'ambito di una faida scoppiata tra i gruppi contrapposti facenti capo agli imputati CO SS e SE TA, un tempo facenti parte di un'unica organizzazione criminale, faida iniziata nel 1987 con l'omicidio di CI TA, accusato di furto di armi dai SS, frateLO di IA, EN e GI TA, uccisi successivamente, e dell'odierno imputato SE TA.
II - Sulle questioni processuali.
1) La Corte di secondo grado rigettava l'eccezione della difesa concernente la nullita' della sentenza di primo grado per la presenza nella composizione della Corte di Assise di un magistrato indicato come incompatibile in quanto aveva fatto parte del collegio del tribunale di Locri che aveva giudicato dei reati di natura associativa a carico dei medesimi imputati. Osservava che la ricusazione relativa era stata dichiarata inammissibile in quanto tardiva, e che le cause di incompatibilità non determinano la nullità del provvedimento adottato.
2) Era pure respinta l'eccezione relativa alla illegittimità della pronuncia su fatti-reato per i quali era stato instaurato procedimento penale conclusosi con archiviazione senza che fosse stata espletata la procedura di riapertura delle indagini, ovvero alla inutilizzabilità degli atti relativi. Rilevava che nella specie il decreto di archiviazione era stata emesso nell'ambito di un procedimento aperto contro ignoti, in relazione al quale non trovava applicazione l'art. 414 c.p.p. 3) Erano respinti i motivi d'appeLO concernenti la necessità di esaminare nel procedimento di secondo grado a norma dell'art. 513 c.p.p. gli imputati in procedimento connesso IT NÒ,
ET AS, UL NT e ES IF. Rilevava che la norma invocata dalla difesa si riferisce al caso in cui le persone indicate dall'art. 210 c.p.p. si siano avvalse della facoltà di non rispondere, situazione diversa da quella in esame, nella quale le persone predette avevano deposto, rendendo dichiarazioni difformi a quelle antecedenti, conseguentemente acquisite ex artt. 503 cc. 3 e 4 e 500 e. 3 c.p.p.. 4) Non era accolto il motivo d'appeLO relativo alla inutilizzabilità come prova del fatto, anziché soltanto per stabilire l'attendibilità della persona esaminata, delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni all'imputato per reato connesso ed acquisite ex artt. 503 c. 4 e 500 c.
3. Rilevava la Corte che l'attendibilità del soggetto va valutata in relazione all'oggetto della prova e non può prescindere da quest'ultimo. III) Sulla ricostruzione della faida.
1) Nell'accertamento dei fatti attuato in sentenza assumono particolare rilievo le dichiarazioni acquisite dalle donne frequentate dal carabiniere DO OR, ucciso nel luglio del 1991, ritrattate in dibattimento con motivazioni ritenute inconsistenti e non credibili dai giudici dei due gradi. a) ET AS aveva conosciuto il OR attraverso SA OZ, fidanzata del carabiniere UL NT, ed il rapporto tra lei ed il OR si era poi approfondito. OR si era poi legato sentimentalmente ad NA RO, ed il giovane aveva confidato ad entrambe di essere killer dei TA, di aver favorito la latitanza di SE TA trasportandolo da un luogo all'altro a bordo della sua RO (nel cui bagagliaio l'AS aveva notato un cuscino), di aver personalmente preso parte ad attentati contro membri della cosca rivale del SS, riferiti alle due amiche. Dopo che la sua autovettura era stata attinta da colpi di arma da fuoco, si era trasferito a Gioiosa Ionica, dove aveva la disponibilità di tre appartamenti, uno dei quali, a suo dire, posto a disposizione di SE TA.
b) RI LO, infermiera di Benevento legata al OR dal 1984, aveva riconosciuto nell'attuale imputato TA il "SE" che si accompagnava al OR, riconoscimento confermato dalla madre di lei, ed aveva confermato il tenore di vita del carabiniere, assolutamente sproporzionato ai suoì introiti leciti. Aveva precisato che "SE" le aveva detto che tre suoi fratelli erano stati uccisi in Calabria nel corso di una faida, che OR gli aveva fatto fare il viaggio in Puglia per distrarlo dalla morte di un frateLO (GI TA, ucciso in Canada nel giugno del 1991), e che proprio "SE" sarebbe stato il padrino del bambino che lei aspettava da OR.
2) Il brigadiere UL NT, amico di OR, imputato di associazione di stampo mafioso quale appartenete al gruppo TA per il quale aveva trasportato sostanze stupefacenti, aveva reso nel corso delle indagini dichiarazioni, poi ritrattate con motivazione ritenuta inconsistente, relative alle confidenze fattegli da OR sulla guerra ti a i due gruppi contrapposti dei SS e dei TA, sul suo ruolo nell'ambito del secondo, per il quale aveva ucciso RC, RG e CI SS. Riferiva di aver conosciuto attraverso OR SE TA, nel corso di una traduzione del detenuto attuata insieme nel 1990, durante la quale gli era stato fatto un trattamento irregolare, di assoluto favore, per la quale il TA lo aveva ringraziato in occasione di una visita fattagli successivamente, con la scusa di un controLO sui suoi arresti domiciliari. In altra occasione si era recato con OR a trovare, in una casa vicino a Gioiosa Ionica di cui OR aveva le chiavi, SE TA, il quale era in possesso di una ricetrasmittente sintonizzata sulle frequenze della polizia.
3) L'agente di p.s. SE AG, amico d'infanzia di OR, aveva riferito della dichiarata simpatia che quest'ultimo nutriva per i TA, che si erano fatti da soli ed erano degni di rispetto, e della sua dichiarata volontà di vedere in tutti i modo perdenti gli oppositori. Aveva parlato della eccessiva disponibilità di denaro del carabiniere (consumava champagne nei locali pubblici, indossava gioielli) nonostante che egli, separato, dovesse contribuire al mantenimento della moglie e dei due figli. 4) Tali dichiarazioni erano confermate dalle testimonianze relative alla frequentazione da parte di OR del Poligono di tiro nei giorni antecedenti agli attentati, motivata con l'intenzione di spiegare l'esito positivo di eventuali "stubs"; dalle contestazioni disciplinari mossegli;
degli accertamenti compiuti per stabilire chi dimorasse con lui, indagine che aveva consentito di appurare come egli ospitasse il pregiudicato pugliese IF AS (l'attuale imputato, divenuto poi collaborante). 5) AS, che già aveva reso dichiarazioni confessorie, acquisite agli attì del presente processo, in ordine al reato associativo oggetto di separato giudizio in fase di appeLO, esaminato su sua richiesta nel giudizio di secondo grado, aveva chiarito la vicenda della traduzione di SE TA, il quale era stato accompagnato a casa sua da OR e NT, i quali si erano messi in borghese ed avevano pranzato in trattoria con lui e con il "tradotto"; aveva confessato di aver poi preso parte alle attività militari del gruppo TA ai danni degli appartenenti al gruppo SS;
aveva descritto modalità, protagonisti ed il proprio ruolo negli omicidi di ME RC, di CO SS (cl. '67) e CC LL, di CI e SE SS. 6) La guerra di mafia tra le due cosche rivali facenti capo a CO SS e SE TA risultava confermata da una serie di altre dichiarazioni, rese dai collaboranti RO, RR, ER, IF, ON, AS, CO, BR.
7) La faida, e l'inizio di essa, trovavano riscontro nella lettera trovata il 19.2.1987, spedita da TO TA, detenuto, al frateLO SE, nella quale incitava i fratelli a vendicare la morte di CI.
IV - Sui singoli delitti attribuiti a SE TA quale mandante.
1) Il tentato omicidio di CO SS (cl. 1920) è attuato il 30.3.1991 con un fucile mitragliatore ER cal. 5,56, i cui reperti corrispondono a quelli dell'arma trovata in occasione dell'omicidio di SS CI e del ferimento di SS SE (cl. '79), il giugno successivo, ben ricostruito grazie alla partecipazione ad esso di AS. Con la stessa arma sara' ucciso, neLO stesso mese di giugno, CO SS (cl. '67) e ferito CC LL.
Al tentato omicidio di CO SS seguono, il giorno dopo, l'omicidio di CO IA, non ancora sedicenne, cognato di CI TA, e, cinque giorni dopo, l'omicidio di IC TA, frateLO sordomuto di SE TA, delitti interpretati come commessi in ritorsione al tentato omicidio qui considerato.
AS aveva dichiarato che DO OR, SE TA, SE EL e FO CA erano andati a trovarlo a Bari, raccontandogli di aver commesso il tentativo andato a vuoto
contro
CO SS.
2) Il 25.5.1991 è ucciso in Siderno ME RC, cugino del suocero di CO SS. Il giorno dopo verrà ucciso ME IN, della famiglia TA.
