Sentenza 13 dicembre 2013
Massime • 1
L'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata nel termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione senza, però, poter introdurre argomentazioni ulteriori rispetto a quelle originarie, anche se queste ultime potrebbero giustificare uno spostamento della competenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non potessero in nessun modo essere rivalutati in sede di legittimità i nuovi argomenti proposti, a sostegno dell'eccezione di incompetenza territoriale, per la prima volta con i motivi di appello).
Commentari • 3
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 21 ottobre 2015, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, ha assolto perché il fatto non costituisce reato Gioacchino Genchi e Luigi De Magistris dai reati di abuso di ufficio agli stessi ascritti (Capi A, B, C, D, E, F, G, e H della rubrica), con conseguente caducazione delle statuizioni in favore delle costituite parti civili. L'accusa mossa ai due imputati è di avere, il De Magistris quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ed il Genchi quale consulente tecnico del magistrato, agendo in concorso tra loro e nell'ambito di un procedimento in …
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1415 Anno 2013 Presidente: GRASSI ALDO Relatore: SAVANI PIERO ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) INZERILLO ROSARIO N. IL 07/04/1944 avverso l'ordinanza n. 9/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 26/03/2012 dato avviso alle parti; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI; Data Udienza: 22/11/2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2013, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GALLO Domenico - Presidente - del 13/12/2013
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 2869
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - N. 24335/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI UR nato a [...] il [...];
2) RE VA nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza del 25/10/2012 della Corte d'appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. STABILE Carmine, che concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
udito per l'imputato DI UR l'avv. Vittorini Piergiorgio che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 25/10/2012, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Genova del 7/10/2009 con la quale DI UR era stato condannato alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione ed Euro 1500,00 di multa per i reati a lui ascritti di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. e RE VA era stato condannato alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa per i reati a lui ascritti di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.. 1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con gli atti d'appello proposti dagli imputati in punto di incompetenza per territorio del Tribunale di Genova, di responsabilità per i reati ascritti, di qualificazione giuridica con derubricazione nel reato di cui all'art. 712 cod. pen. nonché in punto di trattamento sanzionatorio.
2. Avverso tale sentenza propongono separato ricorso gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame: DI UR.
2.1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione all'art. 648 cod. pen. e artt. 8 e 9 cod. proc. pen. con riguardo alla ritenuta competenza per territorio del
Tribunale di Genova. Lamenta che, ai fini dell'individuazione del luogo di consumazione del reato, non si è tenuto conto della condotta alternativa rappresentata dalla ricezione delle cose di provenienza delittuosa ed inoltre evidenzia che non era affatto ignoto il luogo di acquisto della merce, essendo risultato che l'accordo fra cedente e cessionario si era perfezionato in BE (BS) presso la sede della società di cui il DI è legale rappresentante. Evidenzia ancora l'illogicità della motivazione nella parte in cui afferma che una frazione della condotta criminosa si sarebbe verificata in Genova, in quanto tale condotta non potrebbe che essere quella di importazione della merce contraffatta, cioè la condotta propria del reato di cui all'art. 474 cod. pen. e non della ricettazione. Con riferimento poi al luogo di ricezione delle merci, rileva ancora che detta condotta pure si è consumata in BE (BS), quando l'imputato, dopo il trasporto della merce presso la sede della Garda Motori S.r.l., ha acquisito l'autonoma disponibilità della merce.
2.2. inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 648 cod. pen., con riguardo all'operatività della clausola di riserva secondo cui il delitto è configurabile "fuori dei casi di concorso nel reato presupposto". Evidenzia, al riguardo, che la sentenza impugnata ha ritenuto che una parte della condotta di ricettazione, cioè quella di importazione della merce contraffatta, si sarebbe verificata a Genova;
ma detta condotta integra proprio il reato presupposto della ricettazione costituito dall'art. 474 cod. pen. pure ascritto all'imputato; ciò impedirebbe, ad avviso del ricorrente, per l'operatività della richiamata clausola di riserva, l'integrazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Evidenzia comunque che la questione non era stata sollevata in appello, ma che, ciononostante, deve essere esaminata dalla Corte, trattandosi di questione di diritto sganciata da ogni accertamento fattuale.
