Versione
21 aprile 1942
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17 ottobre 1996
17 ottobre 1996
Art. 238.
(Prestazione).
Il giuramento decisorio e' prestato personalmente dalla parte ed e' ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull'importanza religiosa e morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare.
Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: «consapevole della responsabilita' che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro.... », e continua ripetendo le parole della formula su cui giura.
((82)) -------------------- AGGIORNAMENTO (82)
La Corte Costituzionale, con sentenza 30 settembre - 8 ottobre 1996, n. 334 (in G.U. 1a s.s. 16/10/1996, n. 42), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 238, secondo comma, del codice di procedura civile , limitatamente alle parole "davanti a Dio e agli uomini"" e ", in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale dell'art. 238, primo comma, seconda proposizione, del codice di procedura civile , limitatamente alle parole "religiosa e"".
(Prestazione).
Il giuramento decisorio e' prestato personalmente dalla parte ed e' ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull'importanza religiosa e morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare.
Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: «consapevole della responsabilita' che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro.... », e continua ripetendo le parole della formula su cui giura.
((82)) -------------------- AGGIORNAMENTO (82)
La Corte Costituzionale, con sentenza 30 settembre - 8 ottobre 1996, n. 334 (in G.U. 1a s.s. 16/10/1996, n. 42), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 238, secondo comma, del codice di procedura civile , limitatamente alle parole "davanti a Dio e agli uomini"" e ", in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale dell'art. 238, primo comma, seconda proposizione, del codice di procedura civile , limitatamente alle parole "religiosa e"".
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- 1. Art. 238 c.p.c.: PrestazioneAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 38.136242
LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE Titolo I DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE Capo II Dell'istruzione della causa Sezione III Dell'istruzione probatoria par. 1 Della nomina e delle indagini del consulente tecnico Art. 238 c.p.c. […]
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Giurisprudenza • 233
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2023, n. 2825Provvedimento: […] La sentenza ha ribaltato l'esito del giudizio di primo grado, con cui UO era stato assolto sul rilievo che il giuramento non era stato reso nelle forme di legge, non essendo stato preceduto dall'avvertimento da parte del Giudice civile dell'importanza dell'atto e delle conseguenze penali del mendacio, come previsto dall'art. 238 cod. proc. civ. 2. […]Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- avvertimento del giudice·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- art. 238 cod. proc. civ.·
- art. 371 cod. pen.·
- giuramento decisorio·
- prescrizione del reato·
- principio di sussidiarietà·
- falso giuramento·
- elemento costitutivo del reato