A carico di SE TA stanno le dichiarazioni del brigadiere NT, al quale DO OR aveva confidato di aver commesso personalmente l'omicidio per conto del TA;
quelle conformi di NA RO;
quelle di IT NÒ, secondo il quale i fratelli TA andavano dicendo che non avrebbero avuto pace finché, nel corso della faida, non avessero ammazzato almeno un membro della famiglia SS, dato che fino ad aLOra avevano ucciso solo "un cognato, parente dell'avv. Mazza di Gioiosa Ionica", identificabile appunto nell'RC.
AS si era poi dichiarato in appeLO correo dell'omicidio, commissionato in campagna dal TA, descrivendolo con particolari confermati ed inediti, quale l'incontro fortuito dopo il delitto con Carabinieri che avevano riconosciuto OR.
3) Il 2.6.1991 nei pressi di Siderno sono uccisi CO SS (cl. '67) e CC LL. Sulla IA Thema individuata come quella sulla quale si trovavano i killers sono rinvenuti bossoli cal 5.56 identici a quelli trovati sul luogo del delitto, e riferibili alla mitraglietta ER gia' menzionata a proposito del tentato omicidio di CO SS cl. '20.
Le modalita' dell'azione (eliminazione del testimone che si trovava casualmente accanto alla vittima designata, località ove poi fu abbandonata la macchina usata) coincidono con quelle che caratterizzano l'omicidio RG, che sarà commesso l'1 luglio successivo.
Nel giudizio d'appeLO AS ricostruisce il delitto, commesso da OR, dichiara di avervi partecipato in qualità di autista, indica il movente nel ruolo avuto della vittima designata (CO SS) nell'omicidio di uno dei fratelli TA.. 4) Il 20.6.1991 sul lungomare di Siderno viene ucciso CI SS, e resta ferito il nipote SE SS, nato nel 1979, che era con lui. I colpi cal. 5,56 sono esplosi dalla mitraglietta ER, reperita su una IA Delta integrale trovata dopo 30-40 minuti dal fatto nella zona. CI SS, pur essendo solo lontano parente di CO SS, l'attuale imputato, era considerato di fatto suo "cugino". IL suo omicidio viene considerato ritorsione rispetto all'omicidio di EN IP, vicino alla famiglia dei TA, avvenuto il giorno prima.
L'omicidio è contestato a SE TA in concorso con DO OR e con il AS, il quale è stato condannato in primo grado per tale fatto, impugnando soltanto in relazione all'attenuante di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991. AS ha ricostruito puntualmente il fatto e ha indicato quale mandante il TA, al quale era stato precedentemente ammazzato un frateLO.
La partecipazione al fatto dei OR e di AS trova conferma nelle dichiarazioni rese dalla AS, dal carabiniere NT, dalla RO, dall'agente di polizia penitenziaria De Pau, da SE AG, dall'ispettore Lombardo. Quest'ultimo, in particolare, aveva riferito che il frateLO di CI SS, SC, aveva detto che sarebbe stato meglio per i responsabili del delitto se fossero arrestati dalle forze dell'ordine, perché altrimenti avrebbero fatto far loro "la stessa fine di queLO di TA, alludendo ad un omicidio nel quale era stata mozzata la testa: e proprio a OR, autore dell'omicidio di CI e poi ucciso, fu poi mozzata la testa.
5) Il 28.6.1991, due giorni dopo l'omicidio di GI TA, avvenuto in Canada, venivano esplosi diversi colpi di pistola cal. 9 parabellum, di calibro corrispondente all'arma utilizzata per l'omicidio RC, nei confronti di SE SS, cl. '44, frateLO dell'odierno imputato CO SS. La riferibilita' dell'agguato ai TA risultava dalle dichiarazioni della AS, che riferiva le confidenze fattele in proposito dal OR, autore del fatto;
di IT NÒ, "de relato" rispetto a quanto riferitogli da ME JI, esplicito circa l'incarico dato in proposito da SE TA, aLOra latitante;
dei AS, il quale aveva accompagnato OR in sopralluoghi preliminari all'azione. Le dichiarazioni predette trovavano riscontro in particolari attinenti ai luoghi ed all'attività di assicuratore della vittima. 6) L'11.7.1991 veniva ucciso davanti alla sua macelleria in Siderno ON RG, già dipendente di TR CO, zio dell'imputato CO SS, e la cui cognata aveva sposato un nipote di quest'ultimo. La tecnica usata (si era tentato di uccidere anche GI RC, casualmente presente al fatto, ed era stata poi abbandonata l'autovettura usata in contrada Cappellano), corrispondeva a quella del duplice omicidio SS - LL, del 2 giugno precedente. Una telefonata della madre di RG intercettata il 27.7.1991, dopo che era stato trovato il cadavere di DO OR e MI TAnte, evidenziava la convinzione della donna che Dio li avesse castigati per la morte del figlio. Il ruolo di OR nell'omicidio risultava dalle dichiarazioni della AS e di NT, che ricordavano la sua preoccupazione per aver agito a volto scoperto, fatto questo confermato dai testi presenti.
AS aveva poi riferito che dopo l'omicidio erano venuti a Bari a trovarlo SE TA e DO OR, che gli avevano parlato dell'omicidio, commesso dal OR e dal TAnte, e del movente, relativo al collegamento tra il RG ed il SS. V - Sui singoli delitti attribuiti a CO SS: la sua qualità di capo indiscusso della cosca SS, attiva anche negli U.S.A., in Canada ed in Australia, è motivata, sulla base della testimonianza del ColonneLO Pellegrini, confortata da una serie di dichiarazioni dei pentiti, con la ricostruzione della storia del gruppo mafioso dal 1975, data della morte di ON ON AC, in poi, che si sviluppa con la designazione quale capo di SC SS, padre dell'attuale imputato, rimasto ferito gravemente, con l'assunzione del comando da parte di EN SS, rivelatosi incapace, con P acquisizione del ruolo da parte dell'imputato CO SS.
1) Il 23.5.1989 nei confronti di IA TA, frateLO dell'attuale imputato SE TA, e di CI TA, ucciso nel 1987, sono esplosi diversi colpi di arma da fuoco da due individui che procedevano in moto;
egli si ripara dietro ad un'autovettura e resta ferito solo ad una mano. Il fatto avviene mentre stava uscendo daLO stabilimento di lavorazione marmi dei fratelli SS, "C.M.I.", dove sì era recato per un'ordinazione.
Il fatto era attribuito a CO SS quale mandante sulla base delle dichiarazioni di RI LO, convivente di DO OR, e del frateLO e della madre di lei, che avevano ricevuto le confidenze del carabiniere. La prima in particolare aveva sentito "SE" parlare degli omicidi dei suoi quattro fratelli, coLOcati nell'ambito della faida in corso. Il movente dell'omicidio di IA TA emergeva anche dalle dichiarazioni di ON e IF.
La circostanza del rapporto commerciale tra la vittima e la C.M.I. dei SS si spiegava secondo la Corte di merito con i buoni rapporti esistenti in una prima fase tra le due famiglie. Il luogo dell'agguato trovava spiegazione nell'intento di sviare le indagini, avvalorato dall'interessamento dimostrato in ospedale per le condizioni della vittima da CO SS, e nella facilità di attuare l'azione nella zona controllata dai SS, nella quale non era ipotizzabile che estranei svolgessero un'azione del genere. 2) IA TA viene poi ucciso il 31.7.1989 in Siderno, mentre cavalcava, vittima del fuoco incrociato di quattro fucili automatici cal. 12 caricati a pallettoni. L'omicidio è riferito ai SS, ed al capo di tale famiglia in particolare, in relazione alle circostanze già esposte a proposito del tentativo andato a vuoto ed alle modalità dell'agguato, organizzato quale vera e propria esecuzione mafiosa.
3) SE TA (l'attuale imputato) e FO CA l'11.3.1990 restano solo lievemente feriti, mentre, a bordo di un'Alfetta blindata, transitano in Contrada San PO di Siderno, nel momento in cui viene fatto esplodere con telecomando del "concime chimico" miscelato con materiale infiammabile nascosto sotto un tombino. Il passaggio in quel punto a quell'ora del TA era prevedibile, dovendosi egli recare presso la locale stazione dei Carabinieri per ottemperare all'obbligo di firma. Entrambe le vittime si rendono irreperibili, TA fino al giorno del suo arresto, avvenuto il 23 marzo successivo, CA sino al 1993, e verrà ucciso successivamente.
L'omicidio tentato è attribuito a CO SS in considerazione delle modalità di esso, identiche a quelle con le quali, secondo il pentito AS, i SS avevano suggerito di agire al clan MA, il cui aiuto era stato richiesto per eliminare il capo della cosca avversaria. È inoltre sottolineato l'argomento di ordine logico, relativo alla caratura della vittima TA, nei confronti della quale nessuno, se non il vertice della, cosca, avversaria, avrebbe osato nella zona un'azione del genere. 4) Il 4.4.1991 in San PO di Siderno, all'incirca nel punto dell'attentato a SE TA, è ucciso suo frateLO EN TA, bideLO, sordomuto, colpito alle spalle.