2.3. inosservanza od erronea applicazione della legge penale e processuale nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 648 e 474 cod. pen. e art. 431 cod. proc. pen. con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati. Ci si vuole riferire agli elementi dai quali la Corte territoriale ha ritenuto di potere dedurre la sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati e cioè il modestissimo prezzo pagato, che da un lato risulta essere stato accertato sulla base di un documento dal quale tale prezzo non risulta e da un altro lato non sono stati considerati i documenti riprodotti nell'atto di appello relativi ai prezzi di mercato della stessa merce. Rileva ancora che, in violazione dell'art. 431 cod. proc. pen., la Corte territoriale ha utilizzato per la decisione l'esposto della GK.
2.4. Contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione al trattamento sanzionatorio con particolare riguardo all'aumento di pena per la continuazione.
2.5. inosservanza od erronea applicazione della legge penale e processuale nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione all'art. 431 cod. proc. pen., con riguardo con riguardo alla condanna al risarcimento del danno e delle spese in favore della parte civile nonché alla pubblicazione della sentenza. Quanto al danno patrimoniale evidenzia che tutte le candele contraffatte acquistate dal ricorrente erano state sequestrate, sicché nessun prodotto contraffatto era stato posto in circolazione in luogo di quello originale;
quanto al danno non patrimoniale rappresenta che il danno all'immagine è stato ritenuto soltanto sulla base dell'esposto della persona offesa che non poteva essere inserito nel fascicolo per il dibattimento.
RE VA.
2.6. violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione agli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. con riguardo alla ritenuta competenza territoriale.
Rappresenta che l'acquisto della cosa, ai fini della determinazione della competenza per territorio, è avvenuto nel momento in cui l'acquirente ha aderito alla proposta del venditore effettuata sotto la forma dell'offerta al pubblico su internet e ciò è avvenuto in IO nella sede della società del ricorrente, località situata nell'ambito della competenza per territorio del Tribunale di Salerno. Evidenzia ancora che il luogo estero in cui aveva sede la società venditrice era noto e si poteva evincere dalla fattura in atti.
2.7. violazione di legge processuale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in riferimento all'art. 20 cod. proc. pen., per non essere stato ravvisato un difetto di giurisdizione in relazione al reato di ricettazione. Rappresenta al riguardo che la Corte territoriale, pur avendo affermato che l'accordo per l'acquisto della merce si è perfezionato all'estero, non ha riconosciuto il difetto di giurisdizione, pur essendo la ricettazione un reato istantaneo che si perfezione al momento del raggiungimento dell'accordo.
2.8. mancata assunzione di una prova decisiva ed omessa motivazione sul punto, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e), con riguardo alla mancato esame del teste RI Michele.
2.9. inosservanza ed erronea applicazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 648 e 474 cod. pen.. Ci si vuole riferire all'elemento considerato dalla Corte territoriale dimostrativo del dolo costituito dal prezzo di acquisto delle candele ed alla buona fede dell'acquirente risultante sia dall'elevato quantitativo di merce acquistata, sia dall'invio di campioni di candele e dall'acquisto avvenuto con fattura e pagamenti tracciabili. Evidenzia ancora che la scoperta della contraffazione era avvenuta solo in seguito all'invio di alcune candele presso i laboratori tecnici altamente specializzati della GK con sede in Germania.
2.10. violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per non essere stata ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen.. Evidenzia, al riguardo, che non sussistevano quelle condizioni di vendita sospette, in quanto la contraffazione era stata riconosciuta solo dai tecnici esperti del laboratorio specializzato in Germania.
2.11. violazione di legge nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in relazione all'art. 78 c.p.p., comma 1, lett. d)
con riguardo alla decisione di non escludere la parte civile per indeterminatezza della domanda. Evidenzia, al riguardo, che la società costituitasi parte civile non rivestiva la qualità di persona offesa dal reato e ciò comportava che la causa petendi andava esplicitata chiarendo in che cosa erano consistiti i danni morali e materiale subiti.
2.12. violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 474 quater cod. pen.. 2.13. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alla mancata riduzione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso merita parziale accoglimento nei limiti di cui al dispositivo, non in forza dei motivi proposti, ma in ragione della previsione contenuta nell'art. 609 c.p.p., comma 2. Difatti con riferimento ai reati di cui all'art. 474 cod. pen., contestati rispettivamente al DI al capo a) ed al RE al capo c), evidenziato preliminarmente che dagli atti non emergono cause di proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e che entrambi i ricorsi non presentano profili di inammissibilità, i suddetti reati sono estinti per intervenuta prescrizione. Segnatamente entrambi i reati, consumati il giorno 2/6/2005, sono estinti a far data dal 2/6/2013, essendo decorso il termine massimo di prescrizione di cui agli artt. 157 e ss. c.p.p. e non risultando periodi di sospensione. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art.620 c.p.p., comma 1, lett. a) limitatamente ai suddetti reati di cui ai capi a) e c), estinti per prescrizione con conseguente eliminazione delle relative pene disposte in aumento sulla pena base ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen.. La pena irrogata deve essere, quindi, determinata nella misura finale di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per DI UR ed anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa per RE VA, rimanendo ferme tutte le altre statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
I motivi di ricorso proposti da entrambi gli imputati risultano tutti infondati e devono essere, pertanto, rigettati.
