Sentenza 9 aprile 2014
Massime • 3
Non sussiste la perdita di efficacia della misura cautelare personale nel caso in cui la decisione sulla richiesta di riesame, completa di motivazione, sia depositata oltre il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., purché il Tribunale del riesame abbia deliberato e depositato il relativo dispositivo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio; in particolare, considerato che l'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura. (La Corte, in tema di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di frodi previdenziali, sottolineando l'identificazione del luogo di perfezionamento del reato associativo con quello della realizzazione dei reati scopo, ha evidenziato come il delitto di truffa si consumi con il conseguimento, da parte dell'agente, del profitto della propria attività criminosa, escludendo, quindi, nella specie, la rilevanza della sede degli enti previdenziali danneggiati - che legherebbe la competenza per territorio alla residenza della persona offesa - e conferendo rilievo al luogo in cui le indebite prestazioni venivano accreditate).
Le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata sono inutilizzabili "erga omnes" e la verifica della sussistenza di tale qualità va condotta non secondo un criterio formale quale l'esistenza di "notizia criminis" e l'iscrizione nel registro degli indagati, ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese. (Fattispecie in tema di frodi previdenziali nella quale la Corte ha escluso l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai dipendenti coinvolti, anche in considerazione del fatto che le indagini implicavano un approfondimento di tipo "amministrativo" corrispondente ai poteri di vigilanza e controllo degli enti interessati e poiché, quindi, in una prima fase, l'esame dei dichiaranti non poteva ancora reputarsi orientato su una precisa direzione "accusatoria" nei loro confronti).
Commentari • 3
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In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio.(Fattispecie di associazione finalizzata alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche in cui la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione del giudice competente per territorio con riferimento al luogo in cui il capo dell'associazione procurava le adesioni e gestiva le operazioni di finanziamento al fine di ottenere erogazioni non dovute). Nel corso dell'udienza preliminare, la produzione di nuovi documenti non soggiace al limite temporale di cui all'art. …
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Nota a Cass. pen., sez. II, sentenza ud. 22 settembre 2015 (dep. 5 ottobre 2015), n. 39895, Pres. A. Esposito, Giud. estens. A. Pellegrino. Nella sentenza n. 39895 emessa dalla seconda sezione della Corte di Cassazione in data 29 settembre 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente la competenza territoriale in materia di reati associativi[1]. Nella fattispecie in esame, la difesa censurava «l'ordinanza impugnata che, nella determinazione della competenza territoriale, ha applicato il criterio di cui all'art. 8 c.p.p., comma 3, pur se dagli atti emergeva che il luogo di consumazione del reato non era individuabile con certezza sulla base di tale criterio» anche perché «la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2014, n. 23211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23211 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 09/04/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - rel. Consigliere - N. 836
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 51197/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN DE n. il 27/09/1969;
NA IN n. il 16.10.1973;
avverso l'ORDINANZA del TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ di SALERNO del 21.10.2013;
sentita la relazione del Consigliere Dr. ANTONIO PRESTIPINO;
Sentito il Procuratore Generale, in persona del Dr. SANTE SPINACI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito, per il ricorrente, l'avv. Cafaro Luigi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale della Libertà di Salerno, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta da MO AV e NN NA avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di entrambi dal gip dello stesso tribunale per i reati di associazione per delinquere, truffa e altro, sostituì la misura con quella degli arresti domiciliari, ribadendo per il reato il giudizio di gravità indiziaria espresso ne provvedimento impugnato.
2. Secondo l'accusa, il MO e la NN, agendo sistematicamente di concerto con un medico compiacente, avevano ottenuto, nell'ambito dell'attività esercitata nel settore marittimo, falsi certificati medici relativi allo stesso MO e ad alcuni marittimi, percependo poi indebitamente le corrispondenti prestazioni previdenziali, con danno degli Enti erogatori.
3. Hanno proposto ricorso per cassazione il MO e la NN, per i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 309 c.p.p. in relazione alla mancata dichiarazione di sopravvenuta inefficacia della misura cautelare per mancato rispetto del termine di cui all'art. 309 c.p.p., comma 10. La difesa rileva che l'istanza di riesame era stata depositata il 4.10.2013, mentre il provvedimento impugnato sarebbe stato depositato completo di motivazione solo il 21.10.2013. La valutazione della tardività della pronuncia del tribunale non muterebbe nemmeno considerando la possibilità, ammessa da una parte della giurisprudenza di legittimità rispettare il termine perentorio per la decisione con il semplice deposito del dispositivo, che nella specie sarebbe stato effettuato il 17.10.2013.
