Sentenza 26 novembre 2009
Massime • 1
In tema di valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie di un collaboratore di giustizia, il generico interesse a fruire dei benefici premiali non è di per sè solo elemento idoneo ad intaccare la credibilità delle dichiarazioni ove il giudice le abbia doverosamente sottoposte a vaglio critico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2009, n. 8161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8161 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 26/11/2009
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SENSINI Maria Silvia - rel. Consigliere - N. 2108
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 22036/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA DE IO N. IL 30/06/1973;
2) TA AN N. IL 12/07/1976;
avverso la sentenza n. 870/2008 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 05/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI Maria Silvia;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava i la pronuncia del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Nicosia in data 27/3/2008, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale La LF SA e GI NI erano stati condannati - il primo - alla pena di anni sei di reclusione ed Euro ventimila di multa;
il secondo, alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed Euro novemila di multa, oltre che alla interdizione in perpetuo dai pubblici uffici - il La LF - ed alla interdizione per la durata di anni cinque, il GI, in quanto ritenuti colpevoli entrambi del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 perché, in concorso tra loro, illecitamente trasportavano, detenevano, vendevano e cedevano a terzi, in più occasioni, sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina.
Accertato in Leonforte e Palermo fino al marzo 2007 (capo a) della rubrica). Il solo La LF veniva ritenuto responsabile anche del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 perché illecitamente deteneva gr. 172,5 di sostanza stupefacente di tipo hashish, reato dal quale il GI veniva assolto con la formula "per non aver commesso il fatto". Accertato in Leonforte il 10/3/2007 (capo b) della rubrica.
I giudici del merito fondavano il loro convincimento di colpevolezza sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia PE SO, ritenute intrinsecamente ed estrinsecamente credibili, e sulle disposte intercettazioni telefoniche. In particolare, il procedimento a carico dei due imputati prendeva l'avvio dalle propalazioni del SO, il quale forniva agli inquirenti indicazioni in ordine ad un traffico di sostanze stupefacenti avvenuto nel territorio di Leonforte (EN), di cui erano gestori, nel periodo 2001/2005, gli attuali ricorrenti. Le suddette dichiarazioni avevano consentito in data 10/3/2007 l'arresto del La LF, trovato nella disponibilità di circa gr. 170 di hashish, di denaro e di un quantitativo di carta stagnola, solitamente utilizzata per confezionare dosi da vendere. Nelle corso delle medesime indagini veniva individuato, nella persona di TA AT, il fornitore palermitano del La LF e del GI, di cui aveva parlato il collaboratore di giustizia SO. MOTIVI DELLA DECISIONE
2- Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo dei difensori, denunciandola, con censure in larga parte sovrapponibili, per violazione di legge e vizi della motivazione.
2.1- In particolare, con il primo motivo- comune ad entrambi i ricorrenti - si è dedotta la violazione dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 e vizio di motivazione in ordine alla doverosa verifica di attendibilità delle dichiarazioni rese dal SO. In buona sostanza, la Corte territoriale aveva omesso di considerare che le dichiarazioni accusatorie fatte dai collaboratori di giustizia devono essere sottoposte, oltre che all'esame circa la attendibilità intrinseca dei dichiaranti, ad una verifica attraverso riscontri esterni individualizzanti, che consentano di collocare la condotta dell'accusato nello specifico fatto dell' imputazione elevata. Nella specie, la Corte territoriale aveva omesso di valutare la qualità di collaboratore di giustizia del dichiarante il quale, rispetto al semplice chiamante in correità, si viene a trovare (nella particolare situazione, meritevole di specifica attenzione, che ricollega benefici processuali e patrimoniali alla prestazione di un contributo di conoscenza per la ricostruzione dei fatti-reato e l'individuazione dei responsabili, come pure nulla la Corte di Appello aveva argomentato sul fatto che le dichiarazioni rese dal pentito SO, ritenute del tutto inattendibili in altri procedimenti scaturiti dalle sue propalazioni a carico di persone nei cui confronti era poi stata disposta l'archiviazione, fossero state, al contrario, ritenute assolutamente attendibili nei confronti degli attuali ricorrenti. Neppure era corretto affermare che le sue dichiarazioni fossero state riscontrate dalle richiamate intercettazioni telefoniche, che, oltre a non essere connotate dai caratteri di chiarezza e di decifrabilità di significati, non contenevano riferimenti alla attività illecita contestata al capo a) della rubrica;
2.2) vizio di motivazione e contraddittorietà sulla valutazione degli indizi emersi durante il dibattimento.