Il fatto è attribuito a CO SS sulla base delle dichiarazioni di TE BE ON e di AS, che riferivano le notizie apprese dai fratelli TA;
nonché con un argomento di ordine logico, relativo alla coLOcazione cronologica dell'omicidio, di cinque giorni successivo al tentato omicidio di CO SS. 5) Il 19.6.91, alla presenza di testimoni, tra i quali un frateLO ed un cugino, che affermano di non aver visto nulla, è ucciso EN IP, frateLO di TR IP, appartenente alla famiglia TA, ucciso il 5.6.1989, e amico del carabiniere DO OR. Quest'ultimo secondo ET AS, saputo dell'uccisione di EN mentre era con LL (il soprannome di AS), assai colpito, aveva detto che egli era stato imprudente e che si doveva aspettare un'azione violenta contro di lui, così palesando la coLOcazione dell'amico nell'ambito della guerra tra le due cosche.
Anche la RO aveva riferito della partecipazione emotiva di DO e LL alla notizia, e di un sopralluogo compiuto quella stessa sera sul lungomare di Siderno, dove il giorno dopo sarà ucciso in ritorsione CI SS.
AS da parte sua indica EN IP come appartenente alla famiglia TA, descrive le modalità con le quali OR era venuto a sapere del suo omicidio conformemente a quanto narrato dalle due giovani, racconta della immediata preparazione della ritorsione nei confronti di CI SS per il giorno dopo.
6) L'11.7.1991 su di una IA Thema bruciata sono trovati i cadaveri carbonizzati di TAnte MI e DO OR, quest'ultimo con la testa in parte mancante. La morte risaliva la giorno stesso. I due sono identificati, oltre che attraverso gli scarsi reperti ed i rilievi autoptici di confronto, sulla base delle dichiarazioni di RI LO, ET AS ed NA RO sui movimenti di OR nei due giorni precedenti e sull'autovettura usata, la IA Thema in luogo della sua Fiat RO. Alla AS in particolare OR aveva confidato di essere in possesso di una rilevante somma di denaro, e che il giorno dopo avrebbe commesso un delitto sul lungomare di Locri, circostanze che la ragazza aveva segnalato al maresciaLO ID, con il quale già aveva in corso un rapporto collaborativo.
L'omicidio è riferito a CO SS con argomentazione di ordine logico, tenuto conto dell'attività criminosa svolta dai due contro la sua cosca ed in favore della cosca avversaria;
con riferimento alla frase pronunciata davanti ai poliziotti da SC SS (cl. '54) dopo l'assassinio del frateLO CI: "Sara' bene che li prendiate voi, perché se li prendiamo noi gli facciamo fare la fine di queLO di TA (una vittima decapitata come appunto il OR).
Il fatto ed il movente erano stati descritti da IT NÒ, che aveva riferito le confidenze fattegli da ME JI, amico di OR e sfuggito all'agguato fatto a quest'ultimo ed al TAnte, perché primo di recarsi sul luogo del delitto era sceso dalla loro macchina per recarsi da un tappezziere. Era così sfuggito al traneLO organizzato dai SS con l'aiuto dei fratelli AC, della zona di Rosarno, che avevano attirato i carabinieri ad un appuntamento con la scusa di una cessione di armi, torturando prima OR per sapere dove si nascondesse SE TA e poi uccidendo entrambi. Tale ricostruzione era ritenuta attendibile sulla base di una serie di riscontri, concernenti in particolare i rapporti tra i AC ed i EL (uno dei quali era cognato di JI), ed il fatto che uno dei EL aveva tradito la famiglia TA passando ai SS.
Il passaggio di esponenti della famiglia TA, che sembrava ormai perdente, alla cosca avversaria, era descritto anche dal collaborante IF.
La coLOcazione del duplice delitto nell'ambito della faida risultava anche dalle dichiarazioni di CO e ON. La responsabilità specifica nell'agguato del AC, che aveva agito su incarico del SS, emergeva dalle dichiarazioni del AS, che aveva raccolto le confidenze in merito di FO CA e di SE TA.
I ricorsi
I - I difensori di CO SS deducono i seguenti motivi. 1) Violazione dell'art. 34 c.p.p. e iLOgicità della motivazione sul punto. Nullità dell'ordinanza con la quale la Corte di Assise d'AppeLO di Reggio Calabria si era pronunciata sulla incompatibilità del presidente del collegio giudicante. Premesso che la presidente della Corte di Assise di Locri aveva in precedenza presieduto il collegio del Tribunale di Locri nel processo relativo al reato associativo contestato agli stessi imputati, e richiamata la sentenza costituzionale n. 371 del 1996, la difesa contesta la motivazione della Corte d'Assise d'AppeLO concernente la mancata proposizione dell'eccezione in primo grado, affermando di avere in quella sede proposto eccezione di costituzionalità in relazione all'art. 34 c.p.p. nel testo aLOra vigente, e modificato successivamente dall'intervento della Corte Costituzionale, eccezione respinta, e sulla quale il giudice di secondo grado non si era espresso.
Sostiene la efficacia "ex tunc" delle sentenze di illegittimità costituzionale, e lamenta la violazione del principio di imparzialità del giudice attuata con il mancato accoglimento dell'eccezione proposta.
2) "Nullità della sentenza per violazione di legge. Art. 606 lett. B) ed E), in relazione agli artt. 500. 503, 513 e 63 c.p.p. Omesso esame nel dibattimento di II grado di NÒ IT, AS ET, NT UL, IF ES, RO NA. Errata valutazione di prove inutilizzabili."
Premesso che la Corte di Assise d'AppeLO aveva respinto la richiesta di sentire ex art. 513 c.p.p. gli imputati per reati connessi, considerando che essi erano già stati sentiti, e rilevata la ritrattazione in dibattimento delle precedenti dichiarazioni, la difesa lamenta la utilizzazione integrale di queste ultime e non solo per le parti utilizzate per le contestazioni: e la violazione dell'art. 503 e. 4 c.p.p. che, richiamando dell'art. 500 solo il terzo, e non il quarto comma, vieta la utilizzazione ai fini probatori degli elementi raccolti fuori dal dibattimento. Si duole inoltre che siano state utilizzate dichiarazioni di NA RO stese in un verbale da lei non sottoscritto. 3) Nullità della sentenza perché pronunciata su fatti-reato per i quali il procedimento penale era stato chiuso con decreto di archiviazione ed era stato riaperto senza l'osservanza della procedura dettata dall'art. 414 c.p. Nega che tale norma non trovi applicazione nel caso che l'archiviazione sia disposta in un procedimento a carico di ignoti.
4) "Violazione dell'art. 606 lett. B), C) ed E), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, delle norme processuali stabilite a pena di nullità, mancanza o manifesta iLOgicità della motivazione risultante dal testo impugnato". Si lamenta mancata risposta alle critiche formulate dai difensori nei motivi d'appeLO, la mancata definizione di indizi certi prima di trame conclusioni, la mancata individuazione di un iter logico che porti alla individuazione degli esecutori materiali e successivamente alla responsabilità dell'imputato. Si sottolinea che il teorema accusatorio era caduto nel momento in cui l'imputato, rinviato a giudizio per 20 omicidi e 15 tentati omicidi, condannato in primo grado per 14 omicidi e 9 omicidi tentati, era stato poi in secondo grado ritenuto colpevole solo di quattro fatti omicidiari e di due tentati omicidi.
Si contesta la valutazione compiuta sulle dichiarazioni dei "collaboratori di giustizia", di fatto generiche e "de relato"; si lamenta la scorrettezza delle indagini, ad esempio nel caso di riconoscimenti fotografici attuati mostrando al collaborante fotografie con indicato il nome;
si osserva che spesso si trattava di chiamata in reità e non in correità.
Sono esaminano separatamente le posizioni e le deposizioni di RO MO, di RR PO, di NÒ IT, di IF ES, di ON TE BE, di AS AT, di BR ON di AS IF, e si indicano le divergenze che le caratterizzano rispetto ai fatti oggettivi accertati. Si sostiene la irrilevanza, o la falsità delle loro dichiarazioni, prive di riscontri, ed inidonee a dimostrare le causali degli omicidi, che l'imputato fosse parte di gruppi in lotta, e che egli avesse un ruolo in relazione ai fatti criminosi contestati.
Si lamenta il mancato rilievo dato ai rapporti di lavoro e collaborazione che, in epoca concomitante con il conflitto, vi erano tra i SS ed i TA.
Passando all'esame di ciascuno del delitto addebitati, la difesa osserva quanto segue, deducendo mancanza di motivazione. a) Tentato omicidio di TA IA.
Non è dimostrato l'interesse del SS ad ucciderlo, ne' l'appartenenza della vittima ad una organizzazione criminale. Non si è dato rilievo al fatto che l'attentato fu commesso presso la ditta C.M.I. Marmi, dell'imputato, i cui locali furono attinti dai proiettili esplosi;
che il TA si riparò nei locali stessi, dimostrando la fiducia che riponeva nei confronti dei SS, comprovata dai rapporti commerciali intrattenuti, e che egli fu soccorso dal personale della ditta.
