Sentenza 29 maggio 2001
Massime • 2
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la disposizione di cui all'art. 97 del DPR 9/10/1990 n. 309, secondo la quale non sono punibili gli ufficiali di Polizia giudiziaria che, nello svolgimento di specifiche operazioni investigative antidroga, acquistino sostanze stupefacenti, va interpretata nel senso che è esclusa la punibilità della condotta dell'agente non soltanto con riferimento all'acquisto della droga, ma anche in relazione a tutte quelle altre attività connesse, tese comunque all'accertamento dei destinatari e dei successivi ricettori dello stupefacente. (Fattispecie relativa ad agente di Polizia giudiziaria il quale, individuata una quantità di stupefacente che doveva essere ceduta, agiva al fine di fare emergere la identità dei soggetti individuati come già interessati all'operazione di commercio di quelle partite di droga).
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, gli agenti che svolgono attività investigative da infiltrati secondo quanto previsto dall'art. 97 del DPR 9/10/1990, n. 309, non agiscono nell'ambito dell'operazione svolta, come ufficiali di polizia giudiziaria con i poteri autoritativi e certificatori connessi alla qualifica, ma come soggetti che partecipano all'azione, con la conseguenza che non trova applicazione il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato di cui all'art. 62 del codice di rito, e dunque, che le deposizioni da tali soggetti rese su quanto appreso dall'imputato nel corso dell'investigazione sotto copertura, sono utilizzabili in dibattimento.
Commentario • 1
- 1. Standard di garanzie ed indagini sotto copertura nei reati contro la P.A.Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 5 ottobre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/05/2001, n. 33561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33561 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. MAURO D. LOSAPIO - Presidente - del 29/05/2001
2. Dott. RENATO OLIVIERI - Consigliere - SENTENZA
3. Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere - N. 1217
4. Dott. FRANCESCO MARZANO - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
5. Dott. CARLO LICARI - Consigliere - 39415/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) AS AB, n. in Sinalunga il 01.12.1954;
2) LO VA, n. in Foggia il 24.04.1962;
3) UG PE, n. in Donorì il 05.01.1964;
4) LI AB GA, n. in Milano il 04.01.1975;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 31 marzo 2000. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Gianfranco Ciani, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata da LO VA;
Udito il difensore dei ricorrenti UG e LI, avv. Luciano Garatti in sostituzione degli avv.ti. Patrizia e Giambattista Scalvi, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
Osserva:
1.0 Il 23 aprile 1999 il Tribunale di Livorno condannava AB AS, VA LO, PE UG e AB GA LI (unitamente ad altri coimputati) a pene ritenute di giustizia per imputazioni di cui agli artt. 110 c.p. 73, 80 D.P.R. n. 309/1990. Sul gravame degli imputati, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 31 marzo 2000, in parziale riforma di quella impugnata, dichiarava il LO colpevole del reato di concorso in detenzione aggravata di sostanza stupefacente con riferimento ad una parte del quantitativo contestato ("alla quota Mym indicata al capo b), 2,1 parte, della imputazione"), esclusa la contestata recidiva, e, con la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., rideterminava la pena inflitta dal primo giudice;
assolveva lo stesso LO, per non aver commesso il fatto, dal reato di importazione in concorso "del quantitativo come sopra ritenuto in sentenza"; confermava nel resto.
1.1 Per come si legge in tale sentenza, gli inquirenti erano stati informati da fonte confidenziale che nel porto di Livorno sarebbe giunta una motonave, "Hansa Bremen", battente bandiera tedesca, con a bordo un carico di cocaina esportato dalla "Dielco-Trade", con sede in Colombia. Per superare le difficoltà di importazione avanzate dallo spedizioniere era stata precostituita la ditta "Fima s.r.l.", che doveva figurare come destinataria di un carico di fiori secchi. La stessa fonte informativa aveva rappresentato che la ditta "Dielco- Travel" avrebbe approntato un container di fiori secchi. Il 3 dicembre 1998, giunta la nave nel porto di Livorno, si era provveduto ad ispezionare il container, ed in questo, unitamente a 324 scatoloni di fiori secchi, ne venivano rinvenuti cinque, contrassegnati con sigle diverse ("Rolex", "Polo", "Clinton", "O" e "Mym), contenenti ognuno quaranta pacchetti da un chilogrammo ciascuno di cocaina.
Concentrata la sostanza stupefacente presso gli inquirenti, si decideva di ritardarne il sequestro in attesa della sua successiva consegna, al fine di individuarne i destinatari. E si decideva, così, di inserire un agente provocatore (l'ispettore Il GR, col fittizio nome di NI), che avrebbe dovuto curare la fase della distribuzione agli acquirenti di volta in volta segnalati dalla fonte confidenziale ed al quale erano state fornite anche le utenze telefoniche da contattare ed i nomi delle persone a vario titolo interessate alla operazione. L'ispettore Il GR veniva anche affiancato da altro agente provocatore (l'ispettore Natangelo, col fittizio nome di IO), scelto per i suoi tratti somatici sudamericani e per la sua conoscenza della lingua spagnola, ove fosse stato necessario colloquiare con soggetti sudamericani. I giudici del merito esplicitavano, quindi, gli esiti successivi relativi alla consegna di quelle singole quote agli imputati. Quanto alla quota "Mym", NI aveva contatto, all'utenza fornitagli dalla fonte colombiana, OR EZ AD e, a seguito di accordi intervenuti con la stessa (che aveva dato come suo recapito telefonico una utenza intestata a VA LO) per la consegna dello stupefacente, vi era stato un primo incontro, presso l'Hotel Sheraton di Roma, alla quale la EZ si era presentata in compagnia del LO, suo cognato (nonché di altro agente sotto copertura, NE, interessato ad altra inchiesta, aperta a Perugia), Nel colloquio tra il NI e la EZ, circa un quantitativo di 10 chilogrammi di cocaina che avrebbero dovuto ritirare il NE ed il LO, previa esibizione, quale segnale di riconoscimento, di un anello che la donna portava al dito, la stessa consegnava a NI, sempre quali segnali di riconoscimento, la metà di una banconota da venti dollari e un biglietto recante annotazioni sui duecento chilogrammi di cocaina giunti a Livorno e sui proprietari delle singole quote. Dopo aver precisato che a ritirare lo stupefacente si sarebbe presentato il LO, la donna aveva concordato un nuovo abboccamento per quanto la consegna fosse stata pronta. Poiché, tuttavia, ella aveva poi rappresentato all'agente sotto copertura NE di aver appreso che nell'operazione c'era un infiltrato e - che lei sarebbe subito partita per il Sudamerica, tanto aveva accelerato i tempi del suo arresto, prima della materiale consegna dello stupefacente.
