Sentenza 10 marzo 2011
Massime • 7
L'esimente dello stato di necessità è inapplicabile all'ufficiale di polizia giudiziaria che, dopo aver inserito un infiltrato all'interno di un'organizzazione criminale, ceda a quest'ultimo sostanze stupefacenti perché spinto dalla necessità di tutelarne l'incolumità fisica, difettando sia il requisito dell'involontarietà che dell'inevitabilità del pericolo. (In motivazione la Corte, in una fattispecie in cui la cessione era avvenuta per fugare i sospetti del clan sull'infiltrato dopo la pubblicazione di notizie di stampa che lo descrivevano come collaboratore della polizia, ha escluso l'applicabilità dell'esimente in quanto, da un lato, l'inserimento dell'infiltrato in un'organizzazione criminale costituisce una situazione pericolosa volontariamente causata dall'agente ed accettata dall'infiltrato e, dall'altro, il pericolo derivante può essere evitato allontanando l'infiltrato dall'organizzazione ed utilizzando le stesse misure a protezione dei collaboratori di giustizia o dei testi a rischio rappresaglia).
La richiesta di riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, pur costituente "motivo nuovo" contenuto in una memoria tardivamente presentata, non preclude al giudice d'appello la possibilità di effettuare d'ufficio il giudizio di comparazione a norma dell'art. 69, cod. pen..
La condotta criminosa posta in essere da un appartenente alla polizia giudiziaria nell'esercizio delle funzioni e con abuso di potere, non può essere qualificata dalla circostanza attenuante di motivi di particolare valore morale e sociale, prospettati sulla base dell'interesse pubblico di primaria importanza che l'attività di polizia giudiziaria è diretta a soddisfare.(In motivazione la Corte ha precisato che la commissione di un reato da parte di un appartenente alla polizia giudiziaria, pur se finalizzata al conseguimento di brillanti risultati investigativi, non riceve particolare approvazione dalla collettività, potendo gli stessi risultati essere legittimamente raggiunti con un'attività sotto copertura).
La causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere è inapplicabile, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.Lgs n. 66 del 2010 (c.d. codice dell'ordinamento militare) che ha abrogato la legge n. 382 del 1978, al militare che adempia ad un ordine impartitogli da un superiore gerarchico e la cui esecuzione costituisca manifestamente reato, essendo questi tenuto a non eseguirlo e ad informare al più presto i superiori. (In motivazione la Corte ha escluso l'applicabilità dell'esimente putativa dell'art. 51 cod. pen., invocata da un ufficiale dei carabinieri, precisando, da un lato, che l'erronea convinzione della sua esistenza si traduce in ignoranza inescusabile della legge penale e, dall'altro, che la manifesta criminosità di un ordine costituente reato non può essere ignorata quando il destinatario sia un ufficiale di polizia giudiziaria).
In materia di impugnazione, l'individuazione del contenuto di una censura o di una richiesta "subordinata" impone di tener conto, nel rispetto del principio devolutivo e della necessaria specificità dei motivi, sia del significato letterale delle parole che dell'effettiva intenzione dell'impugnante, desumibile dall'interesse alla censura o alla richiesta e dal contenuto dell'intero atto. (In motivazione la Corte ha precisato che l'effettiva intenzione dell'impugnante va privilegiata nei limiti in cui è possibile desumerla dal contesto dell'atto ed eventualmente da memorie integrative).
Presupposti per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, prevista dall'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sono, da un lato, la non appartenenza del beneficiario all'autorità di polizia che riceve il contributo agevolativo e, quindi, il non avere questi agito nell'esercizio di funzioni investigative; e, dall'altro, la necessità che la collaborazione consista in un'attività ulteriore e cronologicamente successiva al reato commesso. (Nella specie, l'attenuante era stata invocata da un ufficiale dei carabinieri il quale aveva ceduto sostanze stupefacenti ad un infiltrato; la Corte ne ha ritenuto corretto il mancato riconoscimento, sia perché l'agente apparteneva alla stessa autorità di polizia "aiutata", sia perché l'asserita "collaborazione" era consistita nell'illecita cessione delle sostanze e non in un comportamento successivo al reato).
È inescusabile l'ignoranza, da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria che agisca sotto copertura, dell'ambito di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 97, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 che, al tempo di commissione del fatto, era chiaramente limitato al solo acquisto simulato di sostanze stupefacenti. (La Corte ha aggiunto che l'inevitabilità dell'errore, peraltro, non si configura quando l'agente svolge attività in un settore nel quale ha il dovere di informarsi con diligenza sui limiti dei propri poteri).
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Il controllo di legalità riguardante la cosiddetta "doppia incriminabilità" ha la funzione per lo Stato richiesto di accertare che l'azione giudiziaria, che giustifica la consegna della persona ricercata e quindi la collaborazione richiesta a tal fine, sia "riconoscibile" anche in base al suo ordinamento: la ragione di tale clausola va ricercata nel rapporto estradizionale nel rispetto del principio di sovranità e di reciprocità e non nel principio di legalità di cui all'art. 7 CEDU in quanto l'arresto e la consegna, azioni in cui si traduce l'esecuzione di tale forma di collaborazione, non hanno carattere "punitivo". La verifica della sussistenza della suddetta condizione non deve …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2011, n. 18896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18896 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - EL 10/03/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 536
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI IS - Consigliere - N. 19091/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensori di CC IC, nato a [...] il 17 ottobre EL 1948, DE CC GI, nato a [...] il 22 luglio EL 1965;
avverso la sentenza ELla Corte d'appello di Genova EL 14 luglio EL 2009;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale nella persona EL dott. NN D'LO, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentiti i difensori avv.ti Scarapone Metello, per il CC, e Novaresi Giovanna, per il DE CC, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'appello di Genova, con sentenza EL 14 luglio EL 2009, in parziale riforma di quella pronunciata dal tribunale di Genova il 28 marzo EL 2007, dichiarava non doversi procedere nei confronti di CC IC, in ordine al ELitto di cui all'art. 361 c.p., così qualificato il fatto contestato al capo 26), ed al reato di cui al capo 42) lett. A, B e C, perché gli stessi si erano estinti per prescrizione;
assolveva il CC dal reato di cui al capo 39) per non averlo commesso e, dichiarate per il CC le concesse attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, riduceva la pena che gli era stata inflitta dal tribunale ad anni quattro e mesi dieci di reclusione ed Euro ventimila di multa;
sostituiva l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea e confermava tra l'altro la condanna inflitta in primo grado a DE CC GI, il quale era stato condannato alla pena complessiva di anni 24 di reclusione ed Euro 210.000,00 di multa.
