Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2011, n. 18896
CASS
Sentenza 10 marzo 2011

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L'esimente dello stato di necessità è inapplicabile all'ufficiale di polizia giudiziaria che, dopo aver inserito un infiltrato all'interno di un'organizzazione criminale, ceda a quest'ultimo sostanze stupefacenti perché spinto dalla necessità di tutelarne l'incolumità fisica, difettando sia il requisito dell'involontarietà che dell'inevitabilità del pericolo. (In motivazione la Corte, in una fattispecie in cui la cessione era avvenuta per fugare i sospetti del clan sull'infiltrato dopo la pubblicazione di notizie di stampa che lo descrivevano come collaboratore della polizia, ha escluso l'applicabilità dell'esimente in quanto, da un lato, l'inserimento dell'infiltrato in un'organizzazione criminale costituisce una situazione pericolosa volontariamente causata dall'agente ed accettata dall'infiltrato e, dall'altro, il pericolo derivante può essere evitato allontanando l'infiltrato dall'organizzazione ed utilizzando le stesse misure a protezione dei collaboratori di giustizia o dei testi a rischio rappresaglia).

La richiesta di riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, pur costituente "motivo nuovo" contenuto in una memoria tardivamente presentata, non preclude al giudice d'appello la possibilità di effettuare d'ufficio il giudizio di comparazione a norma dell'art. 69, cod. pen..

La condotta criminosa posta in essere da un appartenente alla polizia giudiziaria nell'esercizio delle funzioni e con abuso di potere, non può essere qualificata dalla circostanza attenuante di motivi di particolare valore morale e sociale, prospettati sulla base dell'interesse pubblico di primaria importanza che l'attività di polizia giudiziaria è diretta a soddisfare.(In motivazione la Corte ha precisato che la commissione di un reato da parte di un appartenente alla polizia giudiziaria, pur se finalizzata al conseguimento di brillanti risultati investigativi, non riceve particolare approvazione dalla collettività, potendo gli stessi risultati essere legittimamente raggiunti con un'attività sotto copertura).

La causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere è inapplicabile, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.Lgs n. 66 del 2010 (c.d. codice dell'ordinamento militare) che ha abrogato la legge n. 382 del 1978, al militare che adempia ad un ordine impartitogli da un superiore gerarchico e la cui esecuzione costituisca manifestamente reato, essendo questi tenuto a non eseguirlo e ad informare al più presto i superiori. (In motivazione la Corte ha escluso l'applicabilità dell'esimente putativa dell'art. 51 cod. pen., invocata da un ufficiale dei carabinieri, precisando, da un lato, che l'erronea convinzione della sua esistenza si traduce in ignoranza inescusabile della legge penale e, dall'altro, che la manifesta criminosità di un ordine costituente reato non può essere ignorata quando il destinatario sia un ufficiale di polizia giudiziaria).

In materia di impugnazione, l'individuazione del contenuto di una censura o di una richiesta "subordinata" impone di tener conto, nel rispetto del principio devolutivo e della necessaria specificità dei motivi, sia del significato letterale delle parole che dell'effettiva intenzione dell'impugnante, desumibile dall'interesse alla censura o alla richiesta e dal contenuto dell'intero atto. (In motivazione la Corte ha precisato che l'effettiva intenzione dell'impugnante va privilegiata nei limiti in cui è possibile desumerla dal contesto dell'atto ed eventualmente da memorie integrative).

Presupposti per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, prevista dall'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sono, da un lato, la non appartenenza del beneficiario all'autorità di polizia che riceve il contributo agevolativo e, quindi, il non avere questi agito nell'esercizio di funzioni investigative; e, dall'altro, la necessità che la collaborazione consista in un'attività ulteriore e cronologicamente successiva al reato commesso. (Nella specie, l'attenuante era stata invocata da un ufficiale dei carabinieri il quale aveva ceduto sostanze stupefacenti ad un infiltrato; la Corte ne ha ritenuto corretto il mancato riconoscimento, sia perché l'agente apparteneva alla stessa autorità di polizia "aiutata", sia perché l'asserita "collaborazione" era consistita nell'illecita cessione delle sostanze e non in un comportamento successivo al reato).

È inescusabile l'ignoranza, da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria che agisca sotto copertura, dell'ambito di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 97, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 che, al tempo di commissione del fatto, era chiaramente limitato al solo acquisto simulato di sostanze stupefacenti. (La Corte ha aggiunto che l'inevitabilità dell'errore, peraltro, non si configura quando l'agente svolge attività in un settore nel quale ha il dovere di informarsi con diligenza sui limiti dei propri poteri).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2011, n. 18896
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18896
Data del deposito : 10 marzo 2011

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