Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 63.
(Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente).
Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.
Il consulente puo' essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51.
Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.
(Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente).
Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.
Il consulente puo' essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51.
Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.
Commentari • 156
- 1. Il potere discrezionale del Giudice nella scelta del CTURedazione Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 14 novembre 2024 · 31.620794
[…] La scelta del CTU è rimessa al potere discrezionale del Giudice, salva la facoltà delle parti di far valere mediante istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 63 e 51 c.p.c. gli eventuali dubbi circa la obiettività e l'imparzialità del Consulente stesso, dubbi che, ove l'istanza di ricusazione non sia stata proposta, non sono più deducibili mediante il ricorso per cassazione. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 24/10/2022, n. 86Provvedimento: […] Nei termini previsti dall'art. 63 c.p.c. parte ricorrente non provvedeva alla riassunzione della causa. […]Leggi di più...
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