Sentenza 2 dicembre 1998
Massime • 9
Il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 cod. proc. pen. - diretto ad assicurare l'inutilizzabilità di quanto dichiarato dall'imputato o dall'indagato al di fuori degli atti garantiti dalla presenza del difensore - deve ritenersi sussistente ogni qualvolta le dichiarazioni siano state rese nel corso del procedimento, mentre tale divieto non è operante nel caso che dette dichiarazioni siano state rese anteriormente o al di fuori del procedimento, poiché in questa ultima ipotesi la testimonianza nel suo contenuto specifico assume il valore di fatto storico percepito dal teste e, come tale, valutabile dal giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili a detto mezzo di prova.
Non si verifica spostamento della competenza per connessione prevista dall'art. 12 lettere b)- e c)- cod. proc. pen., qualora i reati siano stati commessi da soggetti diversi. Ed invero, in tal caso, mancando l'unità del processo volitivo tra il reato-mezzo e il reato-fine, ricorre solo un'ipotesi di connessione di natura eventualmente probatoria che non produce lo spostamento di competenza per materia previsto dall'art. 15, stesso codice, tanto più che l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di procedimenti per reati commessi in continuazione o connessi teleologicamente non può pregiudicare quello del coimputato (o dei coimputati) a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza. (Fattispecie relativa a pretesa competenza unitaria della Corte d'assise per procedimenti connessi relativi a reati di competenza del tribunale e della corte medesima).
La nullità prevista dall'art. 471, primo comma, cod. proc. pen. rientra tra quelle previste dall'art. 181 cod. proc. pen. e, pertanto, deve ritenersi sanata se non tempestivamente eccepita. (Fattispecie relativa a motivo di ricorso con il quale si lamentava omessa motivazione del provvedimento reiettivo dell'istanza di revoca dell'ordine di procedere a porte chiuse; in relazione ad essa, la S.C., nell'enunciare in principio di cui in massima, ha ritenuto che la nullità dell'atto dovesse essere eccepita immediatamente dopo la sua assunzione).
In tema di utilizzabilità della prova, il fatto che l'inutilizzabilità sia stata dichiarata nel corso del procedimento incidentale "de libertate" svoltosi durante le indagini preliminari, anche se con il vaglio della Corte di cassazione, non ha alcun effetto preclusivo sulla sua utilizzazione in sede di giudizio, dal momento che il problema dell'utilizzabilità delle prove si pone esclusivamente con riferimento al dibattimento, e ogni valutazione compiuta in proposito in tema di procedimento cautelare non può vincolare il giudice del dibattimento.
La dichiarazione resa da un collaborante di giustizia, se precisa e circostanziata, ben può costituire fonte di convincimento, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni che siano tali da renderne verosimile il contenuto. Il riscontro idoneo a confermare l'attendibilità del collaborante può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da altra dichiarazione accusatoria convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze.
In tema di intercettazioni telefoniche, la trascrizione integrale delle registrazioni e delle eventuali operazioni accessorie, come la nomina di un interprete, con le forme e le garanzie previste per l'espletamento delle operazioni di cui agli artt. 143 e seguenti cod. proc. pen., è necessaria solamente per l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento e per la conseguente loro utilizzazione come prove in sede di giudizio, e non anche per la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'applicazione delle misure cautelari personali ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen.
È legittima la valutazione, con autonomo giudizio, di circostanze di fatto raccolte in altro procedimento conclusosi con una sentenza irrevocabile di assoluzione, in quanto la preclusione di un nuovo giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale in ordine al reato che è stato oggetto del giudicato, mentre non riguarda la rinnovata valutazione di dette circostanze, una volta stabilito che le stesse possano essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati.
Anche in sede di legittimità può procedersi alla cosiddetta "prova di resistenza", nel senso di valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, controllando in particolare la struttura argomentativa della motivazione al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa anche senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l'identico convincimento.
È legittimo il provvedimento del g.i.p. di autorizzazione ad eseguire intercettazioni telefoniche che sia motivato "per relationem" rispetto alle richieste del P.M. o alle informazioni di polizia, purché il giudice non si limiti a un mero rinvio, ma, nel richiamarsi agli argomenti esposti dagli organi investigativi, faccia comunque emergere che essi sono stati criticamente valutati e recepiti. La motivazione dei provvedimenti di proroga dell'autorizzazione, invece, può anche essere ispirata a criteri di minore specificità, per cui può risolversi anche nel dare atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del P.M., dato che di un provvedimento reso al di fuori di una contrapposizione dialettica di posizioni contrastanti, l'adeguatezza della motivazione non può che essere valutata in relazione alla fondatezza della tesi della parte istante. In nessun caso, peraltro, i decreti di proroga possono essere motivati con il semplice richiamo ai preesistenti provvedimenti autorizzativi. (Fattispecie, nella quale la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito che, dato atto dell'esistenza di precedenti decreti autorizzativi delle intercettazioni stesse, aveva osservato, per alcuni, che il protrarsi delle autorizzazioni appariva indispensabile per la prosecuzione delle indagini e, per altri, aveva fatto riferimento, richiamandolo, al contenuto dei rapporti di polizia giudiziaria o alla richiesta del P.M.).
Commentario • 1
- 1. Art. 15 c.p.p. Competenza per materia determinata dalla connessione.https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/1998, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 02.12.1998
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N.1351
3.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CANZIO GIOVANNI " N.21734/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HI OC RL n. il 29.10.1936
2) COMMISSO COSIMO n. il 08.03.1954
3) IO EL n. il 30.09.1962
4) US IC n. il 09.12.1960
5) RU IC n. il 25.11.1962
6) ER LV n. il 11.09.1968
7) COSTA EP n. il 05.02.1949
8) COSTA ET n. il 02.11.1950
9) COSTA TOMMASO n. il 14.12.1959
10) EL EP n. il 30.07.1967
11) AL CI n. il 24.08.1957
12) CO IO n. il 09.09.1960
13) COMMISSO COSIMO n. il 06.02.1950
avverso sentenza del 28.11.1997 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO
Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor Eduardo Scardaccione, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del AS e per il rigetto degli altri ricorsi.
Uditi i difensori Avv.ti Domenico Cartolano e OV Aricò per Commino classe 1950, avv. Franco Coppi per Archinò, avv. OV Foti per MM classe 1954, avv. AN Managò per AL, avv. OV Tropiano per NI, US e RU, avv. Sandro Furfaro in sostituzione avv. Bartolo per TA PE, avv. Sandro Furfaro per TA MM, avv. Foti PE per TA ET, avv. Mario Grasso per CU, avv. Ferrari per SE. Fatto
Il presente processo riguarda le dite associazioni criminali di stampo mafioso, facenti capo rispetti vanì ente a MM MO classe 1950 e TA PE, operanti nella zona di Siderno a partire dal mese di settembre 1987 fino al mese di dicembre 1992, con esclusione dei reati fine riguardanti gli omicidi e i reati connessi relativi alle anni, che sono stati oggetto di un separato processo trattato dalla Corte di Assise presso il Tribunale di Locri. Il processo trae origine da una serie di indagini svoltesi a seguito di numerosi omicidi avvenuti nella zona di Siderno. In particolare dalle dichiarazioni di numerosi collaboranti - che avevano trovato riscontro in accertamenti di polizia, in alcune intercettazioni telefoniche e nelle dichiarazioni di alcuni testi - era emerso che nella zona di Siderno operavano le due suddette associazioni criminali in lotta tra loro per il controllo del territorio, le quali derivavano entrambi dalla scissione dell'originaria cosca facente capo a MM MO classe 1950, figlio di ES MM, che aveva preso il posto di AN AC, detto "u RU.
Per la parte che ancora ci interessa con sentenza del 6/4/1996 il Tribunale di Locri dichiarava MM MO classe 1950, AR OC AR, MM MO classe 1954, NI EL, US RD, RU RD, AL RE (facenti parte del gruppo MM), TA PE, TA ET, TA MM, CU PE, AS OC, SE IO (facenti parte del gruppo TA) colpevoli del reato di associazione di stampo mafioso con l'aggravante per tutti della disponibilità delle armi per il conseguimento delle finalità della associazione, con l'aggravante per gli imputati del gruppo MM del associazione, con l'aggravante per gli imputati del reimpiego dei proventi illeciti in attività economiche di cui intendevano assumere e mantenere il controllo, con l'aggravante per MM MO classe 1950 e per TA PE di essere promotori e organizzatori delle rispettive associazioni, con l'aggravante per il SE di aver commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione da lui svolta.
A seguito di rituali appelli dei suddetti imputati, con sentenza del 28/11/1997 la Corte di Appello di Reggio Calabria - previa rinnovazione del dibattimento, nel corso del quale, tra l'altro, il AS rendeva ampia confessione, riferendo fatti specifici riguardanti gli altri coimputati - riduceva nel confronti di ciascun imputato le pene inflitte dal primi giudici, che venivano determinate in anni dodici di reclusione per MM classe 1950, in anni otto di reclusione per gli altri associati appartenenti al gruppo MM, in anni nove di reclusione per TA PE, in anni sei di reclusione per gli altri due TA e per il CU, in anni cinque di reclusione per AS e in anni sette di reclusione per SE, confermando nel resto la sentenza impugnata dai suddetti imputati.
Con la motivazione preliminarmente la Corte di merito escludeva che nel caso di specie ricorresse la violazione del principio "ne bis in idem", rilevando che il reato associativo di stampo mafioso - dal quale gli imputati erano stati prosciolti con sentenza del 6/12/1991 del giudice istruttore del Tribunale di Locri - era ben diverso da quello contestato nel presente processo. Infatti nel primo processo era stato contestato il reato associativo ex art. 416 bis c.p. in relazione all'esistenza di un'unica organizzazione criminale della quale facevano parte AR OC AR, tutti i fratelli MM e i TA, operante in Siderno fino al mese di settembre 1987. Nel presente processo, invece, viene ipotizzata la sussistenza di due organizzazioni criminali ben distinte e contrapposte tra loro operanti in Siderno dal mese di settembre 1987 fino al mese di dicembre 1992, anche se della stessa facevano parte alcuni degli attuali imputati, che erano stati prosciolti con la citata sentenza del G.I.. Inoltre, attesa la diversità di oggetto dei due processi, nulla impediva al giudicante di valutare nuovamente le risultanze probatorie acquisite nel precedente processo ormai concluso, una volta ritenuto che quelle risultanze probatorie potessero essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati.
Quanto alla eccezione di incompetenza del Tribunale di Locri, la Corte di merito - dopo aver chiarito che, a seguito del contrasto positivo di competenza insorto tra la Procura della Repubblica di Locri e la Procura Distrettuale di Reggio Calabria, la Procura Generale di Reggio Calabria aveva stabilito che le indagini relative agli omicidi fossero di competenza della Procura di Locri, perché riguardanti fatti antecedenti alla entrata in vigore della L. 8/1992 - osservava che lo spostamento del processo per connessione alla Corte di Assise di Locri, ove erano giudicati parte degli attuali imputati per reati di omicidio ed altro, doveva ritenersi precluso dalla circostanza che nel presente processo erano imputati anche altri soggetti, il cui diritto era quello di essere giudicati dal loro giudice naturale, che nel caso di specie doveva essere individuato nel Tribunale di Locri.
Quanto alla dedotta nullità relativa al fatto che il processo si era svolto a porte chiuse, la Corte rilevava che, trattandosi di nullità relativa, si era verificata la sanatoria ai sensi dell'art. 182 comma 2 c.p.p., non essendo stata eccepita detta nullità prima del compimento dell'atto oppure immediatamente dopo. La Corte riteneva, altresì, utilizzabili le testimonianze rese nel processo di primo grado dai marescialli CI e NO riguardanti le dichiarazioni confidenziali dagli stessi ricevute da parte degli imputati TA PE e TA ET. A tal proposito la Corte osservava che dette testimonianze erano pienamente utilizzabili, in quanto il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 c.p.p. opera solo nel caso che le dichiarazioni siano state rese nel corso del procedimento e non anteriormente o al di fuori del medesimo. In particolare, secondo la Corte di merito, poiché dette informazioni erano state fornite dal due imputati al due sottufficiali, che le avevano trasfuse nel rapporto, in un periodo antecedente all'inizio del procedimento, non ricorreva alcuna violazione dell'art, 62 c.p.p., trattandosi di dichiarazioni rese non nel corso del procedimento.
La Corte riteneva attendibili tali testimonianze, anche se i due fratelli TA avevano negato di aver fatto tali confidenze al due sottufficiali, osservando che la conferma che tali incontri vi erano stati risultava sia dal fatto che l'imputato SE aveva riferito di aver saputo da TA PE dei suoi incontri con il AR NO, sia dalla dichiarazione del collaborante AS OC, che aveva riferito di aver saputo da NO AT che il AR NO andava da TA PE per acquisire informazioni.
La Corte riteneva utilizzabili anche le dichiarazioni rese dal collaborante ER TT nel corso delle indagini ed acquisite al fascicolo del dibattimento. Infatti, anche se il collaborante aveva smentito nel corso del dibattimento di primo grado quanto da lui dichiarato fino a disconoscere la firma apposta in calce al verbali, lo stesso aveva comunque reso l'interrogatorio e, quindi, non era applicabile alla fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 6 co. 5 L. 267/1997. Pertanto dovevano ritenersi credibili le circostanze da lui riferite, non solo perché dalla disposta perizia calligrafica era risultato che la firma in calce al verbali era stata da lui apposta, ma anche perché il collaborante AS aveva appreso da TA PE delle pressioni esercitate dal MM e dai TA sul collaborante, all'epoca detenuto nel carcere di Catanzaro, al fine di far ritrattare lo ER mediante l'intervento di sito fratello e di altre persone di NO all'epoca detenute nello stesso carcere.
Secondo la Corte di merito erano utilizzabili anche le dichiarazioni del collaborante PO SA, rese nella fase delle indagini preliminari ed acquisite al fascicolo del dibattimento per la sua irreperibilità. Infatti, polché il PO era stato sentito in grado di appello, ove si era avvalso della facoltà di non rispondere, nel caso di specie trovava applicazione la norma prevista dall'art. 6 co. 5 L. 267/1997. Secondo la Corte di merito anche le dichiarazioni rese in dibattimento dal collaborante NE CL LB, sentito ex art. 507 c.p.p., erano utilizzabili, atteso che doveva escludersi l'esistenza di qualsiasi limite all'esercizio del potere discrezionale del giudice del dibattimento di assumere nuove prove di ufficio ex art. 507 c.p.p.. Inoltre tali dichiarazioni dovevano considerarsi pienamente credibili, avendo le stesse trovato riscontro nelle intercettazioni telefoniche registrate sulla utenza di TA PE e nelle dichiarazioni del AS rese in sede di appello. Il NE aveva riferito che il gruppo TA era dedito al traffico di droga e che gli stessi TA in un periodo di coodetenzione gli avevano riferito che Il gruppo MM riusciva a gestire il settore degli appalti del Comune di Siderno grazie agli appoggi goduti all'interno del medesimo ente.
Secondo la Corte di merito l'esistenza di due gruppi contrapposti risultava chiaramente dagli elementi (ampiamente esposti nella sentenza di primo grado) emersi dalle dichiarazioni di IO TT, TA NN e SE IO, dalle informazioni confidenziali fornite dal fratelli TA PE e TA ET al marescialli CI e NO, dalle dichiarazioni dei collaboranti ER TT, NE CL LB, UN AN, AU CO e PO SA, dalle intercettazioni telefoniche, da accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria e, da ultimo, dalle dichiarazioni rese in sede di appello da AS OC, divenuto nel frattempo collaborante di giustizia. Pertanto la Corte riteneva che da tutti i suddetti elementi emergeva un quadro esauriente in ordine all'esistenza delle due associazioni di stampo mafioso operanti nella zona di Siderno dal mese di due associazioni di stai settembre 1987 al mese di dicembre 1992.