3.1. Il primo motivo proposto da DI UR (2.1.) deve essere trattato congiuntamente al primo motivo proposto da RE VA (2.6), attenendo entrambi alla questione relativa alla eccepita incompetenza per territorio del Tribunale di Genova. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione delle norme processuali, ritenendo che, non potendo essere determinato il luogo di consumazione della ricettazione, la competenza dovesse essere determinata sulla base delle regole suppletive fissate dall'art. 9 ed, in particolare, in forza della previsione contenuta nel primo comma della suddetta norma che attribuisce la competenza al giudice del luogo ove è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione;
tale è, appunto, il Tribunale di Genova, località ove le merci, provenienti dall'estero, sono state importate in Italia. Deve, in primo luogo, rilevarsi, con riguardo alle doglianze contenute nei motivi di ricorso in esame, che, contrariamente a quanto sostenuto da entrambi i ricorrenti, a nulla rileva, ai fini dell'individuazione del luogo ove deve considerarsi consumato il delitto di ricettazione, il luogo ove entrambi gli imputati, nelle sedi delle rispettive società, sarebbero dovuti entrare in possesso della merce illecitamente contraffatta, individuabile in BE (BS) per DI ed in IO (SA) per il RE. Per quel che risulta dalla sentenza impugnata, in forza di tali dati era stata sollevata l'eccezione di incompetenza per territorio nel giudizio di primo grado, legittimamente, respinta dal Tribunale di Genova sulla base della natura istantanea del delitto di ricettazione, che si consuma all'atto della ricezione, da parte dell'agente, delle cose provenienti da delitto. Risulta, poi, che l'eccezione sia stata riproposta da entrambi gli imputati con i motivi di appello sotto un diverso profilo, ritenendosi che la ricettazione dovesse considerarsi consumata nel luogo in cui si era perfezionato l'accordo attraverso il quale era avvenuto il trasferimento dei beni stessi. Ora deve rilevarsi che, sulla base del costante orientamento espresso da questa Corte e condiviso dal Collegio (sez. 5 n. 7826 del 18/6/1997, Rv. 208317; sez. 1 n. 23907 del 3/6/2010, Rv. 247992), la valutazione della competenza territoriale deve essere svolta con riferimento al momento della proposizione della relativa eccezione e cioè al più tardi nella fase di cui all'art. 491 cod. proc. pen., vale a dire subito dopo l'accertamento, per la prima volta, della costituzione delle parti;
ciò in quanto la suddetta norma introduce, non solo una preclusione alla possibilità di proporre la suddetta eccezione in fasi processuali successive a quella indicata anche in forza di acquisizioni sopravvenute, ma anche una precisa fissazione del momento processuale in cui si radica definitivamente la competenza territoriale sulla base del principio costituzionale del giudice naturale. A quanto detto consegue che l'eccezione di incompetenza per territorio, ritualmente proposta nella fase prevista e respinta, può essere riproposta con i motivi di impugnazione soltanto negli stessi termini in cui era stata proposta in origine;
di conseguenza non possono introdursi, nella fasi successive del giudizio, diverse de quelle indicate dall'art. 21 c.p.p., comma 2, argomentazioni che giustifichino uno spostamento della competenza non proposte dinanzi al primo giudice, innanzi al quale si era definitivamente radicata la competenza a trattare il procedimento. Ed in proposito deve ricordarsi che la Corte Costituzionale ha ritenuto che appartiene alla discrezionalità del legislatore la possibilità di limitare la rilevabilità dei vizi della competenza territoriale a vantaggio dell'interesse pubblico all'ordine ed alla speditezza dei processi (Corte Cost. ord. n. 521 del 30/12/1991). Nel caso di specie, appunto, rileva il Collegio, la questione era stata proposta dinanzi al giudice di appello ed è stata riproposta nei motivi di ricorso per cassazione sulla base di argomentazioni diverse rispetto a quelle prospettate nella sede di primo grado in cui si era definitivamente radicata la competenza per territorio del Tribunale di Genova;
ciò comporta che le suddette nuove argomentazioni prospettate al giudice di appello non si prestano ad essere rivalutate in sede di legittimità, per non essere state originariamente proposte nella fase processuale a ciò destinata dall'art. 21 c.p.p., comma 2. Ciononostante i giudici di appello hanno ritenuto di dovere provvedere sugli specifici punti in esame sollevati dagli imputati e la soluzione adottata non presenta vizi di legittimità. Difatti risulta legittimo il ricorso al criterio residuale di cui all'art. 9 c.p.p., comma 2, per non essere noto, sulla base di considerazioni in fatto prive di contraddittorietà o illogicità manifeste, il luogo di consumazione della ricettazione. In sostanza la Corte territoriale ha fatto riferimento al luogo in cui è avvenuta la ricezione, da parte degli imputati, della merce di provenienza illecita, condotta che è parte integrante del delitto di ricettazione idonea a radicare, quel che si dirà in seguito, la giurisdizione dello Stato italiano, oltreché la competenza per territorio del Tribunale di Genova.