Per quanto ancora rileva in questo grado, la Corte d'appello ha confermato la condanna inflitta al CC per il reato di cui al capo 30 (fatto relativo alla cosiddetta "Raffineria Europea") e quella inflitta per il reato di cui al capo n. 34 (fatto relativo alla cosiddetta operazione "Pantera"). Al DE CC,oltre al concorso nel reato di cui al capo 34 (che costituisce il fatto più grave), si sono addebitati i seguenti ulteriori reati contestati ai capi 20, 21, 23 e 26 (cosiddette operazioni "Bosforo, PE e PI").
1) Posizione EL CC. Al capo 30) al CC si era addebitato il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., EL D.P.R. n. 309 EL 1990, art. 73 per avere, quale comandante EL "Raggruppamento Operativo
Speciale" dei carabinieri di Genova, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, consegnato all'infiltrato NE LO eroina affinché il predetto la cedesse a persone nei confronti ELle quali erano svolte indagini per acquisirne la fiducia. Fatti commessi in Genova ed Arenano fino ai primi mesi EL 1993.
Al Capo n 34) si erano originariamente addebitati al CC ed al DE CC i ELitti di cui all'art. 314 c.p., EL D.P.R. n 309 EL 1980, artt. 73 e 80 perché, in concorso tra loro, si erano impossessati di circa dieci chilogrammi di cocaina ELla quale avevano il possesso per ragioni d'ufficiosi fine di cederla a terzi. Fatto commesso il 22 luglio EL 1992. Successivamente il ELitto di peculato è stata dichiarato estinto per prescrizione ed il CC è stato ritenuto responsabile ELla cessione e detenzione di quattro o cinque chilogrammi di cocaina ricevuta dal DE vecchio, cocaina che era stata sottratta all'incenerimento, mentre il DE CC è stato ritenuto responsabile ELl'intero quantitativo sottratto. I fatti relativi ai due reati anzidetti sono stati ricostruiti nella maniera seguente dai giudici EL merito.
Raffineria di Corso Europa capo 30. Nell'ambito ELl'operazione "Pina Colada" svolta a carico EL clan DA, il CC aveva infiltrato tale NE LO quale era diventato il raffinatore EL Clan. Il predetto,per acquisire la fiducia di DA UG, aveva la necessità di disporre di cocaina che gli era procurata dal CC. Questi, a suo dire,la prelevata da alcuni pani di stupefacente ... rimasti in ufficio e tenuti sulla scrivania. Raffinando questi pani il NE aveva ricavato di volta in volta 600 o 700 grammi che aveva restituito al CC ricevendo in cambio di volta in volta alcuni grammi che erano serviti per fugare i sospetti EL DA specialmente dopo la pubblicazione di alcuni articoli di stampa che lo avevano indicato come collaboratore ELla Polizia.
In merito a tale reato il CC si è giustificato asserendo che ELle cessioni da lui effettuate di volta in volta erano a conoscenza i suoi superiori che avevano approvato l'operazione. In ogni caso egli aveva agito spinto dalla necessità di salvare la vita EL NE a seguito ELla pubblicazione di alcuni articoli di stampa, che lo avevano additato come collaboratore di giustizia. Ha sottolineato che l'operazione si era conclusa con grande successo giacché nella notte tra il 9 ed il 10 giugno EL 1992 i carabinieri al comando EL prevenuto avevano fatto irruzione nella cascina di Olda di Taleggio sequestrando la droga e le attrezzature per la raffinazione ed arrestando gli aderenti al clan DA. Per la sua collaborazione il NE aveva ricevuto dall'Arma dei carabinieri un compenso di L. trecentomilioni.
In estremo subordine ha invocato l'ignoranza ELla norma che disciplina l'attività sotto copertura. La tesi è stata respinta dalla Corte, sia perché non era provato che avesse agito per ordine superiore e comunque trattavasi di ordine illegittimo,sia perché le cessioni erano state effettuate anche prima ELla pubblicazione degli articoli relativi al NE ed in ogni caso non sussistevano i presupposti ELlo stato di necessità poiché il pericolo poteva essere evitato Operazione Pantera. Il 28 gennaio EL 1992 dalla Colombia venne importato un carico di circa 289 chilogrammi di cocaina rinvenuta all'interno di due contenitori,sotto un' ingente partita di pesce congelato a bordo ELla motonave Obod battente bandiera iugoslava. Il successivo 3 febbraio EL 1992, in esecuzione dei provvedimenti di ritardato sequestro disposti dalla Procura ELla Repubblica di Genova, i cartoni contenenti la sostanza stupefacente vennero trasportati nella caserma dei carabinieri di Genova a disposizione EL Comando EL ROS per il seguito ELl'operazione di consegna controllata a norma EL D.P.R. n 309 EL 1990, artt. 97 e 98. Nel giugno EL 1992 il Procuratore ELla
Repubblica presso il tribunale di Genova ordinò la distruzione ELlo stupefacente in sequestro, operazione effettuata il 22 luglio EL 1992, sennonché non tutto il quantitativo venne distrutto giacché il DE CC aveva sottratto circa dieci chilogrammi di cocaina,di cui quattro o cinque chilogrammi sono stati utilizzati dal CC e la rimanente parte dal DE CC. Il CC si è difeso sostenendo che la sostanza, materialmente sottratta dal DE CC a sua insaputa,era stata da lui accettata e successivamente utilizzata per rimpiazzare le perdite ELl'operazione Pina Colada per permettere al NE di accreditarsi presso il Clan DA. Egli, quindi, aveva agito nell'adempimento di un dovere,posto che non aveva tratto dalla sottrazione alcun utile personale.
Il DE CC invece ha affermato che era stato proprio il CC a dare l'ordine di sottrarre la sostanza che poteva essere successivamente utilizzata in operazioni sotto controllo .Egli quindi aveva agito in esecuzione di un ordine.
In proposito la Corte ha accertato che il CC, anche se non aveva dato un ordine esplicito, aveva comunque fatto capire che la cocaina poteva servire per future operazioni.
2) Posizione EL DE CC. Come prima precisato, al predetto,oltre al concorso nella cosiddetta operazione "Pantera" (capo 34) si sono contestati i reati di cui ai capi 20, 21, 23 e 26 (cosiddette operazioni "Bosforo, PE e PI"). Operazione Bosforo. Il 9 gennaio EL 1991 i carabinieri EL ROS di Genova trassero in arresto SU ST e VE IS con dieci chilogrammi di eroina che stavano cedendo ad agenti sotto copertura. In base all'immediata confessione EL SU, i militari sequestrarono in Modena altri sedici chilogrammi di eroina in danno di LA RI, indicato come il proprietario ELl'intero quantitativo dei 26 chilogrammi. L'intero quantitativo con nota a firma EL colonnello CC era stato trasmesso al tribunale di Modena dove era pendente il processo a carico dei trafficanti.
