Art. 1. 1. Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 , recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2005.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questo stesso supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale alla pag. 65.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2005.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questo stesso supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale alla pag. 65.