Quanto alla quota "Clinton", NI aveva ricevuto indicazioni di contattare su una utenza spagnola certa CL, che, contatta, si dimostrava informata dei fatti e chiedeva del tempo per dare le sue istruzioni;
dopo altri colloqui telefonici, la donna faceva presente che si sarebbe presentata, per un incontro, una ragazza con un neo sul naso;
verso le 15,30 NI aveva notato la ragazza col neo davanti al bar Doney, seguendola nel bar;
dopo iniziali reticenze, la donna gli aveva detto che lo stupefacente sarebbe stato caricato su una vettura che ella avrebbe messo a disposizione (anche tale incontro veniva filmato e la conversazione registrata). La donna veniva poi identificata in NI SO (che sarebbe stata successivamente arrestata in Spagna). Dopo tale colloquio, la donna si era recata nel vicino "Cafè de Paris", ove si era incontrata con PE UG e RC NI (anche quest'ultimo coimputato nella stesso procedimento). Dopo altri contatti, la consegna dello stupefacente veniva concordata per le ore 15 del 17 dicembre nel parcheggio di SA RA "e CL diceva che la famiglia era pronta per il ritiro della merce". Nel luogo convenuto si erano presentati la SO ed un uomo anziano (poi identificato in PE NG), a bordo di una Ford Fiesta;
i due avevano consegnato agli agenti sotto copertura l'autovettura e si erano allontanati a piedi, incontrandosi con due persone, l'UG e l'LI; tutti e quattro si erano recati, quindi, presso l'hotel "La Pergola"; indi la SO e l'UG si erano imbarcati su un volo per Bologna, dichiarandosi come signore e signora UG, lo NG e l'LI erano rimasti in albergo. Il giorno successivo la CL aveva rappresentato a NI che la merce sarebbe stata ritirata l'indomani presso il parcheggio dell'hotel "Palazzo" di Livorno. A tale appuntamento si erano presentati lo NG e l'LI: giunti in prossimità del parcheggio, ove gli agenti sotto copertura avevano rì tirato l'autovettura con a bordo lo stupefacente, lo NG si era avvicinato all'auto, l'LI si era portato a passeggiare sul lungomare, "ma sempre con l'occhio rivolto allo NG". Questi assicurava IO che era "la persona giusta" e riceveva le chiavi dell'auto dal primo;
sedutosi al posto di guida, veniva tratto in arresto e contestualmente altrì agenti operanti procedevano all'arresto anche dell'LI, che si era mantenuto nei pressi. Quanto, infine (per quel che attualmente rileva), alla quota "Polo", era stato stabilito un contatto con tale "AB", indicato dalla fonte confidenziale, ad una utenza risultata intestata a AB SI. Veniva fissato un appuntamento al bar "Doney" di Roma, al quale il SI si presentava;
si parlava dello stupefacente ed il SI chiedeva quanto fosse;
alla risposta del NI ("30"), quello si dichiarava sorpreso, osservando che il prezzo concordato era di L. 27.000 al grammo. Si concordava la consegna per il 30 gennaio successivo;
il 29 NI gli telefonava, chiedendogli di procurarsi un'autovettura su cui caricare lo stupefacente;
il 30, come concordato, in uno spiazzo antistante un hotel, avveniva la consegna di una vettura Golf, che NI si impegnava a restituire con la droga il giorno successivo. Il 30, nel luogo convenuto, si era presentato il AS, con una Opel Kadett s.w., condotta da un uomo, identificato in UC RI (anch'egli coimputato): mentre quest'ultimo rimaneva nel mezzo, il SI si avvicinava a NI, che era in compagnia di IO, ritirando le chiavi della Golf e, nel momento in cui si apprestava a mettere in moto l'autovettura, veniva tratto in arresto.
1.2 I giudici del merito pervenivano, quindi, alle rese statuizioni valutando tali circostanze ed esiti probatori. Tra l'altro rigettavano un riproposta eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal LO. Rigettavano, altresì, altra eccezione dello stesso LO, che adduceva la nullità della richiesta di rinvio a giudizio senza il suo previo interrogatorio, ex art. 375 c.p.p., rilevando che, "a parte la tempestività della eccezione, contenuta in una memoria difensiva del 29.3.2000", "lo stesso appellante indica come data del rinvio a giudizio quella dell'8 agosto 1997, con conseguente inapplicabilità, ai sensi dell'art. 3 legge 16 luglio 1997, n. 234, della formalità prevista, dato che la disciplina transitoria faceva salvi i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore (9 agosto 1997), fosse già depositata la richiesta di rinvio a giudizio".
Disattendevano, altresì, le tesi difensive dell'UG, dell'LI e del SI, secondo le quali le attività compiute dagli agenti sotto copertura non erano riconducibili all'ipotesi di acquisto simulato di droga, di cui agli artt. 97 e ss. D.P.R. n. 309/1990, rilevando che l'attività evocata da tale disposto normativo "ricomprende e legittima anche quelle condotte strumentali necessariamente connesse all'acquisto... e che ne sono il presupposto od il suo naturale seguito", e che, nella specie, gli agenti sotto copertura "appartenevano ad ufficio... che agiva d'intesa con la Direzione Centrale del Servizio Antidroga...
2.0 Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi i suindicati imputati, il LO personalmente, gli altri per mezzo dei rispettivi difensori.
2.1 Il AS, dopo aver richiamato le vicende procedimentali, rilevando anche che egli "ha sostanzialmente confessato i fatti a lui addebitati", denunzia:
a) il vizio di violazione od erronea applicazione degli artt. 97 e 98 D.P.R. n. 309/1990, riproponendo il tema della insussumibilità delle condotte degli agenti sotto copertura nelle previsioni di tale disposto normativo, con conseguente "inutilizzabilità di tutte le prove acquisite, di tutto l'impianto accusatorio, e della nullità della sentenza appellata";
b) il vizio di violazione od erronea applicazione dell'art. 49, 1^ e 2^ c., c.p., e di contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Premette che "la sentenza impugnata... esclude la sussistenza, a carico del AS, delle ipotesi delittuose di cui al capo a) (art. 74 D.P.R n. 309/1990) ed alla prima parte del capo b), e di importazione, e colloca l'inizio della sua attività diretta alla commissione del crimine, in ogni caso, in un momento posteriore alla presa di contatto con l'agente provocatore", ed assume, in sintesi, che, se "la tesi dei giudici di merito, che la idoneità dell'azione deve essere valutata in concreto ed ex ante, è ovvia e universalmente riconosciuta, è anche vero che la idoneità deve essere obiettiva..., valutata cioè nel senso che deve essere esclusa una assoluta, totale, intrinseca ed originaria mancanza di efficienza causale dei mezzi adoperati...". Deduce che "sul punto è stata omessa ogni valutazione", che la condotta del ricorrente, "fin dall'inizio, non aveva alcuna speranza di esito possibile, non aveva la minima efficienza causale e che i mezzi impiegati erano connotati da intrinseca inefficienza strutturale e strumentale...", giacché "il SI non avrebbe mai potuto giungere a conseguire la traditio dello stupefacente ne' mai poteva giungere ad un accordo sulla cessione, perché accordo non era, in quanto inficiato dalla riserva mentale (fingo di accordarmi per trarre il malcapitato in arresto)". Soggiunge che "il SI, in conclusione, non sfuggì nemmeno per un attimo al controllo degli agenti operanti..., la sostanza non fu da lui nemmeno materialmente appresa..." Annota, ancora, che "se l'azione dell'agente provocatore non è punibile in forza di una speciale disposizione di legge, non per questo si può far diventare punibile... quella del provocato, ove essa non possieda, fin dall'origine, i requisiti di idoneità (azione e mezzi) di cui all'art. 49 c.p.";
c) il vizio di violazione o erronea applicazione dell'art. 56, 1^ c., c.p., sotto il profilo che, in sostanza, "erroneamente... è stata ritenuta l'ipotesi di reato consumato, perché l'attività posta in essere dal SI poteva, al più, essere valutata sotto il profilo della idoneità ad attingere quel momento consumativo, ma non a pensarlo raggiunto e perfetto, tanto da integrare l'ipotesi della consumazione";
d) i vizi di violazione od erronea applicazione degli artt. 69, 1^, 2^ e 3^ c., c.p., e 133, 1^ e 2^ c., c.p., e dell'art. 597, 1^ c., c.p.p., e "difetto di motivazione". Deduce che "la sentenza di primo grado giustifica la concessione delle attenuanti generiche al SI in ragione 'dell'atteggiamento processuale improntato sin dall'inizio a collaborazione'" e che "senza ulteriore motivazione viene poi formulato un giudizio di equivalenza sulle aggravanti"; i giudici dell'appello avevano fatto riferimento, a giustificare tale giudizio, all'oggettiva gravità del reato, senza esaminare ulteriori elementi dedotti (la personalità dell'imputato, il ruolo minore da lui svolto, il contributo dato per la ricostruzione dei fatti, il "dimostrato sincero pentimento...").