A nulla rileva, poi, la circostanza, riportata nel ricorso, che la frazione della condotta di ricettazione, verificatasi in Genova, coincida con la condotta propria del reato di cui all'art. 474 cod. pen., in relazione al quale pure è stata riconosciuta, nella fase di merito, la responsabilità penale degli imputati. Difatti, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte (sez. U n. 23427 del 9/5/2001, Rv. 218771; sez. 2 n. 12452 del 4/3/2008, Rv. 239745), il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi di cui all'art. 474 cod. pen. possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità e che non risulta dal sistema una diversa volontà, espressa o implicita, del legislatore.
3.2. Il secondo motivo di ricorso proposto da DI UR è infondato, in quanto, la condotta di importazione della merce contraffatta, integrante il reato di cui all'art. 474 cod. pen. contestato all'imputato al capo a) dell'imputazione, non costituisce affatto il reato presupposto della ricettazione, contestato allo stesso al capo b) e di conseguenza non è applicabile, nel caso di specie, la clausola di riserva contenuta nella norma incriminatrice dell'art. 648 cod. pen.. Al contrario il reato presupposto della ricettazione deve essere individuato nel delitto di contraffazione dei marchi previsto dall'art. 473 cod. pen., come peraltro specificato nel capo di imputazione.
In proposito questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il delitto di ricettazione è configurabile anche nell'ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti, nella consapevolezza dell'avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il falso segno è impresso e che con questo viene a costituire un'unica entità, è provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall'art. 473 cod. pen. (sez. 2 n. 42934 del 3/10/2012, Rv. 253818). Ed a nulla rileva la circostanza che detto delitto sia stato commesso all'estero e precisamente in Cina, non occorrendo, sulla base di una datata affermazione di questa Corte che merita di essere ribadita (sez. 2 n. 87 del 17/1/1968, Rv. 107659), neppure valutare se il fatto sia previsto come delitto nell'ordinamento di quello stato, essendo invece sufficiente che il fatto integri un'ipotesi delittuosa secondo la legge italiana.
3.3. Il terzo motivo proposto da DI UR (2.3) si presta ad essere tratto congiuntamente al quarto motivo proposto dal RE (2.9), attenendo entrambi alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione. Ed in proposito rileva il Collegio che la sentenza impugnata contiene esaustive argomentazioni, puntuali in fatto e corrette in diritto, in base alle quali si è ritenuto che entrambi i ricorrenti fossero consapevoli dell'illecita provenienza della merce acquistata. Appare significativo in proposito evidenziare come la Corte territoriale abbia preso atto che sia il DI che il RE erano esperti del settore e quindi, come tali, prescindendo dall'ammontare del prezzo pagato, necessariamente consapevoli che prodotti protetti dalle prerogative di un marchio non potevano essere lecitamente acquistati attraverso la rete internet da un produttore cinese diverso dal soggetto titolare del marchio o da un suo distributore autorizzato;
nel corso del giudizio è stato, al riguardo, accertato che entrambi gli imputati acquistarono le candele indicate nel capo d'imputazione dallo stesso produttore o intermediario asiatico, omettendo di verificare che si trattasse di un distributore autorizzato dalla società produttrice;
ed inoltre è stato accertato che le candele in questione non erano state prodotte dalla GK, il cui marcio era stato contraffatto.
