Sentenza 9 giugno 2010
Massime • 1
Qualora si proceda per associazione finalizzata al narcotraffico e reati connessi, una volta accertata l'impossibilità di determinare il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del delitto associativo, per il quale è prevista l'applicazione delle regole derogatorie della competenza stabilite nell'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., al fine di individuare il giudice competente non si può fare applicazione "tout court" delle regole suppletive indicate nell'art. 9, comma terzo, stesso codice, con la conseguente determinazione della "vis attractiva" del giudice distrettuale anche su reati originariamente sottratti alla sua competenza, ma si deve tenere conto del luogo di consumazione dei reati via via meno gravi, e solo quando quest'operazione non approdi ad alcun risultato utile, far ricorso alle predette regole suppletive. (Fattispecie in tema di procedimento "de libertate").
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2010, n. 27561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27561 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 09/06/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1692
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 5873/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OC RD, N. IL 03/02/1979;
avverso l'ordinanza n. 294/2009 TRIB. LIBERTÀ di TRENTO, del 01/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
sentite le conclusioni del PG, Dott. Delehaye E., che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. La Corte:
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 1. 12.2009 il Tribunale di Trento rigettava l'istanza di riesame dell'ordinanza cautelare disposta il 20.10.2009 dal G.I.P. del Tribunale trentino in danno di OC LE, gravemente indiziato, in concorso con altri, di associazione finalizzata alla importazione, detenzione e cessione di stupefacente tipo eroina e cocaina, D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74, 73 ed artt.81 e 110 c.p.. 1.2 A sostegno della decisione il Tribunale dapprima confutava l'eccezione relativa al difetto di motivazione proposta dalla difesa istante, per poi richiamare, nel merito, le intercettazioni effettuate, giudicate significative ed inequivocabili sia con riferimento al reato associativo che ai reati fine.
Quanto, infine, alle esigenze cautelari, richiamava il tribunale la disciplina di cui all'art. 275 c.p.p., n. 3 e la certa sussistenza di rilevanti esigenze cautelari in considerazione della gravità delle condotte e della loro qualità criminale.
2. Si duole dell'impugnato provvedimento OC LE, con l'assistenza del suo difensore di fiducia, deducendo l'incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria trentina, dappoiché comunque individuabile, ai sensi dell'art. 9 c.p.p., comma 1, il luogo nel quale è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione compresa nel reato associativo e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria relativamente al reato associativo contestato.
3. È fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa ricorrente, ancorché nei limiti che si passa ad esporre preliminarmente rispetto ad ogni altra questione, atteso il suo carattere pregiudiziale e, per questo, assorbente di ogni altra censura.
3.1 Giova prendere le mosse da una utile premessa: le regole sulla competenza e tra queste, rilevantissime, quelle relative alla regolamentazione della competenza territoriale, pur esprimendo la funzione strumentale propria di ogni norma processuale, hanno il compito di dare concreta attuazione ad uno dei più importanti principi costituzionali del nostro ordinamento, quello che, con giusta solennità, afferma il principio (art. 25 Cost., comma 1) secondo il quale: "nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge", norma fondante, questa, non solo dell'ordinamento giurisdizionale, ma dello stesso sistema di democrazia, dappoiché direttamente incidente sull'equilibrio sommo che la nostra Costituzione ha saputo disegnare, per la Corte con risultati straordinari, tra le varie potestà statuali. Tanto per rimarcare che l'incertezza interpretativa in ordine all'applicazione delle regole in esame deve essere ridotta al minimo nell'esercizio della doverosa discrezionalità ermeneutica e che il criterio residuale ultimo individuato dal codificatore penal-processualista, all'evidenza di larga genericità e di non rigorosa casualità, va applicato in casi di evidente eccezionaiità procedimentale (tale appare alla Corte il significato giuridico della recente Cass., SS.UU., 16.7.2009, n. 40537, rv. 244330 decisiva, come di qui a poco si chiarirà, per la regolamentazione del caso in esame).