2.2 Il LO dal canto suo:
a) "in via preliminare, eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice toscano, poiché il fatto contestato è connesso con reato più grave commesso nella circoscrizione territoriale del Tribunale di Perugia" e deduce la "assoluta mancanza di argomentazioni della sentenza impugnata..." al riguardo;
b) eccepisce, poi, "la nullità della richiesta di rinvio a giudizio - rilevata anche dinanzi al G.U.P., al Tribunale di Livorno ed alla Corte di Appello di Firenze - e di tutti gli atti e provvedimenti conseguenti, poiché l'udienza preliminare non è stata preceduta dall'invito a presentarsi.
Richiamato che il P.M. aveva formulato la richiesta di rinvio a giudizio proprio l'8 agosto 1998, deduce la illegittimità costituzionale dell'art. 3 L. n. 234/1997, giacché "la citata disciplina (transitoria) lascerebbe al mero arbitrio della parte pubblica a conoscenza del mutato assetto normativo ... la sorte dell'imputato, privandolo della possibilità di difendersi ... ";
c) denunzia vizi di "manifesta illogicità della motivazione della sentenza... Erronea applicazione della legge penale". Assume che, a fronte dei "precisi e circostanziati rilievi difensivi" in punto di responsabilità la Corte territoriale si sarebbe limitata "ad enfatizzare la circostanza, peraltro ammessa, della conoscenza tra i due imputati, e la partecipazione del sottoscritto, parimenti pacifica, a fatti altri e ritenuti autonomi rispetto alla regiudicanda".
2.3 UG e LI infine, con unico e comune atto, denunziano: a) con un primo, complesso, motivo di gravame, vizi di inosservanza di norme processuali e di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, quanto al "rigetto di tutte le eccezioni inerenti l'inutilizzabilità di atti processuali formulate con i motivi di appello".
Rilevano, in particolare:
aa) che illegittimamente i giudici del merito avevano ritenuto la utilizzabilità della "testimonianza del c.d. 'agenti sotto copertura'", sul rilievo che tali dichiarazioni non erano assimilabili a quelle rese ad organi di p.g. all'interno e nel corso del procedimento, laddove "le dichiarazioni rese all'agente di polizia giudiziaria che funga da simulato acquirente di sostanze stupefacenti nella veste di agente provocatore, devono essere collocate all'interno del procedimento, poiché il venditore deve considerarsi di fatto indagato non appena si stabilisce il contatto con l'apparente acquirente" e, più in generale, devono ritenersi inutilizzabili le dichiarazioni "provocate" da un operatore di p.g. che, dissimulando tale sua qualifica, rivolga domande inerenti ai fatti criminosi oggetto di indagine e chi appaia fin dall'inizio in tali fatti coinvolto;
ab) che illegittimamente i giudici del gravame avevano ritenuto utilizzabili le testimonianze degli ufficiali di p.g. nelle parti relative alle informazioni fornite da soggetti indicati nell'art. 203 c.p.p., rimasti anonimi, sull'esplicitato assunto di una dedotta
"inconferente distinzione tra il contenuto di quanto riferito alla polizia giudiziaria dalla fonte e l'attività di indagine svolta... per effetto di quanto appreso";
ac) che altrettanto illegittimamente era stata ritenuta la utilizzabilità delle testimonianze degli ufficiali di p.g. relative al contenuto delle conversazioni telefoniche ed ambientali, intercettate, "con riguardo sia alle intercettazioni legittimamente effettuate ed acquisite al fascicolo del dibattimento sia - a maggior ragione - a quelle dichiarate inutilizzabili dal Tribunale e mai sottoposte a perizia". Rileva a tal riguardo che il Tribunale di Livorno aveva dichiarato la inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza n. 0338/8270781, rilevando, tuttavia, che tanto non precludeva la possibilità di introdurre nel dibattimento il contenuto delle conversazioni con altri mezzi di prova ed in particolare con l'esame dell'agente sotto copertura che era stato interlocutore in quelle conversazioni. Illogicamente - si dolgono i ricorrenti - erano state disattese le censure difensive al riguardo, rilevando che "l'unico mezzo per introdurre il contenuto di una conversazione telefonica intercettata... è l'acquisizione del documento di registrazione"; soggiungono che "illogica appare la distinzione operata dalla Corte tra il caso in cui l'agente di p.g. sia interlocutore nelle conversazioni intercettate - cosa che, peraltro, nel caso di specie non è certo avvenuta, poiché il teste Il GR, teste di riferimento per l'accusa, svolgeva effettivamente le indagini, senza però intervenire direttamente nelle conversazioni dovendo servirsi di un interprete, funzione affidata al teste Natangelo...". Assumono, altresì, che per lo stesso "principio sopra evidenziato... vanno dichiarate inutilizzabili le deposizioni dei testi sul contenuto di tutte le intercettazioni, comprese quelle in relazione alle quali non sia intervenuta una specifica dichiarazione di inutilizzabilità per essere avvenute, per esempio, su utenze per le quali non è stata richiesta l'autorizzazione all'intercettazione o non è stata disposta la perizia...";
ad) che illegittimamente era stata disattesa la eccezione di nullità della trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali per violazione degli artt. 178 e ss., 226, 2^ c., c.p.p.. La Corte territoriale, dopo aver rilevato la utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali relative all'utenza 0338/8270781, aveva ritenuto così assorbita la questione della correzione, per ritenuto errore materiale, della originaria indicazione al perito di una diversa utenza, n. 0338/8041661, rilevando che, "quanto, poi, alle altre utenze, le cui conversazioni venivano trascritte in seguito a perizia, la eventuale inutilizzabilità di quella sopra citata non può assolutamente travolgere il contenuto rimanente dell'elaborato peritale...". Assumono i ricorrenti che tale assunto sarebbe "di palese illogicità", giacché "altro è discutere dell'ammissibilità, quale mezzo di prova, della testimonianza sul contenuto delle intercettazioni, altro affrontare il problema, preliminare, delle modalità con le quali tale materiale ha trovato accesso al fascicolo del Tribunale". Chiariscono che "l'affidamento dell'incarico peritale in questi termini è nullo poiché, all'evidenza, non trattasi di correzione di errore materiale, dal momento che nessun errore materiale era contenuto nell'originario affidamento dell'incarico" e il Tribunale, in ogni caso, può correggere con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p. i propri errori, non certo quelli delle parti.
ae) che illegittimamente era stata disattesa l'eccezione di nullità delle deposizioni testimoniali degli ufficiali di p.g. nelle parti in cui fanno riferimento al contenuto delle telefonate trascritte nell'elaborato peritale in quanto assunte prima dell'esame del perito;
af) che, ancora, illegittimamente era stata disattesa la eccezione di inutilizzabilità e nullità della prova costituita dalla "cassetta di registrazione delle intercettazioni ambientali 17.12 e 19,12 1996 (episodi di Livorno) utilizzate dal perito per la trascrizione". "Il teste Romano - assumono ha chiarito che, a far data dal 17.12.1996 incluso, veniva utilizzata per la registrazione una videocamera e la registrazione avveniva con immagine collegata al sonoro. Il perito, tuttavia, non utilizza l'audiocassetta incisa in quella occasione, ma altro documento: due cassette che non costituiscono copia di quella o quelle originarie ma un estratto delle stesse o, quantomeno, la trasposizione del solo sonoro. Quindi si tratta di cassette non incise al momento della registrazione delle intercettazioni ambientali e non costituenti copia di queste in senso tecnico..., queste cassette non sono quelle di cui agli artt. 267 e ss. c.p.p., ma sono altro".