Quanto alle associazioni criminali la loro struttura doveva ritenersi di stampo mafioso, in quanto i due gruppi rispondevano a logiche tipiche della "ndrangheta" e, cioè, controllo del territorio mediante intimidazioni di varia natura, riconoscimento dei gradi per ciascun associato, collegamento tra le varie associazioni dette "locali", richiesta di reciproco aiuto, ecc.. A tal proposito la Corte di merito richiamava vari episodi sintomatici della caratterizzazione in senso mafioso delle due associazioni, quali: la richiesta di aiuto alla famiglia LÈ per l'attentato al TA riferito da AS Annunziato, la richiesta da parte del MM allo EL per l'uccisione di IO LF;
la presa di distanza dal gruppo TA da parte delle altre famiglie, che preferirono schierarsi con i MM, considerato il gruppo vincente, come riferito dal PO;
la telefonata minacciosa del MM classe 1950 al EL (vedi pag. 119); lo stato di assoggettamento dei direttori di banca nel confronti del MM classe 1950, come riferito dallo AR, amministratore dei beni del MM in sequestro (vedi pag. 120); le irregolarità delle gare di appalto documentate dalla perizia in atti, ove la somma al ribasso risultava scritta a mano;
l'atteggiamento sprezzante per le istituzioni da parte dell'associato RU RD con riferimento all'episodio riguardante il sequestro del motorino in danno del nipote US AV da parte del brigadiere GA, le intimidazioni alle testi IO e TA (vedi pag. 125); l'accordo di tregua (mediante predisposizione di false fatture) stipulato tra le due associazioni per poter superare le difficoltà determinate dal processo (vedi pagg. 124-125), come riferito dal NE e dal AS.
La Corte di merito procedeva, quindi, all'esame dettagliato della dichiarazioni rese da alcuni testi e da tutti i collaboranti, richiamando anche vari episodi relativi ad altri procedimenti, concludendo per la piena attendibilità intrinseca ed estrinseca degli stessi.
Quanto alla sussistenza della aggravante relativa alla disponibilità delle armi, la Corte di merito osservava che, a parte le dichiarazioni specifiche rese da alcuni collaboranti sul punto, non era ipotizzabile che - attesa l'asprezza dello scontro tra i due gruppi contrapposti, concretizzatosi nella uccisione di decine di persone nel giro di qualche anno - gli associati potessero non avere conoscenza dell'uso delle armi da parte delle associazioni di appartenenza, tanto più che ricorrevano specifici elementi (vedi armi sequestrate agli appartenenti alle rispettive associazioni), dai quali si desumeva con certezza che le armi erano detenute in funzione del perseguimento dei fini delle associazioni stesse. Quanto alla aggravante riguardante il reimpiego dei proventi dei delitti nel finanziamento delle imprese del gruppo MM, la Corte di merito osservava, tra l'altro, che tale circostanza era emersa da una serie di elementi convergenti. In particolare lo ER aveva riferito che con i proventi derivanti dal traffico di stupefacenti i MM avevano realizzato tiri impero economico, riuscendo a gestire tutte le attività imprenditoriali della zona. Inoltre anche il collaborante NE CL aveva riferito di aver appreso dal TA che MM MO cl. 1950 era colui che gestiva completamente gli appalti del Comune di Siderno. Pertanto si doveva escludere che tale circostanza - peraltro ampiamente conosciuta dagli estranei alla associazione come risultava dalle dichiarazioni dei suddetti collaboranti - non fosse nota anche agli appartenenti del gruppo, tanto più che le imprese funzionavano anche come strumento di copertura delle attività illecite riguardanti in particolare il traffico di droga e il settore degli appalti pubblici. Quanto al diniego della diminuente per il rito abbreviato, richiesto ritualmente da alcuni imputati, la Corte di merito osservava che non ricorrevano gli estremi per l'applicazione della diminuente in esame, in quanto il processo non era definibile allo stato degli atti. Infatti nel dibattimento di primo grado erano stati acquisiti numerosi elementi che avevano consentito di fare piena luce in ordine alla posizione di ciascuno associato (vedi dichiarazioni di NE CL, del Dott. ES AR, perizia del prof. IA in ordine all'attività imprenditoriale del MM e alla aggiudicazione degli appalti, ecc.).
Nella parte relativa alla posizione dell'AR, richiamata nelle posizioni di tutti gli altri imputati, la Corte riteneva che tutti gli imputati non fossero meritevoli delle attenuanti generiche in considerazione della gravità dei fatti e del conseguente notevole allarme sociale destato, elementi questi da considerarsi con riferimento a tutti gli associati, prescindendo dal contributo da ciascuno fornito alla causa comune, ritenuta essenziale per l'esistenza e il rafforzamento della associazione. Con riferimento alle posizioni di ciascun associato, la Corte di merito osservava quanto segue.
1) MM MO classe 1950.
La Corte riteneva provata la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti AU CO, ER TT, PO SA. In particolare il AU aveva riferito circa la centralità del ruolo di MM MO classe 1950, quale capo indiscusso della organizzazione criminale di Siderno, diretto erede di AC detto "U RU. Lo ER aveva reso dichiarazioni analoghe, riferendo in particolare dell'impero economico dei MM realizzato con il traffico degli stupefacenti e con l'inserimento delle aziende nel settore degli appalti pubblici. Il PO aveva indicato il MM quale capo della struttura criminale di Siderno, riferendo in particolare della richiesta fatta dallo stesso a UN OT di uccidere TA PE (circostanza confermata dall'incontro riferito dal capitano dei Carabinieri Paschetta, che vide i due parlare sotto casa del secondo). I riscontri a tali dichiarazioni venivano individuati dalla Corte di merito in una serie di elementi. In primo luogo le testimonianze rese dal che i fratelli sottufficiali CI e NO, i quali avevano riferito che i fratelli TA PE e TA ET in via confidenziale avevano indicato il MM MO come capo dell'omonima cosca. In secondo luogo il tono imperioso della telefonata intercorsa tra MM MO e il EL, che denotava il ruolo di capo indiscusso del primo. In terzo luogo la testimonianza resa dal Dott. AR ES, custode dei beni sottoposti a sequestro, il quale aveva riferito che nonostante i debiti del MM ammontassero a svariati miliardi, nessuna iniziativa era stata adottata dal creditori per ottenerne il pagamento, mentre dopo il sequestro dei beni disposto dall'autorità giudiziaria tutti i creditori avevano avanzato immediatamente le richieste di pagamento. In quarto luogo la dichiarazione del collaborante UN AN, che aveva riferito della richiesta fatta dal MM allo LL EG di eliminare IO GA. Tale richiesta era stata eseguita dallo LL, che non poteva sottrarsi all'ordine impartito dal MM, anche se in precedenza lo stesso LL aveva disatteso analoga richiesta proveniente da MM MO classe 1954. In quinto luogo la Corte ravvisava un ulteriore riscontro nella dichiarazione resa dal collaborante AS, che aveva riferito circa l'intenzione del NO, intraneo alla cosca avversa dei TA, di uccidere il MM utilizzando un lanciamissili. Il AS aveva riferito anche di aver saputo dal TA che era loro intenzione di uccidere il Sindaco di Sidemo, perché "giostrava con il MM". Ulteriore elemento di riscontro veniva individuato dalla Corte di merito nella circostanza che l'abitazione del MM era munita di telecamere per controllare le zone esterne.
2) AR OC AR
La Corte di merito riteneva provata la responsabilità dell'imputato sulla base della dichiarazione del collaborante AU CO, che aveva svolto un ruolo di prestigio nella "ndrangheta", in quanto addetto ai rapporti con le altre associazioni criminali. Il collaborante lo aveva definito come "un malandrino attivo appartenente a tutti gli effetti alla cosca di Siderno", facente capo prima alla cosca di AN AC (detto " u RU) e poi a quella del MM, il cui capo di nome MO classe 1950 veniva considerato il successore del primo. La dichiarazione accusatoria del AU aveva trovato riscontro nella circostanza che l'AR, già denunciato in precedenza per altro reato di associazione per delinquere dichiarato estinto per prescrizione, nel precedente processo era stato indicato quale appartenente alla "ndragheta", in quanto coinvolto nel "summit" di Montalto di Aspromonte, svoltosi nel mese di ottobre del 1969, al quale avevano partecipato personaggi di elevata caratura criminale, come risultava anche dalle intercettazioni della telefonata intercorsa tra MM MO classe 1950 e EL, nipote del boss EL LI, che aveva partecipato a detto "summit". Ulteriore riscontro veniva individuato dalla Corte di merito nello stretto rapporto di affinità esistente tra l'AR e MM MO classe 1950, il quale aveva sposato sua figlia. Tale rapporto di parentela, secondo la Corte di merito, non poteva considerarsi elemento neutro, in quanto l'AR svolgeva attività di imprenditore edile in Siderno e la Ria ditta, che operava nell'ambito di un gruppo unico facente capo alle aziende edili dei MM, si era aggiudicata vari appalti pubblici mediante lo svolgimento di gare di dubbia correttezza amministrativa. La dimostrazione della comunanza di interessi e del collegamento tra l'azienda dell'AR e le altre aziende del gruppo MM si desumeva dalle irregolarità amministrative, che avevano caratterizzato l'aggiudicazione dei suddetti appalti e che si concretizzavano in particolare nella circostanza che il prezzo al ribasso risultava scritto a penna.
L'AR, oltre a ricevere numerosi appalti fino a tutto l'anno 1987, si era aggiudicato altri due appaltì nel periodo decorrente dal nel periodo in cui la sua ditta era stata sottoposta a custodia giudiziaria e, cioè, dal 1993 al 1995, la stessa non era stata In grado di aggiudicarsi nessun appalto. L'imputato non era meritevole delle attenuanti generiche in considerazione della gravità dei tatti e del conseguente notevole allarme sociale destato, elementi questi da considerarsi con riferimento a tutti gli associati, prescindendo dal contributo da ciascuno fornito alla causa comune, ritenuta essenziale per l'esistenza e il rafforzamento della associazione. 3) MM MO classe 1954
La Corte riteneva provata la responsabilità dell'imputato sulla base di vari elementi, ritenuti gravi precisi e concordanti, tali da legittimare il convincimento circa l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminale di cui trattasi. In primo luogo la Corte richiamava l'episodio relativo all'uccisione del fratello NO, avvenuta sul lungomare ad opera del NO a sua volta ucciso dal clan dei MM. Sfogandosi in occasione della morte del fratello con gli investigatori, che gli avevano notificato il provvedimento relativo alla disposizione della perizia necroscopica, il MM aveva detto che per gli assassini sarebbe stato meglio farsi trovare prima dagli investigatori, altrimenti avrebbero fatto la fine di quelli di Taurianova, alludendo chiaramente al fatto che costoro erano stati uccisi con mozzamento del capo. In effetti, anche se il MM non risultava essere l'autore dell'omicidio del NO, verificatosi dopo poco tempo come risposta alla uccisione del GI, tale suo sfogo andava interpretato non come una volontà annunciata di una vendetta privata, ma come "prevedibile e necessaria risposta del gruppo di appartenenza". Secondo la Corte di merito un secondo elemento di accusa era costituito dalla dichiarazione del collaborante UN AN, che aveva riferito di aver visto l'imputato, detto "Coccio di fave", frequentare nel nord Italia persone gravitanti nel giro di LL EG. Inoltre il collaborante aveva riferito di aver assistito ad un incontro nel corso del quale l'imputato aveva chiesto allo LL di uccidere IO GA per conto dell'associazione dei MM. Tale omicidio, che non era stato ancora eseguito, fu poi commissionato allo LL da MM MO classe 1950, al quale lo LL non aveva potuto opporre alcun rifiuto, attesa la caratura criminale del committente. Nè la circostanza di avere indicato una altezza diversa da quella reale poteva incrinare il riconoscimento fotografico eseguito dal collaborante UN, tenuto conto che questi, comunque, aveva riferito che il MM era persona non alta. Ulteriore elemento di riscontro veniva individuato dalla Corte di merito nella circostanza che l'imputato frequentava RU RD, facente parte del gruppo di fuoco del l'associazione criminale. Pertanto alla luce di tali elementi appariva evidente la partecipazione dell'imputato alla associazione criminale dei MM, anche se non risultava che lo stesso avesse commesso reati specifici, atteso il ruolo da lui svolto nell'ambito della associazione.
L'imputato non era meritevole delle attenuatiti generiche in considerazione della gravità dei fatti e del conseguente notevole allarme sociale destato, elementi questi da considerarsi con riferimento a tutti gli associati, prescindendo dal contributo da ciascuno fornito alla causa comune, ritenuta essenziale per l'esistenza e il rafforzamento della associazione. 4) AL RE
La Corte di merito riteneva provata la responsabilità dell'imputato sulla base di una serie di elementi, dal quali era emerso che lo stesso - insieme a NI EL, RU RD, US RD - faceva parte del gruppo di fuoco della cosca MM ed era addetto al controllo del territorio. Gli elementi a sostegno dell'accusa venivano desunti da una serie di circostanze riferibili all'imputato, quali: l'uso di autovetture blindate;
il pedinamento dei due Ufficiali dei Carabinieri CI e Pellegrini;
la condanna, insieme a NI EL, per reati riguardanti la illegittima condanna, insieme a NI detenzione di armi micidiali (fucili kalasnhikov, M/AB e pistola UZI con relative munizioni), ritrovate in un sito adiacente la sua abitazione, costantemente controllato mediante telecamere installate nella sua abitazione;
la assidua frequentazione di altri associati presso il bar "Nazionale" di Siderno. Ulteriore elemento di accusa veniva individuato dalla Corte di merito nella dichiarazione resa in sede di appello dal collaborante AS, che aveva indicato il AL quale persona facente parte del gruppo di fuoco della cosca MM. Nè la circostanza che l'imputato fosse stato l'autore del furto della pistola nella abitazione del MM nel 1987 poteva incrinare gli elementi dell'accusa, tenuto conto che l'imputato, resosi conto dell'errore commesso, si schierò successivamente con i MM.
5) NI EL
La Corte riteneva provata la responsabilità dell'imputato sulla base degli stessi elementi già indicati per il AL, quali: la condanna per detenzione di armi da guerra il cui possesso presupponeva collegamenti con la criminalità organizzata e con il mercato clandestino internazionale;
l'uso di auto blindate;
l'episodio relativo al pedinamento dei due ufficiali dei Carabinieri;
l'assidua frequentazione con altri associati, ecc.. Inoltre, secondo la Corte, la circostanza che l'imputato fosse stato trovato negativo all'esame "Stub" doveva considerarsi non significativa, attesa la condotta dell'imputato diretta al perseguimento del fine associativo. 6) US RD
La Corte di merito riteneva provata la responsabilità dell'imputato sulla base di una serie di elementi specificamente indicati, dal quali era emerso il ruolo svolto dall'imputato nell'ambito, della associazione criminale dei MM. In particolare il US, nipote del RU, era tiri assiduo frequentatore del bar "Nazionale" di Siderno, luogo di ritrovo di alcuni associati, ove fu arrestato, perché trovato in possesso di una pistola. Insieme al AL ed al NI il US era addetto al controllo del territorio per conto della cosca e per tale ragione faceva uso di autovetture blindate. Tali circostanze venivano desunte dalle dichiarazioni del colonnello Pellegrini e del maresciallo CI, che avevano in particolare riferito di un episodio nel corso del quale avevano fermato per un controllo i tre giovani, che si trovavano insieme su di una autovettura e che, non avendo riconosciuto i due ufficiali, li avevano seguiti. Ulteriore riscontro veniva individuato dalla Corte di merito nella dichiarazione del AS, che aveva riferito di aver saputo da TA PE che il US, quale appartenente al gruppo di fuoco della cosca MM, aveva insieme al RU ucciso TA ZO. 7) RU RD
La Corte di merito riteneva provata la responsabilità di RU RD - detto "Franco", inserito nella associazione criminale dei MM con il grado di "Vangelo" - sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti NE CL LB e UN AN, i quali avevano riferito del suo inserimento nel sodalizio criminoso con il grado di "Vangelista". In particolare il NE aveva riferito anche che l'imputato faceva parte del gruppo di fuoco, essendo un tiratore scelto. Tali dichiarazioni avevano trovato riscontro in numerosi elementi risultanti dagli atti, quali: la frequentazione con MM MO classe 1954; la gestione del bar "Nazionale", frequentato dagli appartenenti del gruppo MM;
l'uso di autovetture blindate;
l'ospitalità data al latitante OZ ES, che fu arrestato nella sua abitazione;
la disponibilità di una abitazione munita di controllo esterno mediante telecamere;
l'episodio relativo alle plateali minacce rivolte al brigadiere GA in occasione del sequestro di un motociclo ad un suo stretto parente;
le dichiarazioni rese in sede di appello dal collaborante AS OC, che aveva riferito di aver appreso dal NO che il RU faceva parte del gruppo di fuoco e da TA PE che a commettere l'omicidio di TA ZO furono l'imputato e US RD. Inoltre doveva considerarsi irrilevante la circostanza che il RU, già condannato con sentenza di primo grado per l'omicidio di TA OV commesso in Canadà, non fosse stato trovato positivo all'esame "Stub".
