Sentenza 16 dicembre 2015
Massime • 2
La violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il difetto di correlazione tra l'accusa all'imputato di aver svolto la propria attività criminale all'interno di una più ristretta associazione affiliata e la condanna, che ne aveva riconosciuto l'inserimento all'interno della più ampia associazione dominante da cui dipendeva l'intero traffico di stupefacenti).
Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale.
Commentari • 10
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/2015, n. 4497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4497 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2015 |
Testo completo
ACR 54497/1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 16/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA CARLO GIUSEPPE BRUSCO - Presidente - N.246612015 Dott. - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE GIUSEPPE GRASSO Dott. N. 18300/2015 Dott. VINCENZO PEZZELLA - Consigliere - - Consigliere - ANTONIO LEONARDO TANGA Dott. GIUSEPPE PAVICH - Consigliere - Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AD RO N. IL 21/10/1976 CIFRONE GAETANO N. IL 17/06/1986 CIFRONE LUIGI N. IL 21/07/1987 D'ERCOLE GIUSEPPE N. IL 16/08/1982 EC (CLASSE '79) OSCAR N. IL 11/04/1979 EC (CLASSE '78) OSCAR N. IL 24/02/1978 LO NI N. IL 26/06/1953 PERFETTO RAFFAELE N. IL 26/07/1971 TAGLIALATELA BRUNO N. IL 10/05/1959 avverso la sentenza n. 17959/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 13/05/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2015 la relazione fatta dal Антошо Вовол е Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. fubts i veonжоигуевно в кин che ha concluso per il Uditii difensor tyli imputats - por Abis, prevr. Pernice Dr Rome - in well as fund 79, C onf., Crow C. D'oreale, l'ev. Dounes Dell Deco r . . Copelan - per Pecellid. 78, l'ew. Provever Arco de Round • Poult Clip, l'ew Susan Bufont de Napol - - Udito, per la parte civile, l'Avv -fe, PE , l'ev. Davo Venuatiello de Nepol Udit i difensor Avv. - fer for Tylieletele, l'ev. Seven Sease is Nopole, Ver TO, l'ew. Lovers Suare Tutti i difend hemo condu c t ? - ektiv vow RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 13/5/2014, in parziale riforma di quella emessa dal GIP del Tribunale della stessa città in data 9/7/2012, appellata dagli odierni ricorrenti e da altri, confermando nel resto, rideterminò la pena nei confronti di LO OV e LA BR. La sentenza di primo grado statuì a riguardo di tre capi d'imputazione. Il capo A), che vedeva come imputato RO RO (la posizione di Lo US NI era stata stralciata), con il quale veniva contestato il delitto di cui all'art. 416-bis, cod. pen. Il capo B), che vedeva come imputati tutti gli odierni ricorrenti ed altri, con il quale veniva contestato il delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990. Il capo C), che vedeva imputato il solo IF ET, con il quale veniva contestato il porto illegale di arma da fuoco. La Corte d'appello, con la sentenza fatta oggetto dei ricorsi per cassazione qui al vaglio, deliberò in merito alle imputazioni di cui ai capi B) e C), dei quali occorre occuparsi in questa sede, in relazione ai motivi di ricorso dedotti dai ricorrenti.
2. Risulta opportuno, per quel che qui appare di una qualche utilità, riprendere i termini essenziali della vicenda siccome narrati nelle sentenze di merito. Complesse attività informative ed investigative attivate in quel di Napoli aveva permesso di individuare un consorzio delinquenziale dedito al traffico di stupefacenti, avente cospicuo numero di associati e la disponibilità di armi, costituente una costola della maggiore e generalista associazione criminale di tipo camorristico facente capo ai Lo US. In particolare, analizzando gli specifici precedenti penali di Lo US GI, Lo US RI e Lo US RL, condannati per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, in concorso con OR TO, dal Tribunale di Napoli, il 13/7/2004 e valendosi dei risultati di osservazione, controlli, pedinamenti e accertamenti amministrativi, nonché dei risultati di captazioni telefoniche ed ambientali, nonché infine, degli apporti di numerosi collaboranti di giustizia, taluni dei quali erano stati in grado di riferire vicende recenti (OR TO, IN ET e MA MA), gli inquirenti avevano attribuito agli imputati (fra i quali gli attuali ricorrenti) la partecipazione al sodalizio criminale dedito allo spaccio di stupefacenti di cui al capo B) della rubrica. La Corte territoriale giunge alle statuizioni di conferma della condanna, dopo aver ponderato l'apporto dei collaboranti, il quale, provenendo da intranei aveva un peso specifico rilevante, anche in relazione alla rivelazione 1 di fatti ai quali i propalanti non avevano direttamente partecipato, venuti alla loro conoscenza attraverso il meccanismo della circolarità della notizia (conoscenza indiretta, di appagante attendibilità in quanto proveniente da soggetto avente accesso, all'interno del gruppo malavitoso, ad informazioni circolanti solo fra una ristretta cerchia di persone). Si intrattiene ad esporre di avere inteso utilizzare i riscontri soggettivi e quelli esterni individualizzanti, non mancando di enunciare la propria adesione allo schema valutativo cd. della "convergenza del molteplice", richiamato in numerose statuizioni di legittimità (cfr., fra le tante, da ultimo, Sez. 1, n. 31695 del 23/06/2010, dep. 11/08/2010, Rv. n. 248013). Esposte le risultanze delle intercettazioni (sia a riscontro delle dichiarazioni dei collaboranti, che riguardanti le conversazioni degli imputati, con speciale attenzione a quelle carpite all'interno di un'autovettura FIAT 500, utilizzata da un gruppo d'imputati, e del panfilo in possesso di Lo US TO), il Giudice d'appello, dopo aver delineato i contorni dell'associazione per cui è processo, della quale faceva parte il sottogruppo operativo denominato i i ragazzi di CO O' Malomm>> (trattasi del ricorrente CO OS, cl. '79), soffermatosi sull'aggravante del numero degli affiliati, su quella della disponibilità delle armi ed infine su quella di cui all'art. 7 della 1. 203/91, passa in rassegna i singoli motivi d'appello.
3. Gli imputati di cui in epigrafe ricorrono per cassazione.
4. IF ET, con il primo motivo denunziante violazione di legge, assume la sussistenza di un difetto di correlazione tra l'accusa, che lo voleva partecipe del clan capeggiato dai Lo US, e la statuizione di condanna, che ne aveva affermato l'affiliazione al clan "I ragazzi di O' Malomm". L'asserto secondo il quale doveva escludersi che i ragazzi di CO >> sapevano che la loro attività si inseriva in quella del clan Lo US era una mera congettura;
al contrario, non v'era prova che dimostrasse che il ricorrente fosse a conoscenza da chi si riforniva il CO 4.1. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla prova della partecipazione, stante che lo stesso Lo US TO aveva dimostrato d'ignorare la persona di IF ET, anzi dell'intero gruppo de "i ragazzi di O' Malomm".
4.2. Con il terzo motivo si deduce essere affetta da violazione di legge e vizio motivazionale l'affermazione dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 cit.: dalle conversazioni captate all'interno dell'autovettura FIAT 500 2 avrebbe potuto, al più, trarsi il convincimento della disponibilità di una pistola a scopo strettamente personale e non funzionale all'associazione.
4.3. Con il successivo motivo, allegando gli stessi vizi, il ricorrente si duole per la dichiarazione di penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 10, 12 e 14 della I. n. 497/74, in quanto non vi era la prova che la persona intercettata avente prenome ET, corrispondesse all'imputato.
4.4. Con l'ultimo motivo, sempre denunziante violazione di legge e vizio motivazionale, l'imputato censura il trattamento penale, giudicato eccessivamente severo e l'esclusione delle attenuanti generiche, considerata ingiustificato.
5. CO OS, cl. '78, detto O' Pastore>> con il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Domenico Dello Iacono, deduce vizio motivazionale e violazione dell'art. 74, d.P.R. n. 309/'90. A parere del ricorrente doveva reputarsi illogico aver escluso nei di lui confronti l'aggravante di cui all'art. 7 della I. n. 203/1991 e, allo stesso tempo, averne affermata la partecipazione al sodalizio ipotizzato. La Corte di Napoli non aveva tenuto conto che l'istruttoria aveva dimostrato una netta separazione dal clan camorristico dei Lo US del gruppo facente capo, secondo la stesa ricostruzione operata in sentenza, a CO OS, cl. '79, detto O' Malomm>> e che il predetto gruppo nessun contributo era emerso avesse apportato al clan dei Lo US. Per giungere all'avversata conclusione la Corte di merito era incorsa in travisamenti, errori e violazioni di legge: i cd. passaggi di mano>>, che denotavano la piena libertà di cui godevano gli affiliati al clan Lo US commerciando stupefacenti, erano stati travisati, ricollegando, sempre e : comunque, l'operazione di spaccio al clan camorristico, anche quando gestita individualmente, in autonomia. Non si erano, fra l'altro, considerate le dichiarazioni del collaborante MA MA, ritenuto dalla medesima sentenza di assoluta importanza>>, che non aveva indicato il gruppo facente capo a CO OS, cl. '79 fra i soggetti collegati, nell'approvvigionamento e la gestione, tra le piazze>> e l'associazione camorristica. Mancava, infine, la prova della consapevolezza in capo agli appartenenti al gruppo di CO, cl. 79 di ricevere lo stupefacente dal Clan Lo US o, comunque, d'inserirsi nei meccanismi commerciali di quest'ultimo e di ciò si aveva dimostrazione per la provata mancanza di contatti con i distributori del clan Lo US. 3 Era solo una illazione quella secondo la quale poiché i giovani in discorso si trovavano a stretto contatto con CO OS, cl. 79 ed essendo quest'ultimo in rapporto con Lo US NI, avrebbero dovuto avere la consapevolezza presunta in sentenza. Le intercettazioni carpite a bordo dell'imbarcazione Ellen, in uso a Lo US TO, non avrebbero potuto essere utilizzate in quanto anteriori al periodo in contestazione (le captazioni risalivano al 2006, nel mentre la condotta addebitata nel presente processo riguardava fatti a far data dal 2008); le intercettazioni a bordo della FIAT 500, sintomatiche, al più, di un'attività autonoma di spaccio al minuto, erano state travisate, così da poter essere utilizzate per sorreggere l'impianto accusatorio.
5.1. Con il secondo motivo, denunziante violazione di legge e vizio motivazionale, il ricorrente contesta la sussistenza dell'aggravante di cui al comma 3 del citato art. 74: non era dato cogliere quale fosse il fondamento dell'affermazione della consapevole partecipazione al clan camorristico, peraltro in numero al meno pari a dieci coimputati.
5.2. Con il terzo motivo vengono dedotti i medesimi vizi a riguardo dell'aggravante concernerete la disponibilità delle armi. D'OL GI, conducente dell'autovettura, era stato assolto;
per altro verso, il riferimento fatto da taluni collaboranti (OL DR e MA MA) a scorte armate a disposizione di Lo US TO, oltre a non avere trovato adeguato riscontro, non poteva assumere rilievo a riguardo della presente vicenda, trattandosi di cautela predisposta a vantaggio esclusivo del clan Lo US, nulla avendo a che vedere con l'associazione finalizzata allo spaccio qui in contestazione.
5.3 Con il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. OL Ragozzini il CO deduce mancanza e vizio di motivazione e violazione di legge per non essersi proceduto ad un effettivo esame dei motivi d'appello.
5.4. Con il successivo motivo, violazione di legge, a riguardo della configurazione del reato di cui all'art. 74 cit., nonché all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente. In sintesi, viene addebitato alla sentenza: di non aver approntato autonoma motivazione, essendosi la stessa limitata ad appiattirsi su quella di primo grado, che, a sua volta, si era limitata a riportare gli atti d'indagine; di поп aver saputo trarre le doverose conseguenze dall'esclusione dell'aggravante dell'art. 7 di cui alla I. n. 203/1991; di non aver sottoposto a 4 rigorosa verifica e riscontro le dichiarazioni dei collaboranti PI NI, AB ET e MA MA, senza aver, inoltre, considerato che US TO aveva dimostrato di nulla sapere della vicenda siccome ricostruita in sentenza e che le dichiarazioni di NO HE erano insostenibili. La Corte di merito era venuta meno al dovere di verificare l'attendibilità intrinseca dei dichiaranti, quella estrinseca della dichiarazione, il riscontro esterno e quello individualizzante. Né il quadro accusatorio poteva dirsi trovare sostegno nel contenuto delle intercettazioni, rimasto criptico. A ciò doveva aggiungersi che non si era fatto luogo alla doverosa verifica di ipotesi alternative;
e se ciò si fosse seriamente fatto si sarebbe appurato che il ricorrente era solo un galoppino>> addetto al calcio- scommesse (ipotesi, quest'ultima, da ritenersi antagonista rispetto a quella privilegiata).