ag) che ancora una volta illegittimamente era stata disattesa l'eccezione di "inutilizzabilità delle cassette composte dalla polizia giudiziaria e ricostruttive in modo sintetico delle risultanze delle varie bobine documentative delle intercettazioni ambientali, con l'aggiunta di colonna sonora;
non acquisibilità delle stesse al fascicolo del dibattimento";
ah) che altrettanto illegittimamente era stata disattesa anche l'eccezione di "non utilizzabilità e, comunque, non acquisibilità al fascicolo del dibattimento della cassetta prodotta dal pubblico ministero all'udienza 4.11.1998. per essere la produzione tardiva e. comunque, relativa a documento diverso dall'originale e dalla copia", ai) si dolgono, infine, del "mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sotto due profili: - richiesta di perizia sulla corrispondenza tra i supporti magnetici utilizzati dal perito per la trascrizione delle intercettazioni e gli originali dei supporti ... magnetici ... e delle videoregistrazioni documentanti le medesime conversazioni telefoniche e comunicazioni tra presenti: - richiesta di trascrizione delle parti di conversazione indicate come irrilevanti dal perito e, pertanto, non trascritte":
b) con un secondo motivo di censura si denunziano "erronea applicazione della legge penale;
mancanza, manifesta illogicità della motivazione sul punto: ritenuta configurabilità dell'ipotesi di acquisto simulato di droga di cui all'art. 97 D.P.R. 309/90 mancato accoglimento della richiesta difensiva dell'impossibilità del reato per inidoneità dell'azione";
c) con un terzo motivo di gravame si denunziano gli stessi vizi di violazione di legge e di motivazione, in ordine alla ritenuta configurabilità del reato consumato e non tentato;
d) con un quarto motivo di censura si denunziano gli stessi vizi di violazione di legge e di motivazione "sul punto: riconoscimento del concorso nel reato da parte di UG e LI. Omessa valutazione, nel loro confronti, della distinzione tra concorso e convivenza. Plurima e contrastante valutazione del medesimo episodio storico rispetto ai diversi imputati";
e) con un quinto ed ultimo motivo di ricorso si censura il trattamento sanzionatorio, relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche all'UG e del mancato giudizio di prevalenza per quelle concesse all'LI.
3.0 Il ricorso del SI è infondato.
Quanto, invero, al primo motivo di censura, hanno dato atto i giudici del merito, richiamando le circostanze fattuali del caso, che gli agenti sotto copertura si attivarono al fine di individuare i recettori finali della sostanza stupefacente illegittimamente importata. L'ispettore Il GR "avrebbe dovuto curare la fase della distribuzione agli acquirenti di volta in volta segnalati dalla fonte confidenziale..."; egli aveva avuto indicazione "di cercare AB presentandosi 'da parte dell'amico di UC' ...; AB... entrava nel locale..., diceva che da tempo aspettava una chiamata per rilevare lo stupefacente e che 'UC' non era potuto venire per dei problemi.... AB chiedeva quanto fosse e, alla risposta di NI, '30', si dimostrava sorpreso, osservando che il prezzo concordato era di L. 27.000 al grammo, anche se NI chiariva l'equivoco, dicendo che non era suo compito stabilire il prezzo, ma solo quello di consegnare lo stupefacente". Si legge ancora nella integrativa sentenza di primo grado che "la fonte colombiana risulta avere indicato ai dirigenti S.C.O. e quindi a NI o intermediari, interessati a piazzare singole quote del carico presso persone operanti in Italia in questo settore dal medesimi intermediari già conosciute, o i destinatari finali della droga (si tratta delle coppie... SI e RI). La risalenza nel tempo di questi contatti tra intermediari dei trafficanti colombiani e i 'clientì italiani, attuali imputati e il fatto che tra intermediari e destinatari finali vi siano stati precedenti contatti finalizzati proprio a ritirare quote della partita in questione, sono circostanze ben rappresentate dal tenore delle telefonate con cui NI si è rivolto ai potenziali acquirenti: nessuna delle persone dal medesimo contattate si è stupita di essere cercata da un tale interlocutore e neppure ha manifestato alcun dubbio o perplessità a coltivare il rapporto sino alla consegna della droga...; AB (AS) risulta dalla conversazione essere stato in attesa di quel contatto.... Anche per lui e per il complice RI è certo che avevano preso contatti con trafficanti colombiani già conosciuti, tra cui per l'appunto l'amico di UC (il RI). Ancora una volta si parla solo dell'appuntamento in vista della consegna della droga... NI in queste telefonate si è presentato solo ed esclusivamente come stoccatore...". Tale attività, quindi, era volta a rendere possibile e controllare, acquisendo i relativi elementi probatori al riguardo, la definizione del programmato acquisto, a fine di cessione a terzi, di sostanze stupefacenti;
essa, quindi, rientra nella ipotesi contemplata dall'art. 97 D.P.R. n. 309/1990. 3.1 Infondati sono anche il secondo e terzo motivo di ricorso. L'attività svolta dall'agente sotto copertura, per quanto sopra richiamato, non si appalesa volta a suscitare, essa, uno "stimolo di propositi criminosi non in atto", come si assume in ricorso, ("NI in queste telefonate si è presentato solo ed esclusivamente come stoccatore...; chiariva l'equivoco, dicendo che non era suo compito stabilire il prezzo, ma solo quello di consegnare lo stupefacente"), ma tendeva, piuttosto, a facilitare la conclusione, con la consegna dello stupefacente, dei "precedenti contatti finalizzati proprio a ritirare quote della partita in questione" ("AB... diceva che da tempo aspettava una chiamata per rilevare lo stupefacente"). La circostanza, poi, che la consegna dello stupefacente sia avvenuta sotto il diretto controllo degli inquirenti e per la interposizione di questi ultimi, non rende evocabile il disposto dell'art. 49, 1^ o 2^ c., c.p. (come richiamati dal ricorrente), giacché, se da un lato non si versa affatto in ipotesi di reato erroneamente supposto, d'altro canto, come sostanzialmente ritenuto dai giudici del merito, l'attività dell'agente provocatore è fattore estrinseco alla condotta del reo, che non incide su questa come volta a raggiungere il risultato che era nei suoi intendimenti, conservando gli atti da lui posti in essere piena efficienza causale;
laddove, invece, il reato impossibile postula la inidoneità assoluta degli atti in riferimento all'evento voluto, con valutazione astratta (ed ex ante) della inefficienza causale e strutturale del mezzo (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6^, n. 8267/1993). Si appalesa, inoltre, incensurabile l'assunto espresso dai giudici del merito in ordine alla consumazione del reato, che, cioè, il "relativo accordo tra le parti" già realizza la compravendita illecita della sostanza stupefacente (cfr. Cass., Sez. 4^., n. 3162/1999, non massimata;
id. Sez. 6^, n. 7949/1995; id., Sez. 6^, n. 9388/1994; id., Sez. 6^, n. 2686/1993;
id., Sez. 6^, n. 1419/1990; id., Sez. 1^, n. 101/1989; id., Sez. 1^, n. 3135/1984,), la materiale traditio della cosa essendo, poi, la conseguenza di quel già intervenuto accordo, e la sua materiale concretizzazione valendo a dare esaustiva e definitiva contezza, anche sul piano probatorio, di quella concordata cessione e dei soggetti che l'hanno posta in essere.