8) TA PE
La Corte di merito riteneva provata la responsabilità dell'imputato, capo della cosca contrapposta a quella dei MM, sulla base delle dichiarazioni di IO TT, TA NN, SE IO e dei collaboratori di giustizia NE CL LB, NNcondia e AU, nonché da alcune intercettazioni e da alcuni accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria. Tutti i suddetti elementi di accusa avevano poi trovato ampio riscontro nella dichiarazione resa in sede di appello dal collaborante AS OC, il quale aveva tra l'altro riferito dei traffici di droga della cosca con personaggi pugliesi ben individuati (OV GI), confermando in tal modo le dichiarazioni già rese sul punto dal collaborante NNcondia, nonché dal collaborante NE, il quale aveva riferito anche del traffico di droga tra i TA e lo LL. Il AS aveva anche riferito dell'episodio relativo alla traduzione del TA a Bari per la celebrazione di un processo a suo carico. In tale occasione il TA fu tradotto dalla scorta composta dai Carabinieri SE e NO, che gli consentirono ampia libertà di movimento. Inoltre il AS aveva riferito dell'episodio in cui il TA - insieme al CU, IO GA e NO - avevano portato a casa sua un borsone contenente armi (fucile mitragliatore, due fucili a pompa e varie pistole). Il AS aveva ancora riferito dei vari incontri avuti con TA PE, il quale gli aveva parlato dei contrasti in corso con la cosca avversa dei MM e della ragione degli stessi. Le dichiarazioni del AS avevano trovato riscontro in alcuni accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria anche in relazione al luoghi d'incontro (casa di Gioiosa Ionica dove il TA si trovava nel periodo di latitanza e dove si i era recato insieme al IO, al NO e al CU). Ulteriori elementi di riscontro venivano individuati dalla Corte di merito nelle dichiarazioni rese dalla IO, dalla TA e dal SE, nonché da accertamenti di polizia giudiziaria (abitazione munita di telecamere e uso di autovetture blindate) e da intercettazioni telefoniche, dalle quali traspariva il suo timore di essere vittima di attentati. La Corte riteneva, altresì, che non ricorreva la violazione del principio ne' bis in idem, ne' poteva ritenersi l'esistenza della continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e i reati riguardanti le armi e l'associazione semplice di cui alla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, con la quale il TA era stato condannato insieme al CU e al fratello TA MM, trattandosi di reati ontologicamente diversi. 9) TA ET
La prova di appartenenza dell'imputato alla associazione di stampo mafioso viene desunta dalle dichiarazioni del collaborante NE CL LB, che avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni del collaborante UN AN, nonché da una serie di intercettazioni telefoniche. In particolare il NE aveva riferito dei suoi rapporti con i TA e della circostanza che nel periodo di detenzione di TA PE e di TA MM, i contatti per il prelievo della droga erano mantenuti tramite il suo uomo di fiducia UN PE con TA ET, unico dei fratelli non detenuto all'epoca, che aveva acquisito in tale periodo un ruolo centrale nell'organizzazione criminale. Inoltre TA ET, viveva con il fratello PE in una casa munita di telecamere per il controllo esterno e si serviva di autovetture blindate.
10) TA MM
La Corte di merito riteneva provata la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni rese dal collaborante NE, che si trovava detenuto insieme a lui nel carcere di Cosenza. Da tale coodetenzione nacque un'amicizia a seguito della quale TA MM conferì al NE due gradi della scala gerarchica (quello della "santa" e quello del "vangelo" concordando assieme alcuni traffici di stupefacenti tra Siderno e la Puglia. La Corte di merito riteneva attendibile tale dichiarazione, tanto più che la stessa aveva trovato riscontro nella lettera spedita da TA MM al fratello TA PE, con la quale lo esortava a vendicare la morte del fratello NO, nonché nell'episodio di Soverato, ove l'imputato fu coinvolto in reati riguardanti le armi e le sostanze stupefacenti.
11) CU PE
La Corte di merito riteneva provata la responsabilità dell'imputato sulla base della dichiarazione del collaborante NE CL LB, il quale aveva riferito che TA PE lo considerava un suo figlioccio e gli aveva conferito il grado della "Santa". Tale dichiarazione aveva trovato riscontro nell'episodio relativo al suo arresto insieme al fratelli TA MM e PE per il trasporto di armi, nonché nell'attentato subito alla sua abitazione. Ulteriore elemento di riscontro veniva individuato nella dichiarazione del AS, che aveva riferito della assidua frequentazione dell'imputato con gli altri associati. 12) SE IO
La Corte di merito riteneva provata la responsabilità dell'imputato sulla base delle sue iniziali ammissioni, anche se ritrattate, che avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni della IO, della TA e del Carabiniere Armati. A conferma dell'inserimento del SE nella organizzazione mafiosa dei TA, la Corte di merito richiamava anche la dettagliata dichiarazione del collaborante AS, che aveva riferito della traduzione di TA PE al Tribunale di Bari da parte del NO e dei SE, dell'artifizio messo in atto dal SE per manomettere il furgone (pompa della nafta), onde consentire al TA di soggiornare a Bari per lo svolgimento dei suoi loschi affari (incontro con OV GI di Altamura, che doveva consegnare la somma di lire cinquanta milioni in relazione all'acquisto di una partita di droga). Il AS aveva anche riferito che il SE andò a trovare TA PE nel periodo della sua latitanza a Gioiosa Ionica, provvedeva a trasportare droga insieme al carabiniere NO e si occupava anche di spostare TA PE da un luogo ad un altro nel periodo della latitanza. La dichiarazione del AS, oltre il riscontro emerso dalle dichiarazioni rese dalla IO e dalla TA e da accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, avevano trovato ulteriore riscontro nelle stesse dichiarazioni rese dal SE, che aveva ammesso di essere a conoscenza sia dello stato di latitanza del TA, che lo aveva anche ringraziato in occasione della sua traduzione a Bari, sia degli omicidi commessi dal brigadiere NO, che gli aveva confidato tali circostanze. Ulteriore riscontro veniva individuato nella circostanza riferita dal collaborante NE e, cioè, che il SE forniva al TA informazioni apprese per ragioni di servizio.
13) AS OC
La Corte di merito riteneva provata la sua responsabilità sulla base della Ria ampia confessione resa in sede di appello, che aveva trovato puntuale riscontro nelle risultanze processuali. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso il AS, che non ha presentato motivi, nonché i difensori degli altri imputati, che ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. Motivi di ricorso
1) Per MM MO classe 1950 motivi sottoscritti dagli avv.ti Menotti Ferrari e Domenico Cartolano.
Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 12 e 15 c.p.p. sul rilievo che erroneamente il Tribunale di Locri, la cui decisione era stata condivisa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, aveva escluso la connessione con i reati fine di cui al processo pendente a carico dello stesso imputato davanti alla Corte di Assise di Locri. Infatti, poiché secondo l'accusa gli omicidi sarebbero stati commessi dal MM al fine di mantenere il controllo del territorio, ricorreva nel caso di specie l'ipotesi di connessione prevista dall'art. 12 lett. b) e c) c.p.p.. Di conseguenza i giudizi di primo e di secondo grado dovevano essere dichiarati nulli, in quanto, sussistendo la connessione tra i procedimenti, al sensi dell'art. 15 c.p.p. il giudice competente doveva essere individuato nella Corte di Assise, ove pendeva il processo relativo al reato più grave.
Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 434 c.p.p., 232 e 243 disp. att. c.p.p. sul rilievo che il nuovo giudizio per il reato ex art. 416 bis c.p. era stato iniziato dopo che lo stesso imputato era stato prosciolto dal giudice istruttore del Tribunale di Locri per lo stesso reato contestato fino al 1987 con sentenza che non era stata revocata dal G.I.P. per mancanza della relativa richiesta da parte del P.M..
Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 471, 472, 473 e 181 c.p.p. sul rilievo che non era stata motivato il rigetto della richiesta di revoca del provvedimento, con il quale era stato disposto di procedere a porte chiuse.
Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge in relazione al reato previsto dall'art. 416 bis c.p. sul rilievo che dalla stessa sentenza impugnata era risultato che si trattava di una faida tra gruppi contrapposti, che non avevano le caratteristiche delle associazioni di stampo mafioso, mancando la prova sia in ordine al fatto che gli associati si fossero avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo, sia in ordine allo stato di assoggettamento e di omertà derivanti da detto vincolo. Con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 63, 203, 210, 191, 195 c.p.p. e 6 L. 267/1997 sul rilievo che le dichiarazioni rese in via confidenziale dagli imputati TA ET e TA PE agli investigatori CI e NO non potevano costituire oggetto di testimonianza da parte dei due sottufficiali e quindi le loro dichiarazioni testimoniali non potevano essere utilizzate. Nè potevano essere utilizzate le dichiarazioni rese da ER TT nella fase delle indagini preliminari, in quanto risultava dal verbale di udienza che lo stesso in primo grado si era rifiutato di rispondere e che in grado di appello era stata richiesta la sua escussione al sensi della L. 267/1997. Con il sesto motivo si deduce il vizio della motivazione anche sotto il profilo del travisamento del fatto, rilevando da un lato che non era stata svolta dalla Corte di merito una adeguata valutazione circa l'attendibilità intrinseca dei collaboranti, e deducendo dall'altro che i riscontri indicati non erano idonei a confermare l'attendibilità estrinseca dei collaboranti, tenuto conto in particolare che i collaboranti AS e UN non avevano mal conosciuto il MM e che dalle dichiarazioni di alcuni testi (CI, AL, De DO, UF, IU, VA) erano emersi elementi di segno contrario favorevoli all'imputato. Inoltre la Corte di merito era caduta in contraddizione nella parte in cui aveva desunto la qualità di capo dalla circostanza che la sua abitazione fosse munita di telecamere e, nel contempo, che lo stesso circolava senza l'uso di autovetture blindate, in quanto la sua libertà di movimento sarebbe stata assicurata dal controllo del territorio garantito dal gruppo di fuoco della associazione di sua appartenenza.
Con il settimo motivo si deduce la carenza della motivazione e la violazione di legge in relazione alle ritenute aggravanti sul rilievo che non vi era prova che le stesse fossero conosciute dall'imputato o da lui ignorate per colpa. Si deduce, altresì, la carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena sul rilievo che non poteva ritenersi adeguata la motivazione fondata solo sulla gravità del fatto.
Con motivi nuovi sottoscritti dall'avv. Cartolano si deducono una serie di questioni riguardanti l'errata valutazione data dalla Corte di merito circostanze di fatto risultanti dagli atti. In particolare alla telefonata fatta dal MM al EL si doveva dare una interpretazione diversa di contenuto non intimidatorio, tenuto conto che il MM aveva iniziato nei confronti del EL una causa civile. Nè l'esposizione debitoria del MM per un ammontare di tre miliardi poteva impensierire i creditori, tenuto conto che vi era a garanzia un patrimonio di quindici miliardi, di guisa che era spiegabile anche il timore dei creditori, allorché subentrò l'amministratore giudiziario, essendo venute meno le garanzie offerte dalla persona del MM. Le stesse dichiarazioni del AS riguardanti l'impossibilità di rintracciare il MM per strada non potevano ritenersi credibili, attese le numerose testimonianze dalle quali risultava che il MM circolava liberamente per strada. Nè vi era prova circa le pressioni subite dal collaborante ER per convincerlo a ritrattare, tanto più che non risultava che il MM fosse stato detenuto a Catanzaro. Inoltre - a parte la considerazione che dal verbali di udienza risultava che il mediatore della falsa pace tra i due gruppi era AN UN e non UN RE come erroneamente riferito dal collaborante AS e dal col. Pellegrini - doveva considerarsi erronea la valutazione data dalla Corte di merito al rapporti esistenti tra i MM e i TA nel senso della esclusione di rapporti di affari tra i due gruppi. Infatti, come risultava anche dalle fatture e da accordi commerciali successivi alla sentenza di proscioglimento del giudice istruttore, i rapporti di affari dovevano ritenersi effettivi, di guisa che si doveva escludere che tra i due gruppi fosse stata stipulata una falsa pace, dettata dalla sola esigenza di precostituire una prova per il processo pendente a carico degli associati di entrambi i gruppi. Anche la dichiarazione resa dal collaborante AU non poteva ritenersi credibile, atteso che il successore del AC non poteva essere MM ES, padre di MO cl. 1950, tenuto conto che lo stesso era incapace di intendere e di volere, in quanto operato di lobectomia. La Corte di merito non aveva, poi, considerato non aveva potuto dare alcun incarico allo LL di uccidere IO GA, in quanto all'epoca detenuto. Nè poteva essere rilevante la circostanza che in cinque anni il MM si fosse aggiudicato solo quattro appalti pubblici. Nè poteva addebitarsi al MM la frequentazione di altri associati.
Con una ulteriore memoria difensiva, sottoscritta dagli avvocati Aricò e Cartolano, si evidenzia la erronea utilizzazione del riconoscimento fotografico del MM eseguito al sensi dell'art. 361 c.p.p. dal collaborante PO SA sul rilievo che,
trattandosi di elemento ontologicamente sfornito di garanzie difensive, detto riconoscimento non poteva essere utilizzato come prova se non con adeguata motivazione sul punto riguardante il controllo estrinseco e contenutistico.
Con altra memoria difensiva sottoscritta dall'Imputato si puntualizzano ulteriori aspetti dei motivi già dedotti. 2) Per AR OC AR motivi presentati dagli avv.ti AN Speziale e Franco Coppi.
Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 187, 192, 129 e 651 c.p.p. sul rilievo che - poiché secondo i giudici di merito la contestazione riguardante il presente processo si riferisce al reato associativo ex art. 416 bis c.p. a decorrere dall'anno 1987 fino all'anno 1992 - la partecipazione dell'AR all'associazione criminale dei MM non poteva essere desunta dalla dichiarazione del collaborante AU, il quale, senza fare cenno ad alcun episodio recente, aveva riferito fatti riguardanti l'AR relativi al periodo precedente al 1976 e, cioè, a un periodo precedente di undici anni la costituzione del l'associazione contestata nel presente processo. Nè elemento di riscontro alla dichiarazione del AU poteva essere costituito dalla circostanza relativa alla eventuale partecipazione dell'AR al "summit" di Montalto, sia perché tale episodio si era svolto nel lontano mese di ottobre del 1969, sia perché non vi era la certezza in ordine alla partecipazione dell'AR alla precedente associazione, atteso che sul punto non si era mal formato un giudicato, essendo stato l'AR prosciolto a seguito della declaratoria di estinzione del reato associativo per prescrizione. Nè elemento di riscontro poteva essere costituito dal rapporto di affinità esistente tra l'AR e MM MO cl. 1950, ritenuto capo dell'associazione criminale sidernese, in quanto per giurisprudenza costante non basta l'appartenenza ad un nucleo familiare, del quale alcuni componenti siano dediti ad attività mafiose, per dedurre l'appartenenza ad organizzazione criminale di tutti i membri del nucleo stesso. Elemento di riscontro non poteva essere Costituito nemmeno dalla aggiudicazione di appalti alla ditta AR, sia perché non vi era la prova che la ditta facesse parte di un gruppo unico con le ditte dei MM, sia perché non vi era la prova della irregolarità della procedura di aggiudicazione degli appalti, sia perché nel periodo in contestazione alla ditta AR erano stati aggiudicati solamente due appalti a distanza di 3 anni l'uno dall'altro. D'altra parte la comunanza di interessi economici con l'organizzazione criminale dei MM non significava che l'attività edilizia svolta dall'AR fosse necessariamente collegata a detta organizzazione, tanto più che il Tribunale di Reggio Calabria, pronunciando in sede di revoca della misura cautelare applicata nel confronti dell'AR aveva escluso tale collegamento.