5.5. Con il primo motivo a firma dell'avv. Claudio Sforza il medesimo ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al generale vaglio probatorio. Era rimasto non convincente l'asserto secondo il quale si poteva essere ritenuti concorrenti di un sodalizio criminale di tipo mafioso per il solo fatto di vendere stupefacente proveniente dal predetto clan. L'opinione esposta trovava conferma nella circostanza che, nei casi in cui l'associazione capeggiata da Lo US TO e poi da Lo US NI, si trovava sfornita di stupefacente, era consentito acquistare altrove;
né, peraltro, la particolare omertà che proteggeva l'associazione di cui detto (Lo US NT pretendeva che gli si parlasse solo all'orecchio) consentiva di venire a conoscenza della provenienza dello stupefacente. Non era stata acquisita prova alcuna circa l'utilizzo di mezzi dell'associazione, della frequentazione di basi logistiche della stessa, o che la vendita dello stupefacente non fosse autonoma, dopo che la merce era stata acquistata al prezzo fissato dai Lo US. Mancava, inoltre, la prova dell'affectio societatis e lo scopo di perseguire il fine comune. In definitiva, i contatti riscontrati riguardavano sempre la stessa e ristretta cerchia di persone, ben lungi dall'investire i membri del clan camorristico. Con la conseguenza che tali emergenze, forse utili a dimostrare il rapporto tra “i ragazzi" del gruppo CO, non lo erano affatto al fine di provare l'accusa di aver fatto parte di una vasta organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, costituente costola del Clan Lo US. 5 5.6. Con il successivo motivo vengono allegati i medesimi vizi in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della disponibilità delle armi. Aggravante che avrebbe dovuto essere esclusa in quanto la detenzione da parte di un singolo imputato di un'arma non poteva integrare la fattispecie;
né era utile a sorreggere l'accusa la circostanza che in occasione d'incontri i capi di un'associazione di tipo mafioso si potessero avvalere della tutela di persone armate. Non trattavasi, in definitiva, di una disponibilità di armi finalizzata al traffico di stupefacenti. : :
5.7. Con il terzo ed il quarto motivo, sempre deducendo gli stessi vizi, il ricorrente si duole per l'esclusione delle attenuanti generiche, rimasta ingiustificata.
5.8. In data 17 e 24 novembre 2015 venivano depositate memorie nell'interesse dell'imputato, qualificate motivi aggiunti>>, a firma, rispettivamente, degli avv.ti Dello Iacono e Sforza, con le quali si insisteva per l'accoglimento del ricorso.
6. IF UI con il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Domenico Dello Iacono lamenta violazione di legge e vizio motivazionale negli stessi termini generali esposti nell'interesse di CO OS, cl. '78 - ricorso Domenico Dello Iacono ulteriormente specificandosi che le avv. - I intercettazioni risalivano al 2006 e quelle effettuate a bordo dell'autovettura potevano, al massimo, fondare prova del delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990. 6.1. Con il secondo ed il terzo motivo, in termini identici a quelli di cui al ricorso (a firma dell'avv. Domenico Dello Iacono) di CO OS, cl. '78, viene contestata la sussistenza delle aggravanti del numero delle persone e della disponibilità di armi.
6.2. Con il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Claudio Sforza, denunziante violazione dell'art. 74 cit. e vizio motivazionale, si riportano gli stessi argomenti di cui al ricorso a firma dello stesso professionista redatto in favore dell'imputato CO OS, cl. '78, salvo a specificarsi che Lo US TO non aveva mai parlato di IF UI e che MA MA si era limitato a descriverlo come un ragazzo di CO>>.
6.3. Con gli ultimi tre motivi, sovrapponibili a quelli redatti dal medesimo difensore nell'interesse di CO OS, cl. '78, si censura la 6 decisione di aver ritenuto l'aggravante della disponibilità delle armi, l'esclusione delle generiche e la stima della pena.
6.4. Con memoria, a firma dell'avv. Sforza, depositata il 24/11/2015, il ricorrente, riprendendo i motivi, insiste per l'accoglimento del ricorso.
7. D'OL GI con il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Domenico Dello Iacono, denunzia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla configurazione dell'associazione qui contestata, negli stessi termini di cui al ricorso a firma dello stesso professionista depositato nell'interesse di CO OS,cl. '78. Precisa l'atto difensivo che le intercettazioni ambientali effettuate all'interno della FIAT 500 se potevano dimostrare una qualche dedizione allo spaccio di stupefacenti, tuttavia non consentivano di affermare che gli occupanti dell'autovettura erano collegati ai Lo US.
7.1. Con il secondo ed il terzo motivo, riproduttivi anch'essi di quelli corrispondenti esposti dall'avv. Domenico Dello Iacono nell'interesse di CO OS, cl. '78, vengono contestate, sub violazione di legge e vizio motivazionale, le aggravanti del numero dei concorrenti e della disponibilità di armi.
7.2. Con il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Claudio Sforza, il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al generale vaglio probatorio, negli stessi termini di cui al ricorso a firma dello stesso professionista depositato nell'interesse di CO OS, cl. '78. Si soggiunge di peculiare che le dichiarazioni dei collaboranti, peraltro non riscontrate, avevano indicato il ricorrente come uno dei ragazzi di CO>> e da ciò non potevasi ricavare il convincimento dell'inserimento in una associazione di più vasta scala.
7.3. Con il successivo motivo, identico a quello redatto nell'interesse di CO OS, cl. 78, si assume violazione di legge e vizio motivazionale a riguardo della ritenuta aggravante di cui all'art. 74, co, 4 dell'art. 74 cit.
7.4. Con gli ultimi due motivi, anch'essi riproduttivi degli omologhi di cui al ricorso redatto nell'interesse di CO OS, cl. '78 si propone doglianza per la denegazione delle attenuanti generiche e la stima della pena. 7 7.5. In data 17 e 24 novembre 2015 venivano depositate memorie nell'interesse dell'imputato, qualificate motivi aggiunti>>, con le quali si insisteva per l'accoglimento del ricorso.
8. CO OS, cl. '79, detto O' Malomm>> con il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Rocco Briganti deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alle risultanze captative. Le intercettazioni effettuate a bordo del natane "Ellen" erano state seguite in regime derogatorio, non essendo stato impiegato il sistema MITO, senza, tuttavia, che il P.M. avesse fornito la prova di una tale necessità. Inoltre, non era rimasto accertato che il server presso gli uffici della Procura fosse stato effettivamente addetto alla registrazione e non si fosse trattato di un mero strumento adibito a ripetitore, trovandosi altrove l'apparato di registrazione. Le medesime critiche vengono mosse alle intercettazioni di cui al decreto n. 4823/07 RR. Quanto alle intercettazioni operate a bordo della FIAT 500, il ricorrente, oltre a muovere le medesime critiche, evidenzia che nemmeno la stessa Procura della Repubblica era a conoscenza se le operazioni fossero iniziate o meno. Infine, il ricorrente, assume che, per rendere legittima la decisione di disporre che le operazioni si svolgano altrove, occorre che l'inidoneità degli impianti della Procura sia effettiva e non meramente funzionale. Discorso diverso allorquando l'ufficio inquirente si avvale dell'ascolto in remoto.
8.1. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio motivazionale a riguardo della prova della di lui partecipazione al contestato sodalizio, con ruolo apicale, avendo, al più, agito in un piccolo gruppo separato, che si era limitato ad intrattenere rapporti episodici con la macro-associazione>>. In particolare deduce: a) la mancanza di credibilità dei collaboratori OR TO, ZZ EL, IS GI, SP BI, ER NI, PI NI;
b) l'errata valutazione delle dichiarazioni di Lo US TO, emergente dal raffronto fra il verbale riassuntivo e quello riproducente la trascrizione della integrale registrazione;
c) l'errata valutazione delle dichiarazioni provenienti da altri collaboranti (MA MA, ER MI, IS DR); d) l'omessa valutazione critica delle risultanze delle intercettazioni e l'omesso riscontro delle stesse. 8 8.2. Con il terzo motivo vengono dedotti gli stessi vizi per contestare l'assegnazione del ruolo apicale, oltre che, nuovamente, per escludere la partecipazione e per dedurre l'omessa effettiva verifica delle circostanze che avrebbero giustificato il riconoscimento di cui al citato art.
7. Precisa il ricorso che Occorreva dimostrare (...) che tali traffici erano riconducibili al sodalizio in contestazione. Il giudice a quo, poi, non si è preoccupato di trovare un riscontro alle dichiarazioni di MA dalle quali ha fatto discendere la prova del fatto che il CO dovesse ritenersi "l'indubbio referente del Lo US". E' proprio Lo US, a ben vedere, che smentisce l'assunto del collaborante riportato in sentenza>>. Anche l'assegnato ruolo apicale trovava fragile fondamenta nelle dichiarazioni non riscontrate del MA;
nel mentre dalle intercettazioni erano state tratte delle mere congetture.
8.3. Con l'ultimo motivo si assume che la confisca patrimoniale era stata disposta in violazione di legge. Non vi era prova del presupposto della fittizia intestazione;
non era rimasto dimostrato l'illecito accumulo;
non era stata valutata la documentazione giustificativa;
la motivazione era sorretta da argomenti apodittici.