3.2 Infondato, infine, è anche il quarto motivo di censura, in ordine al trattamento sanzionatorio. I giudici dell'appello, difatti, hanno ritenuto la congruità della sanzione inflitta, come determinata dal giudice di prime cure, confermando il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche (riconosciute "per il corretto comportamento processuale tenuto da detto imputato") e "la obiettiva gravità dell'episodio ascritto (quantitativo di stupefacente ritirato e ruolo attivo tenuto nella vicenda)". Tale divisamento si appalesa incensurabile in questa sede di legittimità, giacché il giudice del merito ha dato atto, nel legittimo esercizio del suo potere discrezionale al riguardo, degli elementi apprezzati (ex art. 133 c.p.) nel pervenire alla resa statuizione, non essendo tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi all'uopo apprezzabili, ma potendo limitarsi alla enunciazione di quegli elementi ritenuti determinanti per la soluzione adottata (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. 1^, n. 6034/1995).
4.0 Infondato è anche il ricorso proposto da VA LO. Quanto, invero, al primo motivo di doglianza, i giudici dell'appello (adesivamente richiamando quanto già al riguardo esplicitato dal G.I.P. e dai giudici di primo grado) hanno ritenuto la infondatezza della eccepita questione di incompetenza territoriale, rilevando che "le altre indagini a carico del LO... non solo attenevano alla detenzione, a fini di spaccio, di partite di stupefacente diverse da quelle per cui è processo, ma il reato associativo contestato in quella sede aveva riguardo ad organizzazione con altri correi, per cui non risultano sussistenti ne' le condizioni previste dall'art. 12, lett. a) e c), c.p.p., ne' quelle di cui alla lett. b) di detto articolo, non apparendo allo stato provata la medesima ideazione criminosa che potesse dar luogo ad ipotesi di eventuale continuazione". Posto, dunque, che, contrariamente all'assunto del ricorrente, i giudici del merito hanno dato contezza delle ragioni apprezzate nel pervenire alla resa statuizione sul punto, questa si appalesa incensurabile, essendo fondata su accertamenti in fatto che non è dato delibare in questa sede di legittimità e che, peraltro, il ricorrente solo assertoriamente contesta, richiamando "le deduzioni svolte dal P.M. nel corso della requisitoria del primo come del secondo giudizio", laddove, in ogni caso, il vizio di motivazione deve, per espresso disposto normativo, risultare dal testo del provvedimento impugnato.
4.1 Privo di fondamento è anche il secondo motivo di ricorso (in riferimento al novellato disposto dell'art. 416.1 c.p.p.). Hanno dato atto i giudici del merito (nè il ricorrente sembra contestarlo) che la richiesta di rinvio a giudizio è stata posta in essere prima della entrata in vigore della evocata novella legislativa, sicché l'atto è stato legittimamente compiuto secondo le norme processuali all'epoca vigenti ed in ottemperanza al principio "tempus regit actum", secondo la disposizione transitoria di cui all'art. 3 della L. n. 234/1997; d'altra parte, sui fatti oggetto di imputazione il ricorrente era stato interrogato in sede cautelare.
4.2 Manifestamente infondata è la questione di illegittimità costituzionale del citato art. 3 L. n. 234/1997, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost.. Quanto all'art. 3, difatti, la scelta del legislatore si inserisce nell'ambito della discrezionalità allo stesso riconosciuta, libero di determinare il regime applicabile ad un determinato istituto o ad una determinata situazione, ove una diversa soluzione non sia costituzionalmente necessitata o diversamente imposta dal principio di intrinseca irragionevolezza:
condizioni ostative, queste ultime, che nella specie evidentemente non sussistono. Quanto all'art. 24, la pregressa normativa non comportava alcuna violazione del diritto di difesa, questo ben potendo essere esercitato dall'imputato secondo la modulazione temporale e procedimentale stabilita. E quanto, infine, all'art. 97 quella normativa non comportava alcuna violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
4.3 Privo di consistenza è, infine, anche il terzo motivo di doglianza.
I giudici del merito, difatti, hanno dato congrua e logica contezza del percorso argomentativo seguito nel pervenire alla resa statuizione, rilevando che, quanto alla "penale responsabilità in relazione alla detenzione, in concorso, dei 30 kg costituenti la detta quota..., sin dal compimento delle indagini emergeva lo stretto rapporto fra il detto imputato e la EZ..., (egli) risultava accompagnatore della predetta e... gli abboccamenti relativi erano stati presi dall'agente NI telefonando a OR ad una utenza cellulare poi rivelatasi intestata ad esso LO ...; egli era stato designato dalla EZ quale persona incaricata del ritiro della merce, designazione che, attesi i notevoli interessi economici e gli altrettanto elevati rischi connessi ad una tale operazione... non poteva che avvenire nei confronti di persona di estrema fiducia e che, in più, fosse in qualche modo cointeressata alla operazione". Aveva, tra l'altro, pregressamente annotato la stessa sentenza impugnata, nel rievocare le circostanze fattuali della vicenda, che ad un appuntamento con l'agente sotto copertura fissato presso l'Hotel Sheraton, in Roma, la EZ si era presentata accompagnata anche dal cognato LO;
la donna aveva precisato che "a ritirare lo stupefacente si sarebbe presentato il cognato LO". Si appalesa, perciò, immune da rinvenibili vizi logici la motivazione al riguardo espressa dai giudici del merito, atteso anche che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito, bensì di stabilire se, se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass., Sez. Un., 29.1.1996, n. 930): compito, questo, al quale i giudici del merito hanno, nella specie, congruamente assolto. Nè in quell'evocato discorso argomentativo è dato ravvisare la sussistenza di vizi di "erronea applicazione della legge penale", come pure il ricorrente deduce.
5.0 Infondati, infine, sono anche i ricorsi proposti da UG e LI.
Quanto, invero, al primo motivo di doglianza (col quale si ripropongono varie censure già esaminate dai giudici del merito), non si appalesano censurabili le motivazioni esplicitate nella sentenza impugnata.
Per quel concerne, in particolare, la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli agenti sotto copertura, in riferimento al disposto dell'art. 62 c.p.p., ha correttamente rilevato la sentenza impugnata che essi "svolgevano attività di infiltrati nell'ambito di un'operazione investigativa prevista dall'art. 97 D.P.R. 309/90 e, quindi, tali dichiarazioni, seppure rese in pendenza di un procedimento, non paiono assimilabili a quelle rese ad organi di P.G. all'interno e nel corso di un procedimento penale". In tali casi, difatti, l'agente "infiltrato" non agisce nella sua specifica funzione di agente o ufficiale di p.g. con i connessi poteri certificatori e autoritativi al riguardo, ma solo come soggetto che partecipa all'azione (sino al limite di una simulata e discriminata compartecipazione al reato). Del resto, la diversa prospettazione patrocinata dal ricorrente renderebbe del tutto vana la possibilità di "acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge", di cui all'art. 97 D.P.R. n. 309/1990, essendo evidente che anche gli accadimenti fattuali caduti sotto la diretta percezione dell'agente sotto copertura devono essere valutati, al fine di "acquisire elementi di prova", alla stregua di quanto prospettato e dell'intero iter rappresentato dall'imputato e poi in concreto concluso e verificato. Non senza rilevare, peraltro, che il rilievo gravatorio investe le sole dichiarazioni riferite dagli agenti sotto copertura, non anche le definitive circostanze fattuali dagli stessi poste in essere, apprese direttamente e rappresentate con i loro esiti;
ne' si chiarisce in ricorso la eventuale decisività di tali dichiarazioni, a fronte degli altri accertamenti eseguiti e delle conversazioni registrate ai sensi degli artt. 266 e ss. c.p.p.. Per quel che concerne la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli ufficiali di p.g., in relazione all'art. 203 c.p.p., questo vieta la titilizzabilità delle informazioni fornite dalla fonte confidenziale rimasta non palesata e non esaminata. Ma correttamente la sentenza impugnata ha rilevato che non sono affatto inutilizzabili le (diverse) "dichiarazioni degli agenti che riferiscano quanto da loro visto ed appreso in via autonoma, tali essendo quelle dei testi indicati, che riferivano dei servizi o della partecipazione diretta a tali servizi predisposti proprio per verificare quanto appreso dalle fonti confidenziali". Vengono, difatti, in tal guisa in rilievo non le dichiarazioni della fonte confidenziale, ma solo quelle relative alla attività investigativa direttamente posta in essere dagli agenti operanti, come tali pienamente utilizzabili.