Sul reperto venne disposta una consulenza tecnica da cui emerse che il quantitativo di eroina era pari a chilogrammi 23,965 e che la percentuale media di sostanza stupefacente era pari al 50,87%. Il successivo 10 dicembre EL 1992 da parte EL colonnello CC venne trasmesso alla Procura ELla Repubblica di Modena una nota in cui si comunicava che personale addetto, nell'atto di riordinare uno stanzino adibito ad archivio e deposito momentaneo dei reperti, aveva rinvenuto una scatola contenente circa dieci chilogrammi di eroina facente parte EL quantitativo sequestrato a SU ST. Nella nota l'estensore precisava che " verosimilmente" si era verificata all'atto ELla confezione EL reperto la "sostituzione di parte ELlo stupefacente,con il materiale utilizzato per le riprese televisive ELl'operazione". In appello venne disposta nuova consulenza da cui emerse che i due reperti anzidetti provenivano da due diverse partite. Sulla base di tali elementi si ritenne che il reperto Bosforo fosse stato manomesso e che tale manomissione avesse riguardato entrambi i reperti cioè sia quello depositato nel giugno EL 1992 che quello consegnato nel dicembre ELlo stesso anno. Il DE CC ha confessato di avere usato l'eroina proveniente dal reperto Bosforo per cederla ai confidenti BE IA, AL AO e OR HE, come indicato al capo 20 ELl'imputazione e si è giustificato asserendo che le cessioni anzidette erano state effettuate su disposizione EL CC il quale era a conoscenza EL fatto.
La tesi è stata respinta dai giudici EL merito che hanno ritenuto il CC estraneo a tali fatti.
Operazione PE (capo 23). Secondo i giudici EL merito il DE CC aveva istigato AL AO, ad acquistare da ER VA ed altri, in più occasioni, quantitativi di eroina per circa un chilogrammo per volta, quantitativi che il AL, d'intesa con il DE CC, avrebbe dovuto cedere a terzi. L'operazione aveva lo scopo di contrastare l'attività EL clan dei Cursotti. In un'occasione l'eroina acquistata dal AL era risultata difettosa e per tale ragione era stata sostituita con quella proveniente dal reperto Bosforo in possesso EL DE CC.
Secondo il predetto e lo stesso AL l'operazione era stata diretta e gestita dal CC. La tesi però è stata respinta dai giudici EL merito i quali hanno ritenuto inattendibili le chiamate in correità e, per evidenziare la personalità EL DE CC, hanno sottolineato che il predetto si era fatto prestare EL denaro dalla convivente EL proprio confidente AL AO. Operazione PI (capo 26). Tale operazione ha avuto origine a seguito di dichiarazioni rese dal confidente DE SI, il quale era il terminale di un'organizzazione di trafficanti ELla Turchia. Il predetto aveva riferito al CC di essere disposto a presentargli i trafficanti turchi. Al primo appuntamento si erano presentati soltanto i marescialli sotto copertura DE CC e Sesto che avevano incontrato il DE ed un esponente ELl'organizzazione. I contatti erano finalizzati ad un primo acquisto di stupefacente, propedeutico all'intercettazione di un carico maggiore. I carabinieri sotto copertura si erano presentati come esponenti di una paritetica organizzazione italiana in grado di aiutare i turchi nello smercio ELlo stupefacente. Gli agenti italiani per risultare credibili decisero di effettuare un primo acquisto di stupefacente al prezzo di L. centoventimilioni corrisposti utilizzando denaro fornito dalla Direzione Centrale Antidroga. A tal fine furono acquistati tre chilogrammi di eroina L'operazione finale non fu più compiuta perché il trafficante turco era stato arrestato. Il CC, che aveva diretto l'operazione, ordinò al DE CC di depositare i tre chilogrammi di eroina acquistati. Il predetto però, anziché depositare l'eroina, la tenne per sè. Il CC, successivamente informato ELla mancato deposito EL reperto dal maresciallo CO, non denunciò il subalterno ma si limitò ad ordinargli di depositare il reperto senza però controllare che l'ordine fosse eseguito.
Tale fatto dal tribunale è stato addebitato sia al CC che al DE CC, ma la Corte ha ritenuto che al CC potesse essere imputato in relazione a tale episodio solo il ELitto di cui all'art.361 c.p. per l'omessa denuncia EL maresciallo DE CC, ELitto
che si era estinto per prescrizione.
3) La sentenza ELla Corte territoriale è stata impugnata sia dal CC che dal DE CC.
Il primo, con riferimento al reato contestato al capo 30) (cosiddetta Raffineria di corso Europa), deduce:
1) mancanza e contraddittorietà ELla motivazione per avere la Corte disconosciuto che il CC nel cedere l'eroina al NE avesse agito spinto dalla necessità di salvargli la vita a seguito ELla pubblicazione di alcuni articoli che lo indicavano come confidente dei carabinieri;
sostiene che l'assunto ELla Corte secondo la quale le cessioni sarebbero state effettuate prima ELla pubblicazione di tale articolo è smentito dagli atti e segnatamente dal verbale di confronto tra il CC ed il NE;
2) la violazione degli artt 5 e 51 c.p. perché l'imputato aveva agito in adempimento di ordini ricevuti dai superiori come emergeva tra l'altro dall'audizione EL generale MO davanti alla Commissione Antimafia presieduta dall'onorevole LA;
inoltre l'operazione in esame costituiva una ELle prime applicazioni ELla legge ed il prevenuto aveva quindi agito nell'ignoranza scusabile ELla legge penale ovvero nella scusabile supposizione di essere tenuto ad adempiere un dovere;
3) la violazione EL D.P.R. n. 309 EL 1990, art. 73, comma 7 per l'omesso riconoscimento ELl'attenuante ELla collaborazione;
in subordine si eccepisce l'illegittimità costituzionale ELla norma se interpretata nel senso espresso dalla corte per la violazione ELl'art. 3 Cost. sotto il profilo ELla manifesta irragionevolezza, in quanto, a parità di condotte, ingiustamente privilegia il ELinquente redento rispetto al funzionario di polizia che permette di conseguire il medesimo risultato.
Con riferimento al reato di cui al capo 34, il ricorrente, dopo avere premesso che il quantitativo di droga indicato nel capo d'imputazione era stato materialmente sottratto dal DE CC, il quale un giorno si era presentato nel suo ufficio ed aveva depositato il reperto assumendo che poteva servire per future indagini, deduce:
1) la violazione ELla norma incriminatrice perché il comportamento omissivo non integrava gli estremi EL reato;
2) la violazione degli artt. 5 e 51 per avere agito nell'adempimento di un dovere d'ufficio reale o supposto.