Non era stato per nulla valutato che, malgrado il lunghissimo periodo di intercettazioni telefoniche, pedinamenti, controlli e perquisizioni, nessuna sostanza stupefacente era mai stata rinvenuta nella disponibilità del GI, mentre - avuto riguardo alla posizione del La LF - il sequestro di stupefacente non era di per sè sufficiente a fondare l'accusa, risultando in atti che il prevenuto era, al momento dei fatti, abituale assuntore di stupefacenti e ben potendo, lo stesso, aver acquistato la droga per uso personale;
2.3) erronea valutazione in ordine al "tempus commissi delicti", che, anche a voler ritenere fondata l'accusa, andava comunque retrodatato all'anno 2005, con conseguente applicazione del beneficio dell'indulto;
2.4) erronea applicazione della legge per mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, avendo la Corte di Appello omesso di valutare -quanto al GI - i piccolissimi quantitativi di hashish che, secondo l'accusa, sarebbero stati da lui movimentati e - quanto al La LF - che costui era tossicodipendente e che, dunque, gran parte della sostanza trovata in suo possesso, era destinata ad uso personale.
2.5) Con il quinto motivo, la difesa del GI ha dedotto vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., essendo trascurabile il contributo dato alla condotta delittuosa di cui al capo a) della rubrica.
2.6) Con il sesto motivo, il GI ha lamentato vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, eccessivamente rigoroso. Anche la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici andava conformata a criteri di maggiore equità. 2.7) Con un ulteriore motivo, la difesa del La LF ha dedotto difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
2.8) Con l'ultimo motivo, ha censurato l'eccessività della pena, determinata partendo da una pena-base superiore al minimo edittale e tenendo anche conto dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6 e della contestata recidiva.
Si chiedeva l'annullamento della sentenza.
3- Entrambi i ricorsi vanno rigettati, poggiando su censure infondate.
3.1) Partendo dall'esame dei motivi di gravame comuni ad entrambi i ricorrenti e trattando congiuntamente i primi due, con i quali si censura l'erronea valutazione delle prove, avuto particolare riguardo alle dichiarazioni del collaboratore SO, e difetto di motivazione in punto di ritenuta responsabilità dei prevenuti, si osserva.
Questa Corte, con pronunce pressoché uniformi, ha posto il principio di diritto secondo cui, in tema di valutazione della chiamata in reità, le dichiarazioni accusatorie rese dal chiamante ben possono essere valutate ai fini della prova se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali, cioè, da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di quelle propalazioni. Pertanto, la dichiarazione resa da un collaboratore di giustizia, se precisa e circostanziata, ben può costituire fonte di convincimento per il giudice, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni che siano tali da renderne verosimile il contenuto. Il riscontro idoneo a confermare l'attendibilità del collaborante può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica (cfr., ex multis, Cass. Sez. 1 2/12/1998 n. 1495, Archine ed altri;
Sez. 1, 12/3/1998 n. 5270, Di
Martino).
Peraltro, in tema di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da collaboranti, l'interesse a collaborare - che può animare il soggetto in considerazione della possibilità di beneficiare delle misure previste dalle leggi speciali sui collaboratori di giustizia - non va confuso con l'interesse concreto a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi, in quanto il generico interesse a fruire dei benefici premiali non è di per sè solo idoneo ad intaccare la credibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti, ove il giudice le abbia doverosamente sottoposte al vaglio critico di cui sopra si è detto.
Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi in quanto ha ritenuto l'attendibilità intrinseca del SO sul rilievo:
che il predetto, nell'anno 2005, aveva fatto acquisti di droga dal GI e dal La LF ed aveva ricevuto dal GI confidenze circa acquisti (pari a gr. 250 alla volta) di partite di droga;
che il medesimo aveva reso dichiarazioni coerenti, costanti, spontanee, disinteressate, non ispirate da sentimenti di malanimo o di ritorsione.