Critica il rilievo dato dalla Corte di secondo grado all'assenza di piste alternative.
b) Omicidio di TA IA.
Lamenta la carenza della motivazione, impostata sul richiamo alle considerazioni concernenti il tentativo precedente. Ricorda i rapporti commerciali tra vittima ed imputato, e la circostanza che parenti diretti di TA IA erano alle dipendenze di SS CO.
c) Tentato omicidio di TA SE e di CA FO. Stigmatizza che la responsabilità sia attribuita al SS solo sulla base del ruolo di capo dell'organizzazione avversaria attribuitogli, senza elementi concreti.
Si duole non sia stata considerata l'esistenza di un altro gruppo mafioso il cui capo, AC EN detto il ON, operava nel territorio di Siderno.
d) Omicidio di TA EN.
Rileva che le rivelazioni dei TA riferite dai collaboranti ON e IN non facevano alcun riferimento a SS CO, e attribuivano il fatto a tali MB RI e TU RI. La irrilevanza del mancato esercizio dell'azione penale nei loro confronti sottolineato dalla Corte di merito confliggeva con la motivazione con la quale nella stessa sentenza, in situazione analoga ed in conseguenza della mancata incriminazione, o all'assoluzione, degli autori materiali, si era pervenuti alle assoluzioni dell'imputato relative all'omicidio di RI IE, al tentato omicidio di EL SC ed all'omicidio di TA GI. Deduce iLOgicità della motivazione, che esclude l'appartenenza di TA EN al gruppo dei TA ma egualmente coLOca il suo omicidio in rapporto alla faida, con prospettazione contraria rispetto a quella adottata per l'assoluzione dell'imputato relativa all'omicidio Muià. Lamenta il mancato rilievo dato alla circostanza che parenti della vittima erano e restarono alle dipendenze dei SS.
e) Omicidio di IP EN.
Si duole che non sia ,tato dato rilievo alle prime indagini che collegavano il delitto ad un regolamento di conti insorto nell'ambito del traffico di stupefacenti, ed al fatto che la madre della vittima era una SS;
ne' alla volontà di vendetta espressa dal IP nei confronti dei fratelli FI che gli avevano ucciso il frateLO, e che potevano essere indotti ad un'azione omicidiaria preventiva nei suoi confronti.
Lamenta la utilizzazione a fini di prova delle dichiarazioni della RO e della AS, e nega che quelle del IN le confermino.
Nega che il IP fosse collegato al clan dei TA. f) Omicidio OR - TAnte.
Stigmatizza l'inquietante comportamento delle forze dell'ordine che risulterebbe dalla ricostruzione attuata nella sentenza, che vede il carabiniere Monte Angelo ed il M.LO ID al corrente di fatti gravissimi, segnalati anche ai superiori, senza reazione alcuna.
Rileva la strumentalità dell'attribuzione al OR di un ruolo nel gruppo dei TA al fine di ricostruire la faida. Osserva che il JI ha smentito di aver detto a NÒ quanto da quest'ultimo riferito. Rileva che le dichiarazioni di NÒ hanno avuto riscontri negativi: il tappezziere CI presso il quale JI si sarebbe fermato prima del delitto era all'epoca in carcere;
dall'autopsia e dalla perizia, che la Corte aveva travisato, risultava smentito che il OR fosse stato prima torturato.
Sostiene l'arbitrarietà della ricostruzione relativa ai rapporti tra i AC ed i EL, e sottolinea che i primi, pur accusati da NÒ, non sono stati perseguiti penalmente. Rileva che in situazione simile, in rapporto alla mancata incriminazione di NA e FI per l'omicidio di GI TA, la Corte è pervenuto all'assoluzione di SS CO, e lamenta contraddittorietà nel trarre conclusioni diverse da circostanze analoghe.
Rileva contraddittorietà della motivazione poiché da un lato si era considerata la volontà di SS CO di vendicare il frateLO CI, ucciso nel giugno del 1991, dall'altro non si era tenuto conto che, secondo le testimonianze valorizzate, il OR doveva uccidere in Locri una persona non identificata, situazione questa estranea alla faida: contraddizione che la Corte aveva sanato iLOgicamente nel presumere che l'avversario potesse essere di Siderno, o avesse comunque a che fare con il clan dei SS. Non era stata data inoltre risposta al mancato ritrovamento della RO e dell'arma del Carabiniere.
In definitiva la difesa sostiene che, per tutti gli omicidi, la responsabilità del SS è stata ritenuta senza prove oggettive, sulla base della illazione, non dimostrata, della esistenza di un clan dei SS opposto a queLO dei TA, del quale l'imputato era il capo.
5) Quale quinto motivo, deduce carenza di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, e lamenta la eccessività della pena inflitta.
6) Con "Motivo nuovo" la difesa fa riferimento ad un libro scritto da EN AN, titolato "Massomafia - 'ndranghetra, politica e massoneria dal 1970 ai giorni nostri", che viene allegato alla memoria. Dal testo predetto risulterebbe che il collaborante OR RO, nelle dichiarazioni rese nel procedimento definito "Operazione Olimpia", i cui verbali sono riportati, ricostruendo l'organizzazione mafiosa calabrese, non cita mai CO SS, estraneo quindi alla cosca in contraddizione con quanto da lui asserito nel presente processo. Ne deriverebbe la censurabilita' della sentenza impugnata per inadeguatezza e contraddittorietà della motivazione. II - In favore di SE TA la difesa deduce i seguenti motivi.
1) Nullità dell'ordinanza dibattimentale emessa in tema di incompatibilità del Presidente della Corte di Assise di Locri - Violazione degli artt. 34, 36, 38, 180 e 182 c.p.p. e 136 della Costituzione. Anche per questo ricorrente è proposto il terna della incompatibilità del giudice alla luce della sentenza costituzionale n. 371/96, applicabile a tutti i procedimenti in corso. 2) Violazione dell'art. 192, cc. 2 e 3 c.p.p., e vizio di motivazione, in rapporto alla apoditticità con la quale è stata affermata la credibilità dei collaboranti, ed all'assenza di riscontri individualizzati alla posizione del TA. In particolare:
- Con riferimento all'omicidio RC si sottolinea l'errore in cui è incorso AS nell'indicare come una Fiat RO l'autovettura utilizzata per il delitto, che era invece una Renault 5; si rileva il contrasto della sua versione con indagini che indicavano l'attrito esistente tra la vittima ed altri per l'utilizzazione di un canale televisivo.
- In relazione agli omicidi di SS CO e LL CC, si sottolinea il nuovo errore di AS nell'indicare quale autovettura la RO del OR, anziché la IA Thema, che menzionerà poi per adeguare la sua deposizione alle risultanze istruttorie;
e nell'indicare nella mattinata, anziché alla sera, l'ora del delitto.
- Sull'omicidio di SS CI e sul tentato omicidio di SS SE, si sottolinea l'errore di AS nell'indicare il primo ferito "in pieno petto", quando era stato attinto al cranio ed all'avambraccio sinistro;
nonché nell'indicare come utilizzata per il delitto una IA Delta poi sostituita con un'Alfasud, mentre poco dopo il fatto AG aveva incontrato OR a bordo di una Fiat Uno.
- Circa il tentato omicidio di SS CO rileva che si è in presenza solo di una indicazione di reità attuata dal AS, priva di alcun riscontro.
- Analoghe considerazioni sono svolte in ordine all'omicidio RG.
Si lamenta inoltre l'eccessivo rilievo dato alle dichiarazioni dell'AS e della RO, trattando di affermazione "de relato", e l'assenza di qualsiasi riscontro individualizzato alla posizione di TA SE.
III - Nell'interesse di AS si deduce mancanza e manifesta iLOgicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante la collaborazione prestata ed il perdono richiesto in udienza dall'imputato.
Motivi della decisione
I - Sulle questioni processuali.
1) Il problema proposto dai difensori di CO SS e di SE TA, relativo alla costituzione della Corte di Assise di primo grado, presieduta daLO stesso magistrato che aveva presieduto il collegio giudicante in Locri il reato associativo, è impostato con riferimento all'art. 34 c.p.p. ed alla sentenza 2.11.1966 n. 371 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di queLO stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata.".
Dal dispositivo, e soprattutto dal testo della sentenza citata emerge che "la posizione di queLO stesso imputato" già valutata per altri, cui la Corte si riferisce, è quella che concerne il medesimo reato per il quale si procede. La eccezione di costituzionalità era stata sollevata dal Tribunale di Forlì e dalla Corte di Assise di NA in relazione a reati plurisoggettivi, a concorso necessario, in procedimenti nei quali, a causa della intervenuta separazione dei processi, il giudice si era pronunciato "incidenter tantum" sulla posizione di taluno dei concorrenti rimasto estraneo al giudizio ,e chiamato a rispondere deLO stesso reato in un giudizio successivo, avanti ad un collegio parzialmente coincidente con queLO avanti al quale il primo processo si era svolto.
