Sentenza 30 settembre 2004
Massime • 1
Nell'ambito di un procedimento per falsa testimonianza, è legittima l'acquisizione al fascicolo dibattimentale, a norma dell' art. 431 cod. proc. pen., del verbale di sommarie informazioni rese ai carabinieri per verificare il contenuto delle dichiarazioni al fine di rilevare le eventuali difformità dalle successive dichiarazioni, in quanto tale atto costituisce atto irripetibile nonchè elemento integrativo del corpo del reato assumendo il connotato della prova storica del fatto che le dichiarazioni sono state rese.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2004, n. 43193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43193 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 30/09/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 1296
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 43586/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR RG;
avverso la sentenza 20/06/2003 della Corte di Appello di Catania;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMANO F.;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. GERACI V. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv.to Platania Enrico.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 20 giugno 2003 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza 4/11/2002 del Tribunale di Modica, con la quale OR RG era stato condannato per il reato di cui all'art. 372 c.p. (gli era contestato di aver, deponendo come testimone dinanzi al Pretore di Ispica, affermato falsamente di non aver mai visto nessuno sul ciclomotore rubato a Ferrante Angelo e, in ordine alle s.i.t. rese negli uffici della stazione dei carabinieri di Pozzallo il 25/3/93, di essere stato solo chiamato dai carabinieri per firmare un foglio) alla pena di anni 2 di reclusione.
Avverso detta sentenza il OR ha proposto ricorso per Cassazione.
Col primo motivo denunzia, in relazione all'acquisizione del verbale di s.i.t., da lui rese ai CC. in altro procedimento, erronea applicazione degli artt. 431 e 500 c.p.p.. Deduce inutilizzabilità delle sommarie informazioni mai contestategli in sede di esame testimoniale e introdotte nel processo in questione nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado su richiesta del P.M. e senza il suo consenso.
Deduce, altresì, con riferimento all'art. 431 c.p.p. che tale disposto non è applicabile nella fattispecie in esame non rivestendo il verbale s.i.t. la connotazione di atto irripetibile ne' di corpo di reato.
Con secondo motivo deduce, che essendo stata la testimonianza resa dal OR innanzi al Pretore di Ispica in data 9/2/99, circa sei anni dopo quelle rese ai CC, e non essendogli stato contestato quanto dichiarato a costoro, doveva ritenersi naturale che egli si fosse dimenticato delle circostanze della precedente dichiarazione. Osserva il Collegio che il primo motivo del ricorso deve essere disatteso.
L'acquisizione del verbale di s.i.t. ai sensi dell'art. 431 c.p.p. è rituale.
Tale atto deve considerarsi irripetibile in quanto necessario per la verifica di ciò che è stato dichiarato al fine di rilevare difformità delle dichiarazioni successive.
Esso, in definitiva, costituisce elemento integrativo del corpo di reato e assume il connotato di prova storica del fatto che sono state rese dichiarazioni.
Il secondo motivo del ricorso è, viceversa, fondato. La motivazione della corte territoriale infatti non spiega la negatoria delle dichiarazioni e cioè il di lui assunto di essere stato chiamato dai Carabinieri "per firmare un foglio" e non affronta il problema della dimenticanza del ricorrente, sentito dal Pretore di Ispica a distanza di circa sei anni dalle informazioni rese ai CC.. Essa, pertanto, appare carente sia sull'elemento materiale del reato che su quello psicologico.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania, la quale deciderà sottoponendo i punti suddetti a rigoroso vaglio critico.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE annulla l'impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della Corte di
Appello di Catania per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2004