Con il secondo motivo si deduce la carenza e la manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che, nonostante la rilevante caratura criminale dell'AR ritenuta dal giudici di merito, nessun collaborante, ad eccezione del- AU per fatti remoti, aveva parlato dell'AR. Inoltre esponenti delle Forze dell'Ordine, chiamati a riferire sulla condotta dell'AR, lo avevano definito un onesto e laborioso imprenditore. D'altra parte non risultava che l'AR disponesse di autovetture blindate o di abitazioni protette a differenza degli altri imputati, ritenuti appartenenti alla organizzazione criminale dei MM. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 434, 649 c.p.p. e 232 disp. att. c.p.p. sul rilievo che - a parte la violazione del principio "ne bis in idem" - il materiale probatorio - assunto nel precedente processo e relativo al proscioglimento pronunciato dal giudice istruttore del Tribunale di Locri con sentenza del 6/12/1991 - non poteva essere utilizzato se non previa revoca della suddetta sentenza istruttoria. Con il quarto motivo si deduce la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alle ritenute aggravanti riguardanti la disponibilità delle armi da parte dei singoli associati ed il reimpiego dei profitti illeciti da parte della organizzazione criminale sul rilievo che la gestione in comune di attività imprenditoriali con i MM non autorizzava a ritenere che tali aggravanti fossero conosciute ignorate per colpa dall'AR secondo quanto previsto dall'art. 59 co. 2 c.p.. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 27 co. 1 della Costituzione e la carenza e la manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che le attenuanti generiche erano state escluse senza tenere conto del ruolo svolto dall'AR nella associazione, ove era rimasto estraneo a fatti di sangue asseritamente commessi dagli affiliati.
3) Per MM MO classe 1954 motivi presentati dall'avv. PE Foti.
Con il primo motivo si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 192 co. 2 c.p.p. e 416 bis c.p., la mancata valutazione di una prova decisiva e la carenza e manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che gli indizi posti a fondamento della affermazione di responsabilità non potevano considerarsi gravi precisi e concordanti. In particolare il difensore ha dedotto che la Corte di merito aveva omesso di indicare gli elementi dal quali aveva desunto l'esistenza di una struttura organizzata dotata di una certa stabilità e di un programma criminoso comune, caratterizzato dagli ulteriori elementi specifici del reato associativo mafioso, e cioè, le condizioni di assoggettamento e di omertà. A parte la inutilizzabilità delle fonti indicate dalla Corte di merito, tali prove non erano idonee a dimostrare non solo la sussistenza del vincolo associativo di stampo mafioso, ma neanche la partecipazione dell'imputato al presunto sodalizio criminoso.
In primo luogo il difensore ha rilevato che lo sfogo dell'imputato in occasione della morte del fratello NO doveva considerarsi un elemento neutro non solo perché l'imputato non era stato accusato dell'omicidio del NO, ma anche perché tale omicidio, come affermato nella sentenza impugnata, era conseguente alla uccisione del GI AN, ucciso appunto dal NO. Nè elemento di accusa poteva desumersi dalla dichiarazione del collaborante UN AN non solo perché ne' lo stesso collaborante, ne' altri collaboranti avevano accusato il MM classe 1954 di aver fatto parte del sodalizio mafioso, ma anche perché il riconoscimento fotografico operato dal UN doveva considerarsi equivoco, atteso che il collaborante aveva riferito che il MM era alto 1,70, mentre dagli atti risultava che la sua altezza era pari a in. 1,52. D'altra parte la dichiarazione del UN era priva di riscontri anche in relazione alla morte di IO GA, la cui uccisione non risultava certa, tanto che lo stesso Tribunale di Locri aveva dubitato di tale evento, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Con il secondo motivo si deduce la carenza di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, tenuto conto che dette attenuanti, essendo di natura personale, non potevano essere negate per la gravità dei fatti per i quali il MM non era responsabile. Inoltre le attenuanti erano state richieste sulla base di specifici elementi quali l'incensuratezza dell'imputato e alla luce della circostanza riferita dal colonnello Pellegrini che aveva definito l'imputato "un bravo ragazzo al di fuori della guerra". 4) Per AL RE motivi presentati dall'avv. AN Managò.
Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione in relazione agli artt. 192 co. 2 e 3 c.p.p. e in relazione all'art. 416 bis c.p. sul rilievo che - poiché la stessa sentenza impugnata aveva ipotizzato l'esistenza di una falda tra le famiglie MM e TA - doveva escludersi l'esistenza del reato associativo di stampo mafioso, che per sua natura è caratterizzato dagli elementi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà da esso derivanti. Nè il rapporto di frequentazione del AL con altri associati poteva considerarsi elemento rilevante ai fini della affermazione della responsabilità. La stessa condanna per il reato relativo alle armi non costituiva elemento probante al fini della dimostrazione di appartenenza dell'imputato alla associazione criminale, in quanto non vi era prova che tali armi fossero servite al perseguimento dei fini della cosca. D'altra parte il furto subito dal MM cl. 1950 ad opera del AL mal si conciliava con la ritenuta adesione del AL alla associazione dei MM. Le stesse dichiarazioni del AS, che aveva indicato il AL quale appartenente al gruppo di fuoco, erano del tutto generiche, tanto più che il collaborante non aveva riferito alcun fatto di sangue specifico riferibile all'imputato. Con il secondo motivo si deduce l'illogicità della motivazione in relazione alle ritenute aggravanti riguardanti le anni e l'impiego dei profitti delittuosi in attività economiche gestite e controllate dagli associati sul rilievo che non era stato indicato alcun elemento di prova in ordine al fatto che l'imputato conoscesse o ignorasse per colpa tali circostanze.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 442 c.p.p. sul rilievo che la Corte di merito non aveva spiegato per quale ragione sulla base di un giudizio ex ante non si potesse ritenere già formato il quadro probatorio.
Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 416 e 378 co. 2 c.p. sul rilievo che la Corte di inerito aveva omesso di motivare sul punto prospettato con i motivi di appello relativo alla possibilità di derubricazione del reato associativo contestato nella ipotesi di associazione semplice o di favoreggiamento. Con il quinto motivo si deduce la carenza e il vizio di motivazione in ordine al diniego di attenuanti generiche. 5) Per NI EL motivi presentati dall'avv. OV Tropiano.
Con i motivi si deduce la violazione degli artt. 62, 63, 192, 195 e 507 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che la responsabilità dell'imputato era stata affermata Sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti, che non potevano ritenersi attendibili, sia perché gli stessi avevano riferito mere intuizioni personali, sia perché dette dichiarazioni erano state rese "de relato". Inoltre la Corte di merito aveva affermato l'esistenza della associazione in modo apodittico senza indicare adeguati riscontri. Infine non erano stati indicati legami di parentela, rapporti di frequentazione o comunanza di interessi con gli altri appartenenti al sodalizio criminoso, ne' risultava che l'imputato avesse avuto contrasti o dovesse vendicarsi nel confronti dei TA per qualche offesa ricevuta. Inoltre non risulta provato che le armi fossero custodite dal NI per conto della cosca MM.
Infine la motivazione appariva carente in ordine alla ritenuta aggravante del reimpiego degli illeciti guadagni, tanto più che alcuna indagine patrimoniale era stata espletata in tal senso e che gli interessi economici dell'imputato erano del tutto differenziati e, comunque, non collegabili con quelli degli altri associati. 6) Per US RD motivi presentati dall'avv. OV Tropiano.
Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 62, 63, 192, 195 e 507 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che la responsabilità dell'imputato era stata affermata sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti, che non potevano ritenersi attendibili, sia perché gli stessi mere intuizioni personali, sia perché dette dichiarazioni erano state rese "de relato". Inoltre la Corte di merito aveva affermato l'esistenza della associazione in modo apodittico senza indicare adeguati riscontri. Infine non erano stati indicati legami di parentela, rapporti di frequentazione o comunanza di interessi con gli altri appartenenti al sodalizio criminoso, ne' risultava che l'imputato avesse avuto contrasti o dovesse vendicarsi nel confronti dei TA per qualche offesa ricevuta. In particolare la motivazione appariva carente in ordine alla ritenuta aggravante del reimpiego degli illeciti guadagni, tanto più che alcuna indagine patrimoniale era stata espletata in tal senso e che gli interessi economici dell'imputato erano del tutto differenziati e, comunque, noli collegabili coli quelli degli altri associati.
7) Per RU RD motivi presentati dall'avv. OV Tropiano.
Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 62, 63, 192, 195 e 507 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che la responsabilità dell'imputato era stata affermata sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti, che non potevano ritenersi attendibili, sia perché gli stessi avevano riferito mere intuizioni personali, sia perché dette dichiarazioni erano state rese "de relato". Inoltre la Corte di merito aveva affermato l'esistenza della associazione in modo apodittico senza indicare adeguati riscontri. Infine non erano stati indicati legami di parentela, rapporti di frequentazione o comunanza di interessi con gli altri appartenenti al sodalizio criminoso, ne' risultava elle il RU avesse avuto contrasti o dovesse vendicarsi nel confronti dei TA per qualche offesa ricevuta. Con memoria presentata successivamente il difensore ha anche evidenziato l'inutilizzabilità, al sensi dell'art. 62 c.p.p., delle dichiarazioni rese dal sottufficiali dei Carabinieri CI e NO sul rilievo che gli stessi avevano riferito fatti oggetto delle dichiarazioni loro rese in via confidenziale dal due coimputati TA ET e TA PE.
8) Per TA PE motivi presentati dall'avv. Adriana Bartolo.
Con il primo motivo si deduce la violazione degli articoli 191, 434, 526, 232 disposizione attuazione c.p.p. in relazione agli articoli 649 e 650 c.p.p. su rilievo che non era stata disposta la riapertura delle indagini previa revoca della sentenza del giudice istruttore del Tribunale di Locri del 6/12/1991, relativa al proscioglimento dell'imputato per lo stesso fatto. Inoltre erano stati valutati contro l'imputato elementi di prova, che invece erano già stati valutati dal giudice istruttore a favore dello stesso imputato.
Con il secondo motivo si deduce la nullità degli artt. 468 e 507 c.p.p. sul rilievo che era stata ammessa ingiustificatamente l'escussione del collaborante NE CL LB, nonostante che non si trattasse di prova nuova, in quanto il P.M. era già a conoscenza delle sue dichiarazioni.
Con il terzo motivo si deduce la violazione degli articoli 63, 191, 195, 203 210 c.p.p. sul rilievo che le dichiarazioni dei verbalizzanti CI e NO relative a confidenze ricevute dall'imputato dovevano essere dichiarate intitilizzabili, sia perché riguardavano ammissioni di responsabilità, sia perché era stata omessa la verbalizzazione dei relativi atti. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 416 bis c.p. in relazione agli artt. 649 e 650 c.p.p., rilevando che nel caso di specie mancavano gli elementi costitutivi del reato associativo di stampo mafioso (forza di intimidazione del vincolo associativo e condizioni di ì assoggettamento e di omertà da esso derivanti), tanto più che mancava il requisito dell'intimidazione e che scopo perseguito dal gruppo dei TA era solo quello di vendicare il fratello morto.
Con il quinto motivo si deduce la carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
9) Per TA ET motivi presentati dall'avv. Foti PE. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 416 bis c.p. sul rilievo che gli indizi indicati dalla Corte di merito non erano gravi, precisi e concordanti e, comunque, non erano idonei a legittimare un giudizio di responsabilità dell'imputato in or me a reato associativo i stampo mafioso. In particolare le testimonianze rese dal sottufficiali CI e NO non potevano essere utilizzate al sensi dell'art, 63 comma 2 c.p.p., atteso che dalle informazioni confidenziali fornite dal TA emergevano indizi di reità a loro carico, Inoltre la Corte di merito non aveva tenuto conto degli elementi positivi emersi a favore dell'imputato (vedi dichiarazione del AR Arcidiaco, che aveva riferito che l'imputato viveva in clausura e gli aveva fornito la propria utenza telefonica). Infine lo stesso collaborante NE non aveva indicato l'imputato quale trafficante di stupefacenti, mentre il collaborante AS aveva riferito di non aver mai conosciuto TA ET.
Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
10) Per TA MM motivi presentati dall'avv. Sandro Furfaro.
Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 191, 434, 526 c.p.p. e 232 disp. att. c.p.p. in relazione agli articoli 649 e 650 c.p.p. sul rilievo che non era stata disposta la riapertura delle indagini, ne' era stata revocata la sentenza del giudice istruttore del Tribunale di Locri del 6/12/91 riguardante il proscioglimento dell'imputato per lo stesso fatto. Inoltre erano stati valutati contro l'imputato elementi di prova, che invece erano già stati valutati positivamente dal giudice istruttore. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 416 bis c.p. in relazione agli artt. 649 e 650 c.p.p. sul rilievo che a carico dell'imputato, detenuto in interrottamente dal 1990 in regime speciale di detenzione, non era emerso alcuno elemento, dal quale si potesse desumere la sua partecipazione alla associazione, della quale non erano stati provati neppure l'esistenza degli elementi costitutivi specifici.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 59 co. 2 c.p. e la carenza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante relativa alle anni sul rilievo che non vi era prova che l'imputato fosse consapevole che l'associazione era armata.
Con il quarto motivo si deduce la carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
11) Per CU PE motivi presentati dall'avv. Dario Grosso.
Con il primo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordina alla ritenuta sussistenza della associazione mafiosa indicata come cosca TA sul rilievo che, una volta che era stato delimitato il tempo di operatività della suddetta associazione dal 1987 al 1992, non potevano essere utilizzati gli elementi probatori relativi alla precedente associazione. Inoltre non erano stati indicati gli elementi specifici della associazione mafiosa quali la forza della intimidazione del vincolo associativo e le condizioni di assoggettamento e di omertà da esso derivanti. Infatti la prova del traffico di stupefacenti e della reazione a fatti di sangue non erano elementi sufficienti per connotare l'associazione di mafiosità.
Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione sul rilievo che la condanna per il reato riguardante le armi non è elemento sufficiente per l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo di stampo mafioso. Con il terzo motivo si deduce la violazione del principio "ne bis in idem" sul rilievo che il CU era stato condannato per il reato di associazione semplice dalla Corte di Appello di Catanzaro riguardante gli stessi fatti.
12) Per SE IO motivi presentati dall'avv. Menotti Ferrari.
Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 12 e 15 c.p.p. sul rilievo che erroneamente il Tribunale di Locri, la cui decisione era stata condivisa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, aveva escluso la connessione con i reati fine di cui al processo pendente a carico dello stesso imputato davanti alla Corte di Assise di Locri. Di conseguenza ricorreva la nullità del giudizio di primo e di secondo grado, in quanto, sussistendo la continuazione tra i reati, il giudice competente era la Corte di Assise, ove pendeva il processo relativo al reato più grave.
Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 471, 472, 473 e 181 c.p.p. sul rilievo che non era stata motivato il rigetto della richiesta di revoca del provvedimento, con il quale era stato disposto di procedere a porte chiuse.
Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge in relazione al reato previsto dall'art. 416 bis c.p. sul rilievo che dalla stessa sentenza impugnata era risultato che si trattava di una falda tra gruppi contrapposti, che non avevano le caratteristiche delle associazioni di stampo mafioso, mancando la prova sia in ordine al fatto che gli associati si siano avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo, sia in ordine allo stato di assoggettamento e di omertà derivanti da detto vincolo. Inoltre, tenuto conto della condotta del SE diretta a favorire l'associazione dei TA, il fatto poteva essere derubricato nell'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 378 co. 2 C.P.. Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 63, 203, 210, 191, 195 c.p.p. e 6 L. 267/1997 sul rilievo che le dichiarazioni rese in via confidenziale dagli imputati TA ET e TA PE agli investigatori CI e NO non potevano costituire oggetto di testimonianza da parte dei due sottufficiali e quindi le loro dichiarazioni testimoniali non potevano essere utilizzate. Nè, al sensi dell'art. 6 L. 267/1997, potevano essere utilizzate le dichiarazioni rese da ER TT nella fase delle indagini preliminari, atteso che in grado di appello era stata richiesta la sua escussione.
Con il quinto motivo si deduce il vizio della motivazione sul rilievo che la responsabilità dell'imputato era stata affermata dalla Corte di merito solo sulla base delle generiche dichiarazioni del AS, del quale non era stata verificata l'attendibilità intrinseca, nonché sulla base delle dichiarazioni della IO e della TA, le quali, unitamente alle dichiarazioni del AS, erano prive di riscontri. Inoltre la Corte di merito non aveva tenuto conto delle dichiarazioni rese dal NE o da altri dichiaranti. Con il sesto motivo si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante relativa alle armi, nonché di quella prevista dall'art. 61 n. 9 c.p. sul rilievo che l'abuso dei poteri e la violazione dei doveri non si trovano in rapporto finalistico con il reato commesso.
Con il settimo motivo si deduce la carenza della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, la cui richiesta non poteva essere rigettata con la sola motivazione della gravità dei fatti.
13) Per AS OC noli sono stati presentati i prescritti motivi.
Motivi della decisione
A) Per comodità di esposizione vengono trattati prima i motivi di carattere generale comune a più ricorrenti e poi quelli riferibili a ciascun ricorrente.
1) Infondato deve ritenersi il motivo, comune a più ricorrenti, con il quale si deduce l'incompetenza del Tribunale di Locri. Invero - a parte la considerazione che al sensi dell'art. 15 del D.L. 367/1991 (istitutivo della Direzione Nazionale Antimafia), convertito con modificazioni nella L. 8/1992, le disposizioni previste dal suddetto D. L., tra le quali vanno annoverate quelle relative alla modifica dell'art. 12 lett. b) e c) c.p.p., si applicano solo al procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso - si deve escludere che possa determinarsi lo spostamento di competenza per connessione prevista dall'art. 12 lett. b) e c) c.p.p., qualora i reati siano stati commessi da soggetti diversi. Infatti in tal caso, mancando l'unità del processo volitivo tra il reato mezzo ed il reato fine, ricorre solo una ipotesi di connessione di natura eventualmente probatoria che non produce lo spostamento di competenza per materia previsto dall'art. 15 co. 2 c.p.p., tanto più che l'interesse di un solo imputato alla trattazione unitaria di reati commessi in continuazione o connessi tra loro con il vincolo teleologico non può pregiudicare quello del coimputato (o dei coimputati) a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza (Cass. sez. 1^ n. 3799 del 10/1/1992, proc. Barretta, rv. 188.844; Cass. sez. 1^ n. 3385 del 28/3/1995, proc. Pischedda, rv. 200.701 e 200.70 2). Pertanto, poiché nel caso di specie risulta dagli atti che non tutti gli imputati del presente processo erano imputati anche davanti alla Corte di Assise di Locri, correttamente i giudici di merito hanno disatteso la relativa eccezione di incompetenza per connessione. 2) Infondato deve ritenersi il motivo, comune a più ricorrenti, con il quale si deduce la violazione degli artt. 434 c.p.p., 232 e 243 disp. att. c.p.p. sul rilievo che il nuovo giudizio per il reato ex art. 416 bis c.p. era stato iniziato dopo che alcuni degli attuali imputati erano stati prosciolti dal giudice istruttore del Tribunale di Locri per lo stesso reato contestato fino al 1987 con sentenza del 6/12/1991, che non era stata revocata dal G.I.P. per mancanza della relativa richiesta da parte del P.M..
Invero, in presenza di una sentenza di proscioglimento, l'obbligo di revoca della stessa per procedere a nuove indagini deve ritenersi sussistente solo nel caso che i fatti oggetto delle nuove indagini riguardino lo stesso reato, dal quale l'imputato sia stato in precedenza prosciolto.
Orbene nel caso di specie - come già ampiamente chiarito dalla Corte di merito - si deve escludere che ricorra l'ipotesi di revoca della sentenza di proscioglimento prevista dall'art. 434 c.p.p., tenuto conto che il reato associativo, dal quale alcuni degli attuali ricorrenti erano stati prosciolti con la citata sentenza del giudice istruttore del Tribunale di Locri, è ben diverso dal reato associativo contestato agli attuali ricorrenti. Infatti, a parte la considerazione che alcuni imputati sono diversi, è assorbente la circostanza che nel primo caso si trattava di una unica associazione criminale operante fino al mese di settembre 1987, mentre nel secondo caso si tratta di due associazioni criminali contrapposte tra di loro, operanti a partire dalla fine del 1987.
3) Per tale ragione deve ritenersi infondato anche l'altro motivo, comune a più ricorrenti, riguardante la violazione dell'art. 649 c.p.p.. Infatti nel caso di specie si deve escludere che ricorra la violazione del principio "ne bis in idem", atteso che - a parte la considerazione che si tratta di una sentenza istruttoria di proscioglimento sempre revocabile in presenza di fatti nuovi - nel presente processo gli imputati sono stati sottoposti a procedimento penale per un reato diverso da quello per il quale sono stati prosciolti con la citata sentenza del giudice istruttore. 4) Parimenti infondato deve ritenersi il motivo, comune a più ricorrenti, relativo alla inutilizzabilità del materiale probatorio facente parte del precedente procedimento conclusosi con la citata sentenza di proscioglimento del giudice istruttore di Locri. Invero - alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale, che si condivide (Cass. Sez. Un. N. 2110 del 23/2/1996, proc. Fachini, rv. 203765) - ben possono essere valutate con autonomo giudizio le circostanze di fatto raccolte in altro procedimento conclusosi con una sentenza irrevocabile di assoluzione, in quanto la preclusione di un nuovo giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale in ordine al reato che è stato oggetto del giudicato, mentre non riguarda la rinnovata valutazione di dette circostanze. una volta stabilito che le stesse possano essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati.
Pertanto deve ritenersi del tutto irrilevante la doglianza dedotta da più ricorrenti relativa al fatto che le stesse circostanze assunte nel precedente procedimento siano state valutate in modo difforme nel presente processo, tenuto conto che il giudizio espresso dai giudici di merito è stato rivisitato alla luce dei nuovi elementi probatori acquisiti nel nuovo processo. 5) Inammissibile per la sua manifesta infondatezza deve ritenersi il motivo, comune a più ricorrenti, con il quale si deduce la violazione degli artt. 471, 472, 473 e 181 c.p.p. sul rilievo che non era stata motivato il rigetto della quale era stato disposto di richiesta di revoca del provvedimento, con i procedere a porte chiuse. Infatti - pur disponendo l'art. 471 c.p.p. che l'udienza è pubblica a pena di nullità - non vi è dubbio che tale nullità rientra tra quelle relative previste dall'art. 181 c.p.p., di guisa che la stessa deve ritenersi sanata ai sensi dell'art. 182 co. 2 c.p.p., non essendo stata eccepita detta nullità prima del compimento dell'atto oppure immediatamente dopo.
6) Infondato deve ritenersi il motivo, comune a più ricorrenti, con il quale si deduce la violazione degli artt. 62 e 63 c.p.p. sul rilievo che le dichiarazioni dei sottufficiali CI e NO riguardanti le confidenze ricevute dagli imputati TA PE e TA ET nel corso del procedimento dovevano essere dichiarate nulle o inutilizzabili, sia perché era stata omessa la verbalizzazione dei relativi atti, sia perché dalle informazioni confidenziali fornite dal TA erano emersi indizi di reità a loro carico.
Infatti il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 c.p.p. - diretto ad assicurare l'inutilizzabilità di quanto dichiarato dall'imputato o dall'indagato al di fuori degli atti garantiti dalla presenza del difensore - deve ritenersi sussistente ogniqualvolta le dichiarazioni siano state rese nel corso del procedimento, mentre tale divieto non è operante nel caso che dette dichiarazioni siano state rese anteriormente o al di fuori del procedimento, atteso che in questa ultima ipotesi la testimonianza, nel suo contenuto specifico, assume il valore di fatto storico percepito dal teste e, come tale, valutabile dal giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili a detto mezzo di prova (Cass. Sez. 1^ n. 7745 del 7/8/1996, proc. Borello, rv. 205524; Cass. Sez. 1^ n. 3951 del 25/7/1996, proc. Panaro, rv. 205353). Orbene nel caso di specie la Corte di merito ha adeguatamente chiarito che dette informazioni erano state fornite dal due imputati al due sottufficiali, che le avevano trasfuse nel rapporto, in un periodo antecedente all'inizio del procedimento, di guisa che correttamente non è stato ritenuto operante il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 c.p.p., trattandosi di dichiarazioni rese non nel corso del procedimento. Inoltre, tenuto conto che i due fratelli TA avevano negato di aver fatto tali confidenze al due sottufficiali, la Corte di merito ha svolto un adeguato esame critico di tali testimonianze, ritenendole attendibili sulla base di elementi specifici risultanti dagli atti. In particolare la Corte di merito ha evidenziato che la conferma che tali incontri vi erano stati risultava, tra l'altro, sia dal fatto che l'imputato SE aveva riferito di aver saputo da TA PE dei suoi incontri con il AR NO, sia dalla dichiarazione del collaborante AS OC, che aveva riferito di aver saputo da NO AT che il AR NO andava da TA PE per acquisire informazioni. Va altresì precisato che al caso di specie non è applicabile la norma prevista dall'art. 63 c.p.p., elle riguarda la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli indagati o dagli imputatì "contra se" senza la presenza difensore, bensì la disposizione prevista dall'art. 62 c.p.p., trattandosi testimonianza resa "de relato" dal due sottufficiali, che si limitarono a riferire il contenuto di confidenze extragiudiziali, per le quali non fu redatto alcun verbale, apprese dal due fratelli TA prima dell'apertura del procedimento a loro carico. Ne consegue che, una volta verificata la credibilità dei due sottufficiali alla luce dei criteri generali dettati materia di testimoni, li a resa "de relato", correttamente i giudici di merito hanno ritenuto utilizzabile detto mezzo di prova.
7) Infondato deve ritenersi il motivo, comune a più ricorrenti, con si deduce la violazione degli artt. 468 e 507 c.p.p. sul rilievo elle era stata ammessa ingiustificatamente l'escussione del collaborante NE CL LB, nonostante elle non si trattasse di prova nuova, in quanto il P.M, era già a conoscenza delle sue dichiarazioni.
Invero il potere discrezionale riconosciuto al giudice del dibattimento di ammissione di nuove prove ex art. 507 c.p.p. è stato più volte affermato da questa Suprema Corte (vedi in tal senso anche Sez. Un. n. 17 del 6-11-1992, ric. Martiri, rv. nn. 191. 606 e 191.60 7) e tale principio è stato confermato dalla sentenza 111/1993 della Corte Costituzionale, che non ha posto alcun limite al potere del giudice del dibattimento di assumere nuove prove ufficio al sensi dell'art. 507 c.p.p., richiamando in motivazione, tra l'altro, il principio già enunciato nella sentenza 255/1992 della stessa Corte, ove si afferma che "fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità" e che "ad un ordinamento improntato al principio di legalità non sono consone norme di metodologia processuale che ostacolino in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta decisione".
Orbene nel caso in esame i giudici di merito, ritenendo assolutamente necessaria l'assunzione delle dichiarazioni del collaborante NE CL LB, tanto più che il suo nome risultava dalle intercettazioni eseguite sulla utenza telefonica di TA PE, si sono avvalsi dei loro poteri integrativi di ufficio previsti dall'art. 507 c.p.p., di guisa che la loro decisione, essendo stata correttamente motivata, non può essere censurata in questa sede, non potendo il giudice di legittimità interferire nella sfera discrezionale riservata dalla legge al giudice di merito.
8) Analogo discorso va fatto in relazione alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla TA e dalla IO alla polizia giudiziaria e inserite nel fascicolo del dibattimento mediante le relative contestazioni. In particolare, quanto alla prima, è sufficiente rilevare che - anche se la stessa rifiutò di firmare i relativi verbali - il contenuto delle sue dichiarazioni, ha trovato ampio riscontro in altri elementi di causa, idonei a confermarne l'attendibilità (vedi dichiarazioni dei verbalizzanti, del SE, della IO, del AS, ecc.). Quanto alla IO, le cui dichiarazioni hanno ugualmente trovato ampio riscontro nelle risultanze processuali (dianzi indicate), è irrilevante la circostanza che la stessa rivestisse la qualifica di imputata, attesa la formulazione dell'art. 513 c.p.p., come novellata dalla recente sentenza n. 361/1998 della Corte Costituzionale, che consente l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari mediante le contestazioni. 9) Parimenti infondato deve ritenersi il motivo, peraltro generico, riguardante la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaborante PO SA, tenuto conto che le sue dichiarazioni sono state ritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento mediante la procedura prevista dall'art. 6 co. 5 L. 267/1997, trattandosi di collaborante irreperibile in primo grado e regolarmente citato in secondo grado.
10) Più complesso è il discorso riguardante le dichiarazioni del collaborante ER TT, la cui utilizzazione è stata ampiamente contestata dal difensori di MM MO classe 1950 sul rilievo che lo stesso non è stato citato nel giudizio di secondo grado, nonostante la specifica richiesta dei difensori. A tal proposito è opportuno ricordare che il suddetto collaborante in primo grado rese sostanzialmente l'interrogatorio, disconoscendo la propria firma apposta in calce ai verbali riguardanti le dichiarazioni da lui rese nel corso delle indagini preliminari, tanto che fu disposta una perizia grafica, le cui conclusioni deponevano per l'autenticità della sua firma. Alla luce di tale circostanza la Corte di merito, ritenendo che nel caso di specie non fosse applicabile la normativa transitoria prevista dalla L. 267/1997, rigettò la richiesta di rinnovazione del dibattimento per l'escussione del collaborante. Orbene - a prescindere dalla correttezza o meno della decisione della Corte di merito, che a parere di questa Corte avrebbe dovuto comunque citare il collaborante, attesa la sua dichiarazione di volersi astenere dal deporre - è assorbente nel caso di specie la circostanza che le dichiarazioni dello ER, anche se non utilizzabili, non possono essere considerati elementi determinanti per l'affermazione di responsabilità del Commmisso classe 1950, atteso che gli altri elementi processuali legittimamente acquisiti sono senz'altro idonei per la loro rilevanza a legittimare tiri giudizio di responsabilità in ordine al reato oggetto del presente processo. A tal proposito è opportuno ricordare - come affermato anche di recente dalle sezioni Unite con sentenza del 25/2/1998 (proc. Gerina) - che anche in sede di legittimità può procedersi alla cosiddetta "prova di resistenza" nel senso di valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente (vedi dichiarazioni dello ER) abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, controllando in particolare la struttura argomentativa della motivazione "per stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa, anche senza quelle dichiarazioni, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l'identico convincimento".