Per entrambi i reati lamenta la mancata concessione ELl'attenuante di cui all'art. 62, n 1, posto che non aveva agito per motivi personali ma al fine di contrastare il traffico degli stupefacenti. 4) Il DE CC, in relazione a tutti i reati che gli sono stati addebitati, deduce:
1) la violazione dei criteri di valutazione degli indizi nonché mancanza e manifesta illogicità ELla motivazione per avere, il Tribunale prima e la Corte dopo, privilegiato le dichiarazioni EL CC: in particolare i giudici EL merito, pur richiamando il contenuto ELla cosiddetta sentenza dei marescialli, non avevano recepito la valutazione che EL colonnello CC avevano effettuato i magistrati di quel processo;
inoltre contesta l'affermazione dei giudici EL merito secondo i quali egli avrebbe agito per fini mercantili, in quanto non può avere fini mercantili un soggetto che a fronte ELla consegna di tre chilogrammi di cocaina riceva in regalo un rolex EL valore di lire cinquemilioni e,secondo la sentenza genovese,la somma di L. ventimilioni, giacché un chilo di cocaina aveva all'epoca il valore di L. centomilioni;
2) la violazione degli artt. 51 e 59 c.p. e EL regolamento di disciplina militare per avere la Corte omesso di considerare che il prevenuto si era limitato ad eseguire gli ordini EL proprio superiore ossia EL colonnello CC;
3) omessa motivazione in ordine a vari provvedimenti e segnatamente alla sentenza EL tribunale di Torino EL 15 febbraio EL 2006 pronunciata nei confronti di DE CC e LA;
in ordine alla sentenza di revisione n 2253 ELla Corte d'appello di Torino, a quelle EL tribunale di Genova nei confronti EL maresciallo RI NN nonché a quella EL tribunale di Torino pronunciata nei confronti di RI LE: da tali documenti si desumeva che il ricorrente aveva eseguito ordini superiori e che il CC era solito compensare i suoi confidenti mediante corresponsione di sostanze stupefacenti o denaro in sequestro;
per dimostrare il coinvolgimento EL colonnello CC il ricorrente richiama l'inverosimiglianza ELl'assunto EL CC in merito al ritrovamento casuale di una parte EL reperto proveniente dall'operazione "Bosforo", posto che la tesi EL ritrovamento era stata smentita dal colonnello marturano;
4) la violazione EL D.P.R. n. 309 EL 1980, art. 80 per la ritenuta sussistenza ELl'aggravante ELl'ingente quantità nell'operazione "Pantera" sulla base ELle sole dichiarazioni confessorie EL DE CC, il quale su altre circostanze non era stato creduto;
5) La violazione ELl'art. 129 c.p.p. con riferimento alle contestazioni di cui ai capi 31, 32) e 33) per avere la Corte dichiarato l'estinzione dei reati anziché proscioglierlo nel merito per la scriminante prevista dall'art. 51 c.p.;
6) mancata assunzione di prove decisive richieste al termine EL dibattimento di primo grado e ribadite in appello e carenza di motivazione sul punto, per avere la Corte ritenuto inutile l'audizione dei testimoni dei quali era stata chiesta l'escussione;
mancata acquisizione ELla prova documentale chiesta dalla difesa:
assume che la Corte aveva omesso di acquisire una nota inviata dal pubblico Ministero presso il tribunale di Torino al Tribunale di Sorveglianza di Genova ed aveva invece acquisito documenti prodotti dalla difesa EL CC nonostante la sua opposizione;
7) illogicità ELla motivazione sul trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d'appello di Genova, nel preambolo ELla propria decisione,dopo avere premesso che il presente processo è stato caratterizzato da aspre polemiche, non solo tra accusa e difesa, ma anche tra imputati e pubblici ministeri che avevano svolto le indagini e, dopo avere aggiunto che il processo conteneva palesi esempi di falsità documentale, ha affermato che non potevano essere sovvertiti i normali criteri di valutazione ELle prove in relazione alla natura EL processo ed alla qualificazione ELle persone coinvolte ed ha aggiunto che il tribunale,contrariamente all'assunto EL pubblico ministero, non aveva operato alcuna preconcetta scelta di attendibilità ELle dichiarazioni rese da determinati imputati (in primis EL CC) a scapito ELle dichiarazioni di altri imputati come il DE vecchio, ed ha conclusivamente sottolineato che la responsabilità era stata circoscritta ai fatti provati al di là di ogni ragionevole dubbio.
Questa Corte, non essendo giudice EL fatto, non può procedere ad una rilettura degli atti processuali posti a fondamento ELla decisione o adottare parametri ricostruttivi diversi da quelli utilizzati dai giudici EL merito perché ritenuti più plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa,perché tali valutazioni trasformerebbero la Corte in un ennesimo giudice EL fatto e le impedirebbero di svolgere la funzione propria che è quella di controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici EL merito rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e capacità di spiegare l'iter logico seguito per giungere alla decisione (cfr per tutte Cass sez 6 6 ottobre 2009, B.D, rv 245103). Ciò precisato, va comunque ribadito quanto già affermato dalla Corte territoriale ossia che i criteri di valutazione ELle prove sono predeterminate dalla legge e non variano in relazione alle caratteristiche EL processo o alla qualificazione degli imputati. Nella fattispecie la motivazione ELla Corte non contiene alcuna manifesta incoerenza o errore giuridico, fatta eccezione per un marginale rilievo relativo al trattamento sanzionatorio inflitto al DE CC.
1) Posizione EL CC. Il ricorso EL CC è totalmente infondato e va pertanto respinto con la conseguente condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese processuali.
Raffineria di Corso Europa. Con riferimento a tale capo d'imputazione, l'invocato stato di necessità non sussiste perché, come accertato dai giudici EL merito, le cessioni avevano avuto inizio prima EL mese di novembre EL 1991 allorché sul giornale "Il Giorno" fu pubblicato l'articolo che indicava il NE, come collaboratore ELla polizia. Dagli atti processuali indicati dal ricorrente ed allegati al ricorso non risulta che le cessioni siano iniziate dopo il mese di novembre EL 1991. Dalla contestazione e dagli accertamenti compiuti dal giudici EL merito emerge invece che le prime cessioni furono effettuate con la droga detenuta fin dalla primavera EL 1988. In ogni caso, a prescindere dalla data ELle consegne, lo stato di necessità non è configurabile mancando gli elementi ELl'involontarietà EL pericolo e ELl'inevitabilità EL danno. Dispone, infatti, la norma che il pericolo non deve essere stato volontariamente causato dall'agente e non deve essere altrimenti evitabile.
Per quanto concerne il requisito ELl'involontarietà, si rileva che questo non sussiste,quando chi lo invoca abbia contribuito, anche con semplice colpa, a provocare la situazione pericolosa. Colui che inserisce in un'organizzazione criminosa un infiltrato sa che la persona infiltrata è sottoposta a rischio nell'eventualità che la sua funzione venga scoperta ed accetta il rischio. D'altra parte, anche colui che viene infiltrato è consapevole EL rischio che corre. Si tratta quindi di una situazione pericolosa volontariamente causata dall'agente ed accettata dall'infiltrato. Per quanto concerne il requisito ELl'inevitabilità EL pericolo si rileva che questo poteva essere evitato facendo cessare l'infiltrazione ed allontanando l'infiltrato, utilizzando le stesse misure che si utilizzano per proteggere i collaboratori di giustizia o i testimoni a rischio di rappresaglia.
