Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 aprile 2006 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 maggio 2026 |
Commentari • 101
- 1. Sussiste la giurisdizione italiana per il reato di favoreggiamentoAndrea Giliberto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Con la sentenza in oggetto, la Corte di cassazione, in sede cautelare, affronta un problema di sempre più frequente attualità, concernente le ipotesi di soccorso di migranti irregolari in acque internazionali. In particolare la Corte si è trovata a decidere circa la sussistenza della giurisdizione italiana in riferimento a condotte di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare destinate ab initio ad esaurirsi oltre il limite delle acque territoriali nazionali. Nel caso di specie, risultava accertato che l'imputato H.H. fosse membro dell'equipaggio di una motonave con la quale un'associazione criminale operante in Libia aveva organizzato un trasporto di stranieri irregolari in direzione …
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Giurisprudenza • 417
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 103Provvedimento: SENTENZA sui ricorsi proposti da: LF HA nato a (ALGERIA) il 29/10/1959 ZZ NO nato a [...] il [...] CI GO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/07/2024 della TE d'appello di Trieste Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NN Luisa Angela CI; udito il Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgio che ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi; udito l'avv. Giovanni Di Lullo in difesa di GO CI, NO ZZ e LF HA che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 4 Num. 103 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 02/10/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. La TE d'Appello di …Leggi di più...
- circostanze attenuanti generiche·
- art. 192 cod. proc. pen.·
- operazioni sotto copertura·
- art. 9 legge n. 146/2006·
- art. 178 cod. proc. pen.·
- art. 133 cod. pen.·
- art. 110 cod. pen.·
- consegna controllata·
- art. 546 cod. proc. pen.·
- art. 73 d.P.R. n. 309/90·
- art. 43 cod. pen.·
- art. 603 cod. proc. pen.·
- art. 6 Cedu·
- art. 80 d.P.R. n. 309/90·
- art. 723 cod. proc. pen.
Versioni del testo
- Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.
- Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed ai Protocolli di cui all'articolo 1, di seguito denominati rispettivamente: «Convenzione» e «Protocolli», a decorrere dalla data della loro rispettiva entrata in vigore.
- Art. 3. Definizione di reato transnazionale 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonche':
a) sia commesso in piu' di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita' criminali in piu' di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.