Articolo 544 del Codice di procedura civile
Articolo 473 bis 5Articolo 473 bis 7
Versione
21 aprile 1942
Art. 544.
(Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato).

Se il credito pignorato e' garantito da pegno, s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice.

Se il credito pignorato e' garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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