Quanto alla utilizzabilità delle testimonianze relative al contenuto di conversazioni telefoniche, la sentenza impugnata ha dato atto che trattavasi di conversazioni alle quali aveva partecipato lo stesso teste, nelle quali, quindi, egli era "interlocutore diretto e non mero spettatore". Ha più volte avuto occasione questa Corte di rilevare che la registrazione di conversazioni da parte di uno degli interlocutori non abbisogna della autorizzazione del giudice, non rientrando questa nel concetto di intercettazione in senso tecnico e risolvendosi, invece, in una forma particolare di documentazione, non sottoposta alle limitazioni ed alle formalità di cui agli artt. 266 e ss c.p.p. (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 1^, n. 6302/1999).
Per quel che concerne la eccezione di nullità della trascrizione delle intercettazioni telefoniche "per essere stato il quesito sottoposto al perito modificato con provvedimento del Tribunale... emesso in assenza di contraddittorio delle parti" ("solo a seguito della segnalazione all'isp. Musotti da parte del perito dell'inesistenza di una delle utenze indicate nell'incarico, l'ufficiale di p.g. precisava l'utenza corretta. Conseguentemente il Tribunale... riteneva di correggere de plano il quesito, ravvisando la sussistenza di un errore materiale..."), per intanto deve condividersi, con la sentenza impugnata, che il rilievo gravatorio può riguardare, semmai, solo le registrazioni relative a tale utenza (n. 0338/8041661, come indicata in sentenza), senza che esso necessariamente coinvolga anche le altre, per le quali il relativo quesito sia stato esattamente formulato: pertinentemente al riguardo annotano i giudici del merito che "la eventuale inutilizzabilità di quella sopra citata non può assolutamente travolgere il contenuto rimanente dell'elaborato peritale che, al più,... potrà caso mai essere incompleto..". Ma anche in riferimento a quella utenza i giudici del merito hanno correttamente rilevato che le precedenti considerazioni (circa la inapplicabilità delle norme di cui agli artt. 266 e ss. c.p.p. alla registrazione di conversazioni da parte di uno degli interlocutori) rendeva assorbita "la questione della correzione": una volta esclusa, difatti, l'applicabilità di quelle norme, è da escludere la necessità di procedere alle specifiche procedure da quelle norme evocate.
Quanto, poi, alla dedotta questione della "nullità delle deposizioni testimoniali degli ufficiali di p.g. nelle parti in cui fanno riferimento al contenuto delle telefonate trascritte nell'elaborato peritale in quanto assunte prima dell'esame del perito", il ricorrente evoca il principio secondo cui "la lettura o l'utilizzo di un atto peritale avvenuta senza previo esame del suo autore determina... una nullità generale non assoluta..."; chiarisce che "deve ribadirsi il profilo di nullità della trascrizione peritale delle intercettazioni per mancata audizione del perito prima dell'utilizzo della sua relazione e conseguente nullità, ex art. 185, delle testimonianze sul contenuto delle telefonate e delle intercettazioni ambientali trascritte dal perito per essere le assunzioni di tali testimonianze atti consecutivi che dipendono da quello da considerarsi nullo". In tale prospettazione gravatoria, l'atto nullo sarebbe, quindi, la "trascrizione peritale"; tale nullità deriverebbe dall'assunzione di dichiarazioni testimoniali sul contenuto di quelle trascrizione;
essa comporterebbe la nullità derivata delle assunzioni testimoniali. Ma l'assunzione di testimonianze sugli stessi fatti oggetto delle conversazioni trascritte non comporta alcuna nullità del relativo elaborato peritale, che è atto diverso (disciplinato dagli artt. 220 e ss. c.p.p.) dall'esame testimoniale, a questo non collegato o sovrapponibile;
è solo la lettura dell'atto peritale, in quanto tale, che postula il previo esame del suo autore (art. 511.3 c.p.p.), sicché giustamente i giudici del merito hanno ritenuto che "nè influenza alcuna può avere il fatto che, sul contenuto di tali trascrizioni regolarmente acquisite al dibattimento, abbiano deposto gli agenti sotto copertura, che ne costituivano gli interlocutori diretti e prima che su tali questioni venisse esaminato il perito cui era stato conferito l'incarico".
Per quel che concerne, poi, la dedotta "inutilizzabilità e nullità della prova costituita dalla cassetta di registrazione delle intercettazioni ambientali... utilizzate dal perito per la trascrizione", si assume, in sostanza, che "veniva utilizzata per la registrazione una videocamera e la registrazione avveniva con immagine collegata al sonoro. Il perito, tuttavia, non utilizza l'audiocassetta incisa in questa occasione, ma altro documento: due cassette che non costituiscono copia di quella o quelle originarie, ma un estratto delle stesse o, quantomeno, la trasposizione del solo sonoro su nastro magnetico". Hanno chiarito i giudici del merito (esaminando altro rilievo al riguardo) "il sistema utilizzato dal perito e consistente nella eliminazione delle parti superflue (ad esempio, la eliminazione dei lunghi tempi di attesa nel caso dei sistemi di osservazione predisposti per filmare e registrare i colloqui fra i vari soggetti interessati)", ed hanno in quella sede rilevato, altresì, come "comunque, gli originali dei documenti fossero sempre visionabili, in quanto regolarmente depositati ed allegati agli atti". Ora, se per un verso non si deduce dal ricorrente che "l'estratto" utilizzato dal perito non fosse conforme al vero, per le parti (evidentemente ritenute salienti) ivi riportate, per altro verso, si dà atto in sentenza che "gli originali dei documenti" erano stati "regolarmente depositati ed allegati agli atti". Poiché sono questi gli atti che rilevano ai fini della acquisizione della prova (gli stessi ricorrenti più oltre assumono, che "la prova è costituita dalla registrazioni e non dalla trascrizione di essa" essi non deducono che altre parti di quelle conversazioni, non contenute in quell'"estratto" fossero rilevanti e siano state pretermesse, avendo essi la piena disponibilità del reperto ed essendo quindi pienamente in grado di rappresentare e far valere ogni istanza o diritto al riguardo.
Tale rilievo dà contezza anche della infondatezza della ulteriore eccezione sollevata, quanto alla "inutilizzabilità delle cassette composte dalla polizia e ricostruttive in modo sintetico delle risultanze delle varie bobine".