Con riferimento al secondo motivo si osserva che non è provato che il CC abbia eseguito espliciti ordini di superiori gerarchici ed in ogni caso,quand'anche si fosse provata l'esistenza ELl'ordine superiore, non sarebbe ugualmente sussistita la scriminante ELl'adempimento di un dovere. Invero,secondo il consolidato orientamento di questa Corte (sent. n 6064 EL 2009; n 2921 EL 1974 RIV. 126701; n 9424 EL 1983, rv 161100; n 7866 EL 1984, rv. 165855;
n 178 EL 1985, rv 167316) non è applicabile la causa di giustificazione ELl'adempimento di un dovere nel caso in cui il militare abbia agito in esecuzione di un ordine, impartitogli dal superiore gerarchico, avente ad oggetto la commissione di un reato, in quanto, per scriminare, l'ordine deve attenere al servizio e non eccedere i compiti d'istituto; in caso di ordine costituente un reato, non solo il militare di grado inferiore può opporre legittimamente il rifiuto, ma ha anche il dovere di non darvi esecuzione e di avvisare immediatamente i superiori. In definitiva anche nella gerarchia militare, dove esiste l'obbligo ELla più stretta e pronta obbedienza, la palese criminosità ELl'ordine costituisce un limite all'obbedienza. La L. n. 382 EL 1978, art. 4 recante norme di principio sulla disciplina militare, vigente all'epoca dei fatti (attualmente abrogato dal D.Lgs. n. 66 EL 2010, art. 2268 recante disposizioni sull'ordinamento militare), disponeva che gli ordini conformemente alle norme in vigore dovevano attenere alla disciplina riguardante il servizio e non eccedere i compiti d'istituto e che in ogni caso il subordinato poteva rifiutare l'esecuzione di un ordine che costituiva manifestamente un reato. Anzi in tale caso aveva il dovere di informare immediatamente i superiori. Anche a seguito ELl'abrogazione ELla L. n. 382 EL 1978 il militare non è tenuto ad eseguire ordini costituenti reato. Non sussistendo oggettivamente i presupposti per la ricorrenza ELla scriminante ELl'adempimento di un dovere non si può parlare neppure di esimente putativa perché l'erronea convinzione ELl'esistenza ELl'esimente si tradurrebbe in ignoranza ELla legge penale . D'altra parte, avendo il presunto ordine ad oggetto l'esecuzione di una reato, la sua manifesta criminosità non poteva essere ignorata da un ufficiale dei carabinieri.
Inoltre non può considerarsi scusabile, a norma ELl'art. 5 cod. pen., l'ignoranza circa l'ambito di applicazione ELla disposizione di cui al D.P.R. n. 309 EL 1990, art. 97 in quanto tale norma, nel testo vigente all'epoca EL fatto,era chiara nel limitare la sua operatività al solo acquisto simulato di sostanze stupefacenti. L'attività sotto copertura doveva servire a sottrarre risorse ai narcotraffì ccanti e non a reinserire nel mercato le sostanze sequestrate . D'altra parte, l'inevitabilità ELl'errore sulla legge penale non si configura quando l'agente svolge la propria attività in uno specifico settore rispetto al quale ha il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente. Il prevenuto, operando nell'ambito ELle attività sotto copertura,aveva il dovere di informarsi sui limiti dei propri poteri.
L'attenuante di cui all'art. 73, comma 7 non può essere concessa. La norma anzidetta,come l'omologo art. 74, comma 7, prevede una specifica circostanza attenuante ad effetto speciale, alla stregua ELla quale le pene sono ridottecilorché l'agente si adoperi per evitare che l'attività sia portata a conseguenze ulteriori,,anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei ELitti.
L'imputato non ha il dovere di collaborare ma viene premiato se si adopera per evitare che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze o per sottrarre ingenti risorse ai criminali. La norma presuppone due circostanze che nella fattispecie non ricorrono. La prima consiste nel fatto che il soggetto attivo ossia colui che è meritevole ELl'attenuante deve essere diverso dall'autorità di polizia o dall'autorità giudiziaria che viene aiutata. Può anche appartenere al Corpo di polizia, ma non deve agire nell'esercizio ELle sue funzioni, ma come un qualsiasi criminale, ossia non deve aiutare se stesso perché è compito specifico ELle forze di polizia evitare che i reati siano portati ad ulteriori conseguenze e scoprire i colpevoli .
Il secondo presupposto consiste nel fatto che l'attività collaborativa non deve coincidere con il reato o con il motivo che spinge il reo a ELinquere, ma deve essere posta in essere dopo che il reato è stato commesso da parte ELl'agente ossia EL collaboratore e deve consistere comunque in un'attività ulteriore rispetto al reato
Nella fattispecie l'attività collaborativa posta in essere dal CC, non consiste in un comportamento ulteriore posto In essere dopo la consumazione EL reato ossia dopo la cessione, ma si identifica con il reato stesso Inoltre il soggetto agente si identifica con l'autorità aiutata. Come già rilevato dai giudici EL merito, nessun premio può essere riconosciuto al CC per avere raggiunto risultati, anche brillanti, commettendo però dei reati attinenti proprio alla violazione dei doveri impostigli dall'art. 97, Testo Unico sugli stupefacenti.
La questione di legittimità costituzionale ELla norma, dedotta dal difensore è manifestamente infondata perché non esiste alcuna disparità di trattamento o irragionevole disuguaglianza tra il ELinquente comune e l'ufficiale dei carabinieri ovviamente allorché i due soggetti si trovino nella medesima situazione. Il prevenuto avrebbe avuto diritto all'attenuante, al pari di un qualsiasi criminale, se avesse agito nelle stesse condizioni in cui agisce il trafficante di stupefacenti, ossia se, dopo essersi impossessato ELla droga ELla quale aveva la disponibilità, l'avesse ceduta a terzi al di fuori dei compiti istituzionali e dopo tale cessione si fosse ravveduto ed avesse informato i superiori consentendo loro di recuperare lo stupefacente ceduto, di arrestare i trafficanti ai quali aveva consegnato lo stupefacente, ecc.. Nella fattispecie invece il CC ha agito come ufficiale di polizia giudiziaria abusando dei poteri conferitigli dalla norma.
