Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/1999, n. 9539
CASS
Sentenza 12 maggio 1999

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Non sussiste incompatibilità del giudice, ai sensi dell'articolo 34 cod. proc. pen. anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 1996, qualora lo stesso giudice si trovi a dovere giudicare il medesimo soggetto in due processi distinti relativi a reati diversi. Ed invero la "posizione di quello stesso imputato" cui si riferisce la Corte Costituzionale, è quella che concerne il medesimo reato per il quale si procede. (Nella specie la Corte Suprema di Cassazione ha esaminato un caso nel quale le stesse persone avevano subito due processi diversi presieduti dallo stesso magistrato, uno per associazione per delinquere di tipo mafioso e l'altro per singoli fatti criminosi ed il reato associativo non entrava in considerazione, nel secondo processo, neppure a titolo di aggravante ex articolo 7 d.l. n. 152 del 1991).

Non è richiesta l'autorizzazione del g.i.p. alla riapertura delle indagini, dopo il provvedimento di archiviazione disposto per essere ignoti gli autori del reato.

Le dichiarazioni contenute nel fascicolo per il dibattimento, utilizzate in primo grado per le contestazioni alle persone indicate dall'articolo 210 cod. proc. pen., possono essere utilizzate dal giudice d'appello anche ai fini probatori, e non esclusivamente per la valutazione di attendibilità del dichiarante, in quanto il richiamo, contenuto nel comma quarto dell'articolo 503 cod. proc. pen., al precedente articolo 500, comma terzo, non esclude l'applicabilità degli altri commi dello stesso articolo e le persone imputate in procedimento connesso non sono qualificabili esclusivamente come parti, non potendo obliterarsi la loro funzione testimoniale in rapporto a quei passaggi delle rispettive dichiarazioni che si riferiscono a terzi.

Il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, a norma dell'articolo 606, lett.e), cod. proc. pen., deve risultare dal testo della motivazione e deve consistere, rispettivamente, nell'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa sottoposto al giudice di merito, non già nella mancata confutazione di un argomento specifico relativo ad un punto della decisione che pur è stato trattato, sebbene in un'ottica diversa, dal giudice della sentenza impugnata, dando una risposta solo implicita all'osservazione della parte; e nella frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/1999, n. 9539
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9539
Data del deposito : 12 maggio 1999

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