Provvedimento: […] A quanto rilevato al paragrafo precedente, deve aggiungersi che l'importo del credito azionato con il ricorso monitorio non è stato illegittimamente ed arbitrariamente determinato dall'opposto, essendo stato individuato sulla base di quanto disposto dall'art. 544, c.p.c., in base al quale, nel caso di concorso di ascendenti e coniuge, a quest'ultimo spetta la metà del patrimonio ereditario, mentre agli ascendenti un quarto. Nella fattispecie in esame, all'odierna opponente spetta anche la disponibile (1/4), a fronte di quanto previsto dal testamento olografo del 25/09/2016 in forza del quale è stata dichiarata aperta la successione dalla citata sentenza parziale.
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