Operazione "Pantera". Con riferimento al reato di cui al capo 34) ossia all'operazione anzidetta, il CC non ha tenuto solo un comportamento omissivo, ma anche attivo, comportamento che è consistito nella ricezione e detenzione ELla cocaina al fine di utilizzarla per successive cessioni DE pari insussistente è l'attenuante di cui all'art. 62, n 1 per le ragioni già espresse dalla Corte non specificamente contestate dal ricorrente(pag 369). Secondo l'orientamento di questa Corte (Cass n 20312 EL 2010) i motivi di particolare valore morale o sociale cui l'art. 62 c.p., comma 1, n. 1 riconosce efficacia attenuante sono soltanto quelli avvertiti come tali dalla prevalente coscienza collettiva, ed intorno ai quali vi sia un generale consenso. Ora, come già ritenuto da questa Corte (Cass 7 febbraio EL 1978, Salaris) e come osservato dai giudici EL merito, il fatto che l'attività di polizia sia diretta a soddisfare un interesse pubblico di primaria importanza qual è quello ELl'applicazione ELla legge penale, merce la raccolta di prove da sottoporre alla valutazione EL giudice per l'identificazione degli autori di reati, non acquista rilevanza ai fini ELla configurabilità ELl'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale, qualora l'attività venga posta in essere con abuso di potere o addirittura mediante la commissioni dei reati giacché la commissione di un reato da parte di organi ELla polizia giudiziaria,ancorché finalizzato a raggiungere brillanti risultati, non è avvertito dalla collettività come meritevole di particolare approvazione,specialmente quando,come nella fattispecie,lo stesso risultato può essere raggiunto attraverso una legittima attività di copertura . La giurisprudenza di merito citata dal ricorrente non è pertinente perché nella fattispecie il reato non è stato commesso per salvare la vita di un ostaggio o per prevenire attentati terroristici,ma per raggiungere risultati che si sarebbero potuti conseguire anche rispettando i limiti imposti dalla norma . Dei risultati raggiunti i giudici EL merito hanno già tenuto conto concedendo le attenuanti generiche ed irrogando una pena contenuta nel minimo nonostante il quantitativo di droga complessivamente ceduto.
2) Posizione EL DE CC. Il ricorso EL DE CC, come già accennato, è solo in minima parte fondato e va accolto per quanto di ragione. I primi tre motivi si fondano sul tema ELla sussistenza ELla scriminante ELl'adempimento di un dovere. Il DE CC in definitiva assume di avere agito eseguendo gli ordini EL colonnello CC e per tale ragione censura la sentenza ELla Corte territoriale nella parte in cui aveva escluso la responsabilità EL predetto. La dedotta esimente, come già rilevato dalla Corte territoriale, è connessa con la costante chiamata in causa EL CC, il quale,secondo il ricorrente, aveva garantito la copertura dei magistrati alle varie operazioni in un contesto quantomeno d'impossibilità morale di discussione degli ordii ricevuti In proposito la Corte territoriale ha osservato che l'eventuale fondatezza di tutte le doglianze sulle assoluzioni EL CC pronunciate dal tribunale, non renderebbe operante l'esimente invocata dal DE CC, perché quest'ultimo non era tenuto ad eseguire ordini che configuravano reati per le considerazioni già esposte. In altre parole, se l'assoluzione EL CC fosse stata impugnata dal pubblico ministero e se si fossero ritenute attendibili le censure mosse dal DE CC, in ordine alla violazione dei criteri di valutazione degli indizi, la responsabilità EL predetto non sarebbe stata ugualmente esclusa, ma si sarebbe solo aggiunta la compartecipazione EL CC. D'altra parte, come risulta dalle sentenze di merito e dalle parziali ammissioni ELlo stesso DE CC, in alcuni casi non erano stati impartiti ordini espliciti Si allude in modo particolare alla sottrazione relativa al reperto "Pantera" che costituisce il reato più grave. Per tale sottrazione lo stesso DE CC ha ammesso di non avere ricevuto un ordine esplicito da parte EL CC (cfr sentenza impugnata alle pagine 70 e 71).
Con riguardo al quarto motivo si rileva che la sussistenza ELl'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 EL 1990, art. 80 per l'operazione "Pantera" è incontestabile, avuto riguardo al fatto che lo stesso prevenuto ha ammesso di avere sottratto dal reperto che doveva essere bruciato circa dieci chilogrammi di cocaina pura. In proposito questa Suprema Corte, per fissare dei parametri ai giudici EL merito, ha recentemente statuito che in tema di stupefacenti, ai fini EL riconoscimento ELla circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 EL 1990, art. 80, comma 2, non possono di regola definirsi
"ingenti" i quantitativi di droghe "pesanti" (ad es., eroina e cocaina) che, sulla base di una percentuale media di principio attivo per il tipo di sostanza, sia al di sotto dei limiti di 2
chilogrammi.(cfr Cass n 42027 EL 2010; n 20119 EL 2010; n 20120 EL 2010) Argomentando "a contrario" si desume che quantitativi superiori a chilogrammi due potrebbero essere considerati ingenti. Nella fattispecie il DE CC aveva sottratto dal reperto ben dieci chilogrammi di cocaina pura Inammissibile per la sua aspecificità, perché si ripetono censure già puntualmente disattese dalla Corte territoriale senza l'indicazione EL vizi EL ragionamento EL giudice censurato, e per la sua manifesta infondatezza, è il quinto motivo, con il quale il ricorrente si duole per l'applicazione ELla prescrizione relativamente ai reati di cui ai capi 31,32 e 33 EL capo d'imputazione,dai quali invece avrebbe dovuto essere assolto con formula ampia a norma ELl'art. 129 c.p.p.. In proposito è opportuno premettere che i reati relativi ai capi anzidetti si riferiscono alla cosiddetta "Operazione Pesce". Come accennato nella parte narrativa la cocaina rinvenuta nell'operazione "Pantera" era stata occultata sotto un carico di pesce surgelato, che era stato sequestrato unitamente allo stupefacente. L'autorità giudiziaria aveva prima disposto l'alienazione EL pesce e successivamente, revocata l'alienazione, aveva ordinato la distruzione EL reperto, sennonché il reperto anziché essere distrutto era stato alienato, facendo falsamente risultare nel verbale l'effettiva distruzione.