2. Violazione dell'art. 8 c.p.p. in combinato disposto con l'art. 316 ter c.p. (o art. 640 c.p.) con riferimento al rigetto dell'eccezione difensiva di incompetenza territoriale del gip di Vallo della Lucania.
I giudici territoriali avrebbero in sostanza considerato come luogo di iniziale consumazione del reato associativo, quello dell'inizio dell'esecuzione dei reati fine, disattendendo il principio secondo cui il reato di cui all'art. 416 c.p. si perfeziona nel luogo in cui viene costituita la societas sceleris, individuabile nella circoscrizione del Tribunale di Napoli o, al limite, di Salerno, dove avevano sede gli Istituti previdenziali truffati.
3. Violazione di legge in ordine alla ritenuta configurabilità del delitto di truffa aggravata con riferimento ai reati fine;
i fatti sarebbero riconducibili con evidenza alla diversa ipotesi di reato di cui all'art. 316 ter c.p.;
4. violazione degli artt. 63 e 64 c.p.p. e difetto di motivazione in ordine alla questione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni dei marittimi coinvolti nella vicenda processuale. Il Tribunale del tutto apoditticamente avrebbe affermato che anche senza le dichiarazioni in oggetto il quadro di gravità indiziaria rimarrebbe solido in virtù delle altre risultanze istruttorie, ma non avrebbe dato conto in alcun modo delle evidenze investigative che dovrebbero sostenere l'affermazione. Escluse le dichiarazioni dei marittimi gli indizi a carico del MO dovrebbero trarsi da fonti assai poco attendibili, come le dichiarazioni della sua ex moglie, o assertive e de relato, come quelle degli altri dichiaranti.
5. Violazione di legge in relazione all'art. 416 c.p.; il Tribunale non avrebbe nemmeno individuato il numero minimo di componenti della presunta associazione;
le singole condotte dei presunti sodali apparirebbero peraltro non collegate in alcun modo tra di loro, non risultando, ad es. che ciascuno dei marittimi coinvolti avesse agito con la consapevolezza del coinvolgimento di altri colleghi, ed essendo rilevabile nel provvedimento impugnato una contraddizione di fondo nella valutazione della posizione degli stessi marittimi, a volte considerati come autori dei fatti, a volte come vittime del MO. Un'assenza di stabili collegamenti criminali sarebbe rilevabile persino nel rapporto tra il duo MO - SS, il medico autore delle false certificazioni mediche.
6. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 481 c.p. Il Tribunale si sarebbe sottratto all'obbligo di motivare sul punto, con l'inconferente rilevo dell'esclusione di tale ipotesi di reato da quelli fondanti il titolo cautelare. Il fatto sarebbe comunque assorbito nel reato di truffa, ma il Tribunale non avrebbe considerato elementi dai quali si trarrebbero indicazioni della sua insussistenza, come ad es. l'iscrizione di vari marittimi interessati ad organismi previdenziali di categoria, che smentirebbe l'affermazione dei giudici territoriali secondo cui alcuni di essi non avrebbero posseduto la necessaria qualifica professionale per l'ammissione alle prestazioni previdenziali dell'INPS.
7. Mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valorizzazione, nei confronti della NN, di elementi indiziari del tutto insignificanti o oggetto di una lettura fuorviante, come ad es. la circostanza che la stessa indagata avrebbe modificato il suo domicilio o la residenza al fine di eludere le verifiche dei medici sardi per farsi assistere dal SS.
8. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari. Il pericolo di fuga sarebbe stato desunto dai giudici territoriali, nei confronti del MO, dalle fumose e inconcludenti dichiarazioni della sua ex moglie;
il pericolo di reiterazioni dei reati sarebbe incompatibile con le immediate conseguenze delle indagini sull'attività professione dei medici coinvolti, e dal sequestro delle imbarcazioni;
il pericolo di inquinamento probatorio non sarebbe stato nemmeno considerato dal gip, e sarebbe peraltro escluso dalla mole delle prove documentali acquisite agli atti, sulle quali non occorrerebbero ulteriori verifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. La pregiudiziale questione della perdita di efficacia della misura cautelare per scadenza dei termini di cui all'art. 309 c.p.p., comma 10 non è posta correttamente in ricorso.