8.4. Con il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. OV Aricò vengono prospettati vizio motivazionale e violazione di legge a riguardo del vaglio probatorio. Il tutto si reggeva, secondo il ricorrente, su una prova dichiarativa concernente fatti antecedenti, che avrebbero potuto costituire solo il punto di partenza per dimostrare l'attualità della contestata associazione finalizzata allo spaccio, ma non la prova di essa. I riscontri non potevano dirsi adeguati, in quanto non individualizzanti, né autonomi, né v'era stata un'effettiva convergenza del molteplice. Così, si afferma in ricorso, doveva riscontrarsi che IS rende dichiarazioni nel 2007, IS avrebbe appreso da OR TO e LO IN e lo stesso OR, a sua volta, da Lo US TO, il quale, però, racconta altro. In ogni caso, il IS colloca il CO all'interno del gruppo di fuoco>> che faceva capo a TO GI, con la conseguenza che la propalazione non assume, sottolinea il ricorso, valenza univoca circa la partecipazione all'associazione de qua né descri[ve] un ruolo apicale in capo a O' Malomm>>. Il IS, poi, si limita ad individuare nell'imputato uno dei guardaspalle dei PI [cioè, dei Lo US] >>. Non appare logico, pertanto, assegnare il ruolo di capo a soggetto che riveste un simile 9 incombente meramente esecutivo. Né era dato sapere a quali decisioni del clan il ricorrente avesse partecipato, non potendosi apprezzare sul piano probatorio l'isolata affermazione in tal senso proveniente dal solo collaborante IS, sul punto smentito dallo stesso Lo US TO. Ancora meno credibile appariva il predetto collaborante allorquando, pur non essendo mai stato ammesso a tali riunioni, afferma che in esse si paralava anche del traffico di stupefacenti, per averlo appreso da AN ES L'imputato era stato descritto come un guardaspalle>>. Ma, prosegue il ricorso, chi svolge una tale funzione non può essere un capo;
né è dato sapere quale ruolo strategico gli fosse stato assegnato. Nella riunione alla quale avrebbe partecipato il ricorrente non si aveva prova che si ebbe a parlare di stupefacenti. Inoltre Lo US TO non aveva confermato la circostanza che il CO, cl. '79 partecipasse alle riunioni. Le dichiarazioni di OR, Lo US, ER e MA facevano emergere la figura di battitore libero>> dell'imputato, il quale non gestiva alcuna piazza per conto del clan Lo US, al quale, peraltro, non v'è prova fosse legato da affectio societatis. Sul punto le dichiarazioni di NO HE (il quale aveva affermato che nella piazza aperta a Piscinola in via veneto si vendeva solo erba di CO>>) trovavano smentita in quelle di Lo US TO, il quale aveva dichiarato che ad affiancare il figlio NI erano solo EN e SI e non indica il ricorrente quale gestore di alcuna piazza. A ben vedere anche le dichiarazioni di MA, il quale aveva affermato che l'imputato, dopo l'arresto di Lo US TO, era divenuto il delegato strategico di Lo US NI, erano insufficienti, mancando cenno alcuno allo specifico settore del narcotraffico, apparendo il rifermento concernere il clan in genere, e, a quel riguardo, in altro giudizio era stato . escluso che il ricorrente ricoprisse ruolo apicale di promotore. L'autonomia dell'imputato la si traeva, secondo il ricorso, dalle stesse dichiarazioni di SP BI, il quale aveva affermato che, ad un certo punto, Lo US NI aveva deciso di uccidere O' Malomm>>, perché faceva di testa sua (sul punto la motivazione era elusiva). Peraltro, dalle dichiarazioni di IF, D'OL, DD e AT si ricavava solo che l'imputato era alla guida di quelli che vengono definiti i suoi ragazzi>>. 1 Manca del tutto la prova che vi fosse un raccordo, operato dall'imputato, tra i suoi ragazzi>> il clan Lo US e, a maggior ragione, ogni traccia di affectio societatis. Quanto alle intercettazioni, di poi, era dato trarre utili indicazioni solo a riguardo del reato di spaccio di stupefacenti, l'espressione captata tengo 10 tutti i quartieri e la Sanità>> era irrilevante, in quanto il clan Lo US non esercitava influenza su la Sanità>> e sui Quartieri>>. viene8.5. Con il secondo motivo contestata la sussistenza dell'aggravante della disponibilità delle armi, denunziandosi violazione di legge e vizio motivazionale. La sussistenza dell'aggravante si reggeva esclusivamente sull'imputazione di cui al capo C), contestata a IF ET. La circostanza, tuttavia, che quest'ultimo, per ragioni sue personali, fosse armato non poteva sorreggere il convincimento che la contestata associazione si avvalesse di armi. Neppure corrobora l'assunto la dichiarazione di IS, il quale aveva dichiarato di aver avuto modo di vedere che, in occasione di riunioni, vedetta e controllo era assicurato da uomini armati. Manca, si precisa in ricorso, la prova della consapevolezza della disponibilità delle armi in capo ai singoli partecipi e, in ogni caso, le predette dichiarazioni non constava essere state riscontrate, al fine di potersi affermare la verità fattuale degli episodi. In ogni caso, sia la scorta che la disponibilità delle armi, potevano assumere rilievo a riguardo dell'ipotesi di cui al co. 4 dell'art. 416-bis (peraltro esclusa nel pertinente giudizio), senza refluire sulla diversa associazione di cui all'art. 74, cit. qui al vaglio.
8.6. Con il terzo motivo si contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della I. n. 203/'91. Sarebbe occorso provare il dolo specifico di volere, con il commercio degli stupefacenti, finanziare il clan Lo US. Né col semplice fatto di evocare la realtà socio-culturale di un dato contesto ambientale si poteva ritenere provata l'ostentazione del metodo mafioso, il quale deve essere dimostrato da concreti fatti esteriori.
8.7. Con l'ultimo motivo si censura la mancanza di un'effettiva motivazione in ordine alla decisione di escludere le attenuanti generiche e alla quantificazione della pena.
8.8. In data 25/11/2015 veniva depositata memoria a firma dello stesso imputato, qualificata motivi aggiunti>>, con la quale si insisteva per l'accoglimento del ricorso. In data 10/11/2015 venivano depositate note illustrative d'udienza, a firma dell'avv. OV Aricò, con le quali si insiteva sugli esposti motivi. 11 9. IA BR con il primo motivo allega violazione di legge e vizio motivazionale assumendo violazione del principio del ne bis in idem, nonché indeterminatezza del capo d'imputazione. Secondo il narrato difensivo il IA era stato allontanato dal gruppo nel 1999, essendo insorti dissapori con il cognato Lo US TO e perciò le dichiarazioni provenienti da OR e IN riguardavano epoca non successiva al 1998, quando ancora Lo US TO trovavasi libero. La sentenza sul punto, peraltro, era incorsa in un travisamento in quanto collocava l'interruzione dei rapporti nel 2003 (pag. 167), dandosi, tuttavia, atto che il OR ed il IN si erano riferiti all'anno 1999 (pag. 23). Era da escludersi che con il Lo US si era avuta una vera riappacificazione, essendosi riscontrata solo la ripresa sporadica di incontri formali, senza contare che, ad un certo punto, quest'ultimo aveva anche deciso di fare ammazzare il congiunto. La presenza dell'imputato al battesimo del figlio di US NI (quest'ultimo figlio di TO), giustificata da ragioni di mera apparenza, non aveva di certo ripristinato i rapporti. Il colloquio captato tra Lo US RL e la moglie, risalente al 24/6/2009 era stato travisato, in quanto con l'espressione stava in mezzo>>, non era da intendersi nel senso fatto proprio dalla sentenza (pag. 168), ma in quello opposto: faceva parte del gruppo dei nemici. Sicché, seguendo il ragionamento impugnatorio, in definitiva, l'accusa non faceva altro che contestare i vecchi rapporti e legami, che avevano portato ad una pregressa statuizione di condanna per partecipazione all'associazione camorristica capeggiata dai Lo US. Per quel che concerneva l'epoca più recente rileva il ricorrente che in due anni di svolte intercettazioni non era stata riscontrata neppure una conversazione del IA e soli rari riferimenti colloquiali di terzi.
9.1. Con il secondo motivo il ricorrente si duole del vaglio probatorio avente ad oggetto le dichiarazioni dei collaboranti, evocando vizio motivazionale. La Corte partenopea non aveva adeguatamente valorizzato l'assenza di chiamata da parte dei nuovi collaboranti, i quali avevano riferito circostanze risalenti ad epoca non lontana (IS DR, ER NI, PI NI, SS GI e ER UR); nonché il silenzio serbato da altri collaboratori (NO HE, SP BI ed SP IR) era stato sottoposto ad erronea confutazione.
9.2. Con il terzo motivo, sempre a riguardo del vaglio delle dichiarazioni provenienti da imputati in reato connesso o collegato, il 12 ricorrente prospetta vizio motivazionale in ordine al riscontro. Secondo l'assunto: non si era registrata convergenza del molteplice;
il riferimento fatto : da Lo US TO alla piazza di Capodimonte>> era stato male interpretato, in quanto in quella piazza>> il IA operava a titolo personale. Inoltre non si era valorizzata a sufficienza l'assenza di chiamate e la presenza di dichiarazioni liberatorie.
9.3. Con il quarto ed il quinto motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge a riguardo, rispettivamente, dell'aggravante della disponibilità delle armi e di quella di cui all'art. 7 della l. n. 203/1991. Gli argomenti sono sovrapponibili a quelli spesi dagli altri ricorrenti sul punto.
9.4. In data 19/11/2015 veniva depositata memoria, qualificata motivi nuovi>>, nell'interesse del ricorrente, con la quale si deduceva violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. 10. TO LE con il primo motivo deduce mancanza e vizio della motivazione in ordine all'affermata partecipazione al sodalizio finalizzato allo spaccio di stupefacenti. In primo luogo, stigmatizza, il ricorrente, la Corte campana aveva operato un inammissibile automatismo probatorio, ritenendo di provare il reato associativo qui in contestazione con la partecipazione al clan di tipo mafioso, senza, fra l'altro, considerare che l'imputato per lungo tempo aveva sofferto carcerazione, che avrebbe dovuto far dubitare delle dichiarazioni dei collaboranti. 10.1. Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente, utilizzando argomenti sviluppati dagli altri ricorrenti, allega mancanza e vizio della motivazione in relazione all'aggravante di cui al citato art. 7 e a quello concernente la disponibilità delle armi. In ogni caso, quanto alla prima aggravante, la Corte di merito aveva fatto ricorso sempre allo stesso automatismo immediatamente sopra censurato. 10.2. Con il quarto motivo il TO lamenta mancanza e vizio della motivazione in ordine alla qualifica apicale attribuitagli. 10.3. Con gli ultimi due motivi viene dedotto il medesimo vizio in ordine al trattamento sanzionatorio, sotto due profili. In primo luogo, il ricorrente ritiene essere stato violato l'art. 63, co, 4, cod. pen., con la conseguenza che la pena finale avrebbe dovuto essere 13 corrispondentemente ridotta all'aumento di una sola aggravante ad effetto speciale tra quelle ritenute in sentenza>>. In secondo luogo, la stima della pena, a causa della sua immotivata eccessività, ne precludeva la finalità rieducativa, costituzionalmente garantita. 11. DD RO con l'unitaria, articolata censura, denunziante violazione di legge e vizio motivazionale, si duole del vaglio probatorio che aveva condotto alla di lui affermazione di penale responsabilità. La valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti era da ritenersi del insoddisfacente: MA MA era stato contraddittorio ed tutto impreciso;
Lo US TO aveva affermato di non conoscere l'imputato. I viaggi in Spagna avevano significato neutro. Le captazioni all'interno della FIAT 500 non lo coinvolgevano, salvo un piccolo episodio di spaccio. Inoltre, sottolinea il ricorso, che le semplici frequentazioni per parentela, affetti, amicizia, comune estrazione ambientale o sociale, a maggior ragione in contesti territoriali ristretti, non potessero di per sé essere utilizzate come sintomatiche dell'appartenenza a sodalizi criminali.>> Quanto all'aggravante della disponibilità delle armi muove critiche che si collocano sul solco di quanto già si è avuto modo di riferire prendendo in esame gli altri ricorsi. Le attenuanti generiche erano state escluse, in assenza di una apprezzabile motivazione e la quantificazione delle pena, giudicata eccessiva, non aveva tenuto conto della condotta processuale. 12. LO OV con il primo motivo, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, allega violazione del ne bis in idem, co argomenti non dissimili da quelli svolti da IA BR. Peraltro, chiarisce il LO, qui la doppia condanna per il medesimo fatto poteva trarsi dall'identità soggettiva e territoriale e dalla permanenza delle condotte;