La situazione esaminata dalla Consulta è radicalmente diversa da quella in esame, nella quale le stesse persone hanno subito due processi diversi, uno per associazione per delinquere di stampo mafioso, l'altro, il presente, per singoli fatti criminosi, inseriti in una faida di tipo familiare. Il reato associativo non entra in considerazione nei capi d'imputazione neppure a titolo di aggravante ex art. 7 d.l. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203/81. La qualità di esponenti di due gruppi avversari dei due imputati è considerata solo in relazione alla loro indiscussa autorità, al controLO sul territorio da loro esercitato, alle capacità operative che contraddistinguono gli esecutori, alle modalità esecutive di taluno dei delitti, senza che costituisca oggetto della decisione il tema specifico della esistenza di due associazioni contrapposte dotate delle caratteristiche peculiari indicate dall'art. 416 bis c.p.. Il nuovo testo dell'art. 34 c.p.p., come modificato dall'intervento della Corte Costituzionale, non può quindi costituire supporto alla doglianza relativa al mancato accoglimento da parte della Corte di secondo grado del motivo d'appeLO concernente la ricusazione.
La difesa SS pone il problema anche sotto il profilo della omessa motivazione da parte della Corte di Assise d'AppeLO sul motivo attinente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. proposta in proprio, con taglio attinente alla situazione di specie, in primo grado, prima dell'intervento della Corte Costituzionale sopra richiamato, eccezione respinta dalla Corte di Assise e oggetto di specifico motivo d'appeLO.
La doglianza è infondata, poiché la Corte di merito,
richiamando l'ordinanza con la quale già aveva disatteso l'eccezione (pag. 43), ha ritenuto la tardività della medesima. Il rilievo di tardività è corretto, in una situazione nella quale:
- la prima udienza del processo di primo grado era stata tenuta il 21.9.1994;
- il dibattimento era stato dichiarato aperto, dopo la soluzione delle questioni preliminari proposte, il 28.1.1995;
- la questione di incompatibilità della Presidente del collegio ex art. 34 c.p.p. e di legittimità costituzionale della norma stessa era stata proposta con memoria depositata il 23.4.1995 e discussa in udienza il giorno 29 successivo.
Siamo ben oltre il termine previsto dall'art. 491 c. 1 c.p.p., richiamato dall'art. 38 c.p.p. nell'indicare il limite temporale per la dichiarazione di ricusazione per causa sin dall'inizio nota, quale quella di specie.
La inosservanza del termine predetto comporta a norma dell'art.41 c. 1 c.p.p. la inammissibilità della ricusazione, e, di conseguenza, la irrilevanza ai fini del decidere della questione di legittimità costituzionale proposta dalla parte processuale sulle norme attinenti l'istituto tardivamente invocato, ex art. 23 l. 11.3.l953 n. 87.
La sentenza 28/3/95 di questa Corte, che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro l'ordinanza che dichiarava l'inammissibilità della ricusazione proposta, chiude definitivamente l'iter processuale della eccezione relativa.
Il terna dell'asserita incompatibilità del giudice è stato posto per entrambi gli imputati anche quale causa di nullità degli atti dibattimentali e della sentenza che ne segue;
e nell'interesse di CO SS, nel corso della discussione ora avanti questa Corte, sotto il profilo della incompetenza funzionale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
La tesi non può essere condivisa, alla luce della sentenza 17.4.1996 delle Sezioni Unite di questa Corte (ric. D'Avino, in Giust. Pen. 1997, III, 93), che, escludendo che l'esistenza di cause di incompatibilità incida sui requisiti della capacità del giudice e determini la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ha affermato che le cause predette costituiscono esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito.
Il concetto di incompetenza funzionale richiamato dal difensore di SS è d'altra parte collegato alla funzione attribuita al giudice astrattamente considerato, non alla persona del magistrato che in concreto la esercita: le cui vicende personali concernenti l'attività giudiziaria già svolta, collegata al caso sottopostogli, non rilevano nell'ambito di applicazione degli artt.
5-7 c.p.p., ma possono generare solo quella incompatibilità che trova disciplina negli artt. 34 e ss. c.p.p. 2) La questione relativa alla utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali rese dagli imputati per reato connesso è posta dalla difesa SS sotto il duplice profilo dell'ampiezza delle dichiarazioni utilizzate rispetto ai punti oggetto delle contestazioni mosse, e della finalità della utilizzazione, attuata non solo per valutare l'attendibilità del dichiarante, ma anche a anche a fini probatori.
Sul primo punto si rileva che la tesi difensiva contrasta con al giurisprudenza di Corte, secondo la quale "con l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1992 n. 336 - che a seguito della sentenza 255/92 della Corte Costituzionale ha modificato gli artt. 500 e 503 c.p.p. - le dichiarazioni contenute nel fascicolo del P.M. ed utilizzate per le contestazioni possono essere acquisite nel fascicolo del dibattimento nella loro interezza e non limitatamente alla parte oggetto della contestazione, tanto più che tale parte si trova già inserita nel fascicolo del dibattimento proprio per il fatto che è stata utilizzata per la contestazioni" (Cass. Sez. I, 29.2.96 n. 2224, Buzzone ed altri, RV. 203898. Conforme Sez. VI, 2.4.98 n. 4089, Masone ed altri, RV.210216). In ogni caso la doglianza è generica, poiché non sono state indicate le parti delle dichiarazioni, non utilizzate per le contestazioni, che non sarebbero ad alcun effetto valutabili dal giudice.
Sul secondo tema posto, si rileva anzitutto la correttezza del diniego da parte del giudice di secondo grado di risentire gli imputati per reato connesso, non vertendosi nella situazione prevista dal terzo comma dell'art. 6 della legge 7.8.1997 n. 267, modificativo dell'art. 513 c.p.p. (utilizzazione nel giudizio di primo grado delle persone imputate per reato connesso, acquisite senza la loro audizione, e possibilità per la parte interessata di richiedere la rinnovazione parziale del dibattimento al fine di sentirle), bensì in quella, diversa, di già avvenuta audizione delle persone medesime in contraddittorio nel giudizio di primo grado.
Ciò premesso, è infondata la tesi difensiva secondo la quale le dichiarazioni contenute nel fascicolo per il dibattimento, utilizzate in primo grado per le contestazioni alle persone indicate dall'art. 210 c.p.p., varrebbero esclusivamente a valutare l'attendibilità del dichiarante e non a fini probatori. Il problema è impostato con riferimento all'art. 503 c.p.p. dal ricorrente, che richiama il quarto comma di tale articolo, in passato dichiarato dalla giurisprudenza applicabile agli imputati in procedimento connesso, rientranti tra le "parti private" prese in considerazione dalla norma (Cass. Sez. VI, 13.10.92 n. 9822, Pellegrino, RV. 192009).
Va rilevata sul punto la notevole evoluzione normativa che ha caratterizzato la disciplina della acquisizione in dibattimento delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dalla entrata in vigore del codice di rito vigente in poi.
Il legislatore del 1988 aveva previsto per la testimonianza che la dichiarazione precedentemente resa, utilizzata per la contestazione, aLOra non acquisibile al fascicolo per il dibattimento, non potesse costituire prova dei fatti in essa affermati, e valesse solo per stabilire la credibilità della persona esaminata (art. 500 c. 3); ed aveva ribadito lo stesso principio per l'esame delle parti private, richiamando nell'art. 503 c. 4 il terzo comma dell'art. 500. Il quinto comma dell'art. 503, peraltro, consentiva già aLOra l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle "dichiarazioni assunte dal pubblico ministero alle quali il difensore aveva il diritto di assistere", se utilizzate per le contestazioni. La garanzia costituita dalla presenza del difensore aveva indotto il legislatore delegante (la norma da ultimo citata corrisponde alla direttiva n. 76 della legge delega) a consentire un più ampio ingresso nel dibattimento, attraverso il meccanismo delle contestazioni, delle dichiarazioni risalenti alla fase delle indagini preliminari rese dalle parti private rispetto a quelle provenienti dai testi.
Il sistema originario ha subito una radicale trasformazione in conseguenza delle sentenza costituzionale n. 255 del 1992, che ha modificato l'art. 500 c. 3 c.p.p. consentendo l'ingresso nel fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal teste utilizzate per le contestazioni;
della sentenza costituzionale n. 254 deLO stesso anno, che ha dichiarato la illegittimità del secondo comma dell'art. 513 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dia lettura delle dichiarazioni rese in precedenza dalle persone indicate dall'art. 210 c.p.. che si avvalgano della facoltà di non rispondere;
dal d.l.
8.6.1992 n. 306, convertito nella legge 7.8.1992 n. 336, che con l'art. 7 ha modificato l'art. 500 c.p.p. consentendo, al quarto comma, la valutazione delle precedenti dichiarazioni rese dal teste fini di prova, e con l'art. 8 ha esteso l'ambito delle dichiarazioni della parte privata acquisibili al dibattimento a seguito di contestazione.