1.1. Va premesso che il termine per la decisione deve ritenersi rispettato dal giudice del riesame, anche con il solo deposito del dispositivo del provvedimento, come non manca in definitiva di riconoscere lo stesso ricorrente con riferimento ad alcuni arresti di legittimità (vedi, comunque, ad es., Cass. Sez. 5, Sentenza n. 48557 del 06/10/2011, Vecchiarelli dove si ribadisce che non ha luogo la perdita di efficacia della misura cautelare personale qualora la decisione sulla richiesta di riesame, completa di motivazione, sia depositata oltre il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 10, purché il Tribunale del riesame abbia deliberato e depositato il relativo dispositivo entro il termine prescritto dall'art. 309 c.p.p., comma 10).
1.2. Tale termine, però, nella testuale previsione della norma non decorre dalla data di deposito della richiesta di riesame come sostiene erroneamente il ricorrente, ma dalla ricezione degli atti di cui al cit. art. 309, comma 5, Con riferimento alla corretta decorrenza del termine per la decisione del tribunale del riesame, non si registrano peraltro in ricorso specifiche notazioni difensive, mentre in quanto debba tenersi conto dei cinque giorni concessi all'autorità procedente per la trasmissione degli atti, il tempo trascorso nella specie dalla presentazione dell'istanza di riesame al deposito del dispositivo (tredici giorni) è compatibile in astratto con la tempestività del provvedimento.
2. Sull'eccezione di incompetenza territoriale si deve convenire con la difesa, in linea di principio, che il luogo di perfezionamento del pactum sceleris debba essere identificato in quello in cui si sia effettivamente manifestata l'operatività del sodalizio (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26763 del 15/03/2013 Imputato: Leuzzi, secondo cui in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio;
in particolare, considerato che l'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura con riferimento alla realizzazione dei primi reati scopo;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7926 del 22/01/2013, Imputato: Xhaferri, individua poi ancora più chiaramente il luogo di inizio della consumazione del delitto di associazione per delinquere rilevante ai fini della determinazione della competenza per territorio, in quello in cui deve essere commesso il primo dei delitti programmati).
2.1. Non corrisponde però a tale criterio quello dell'individuazione della sede degli enti previdenziali danneggiati, che finisce per legare la competenza per territorio al luogo di residenza della persona offesa (al quale equivale la sede della persona giuridica). Il Tribunale rileva in proposito che l'associazione avrebbe manifestato la sua presenza proprio nella circoscrizione del Tribunale di Vallo della Lucania, dove si sarebbe perfezionato l'accordo tra i sodali diretto alla costituzione del sodalizio e sarebbe stata messa a punto la predisposizione della "messa in scena" delle truffe. Questa indicazione non è specificamente contrastata in ricorso, limitandosi la difesa all'erronea deduzione della coincidenza del locus commissi delicti con quello della sede degli enti previdenziali.
2.2. Il delitto di truffa, inoltre, (la questione non muterebbe se dovesse ravvisarsi il delitto di cui all'art. 316 ter c.p.; ma va allo stato ribadita la configurabilità del reato di truffa aggravata, apparendo la complessa organizzazione delle frodi previdenziali esorbitante rispetto al limitato ambito di applicazione della sussidiaria previsione dell'art. 316 ter c.p.p.) si consuma nel momento del conseguimento, da parte dell'agente, del profitto della propria attività criminosa (ex plurimis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12795 del 09/03/2011 Imputato: Beleniuc) e nella specie le somme corrispondenti alle indebite prestazioni previdenziali venivano accreditate su un conto corrente intestato all'AM e al D'RE presso la filiale di Sapri del Monte dei Paschi di Siena.
Anche questa considerazione conferma l'erroneità delle deduzioni difensive alla luce del criterio dell'identificazione del luogo del reato associativo con quello della realizzazione dei reati scopo.
3. Per quel che riguarda la questione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni dei marittimi coinvolti nelle truffe, in effetti l'ordinanza impugnata elude in qualche modo il problema, ma effettuando, come si vedrà, una plausibile prova di resistenza con riferimento alle altre risultanze istruttorie acquisite agli atti del procedimento. È vero anche, tuttavia, che le deduzioni difensive al riguardo sono alquanto generiche e non documentate, rispetto all'identificazione del momento della verbalizzazione delle varie dichiarazioni a partire dal quale i dichiaranti avrebbero assunto la qualità di indagati.
