Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2014, n. 23211
CASS
Sentenza 9 aprile 2014

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Massime3

Non sussiste la perdita di efficacia della misura cautelare personale nel caso in cui la decisione sulla richiesta di riesame, completa di motivazione, sia depositata oltre il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., purché il Tribunale del riesame abbia deliberato e depositato il relativo dispositivo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.

In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio; in particolare, considerato che l'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura. (La Corte, in tema di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di frodi previdenziali, sottolineando l'identificazione del luogo di perfezionamento del reato associativo con quello della realizzazione dei reati scopo, ha evidenziato come il delitto di truffa si consumi con il conseguimento, da parte dell'agente, del profitto della propria attività criminosa, escludendo, quindi, nella specie, la rilevanza della sede degli enti previdenziali danneggiati - che legherebbe la competenza per territorio alla residenza della persona offesa - e conferendo rilievo al luogo in cui le indebite prestazioni venivano accreditate).

Le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata sono inutilizzabili "erga omnes" e la verifica della sussistenza di tale qualità va condotta non secondo un criterio formale quale l'esistenza di "notizia criminis" e l'iscrizione nel registro degli indagati, ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese. (Fattispecie in tema di frodi previdenziali nella quale la Corte ha escluso l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai dipendenti coinvolti, anche in considerazione del fatto che le indagini implicavano un approfondimento di tipo "amministrativo" corrispondente ai poteri di vigilanza e controllo degli enti interessati e poiché, quindi, in una prima fase, l'esame dei dichiaranti non poteva ancora reputarsi orientato su una precisa direzione "accusatoria" nei loro confronti).

Commentari3

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    Jacopo Della Torre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Com'è noto, «la soluzione di compromesso, faticosamente raggiunta [con la legge 1° marzo 2001, n. 63] tra diritto al silenzio dell'imputato e diritto al confronto con l'accusatore»[1], presenta profili teorici e pratici di particolare complessità[2]. Non stupisce, quindi, che il delicato gioco d'incastri desumibile dal combinato disposto degli artt. 197, 197 bis, 210, 64, 12 e 371, comma 2 lettera b c.p.p.[3] sia foriero di oscillazioni giurisprudenziali e «distorsioni applicative»[4]. Il caso in esame descrive in modo particolarmente emblematico la confusione esegetica che caratterizza tale disciplina normativa: la seconda Sezione della Suprema Corte ha rimesso al massimo Collegio il …

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2022

    In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio.(Fattispecie di associazione finalizzata alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche in cui la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione del giudice competente per territorio con riferimento al luogo in cui il capo dell'associazione procurava le adesioni e gestiva le operazioni di finanziamento al fine di ottenere erogazioni non dovute). Nel corso dell'udienza preliminare, la produzione di nuovi documenti non soggiace al limite temporale di cui all'art. …

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    Nota a Cass. pen., sez. II, sentenza ud. 22 settembre 2015 (dep. 5 ottobre 2015), n. 39895, Pres. A. Esposito, Giud. estens. A. Pellegrino. Nella sentenza n. 39895 emessa dalla seconda sezione della Corte di Cassazione in data 29 settembre 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente la competenza territoriale in materia di reati associativi[1]. Nella fattispecie in esame, la difesa censurava «l'ordinanza impugnata che, nella determinazione della competenza territoriale, ha applicato il criterio di cui all'art. 8 c.p.p., comma 3, pur se dagli atti emergeva che il luogo di consumazione del reato non era individuabile con certezza sulla base di tale criterio» anche perché «la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2014, n. 23211
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23211
Data del deposito : 9 aprile 2014

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