Già sulla base di tali primi interventi questa Corte ha ritenuto che dal contesto storicizzato del regime di utilizzazione delle dichiarazioni, tratto dalle norme e dagli interventi costituzionali sopra menzionati, si evince che "lipotesi del coimputato che rifiuti di rendere le dichiarazioni è stata inserita nel sistema 'speciale' disciplinato dall'art. 513, primo comma, che concerne il potere del giudice di disporre la lettura (a cui consegue l'allegazione al fascicolo per il dibattimento, ex art. 515 c.p.p.) delle dichiarazioni rese fuori dal dibattimento dai coimputati" (Cass. Sez. VI, 1.6.94 n. 6422. Goddi ed altri, RV. 197857. Conforme, Cass. Sez. VI, 5.9.95 n. 9320, MaurieLO, RV. 202040). Successivamente, la legge 7.8.1997 n. 267 ha modificato, all'art. 1, il testo dell'art. 513 c.p.p., disponendo, al fine di garantire la formazione della prova in contraddittorio, l'audizione diretta delle persone indicate dall'art. 210 c.p.p., e l'acquisibilità delle dichiarazioni precedentemente rese, qualora il dichiarante nonostante le misure adottate non si presenti ovvero presentatosi si avvalga della facoltà di non rispondere, soltanto su accordo delle parti. L'art. 6 c. 5 della legge citata prevede espressamente che nella situazione sopra descritta "le dichiarazioni rese in precedenza possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati", in presenza di altri elementi di prova rigorosamente determinati.
Sulla modifica all'art. 513 c.p.p. introdotta dalla legge n.267/97 è intervenuta la Corte Costituzionale, la quale con sentenza n. 361 del 1998 ha affermato che ciò che nella legge "delinea un sistema privo di ragionevole giustificazione è che la utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni venga fatta dipendere dalla scelta meramente discrezionale dell'imputato in procedimento connesso di rispondere in dibattimento su fatti concernenti la responsabilità di altri, dopo che il medesimo imputato, pur avendo la facoltà di non rispondere a norma dell'art. 210, comma 4, c.p.p., si era in precedenza consapevolmente risolto a rendere dichiarazioni erga alios". Dopo aver osservato che "non' è conforme al principio costituzionale di ragionevolezza una disciplina che precluda a priori l'acquisizione in dibattimento di elementi di prova raccolti legittimamente nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare"; dopo aver richiamato il proprio intervento fondato su analogo rilievo attuato sull'art. 500 c.p.. con la sentenza n. 255 del 1992 e la modifica coerente alla sentenza medesima attuata dal legislatore sulla norma stessa con il d.l. n. 306 del 1992 convertito nella legge 356/92; dopo aver rilevato che "sul terreno processuale l'imputato in procedimento connesso è in gran parte già sottoposto alla disciplina propria dei testimoni"; al fine di ovviare la irragionevolezza rilevata, indica come "coerente con il rispetto dei principi costituzionali di cui è stata denunciata la violazione che alle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. vengano applicate le regole relative alle contestazioni previste per i testimoni anche in caso di rifiuto di rispondere: mediante il sistema delle contestazioni di cui all'art. 500, comma 2 bis c.p.p., dalla parte che ha chiesto l'esame è data infatti la possibilità di portare direttamente davanti al giudice il contenuto delle dichiarazioni rese in precedenza e alle controparti di sottoporle al vaglio critico, sollecitando e favorendo eventualì ritrattazioni, correzioni e chiarimenti". Si giunge così alla dichiarazione di "illegittimità costituzionale dell'art. 513, c. 2, ultimo periodo, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere sui fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedentì dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2 bis e 4, del codice di procedura penale". A questo punto il sistema inizialmente prospettato, che contemplava gli imputatì di reato connesso come "parti private", le cui dichiarazioni erano sottoposte alla disciplina dell'art. 503 c.p.p., risulta travolto. Già in passato la disciplina dell'art. 513 c.p.p. era stata indicata come criterio normativo specifico concernente l'acquisizione in dibattimento delle dichiarazioni delle persone indicate dall'art. 210, espressamente menzionate solo in tale norma (sul punto le due sentenze della VI Sezione di questa Corte 1.6.94 Goddi ed altri, e 9-95, MaurieLO, sopra citate). L'inserimento nell'art. 513 ad opera della Corte Costituzionale di regole dettate dall'art. 500 c.p.p. per i testimoni, ai quali esplicitamente la Consulta assimila sotto alcuni aspetti gli imputati per reato connesso;
in particolare, il ricorso al sistema delle contestazioni nei confronti della persona indicata dall'art. 210 c.p.p. che si rifiuti di rispondere, al fine di acquisire ex art. 500
e. 2 bis le sue precedenti dichiarazioni;
le conclusioni in ordine alla utilizzabilità a fini di prova delle dichiarazioni acquisite a seguito di contestazione, con i limiti dettati dall'art. 500 c. 4;
sono regole che danno vita ad uno stretto coordinamento tra l'art. 513, che detta disposizioni specifiche per le persone indicate dall'art. 210 c.p.p. e l'art. 500, tale da non consentire spazio all'applicazione secca ed esclusiva, disancorata dalle altre nonne, dell'art. 503 c. 4 c.p.p. La norma stabilisce che "si applica la disposizione dell'art. 500 c. 3", relativa alla possibilità per il giudice di valutare le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni per stabilire la credibilità della persona esaminata: ma come il terzo comma dell'art. 500, nel contesto di esso, non preclude altre funzioni delle dichiarazioni acquisite, previste dagli altri commi, del pari l'applicazione della norma medesima all'imputato per reato connesso in quanto richiamata dall'art. 503, non impedisce utilizzazioni diverse delle dichiarazioni precedenti, secondo i criteri indicati dalla Corte Costituzionale.
Sarebbe d'altra parte del tutto irragionevole un sistema nel quale la valutazione a fini di prova delle dichiarazioni predibattimentali, degli imputati per reato connesso sia ammessa solo se essi in dibattimento non rispondano e le contestazioni conseguenti siano esclusivamente formali, rivolte a soggetti che non parlano;
e non sia consentita quando, a seguito dell'audizione dibattimentale di costoro e delle contestazioni concrete che in relazione alle risposte date sono mosse, il giudice sia posto in grado di valutare con confronto critico il contenuto degli atti pregressi acquisiti. In definitiva, la tesi difensiva secondo la quale il richiamo all'art. 500 c. 3 attuato dalla norma che regola l'esame delle parti private escluderebbe l'applicabilità degli altri commi deLO stesso articolo in tema di dichiarazioni rilasciate dalle persone indicate dall'art. 210 c.p.p., non può essere condivisa in un ordinamento processuale in cui tali persone non sono qualificabili in via esclusiva come parti private, ma ne è sottolineata ai massimi livelli la funzione testimoniale in rapporto a quelle parti delle loro dichiarazioni che si riferiscono a terzi.
Correttamente dunque la Corte di merito ha valutato ai fini probatori, con i limiti e le cautele indicati dai commi 4 e 5 dell'art. 500, le dichiarazioni in questione.
3) Sul rilievo della difesa SS concernente la utilizzazione delle dichiarazioni di NA RO stese su un verbale non sottoscritto dalla dichiarante, si osserva che la mancata sottoscrizione oggetto della doglianza non comporta nullità alcuna (in questo senso, da ultimo, Cass., Sez. I, ud. 20.4.1999, sentenza n. 440/99, imputati RR e NAtano). A norma dell'art. 373 c.p.p. gli atti sono infatti documentati dal verbale redatto dal pubblico ufficiale che ne è autorizzato, la cui sottoscrizione soltanto ha rilievo ai fini della validità dell'atto, in relazione a quanto disposto dall'art. 142 c.p.p. 4) Sulle conseguenze della chiusura con decreto di archiviazione del procedimento penale avente ad oggetto i fatti-reato contestati nel presente processo, seguita dalla riapertura delle indagini non preceduta dalla richiesta del pubblico ministero e dall'autorizzazione previste dall'art. 414, si rileva che la norma richiamata concerne soltanto il procedimento contro persone note. Lo si desume dalla coLOcazione della norma, successiva agli artt. 408 (archiviazione per infondatezza della notizia di reato) e 411 (archiviazione per difetto di una condizione di procedibilità, per estinzione del reato, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato), e antecedente all'art. 415, che disciplina in modo autonomo il procedimento relativo a reato commesso da persone ignote (in senso conforme, Cass. Sez. II, 28.3.97 n. 1244, Marino. RV. 207413; Sez. I, 17.6.97 n. 5880, OR, RV. 207927; Sez. VI, 3.10.97 n. 3162, TAntini, RV. 208864). Oltre che ragioni sistematiche, consigliano l'adesione a tale orientamento, successivo ad una prima pronuncia contraria (Cass. Sez. I, 19.11.96 n. 4857, Palumbo, RV. 206004), motivi di ordine logico. Le indagini relative a reato commesso da ignoti non coinvolgono ancora alcuno, la cui posizione sia opportuno garantire, una volta archiviata la notizia di reato, con le cautele previste dall'art. 414 c.p.p. nel caso di necessità di nuove investigazioni. In questa prospettiva l'art. 415 c.p. detta una normativa propria, relativa al reato commesso da persone ignote, autonoma dalle norme precedenti, alle quali si raccorda solo nel caso previsto dal secondo comma, nel momento in cui il giudice ritenga che il reato sia da attribuire a persona individuata ed ordini l'iscrizione del suo nome nel registro delle notizie di reato.
