Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 aprile 2006 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 maggio 2026 |
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Cass. Pen., Sez. I, 12 novembre 2025, sentenza n. 36901 LA MASSIMA “L'orientamento ermeneutico più recente, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio aderisce e intende dare ulteriore continuità, nega il concorso tra il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e quello di tratta, e afferma l'assorbimento del primo nel secondo, ogni qualvolta, come nella specie, l'ingresso illegale nel territorio nazionale del cittadino non appartenente all'Unione Europea sia procurato mediante condotta, che, rappresentando una modalità di attuazione della tratta (c.d. esterna), sia interamente ricompresa nel perimetro consumativo di quest'ultima”. IL CASO L'imputato …
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Giurisprudenza • 419
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Versioni del testo
- Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.
- Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed ai Protocolli di cui all'articolo 1, di seguito denominati rispettivamente: «Convenzione» e «Protocolli», a decorrere dalla data della loro rispettiva entrata in vigore.
- Art. 3. Definizione di reato transnazionale 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonche':
a) sia commesso in piu' di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita' criminali in piu' di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.