Per tali fatti al CC, al DE CC ed al Sesto erano stati contestati i reati di peculato(capo 31), falso in atto pubblico (capo 32) e contrabbando (capo 33) perché, senza il pagamento dei relativi diritti, si erano asportati dalla zona doganale 33.000 chili di pesce. Secondo gli accertamenti dei giudici EL merito, ELl'alienazione, EL trasporto e ELla redazione EL verbale si erano occupati il DE CC ed il Sesto sotto la direzione EL CC. Quest'ultimo aveva ammesso di avere disposto la vendita EL pesce e di avere redatto un falso verbale di distruzione e si era giustificato asserendo di avere agito spinto dalla necessità di fare fronte alle ingenti spese, in parte non documentate e quindi non rimborsabili ai sottufficiali ed a lui stesso, sostenute nell'operazione "Pantera". Il DE CC ha dichiarato di avere dato esecuzione alla vendita EL pesce ed alla redazione EL verbale per eseguire un ordine EL CC il quale gli aveva fatto credere che l'ordine proveniva dalla stessa Procura. In proposito però il tribunale ha sottolineato che la vendita EL pesce era stata effettuata prima EL provvedimento di distruzione disposto dal pubblico ministero (cfr sentenza impugnata alla pag. 277). Il tribunale ha dichiarato estinti i reati per prescrizione sottolineando che non emergevano elementi per un proscioglimento ampio nel merito a norma ELl'art. 129 c.p.p.. La Corte d'appello, adita su impugnazione DE CC ha confermato la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione ribadendo l'insussistenza di elementi per un proscioglimento nel merito a norma ELl'art. 129 c.p.p.. La richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è stata reiterata davanti a questa Corte sulla premessa che il DE CC era un mero esecutore di ordini superiori.
Sul punto specifico va ribadito quanto già affermato dalla Corte territoriale perché il DE CC non era tenuto ad eseguire ordini che configuravano reati, quand'anche per ipotesi il CC gli avesse fatto credere che ELla distruzione simulata era consapevole la stessa autorità giudiziaria, e ciò per le considerazioni già espresse in precedenza Pertanto i giudici EL merito, se non avessero dichiarato estinti i reati per prescrizione, avrebbero dovuto condannare il DE CC. Di conseguenza il predetto non ha motivo di dolersi per l'applicazione ELla prescrizione che gli giova
DE pari infondato è il sesto motivo con cui il ricorrente lamenta la mancata rinnovazione ELl'istruzione dibattimentale in appello per escutere i testimoni da lui indicati e la mancata acquisizione ELla nota inviata dal pubblico ministero presso il Tribunale di Torino al Tribunale di Sorveglianza di Genova. Invero, alla rinnovazione ELl'istruzione nel giudizio di appello, di cui all'art. 603 c.p.p., comma 1, può ricorrersi solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso potrebbe eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza. (cfr per tutte Cass n 3348 EL 2004). Inoltre l'istanza di rigetto ELla rinnovazione ELl'istruzione dibattimentale si sottrae al sindacato di legittimità,quando la struttura argomentativa ELla motivazione ELla decisione di secondo grado si fondi su elementi sufficienti per una compiuta valutazione ELla responsabilità (Cass n 40496 EL 2009;n 5782 EL 2007; n 15573 EL 2006).
Nella fattispecie l'escussione dei testimoni indicati,come risulta dallo stesso ricorso, era diretta a dimostrare che ciò che fu rappresentato in un altro processo ossia nel processo cosiddetto dei marescialli era frutto di una strategia difensiva imposta dal Colonnello CC. Legittimamente quindi la Corte ha ritenuto non decisive in questo processo le testimonianze dedotte, sia perché riferibili ad altro processo, sia perché i fatti materiali per i quali è stata affermata la responsabilità EL DE CC in questo processo sono stati ammessi dallo stesso prevenuto. Il documento indicato, relativo ad altro procedimento, non è stato acquisito perché non rientrava tra i documenti di altro processo acquisitali a norma ELl'art. 238 c.p.. Concludendo l'esame dei motivi che riguardano l'affermazione di responsabilità EL DE CC, si deve rimarcare che il predetto nell'ampio ricorso deduce sostanzialmente l'erronea valutazione ELle prove da parte dei giudici EL merito i quali avevano privilegiato le dichiarazioni dei testimoni che scagionavano il CC ed avevano invece, non solo disatteso le testimonianze o le accuse di coloro che coinvolgevano in tutte le operazioni a lui addebitate il colonnello(ad esempio dichiarazioni EL Gullà, EL Sesto, EL RI, EL maturano, ecc.), ma anche omesso di valutare varie decisioni dalle quali emergeva il coinvolgimento EL coimputato CC. Tutte le censure mosse con i motivi dianzi esaminati, come già accennato, mirano, non ad escludere la sua partecipazione materiale ai singoli fatti per i quali è stata affermata la responsabilità, ma unicamente a dimostrare che egli aveva agito seguendo gli ordini EL CC, il quale talvolta gli aveva fatto persino credere che la situazione era nota alla magistratura. Orbene, premesso che il proscioglimento EL CC dai reati attribuiti al solo DE CC è ormai passato in giudicato, ancora una volta si deve rimarcare che, quand'anche si recepisse totalmente la tesi ELl'imputato ossia che aveva eseguito ordini superiori, il prevenuto non potrebbe essere prosciolto per la sussistenza ELl'esimente ELl'adempimento di un dovere perché, come già detto, non era tenuto neppure in base al regolamento di disciplina militare ad eseguire ordini che implicavano la commissione di reati. Anzi in tali situazioni aveva il dovere di denunciare il superiore.
Fondata è invece la censura relativa al trattamento sanzionatorio. Il predetto è stato condannato alla pena complessiva di anni 24 di reclusione ed Euro 210.000,00 di multatosi determinata:anni dieci di reclusione ed Euro 10.000 di multa per il più grave reato di cui al capo 34 (operazione "Pantera"), aumentata, a titolo di continuazione per gli ulteriori reati ritenuti dalla Corte, di anni sei e mesi sei di reclusione ed Euro 70.000 di multa, di cui anni 3 di reclusione ed Euro 30.000 di multa per il capo 21 (operazione Bosforo); anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 20.000 di multa per il capo 20; anni uno di reclusione e Euro 10.000 per ciascuno dei reati di cui ai capi 23 e 26 (Operazione PE). A tale pena è stata aggiunta quella di anni sette, mesi sei di reclusione ed Euro 40.000 di multatosi rideterminata quella irrogata con la sentenza EL tribunale di Genova EL 21 marzo EL 2000,divenuta irrevocabile il 28 aprile EL 2003.
In appello lo stesso Procuratore generale aveva chiesto che le circostanze attenuanti generiche, già concesse ad entrambi gli imputati,fossero ritenute prevalenti sulle aggravanti per entrambi gli imputati.