È quindi infondato il motivo del ricorso proposto nell'interesse di SS concernente la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 414 c.p.p. II - Sui motivi attinenti la motivazione in ordine al giudizio di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio di SS. 1) La difesa, denunciando al tempo stesso "violazione della legge penale e delle norme processuali", deduce iLOgicità della motivazione su vari punti sottoposti all'esame di questa Corte. In ordine a tale doglianza, in relazione ai limiti dettati circa la proponibilità di essa dall'art. 606 lett. e) c.p.p., va osservato che il vizio della mancanza o manifesta iLOgicità della motivazione deve risultare dal testo della motivazione, e deve consistere, rispettivamente, nell'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa sottoposto al giudice di merito, non già nella mancata confutazione di un argomento specifico relativo ad un punto della decisione che pur è stato trattato, sia pure in un'ottica diversa che dà risposta solo implicita all'osservazione della parte, dal giudice della sentenza impugnata;
e nella frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di siLOgismo, e le conseguenze che se ne traggono.
Valutando in base a tali criteri il quarto motivo del ricorso, si rileva che gran parte dei rilievi in esso contenuti non rispetta tali limiti, ma si concreta, con riferimento all'assenza di motivazione, in doglianze generiche concernenti la mancata risposta a motivi d'appeLO non individuati, e in riferimenti ad acquisizioni processuali estranee al testo della sentenza;
e, sotto il profilo della iLOgicità motivazionale, in confutazioni di merito, in valutazioni alternative a quelle attuate dal giudice di merito, o addirittura in critiche alle modalità di conduzione delle indagini. In questa prospettiva sono inammissibili le osservazioni circa:
- la mancata risposta alle critiche dei difensori formulate nei motivi d'appeLO;
- le critiche generiche concernenti l'incertezza degli indizi;
- i rilievi relativi all'asserita scorrettezza delle indagini;
- l'esame e la valutazione comparata delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
- la valutazione della inattendibilità del collaborante RO condotta, nel "motivo nuovo", sulla base di un libro pubblicato;
- il riferimento ad altro gruppo mafioso operante nel territorio di Siderno, a proposito dell'omicidio di TA IA;
- le doglianze concernenti il mancato rilievo dato alle prime indagini relative all'omicidio IP;
- la negazione del fatto che costui fosse collegato al clan dei TA;
- i rilievi circa la scorrettezza del comportamento delle forze dell'ordine circa l'operato del OR, a proposito dell'omicidio di quest'ultimo e di TAnte;
- le osservazioni fondate sulla detenzione di CI e sulle dichiarazioni di JI, estranee al testo della sentenza impugnata, che smentirebbero NÒ, a proposito dell'omicidio OR- TAnte;
- la sostenuta arbitrarietà della ricostruzione dei rapporti AC-EL.
2) Sulle altre doglianze in tema di responsabilità, si osserva quanto segue.
L'iter motivazionale che porta alla individuazione di CO SS quale mandante dei delitti attribuitigli non è iLOgico, perché prende atto della serrata cadenza in breve periodo e nella stessa zona (a parte l'omicidio di GI TA, avvenuto in Canada, per il quale il ricorrente è stato assolto) di delitti che alternativamente hanno quale vittima persone appartenenti o collegate all'una o all'altra delle famiglie rivali, e della sua qualità di capo indiscusso della famiglia SS. Il significato del termine "famiglia" nel caso di specie è duplice, in quanto la natura mafiosa dei due gruppi fa in qualche modo da sfondo alle vicende considerate, che hanno peraltro una configurazione personalistica, collegata ad una faida familiare in senso proprio che, sorta tra famiglie amiche con un primo omicidio a seguito dell'accusa nei confronti di un TA di un furto di armi, è poi proseguita con una serie di crimini ulteriori.
Accertata la qualità di "capofamiglia" del SS, la compattezza della famiglia medesima, la natura rigorosamente verticistica della sua organizzazione, che richiede un capo indiscusso (EN SS viene esautorato perché non sufficientemente autorevole secondo la ricostruzione attuata in sentenza), l'attribuzione all'imputato del ruolo di mandante di quei delitti che sono attribuibili alla famiglia per una serie di dati probatori diversi non è manifestamente iLOgica. Dalle premesse motivate "CO SS è capo di una famiglia in senso proprio, coincidente con un gruppo dedito ad attività criminose"; "il gruppo è compatto ed obbedisce alle direttive del vertice"; "al gruppo stesso sono attribuibili determinati delitti contro persone legate ad analogo gruppo familiare contrapposto" viene fatta discendere la conseguenza "CO SS è il mandante dei delitti medesimi", in base ad un ragionamento accettabile sul piamo logico. La mancata individuazione degli autori materiali dei delitti non inficia la razionalità dell'attribuzione di essi al mandante, una volta accertata la riferibilità di essi alla famiglia SS. È infondata la doglianza di contraddittorietà della sentenza, che da un lato assolve l'uno o l'altro dei due imputati da alcuna delle imputazioni ascritte, dall'altra perviene poi al giudizio di responsabilità relativo a delitti ritenuti commessi in ritorsione di quelli oggetto delle imputazioni medesime, responsabilità attribuita con motivazione nella quale il movente ha un suo spessore trattandosi di processo indiziario.
La contraddittorietà lamentata esisterebbe se fossero uguali i Parametri attraverso i quali i due gruppi criminosi da un lato, ed il giudice dall'altro, pervengono all'accertamento di responsabilità. Poiché è evidente che in un ambiente malavitoso è possibile incolpare di un reato una organizzazione avversaria senza il rispetto delle regole dettate dagli artt. 192 e 530 c. 2 c.p.p., e disporre una ritorsione rispetto ad un fatto magari ingiustamente attribuito agli avversari, non è contraddittoria la sentenza che, pur assolvendo un imputato in relazione al reato "x", giudichi il coimputato avversario colpevole del reato "y" commesso per vendicare il primo: il ritenuto movente ritorsivo implica soltanto l'accertamento della convinzione nell'agente che vi fossero motivi per agire in rappresaglia, non già che tali motivi fossero fondati. Le dichiarazioni delle persone indicate dall'art. 210 c.p.p. sono state dal giudice di merito accuratamente valutate nella loro origine, nella loro credibilità intrinseca, e ne sono stati posti a confronto i contenuti con gli elementi di riscontro disponibili. Il vaglio e la ricerca di elementi di appoggio sono stati particolarmente approfonditi in relazione alle dichiarazioni "de relato", nel rispetto dell'art. 192 c.p.p., portando all'assoluzione degli imputati ogniqualvolta la chiamata in correità e l'argomento di ordine logico inerente alla faida familiare in corso non fossero sostenuti da altri elementi indiziari oggettivi.
Passando all'esame delle doglianze concernenti i singoli delitti, si rileva:
a) tentato omicidio di TA IA. Il luogo scelto per l'attentato, presso una impresa dei SS, è logicamente ritenuto in sentenza come non confliggente con la responsabilità di costoro, e scelto proprio in base alla sua valenza a sviare le indagini. È inoltre razionale il rilievo della inverosimiglianza che altri scegliesse per il delitto tale luogo, strettamente pertinente alla famiglia SS.
b) Omicidio di TA IA. I rapporti commerciali tra le due famiglie sono adeguatamente spiegati in sentenza con la loro primitiva amicizia, e con la gradualità della successiva frattura. c) Tentato omicidio di TA SE e CA FO. È attribuito ai SS, e quindi al loro capo, logicamente, sulla base delle sue particolari modalità, identiche a quelle che i SS avevano proposto di utilizzare ad altro clan in altra occasione.
d) Omicidio di TA EN. Attribuito dai collaboranti ON e IN ai SS, la circostanza, sottolineata dalla difesa, del mancato esercizio dell'azione penale nei confronti di MB e TU, pure da loro accusati, riguarda scelte del pubblico ministero che non hanno rilievo sulla tenuta logica della motivazione della sentenza. Conseguenze diverse tratte in situazioni solo analoghe, e non identiche, dalla Corte di merito, non comportano contraddittorietà, date le diversità dei quadri probatori considerati. Le caratteristiche dell'ucciso, sordomuto, che ne escludono l'appartenenza ad una organizzazione criminosa, non sono in contraddizione con l'attribuzione al gruppo dei SS del suo omicidio, data la natura familiare in senso proprio della faida. e) Omicidio di IP EN. La sola doglianza non di merito espressa in proposito concerne la utilizzazione a fini di prova delle dichiarazioni della RO e dalla AS, tema al quale si è già data risposta sub I - punti 2) e 3).