né poteva dubitarsi che lo spaccio dello stupefacente facesse parte del programma criminoso del clan camorristico. Rafforzava il convincimento dell'imputato la mancanza di prove a carico successive al 12/2/2009 (data emissione della sentenza di primo grado con la quale il LO era stato giudicato responsabile del delitto di cui all'art. 416- bis, cod. pen.). 12.1. Con il successivo motivo anche il ricorrente, denunziando violazioni di legge e vizio motivazionale, deduce l'indeterminatezza del capo d'imputazione utilizzando argomenti identici a quelli adoperati da IA BR. 14 12.2. Con il terzo motivo, denunziante violazione di legge e vizio motivazionale, il ricorrente si duole del vaglio probatorio operato in sede di merito. Non erano state adeguatamente verificate le dichiarazioni dei collaboranti Lo US TO, VI HE ed SP IR e non si era considerato che dal 1999 il LO si era allontanato dai Lo US. L'apporto delle risultanze intercettative, poi, doveva ritenersi insignificante in quanto la motivazione si era limitata in modo tralaticio a riportare i colloqui, senza prendere in effettivo esame i motivi d'appello. 12.3. Con quarto motivo i medesimi vizi vengono illustrati in merito alla sussunzione del fatto, che avrebbe dovuto qualificarsi quale violazione degli artt. 378, cod. pen. e 73, d.P.R. n. 309/1990. 12.4. Con il quinto motivo viene contestata l'aggravante di cui all'art. 7 della I. n. 203/1991, sempre lamentandosi violazione di legge e vizio motivazionale, nei termini già presi in rassegna per altri ricorrenti. 12.5. Con il sesto motivo, le medesime censure si appuntano all'aggravante di cui al comma 5 dell'art. 74, cit. 12.6. Con l'ultimo motivo la deduzione di violazione di legge e vizio motivazionale concerne la recidiva reiterata, per i seguenti profili: a) essendosi la condotta protratta fino al 2003, i fatti imputati in epoca anteriore, ma giudicati solo successivamente alla cessazione delle permanenza del reato qui in esame, non potevano essere presi in considerazione al fine di affermare la recidiva;
b) in ogni caso si sarebbe dovuto applicare il più favorevole regime ante riforma operata con l'art. 4 della I. 251 del 5/12/2005; c) la Corte d'appello aveva effettuato una reformatio in peius, avendo, in assenza d'impugnazione da parte del P.M., tenuto conto della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, invece che reiterata ed infraquinquennale, siccome contestato in rubrica. 12.7. Con memoria, depositata il 14/12/2015, veniva evidenziata la sentenza n. 185 dell'8-23/7/2015 della Corte Cost., al fine di vedere accolto il motivo di cui al § che precede. CONSIDERATO IN DIRITTO 15 13. Tutti i ricorsi, salvo, come si vedrà, quelli di LO OV e CO OS, cl. 1979, in relazione a punti estranei all'affermazione di penale responsabilità, vanno disattesi in quanto infondati. 14. In prima battuta devesi osservare che tutti i ricorsi, sovente anche omettendo di effettivamente confrontarsi con la motivazione avversata, propongono una diversa lettura dei fatti di causa o, comunque, una diversa valutazione discrezionale, in questa sede escluse, non essendo consentito sostituire la motivazione del giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento alternativo appaia di una qualche plausibilità. : Sull'argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta dalla sentenza n.15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il nuovo testo dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., come modificato dalla I. 20 febbraio 2006 n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il "novum" normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere a un'inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato ° no "veicolato", senza travisamenti, all'interno della decisione. Invoca, inoltre, buona parte dei ricorsi, diversa interpretazione del contenuto delle intercettazioni in atti rispetto a quella fatta propria dal Giudice d'appello, mediante utilizzo di argomenti logici e non contraddittori. Una tale pretesa, come ben noto, è inammissibile in quanto i ricorrenti omettono di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha analiticamente preso in rassegna gli elementi di prova a carico e, in special modo, il contenuto delle conversazioni captate, delle quali ha cura di fornire il significato dissimulato, in correlazione con le altre fonti di prova, così adempiendo ad una funzione che è di esclusiva spettanza del giudice di merito, che non può essere censurata in sede di legittimità, non versandosi in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice 16 di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (cfr., da ultimo, Cass., VI, 8/3/2012, n.11289). Senza contare che le conversazioni fra presenti riportate in sentenza, per il loro contenuto palese, non necessitano di glosse. Va poi soggiunto che le risultanze dell'attività di captazione non costituiscono narrazione la quale va riscontrata, bensì accertamento probatorio in sé idoneo a sostenere l'accusa, ove intimamente coerente e persuasivo, cioè ove integrante indizi gravi, precisi e concordanti (cfr., da ultimo, Cass., Sez. VI, n. 3882 del 4/11/2011; ma già, Cass. n. 22391/2003, n. 21726/2004, n. 29350/2006). 15. Conviene per rendere più agile e facilmente comprensibile il vaglio di legittimità dell'intera vicenda esaminare in primo luogo le censure caratterizzate dallo scopo di porre in contestazione l'apparato motivazionale della sentenza d'appello a sostegno della configurabilità del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990; quelle rivolte a prospettare violazione dei principi del ne bis in idem e della determinatezza del capo d'imputazione; quelle dirette ad ipotizzare vizi nei sub-procedimenti di autorizzazione alle intercettazioni;
quelle mosse, in via generale, all'apprezzamento delle dichiarazioni provenienti dai collaboratori di giustizia;
nonché, infine, quelle con le quali si nega la sussistenza delle aggravanti della disponibilità delle armi, del numero dei partecipanti e del metodo o finalità mafioso. 15.1. Quanto alla sussistenza della societas sceleris finalizzata allo spaccio di stupefacenti, facente capo al clan camorristico dei Lo US, devesi osservare quanto appresso. La sentenza gravata (pagg. 23 e ss.), prese in analitico esame le risultanze istruttorie, ricostruisce la struttura associativa e le modalità operative. Trattasi di motivazione compiuta ed esente dai rappresentati vizi. Va chiarito che l'esistenza del sodalizio criminale finalizzato al commercio di sostanze stupefacenti il più delle volte emerge alla luce di un'accurata opera ricostruttiva, la quale, privilegiando in particolar modo gli aspetti sintomatici, giunge ad affermare la sussistenza di uno stabile accordo organizzato diretto alla commissione di un numero imprecisato di delitti. L'associazione di cui all'art. 74, cit., figura speciale rispetto all'ipotesi base di cui all'art. 416, cod. pen., si caratterizza per talune peculiarità, le quali non mancano di avere rilevanti ricadute sul piano della configurabilità. Se nell'associazione a delinquere occorre verificare che il singolo delitto commesso rientri fra quelli di scopo, tutti i delitti concernenti le sostanze 17 stupefacenti rientrano senz'altro nella finalità sociale del delitto associativo qui in esame. Il procacciamento e commercio dello stupefacente necessita di una predisposizione di mezzi non particolarmente significativa e di uno scarso approntamento di strumenti di tutela ed offesa (in fondo si tratta di comprare da chi vuole vendere e vendere a chi vuole comprare). In definitiva si è in presenza, il più delle volte, di organizzazioni per così dire "leggere", che a fronte di una non spiccata (ma presente) fidelizzazione, non escludono il perseguimento d'interessi individuali, fino all'aspro contrasto. In esse prevale il profilo strutturale (Cass., Sez. II, n. 16540 del 27/3/2013, Rv., chiarisce come l'elemento organizzativo assume un rilievo secondario, essendo bastevole un'organizzazione minima;
conforme, Sez. I, n. 30463 del 77/2011, Rv. 251011; Sez. I, n. 4967 del 22/12/2009, Rv. 246112; Sez. VI, n. 25454 del 13/2/2009, Rv. 244520, la quale evidenzia, inoltre, la superfluità di una articolata e complessa struttura gerarchica), l'osmosi che consente di raggiungere il maggior risultato criminale, ponendo in vantaggiosa relazione gli apporti intranei all'originario gruppo con quelli estranei degli appartenenti ad altro gruppo, che il primo rifornisca non occasionalmente, avendo piena consapevolezza di così contribuire alla realizzazione dello scopo comune (trarre profitto dalla vendita di sostanze stupefacenti) cfr. in tal senso, - Cass., Sez. II, n. 6261 del 23/1/2013, Rv. 254498; Sez. VI, n. 3509 del 10/1/2012, Rv. 251574 -. Ciò non toglie che questa comunione d'intenti prescinda dalla eventuale costituzione di taluni dei collaboratori in autonomo gruppo associato, muovendosi l'insieme come una sorta di joint venture;
né occorre che vi sia la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stesa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa finalizzata e strutturata secondo lo schema legale (Cass., Sez. VI, n. 11733 del 16/2/2012, Rv. 252232)>> (Sez. IV, n. 14067/014 ud. 17/12/2013, dep. 28/3/2014, n. m.). La Corte territoriale non manca di specificare gli elementi di prova (tutti utilizzabili, stante il rito abbreviato prescelto) univocamente dimostranti l'esistenza del sodalizio criminale siccome contestato. Molteplici le fonti d'informazioni dichiarative provenienti da un cospicuo numero di collaboratori di giustizia. Quelle più antiche (MA TO, ER UR, PI NI, ZZ EL, IS GI, NA UR, IS DR) senz'altro utili a ricostruire il tessuto connettivo, le origini e i collegamenti dell'associazione malavitosa, in quanto, come correttamente ripreso dalla sentenza impugnata (pag. 45): in tema di reati associativi, il thema decidendum riguarda la condotta di partecipazione o 18 direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto del sodalizio: ne consegue che le dichiarazioni di collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite a ciascuno accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio>> (Sez. 2, n. 23687 del 3/5/2012, dep. 14/6/2012, Rv. n. 253221). Quelle più recenti (OR TO, IN ET, MA MA e lo stesso capo clan Lo US TO, apertosi alla collaborazione dopo l'arresto), volte a dimostrare le singole specifiche condotte degli imputati. La Corte territoriale passa in rassegna i principi consolidatisi in materia di valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti, alla luce di quanto disposto dall'art. 192, cod. proc. pen., non mancando di porre in rilievo l'importanza e la particolare attendibilità delle informazioni provenienti da intranei su fatti e circostanze conosciuti indirettamente, ma facenti parte del notorio all'interno della società criminale (cd. circolarità delle notizie) - cfr., fra le tante, Sez. 1, n. 23242 del 6/5/2010, Rv. n. 247585 -. I ricorrenti, tuttavia, pur non muovendo, nella sostanza, critica ai metodi enunciati, in relazione alle specifiche posizioni assumono che la Corte di Napoli non fatto applicazione delle regole esplicitate. 15.1.1. Al contrario, l'insieme delle prove vagliate, dovendosi escludere l'emersione dei vizi lamentati, consente di ritenere provata la struttura associativa contestata. Il settore del narcotraffico all'ingrosso costituiva parte di indubbio rilievo delle illecite attività alle quali era dedito il clan di tipo mafioso capeggiato dai Lo US (I PI>>), proseguito dopo la vicenda della scissione degli affiliati di Secondigliano. I tanti collaboranti indicati in sentenza, fino a giungere allo stesso Lo US TO, descrivono la mappa operativa del traffico di stupefacente, della gestione delle cd. piazze>>, che appartenevano al clan (al quale andava una percentuale dei proventi) e venivano gestite da soggetti graditi, i quali, a loro volta utilizzavano gli spacciatori al minuto. Escono fuori da tale congerie informativa i ruoli dei singoli soggetti qui imputati e, fra l'altro, del gruppo di giovani facenti capo a CO OS, cl. '79, detto O' Malomm>>, il quale fungeva da trait d'union, con il vertice del clan camorristico. Le risultanze delle intercettazioni (telefoniche ed ambientali) confermano e autonomamente dimostrano il predetto quadro. Da quelle più vecchie, disposte a casa di OR TO (2005/2006) a quelle più recenti e a quelle operate a bordo del natante di US TO e dell'autovettura FIAT 500, nella disponibilità di CO OS cl. '79 ed utilizzata dal suo gruppo, chiariscono la compenetrazione del 19 sottogruppo facente capo a CO detto O' Malomm>> e quelli che vengono definiti passaggi di mano>>, cioè la possibilità di potersi rifornire da altri ove il clan Lo US non fosse stato in quel momento in grado di soddisfare la richiesta. Si tratta, in definitiva, di rapporti intensi e stabili, che lasciano, tuttavia, margini secondari di operatività individuale. E' appena il caso di ricordare che l'associazione gode di mezzi adeguati, utilizza un linguaggio criptico comune per indicare lo stupefacente (pancere>>, regali>>, paccone>> ecc.) nelle conversazioni telefoniche, che muta vistosamente "in chiaro", quando i parlanti non hanno sospetto dell'intercettazione (così ad un certo punto all'interno della FIAT 500 IF UI afferma con soddisfazione ... ci sta spaccio di tutte le maniere in questa macchina crack, erba e cocaina...