11) Infondati devono ritenersi i numerosi motivi, dedotti da più ricorrenti, diretti a contestare sia la sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo ex art. 416 bis c.p., sia l'esistenza delle due organizzazioni criminali contrapposte operanti nella zona di Siderno, facenti capo rispettivamente alle famiglie dei MM e dei TA.
Invero deve ritenersi sussistente il reato associativo di cui trattasi ogniqualvolta vi è la prova della esistenza di un "pactum sceleris" tra più soggetti, che, prescindendo dalla commissione dei singoli reati, presuppone l'esistenza di una struttura organizzata più o meno complessa e la predisposizione di mezzi necessari all'attuazione del programma comune a tutti gli associati. Inoltre, per la sussistenza della organizzazione criminale di stampo mafioso (o di altra associazione similare comunque localmente denominata), è altresì necessario che la stessa si avvalga della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Va infine precisato che la partecipazione all'associazione presuppone solo l'adesione del soggetto al programma delinquenziale comune, essendo del tutto Irrilevante la circostanza che a carico dello stesso non risulti accertato alcun reato fine.
Nel caso in esame i giudici di merito, con motivazioni che si integrano tra loro per essere conformi sul punto, hanno correttamente ritenuto la sussistenza delle due associazioni criminali, ancorando il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti, indubbiamente rivelatori di un legame stabile e permanente tra gli associati dei due gruppi contrapposti, caratterizzato dalla suddivisione dei compiti tra i vari associati e dalla predisposizione di mezzi e strutture dirette al conseguimento di un programma comune. In particolare la loro attività non era solo quella diretta a commettere omicidi per la risoluzione di faide di natura familiare, ma si estendeva alla commissione di una pluralità di delitti diretti principalmente a perseguire il controllo del territorio, avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà da essa derivante. Come ampiamente evidenziato dalla Corte di merito l'esistenza di dite gruppi contrapposti risultava chiaramente dagli elementi emersi dalle dichiarazioni di IO TT, TA NN e SE IO, dalle informazioni confidenziali fornite dal fratelli TA PE e TA ET al marescialli CI e NO, dalle dichiarazioni dei collaboranti NE CL LB, UN AN, AU CO, AS AT e PO SA, dalle intercettazioni telefoniche, da accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria e, da ultimo, dalle dichiarazioni rese in sede di appello da AS OC, divenuto nel frattempo collaborante di giustizia. Inoltre correttamente la Corte di merito ha inquadrato le dite associazioni nella categoria di stampo mafioso, in quanto la struttura dei due gruppi rispondeva a logiche tipiche della "ndrangheta" e, cioè, controllo del territorio mediante intimidazioni di varia natura, riconoscimento dei gradi per ciascun associato, collegamento tra le varie associazioni dette "locali", richiesta di reciproco aiuto, ecc.. A tal proposito la Corte di merito ha puntualmente richiamato, tra gli altri, numerosi e vari episodi sintomatici della caratterizzazione in senso mafioso delle due associazioni, quali: la richiesta di aiuto alla famiglia MO RO per l'attentato al TA riferito da AS AT;
la richiesta da parte dei MM allo EL di procedere all'uccisione di IO GA;
la presa di distanza dal gruppo TA da parte delle altre famiglie, che preferirono schierarsi con i MM, considerato il gruppo vincente, come riferito dal PO, dal UN e dal NE;
la telefonata minacciosa del MM classe 1950 al EL (vedi pag. 119); lo stato di assoggettamento dei direttori di banca nel confronti del MM classe 1950, come riferito dallo AR, amministratore dei beni dei MM in sequestro (vedi pag. 120); le irregolarità delle gare di appalto documentate dalla perizia in atti, ove la somma al ribasso risultava scritta a mano;
l'atteggiamento sprezzante per le istituzioni da parte dell'associato RU RD con riferimento all'episodio riguardante il sequestro del motorino in danno del nipote US AV da parte del brigadiere GA, le intimidazioni rivolte alla IO e alla TA come riferito dal AS (pag. 125); l'accordo di tregua tra le due associazioni per poter superare le difficoltà determinate dal presente processo, raggiunto mediante l'intervento di RE UN (vedi pagg. 124- 125), come riferito dal NE e dal AS. A proposito di quest'ultima circostanza è irrilevante la censura dedotta dal difensore del MM classe 1950 nel motivi nuovi con riferimento alla confusione verificatasi tra i nomi di UN AN e RE UN, trattandosi con tutta evidenza di un mero errore di trascrizione dei relativi nomi.
12) Infondati devono ritenersi anche i numerosi motivi, dedotti da più ricorrenti, diretti a contestare l'attendibilità dei collaboranti e dei testi.
Invero la dichiarazione resa da tiri collaborante di giustizia, se precisa e circostanziata, ben può costituire fonte di convincimento, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni, che siano tali da renderne verosimile il contenuto. Non vi è dubbio che il riscontro esterno, idoneo a confermare l'attendibilità del collaborante, può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da altra dichiarazione accusatoria convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze.
Orbene nel caso di specie i giudici di merito - le cui decisioni si integrano a vicenda per essere conformi sul punto - si sono adeguati al suddetto principio, ancorando il proprio giudizio alle convergenti ed autonome dichiarazioni dei vari collaboranti, ritenuti intrinsecamente attendibili sulla base di criteri pienamente condivisibili, quali la costanza, la precisione e la coerenza del racconto, l'assenza di contrasto con altre acquisizioni, l'assenza di contraddizioni rilevanti o difficilmente superabili, ecc.. D'altra parte vi è da considerare che la attendibilità intrinseca dei collaboranti deve essere doverosamente e attentamente verificata, quando i riscontri esterni lasciano un qualche margine di perplessità o per la loro scarsa rilevanza o perché suscettibili di interpretazione alternativa. Ma tale valutazione non è richiesta in termini altrettanto penetranti, allorché, come nel caso di specie, ci si trovi in presenza di numerosi elementi esterni di riscontro anche individualizzanti, connotati della caratteristica della gravità, della precisione e della sostanziale concordanza. Quanto alla attendibilità estrinseca, giudici di merito, oltre al reciproco riscontro costituito dalla convergenza delle suddette dichiarazioni, hanno indicato numerosi altri riscontri di natura generica e specifica, indubbiamente idonei per la loro rilevanza a confermare la credibilità dei collaboranti, di guisa che dette dichiarazioni, rese in piena autonomia, tanto da escludere il pericolo di reciproche influenze, ben possono costituire validi elementi probatori, tanto più che i giudici di merito hanno ampiamente motivato in ordine alle divergenze riscontrate dai difensori con i motivi di appello, superandole con argomentazioni di natura logica non suscettibili di censura in questa sede. Nè le censure mosse dal difensori con i motivi di ricorso sono idonee a incrinare il saldo quadro probatorio descritto dai giudici di merito, tanto più che le stesse - specie quelle riguardanti la dedotta contraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboranti e dei relativi riscontri - devono ritenersi inammissibili, essendo dirette alla rivalutazione di circostanze di fatto non consentita in questa sede.
Quanto alla credibilità dei testi, i giudici di merito hanno proceduto ad tiri attento esame critico delle loro deposizioni, confrontandole anche con le altre risultanze processuali e verificando volta per volta la loro convergenza con le stesse, di guisa che le relative censure dedotte a tal proposito dai difensori devono ritenersi del tutto inammissibili. D'altra parte va rilevato che - contrariamente a quanto sostenuto da alcuni difensori nel motivi di ricorso - si deve escludere che nel caso di specie la Corte di merito abbia travisato alcune risultanze processuali, omettendo anche di rispondere a specifici motivi dedotti con gli atti di appello. Infatti va osservato che le doglianze prospettate da alcuni difensori - dirette essenzialmente ad evidenziare elementi processuali non adeguatamente valutati nella sentenza impugnata - non incidono comunque sul giudizio globale operato dalla Corte di merito, che nell'ambito del suo potere discrezionale, pur tenendo conto di tutte le emergenze processuali, ha giustamente valorizzato quegli elementi ritenuti più idonei ed assorbenti al fini della decisione. Pertanto - poiché nel caso di specie Corte di merito ha correttamente proceduto prima alla valutazione di specifiche circostanze emerse dagli atti in modo certo, traendo da ciascuna di esse elementi significativi, e poi, operando il collegamento tra i vari elementi, tutti gravi, precisi e concordanti, è pervenuta al convincimento che gli imputati fossero pienamente responsabili del reato associativo loro contestato - la sentenza impugnata sotto tale profilo non merita alcuna censura, essendo la stessa sorretta da motivazione immune da vizi logici e pienamente aderente al consolidati criteri vigenti in materia di valutazione della prova. 13) Infondati devono ritenersi anche i motivi riguardanti le ritenute aggravanti della disponibilità delle armi e del reimpiego dei proventi dei delitti nel finanziamento delle imprese del gruppo MM.
Quanto alla sussistenza della aggravante relativa alla disponibilità delle armi, è sufficiente rilevare che la Corte di merito ha adeguatamente motivato sul punto, ancorando il proprio giudizio circa la consapevolezza da parte degli associati da parte di una associazione armata a elementi specifici risultanti dagli atti, quali le dichiarazioni rese da alcuni collaboranti e i sequestri di armi eseguiti nel confronti di alcuni associati appartenenti ad entrambi i gruppi. Inoltre tali elementi specifici sono stati affiancati da considerazioni di natura logica non suscettibili di censura in questa sede, tanto più che - attesa l'asprezza dello scontro tra i due gruppi contrapposti, concretizzatosi nella uccisione di numerose persone nel giro di qualche anno - non era ipotizzabile che gli associati potessero non avere conoscenza dell'uso delle armi da parte delle associazioni di appartenenza e che dette armi fossero detenute in funzione del perseguimento dei fini delle associazioni stesse.
Anche in relazione alla aggravante riguardante il reimpiego dei proventi dei delitti nel finanziamento delle imprese del gruppo MM, la Corte di merito ha svolto una adeguata motivazione, ancorando il proprio giudizio ad elementi convergenti risultanti dagli atti (vedi, tra l'altro, dichiarazioni di NE CL e confidenze fatte da ET TA al due sottufficiali), dal quali era emerso in particolare che con i proventi derivanti dalle attività illecite i MM avevano realizzato un impero economico, riuscendo a gestire tutte le attività imprenditoriali della zona, ivi compresa la gestione degli appalti del Comune di Siderno. Pertanto, anche senza tenere conto della dichiarazione del collaborante IE, si deve ritenere, come correttamente rilevato dal giudici di merito, che tale circostanza - peraltro ampiamente nota agli estranei alla associazione come risultava dalle dichiarazioni dei suddetti collaboranti - fosse conosciuta anche agli associati del gruppo MM, la cui attività era finalizzata al perseguimento dei fini della associazione criminale di appartenenza.
14) Inammissibile per la sua manifesta infondatezza deve ritenersi il motivo, comune ad alcuni ricorrenti, con il quale si deduce la violazione dell'art. 442 c.p.p. sul rilievo del mancato riconoscimento della diminuente per il rito abbreviato. Infatti sul punto la Corte di merito ha ampiamente chiarito la ragione per la quale il processo non era definibile allo stato degli atti, evidenziando che nel dibattimento di primo grado erano stati acquisiti numerosi elementi che avevano consentito di fare piena luce in ordine alla posizione di ciascuno associato (vedi dichiarazioni di NE CL, del Dott. ES AR, perizia del prof. IA in ordine all'attività imprenditoriale dei MM e alla aggiudicazione degli appalti, ecc.).
15) Parimenti inammissibili devono ritenersi i motivi, comuni a più ricorrenti, con i quali si lamenta il difetto di motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Infatti la Corte di merito - seppur con succinta motivazione svolta in relazione all'AR e richiamata volta per volta in relazione alle posizioni degli altri imputati - ha ancorato il proprio giudizio alla estrema gravità dei fatti e al conseguente notevole allarme sociale destato nella zona di Siderno, ritenendo tali elementi assorbenti rispetto allo specifico contributo fornito da ciascun associato, la cui attività era comunque diretta al rafforzamento della associazione. Tale giudizio - anche se prescinde dalla valutazione di elementi f' soggettivi riferibili a ciascun imputato e, in particolare, dal contributo fornito da ciascun imputato al perseguimento dei fini della associazione criminale di appartenenza - deve ritenersi adeguatamente motivato sulla base dei parametri fissati dall'art. 133 c.p., tenuto conto che da tutto il contesto motivazionale emerge in modo evidente l'asprezza dello scontro tra i due gruppi contrapposti, che provocò numerosi omicidi nel giro di qualche anno, tanto da destare nella zona un rilevante allarme sociale. Pertanto - polché la Corte di merito con motivazione immune da vizi logici ha spiegato la ragione per la quale i fatti dovevano ritenersi di estrema gravità, tanto da poter prescindere dalla valutazione delle posizioni di ciascun imputato - le dedotte censure, dirette essenzialmente alla contestazione di un potere discrezionale del giudice di merito, sono improponibili in questa sede.
B) Con riferimento al motivi specifici dedotti da ciascun ricorrente si osserva quanto segue.
1) MM MO classe 1950.
Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda i motivi di natura procedurale, quelli relativi alla utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti, quelli relativi alla attendibilità dei collaboranti e dei testi, quelli relativi alla sussistenza della associazione e alla natura della stessa, quelli relativi alle ritenute aggravanti e quelli relativi al diniego delle attenuanti generiche si rinvia alla parte generale.
Quanto alle censure relative alla ritenuta responsabilità dell'imputato si osserva che la Corte di merito ha svolto una adeguata motivazione sul punto, ancorando il proprio giudizio a specifici elementi risultanti dagli atti (vedi in particolare la parte espositiva relativa alla posizione dell'imputato), correttamente valutati sotto il profilo della loro gravità, precisione e concordanza. In particolare, anche senza tenere conto della dichiarazione del collaborante ER per le considerazioni svolte nella parte generale, gli elementi indicati dal giudici di merito sono più che sufficienti a legittimare Un giudizio di responsabilità in ordine al reato associativo ascritto, tenuto conto che le dichiarazioni dei collaboranti AU, PO, AS e UN, oltre a trovare tra loro tiri reciproco riscontro, hanno trovato ulteriori e significativi riscontri nelle testimonianze rese dal sottufficiali CI e NO, nel tono imperioso della telefonata intercorsa tra MM MO e il EL, nella testimonianza resa dal Dott. AR ES, custode dei beni sottoposti a sequestro, nella dichiarazione resa dal collaborante AS, nella dichiarazione resa dal collaborante NE, nella circostanza che l'abitazione del MM era munita di telecamere per controllare le zone esterne, nella gestione degli appalti del comune di Siderno, la cui aggiudicazione avveniva con procedura indubbiamente irregolare, atteso che il prezzo al ribasso risultava aggiunto a penna, ecc..
Nè può ravvisarsi contraddizione nella parte della motivazione in cui la qualità di capo viene desunta dalla circostanza che l'abitazione del MM era munita di telecamere e, nel contempo, si afferma che lo stesso circolava senza l'uso di autovetture blindate, tenuto conto che sul punto la Corte di merito ha svolto una adeguata motivazione, rilevando che la sua libertà di movimento era, comunque, assicurata dal controllo del territorio garantito dal gruppo di fuoco della associazione di sua appartenenza. Nè la circostanza che il MM classe 1950 non sia stato mai detenuto nel carcere di Catanzaro può incrinare la dichiarazione del collaborante AS nella parte in cui lo stesso aveva riferito di aver saputo da TA PE delle pressioni esercitate dal TA, dai MM e da altre persone di NO su ER TT per ottenere una sua ritrattazione. Infatti dal testo della sentenza impugnata (pag. 82) non emerge che sia stato proprio MM MO classe 1950 ad esercitare le suddette pressioni, bensì che il suo gruppo, quello dei TA "ed altre persone di NO" si adoperarono in tal senso.
