Sentenza 22 gennaio 2009
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La nozione di "cosa pertinente al reato" che delinea l'ambito operativo del sequestro preventivo comprende anche il corpo del reato.
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE VI PENALE Sent., (ud. 22/09/2020) 02-12-2020, n. 34265 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI STEFANO Pierluigi - Presidente - Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - Dott. APRILE Ercole - Consigliere - Dott. SILVESTRI Pietro - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: A.L., nata (OMISSIS); A.B., nata a (OMISSIS); A.A.G., nato a (OMISSIS); L.M., nata a (OMISSIS); avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Firenze emessa il 16/12/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvestri Pietro; udite le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2009, n. 17372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17372 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 22/01/2009
Dott. BARTOLINI SC - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 156
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere - N. 037571/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BO ST, N. IL 05/03/1950;
2) SS TA, N. IL 15/10/1961;
3) CI FR, N. IL 22/09/1955;
avverso ORDINANZA del 10/10/2008 TRIB. LIBERTÀ di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPANILE PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito l'avv. Lopresto Cosimo, difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1 - Il Tribunale di Lecce con ordinanza in data 10 ottobre 2008 confermava l'ordinanza del GIP in sede con cui era stata rigettata l'istanza di dissequestro, presentata da OM RE, ES IT e UC SC, in relazione a due trenini-navetta, nei cui confronti il provvedimento cautelare era stato disposto soprattutto in relazione all'ipotesi di danneggiamento di zone di particolare pregio ambientale. I mezzi sottoposti a sequestro avevano la funzione di collegare strutture alberghiere - facenti capo, a vario titolo, agli odierni ricorrenti - al litorale di Otranto, attraversando, per circa un chilometro, la proprietà di IC AN e TE, che avevano presentato denuncia-querela.
Proponeva ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, OM RE, ES IT e UC SC, proponendo, con un primo motivo, violazione dell'art. 649 c.p.p., essendosi formato, circa l'insussistenza dei presupposti per il sequestro, il giudicato cautelare.
Con il secondo motivo si denunciava violazione dell'art. 321 c.p.p. e contraddittorietà della motivazione, per due ragioni;
impossibilità di qualificare i trenini quali cose pertinenti ai reati richiamati;
insussistenza del periculum in mora, sia in relazione al tempo trascorso dallo spargimento di tufo su parte del percorso;
sia in merito al transito, nel medesimo tratto, di altri veicoli. Con il terzo motivo si sostiene che non sarebbe stato osservato quanto richiesto da altro GIP nel rimettere gli atti alla Procura della Repubblica.
DIRITTO
3. - Il ricorso deve essere rigettato, in considerazione della infondatezza delle censure mosse al provvedimento impugnato. 4. - Deve preliminarmente richiamarsi il principio, affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (sentenza in data 19 dicembre 2006, n. 14535, Rv 235908), secondo cui le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame. Nella motivazione di tale decisione, per altro relativa al c.d. fenomeno della contestazione a catena, che qui non rileva, si riafferma un orientamento consolidato attraverso reiterate pronunce delle stesse Sezioni unite (sentenze 31 marzo 2004, n. 18339, Donelli, rv. 227359; 25 giugno 1997, n. 8, Gibilras, rv. 208313; 8 luglio 1994, n. 11, Buffa, rv. 198213; 12 ottobre 1993, n. 20, Durante, rv. 195354), secondo cui, con riferimento alle ordinanze in materia cautelare, all'esito del procedimento di impugnazione, si forma una preclusione processuale, anche se di portata più modesta di quella relativa alla cosa giudicata, perché è limitata allo stato degli atti e copre solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte. Di conseguenza una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa con efficacia preclusiva non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame. Il giudicato cautelare, tuttavia, si forma "allo stato degli atti, con riferimento alle circostanze dedotte esplicitamente e implicitamente", ragion per cui i provvedimenti possono essere modificati o revocati "solamente quando siano dedotti elementi nuovi o sopravvenuti, e non semplicemente argomenti e motivi diversi". Proprio in relazione alla nuova emissione di misure cautelari reali, questa Corte, la precisato, sulla scorta di un indirizzo consolidato (Cass. Sez. Un. n. 20 del 12.10.1993, Durante, rv. 195354), che un sopravvenuto mutamento del fatto (e quindi della prova del fatto) consente di reiterare una misura cautelare precedentemente annullata per ragioni di merito (Cass., 22 settembre 2006, n. 37706). Avuto riguardo ai principi testè richiamati non può affermarsi che nel caso in esame si sia formato il cosiddetto giudicato cautelare, sia perché i provvedimenti richiamati dai ricorrenti non sono mai stati impugnati, sia perché, come emerge anche dalla diversa numerazione, gli stessi risultano emanati nell'ambito di altri procedimenti, a fronte della limitata natura "endoprocessuale" del giudicato cautelare medesimo.
Deve per altro evidenziarsi che i provvedimenti di rigetto richiamati dai ricorrenti risultano emessi dal pubblico ministero, mentre l'unico emesso dal GIP, in data 12 ottobre 2007, in realtà contiene una pronuncia della propria incompetenza sotto il profilo del sequestro probatorio, che qui non rileva.
5. - Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso, il provvedimento impugnato si segnala per l'attenta verifica dei presupposti per il ricorso alla misura cautelare.
Ed invero risulta rispettato il principio secondo cui il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato, consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, esige che il pericolo della libera disponibilità della cosa - che va accertato dal giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità, perché la legge ha inteso contenere il sacrificio dei diritti patrimoniali dei cittadini nei ristretti limiti dettati dalle effettive esigenze di prevenzione connesse al processo penale. Ciò significa che il "periculum in mora", che, ai sensi dell'art.321 c.p.p., comma 1, legittima il sequestro preventivo, deve intendersi come concreta possibilità che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati (Cass., 13 maggio 2008, n. 22712). Non può dubitarsi, per altro, della riconducibilità dei beni sequestrati nell'ampia nozione di cose pertinenti al reato;
in proposito questa Corte ha affermato che in tema di sequestro preventivo, la nozione di "cosa pertinente al reato" ha un significato ampio e comprende anche il corpo del reato, e cioè le cose sulle quali o mediante le quali il reato stesso è stato commesso. Le due categorie, infatti, si pongono tra loro in rapporto di continenza, nel senso che la prima è più vasta e contiene anche la seconda. In particolare, si è distinto il corpo del reato dalle cose pertinenti, per dare una "definizione sufficientemente comprensiva del concetto di corpo di reato e per mettere in risalto che la categoria dei beni pertinenti al reato non comprende solo il corpo del reato, ma abbraccia tutte le cose legate anche indirettamente alla fattispecie criminosa", con l'ulteriore precisazione che, nell'art. 321 c.p.p., la suddetta nozione va riferita alle finalità del sequestro ed esprime non solo la esistenza del vincolo tra cosa e reato, ma tra essa e le eventuali conseguenze dannose legate alla sua libera disponibilità (Cass. 11 aprile 1995, n. 1236). Il Tribunale di Lecce ha posto in evidenza, con argomentazioni esenti da censure, come i trenini de quibus "sono in sostanza i mezzi con cui le conseguenze del reato potrebbero aggravarsi e protrarsi inevitabilmente", ragion per cui (a nulla rilevando la risalenza dell'episodio inerente allo spargimento di tufo), ricorrono tutti i presupposti per l'emanazione e il mantenimento della misura cautelare.
6. Il terzo motivo di ricorso con tutta evidenza è privo di qualsiasi riferimento al provvedimento impugnato. Al rigetto del ricorso consegue la solidale condanna al pagamento della spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2009