Quanto, poi, alla doglianza relativa alla acquisizione della cassetta prodotta dal P.M. all'udienza del 4 novembre 1998 (una "videocassetta"), hanno al riguardo correttamente rilevato i giudici del merito "che essa poteva essere prodotta fino alla chiusura della istruttoria dibattimentale, ove si consideri che detto mezzo di prova era stato già ammesso nella sede a ciò deputata..., senza che vi fosse opposizione della difesa ed avendo il P.M. riservato la produzione di altra documentazione non ancora nella sua disponibilità, acquisizione che il Tribunale aveva, appunto, riservato al fascicolo del dibattimento non appena fosse stata prodotta dal P.M.". La circostanza che tale cassetta recasse la dicitura "copia" (come assumono i ricorrenti) e non avesse le indicazioni su chi "abbia filmato l'originale e dove esso si trovi, o chi abbia estratto la copia" (come pure i ricorrenti medesimi deducono) sono circostanze che non precludono la acquisibilità del documento, potendo semmai rilevare al fine del controllo della sua genuinità (evidentemente, quanto meno implicitamente, effettuato dai giudici del merito), e potendo il giudice utilizzare come elemento di prova la copia, anziché l'originale, di un documento, quando essa sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti (cfr. Cass., Sez. 5^, n. 10309/1993; id., Sez. 3^, n. 1324/1994 id., Sez. 3^, n. 2065/1997): ed al riguardo i ricorrenti non deducono specificamente la non corrispondenza di quella addotta "copia" al suo originale, e quindi la sua falsità, limitandosi ad esprimere soltanto i dubbi sopra richiamati, trattandosi, peraltro, di una videocassetta che visivamente riproduce gli avvenimenti registrati, oggettivamente rappresentati.
Quanto, infine, alla doglianza relativa alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale, i ricorrenti evocano che nei motivi di appello si era "osservato come il versamento frazionato nel fascicolo del dibattimento dei supporti magnetici recanti le intercettazioni, sia telefoniche che ambientali, non avesse consentito di chiarire se i nastri utilizzati dal perito per le trascrizioni fossero gli stessi e quale corrispondenza avessero con quelli successivamente prodotti a dibattimento" e che era stata richiesta la trascrizione anche del contenuto di altre quattro intercettazioni.
La Corte fiorentina ha dato atto che "gli originali dei documenti fossero sempre visionabili, in quanto regolarmente depositati ed allegati agli atti"; ha ritenuto la utilizzabilità di quelle trascrizioni e, quindi, in sostanza ed a fortiori, la genuinità dei supporti magnetici sui quali il perito ha svolto il suo esame (con "sistema... consistente nella eliminazione delle parti superflue");
ha esaminato tutti gli aspetti relativi alla acquisizione di tali trascrizioni;
e, a conclusione di tale disamina, ha anche conclusivamente ritenuto di non accogliere la "istanza di rinnovazione della istruttoria dibattimentale mediante il compimento di nuova perizia, non apparendo detto atto assolutamente necessario". Tale divisamento non si appalesa censurabile in questa sede di legittimità, giacché, ai sensi dell'art. 603.1 c.p.p., il giudice dell'appello è tenuto a disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo se "ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti"; il positivo esercizio di tale potere, dunque, è vincolato alla condizione della riscontrata incompletezza dell'indagine dibattimentale, alla ritenuta impossibilità, cioè, di poter decidere in mancanza di tale rinnovazione istruttoria: tale giudizio è rimesso alla valutazione del giudice del merito ed è incensurabile, se correttamente motivata, in sede di legittimità. D'altra parte, una volta esclusi dai giudici del merito i profili di inutilizzabilità delle trascrizioni in questione, quanto alla richiesta di trascrizione di ulteriori conversazioni intercettate i ricorrenti si limitano ad evocare tale richiesta, ma non chiariscono e non specificano quale possa essere stata la connotazione di decisività di tali ulteriori acquisizioni, a fronte e nel contesto di tutti gli altri elementi acquisiti e valutati.
5.1 Non può trovare accoglimento neppure il secondo motivo di ricorso. Le critiche al riguardo formulate prendono le mosse dal rilievo della irriconducibilità della condotta dell'agente provocatore nella previsione dell'art. 97 D.P.R. n. 30971990, sull'assunto, in sostanza, che quella norma discrimina l'acquisto di sostanze stupefacenti, non anche altre attività, come quella "di organizzazione della rete di distribuzione della droga e di vera e propria partecipazione alla vendita".
A tale rilievo hanno condivisibilmente risposto i giudici del merito, rilevando che l'attività evocata dal precitato disposto normativo "ricomprende e legittima quelle condotte strumentali necessariamente connesse all'acquisito medesimo e che ne sono il presupposto od il suo naturale seguito". La norma in questione, invero, discrimina l'attività dell'ufficiale di p.g. che proceda all'acquisto di sostanza stupefacente "al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge": questi sono indicati nell'art. 73 (per quel che nella specie rileva), che prevede una articolata e vasta gamma di condotte delittuose. Essendo, perciò, l'acquisto di stupefacente finalizzato ad acquisire elementi di prova in ordine ad una delle varie condotte contemplate dalla norma incriminatrice, non può ritenersi discriminato il solo acquisto (che rileverebbe solo in riferimento ad una soltanto delle condotte delittuose ipotizzate), ma anche le successive, consequenziali attività dell'ufficiale di p.g. tese ad addivenire all'accertamento dei destinatari e successivi recettori della medesima sostanza, responsabili di ulteriori reati evocati dalla surrichiamata norma incriminatrice.
Dovendosi, poi, escludere (per quanto già rilevato, esaminando la posizione dell'altro ricorrente SI) che la (simulata) consegna dello stupefacente fosse il portato di una iniziale autonoma iniziativa contrattuale in tal senso dell'agente provocatore, intesa a suscitare propositi criminosi per l'innanzi insussistenti, piuttosto che la materiale conclusione di un accordo al riguardo già esternato e tramite altri coltivato (tutti i rappresentati contatti di NI con "CL" e la SO, come diffusamente riportati nella integrativa sentenza di primo grado, appaiono attenere solo alla materiale consegna della sostanza stupefacente), tale condotta non esula dai limiti indicati dal citato art. 97 D.P.R. n. 309/1990, concretizzatasi, in sostanza, nello "Inserirsi nel processo di distribuzione dello stupefacente, al fine di individuare gli eventuali spacciatori", come annota la sentenza impugnata. Peraltro, ed in ogni caso, pure giova rilevare che nella diversa ipotesi, di esclusione di tale discriminante, la conseguenza non sarebbe affatto la esenzione di responsabilità dei ricorrenti, ne', come gli stessi deducono, "la impossibilità del reato", ma semmai solo il concorso dell'agente provocatore nella commissione del reato medesimo. Quanto poi, nel delineato contesto esplicitato dai giudici del merito, al reato impossibile, valgono le considerazioni già in proposito espresse nel valutare il gravame dell'altro ricorrente AS.
5.3 Col terzo motivo di gravame, i ricorrenti - premesso che ad essi il reato in questione veniva addebitato in concorso con PE NG e NI SO - deducono che, poiché "il fermo... di LI e NG avvenne materialmente allorché lo NG si apprestava a prendere in consegna l'automobile su cui era caricato lo stupefacente, non essendo ancora avvenuto il materiale trasferimento dell'auto e quindi della droga in essa contenuta, diviene impossibile (richiamandosi una pronunzia di questa Corte).. configurare il delitto consumato ma deve essere ritenuta, al più, l'ipotesi del tentativo". Ma anche al riguardo devono essere richiamate le considerazioni già svolte sul punto esaminando il ricorso di SI.
005.4 Infondato si appalesa anche il quarto motivo di censura, in punto di ritenuta responsabilità dei ricorrenti.
Deve innanzitutto rilevarsi che, denunziandosi, al riguardo, sia il vizio di "erronea applicazione della legge penale" che quello di mancanza, manifesta illogicità della motivazione...", in effetti si critica la sentenza impugnata sotto il profilo delle argomentazioni esplicitate, sostenendosi, in definitiva, che i giudici del merito avrebbero apprezzato ritenuti elementi indiziari che non avrebbero invece univoca e concludente significazione, omettendo anche di considerare "la valutazione di una connivenza non penalmente rilevante" e trascurando di valutare alcune dedotte allegazioni difensive.