Ed al riguardo giova ricordare che, in tema di ricettazione, la prova dell'elemento psicologico può desumersi da qualsiasi elemento di fatto e da qualunque indizio giuridicamente apprezzabile, compreso il comportamento dell'imputato in relazione alla sua specifica attività professionale (sez. 2 n. 6531 del 28/6/1990, Rv. 187627). La questione, di cui al ricorso del DI, relativa all'avvenuta utilizzazione, ai fini della decisione ed in particolare per ritenere sussistente l'elemento soggettivo del reato, dell'esposto presentato dalla persona offesa, integrante solo una violazione di legge, non risulta essere stata proposta con i motivi di appello e, pertanto, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità. Quanto poi alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo d) come ricettazione e non come incauto acquisto, di cui si occupa il quinto motivo di ricorso proposto da RE VA ((2.10), la questione, proposta nei motivi di appello, è stata adeguatamente affrontata dalla Corte territoriale alla luce delle caratteristiche dei prodotti acquistati che ne rendevano evidente, per un esperto del settore, la contraffazione. Difatti, prescindendo dall'elemento del prezzo di acquisto, oltre a quanto sopra detto sono emerse alcune caratteristiche della merce acquistata, prima fra tutte la provenienza cinese da un soggetto diverso dal produttore o distributore ufficiale, che imponevano un diverso comportamento da parte dell'imputato, concessionario della Piaggio, il quale nonostante tali dati oggettivi, non ha esitato ad acquistare un numero elevatissimo di candele elettriche risultate contraffatte ed anche difettose;
giova, in proposito, evidenziare come si era potuto accertare che le candele in questione non riportavano, a differenza di quelle originali, il numero del lotto di produzione;
ciò era risultato all'esito di una comparazione fotografica fra le candele originali e quelle contraffatte e doveva necessariamente rendere l'imputato consapevole che si trattava di prodotti contraffatti anche prescindendo da qualsiasi accertamento tecnico effettuato presso la ditta costruttrice. Difatti, argomentano ragionevolmente i giudici di appello, la mancanza in un prodotto commerciale dei codici identificativi della provenienza rappresenta un segno evidente della contraffazione dello stesso.
Tutto ciò vale ad escludere qualsiasi vizio della motivazione anche in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art.648 cod. pen., non potendo il fatto, per le considerazioni sopra svolte, essere inquadrato nell'ipotesi dell'incauto acquisto di cui all'art. 712 cod. pen.. Difatti, sulla base di quanto sopra detto, la Corte territoriale ha dato atto, con argomentazioni prive di contraddittorietà logiche e conformi alle risultanze processuali, che la qualificazione giuridica operata dal giudice di primo grado era corretta, sussistendo l'elemento materiale e quello psicologico del delitto di ricettazione. E la scelta effettuata dai giudici di merito si pone in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, in base alla quale in tema di ricettazione, il dolo può ricorrere anche nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa accettata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (sez. 2 n. 45256 del 22/11/2007, Rv. 238515; sez. U n. 12433 del 26/11/2009, Rv. 246324).
3.4. Passando al quarto motivo di ricorso proposto da DI UR (2.4.), attinente al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata contiene un'adeguata motivazione, priva di contraddizioni, in ordine alla determinazione della pena irrogata, essendosi fatto riferimento alla gravità del fatto in considerazione dell'elevatissimo numero di candele contraffatte acquistate da parte di un soggetto concessionario della Piaggio. La questione relativa all'aumento della pena per la continuazione deve ritenersi assorbita nella decisione di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 474 cod. pen., per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.
3.5. Con riferimento alle questioni sollevate dal DI con l'ultimo motivo di ricorso (2.5), già si è detto che l'utilizzazione, ai fini della decisione, questa volta per la determinazione del danno cagionato alla parte civile, dell'esposto presentato dalla persona offesa costituisce soltanto una violazione di legge che non è stata proposta con i motivi di appello e che non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità. Con specifico riferimento, poi alle statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata, la Corte territoriale ha reso adeguata motivazione in ordine ai danni, patrimoniali e non, subiti dalla costituita parte civile, costituendo il motivo di ricorso null'altro che l'inammissibile reiterazione delle doglianze sollevate con l'atto di appello.