>>. I ruoli sono funzionali e distinti (ad es. LO OV funge da custode dello stupefacente, TO LE è preposto alla fornitura delle singole piazze>>). Risulta chiaro che il rilevante quantitativo di stupefacente commerciato - ben ipotizzabile sulla base delle stesse dichiarazioni di Lo US TO (si trattava di rifornire la vastissima utenza che si riversava in noti punti di spaccio che coprivano quasi per intero l'area di Napoli) e siccome si trae a piene mani dall'insieme delle risultanze (solo a mero titolo di esempio può citarsi l'episodio riportato in sentenza alla p. 95, ove la trattativa concerne cinque chilogrammi di stupefacente), dimostra inequivocamente la proficua e specializzata coltivazione di quello specifico settore criminale. Né l'insorgere di contrasti, anche aspri, o di timori, all'interno della consorteria criminale dedita al commercio degli stupefacenti costituisce evenienza incompatibile con l'appartenenza organica (in tal senso si veda Cass., Sez. 6, n. 3509 del 10/1/2012, dep. 27/1/2012, Rv. 251574). In siffatti contesti la fiducia non è mai incondizionata e, tuttavia, perché l'appartenenza possa essere giudicata sussistente è bastevole la durevole comunanza di scopo, costituita dall'interesse ad immettere la droga sul mercato, non assumendo rilievo che all'interno dello stabile accordo, una parte degli associati, pur ove, accomunata dalla medesima radice identitaria, sia prevalentemente dedita all'approvvigionamento ed altra alla distribuzione (da tempo, invero, si è affermata la sussistenza dell'associazione anche nell'ipotesi in cui l'interesse al mantenimento della società sia costituito dalla circostanza che uno dei gruppi si assicuri, con stabilità, la fonte di acquisto dei quantitativi di volta in volta occorrenti, ed altro la lo sbocco all'ingrosso - Cass., Sez. 6, n. 41612 del 19/6/2013, dep. 8/10/2013, Rv. 257798 -). . Non consentono, in definitiva, letture alternative rispetto a quella offerta dalla Corte di merito le plurime emergenze che univocamente 2 020 indirizzano verso la solidità di legami e il riconoscimento del comune vincolo sociale, che in dettaglio verranno evidenziate trattando delle singole posizioni. F F 15.1.2. Buona parte dei ricorsi invoca diversa interpretazione del contenuto delle intercettazioni in atti rispetto a quella fatta propria dal Giudice d'appello, mediante utilizzo di argomenti logici e non contraddittori. Una tale pretesa, come ben noto, è inammissibile in quanto i ricorrenti omettono di T confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha analiticamente preso in rassegna gli elementi di prova a carico e, in special modo, il contenuto delle conversazioni captate, delle quali ha cura di fornire il significato dissimulato, in correlazione con le altre fonti di prova, così adempiendo ad una funzione che è di esclusiva spettanza del giudice di merito, che non può essere censurata in sede di legittimità, non versandosi in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (cfr., da ultimo, Cass., VI, 8/3/2012, n.11289). Inoltre larga parte delle captazioni concernono conversazioni tra presenti, il cui linguaggio palese, riportato dalla sentenza, non necessita commento. Va poi soggiunto che le risultanze dell'attività di captazione non costituiscono narrazione la quale va riscontrata, bensì accertamento probatorio in sé idoneo a sostenere l'accusa, ove intimamente coerente e . persuasivo, cioè ove integrante indizi gravi, precisi e concordanti (cfr., da ultimo, Cass., Sez. VI, n. 3882 del 4/11/2011; ma già, Cass. n. 22391/2003, n. 21726/2004, n. 29350/2006). 15.2. Non ha fondamento la pretesa lesione del principio del ne bis in idem. Sul punto le osservazioni della Corte territoriale risultano perfettamente in linea con il consolidato orientamento maturato in sede di legittimità, nel mentre le censure, largamente aspecifiche (in quanto non apportano argomenti nuovi che contrastino il costrutto argomentativo avversato) mosse dai ricorrenti non colgono nel segno. Condivisamente in sede di legittimità si è affermato che i reati di associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti anche nel caso in cui la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di traffici di sostanze stupefacenti e reati diversi (S.U. n. 1149 del 25/9/2008, dep. 13/1/2009, Rv. n. 241883; Sez. 2, n. 36692 del 22/5/2012, dep. 24/9/2012, Rv. 253892; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, dep. 20/11/2013, Rv. n. 258163). La ragione di una tale interpretazione risulta essere stata 21 correttamente riportata dalla Corte di merito. Le due fattispecie si pongono in relazione di reciproca specialità, essendo diversi i beni tutelati (l'ordine pubblico, in primo luogo, nell'associazione semplice o tipo mafioso;
la salute pubblica, in primo luogo, nell'associazione di cui al citato art. 74) e di conseguenza non può condividersi l'affermata lesione del principio del ne bis in idem, nel caso in cui l'imputato abbia nel passato subito sentenza di condanna in relazione al delitto di cui all'artt. 416 e 416-bis, cod. pen. 15.3. Non sussiste la lamentata indeterminatezza del capo d'imputazione. Al capo B) d'imputazione si contesta: In Napoli accertato nel 2008 con condotta tuttora perdurante>>. Fermo restando l'improprio riferimento al momento accertativo, che ha un senso solo a riguardosi dei reati che : puniscono l'omissione di un obbligo di fare entro un termine dato, o una condotta la cui illiceità venga subordinata ad un'attività accertativa ad opera di un pubblico soggetto verificatore, la contestazione, chiaramente si riferisce alla condotta di reato in essere al momento dell'esercizio dell'azione penale. Le vicende pregresse costituiscono, come già si è anticipato, i necessari tasselli conoscitivi del sodalizio e dell'appartenenza ad esso. Il vulnus difensivo, in presenza di una simile imputazione aperta, : anche al passato, non si registra in quanto il soggetto è chiamato a rispondere e a difendersi sulla sua attuale (permanenza) condizione di associato, nel mentre le acquisizioni che concernono il passato non costituiscono altro che materia di una verifica fattuale estranea all'imputazione in senso stretto, non dissimilmente da qualunque opera ricostruttiva di un fenomeno sociale di natura dinamica, strumentale alla verifica circa la sussistenza di un addebito penale (così accade allorquando, ad es., occorre accertare la previa esistenza di un qualunque tipo di associazione criminale - mafiosa, eversiva, dedita al narcotraffico, ecc -; di un assetto familiare, di un gruppo d'imprese, ecc.). 15.4. Non sussiste il difetto di correlazione del quale si sono doluti taluni dei ricorrenti. L'aver svolto la propria attività criminale in ordine al traffico di stupefacenti prevalentemente all'interno di una cerchia ristretti di partecipi, che trovava in CO OS, soprannominato O' Malomm>>, il loro punto di riferimento, non implica affatto che la condanna abbia omesso di considerare il saldo inserimento all'interno del clan di tipo mafioso facente capo ai Lo US, dal quale l'intera attività malavitosa dei cd. ragazzi di O' Malomm>> dipendeva per le forniture, salvo le consentite deroghe (i cd. passaggi di mano>>). 22 Sul punto non è superfluo soggiungere che il collegio conosce e condivide l'orientamento, più volte manifestato in sede di legittimità, per il quale in tema di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza deve affermarsi che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si : riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non si esaurisce nel mero confronto letterale tra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie difensive, la violazione non sussiste se l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia comunque venuto a trovarsi nella concreta condizione di potersi difendere in ordine all'oggetto della imputazione (Sez. IV, 4/2/2004, n. 16900; in senso conforme, fra le tante, IV, 22/11/2011, n. 47474; IV, 28/6/2011, n. 36891; S.U., 15/7/2010, n. 36551). L'esigenza sottesa a una tale lettura del principio di correlazione fra accusa e sentenza è quella d'impedire, che attraverso rivendicazioni meramente formalistiche, l'imputato, abusando delle sue garanzie, pur posto in condizione di difendersi dall'ipotesi accusatoria, si trinceri dietro la non esatta corrispondenza letterale dell'espressione descrittiva del fatto. Se, invece, il fatto addebitato nel capo d'imputazione, inteso come perimetrazione penalmente rilevante di accadimenti esistenziali, risulti difforme da quello accertato, s'impone la trasmissione degli atti al P.M. La diversità apprezzabile, quindi, da non identificarsi in meri scostamenti formali, deve concernere il fatto tipico. Questo spiega perché si è ritenuto, in materia لها di violazione della normativa sul controllo degli stupefacenti, che la condanna per offerta o messa in vendita, a fronte dell'originaria contestazione di cessione, non integri il divieto;
siccome quella di detenzione e cessione a fronte dell'originaria contestazione d'intermediazione (Cass., Sez. 3, n. 31849 del 1674/2014, Rv. 260331; Sez. 4, n. 31676 del 4/6/2010, Rv. 248103). Trattasi, invero, di condotte tutte indistintamente vietate, in ordine alle quali l'imputato aveva avuto ampia possibilità di difendersi. Discorso diverso va fatto ove la descrizione dell'accadimento, visto in tutte le sue componenti, per il quale il soggetto viene condannato, venga a trovarsi in rapporto d'incompatibilità, eterogeneità (Cass., Sez. 1, n. 28877 del 4/6/2013, Rv. 256785), o, può soggiungersi, eccentricità, rispetto alla primigenia accusa. In quanto, pur avendo avuto l'imputato ovvio accesso a tutta la massa del materiale processuale utilizzabile, la sua difesa risulta essersi concentrata sul fatto siccome descritto nel capo d'imputazione, 23 costituente specifica e precipua rappresentazione della vicenda di vita addebitata. Nel caso al vaglio, esattamente al contrario, il fatto per il quale gli imputati sono stati condannati è quello addebitato al capo d'imputazione. Non rappresenta altro che interno logico sviluppo, o, se si vuole, rappresentazione, della prospettazione accusatoria contestata in rubrica. Ne consegue che non è neppure immaginabile un vulnus difensivo, essendo da escludere che l'affermazione di penale responsabilità abbia trovato fondamento nell'accertamento di condotte illecite incompatibili, o anche solo eterogenee od eccentriche con quel che la difesa poteva ragionevolmente attendersi dal materiale processuale. 15.5. Il collegio non condivide le censure mosse sulla regolarità formale delle intercettazioni. Per quel che riguarda le operazioni di captazione a bordo del natante la critica impinge in un errore di diritto e in una prospettazione congetturale, sfornita di apprezzabilità in questa sede. Quanto al primo profilo basti osservare che l'apprezzamento dell'insufficienza o dell'inidoneità degli impianti di intercettazione esistenti presso gli uffici della procura della Repubblica, quale che ne sia la causa, è di esclusiva competenza del pubblico ministero procedente, il quale ne dà atto nel decreto reso ai sensi dell'art. 268, cod. proc. pen., senza che occorra il suggello di alcuna ulteriore certificazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Rv. 255540). Né (Cass., Sez. 6, n. 14173 del 15/12/2009, Rv. 246722) il pubblico ministero è tenuto a verificare la permanenza di tale disponibilità e a proseguire l'attività di captazione ricorrendo esclusivamente agli impianti originariamente disponibili. Inoltre, nella nozione di "urgenza", quale requisito di legittimità del decreto emesso dal P.M. rientrano anche le eccezionali ragioni d'urgenza>> richieste dalla legge per l'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della Repubblica, con la conseguenza che la motivazione sul primo requisito dà conto anche della sussistenza del secondo (in puntuali termini, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 11561 del 5/2/2013, Rv. 255336). Si è, peraltro, affermato che la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza richieste dall'art. 268, comma terzo, cod. proc., ben può desumersi anche implicitamente dallo stesso contesto del processo e dalla natura delle imputazioni, quando si tratti, come nel caso, d'immediatamente verificare la sussistenza d'illecito traffico di stupefacenti, così da poter farlo cessare nel tempo più breve possibile (Cass., Sez. 6, n. 15396 dell'11/12/2007, dep. 11/4/2008, Rv. 239633). Infine, l'inidoneità che consente la deroga non si risolve nella materiale ed assoluta 24 impossibilità di far luogo alle operazioni presso gli uffici della Procura, includendo anche tutte quelle situazioni di funzionalità operativa del caso (Sez. 4, n. 38018 del 19/10/2006, dep. 20/11/2006, Rv., n. n. 235043; Sez. 6, n. 47335 del 24/11/2009, dep. 12/10/2009, Rv. n. 245489; Sez. 6, n. 17231 del 14/4/2010, dep. il 6/5/2010, Rv. n. 247010). Quanto al secondo, appare meramente congetturale ed ipotetica l'affermazione, priva di qualsivoglia allegazione di riscontro, secondo la quale non era rimasto accertato che il server presso gli uffici della Procura non fosse in effetti addetto alla registrazione e si trattasse, invece, di un mero ripetitore, trovandosi altrove l'apparato di registrazione. Null'altro che meri sospetti devono, poi, considerarsi i dubbi e le perplessità manifestati a riguardo della corrispondenza al vero delle attestazioni degli uffici inquirenti;