Giova al riguardo premettere - richiamando anche quanto si è già detto nell'esaminare la posizione del LO - che, poiché il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato, tanto comporta quanto al vizio di manifesta illogicità -, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, in tesi egualmente corretti sul piano logico;
ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (così Cass., Sez. Un., 14.12.1995, n. 30). Dedurre, quindi, tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non gia opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice del merito una diversa ricostruzione, eventualmente in tersi altrettanto logica (Cass., Sez. Un., n. 16/1996). Infine, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (così Cass., Sez. Un., n. 12/2000). Se per un verso, quindi, alla stregua di tali principi più volte affermati e ribaditi da questa Suprema Corte, non è dato ai ricorrenti richiamare ulteriori addotte risultanze procedimentali che non costituiscono compendio del testo del provvedimento impugnato, deve per altro verso riconoscersi che i giudici del merito hanno dato congrua e non illogica contezza delle ragioni apprezzate nel pervenire alla resa statuizione.
Essi, difatti - richiamando quanto già aveva evidenziato il Tribunale, che si era diffusamente intrattenuto sulle circostanze fattuali del caso (pagg.
7-10 della sentenza di primo grado) e sulle argomentazioni inducenti alla ritenuta responsabilità di tali imputati (in particolare, foll. 27-31, ibid.)-, hanno tratto decisivi elementi di giudizio, quanto all'UG, non solo dalla circostanza della sua presenza, assieme al NI ed alla SO, allorché si era discusso con l'agente sotto copertura "per stabilire le modalità di consegna della droga", ma anche dal suo incontro con la SO e lo NG, "che avevano appena lasciato all'agente NI la vettura in cui nascondere lo stupefacente da ritirare", non illogicamente ritenendo che "è proprio tale ulteriore elemento (unitamente agli altri evidenziati dal primo giudice) a connotare di un preciso significato la ambigua presenza di UG al Cafè de Paris, diversificandola da quella di NI RC". Non hanno mancato i giudici dell'appello di esaminare e valutare le dichiarazioni fornite dall'imputato a giustificare la sua venuta a Roma, ritenendole inattendibili, tenuto conto che tale imputato era stato "presente insieme alla SO nel momento cruciale della trattativa ed in quello della successiva fase riguardanti le modalità attinenti al ritiro della droga", e non aveva saputo giustificare il suo possesso di falsi documenti di identità. Hanno, altresì, annotato i giudici del merito che "in questa complessa e delicata operazione... la nominata, SO non poteva che essere affiancata da persone di estrema fiducia e che fossero cointeressate al buon andamento della operazione..."; e che "la puntualità degli spostamenti e degli incontri fra UG, SO, LI e NG, la presentazione di NG come dello zio da parte della SO... e come del padre da parte di LI, sono ulteriore conferma di una non occasionalità di tali incontri che, per converso, risultano puntualmente programmati proprio in vista della consegna della più che cospicua partita di droga". Aveva ancora annotato la sentenza di primo grado, dopo aver "definito il ruolo della SO in questa prima fase della vicenda", che la donna ("trafficante di spessore") "si sarebbe ben guardata dal convocare... persone estranee all'affare". Quanto ad LI, poi, questi si era presentato con NG "per la restituzione della vettura con lo stupefacente", presso "il parcheggio dell'Hotel Palazzo, sito sul lungomare di Livorno, giungendovi "in taxi provenendo da Roma"; e "mentre lo NG si avvicinava all'agente sotto copertura per rilevare le chiavi del mezzo ivi parcheggiato con la droga, l'LI, pur tenendosi ad una certa distanza, osservava la scena con un cellulare in mano... senza mai perdere di vista lo NG". Si era rilevato da parte dei primi giudici che egli si era presentato unitamente allo NG, nella fase della "operazione volta alla acquisizione di questa quota di cocaina"; lo NG "aveva messo a disposizione di NI la sua autovettura perché vi fosse caricata la cocaina"; egli "aveva ammesso di essersi presentato a trasportare alle condizioni convenute lo stupefacente", inattendibilmente dichiarando, per cercare "di attenuare la propria posizione... di aver agito nella convinzione che il carico fosse costituito da hascisc e non da cocaina". Premesso che "in operazioni tanto delicate non è verosimile che possano essere coinvolte persone non informate del progetto criminoso", è stato ulteriormente annotato che tale imputato "ha seguito da vicino lo NG nei suoi incontri in Roma con la SO e i suoi complici e, addirittura, seppure rimanendo un po' a distanza, gli è stato consentito di essere presente anche all'incontro con NI nel parcheggio di SA RA ...; in Livorno, poi, accompagna lo NG all'Hotel Palazzo e cioè fino al luogo stabilito per il recupero dell'auto con la droga e si trattiene lì nei pressi, in attesa evidente del compagno di viaggio che in quel frangente vede parlare con gli agenti sotto copertura... L'accertata presenza dell'LI, a fianco dello NG, in tutti i suoi spostamenti a Roma e a Livorno, lo propone quale complice aggregato dello NG ......". L'argomentare così esplicitato dalla sentenza impugnata e da quella integrativa di primo grado si sottrae, quindi, a rinvenibili vizi di motivazione e, vieppiù, di violazione di legge.
Non ha pregio il rilievo gravatorio, secondo il quale non si comprenderebbe perché il ragionamento svolto dalla Corte fiorentina a proposito del NI (assolto in grado di appello) "non possa estendersi all'UG": di tanto ha dato contezza la sentenza impugnata, in sostanza rilevando come a carico dell'attuale ricorrente militassero altre circostanze, che "diversifica(vano) da quella del NI RC" la propria posizione.
Nè ha pregio l'ulteriore rilievo secondo il quale i giudici del merito avrebbero omesso la "valutazione... della distinzione tra concorso e connivenza". Al contrario, proprio valutando anche le allegazioni difensive al riguardo, esso sono pervenuti, disattendendole, a ritenere, invece, il concorsuale apporto di tali imputati alla commessione del reato.
5.5 Quanto, infine, al quinto ed ultimo motivo di censura, concernente il trattamento sanzionatorio, i giudici dell'appello hanno ritenute congrue le sanzioni inflitte dai primi giudici, confermando il giudizio di equivalenza della attenuanti generiche riconosciute ad LI, "a fronte, da un lato, della obiettiva gravità del fatto contestato e, dall'altro, della modesta entità dei precedenti e del ruolo contenuto solo alla fase del ricevimento e del trasporto della droga". Analoghe o diverse circostanze attenuative del fatto non sono state, invece, evidentemente ritenute per l'UG. Tale divisamente essendo stato espresso dai giudici del merito nel legittimo esercizio del loro potere discrezionale al riguardo, le proposte censure si appalesano, peraltro, anche generiche, giacché, quanto all'LI, non si deduce specificamente quale elemento o circostanza, inducenti ad un diverso giudizio di comparazione, sarebbero stati pretermessi;
e, quanto all'UG, richiamandosi il "riferimento al ruolo contenuto solo alla fase del ricevimento e del trasporto", si omette di considerare che tanto era stato ritenuto in riferimento "solo al secondo" degli imputati, cioè all'LI.
6.0 Conclusivamente, ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 L. n. 234 del 1997, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., i ricorsi vanno rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 L. n. 234 del 1997 in relazione agli artt. 3, 24 e 97 Cost., rigetta tutti i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagare in solido le spese processuali. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2001