3.1. La difesa afferma apoditticamente che tale qualità tutti i marittimi interessati avrebbero assunto fin dall'inizio, con la conseguenza che le varie testimonianze sarebbero inutilizzabili "erga omnes", ma tale affermazione non corrisponde certo all'approfondito criterio di verifica richiesto dall'art. 63 c.p.p. ai fine della distinzione tra valenza autoaccusatoria e, rispettivamente, eteroaccusatoria delle dichiarazioni rese dal soggetto che renda dichiarazioni indizianti contro sè stesso. Al riguardo va infatti ricordato che la verifica della sussistenza della qualità di indagato va condotta non secondo un criterio formale (esistenza di "notizia criminis", iscrizione nel registro degli indagati) ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4867 del 10/12/2003 Rv. 229377; cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 1233 del 02/10/2012, imputato BE e altro, dove la precisazione che ai fini della inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese senza assistenza difensiva dal soggetto che avrebbe dovuto essere sentito in qualità di persona sottoposta alle indagini, rileva unicamente la posizione di indagato al momento dell'assunzione delle informazioni, senza che il giudice possa compiere alcuna valutazione "ex ante" volta ad escludere la colpevolezza del dichiarante per il reato astrattamente ipotizzabile a suo carico;
vedi anche, Sez. 4, Sentenza n. 15451 del 14/03/2012).
3.2. Va peraltro ulteriormente considerato che le indagini sui fatti implicavano un approfondimento di tipo "amministrativo", corrispondente ai poteri di vigilanza e di controllo degli enti previdenziali interessati dalle truffe, e che almeno in una primissima fase l'esame dei vari marittimi non poteva verosimilmente considerarsi ancora orientato su una precisa direzione "accusatoria" nei loro confronti (cfr. per situazioni analoghe, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 11076 del 10/05/1999 Rv. 214332, relativa all'art. 220 disp. Att. c.p.p., a norma del quale quando, nel corso di attività
ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle norme del codice. La Corte precisa che dalla disposizione si evince, per converso, che l'obbligo non ricorre quando nei riguardi di chi è sottoposto all'atto ispettivo non siano ancora emersi elementi di colpevolezza o di vigilanza).
2. Ma è vero soprattutto che in punto di gravità indiziaria per il reato associativo le deduzioni difensive sono in parte viziate da più che accentuate connotazioni di merito, in parte riduttive rispetto al più ampio materiale probatorio analizzato nella motivazione dell'ordinanza cautelare, che si salda con quella dell'ordinanza del Tribunale del riesame (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 774 del 28/11/2007 Imputato: Beato, dove l'affermazione che non è affetta da vizio di motivazione l'ordinanza del tribunale del riesame che, confermando in tutto o in parte il provvedimento impugnato, ne recepisce le argomentazioni, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente e le eventuali carenze di motivazione dell'uno sono sanate dalle argomentazioni utilizzate dall'altro;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15416 del 02/02/2011, secondo cui il tribunale del riesame, a fronte di un difetto di motivazione del provvedimento applicativo della misura coercitiva, deve porvi rimedio con le necessarie integrazioni e non annullare il provvedimento, perché solo al giudice di legittimità è dato il potere di pronunciare l'annullamento per difetto di motivazione;
Cass. Sez. 6, Sentenza n. 4416 del 14/12/1992, dove l'affermazione che anche in materia di misure cautelari è legittima l'integrazione tra il provvedimento impugnato e quello che decide sull'impugnazione, per cui, se l'indizio si presta logicamente a una certa interpretazione, ben può il giudice del riesame far proprio il provvedimento del G.I.P., limitandosi a richiamare quei dati che costituiscono l'ineccepibile premessa di quella interpretazione).