In modo altrettanto corretto, la Corte di merito ha ritenuto l'attendibilità estrinseca del SO, argomentando che la denunciata attività di spaccio di droga aveva trovato riscontro: - nel contenuto delle intercettazioni telefoniche, decifrabili nel loro oggetto (droga) nonostante l'uso di linguaggio criptico: peraltro, la difesa non aveva indicato quale potesse essere il significato alternativo da dare alle conversazioni captate;
- nell' attività di osservazione della polizia giudiziaria;
nell'arresto del La LF, trovato in possesso di gr. 170 di hashish, diviso in più porzioni, di denaro e di strumenti utilizzati per il confezionamento di droga;
- nel fatto che entrambi gli imputati erano stati fermati mentre si recavano a Palermo (luogo in cui si rifornivano di droga dal TA AT) ed erano stati trovati in possesso di rilevanti somme di denaro, di cui non avevano giustificato il possesso. 3.2) Va disatteso il motivo sull'erronea valutazione in ordine al "tempus commissi delicti", in quanto la Corte territoriale, nel disattendere il motivo di appello tendente a retrodatare l'epoca di commissione dei reati ad una data antecedente al 2/5/2006, al fine di poter godere del beneficio dell'indulto, con motivazione congrua e logica, ha posto in rilievo che l'attività di spaccio di stupefacenti, ad opera di entrambi gli imputati, era proseguita ben oltre il 2006, tanto che il La LF era stato trovato in possesso di hashish in data 10/3/2007, venendo arrestato. 3.3) Destituito di fondamento è altresì il motivo comune di ricorso, con il quale si deduce erronea applicazione della legge in relazione alla mancato riconoscimento del fatto di "lieve entità". Questa Corte, con orientamento pressoché univoco a partire dalle Sezioni Unite 21/9/2000 n. 17, Primavera ed altri, ha affermato che l'attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri. La fattispecie in esame risulta caratterizzata da un'attività di spaccio protrattasi per diversi anni e da considerevoli quantitativi di droga detenuti e ceduti.
Alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale poc'anzi ricordato, deve, pertanto, ritenersi assolutamente corretta la motivazione dei giudici del merito, che, nel negare il riconoscimento della suddetta attenuante, hanno tenuto in considerazione le complessive modalità delle condotte poste in essere dal GI e dal La LF;
la quantità di stupefacente sequestrata al La LF;
la quantità di stupefacente venduta ai due imputati dal TA e poi rivenduta a Leonforte;
l'esistenza di un'organizzazione dedita allo spaccio che, seppure non particolarmente complessa, era indubbiamente efficiente ed aveva contatti con la malavita palermitana: elementi tutti che non consentivano di ritenere il fatto, complessivamente considerato, in termini di ridotta offensività.
3.4) Infondata è, del pari, la censura sollevata dal GI avuto riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.114 c.p.. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione, non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ovvero di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (cfr., ex multis, Cass. Sez. 5, 5/5/2004 n. 21082). Nel caso in oggetto, la Corte territoriale ha congruamente evidenziato il ruolo svolto dal GI nell'intera vicenda, ritenendo una sua piena ed attiva partecipazione ai traffici del coimputato La LF, come chiaramente emergeva dalle disposte intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazione del collaboratore di giustizia.
3.5) Priva di spessore è la censura relativa al preteso difetto di motivazione della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, dedotta dal difensore del GI (cfr.sub 2.6). È indubitabile e pacificamente riconosciuto che, nella determinazione della pena, non sia necessaria una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri. La Corte territoriale ha escluso qualsiasi possibilità di sottostima del trattamento sanzionatorio in considerazione della gravità e reiterazione dei fatti e della negativa personalità del prevenuto. Ha, dunque, ritenuto tali elementi di preponderante rilevanza ed ostativi a qualsiasi riduzione di pena, così come correttamente ha escluso la possibilità di riduzione della durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, ostandovi il disposto di cui all'art. 29 c.p.. 3.6) Identiche considerazioni valgono per le doglianze del La LF in punto di trattamento sanzionatorio.
La Corte di Appello ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche e la riduzione della pena in ragione dei precedenti penali specifici dell'imputato e della obiettiva gravità dei fatti, denotanti un radicato inserimento del soggetto nel traffico di stupefacenti.
Anche in tal caso, la motivazione della sentenza gravata, fondata sulle ragioni preponderanti della decisione, in quanto congrua, non può essere sindacata in questa sede di legittimità (cfr. Cass. Sez. 6, 4/12/2003 n. 7707).
4- I ricorsi vanno, conclusivamente, rigettati, con conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2010