La Corte invece ha ritenuto la prevalenza solo per il CC. Il diverso trattamento sanzionatorio è stato giustificato, non solo per il maggior numero di reati attribuiti al DE CC rispetto a quelli ascritti al CC, ma anche per i motivi che hanno spinto i due investigatori a ELinquere. Secondo i giudici EL merito il CC non aveva tratto alcun vantaggio economico personale dalla cessione ELla droga mentre il DE CC aveva tratto utili patrimoniali personali anche se tali vantaggi economici non sono paragonabili al valore di mercato dei quantitativi di stupefacente di volta in volta gestiti. Questa Corte, pur prendendo atto che la diversità di trattamento sanzionatorio è giustificata dalla diversa posizione processuale dei due prevenuti, rileva che su alcuni punti la sentenza ELla corte distrettuale è censurabile. La Corte ha negato al DE CC sia la prevalenza ELle già concesse attenuanti generiche sulle aggravanti, sia soprattutto una congrua riduzione ELla pena osservando:a) che il predetto con i motivi d'appello solo per l'operazione "PE" aveva chiesto una riduzione di pena;
b) che nella richiesta di assoluzione non poteva considerarsi implicitamente contenuta anche quella di riduzione ELla pena;
c) che la richiesta EL Procuratore generale non poteva sostituirsi all'inerzia ELl'appellante. L'assunto non è EL tutto condivisibile È indubbiamente vero che nella richiesta d'assoluzione non può considerarsi implicitamente contenuta quella di riduzione ELla pena,come più volte statuito da questa Corte (cfr per tutte la decisione n. 46584 EL 2004 citata dalla Corte distrettuale), ma è altrettanto certo che nella fattispecie una formale richiesta di riduzione ELla pena con i motivi d'appello era stata formulata sia pure per la sola operazione "PE". Tale operazione però era strettamente connessa con le altre ed in particolare con l'operazione "Bosforo". Si tratta di un collegamento che va al di là ELl'unicità EL disegno criminoso e ELla stessa connessione oggettiva o soggettiva. Nella stessa sentenza ELla Corte genovese si afferma alla pagina 226 che "il capo d'imputazione sub 23(ossia quello relativo all'operazione "PE") deve leggersi in maniera coordinata con quelli afferenti l'operazione "Bosforo", trattandosi di attività speculare all'impossessamento di non meno di tre chilogrammi di eroina provenienti dalla parte trattenuta e non inviata a Modena EL reperto "Bosforo". Dal capo d'imputazione e dalla ricostruzione fattuale dei giudici EL merito risulta che nell'operazione "PE" è stata utilizzata la droga proveniente dal reperto ELl'operazione "Bosforo". Si tratta quindi sostanzialmente ELla medesima operazione. Pertanto la richiesta di riduzione di pena esplicitamente formulata per l'operazione "PE" poteva considerarsi implicitamente estesa alle altre operazioni che la stessa Corte ha considerato strettamente connesse con quella anzidetta e segnatamente all'operazione "Bosforo", tanto più che appariva evidente che la limitazione ELla richiesta di riduzione ELla pena alla sola operazione "PE" era frutto di una palese svista. Non aveva invero alcun senso,dopo avere chiesto l'assoluzione per tutti i reati, limitare la richiesta subordinata di riduzione ELla pena al reato meno grave tra quelli contestati ed al reato per il quale l'aumento di pena per la continuazione è stato inferiore a quello irrogato per gli altri reati. In materia d'impugnazione, per individuare il contenuto di una censura o di una richiesta subordinata, nel rispetto EL principio devolutivo e di quello ELla specificità EL motivo, si deve tenere conto, non solo EL significato letterale ELle parole, ma ELl'effettiva intenzione ELl'impugnante desumibile dall'interesse alla censura o alla richiesta subordinata e dal contenuto ELl'intero atto. In altre parole si deve privilegiare l'effettiva intenzione ELl'impugnante ovviamente nei limiti in cui è possibile desumerla dal contesto ELl'atto ed eventualmente da memorie integrative. Nella fattispecie la riprova che si era trattato di una svista e non ELl'effettiva intenzione di circoscrivere la richiesta di riduzione ELla pena alla sola operazione "PE" emergeva dalla memoria depositata il 13 ottobre EL 2008,contenente motivi nuovi. In tale memoria l'appellante, oltre a ribadire le precedenti censure ed a chiedere per la prima volta che le attenuanti generiche fosse considerate prevalenti sulle aggravanti, aveva esplicitamente chiesto che la pena fosse irrogata nel minimo edittale . Tale memoria è stata ignorata dalla Corte, perché presentata oltre il termine previsto dall'art.585 c.p.p. per la presentazione di motivi nuovi. Essa invece, essendo stata presentata comunque prima ELla discussione, poteva essere apprezzata, non solo per ELimitare l'effettiva portata ELla richiesta di riduzione ELla pena avanzata tempestivamente con i motivi d'appello, ma anche come sollecitazione all'adozione dei poteri ufficiosi di cui all'art. 597 c.p.p., comma 5. In base a tale norma il giudice d'appello, anche d'ufficio, può concedere la sospensione condizionale ELla pena, la non menzione ELla condanna nel certificato EL casellario giudiziale ed una o più circostanze attenuanti e può altresì effettuare,quando occorre, il giudizio di comparazione a norma ELl'art. 69 c.p.. Si tratta di una deroga al principio devolutivo fissato dall'art. 597 c.p.p., comma 1. Di conseguenza la tardiva formulazione ELla censura non preclude al giudice di secondo grado di esercitare d'ufficio i poteri che l'art. 597, comma 5 gli attribuisce. Trattandosi però di potere discrezionale esercitatale d'ufficio in casi eccezionali, l'omesso esercizio di tale potere,può essere sindacato in sede di legittimità solo se vi è stata una sollecitazione ELla parte, oltre che nei motivi d'appello,nel corso EL giudizio (cfr Cass 29 ottobre EL 2008, Marci Gavino, rv 241370; Cass 2 maggio 1997, Chiavaroli, rv 208572; n 13911 EL 2004 rv 229214).
Nella fattispecie tale sollecitazione era stata avanzata quanto meno con la memoria anzidetta.
Alla stregua ELle considerazioni svolte nei confronti EL solo DE CC la sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. In particolare il giudice EL rinvio dovrà ritenere l'istanza di riduzione ELla pena, tempestivamente formulata con i motivi d'appello sia pure limitatamente all'operazione "PE", estensibile anche all'operazione "Bosforo" trattandosi sostanzialmente ELla medesima operazione e dovrà stabilire, tenuto conto ELla reale intenzione ELl'impugnante, desumibile dal contenuto ELl'atto d'appello, se tale richiesta per lo stretto rapporto di connessione esistente tra le operazioni anzidette e le altre, possa estendersi a tutti i reati. Inoltre la memoria depositata il 13 ottobre EL 2008,se ritenuta tardiva ai fini ELla formulazione di motivi aggiunti, potrà comunque essere valutata per chiarire il contenuto ELl'atto d'appello o come sollecitazione all'esercizio dei poteri ufficiosi di cui all'art. 597 c.p.p., comma 5 ovviamente nei limiti in cui tali poteri possono essere esercitati.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art 616 e segg. c.p.p.. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, altra sezione, quanto al ricorrente DE CC limitatamente al trattamento sanzionatorio, rigetta nel resto il ricorso EL DE CC;
rigetta il ricorso EL CC che condanna al pagamento ELle ulteriori spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 marzo EL 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011