3.6. Passando all'esame del ricorso proposto da RE VA già si è detto in ordine al primo motivo attinente alla competenza per territorio del Tribunale di Genova (2.6). Con il secondo motivo (2.7) viene invece eccepito il difetto di giurisdizione, per essersi l'accordo costitutivo del delitto di ricettazione perfezionato all'estero. Ma, osserva al riguardo il Collegio che, ai sensi dell'art. 6 c.p., comma 2, il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte;
nel caso di specie, appunto, la sentenza impugnata da atto che parte della condotta, appunto quella ricezione dei prodotti con marchi contraffatti, risulta commessa in Italia, essendo stato commesso all'estero soltanto il reato presupposto della ricettazione.
3.7. Quanto al terzo motivo proposto dal RE, attinente alla mancata assunzione di una prova decisiva (2.8), occorre al riguardo rilevare che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 c.p.p., comma 1, è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria e tale accertamento comporta una valutazione rimessa al giudice di merito che, se correttamente motivata anche in modo implicito, come nel caso in esame, è insindacabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 18660 del 19/2/2004, Montanari, Rv. 228353; sez. 3 n. 35372 del 23/5/2007, Panozzo, Rv. 237410; sez. 3 n. 8382 del 22/1/2008, Finazzo, Rv. 239341). Ed infatti la Corte territoriale ha dato ampia e articolata giustificazione in ordine alla completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta nel giudizio di primo grado sulla base della quale si è pervenuti all'affermazione di penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti;
da tale motivazione scaturiva, implicitamente, che non era assolutamente necessario procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per escutere il teste indicato dalla difesa del RE. Ciò discende dal principio, costantemente affermato da questa Corte di legittimità, che la rinnovazione del dibattimento in appello costituisce un'evenienza eccezionale e può essere disposta solo quando il giudice ritiene di non potere decidere allo stato degli atti;
ciò comporta che, mentre la decisione di procedere alla rinnovazione deve essere specificamente motivata, dovendo il giudice dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dall'acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, al contrario in caso di rigetto della relativa istanza la motivazione potrà anche essere implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della decisione, evidenziandosi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguenza assenza di necessità di rinnovare il dibattimento (sez. 5 n. 8891 del 16/5/2000, Rv. 217209;
sez. 4 n. 47095 del 2/12/2009, Rv. 245996; sez. 5 n. 15320 del 10/12/2009, Rv. 246859).
3.8. Il sesto motivo proposto da RE VA ( 2.11) attiene alla mancata esclusione della parte civile nonostante l'eccezione in proposito avanzata dal ricorrente sulla base dell'indeterminatezza della domanda. La questione è stata correttamente affrontata nella sentenza impugnata facendosi riferimento alla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità (sez. 5 n. 22034 del 7/3/2013, Rv. 256500), in base alla quale, in tema di costituzione di parte civile, l'indicazione delle ragioni che giustificano la domanda risarcitoria è funzionale esclusivamente all'individuazione della pretesa fatta valere in giudizio, non essendo necessaria un'esposizione analitica della causa petendi, sicché per soddisfare la previsione normativa è sufficiente il mero richiamo al capo d'imputazione, allorquando il nesso fra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata sia immediato. E la Corte territoriale ha avuto modo di esplicitare le ragioni di fatto che rendevano evidente il rapporto esistente fra i fatti contestati e la pretesa civilistica azionata dalla parte civile.
3.9. Quanto, infine, agli ultimi due motivi proposti da RE VA ( 2.1 2 e 2.13), attinenti entrambi al trattamento sanzionatorio, rileva il Collegio che il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena determinata dal giudice di primo grado considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, avendo preso in considerazione, a tal fine, la gravità dei fatti. Nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d'appello con motivazione sintetica, ma congrua ed esaustiva, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti. Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260;
Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074). L'attenuante di cui all'art. 474 quater cod. pen. è stata legittimamente riconosciuta solo al coimputato DI, risultando dalla sentenza impugnata che lo stesso si era impegnato a fare recuperare i prodotti falsi già immessi in circolazione;
la stessa attenuante è stata negata al ricorrente RE sulla base della constatazione dell'assenza di qualsiasi comportamento assunto dallo stesso e valutabile nella direzione invocata ed evidenziandosi come l'appello fosse del tutto generico sul punto, essendo carente, come anche il ricorso per cassazione, qualsiasi indicazione specifica idonea a far sorgere un ulteriore onere di motivazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 474 cod. pen., perché estinto per prescrizione ed elimina le relative pene determinate in aumento, rideterminando la pena inflitta per DI UR in anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa e per RE VA in anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2014