3.2 Tanto osservato quanto alle rationes juris, e tornando alla specifica fattispecie rammenta il Collegio una precedente e rilevante sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, con la quale è stato opportunamente ed efficacemente sottolineato che la competenza è la misura della giurisdizione di ciascun giudice, misura delimitata dall'attribuzione per legge del potere di conoscere del procedimento decidendo nel merito della "res judicanda", e che in tale potere è compreso quello di disporre misure cautelari (Cass., Sez. Un., 14.7.1999, Salzano), attribuito nella fase delle indagini preliminari al G.I.P., la cui competenza in generale è "una derivazione se non proprio una proiezione della competenza del giudice del giudizio" (Cass., Sez. Un., 12.4.1996, Fazio). Il collegamento necessario del potere cautelare con la categoria della competenza costituisce, del resto, una posizione costante della giurisprudenza di legittimità degli ultimi quindici anni, nel corso dei quali è stato precisato che la questione della competenza del giudice, legata, come detto, al canone costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, deve essere verificata anche nell'ambito dei procedimenti incidentali "de libertate", comprese le fasi del riesame e del ricorso per cassazione (Cass., Sez. Un., 25 ottobre 1994, De Lorenzo, rv. 199393; Cass., Sez. Un., 20 luglio 1994, De Lorenzo, rv. 198217).
3.3 Ciò posto, deve sottolinearsi che, nel caso di specie, il GIP, prima, ed il Tribunale del riesame, dopo, hanno affermato la propria competenza per territorio, ritenendo che, non essendo possibile accertare il luogo di costituzione dell'associazione criminosa, la competenza territoriale deve essere determinata sulla base del criterio residuale di cui all'art. 9 c.p.p., comma 3 vale a dire in relazione al luogo di prima iscrizione della notizia di reato, con conseguenti effetti attrattivi sui reati fine connessi con il reato associativo.
La soluzione accolta nell'ordinanza impugnata è destituita di giuridico fondamento.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente statuito che "la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma dell'art. 8 c.p.p. e art. 9 c.p.p., comma 1, il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati;
quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9 c.p.p., commi 2 e 3 (Cass., Sez. Un., 16 luglio 2009, sent. n. 40537 conti, comp. in proc. Orlandelli). Nè appare fondato l'argomento utilizzato dal giudice a quo secondo il quale, nel caso in esame, i principi di diritto della Suprema Corte non troverebbero applicazione dappoiché in costanza di una competenza funzionale disciplinata dall'art. 51 c.p.. Le SS.UU., infatti, affermando che quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9 c.p.p., commi 2 e 3 (Cass., Sez. Un cit.,) non ha certo inteso limitare la portata della competenza funzionale anzidetta, la cui inderogabile disciplina va semplicemente adeguata al caso specifico. Va pertanto ribadito che, in tema di competenza territoriale, l'art. 51 c.p.p., comma 3 bis prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva degli ordinari criteri determinativi della competenza, di guisa che tale norma esercita una "vis actractiva" nei confronti dei delitti connessi, ma occorre altresì chiarire che da ciò consegue sia che la competenza della procura distrettuale, legittimamente radicata in relazione ad un delitto previsto dall'art.51 c.p.p., comma 3 bis, si estende a tutti i reati connessi ed agli imputati dello stesso procedimento (Cass., Sez. 1, 15/06/2006, n. 28376) sia che, nella diversa ipotesi di reati connessi per i quali non sia possibile individuare il giudice territorialmente competente per il reato compreso nella disciplina di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, la competenza funzionale per esso deriverà dalla individuazione della competenza territoriale dei reati connessi.
3.4 L'applicazione dei principi di diritto testè indicati rende palese che, nel caso di specie, sono state applicate in modo distorto le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 c.p.p., dal momento che, una volta accertata l'impossibilità di determinare il giudice territorialmente competente in relazione al criterio dell'art. 8 c.p.p., comma 2 (luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del delitto associativo), non avrebbe dovuto farsi applicazione delle regole suppletive contenute nell'art. 9, ma la competenza avrebbe dovuto essere stabilita tenendo conto del luogo di consumazione dei reati gradatamente meno gravi, quelli relativi alla violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 il cui accertamento il Tribunale, nel caso in esame, ha del tutto omesso, erroneamente ritenendolo, come già innanzi detto, non necessario ed ininfluente. La competenza in tal guisa determinata consentirà poi di individuare la Procura Distrettuale funzionalmente competente a mente dell'art. 51 c.p.p.. Ogni altra questione rimane assorbita dall'accoglimento della eccezione sulla competenza.
4. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al giudice a quo affinché rivaluti la questione giuridica relativa alla competenza territoriale a conoscere dei reati attribuiti al ricorrente alla luce dei principi di diritto innanzi illustrati. La cancelleria dovrà anche provvedere alla comunicazione prescritta dall'alt. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Trento. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010