non resta che concludere trattarsi, appunto, ancora una volta, di mere ipotesi, fra l'altro poste in tono dubitativo, a fronte di atti provenienti da pubblici ufficiali, da ritenersi genuinamente riproduttivi del vero, salvo la prova del contrario. Analogamente deve concludersi a riguardo delle intercettazioni di cui al decreto n. 4823/07 RR., senza contare che dall'emissione del decreto, alle ore 15,13 del 13/11/2007, alle ore 12,14 del 14/11/2007 (momento in cui, secondo la tesi difensiva il gestore avrebbe ricevuto la comunicazione via fax) non risultano essere state addotte registrazioni di conversazioni. Non dissimilmente deve concludersi in relazione alle intercettazioni effettuate a bordo della FIAT 500. 15.6. Le pur suggestive tesi difensive non sconfessano la ritenuta sussistenza dell'aggravante della disponibilità delle armi. Deve premettersi, in punto di diritto, come ricordato dalla Corte partenopea, che secondo il condiviso orientamento maturato in sede di legittimità, l'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 cit. richiede la mera disponibilità di armi, senza che occorra accertare la funzionale destinazione delle stesse agli scopi associativi (cfr., fra le tante, Sez. 1, n. 21040 del 12/5/2010, dep. 4/6/2010, Rv. n. 24557; Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, dep. 16/03/2015, Rv. n. 262714). Una tale opzione interpretativa, come noto, trova piena giustificazione nella diversità del dato testuale dell'art. 416-bis, cod. pen. in raffronto con l'art. 74 in esame. Posto, quindi, che l'aggravante sussiste in presenza della mera disponibilità, deve concludersi che la ricognizione dei fatti rilevanti operata in sede di merito appare logica e, pertanto, non censurabile in questa sede. Senza che rilevi la circostanza che l'addebito penale del porto della pistola a bordo dell'autovettura sia stato posto solo a carico di IF 25 ET, sta di fatto che quel gruppo di associati, che si muoveva a bordo dell'autovettura prevalentemente per svolgere attività concernente gli stupefacenti, era in condizioni di avvalersi di un'arma. Condizione, questa, che non consta era stata disapprovata dagli altri, parendo anzi cosa, in un certo senso, ordinaria girare illegalmente armati nel mentre si commerciava in droga. A ciò deve aggiungersi che la dimestichezza con le armi, sia per scorta, che per operazioni del gruppo di fuoco>> apparteneva al modello d'agire del Clan Lo US, del quale gli odierni imputati, come si è detto, costituivano : costola dedita al commercio di stupefacenti ( si vedano, in particolare le pagg. 59-62 e 176). Non è che un intelligente gioco argomentativo affermare che le armi del Clan camorristico non riguardavano il commercio dello stupefacente. A ben vedere è esattamente il contrario: la forza dell'associazione finalizzata allo spaccio si manifestava proprio per il legame osmotico con la più lata organizzazione camorristica e con la sua indiscussa capacità di regolare i conti ed i contrasti anche per le vie più brutali e cruente. Non può, poi, dubitarsi seriamente della consapevolezza in capo ai singoli associati della disponibilità delle armi: l'imponenza del traffico, l'osmosi di cui sopra, il meticoloso controllo del territorio e non ultimo, la circolarità della notizia (a riguardo di fatti, peraltro, esibiti e non celati si veda - l'episodio dell'autovettura -) militano univocamente in senso logicamente contrario. Infine, non può dubitarsi della materialità del fatto sulla base dei plurimi riscontri, di particolare rilievo quelli vagliati alle pagg. 59-62 della impugnata sentenza. 15.7. Devono disattendersi anche le censure mosse a riguardo dell'aggravante del numero degli associati, anche a non voler considerare che i ricorrenti che propongono una tale censura non pare abbiano avanzato specifico motivo d'appello. Certamente erronea deve valutarsi la pretesa di ridurre il numero dei partecipi alla ristretta cerchia dei ragazzi di CO 'O Malomm>>. Proprio per quelle considerazioni che più sopra si sono svolte in relazione all'unicità della realtà dinamica dell'associazione, nel novero debbono includersi tutti gli associati del Clan Lo US, pur se condannati in altri processi, dediti con continuità alla commissione di reati previsti dal d.P.R. n. 309/1990. Non ha pregio logico l'affermazione secondo la quale mancherebbe la prova della consapevole soggettiva conoscenza di far parte di un'associazione 26 composta da almeno dieci soggetti. Una tale consapevolezza, infatti, tenuto conto dell'imponenza del gruppo di appartenenza, dell'importanza del traffico, dei mezzi, della qualità criminale delle persone coinvolte, non potrebbe sfuggire anche al meno accorto dei criminali. 15.8. Altra critica mossa dai ricorrenti che ne avevano interesse pertiene all'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 13/5/1991, n. 152, siccome convertito nella 1. n. 203 del 12/7/1991. Duplice è la ratio dell'istituto: punire più gravemente coloro che, associati o meno, ostentino appartenenza a consorterie mafiose o utilizzino metodi mafiosi, al fine di scoraggiare una simile connotazione qualificata dell'atto delinquenziale;
punire coloro i quali con la loro condotta agevolino un'associazione di tipo mafioso. Non può seriamente dubitarsi che il commercio degli stupefacenti in consapevole partnership con l'associazione camorristica agevoli, del pari consapevolmente, quest'ultima, la quale ha nella droga uno dei canali di finanziamento più significativo e stabile (sul punto, la constatazione, peraltro abbastanza ovvia, trova riscontro nelle dichiarazioni di MA MA e dello stesso Lo US TO). 16. L'esame dei singoli ricorsi, salvo quel che si è sopra chiarito in merito alle questioni di rilievo comune, sollevate da più ricorrenti, il più delle volte, come si è visto, con argomentazioni letteralmente sovrapponibili, può iniziarsi da IF ET, così seguendosi l'ordine adottato nella sintetica esposizione dei ricorsi. Restano da vagliare il secondo ed il quarto motivo, in quanto gli altri motivi trovano soddisfacente risposta in quanto sopra illustrato. 16.1. La circostanza che il capo dell'associazione camorristica (Lo US TO) non ricordi l'imputato è circostanza affrontata dalla Corte territoriale con motivazione in questa sede incensurabile (pagg. 90 e ss.). Tutti i collaboratori di giustizia hanno individuato il ricorrente quale persona dedita stabilmente all'attività di spaccio contestata al capo B), muovendosi all'interno e nel rispetto delle regole poste dall'associazione. La circostanza di aver operato all'interno del sottogruppo organizzato dal CO non sposta, come si è visto, i termini della vicenda: evidente il collegamento, proprio attraverso il CO, con la struttura associativa camorristica. Ulteriore conferma si trae dalle intercettazioni, specie all'interno dell'autovettura, le quali hanno consentito di appurare un episodio emblematicamente indicativo dell'operatività in simbiotica correlazione con il clan Lo US: la trattativa per la vendita di un cospicuo quantitativo di 27 stupefacente (5 Kg) al gruppo degli scissionisti (l'imputato venne incaricato di portare il provino>>); operazione, questa, neppure immaginabile al di fuori del clan. 16.2. La critica mossa alla condanna per detenzione illegale di arma da fuoco (capo C) neppure scalfisce la motivazione, la quale trova granitico sostegno nelle inequivoche intercettazioni ambientali, dalle quali si trae che l'imputato era in possesso di una pistola;
e che si trattasse di arma vera, e non di un giocattolo, è logicamente spiegato dalla predetta sentenza a pag. 98. 17. CO OS, cl. '78, detto 0' Pastore>>. Quanto al ricorso a firma dell'avv. Dello Iacono, in ordine al primo motivo, oltre a quanto già si è precisato in via generale, resta da dire quanto appresso. 17.1. L'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 cit., anche a considerare una tale scelta operata dal Giudice di primo grado conforme alle risultanze probatorie, non si pone in irriducibile contrasto con la condanna per il reato associativo. L'intensa partecipazione al traffico illegale non poteva prescindere dalla consapevolezza di operare in sintonia con il clan camorristico, seppure attraverso il raccordo operato dal più intraprendente cugino CO OS, cl. 79, detto O' Malomm>>, a stretto contatto e collegamento con i vertici del Clan e, di conseguenza, non può porsi in dubbio la di lui responsabilità per il capo B) della rubrica. I soggetti posti, per così dire, ai margini della galassia criminale, in linea di massima non legittimati ad interloquire con i vertici del clan, tuttavia, sulla base degli univoci indici probatori evidenziati, hanno consapevolezza di far parte del clan e non solo del ristretto numero di accoliti con i quali quotidianamente operavano per le strade di Napoli, tanto da rispettarne le regole e permetterne il capillare controllo del territorio in relazione al commercio di stupefacenti. 17.1.2. Non hanno pregio le critiche mosse al vaglio delle captazioni operate a bordo del natante e dell'autovettura. Si è già detto, per quel che riguarda il natante, della valenza di rilievi probatori non prossimi al momento dello accertamento>> del reato. Per le seconde non resta da soggiungere che i colloqui in chiaro, riportati nel corpo della sentenza non si prestano ad equivoci di sorta e certificano in tempo reale la diuturna ed intensa illegale attività (a mero titolo esemplificativo possono richiamarsi i colloqui ripresi alle pagg. 99 e ss.: 28 l'orgogliosa rivendicazione della diversificata qualità di droga offerta;
l'autorizzazione ad un pusher di poter rincasare). 17.2. Quanto al ricorso a firma dell'avv. Ragozzini, il primo motivo è inammissibile per aspecificità e genericità, non registrandosi un effettivo costrutto censuratorio. 17.2.1. In ordine al secondo motivo, restano da prendere in considerazione le critiche mosse al vaglio probatorio in relazione alle propalazioni dei collaboranti. Priva di qualsivoglia peso impugnatorio la ipotesi meramente congetturale, e peraltro, è appena il caso di soggiungere, vistosamente in contrasto con le emergenze probatorie, secondo la quale l'imputato svolgeva la sola attività di galoppino>> per le scommesse clandestine, a ben vedere, anche le altre osservazioni non meritano accoglimento. Trattasi, invero, di rilievi già presi in considerazione dal Giudice d'appello (pagg. 125 e ss.), il quale ha avuto cura, attraverso uno sviluppo motivazionale pienamente plausibile, e, comunque, non contradditorio, né illogico, di escluderne portata dirompente del quadro probatorio, facendo corretta applicazione dei principi in materia di valutazione delle dichiarazioni provenienti dai collaboranti, analiticamente esposti alle pagg. 27 e ss. 17.3. Quanto al ricorso a firma dell'avv. Sforza restano da prendere in esame il terzo ed il quarto motivo, censuratori del trattamento sanzionatorio. Trattasi di doglianze inammissibili in quanto dirette a rivedere valutazioni di fatto esenti dai vizi denunziati senza, peraltro, neppure fornire concrete e verificabili ragioni di meritevolezza o puntualmente escludere le considerazioni della Corte di merito. 17.4. CO OS, cl. '79, detto O' Malomm>>. Quanto al ricorso a firma dell'avv. Briganti, restano da esaminare il secondo (per la parte concernente il vaglio delle prove dichiarative, in quanto su quelle captative basta quanto già si è osservato in via più generale), il terzo ed il quarto motivo. 17.4.1. Della valutazione delle dichiarazioni provenienti dai collaboranti si è già riferito. In ragione delle osservazioni più specifiche mosse sul punto dal ricorso in esame è bastevole rilevare che la Corte di merito, riportando interi stralci delle propalazioni in parola ha, anche in questo caso, fatta corretta applicazione della regola giuridica di cui all'art. 192, cod. proc. pen., 29 . adottando motivazione esente dai vizi esposti. I riferimenti appaiono puntuali, credibili e riscontrati nella loro parte essenziale. IS GI lo riconosce senza ombra di dubbio e lo individua quale facente parte di gruppo affiliato;
