Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/1998, n. 1495
CASS
Sentenza 2 dicembre 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime9

Il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 cod. proc. pen. - diretto ad assicurare l'inutilizzabilità di quanto dichiarato dall'imputato o dall'indagato al di fuori degli atti garantiti dalla presenza del difensore - deve ritenersi sussistente ogni qualvolta le dichiarazioni siano state rese nel corso del procedimento, mentre tale divieto non è operante nel caso che dette dichiarazioni siano state rese anteriormente o al di fuori del procedimento, poiché in questa ultima ipotesi la testimonianza nel suo contenuto specifico assume il valore di fatto storico percepito dal teste e, come tale, valutabile dal giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili a detto mezzo di prova.

Non si verifica spostamento della competenza per connessione prevista dall'art. 12 lettere b)- e c)- cod. proc. pen., qualora i reati siano stati commessi da soggetti diversi. Ed invero, in tal caso, mancando l'unità del processo volitivo tra il reato-mezzo e il reato-fine, ricorre solo un'ipotesi di connessione di natura eventualmente probatoria che non produce lo spostamento di competenza per materia previsto dall'art. 15, stesso codice, tanto più che l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di procedimenti per reati commessi in continuazione o connessi teleologicamente non può pregiudicare quello del coimputato (o dei coimputati) a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza. (Fattispecie relativa a pretesa competenza unitaria della Corte d'assise per procedimenti connessi relativi a reati di competenza del tribunale e della corte medesima).

La nullità prevista dall'art. 471, primo comma, cod. proc. pen. rientra tra quelle previste dall'art. 181 cod. proc. pen. e, pertanto, deve ritenersi sanata se non tempestivamente eccepita. (Fattispecie relativa a motivo di ricorso con il quale si lamentava omessa motivazione del provvedimento reiettivo dell'istanza di revoca dell'ordine di procedere a porte chiuse; in relazione ad essa, la S.C., nell'enunciare in principio di cui in massima, ha ritenuto che la nullità dell'atto dovesse essere eccepita immediatamente dopo la sua assunzione).

In tema di utilizzabilità della prova, il fatto che l'inutilizzabilità sia stata dichiarata nel corso del procedimento incidentale "de libertate" svoltosi durante le indagini preliminari, anche se con il vaglio della Corte di cassazione, non ha alcun effetto preclusivo sulla sua utilizzazione in sede di giudizio, dal momento che il problema dell'utilizzabilità delle prove si pone esclusivamente con riferimento al dibattimento, e ogni valutazione compiuta in proposito in tema di procedimento cautelare non può vincolare il giudice del dibattimento.

La dichiarazione resa da un collaborante di giustizia, se precisa e circostanziata, ben può costituire fonte di convincimento, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni che siano tali da renderne verosimile il contenuto. Il riscontro idoneo a confermare l'attendibilità del collaborante può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da altra dichiarazione accusatoria convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze.

In tema di intercettazioni telefoniche, la trascrizione integrale delle registrazioni e delle eventuali operazioni accessorie, come la nomina di un interprete, con le forme e le garanzie previste per l'espletamento delle operazioni di cui agli artt. 143 e seguenti cod. proc. pen., è necessaria solamente per l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento e per la conseguente loro utilizzazione come prove in sede di giudizio, e non anche per la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'applicazione delle misure cautelari personali ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen.

È legittima la valutazione, con autonomo giudizio, di circostanze di fatto raccolte in altro procedimento conclusosi con una sentenza irrevocabile di assoluzione, in quanto la preclusione di un nuovo giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale in ordine al reato che è stato oggetto del giudicato, mentre non riguarda la rinnovata valutazione di dette circostanze, una volta stabilito che le stesse possano essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati.

Anche in sede di legittimità può procedersi alla cosiddetta "prova di resistenza", nel senso di valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, controllando in particolare la struttura argomentativa della motivazione al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa anche senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l'identico convincimento.

È legittimo il provvedimento del g.i.p. di autorizzazione ad eseguire intercettazioni telefoniche che sia motivato "per relationem" rispetto alle richieste del P.M. o alle informazioni di polizia, purché il giudice non si limiti a un mero rinvio, ma, nel richiamarsi agli argomenti esposti dagli organi investigativi, faccia comunque emergere che essi sono stati criticamente valutati e recepiti. La motivazione dei provvedimenti di proroga dell'autorizzazione, invece, può anche essere ispirata a criteri di minore specificità, per cui può risolversi anche nel dare atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del P.M., dato che di un provvedimento reso al di fuori di una contrapposizione dialettica di posizioni contrastanti, l'adeguatezza della motivazione non può che essere valutata in relazione alla fondatezza della tesi della parte istante. In nessun caso, peraltro, i decreti di proroga possono essere motivati con il semplice richiamo ai preesistenti provvedimenti autorizzativi. (Fattispecie, nella quale la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito che, dato atto dell'esistenza di precedenti decreti autorizzativi delle intercettazioni stesse, aveva osservato, per alcuni, che il protrarsi delle autorizzazioni appariva indispensabile per la prosecuzione delle indagini e, per altri, aveva fatto riferimento, richiamandolo, al contenuto dei rapporti di polizia giudiziaria o alla richiesta del P.M.).

Commentario1

  • 1Art. 15 c.p.p. Competenza per materia determinata dalla connessione.
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/1998, n. 1495
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1495
Data del deposito : 2 dicembre 1998

Testo completo