f) Omicidio OR - TAnte. Dal confronto tra i punti della sentenza impugnata 2.12.16, che tratta l'omicidio di GI TA dal quale il ricorrente è stato mandato assolto, e 2.12.17, relativo al duplice omicidio qui in esame, emerge chiaro il differente spessore dei due quadri probatori considerati. Si spiega così come la Corte di merito, senza incorrere in contraddizione, abbia dato rilievo nella motivazione dell'assoluzione alla mancata incriminazione di NA e FI in rapporto all'omicidio di GI TA, e non sia pervenuta a corrispondenti conclusioni a proposito della mancata incriminazione di AC e EL, accusati da NÒ, ritenuto egualmente attendibile in ordine all'omicidio in questione. Valgono inoltre i rilievi sopra formulati al punto d) sulla irrilevanza in questa sede delle scelte operate dal pubblico ministero circa persone diverse dagli imputati. Il ragionamento con il quale la Corte di merito ritiene che il duplice omicidio sia stato deciso da CO SS per vendicare la morte del frateLO CI, pur risultando dalle testimonianze acquisite che OR quella sera aveva in animo di uccidere una persona non identificata, non presenta iLOgicità. Le argomentazioni difensive si fondano sul presupposto, discutibile, che tale proposito valga di per sè ad attribuire alla vittima designata il ruolo di omicida, e ad escludere la responsabilità dei SS. È comunque priva di vizi rilevabili in questa sede l'osservazione, contenuta in sentenza, che la vittima designata potesse essere comunque una persona collegata al clan SS. Quanto al mancato ritrovamento della Fiat RO e dell'arma usata dal Carabiniere, si osserva che la circostanza è neutra, e non vale ad evidenziare vizi logici, non essendo richiesto che nella sentenza si dia risposta a qualsiasi interrogativo che le indagini pongono.
3) Il quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di SS, vertente sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla entità della pena inflitta, si concreta esclusivamente in valutazioni di merito inammissibili in questa sede. Il ricorso deve essere quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p. III - Sul secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di TA, relativo alla sua responsabilità.
I rilievi relativi alla motivazione sulla credibilità dei collaboranti sono infondati, poiché , come già sopra precisato in rapporto al ricorso SS, le sentenze dei due gradi valutano la loro attendibilità intrinseca, e considerano il gran numero di riscontri esterni che conforta le dichiarazioni in questione. Ma ciò che più conta sottolineare in ordine alla posizione del TA, è la serie di testimonianze dalle quali il giudice di merito trae la convinzione della sua personale responsabilità. NA RO, RI LO, SE AG, l'ispettore Lombardo, l'agente di polizia penitenziaria De Pau, non rientrano tra le persone indicate dall'art.210 c.p.p., ma sono testi, le cui deposizioni sono di per sè
rilevanti nella ricostruzione del ruolo di OR, dei suoi rapporti con SE TA, degli omicidi ordinati da quest'ultimo a scopo vendicativo. La figura dell'imputato è centrale in tali testimonianze, che costituiscono riscontro individualizzato alle dichiarazioni del coimputato AS e degli imputati per reato connesso. Il ritrovamento del fucile mitragliatore ER, i rilievi balistici relativi, la telefonata intercettata sulla utenza RG, gli accertamenti relativi ai tempi di frequentazione da parte del OR del poligono di tiro, alla ospitalità da lui data al pregiudicato AS, alle anomalie di fatto verificatesi nella traduzione di SE TA ad opera di OR e NT, costituiscono insieme alla testimonianze predette un quadro probatorio nel quale le dichiarazioni dei collaboranti, in particolare quelle, più rilevanti, di NT e della AS, e del coimputato AS, costituiscono solo tasselli chiarificatori di un puzzle già formato.
In particolare, sui rilievi negativi esposti nella parte finale del ricorso circa la natura "de relato" della dichiarazioni della AS e della testimonianza RO, si osserva che i riferimenti oggetto delle deposizioni considerate sono stati attentamente vagliati dalla Corte in relazione alle attività di OR accertate in base ad elementi oggettivi, mentre logicamente è stata sottolineata la conferma alle dichiarazioni predette che scaturisce dalla terribile fine che il OR ha trovato assieme al TAnte. Sui rilievi difensivi concernenti ogni singolo delitto, si rileva quanto segue.
- Omicidio RC. Sull'errore di AS nell'indicare l'autovettura utilizzata per il delitto, la sentenza impugnata si esprime adeguatamente, escludendo che dall'erronea indicazione possa desumersi l'inattendibilità del coimputato, con motivazione che rientra nei compiti valutativi riservati al giudice di merito. Le osservazioni ulteriori concernenti piste alternative non rientrano tra i motivi proponibili ex art. 606 c.p.p. - Omicidi SS CO-LL CC. Anche in questo caso, la valutazione dell'errore di AS, poi corretto, circa l'indicazione dell'autovettura, è compiuta logicamente dalla Corte di merito nell'ambito dei poteri che le competono, con riferimento alle analogie tra la RO e la IA Thema, e con rilievo dato al particolare esatto ricordato dall'imputato dichiarante circa l'impianto a gas di cui la macchina era dotata.
Sull'ora del delitto, nelle pagg. 167-168 della sentenza è compiuta un'accurata analisi delle dichiarazioni dell'imputato, dalla quale emerge come i suoi riferimenti concernessero il furto dell'autovettura posto in rapporto temporale all'omicidio; e come la differenza di tre ore tra i due fatti indicata corrispondesse al reale.
- Omicidio SS CI e tentato omicidio di SS SE (cl. 79). Logicamente la Corte di merito non individua un errore tale da inficiare l'attendibilità del AS nella sua affermazione che CI SS fu ferito al petto anziché all'avambraccio sinistro, data la vicinanza tra le due zone corporee che può trarre in inganno chi è presente alla scena.
La circostanza che il teste AG abbia incontrato OR dopo il fatto a bordo di una Fiat Uno, anziché sull'Alfasud indicata dal AS come vettura usata dopo il delitto, è approfondita nelle pagg. 180-181 della sentenza, con motivazione inerenti aLO stato dei luoghi, alle distanze, ai tempi necessari per percorrerle, alle diverse versioni date dal AG, alla direzione Gioiosa Ionica - Siderno nella quale procedeva OR al momento del suo incontro con il teste. Le conclusioni tratte dal ragionamento svolto (OR, dopo essere rientrato con i complici a Gioiosa Ionica, era salito su una macchina "pulita", la Fiat Uno, ed era stato incontrato mezz'ora circa dopo il fatto da AG mentre procedeva in direzione opposta da quella che avrebbe percorso se fosse provenuto dal luogo del delitto) non presentano iLOgicità alcuna.
- Tentato omicidio di SS CO. Il delitto non è attribuito a SE TA solo sulla base delle dichiarazioni di AS, come sostenuto dal ricorrente, ma anche con riferimento alla inverosimiglianza della versione dei fatti fornita dalla vittima, già condannata per favoreggiamento personale nei confronti degli attentatori, delle dichiarazioni di ET AS e di IT NÒ, oltre che al contesto temporale in cui il delitto si inquadra (due giorni dopo l'omicidio di GI TA), ed al movente che se ne ricava (pagg. 186-190). In questa prospettiva le dichiarazioni di AS, di cui è sottolineato il disinteresse, non essendo egli sospettato di tale reato, e la precisione, che ha trovato secondo la Corte di merito conferma in particolari inerenti la dinamica dei fatti, l'attività della vittima e lo stato dei luoghi, costituiscono elemento confortato da molteplici elementi di prova, che ha condotto ad un giudizio di responsabilità nel rispetto dell'art. 192 c. 3 c.p.p.. - Omicidio RG. Anche in questo caso, le dichiarazioni del coimputato AS non sono, come la difesa sostiene, il solo elemento di prova a carico di SE TA. Nella sentenza si sottolinea la identità della particolare tecnica usata in tale occasione con quella utilizzata nell'omicidio RC, la telefonata attuata dalla madre della vittima dopo l'omicidio OR, le dichiarazioni della AS e del carabiniere NT. Anche in questo caso il quadro indiziario posto alla base della dichiarazione di responsabilità corrisponde ai dettati dell'art. 192 c.p.p. La infondatezza dei motivi proposti comporta il rigetto de ricorso proposto nell'interesse di SE TA, e la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
IV - Il ricorso proposto personalmente da IF AS contiene argomentazioni esclusivamente di merito dirette al conseguimento delle attenuanti generiche, invocate in base a valutazioni estranee all'ambito del giudizio per cassazione delimitato dall'art. 606 c.p.p. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. in ordine al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di AS RO;
rigetta i ricorsi di SS CO e di TA SE. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e il AS inoltre al versamento della somma di lire unmilione alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 1999