IS gli attribuisce il ruolo di guardaspalle di TO Lo US. ER NI lo indica quale suo fornitore abituale, tanto vicino a Lo US TO, da pensare che ne fosse nipote e, piuttosto significativamente, afferma che in una occasione gli consegnò quattro chili di cocaina, il cui pacco era stato timbrato, per garantirne la qualità. PI NI ha confermato l'affiliazione dei cugini CO. OR TO ne ricorda l'inserimento nell'attività del narcotraffico, ma anche nel gruppo di fuoco>>. MA MA spiega che l'imputato dall'arresto di Lo US TO era divenuto delegato strategico di Lo US NT. Né deve meravigliare la circostanza che il capo clan, ad un certo punto, cominciò ad infastidirsi della troppa intraprendenza del CO, tanto da giungere alla determinazione, poi non attuata, di farlo ammazzare. Si è a suo luogo spiegato che in simili contesti non deve certo sorprendere che gli emersi dissapori, compatibili con tutte le attività associate umane, possano venir regolati in maniera brutale. Al di là della verifica della ricorrenza dell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 74 cit., è interessante come la sentenza ricordi che proprio su ordine di CO 0' Malomm>>, D'OL ed i cugini IF avevano effettuato una spedizione punitiva ai danni di un salumiere che aveva mancato di rispetto>> ad una ragazza. Univoche, peraltro, le dichiarazioni di IF UI, DD RO e tale AT. Le critiche mosse dal ricorso non colgono nel segno perché evidenziano discrasie trascurabili in relazione a ricostruzioni mnemoniche non agevoli da parte di soggetti che si dedicano a tempo continuato al malaffare (OR TO); perché non v'è prova che in questo processo vi siano state concertazioni illecite fra collaboranti;
perché le dichiarazioni di Lo US TO, proprio prendendo a parametro la riproduzione delle dichiarazioni operata nell'atto difensivo, non risultano essere state travisate (a pag. 17 del ricorso è dato apprendere dal verbale integrale, non solo che l'imputato era soggetto ben introdotto fra i collaboratori del capo, avente un suo gruppo operativo, ma, addirittura che era < uno che faceva parte attivamente della famiglia nostra, sia come "sparatore” (...) [che] come traffico di droga... preposto ai traffici di droga... ha partecipato al fatto dell'ambulanza [noto agguato omicidiario]... faceva la droga... per quantitativi di dieci o venti chili>>), né dalla circostanza che, chiamato a soffermarsi in particolar modo sull'imputato solo nell'interrogatorio del 16/3/2011, debba ritenersi che nel passato il ricorrente agisse al di fuori dell'associazione; perché l'interpretazione delle dichiarazioni che avrebbe reso in contrario MA 30 MA non vengono neppure indicate;
perché OR TO non rilascia dichiarazioni essenzialmente contrastanti, stante che già con le prime (riportate in ricorso a pag. 20) delinea ruolo d'intraneo ad ogni effetto del . ricorrente (è per lo meno ardito trarre il convincimento che l'imputato agisse svincolato dal clan, apparendo esattamente il contrario;
perché lo stupefacente abitualmente veniva fornito dal clan Lo US e la circostanza che il CO cl. '79 aveva anche operato in società>> con tale LD Massimo, non corrobora la tesi difensiva, poiché era stato espressamente autorizzato a ciò da Lo US TO, siccome si trae dalla dichiarazione di costui, sempre riportata in ricorso poco prima;
perché le dichiarazioni di IS . GI e ER MI, seppure non dettagliate, confermano l'intelaiatura delle prove orali;
perché non è dato sapere su quali specifici temi BI SP e ER NI (peraltro il secondo neppure viene valorizzato in sentenza) avevano reso dichiarazioni smentite da altri;
perché non costa per qual motivo non sia utile il narrato di IS DR;
perché PI DR (peraltro, anch'egli non valorizzato in sentenza) avrebbe reso dichiarazioni mendaci. 17.4.2. Rimandando l'esame del motivo con il quale si è posto in contestazione il ruolo di dirigente all'esame dell'omologo proposto con il ricorso a firma dell'avv. Aricò, non resta che occuparsi della disposta confisca, contestata con il quarto motivo, e, con una più ricca messe di argomenti con la memoria depositata il 25/11/2015. La sentenza ha mantenuta ferma la confisca, operata ai sensi dell'art. 12 della I. n. 356/1992, sulla base delle seguenti convergenti constatazioni, le quali indirizzavano verso un univoco giudizio di sproporzione tra la ricchezza accumulata e l'assoluta modestia delle fonti lecite di reddito allegate: a fronte di un importante e non consueto accumulo di liquidità (oltre 151.000 euro), oltreché di beni di lusso (18 orologi di valore ed una cassetta di sicurezza), si constatava l'assenza di qualsivoglia attività lavorativa da parte dell'imputato, di una assai modesta entrata derivante dall'attività lavorativa della moglie o convivente (appena oltre 4.500 euro per il 2006 e appena oltre 450 euro per il 2008), la non corrispondenza cronologica tra la pretesa importante elargizione in denaro da parte dei genitori della donna e il momento in cui costoro, vendendo un loro immobile sarebbero venuti in possesso della liquidità : necessaria;
l'improbabilità di addotte vincite ai casinò. In materia non è superfluo richiamare i principi condivisamente elaborati in sede di legittimità. Secondo l'univoca interpretazione delle S.U. (sentenza, n. 920 del 17/12/2003, dep. Il 19/1/2004), già in sede cautelare il periculum in mora, coincidente con la confiscabilità del bene (a norma dell'art. 31 12-sexies in parola), risulta integrato dalla sproporzione del valore del beni : rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, in assenza di giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi. 1 In altri termini il giudice, attenendosi al tenore letterale della disposizione, non deve ricercare alcun nesso di derivazione tra i beni confiscabili e il reato per cui ha pronunziato condanna e nemmeno tra questi stessi beni e l'attività criminosa del condannato. Cosa che, sotto un profilo positivo, significa che, una volta intervenuta la condanna, la confisca va sempre ordinata quando sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose. >> Infine, appare utile soggiungere che la prova liberatoria concernente la liceità della provenienza non si risolve nella prova negativa della non provenienza dal reato>> per cui si procede, occorrendo un'esauriente spiegazione in termini economici (e non semplicemente giuridico-formali) di una derivazione del bene da attività consentite dall'ordinamento, che sarà valutata secondo il principio del libero convincimento>>. Proprio per queste ragioni il motivo, pur approfonditamente sviluppato con la memoria, non può trovare accoglimento. Rimata non concretamente smentita la critica mossa alla prospettata donazione di una cospicua somma di denaro da parte dei genitori di RO LA, resta del tutto inverificabile la provenienza del denaro con il quale, a tutto voler concedere, l'imputato o la RO avevano avuto modo di accumulare vincite per un totale di 340.000 euro al casinò di Saint Vincent. Del tutto fuori luogo, infine, la disquisizione sulla non apparenza delle intestazioni. Trattandosi di denaro e beni mobili l'argomento non è pertinente. 17.5. Quanto al ricorso a firma dell'avv. Aricò, nei §§ 14, 15, 15.1., 15.1.1., 15.1.2., e, per quel che concerne più direttamente il ricorrente, poco sopra, si è data risposta alla prima parte del primo motivo, con la quale si assumono essere state violate le regole elaborate in applicazione dell'art. 192, cod. proc. pen., per la valutazione delle dichiarazioni provenienti da imputati in reato connesso o collegato. La seconda parte, che unitamente al terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. Briganti, esclude che la Corte di merito abbia esposto un costrutto argomentativo esente da illogicità e contraddizioni a riguardo dell'assegnazione del ruolo di dirigente, merita di essere accolta e, pertanto, sul punto, la sentenza deve essere annullata e gli atti rinviati per nuovo esame di merito, che tenga conto delle osservazioni di cui appresso. 32 Non appare controverso che, ad un certo punto, l'imputato, a dire unanime dei collaboranti escussi, ebbe a guadagnarsi la qualifica di guardaspalle>> di Lo US TO. Tuttavia, non essendo stato messo in evidenza con sufficiente chiarezza se il CO cl. '79 fosse ammesso a partecipare alle riunioni strategiche, alle quali prendevano parte le figure di primo piano, una tale informazione non appare sufficiente a descrivere il ruolo di dirigente di un'associazione di imponente portata criminale e con vasto potere di controllo sul territorio, sia pure per il solo settore del narcotraffico. Pur vero che il MA riferisce che, arrestato Lo US TO, l'imputato finì col divenire il delegato strategico>> di Lo US NI;
ma parrebbe trattarsi, salvo miglior verifica di merito da parte del Giudice del rinvio, di una propalazione non suffragata da riscontri. Inoltre è necessario conoscere in quali specifici settori il CO esercitasse questo potere di supremazia a lui delegato e in particolar modo, se ciò valesse per il narcotraffico. Non soccorre il ruolo, certamente di primo piano, ricoperto dall'imputato all'interno della cerchia dei giovani, che da lui capeggiati commerciavano in droga e che attraverso lui consapevolmente si connettevano al clan camorristico. Invero, quel che si contesta al ricorrente non è la primazia all'interno di quel sottogruppo, bensì dell'associazione camorristica capeggiata dai PI>>, limitatamente al settore degli stupefacenti. 17.5.1. Il terzo motivo ed il quarto motivo, con i quali si contesta il trattamento sanzionatorio, non superano la soglia dell'ammissibilità; Al contrario dell'asserto impugnatorio la sentenza gravata risulta avere reso compiuta ed incensurabile motivazione sulla scelta di non riconoscere le attenuanti generiche (tenuto conto della particolare gravità dei fatti e dell'appartenenza a pervasiva organizzazione criminale) e sulla determinazione della pena (gravità dei precedenti e dei fatti in contestazione). Restano, ovviamente, salve le ricadute dipendenti dal vaglio del Giudice del rinvio a riguardo della qualifica dirigenziale (è del tutto evidente, in caso di esclusione di un tale qualificato ruolo, che la pena dovrà essere rimodulata). 17.6. IA BR. Quanto alla deduzione di violazione dei principi del bis in idem e di determinatezza del capo d'imputazione (prima parte del primo motivo) valgono le osservazioni di cui alla parte generale, siccome per le censure che riguardano le aggravanti della disponibilità delle armi e di cui all'art. 7 cit. (motivi quarto e quinto). 33 3 3 Il primo (nella parte restante), secondo e terzo motivo, fra loro osmotici, con i quali viene criticato il vaglio probatorio, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei collaboranti, debbono essere rigettati. Anche per IA la motivazione della Corte di merito, riportando interi stralci delle propalazioni in parola, e saldandosi con quella di primo grado, ha fatto corretta applicazione della regola giuridica di cui all'art. 192, cod. proc. pen. I riferimenti appaiono puntuali, credibili e riscontrati nella loro parte essenziale. Non è seriamente dubitabile che IA BR, detto 0' Chiattone>>, cognato di Lo US TO, in quanto sposato con la sorella di quest'ultimo, risulti saldamente inserito all'interno del clan, con il compito assolutamente prevalente di trattare lo stupefacente. Proprio l'epoca antica del suo inserimento nell'associazione lo rende ben noto ai vecchi collaboratori (ZZ EL, IS GI, OR TO, IN ET e lo stesso Lo US TO). E' presente nei momenti di frizione, allorquando appare necessario mediare per risolvere contrasti;
portava campioni>> in prova e consegnava le partite di stupefacente;