Quanto ai motivi nuovi sottoscritti dall'avv. Cartolano, con i quali si lamenta l'errata valutazione data dalla Corte di merito a circostanze di fatto risultanti dagli atti, è sufficiente rilevare che le dedotte censure, dirette essenzialmente a sollecitare una diversa interpretazione di alcune circostanze nel senso più favorevole all'imputato, sono improponibili in questa sede, tanto più che le stesse sono state già correttamente esaminate nella sentenza impugnata.
Infondato deve ritenersi l'ulteriore motivo (vedi memoria difensiva sottoscritta dagli avv.ti Aricò e Cartolano), con il quale si evidenzia la erronea utilizzazione del riconoscimento fotografico del MM eseguito ai sensi dell'art. 361 c.p.p. dal collaborante PO SA. Infatti, pur convenendo che tale elemento è sfornito di garanzie difensive, in quanto eseguito nella fase delle indagini preliminari senza la presenza del difensore, va rilevato che - a parte la considerazione che le dichiarazioni del PO, citato nel giudizio di appello, sono state acquisite al fascicolo del dibattimento - detto riconoscimento è stato correttamente utilizzato dal giudici di merito coi-ne indizio unitamente al numerosi elementi di prova dianzi indicati.
2) AR OC AR
Il ricorso è fondato.
Come già chiarito nella parte generale va disatteso il motivo riguardante la violazione degli artt. 434 c.p.p., 232 e 243 disp. att. c.p.p., atteso che, in presenza di una sentenza di proscioglimento, l'obbligo di revoca della stessa per procedere a nuove indagini deve ritenersi sussistente solo nel caso che i fatti oggetto delle nuove indagini riguardino lo stesso reato dal quale l'imputato sia stato in precedenza prosciolto. Pertanto nel caso di specie si deve escludere che ricorra l'ipotesi di revoca della sentenza di proscioglimento prevista dall'art. 434 c.p.p., tenuto conto che il reato associativo, dal quale l'imputato era stato prosciolto con la sentenza 6/12/1991 del giudice istruttore del Tribunale di Locri, è ben diverso dal reato associativo contestato nel presente processo. Infatti, a parte la considerazione che alcuni imputati sono diversi, è assorbente la circostanza che nel primo caso si trattava di una unica associazione criminale operante fino al mese di settembre 1987, mentre nel secondo caso si tratta di due associazioni criminali contrapposte tra di loro, operanti a partire dalla fine del 1987. Ne consegue che va disatteso anche l'altro motivo riguardante la violazione dell'art. 649 c.p.p., atteso che nel presente processo l'imputato è stato sottoposto a procedimento penale per un reato diverso da quello per il quale è stato prosciolto con la citata sentenza del giudice istruttore. Ciò premesso si osserva che correttamente la Corte di merito ha utilizzato il materiale probatorio facente parte del precedente procedimento conclusosi con la citata sentenza di proscioglimento del giudice istruttore di Locri. Infatti - alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale, che si condivide (Cass. Sez. Un. N. 2110 del 23/2/1996, proc. Fachini, rv. 203765) - ben possono essere valutate con autonomo giudizio le circostanze di fatto raccolte in altro procedimento conclusosi con una sentenza irrevocabile di assoltà in quanto la preclusione di un nuovo giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale in ordine al reato che è stato oggetto del giudicato, mentre non riguarda la rinnovata valutazione di dette circostanze, una volta stabilito che le stesse possano essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati. Pertanto nel caso di specie ben possono essere utilizzate le stesse circostanze assunte nel precedente procedimento, rivalutandole alla luce dei nuovi elementi probatori acquisiti nel presente processo. Tuttavia per giungere ad un giudizio di responsabilità è necessario che i nuovi elementi probatori siano dotati di una significativa forza di persuasione, tanto da legittimare in funzione della loro gravità, precisione e concordanza il convincimento circa la responsabilità dell'Imputato in ordine al reato associativo ascrittogli.
Orbene nel caso di specie i giudici di merito hanno ancorato il proprio giudizio a elementi probatori di vecchia data e, comunque, relativi a fatti tutti precedenti al 1987 (vedi dichiarazioni del collaborante AU, "summit" di Montalto, sentenza riguardante la prescrizione di un precedente reato associativo contestato allo stesso imputato, rapporto di parentela, ecc.), senza tenere conto che il reato contestato nel presente processo riguarda una condotta riferibile all'imputato a partire dalla costituzione della nuova associazione criminale, avvenuta secondo l'accusa verso la fine dell'anno 1987. Come elementi nuovi, riferibili al periodo in contestazione, la Corte di merito ha indicato il collegamento della ditta AR con le imprese del gruppo MM, l'aggiudicazione di due appalti con procedura di dubbia correttezza amministrativa e il perdurante rapporto di parentela. Ma - a parte la considerazione che il rapporto di parentela va considerato come elemento neutro in mancanza di altri significativi elementi - va rilevato che nella motivazione non è stato specificato ne' in cosa consista la comunanza di interessi tra l'AR e le imprese del gruppo MM, ne' gli importi riguardanti gli appalti, ne' la loro rilevanza in relazione agli altri lavori pubblici appaltati dal comune di Siderno nello stesso periodo in contestazione. Ne consegue che nel caso di specie è ravvisabile una palese carenza di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione dell'AR alla associazione di cui trattasi nel periodo in contestazione, mancando l'indicazione della specifica rilevanza degli elementi nuovi idonei a legittimare il convincimento che la condotta dell'imputato fosse finalizzata al perseguimento degli scopi della associazione criminale facente capo a MM MO classe 1950.
Pertanto la sentenza impugnata, limitatamente alla posizione dell'AR, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria, che nel nuovo giudizio - nella pienezza dei suoi poteri discrezionali - sarà libera di pervenire alle stesse conclusioni della sentenza annullata, ma attraverso un percorso logico che tenga conto della necessità di integrazione della motivazione con riferimento alla rilevanza degli elementi probatori acquisiti riguardanti il periodo in contestazione, valutando in concreto se da tali elementi emerga la prova certa che nel suddetto periodo l'AR fece parte della associazione, fornendo alla stessa un detto contributo e agendo nella consapevolezza che detto contributo fosse finalizzato al perseguimento dei fini della associazione.
Gli altri motivi riguardanti le ritenute aggravanti e la mancata concessione delle attenuanti generiche devono ritenersi assorbiti nell'annullamento.
3) MM MO classe 1954
Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda i motivi di natura procedurale, quelli relativi alla utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti, quelli relativi alla attendibilità dei collaboranti e dei testi, quelli relativi alla sussistenza della associazione e alla natura della stessa, quelli relativi alle ritenute aggravanti e quelli relativi al diniego delle attenuanti generiche si rinvia alla parte generale.
Quanto alle censure relative alla ritenuta responsabilità dell'imputato, si osserva che la Corte di merito ha svolto una adeguata motivazione sul punto, ancorando il proprio giudizio a specifici elementi risultanti dagli atti (vedi in particolare la parte espositiva relativa alla posizione dell'imputato), correttamente valutati sotto il profilo della loro gravità, precisione e concordanza. In particolare la dichiarazione del collaborante UN AN - che aveva riferito, tra l'altro, di aver visto ]'imputato, detto "Coccio di fave", frequentare nel nord Italia persone gravitanti nel giro di LL EG e di aver assistito ad un incontro nel corso del quale l'imputato aveva chiesto allo LL di uccidere IO GA per conto dell'associazione dei MM - aveva trovato riscontro in elementi indubbiamente significativi circa l'appartenenza dell'imputato alla suddetta associazione, quali la sua assidua frequentazione di persone appartenenti alla stessa associazione e la reazione da lui mostrata in occasione della morte del fratello NO. Come giustamente rilevato dalla Corte di inerito, le cui considerazioni di natura logica noti sono suscettibili di censura in questa sede, il comportamento tenuto dall'imputato in occasione del suddetto episodio andava interpretato non come una volontà annunciata di una vendetta privata, ma come "prevedibile e necessaria risposta del gruppo di appartenenza".
Nè il riconoscimento fotografico eseguito dal collaborante UN poteva essere incrinato dal fatto che questi aveva indicato una altezza del MM diversa da quella reale, tenuto conto che anche a tal proposito la Corte di merito ha fornito una spiegazione logica, chiarendo che il collaborante, comunque, aveva riferito che il MM era persona non alta.
Irrilevante deve considerarsi, infine, la circostanza che a carico dell'imputato non risulti accertato alcun reato fine, atteso che la partecipazione all'associazione presuppone solo l'adesione del soggetto al programma delinquenziale comune e prescinde dalla commissione di reati fine.
Ne consegue che le censure dedotte con il ricorso in punto di responsabilità, dirette essenzialmente a sollecitare una diversa interpretazione di alcune circostanze nel senso più favorevole all'imputato, devono ritenersi improponibili in questa sede, tanto più che le stesse sono state già correttamente esaminate nella sentenza impugnata.
Inammissibile deve ritenersi, infine, il motivo riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto, come già chiarito nella parte generale, la Corte di merito ha ancorato il proprio giudizio alla estrema gravità dei fatti e al conseguente notevole allarme sociale destato nella zona di Siderno, ritenendo tali elementi assorbenti rispetto allo specifico contributo fornito da ciascun associato, la cui attività era comunque diretta al rafforzamento della associazione. Tale giudizio - anche se prescinde dalla valutazione di elementi soggettivi riferibili all'imputato e, in particolare, dal contributo fornito dall'imputato al perseguimento dei fini della associazione criminale di appartenenza - deve ritenersi adeguatamente motivato sulla base dei parametri fissati dall'art. 133 c.p., tenuto conto che da tutto il contesto motivazionale emerge in modo evidente l'asprezza dello scontro tra i due gruppi contrapposti, che provocò numerosi omicidi nel giro di qualche anno, tanto da destare nella zona un rilevante allarme sociale.
4) AL RE
Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda i motivi di natura procedurale, quelli relativi alla utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti, quelli relativi alla attendibilità dei collaboranti e dei testi, quelli relativi alla sussistenza della associazione e alla natura della stessa, quelli relativi alle ritenute aggravanti e quelli relativi al diniego delle attenuanti generiche, quelli relativi al rito abbreviato si rinvia alla parte generale.
Quanto alle censure relative alla ritenuta responsabilità dell'imputato, si osserva che la Corte di merito ha svolto una adeguata motivazione sul punto, ancorando il proprio giudizio a specifici elementi risultanti dagli atti (vedi in particolare la parte espositiva relativa alla posizione dell'imputato), correttamente valutati sotto il profilo della loro gravità, precisione e concordanza. In particolare la dichiarazione del collaborante AS - che aveva indicato il AL quale persona facente parte del gruppo di fuoco della cosca MM insieme a NI EL, RU RD, US RD - aveva trovato riscontro in elementi indubbiamente significativi circa l'appartenenza dell'imputato alla suddetta associazione con le mansioni di persona addetta al controllo del territorio. Infatti dalle indagini erano emersi numerosi elementi riferibili all'imputato, rivelatori della sua partecipazione alla associazione, quali: l'uso di autovetture blindate;
il pedinamento dei due ufficiali dei Carabinieri CI e Pellegrini;
la condanna, insieme a NI EL, per reati riguardanti la illegittima detenzione di armi micidiali (fucili kalasnhikov, M/AB e pistola UZI con relative munizioni), ritrovate in un sito adiacente la sua abitazione, costantemente controllato mediante telecamere installate nella sua abitazione;
la assidua frequentazione di altri associati presso il bar "Nazionale" di Siderno.
Non vi è dubbio che tali circostanze lasciano desumere in modo evidente il dolo di partecipazione, di guisa che si deve escludere che nel caso di specie siano ravvisabili gli estremi del reato di favoreggiamento, come richiesto dal difensore, tenuto conto che l'attività svolta dal AL era diretta in modo stabile al perseguimento dei fini dell'associazione criminale, alla quale partecipava a pieno titolo con compiti ben definiti. Nè può ravvisarsi contraddittorietà della motivazione nella circostanza che nel 1987 l'imputato fu condannato per il furto della pistola nella abitazione del MM e nello stesso tempo aveva aderito alla sua banda, atteso che sul punto la Corte di merito ha fornito una logica spiegazione, chiarendo che l'imputato, una volta resosi conto dell'errore commesso, ben poteva schierarsi con la banda vincente dei MM.
Ne consegue che le censure dedotte con il ricorso in punto di responsabilità, dirette essenzialmente a sollecitare una diversa interpretazione di alcune circostanze nel senso più favorevole all'imputato, devono ritenersi improponibili in questa sede, tanto più che le stesse sono state già correttamente esaminate nella sentenza impugnata.
5) NI EL
Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda i motivi di natura procedurale, quelli relativi alla utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti, quelli relativi alla attendibilità dei collaboranti e dei testi, quelli relativi alla sussistenza della associazione e alla natura della stessa, quelli relativi alle ritenute aggravanti e quelli relativi al diniego delle attenuanti generiche si rinvia alla parte generale.
Quanto alle censure relative alla ritenuta responsabilità dell'imputato, si osserva che la Corte di merito ha svolto una adeguata motivazione sul punto, ancorando il proprio giudizio a specifici elementi risultanti dagli atti (vedi in particolare la parte espositiva relativa alla posizione dell'imputato), correttamente valutati sotto il profilo della loro gravità, precisione e concordanza. In particolare il ruolo attribuito dal giudici di merito all'imputato - persona facente parte del gruppo di fuoco della cosca MM insieme al AL, al RU e al US - ha trovato conferma in elementi indubbiamente significativi, tenuto conto che dalle indagini sono emersi numerosi elementi riferibili all'imputato, rivelatori della sua partecipazione alla associazione, quali: la condanna per detenzione di anni da guerra il cui possesso presupponeva collegamenti con la criminalità organizzata e con il mercato clandestino internazionale;
l'uso di auto blindate;
l'episodio relativo al pedinamento dei due ufficiali dei Carabinieri;
l'assidua frequentazione con altri associati, ecc.. Non vi è dubbio che tali circostanze lasciano desumere in modo evidente il pieno coinvolgimento dell'imputato nella associazione, alla quale partecipava a pieno titolo con compiti ben definiti, di guisa che, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, si deve escludere che nel caso di specie la frequentazione degli altri associati sia dipeso da un mero vincolo di parentela. Infatti, come giustamente rilevato dalla Corte di merito, il vincolo di parentela - se in mancanza di altri elementi può essere considerata una circostanza neutra - nel caso di specie giustamente acquista rilevanza in concomitanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, che lasciano desumere con tutta evidenza che l'attività svolta dal NI era diretta in modo stabile al perseguimento dei fini dell'associazione criminale di appartenenza. Ne consegue che le censure dedotte con il ricorso in punto di responsabilità, dirette essenzialmente a sollecitare una diversa interpretazione di alcune circostanze nel senso più favorevole all'imputato, devono ritenersi improponibili in questa sede, tanto più che le stesse sono state già correttamente esaminate nella sentenza impugnata. 6) US RD
Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda i motivi di natura procedurale, quelli relativi alla utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti, quelli relativi alla attendibilità dei collaboranti e dei testi, quelli relativi alla sussistenza della associazione e alla natura della stessa, quelli relativi alle ritenute aggravanti e quelli relativi al diniego delle attenuanti generiche si rinvia alla parte generale.
