Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/05/2001, n. 33561
CASS
Sentenza 29 maggio 2001

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In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la disposizione di cui all'art. 97 del DPR 9/10/1990 n. 309, secondo la quale non sono punibili gli ufficiali di Polizia giudiziaria che, nello svolgimento di specifiche operazioni investigative antidroga, acquistino sostanze stupefacenti, va interpretata nel senso che è esclusa la punibilità della condotta dell'agente non soltanto con riferimento all'acquisto della droga, ma anche in relazione a tutte quelle altre attività connesse, tese comunque all'accertamento dei destinatari e dei successivi ricettori dello stupefacente. (Fattispecie relativa ad agente di Polizia giudiziaria il quale, individuata una quantità di stupefacente che doveva essere ceduta, agiva al fine di fare emergere la identità dei soggetti individuati come già interessati all'operazione di commercio di quelle partite di droga).

In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, gli agenti che svolgono attività investigative da infiltrati secondo quanto previsto dall'art. 97 del DPR 9/10/1990, n. 309, non agiscono nell'ambito dell'operazione svolta, come ufficiali di polizia giudiziaria con i poteri autoritativi e certificatori connessi alla qualifica, ma come soggetti che partecipano all'azione, con la conseguenza che non trova applicazione il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato di cui all'art. 62 del codice di rito, e dunque, che le deposizioni da tali soggetti rese su quanto appreso dall'imputato nel corso dell'investigazione sotto copertura, sono utilizzabili in dibattimento.

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  • 1Standard di garanzie ed indagini sotto copertura nei reati contro la P.A.
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 5 ottobre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/05/2001, n. 33561
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33561
Data del deposito : 29 maggio 2001

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