curava i rapporti per le forniture, sia nel senso che l'acquistavano per il nostro sistema, sia nel senso che la cedevano ad altre famiglie>>; si trovava in privilegiato rapporto con il Lo US, il quale gli aveva anche rivelato che per soddisfare l'esigenze del clan era in rapporti con un grande giocatore di carte>> (IN ET). Né, a motivo dell'intimo coinvolgimento e dello stabile rapporto, la prestazione della fornitura operata direttamente rende estraneo il soggetto, senza contare che la gestione della piazza di spaccio>> (quella di Capodimonte), non può in alcun modo considerarsi segno dell'autonomia dell'imputato, ma, piuttosto, della tolleranza del capo clan. Si trattava, in definitiva, di un sistema unico>>, diretto e coordinato dall'associazione camorristica (IN ET). La gestione in parola, siccome si trae dalle stesse dichiarazioni di Lo US TO, pur di spettanza del ricorrente non implica affatto autonomia e indipendenza di rapporti: l'approvvigionamento avviene, infatti, a sistema >>. Non è dubbio che i rapporti fra i due cognati nell'anno 1999 si incrinarono (l'indicazione del 2003 a pag. 167, è dovuto ad un refuso) e può convenirsi con la difesa sul fatto che la ripresa non fu mai completa sul piano dei rapporti familiari (la partecipazione a cerimonie ufficiali di famiglia, invero, non smentisce un tale convincimento, trattandosi di momenti di ricomposizione solo formale). Tuttavia, ciò non impedì che i rapporti "societari" e d'affari proseguissero nel comune interesse. Prova di ciò si trae, in special modo dalle captazioni di un colloquio in carcere tra Lo US RL e la moglie, dal quale si apprende che BR>> era venuto meno all'obbligo 34 di versare 1.000 euro in favore della famiglia di un detenuto. E' logicamente consequenziale ricavarne che ove il legame associativo fosse venuto meno non avrebbe avuto senso dolersi di una simile evenienza. Non assume l'importanza dirimente che il ricorso gli attribuisce la verifica della migliore interpretazione del colloquio del 24/6/2009 (stava in mezzo>>). Pur non potendosi escludere che nel momento della grave crisi di rapporti col cognato i due abbiano pensato di definire la contesa ognuno facendo ammazzare l'altro (ma tali determinazioni non sono, come si visto, epiloghi rari o incompatibili con l'appartenenza a clan criminali), non è dubitabile che il ricorrente non ha mai smesso di operare all'interno dell'associazione e, comunque, nell'ambito delle procedure da questa adottate. Spiega, infine, con sufficiente logicità, il Giudice d'appello lo scarso : apporto di conoscenza dei collaboratori più recenti (pag. 168). 17.7. TO LE. In ordine al secondo e terzo motivo si è risposto nella parte generale. Analogamente deve dirsi per il primo motivo, i con il quale, in definitiva, si riaffronta il rapporto tra l'art. 416.bis, cod. pen. e l'art. 74 qui in esame. Lo stato detentivo, genericamente dedotto, senza specificare i singoli periodi, a cagione della sua inverificabilità non contrasta con le chiamate di correo, senza contare che la detenzione, in linea di massima, salvo specifiche situazioni qui neppure allegate, non è incompatibile con il perdurare dell'appartenenza ad una associazione delinquenziale (cfr., Sez. 2, n. 17100 del 22/03/2011,dep. 03/05/2011, Rv. n. 250021; Sez. 2, n. 6819 del 31/01/2013, dep. 12/02/2013, Rv. n. 254503, quest'ultima statuizione ipotizza una eccezione, salvo prova contraria, nel caso di detenzioni assai lunghe ed ininterrotte). 17.7.1. Il quarto motivo è infondato. Il ricorrente neppure scalfisce la massa univoca d'informazioni, anche abbastanza recenti, indicativa dell'esercizio da parte di costui, anche con la propensione ad un certo dispotismo, di un ruolo verticistico. Lo US TO riferisce che con l'intermediazione del nipote (il TO) era riuscito t ad accaparrarsi un'imponente (765 Kg.) partita di cocaina;
tramite il suo intervento settimanalmente venivano collocati tra i dieci ed i venti chilogrammi di cocaina;
aveva preteso in occasione di una sua scarcerazione di essere omaggiato da tutte le piazze>> con il versamento da parte di ciascuna di esse di 5.000 euro;
fissava i prezzi di vendita;
aveva la forza d'impossessarsi di una piazza>>, non essendo riuscito a portare in porto l'operazione solo grazie all'intervento di altri accoliti (NO HE). A tali fonti devono aggiungersi le risultanze delle captazioni, valorizzate dal 35 Giudice di primo grado e non sottoposte a censure d'appello. La condotta dell'imputato si colloca all'interno della categoria normativa degli organizzatori. Non può non qualificarsi così l'impegno ad assicurare lo smercio settimanale di un cospicuo quantitativo di stupefacente in favore di compratore di pronta e costante liquidità (in tal senso le dichiarazioni di Lo US TO) e l'imposizione di un prezzo minimo di vendita al minuto. Attiene, poi, alle bizze autoritarie di chi è detentore di un potere effettivo di sovraordinazione, in un contesto organizzato con le regole della sopraffazione, la eclatante manifestazione autoritaria richiamata. 17.7.2. Il quinto ed il sesto motivo non superano la soglia dell'ammissibilità. Per quel che riguarda il computo delle circostanze la esposta violazione dell'art. 63, cod. pen. è radicalmente priva di fondamento. La pena base fissata in ventiquattro anni di reclusione corrisponde al minimo edittale previsto dal comma 4, parte prima, dell'art. 74 cit. (associazione armata e qualifica apicale, ma sarebbe bastato il concorso dell'aggravante del numero). Trattasi di una regolamentazione speciale derogatoria di quella di cui al comma 3 dell'art. 63, cod. pen. Per quel che concerne il trattamento sanzionatorio e l'esclusione delle attenuanti generiche non possono che valere le considerazioni già spese per gli altri ricorrenti: trattasi di scelta motivata, in questa sede incensurabile. 17.8. DD RO. Quanto al vaglio probatorio, scontate le osservazioni già esposte, sia nella parte generale, che in ordine alla posizione dei ricorsi già esaminati, resta da precisare ulteriormente quel che segue. L'imputato viene puntualmente individuato col soprannome di Sottiletta>> da MA MA, il quale lo colloca all'interno del gruppo di giovani gravitanti attorno a CO O' Malomm. Col CO si reca in Spagna e a Faenza senza spiegare cosa fosse andato a fare. Pur vero che la circostanza in sé non ha significato univoco, ma ove posta in relazione all'intensa attività di spaccio personalmente svolta utilizzando la FIAT 500 (certificato in diretta dalle captazioni) e il complesso delle frequentazioni, il dato assume valenza di un qualche rilievo. Intercettazioni, controlli sul territorio (che lo colgono in compagnia dei vari coimputati), la frequentazione (comune a tutti gli appartenenti al gruppetto) della casarella>> lo fanno inserire a pieno titolo nel gruppo delinquenziale capeggiato da CO OS, cl. '79 e, quindi, del clan camorristico. Sul punto specifico si veda i §§ da 15. a 15.4 636 3 17.8.1. Quanto all'aggravante della disponibilità delle armi val quanto già si è detto. 17.8.2. Quanto al trattamento sanzionatorio e all'esclusione delle attenuanti generiche, anche in questo caso, ribadendosi quanto già chiarito a riguardo degli altri ricorrenti, la scelta motivata, incensurabile in questa sede, impone qualificarsi la censura come inammissibile. 17.9. LO OV. Quanto ai primi due motivi (violazione dei principi del ne bis in idem e di determinatezza del capo d'imputazione) e al i quinto (aggravante di cui al citato art. 7) non resta che rinviare alla parte generale. Quanto al sesto (aggravante di cui al comma 5 del citato art. 73) non resta che constatarne la palese inammissibilità, trattandosi di aggravante già esclusa in primo grado. 17.9.1. Quanto al terzo e al quarto motivo, con i quali, contesta la qualità di partecipe e ipotizza il reato di favoreggiamento e quello di cui all'art. 73 cit., il collegio non condivide le mosse critiche. La Corte di Napoli (pagg. 133 e ss.) ha puntualmente, e senza che possano riscontrarsi cadute logiche, fatto ricognizione del ricco ed univoco materiale probatorio (dichiarazioni puntuali e circostanziate rese da ZZ EL, NA UR, SP RO, OR TO e di Lo US TO). L'imputato, tutt'altro che esterno favoreggiatore, ricopriva da lungo tempo il ruolo di partecipe, ben inserito all'interno del clan, del quale condivideva strategie criminali e segreti e per conto del quale infrangeva reiteratamente l'art. 73 cit. Particolarmente impegnato nel narcotraffico, soleva farsi custode di cospicui quantitativi di stupefacente che in una misura convenzionale, corrispondente a circa 1,250 Kg., chiamata panciera>>, curava di consegnare ai vari accoliti. Anche in questo caso il contrasto incorso con Lo US TO, a riguardo del quale, insieme a IA ed altri aveva fatto circolare la voce che il capo fosse in rapporti di amicizia con un investigatore, non impedì la prosecuzione nella collaborazione delinquenziale, salvo a venir tenuto ad una certa distanza dal Lo US. 17.9.2. Il settimo ed ultimo motivo è fondato nei termini di cui appresso. 17.9.2.1. La doglianza afferente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e, comunque, alla stima della pena in generale, è palesemente inammissibile a cagione della somma genericità e aspecificità 37 dell'assunto: a riguardo della quantificazione il ricorrente si limita a citare l'art. 133, cod. pen.; per quel che concerne le attenuanti generiche, rimanda sommariamente ed indistintamente alle plurime circostanze evidenziate nella impugnazione deponenti favorevolmente al ricorrente>>, senza contare che sul punto valgono le osservazioni qui sviluppate in merito ad analoghe richieste avanzate dagli altri ricorrenti. 17.9.2.2. La doglianza concernente la recidiva è fondata con i limiti che seguono. E In primo luogo deve osservarsi che nel capo d'imputazione al ricorrente risulta essere stata contestata la recidiva reiterata infraquinquennale, invece la Corte di merito, senza che constino nuove rituali contestazioni, ha erroneamente considerato la recidiva reiterata, specifica ed infra- quinquennale. In pendenza del ricorso è sopraggiunta la sentenza interpretativa di accoglimento (di tipo additivo) della Corte Costituzionale n. 185 dell'8/7/2015, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità del comma dell'art. 99, cod. pen., nella parte in cui dispone aumento obbligatorio a titolo di recidiva nei casi in cui si tratti di uno dei delitti indicati all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. (fra i quali è incluso quello per cui è processo). In particolare il Giudice delle legge ha censurato la scelta legislativa di porre una presunzione assoluta di più accentuata colpevolezza o di maggiore pericolosità del reo avuto riguardo alla nuova contestazione di reato. Giudicandosi, poi, irragionevole l'automatismo che discende dalla norma annullata in parte qua, in quanto non tiene conto degli elementi eventualmente ricavabili dalla natura e dal tempo di commissione delle precedenti violazioni della legge penale e di ogni altro parametro che può formare oggetto di valutazione giudiziale. Inoltre, irragionevolmente si erano assimilate tutte le ipotesi di recidiva, a dispetto del contenuto dell'art. 99, cod. pen., il quale retribuisce in maniera diversificata le stesse. Di poi, la legge, limitandosi a collegare l'effetto automatico al dato formale del titolo del reato, aveva omesso di prendere in considerazione l'incidenza concreta del nuovo episodio delittuoso. Infine, la preclusione dell'accertamento della sussistenza delle condizioni che dovrebbero legittimare l'applicazione della recidiva può rendere la pena palesemente sproporzionata tra qualità e quantità della sanzione e offesa. Ciò posto, la decisione sul punto deve essere annullata, non constando, peraltro conformemente alla legge del tempo, ora retroattivamente caducata, motivazione in entrambi i gradi del giudizio di merito, e gli atti trasmessi al Giudice del rinvio perché, applicata la norma siccome vincolativamente interpretata dalla Corte Costituzionale, riveda, motivando, il punto. 38 : E' appena il caso di soggiungere che in caso di motivata esclusione della recidiva la pena andrà riconsiderata in sede di giudizio di rinvio. 18. All'epilogo consegue la condanna dei ricorrenti i cui ricorsi sono stati rigettati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LO OV limitatamente alla riconosciuta aggravante della recidiva prevista dall'art. 99 comma 5° cod. pen. Annulla la medesima sentenza nei confronti di CO OS (classe 1979) limitatamente alla riconosciuta qualità prevista dall'art. 74 dpr 305/1990 comma 1°. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti e rinvia sui punti indicati alla Corte di Appello di Napoli per nuovo esame. Rigetta i ricorsi degli altri ricorrenti che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 18/12/2015. Il Presidente Il Consigliere estensore (RL Corusco) (GI Grasso) CORTE IL FUNZIONAR AUDIZIARIO Dott Choun KUELLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE! IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 3 FEB. 2016 IL FUNZIONARIZ GIUDIZIARIO Dott OV RUELLO 39