Quanto alle censure relative alla ritenuta responsabilità dell'imputato, nipote di RU RD, si osserva che la Corte di merito ha svolto una adeguata motivazione SUI Punto, ancorando il proprio giudizio a specifici elementi risultanti dagli atti (vedi in particolare la parte espositiva relativa alla posizione dell'imputato), correttamente valutati sotto il profilo della loro gravità, precisione e concordanza. In particolare la dichiarazione del collaborante AS - che aveva indicato il US quale persona facente parte del gruppo di fuoco della cosca MM insieme a NI EL, RU RD e AL RE - aveva trovato riscontro in elementi indubbiamente significativi circa l'appartenenza dell'imputato alla suddetta associazione con le mansioni di persona addetta al controllo del territorio. Infatti dalle indagini erano emersi numerosi elementi riferibili all'imputato, rivelatori della sua partecipazione alla associazione, quali: l'uso di autovetture blindate;
l'episodio riguardante il pedinamento dei due ufficiali dei Carabinieri CI e Pellegrini;
la assidua frequentazione di altri associati presso il bar "Nazionale" di Siderno;
il suo arresto davanti al bar per detenzione di una pistola, ecc., Non vi è dubbio che tali circostanze lasciano desumere in modo evidente il pieno coinvolgimento dell'imputato nella associazione, alla quale partecipava a pieno titolo con compiti ben definiti, di guisa che, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, si deve escludere che nel caso di specie la frequentazione degli altri associati sia dipeso da un mero vincolo di parentela. Infatti, come giustamente rilevato dalla Corte di merito, il vincolo di parentela - se in mancanza di altri elementi può essere considerata una circostanza neutra - nel caso di specie giustamente acquista rilevanza in concomitanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, che lasciano desumere con tutta evidenza che l'attività svolta dal US era diretta in modo stabile al perseguimento dei fini dell'associazione criminale di appartenenza. Ne consegue che le censure dedotte con il ricorso in punto di responsabilità, dirette essenzialmente a sollecitare una diversa interpretazione di alcune circostanze nel senso più favorevole all'imputato, devono ritenersi improponibili in questa sede, tanto più che le stesse sono state già correttamente esaminate nella sentenza impugnata. 7) RU RD
Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda i motivi di natura procedurale, quelli relativi alla utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti, quelli relativi alla attendibilità dei collaboranti e dei testi, quelli relativi alla sussistenza della associazione e alla natura della stessa, quelli relativi alle ritenute aggravanti e quelli relativi al diniego delle attenuanti generiche si rinvia alla parte generale.
Quanto alle censure relative alla ritenuta responsabilità dell'imputato, detto "Franco" e inserito nella cosca con il grado di "Vangelista", si osserva che la Corte di merito ha svolto una adeguata motivazione sul punto, ancorando il proprio giudizio a specifici elementi risultanti dagli atti (vedi in particolare la parte espositiva relativa alla posizione dell'imputato), correttamente valutati sotto il profilo della loro gravità, precisione e concordanza. In particolare le dichiarazioni dei collaboranti NE CL, UN AN e AS OC, oltre a trovare tra loro reciproco riscontro, avevano trovato ulteriore riscontro in elementi indubbiamente significativi circa l'appartenenza dell'imputato alla suddetta associazione con le mansioni di persona addetta al controllo del territorio. Infatti dalle indagini erano emersi numerosi elementi riferibili all'imputato, rivelatori della sua partecipazione alla associazione, quali: la assidua frequentazione con altri associati, la gestione del bar "Nazionale", frequentato dagli appartenenti del gruppo MM;
l'uso di autovetture blindate;
l'ospitalità data al latitante OZ ES, che fu arrestato nella sua abitazione;
la disponibilità di una abitazione munita di controllo esterno mediante telecamere;
l'episodio relativo alle plateali minacce rivolte al brigadiere GA in occasione del sequestro di un motociclo ad un suo stretto parente, ecc.. Non vi è dubbio che tali circostanze lasciano desumere in modo evidente il pieno coinvolgimento dell'imputato nella associazione, alla quale partecipava a pieno titolo con compiti ben definiti, di guisa che, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, si deve escludere che nel caso di specie la frequentazione degli altri associati sia dipeso da un mero vincolo di parentela. Infatti, come giustamente rilevato dalla Corte di merito, il vincolo di parentela - se in mancanza di altri elementi può essere considerata una circostanza neutra - nel caso di specie giustamente acquista rilevanza in concomitanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, che lasciano desumere con tutta evidenza che l'attività svolta dal RU era diretta in modo stabile al perseguimento dei fini dell'associazione criminale di appartenenza. Ne consegue che le censure dedotte con il ricorso in punto di responsabilità, dirette essenzialmente a sollecitare una diversa interpretazione di alcune circostanze nel senso più favorevole all'imputato, devono ritenersi improponibili in questa sede, tanto più che le stesse sono state già correttamente esaminate nella sentenza impugnata.
8) TA PE
Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda i motivi di natura procedurale, quelli relativi alla utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti, quelli relativi alla attendibilità dei collaboranti e dei testi, quelli relativi alla sussistenza della associazione e alla natura della stessa, quelli relativi alle ritenute aggravanti e quelli relativi al diniego delle attenuanti generiche si rinvia alla parte generale.
Quanto alle censure relative alla ritenuta responsabilità dell'imputato, capo della cosca contrapposta a quella dei MM, si osserva che la Corte di merito ha svolto una adeguata motivazione sul punto, ancorando il proprio giudizio a specifici elementi risultanti dagli atti (vedi in particolare la parte espositiva relativa alla posizione dell'imputato), correttamente valutati sotto il profilo della loro gravità, precisione e concordanza. In particolare le precise e dettagliate dichiarazioni accusatorie dei collaboranti NE, AU, NNcondia e AS - che avevano riferito tra l'altro del coinvolgimento dei TA in affari riguardanti il traffico di stupefacenti - hanno trovato tra loro ampio riscontro. Inoltre tali dichiarazioni hanno trovato ulteriori riscontri nelle dichiarazioni di IO TT, TA NN, SE IO, nonché nelle intercettazioni telefoniche e in alcuni accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria relativamente agli spostamenti del TA nel suo periodo di latitanza, all'uso di autovetture blindate e alla installazione di telecamere nella sua abitazione per il controllo delle zone esterne. Ne consegue che le censure dedotte con il ricorso in punto di responsabilità, dirette essenzialmente a sollecitare una diversa interpretazione di alcune circostanze nel senso più favorevole all'imputato, devono ritenersi improponibili in questa sede, tanto più che le stesse sono state già correttamente esaminate nella sentenza impugnata. 9) TA ET
Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda i motivi di natura procedurale, quelli relativi alla utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti, quelli relativi alla attendibilità dei collaboranti e dei testi, quelli relativi alla sussistenza della associazione e alla natura della stessa, quelli relativi alle ritenute aggravanti e quelli relativi al diniego delle attenuanti generiche si rinvia alla parte generale.
Quanto alle censure relative alla ritenuta responsabilità dell'imputato, si osserva che la Corte di merito ha svolto una adeguata motivazione sul punto, ancorando il proprio giudizio a specifici elementi risultanti dagli atti (vedi in particolare la parte espositiva relativa alla posizione dell'imputato), correttamente valutati sotto il profilo della loro gravità, precisione e concordanza. In particolare le precise e dettagliate dichiarazioni accusatorie dei collaboranti NE CL e UN AN - che avevano riferito tra l'altro del coinvolgimento dei TA in affari riguardanti il traffico di stupefacenti, servendosi anche della mediazione del loro uomo di fiducia UN PE - hanno trovato ampio riscontro in elementi particolarmente significativi, costituiti dalle intercettazioni telefoniche, dalle quali era emerso il ruolo centrale acquisito da TA ET nell'associazione, essendo l'unico dei fratelli non detenuto all'epoca. D'altra parte, come giustamente rilevato dal giudici di merito, le stesse circostanze che TA ET vivesse con il fratello PE in una casa munita di telecamere per il controllo esterno e si servisse di autovetture blindate, costituiscono indubbiamente elementi di riscontro significativi della appartenenza del TA alla associazione, alla quale partecipava a pieno titolo con compiti ben definiti, tanto più che lo stesso, nonostante lo stato di detenzione dei fratelli, continuava a svolgere attività utile al perseguimento dei fini della associazione, intrecciando rapporti finalizzati al commercio della droga. Ne consegue che le censure dedotte con il ricorso in punto di responsabilità, dirette essenzialmente a sollecitare una diversa interpretazione di alcune circostanze nel senso più favorevole all'imputato, devono ritenersi improponibili in questa sede, tanto più che le stesse sono state già correttamente esaminate nella sentenza impugnata. 10) TA MM
Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda i motivi di natura procedurale, quelli relativi alla utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti, quelli relativi alla attendibilità dei collaboranti e dei testi, quelli relativi alla sussistenza della associazione e alla natura della stessa, quelli relativi alle ritenute aggravanti e quelli relativi al diniego delle attenuanti generiche si rinvia alla parte generale.
Quanto alle censure relative alla ritenuta responsabilità dell'imputato, si osserva che la Corte di merito ha svolto una adeguata motivazione sul punto, ancorando il proprio giudizio a specifici elementi risultanti dagli atti (vedi in particolare la parte espositiva relativa alla posizione dell'imputato), correttamente valutati sotto il profilo della loro gravità, precisione e concordanza. In particolare le precise e dettagliate dichiarazioni accusatorie del collaborante NE - che aveva riferito che il TA gli aveva conferito anche i gradi della "santa" e del "vangelo" e che con lo stesso intratteneva rapporti di affari riguardanti il traffico di stupefacenti tra Siderno e la Puglia - hanno trovato riscontro in elementi particolarmente significativi, costituiti dalla lettera spedita dall'imputato al fratello TA PE, con la quale lo esortava a vendicare la morte del fratello NO, nonché dall'episodio di Soverato, nel quale fu coinvolto per reati riguardanti le armi e le sostanze stupefacenti. Non vi è dubbio che tali elementi sono rivelatori della persistenza del "pactum sceleris", tenuto conto che, nonostante lo stato di detenzione, il TA continuava a svolgere attività utile al perseguimento dei fini della associazione, tanto che esortava i fratelli ad eliminare un avversario e continuava ad intrecciare rapporti finalizzati al commercio della droga. Ne consegue che il dolo di partecipazione dell'imputato, come correttamente rilevato dal giudici di merito, non può ritenersi escluso per il solo fatto della sua detenzione, tanto più che non risultano elementi contrari idonei a dimostrare una fattiva dissociazione dell'imputato dalla associazione criminale di appartenenza, alla quale partecipava a pieno titolo con compiti ben definiti. Pertanto le censure dedotte con il ricorso in punto di responsabilità, dirette essenzialmente a sollecitare una diversa interpretazione di alcune circostanze nel senso più favorevole all'imputato, devono ritenersi improbabili in questa sede, tanto più che le stesse sono state già correttamente esaminate nella sentenza impugnata.
11) CU PE
Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda i motivi di natura procedurale, quelli relativi alla utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti, quelli relativi alla attendibilità dei collaboranti e dei testi, quelli relativi alla sussistenza della associazione e alla natura della stessa, quelli relativi alle ritenute aggravanti e quelli relativi al diniego delle attenuanti generiche si rinvia alla parte generale.
Quanto alle censure relative alla ritenuta responsabilità dell'imputato, al quale era stato attribuito il grado della "santa" da TA PE, si osserva che la Corte di merito ha svolto una adeguata motivazione sul punto, ancorando il proprio giudizio a specifici elementi risultanti dagli atti (vedi in particolare la parte espositiva relativa alla posizione dell'imputato), correttamente valutati sotto il profilo della loro gravità, precisione e concordanza. In particolare le precise e dettagliate dichiarazioni accusatorie dei collaboranti AS e NE, oltre a trovare tra loro un reciproco riscontro, hanno trovato ulteriori riscontri nell'episodio relativo al suo arresto insieme ai fratelli TA MM e PE per il trasporto di armi, nell'attentato subito alla sua abitazione e nella assidua frequentazione degli associati al sodalizio criminoso dei TA. Non vi è dubbio che tali elementi lasciano desumere in modo evidente il dolo di partecipazione dell'imputato, tenuto conto che l'attività svolta dal CU era diretta in modo stabile al perseguimento dei fini del l'associazione criminale, alla quale partecipava a pieno titolo con compiti ben definiti. Pertanto le censure dedotte con il ricorso in punto di responsabilità, dirette essenzialmente a sollecitare una diversa interpretazione di alcune circostanze nel senso più favorevole all'imputato, devono ritenersi improponibili in questa sede, tanto più che le stesse sono state già correttamente esaminate nella sentenza impugnata.
Infondato deve ritenersi, infine, il motivo, con il quale si deduce la violazione del principio "ne bis in idem" sul rilievo che il CU era stato condannato per il reato di associazione semplice dalla Corte di Appello di Catanzaro riguardante gli stessi fatti.
Invero sul punto la Corte di merito ha svolto una adeguata motivazione, chiarendo che i reati di cui alla sentenza di condanna della Corte di Appello di Catanzaro sono ben diversi sotto il profilo soggettivo ed oggettivo dal reato associativo contestato nel presente processo, di guisa che neanche sotto tale profilo la sentenza impugnata merita censura.
12) SE IO
Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda i motivi di natura procedurale, quelli relativi alla utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti, quelli relativi alla attendibilità dei collaboranti e dei testi, quelli relativi alla sussistenza della associazione e alla natura della stessa, quelli relativi alle ritenute aggravanti e quelli relativi al diniego delle attenuanti generiche si rinvia alla parte generale.
Quanto alle censure relative alla ritenuta responsabilità dell'imputato si osserva che la Corte di merito ha svolto una adeguata motivazione sul punto, ancorando il proprio giudizio a specifici elementi risultanti dagli atti (vedi in particolare la parte espositiva relativa alla posizione dell'imputato), correttamente valutati sotto il profilo della loro gravità, precisione e concordanza. In particolare le sue parziali ammissioni, anche se ritrattate, hanno trovato puntuale conferma nella precisa e dettagliata dichiarazione accusatoria del AS, nonché nelle dichiarazioni rese dalla TA, dalla IO, dal Carabiniere Armati, dal collaborante NE e in numerosi dalla polizia giudiziaria. A tal proposito la Corte di merito ha richiamato una serie di episodi riferibili al SE, che sono indubbiamente rivelatori di un suo inserimento stabile nel gruppo criminale dei TA, quali: la manomissione del furgone da parte del NO e del SE in occasione della traduzione di TA PE al Tribunale di Bari, onde consentire al TA di soggiornare a Bari per lo svolgimento dei suoi loschi affari;
le visite a TA PE nel periodo della sua latitanza a Gioiosa Ionica e lo spostamento del TA da un luogo ad un altro per agevolare la sua latitanza;
il trasporto di droga insieme al Carabiniere NO per conto dell'associazione; la comunicazione al TA di informazioni riservate apprese per ragioni di servizio, ecc.. Non vi è dubbio che tali circostanze lasciano desumere in modo evidente il dolo di partecipazione, di guisa che si deve escludere che nel caso di specie siano ravvisabili gli estremi del reato di favoreggiamento, come richiesto dal difensore, tenuto conto che l'attività svolta dal SE era diretta in modo stabile al perseguimento dei fini del l'associ azione criminale, alla quale partecipava a pieno titolo con compiti ben definiti. Pertanto le censure dedotte con il ricorso in punto di responsabilità, dirette essenzialmente a sollecitare una diversa interpretazione di alcune circostanze nel senso più favorevole all'imputato, devono ritenersi improponibili in questa sede, tanto più che le stesse sono state già correttamente esaminate nella sentenza impugnata.
Infondato deve ritenersi, infine, il motivo, con il quale si deduce la violazione dell'art. 61 n.9 c.p.. Infatti tra la violazione dei doveri inerenti alla funzione di Carabiniere svolta dal SE e il reato associativo commesso dallo stesso esiste senza dubbio un rapporto di natura finalistica, tanto più che l'esecuzione del reato era agevolata dalle funzioni svolte dal SE.
13) Il ricorso di AS OC va dichiarato inammissibile per la mancata presentazione dei prescritti motivi con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento della somma di L.
1.000.000 a favore della cassa delle ammende.
Inoltre tutti i ricorrenti, ad eccezione dell'AR, vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-615-616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso del AS e rigetta i ricorsi di MM MO classe 1954, NI, US, RU, AL, TA PE, TA ET, TA MM, CU, SE e MM MO classe 1950. Condanna tutti i predetti ricorrenti in solido al pagamento delle spese del processuali e il AS, altresì, al pagamento della somma di L. 1.000.000 (un milione) a favore della cassa delle ammende.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti dell'AR e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 1999