3. Il Gip (pagg. 44 e ss dell'ordinanza genetica), ricorda anzitutto le prove documentali di alcune frodi "previdenziali", con la particolare sottolineatura di quelle riferibili allo stesso MO, personalmente beneficiario di prestazioni previdenziali non dovutegli, grazie alla complicità del medico dr. SS Francesco;
ma ricorda anche l'esito di una perquisizione domiciliare presso la De AR e le dichiarazioni di D'IA UR, un marittimo che non risulta coinvolto nei fatti, avendo rifiutato di piegarsi alle illecite prassi truffaldine del ricorrente;
sottolinea, ancora, gli accertamenti "diretti" della Guardia di Finanza sulla posizione del marittimo IL IO, che venne "verbalizzato" in due diverse occasioni dai militari mentre si trovava a bordo di un'imbarcazione in un periodo in cui risultava in malattia;
e gli analoghi accertamenti di PG operati nei confronti della NN, che risultò fra l'altro formalmente imbarcata sulla nave Kartin, stazionante ne porto di Casal Velino di Salerno, in un periodo in cui si trovava in realtà ricoverata presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Trieste;
rileva inoltre, quanto al IL, che lo stesso non aveva comunque diritto alle prestazioni previdenziali essendo un marittimo di terza categoria, e nondimeno il SS gli aveva rilasciato ben 70 certificati di malattia;
rilevale anomalie di molte certificazioni mediche rilasciate alla NN ecc... 4. L'interazione nelle vicende processuali, in modo sistematico e coordinato, del SS, del IL del MO e della NN, ma anche dell'AM e del D'RE, rilevabile anche da fonti di prova sicuramente non "sospette" e pressoché autosufficienti (a giustificazione della positiva valutazione della prova di resistenza effettuata dal Tribunale), bastano quindi a sottrarre le conclusioni dei giudici territoriali sull'esistenza dell'associazione criminale in contestazione alle censure di legittimità, tanto sotto il profilo numerico che organizzativo.
4.1. Troppo legate al merito, e comunque non idonee a superare fatti oggettivamente accertati di divergenza tra situazioni reali e apparenti dei marittimi coinvolti nei fatti, sono le diffuse valutazioni "cliniche" della difesa sulla natura di alcune patologie, che avrebbe giustificato le diagnosi, o l'ampia ricostruzione di contenuti di prove dichiarative, peraltro non accompagnata dalla produzione dei relativi verbali.
5. La questione della gravità indiziaria per il reato di falso è del tutto marginale, ed esorbita, in effetti, come notano esattamente i giudici territoriali, dall'ambito dell'impugnazione cautelare, trattandosi di delitto non fondante il provvedimento restrittivo. In ogni caso, da tutta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici territoriali emerge l'ovvia concertazione, tra tutti gli associati, anche delle falsità dei certificati medici strumentali alla realizzazione delle truffe (e del programma associativo). È poi erronea in diritto la valutazione difensiva dell'assorbimento del reato in quello di truffa, dal momento che la condotta di falso costituisce solo una modalità occasionale e non un elemento costitutivo o circostanziale del reato di truffa (Cfr. SENT. Sez. 5, n. 21409 del 05/02/2008 (dep. 28/05/2008 ) Rv. 240081 Imp. Franchi e altro a proposito del rapporto tra il reato di falso in atto pubblico e quello di truffa dove l'affermazione che non ricorre l'ipotesi del reato complesso quando siano le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare una occasionale convergenza di più norme, verificandosi in tal caso un concorso materiale di reati.
6. In punto di esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha comunque operato nei confronti di entrambi i ricorrenti una più meditata valutazione circa l'esclusiva adeguatezza della misura carceraria, sostituendole con quella degli arresti domiciliari. La complessità dell'articolazione organizzativa delle truffe e il ruolo di preminenza del MO all'interno dell'associazione, e riguardo alla NN, la sua stretta solidarietà operativa con il MO, sono stati poi adeguatamente considerati dai giudici territoriali come indicazioni concrete di un persistente periculum libertatis, rispetto al quale l'incensuratezza della NN appare in effetti dato di valutazione alquanto trascurabile, oltreché assolutamente ininfluente nei confronti del MO, trattandosi di qualità personali non "transitive" (e, ricorda il Tribunale, che il MO ha, al contrario, numerosi precedenti penali, per quanto di non particolare allarme sociale), come appare marginale la stessa sospensione del SS dall'albo dei medici, non essendo certo "infungibili" le prestazioni sanitarie dallo stesso offerte all'associazione.
Assolutamente prive di riferimenti processuali sono poi le generiche indicazioni difensive sul "sequestro di imbarcazioni".
7. Va infine per completezza osservato che non sono stati nemmeno trascritti nelle premesse della presente sentenza, i motivi di ricorso specificamente riferibili al SS che la difesa ha ritenuto di svolgere con un'ampiezza assolutamente sperequata rispetto all'ambito soggettivo dell'impugnazione, che riguarda i soli MO e NN (vedi ad es., le valutazioni difensive sul reato di cui all'art. 323 c.p., o su alcune specifiche false diagnosi attribuite al SS).
Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 aprile 2014. Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2014