Sentenza 12 gennaio 2016
Massime • 2
Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319 quater cod. pen. non integra un reato bilaterale, in quanto le condotte del soggetto pubblico che induce e del privato indotto si perfezionano autonomamente ed in tempi diversi, sicchè il reato si configura in forma tentata nel caso in cui l'evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente. (Nella specie, la Corte ha qualificato in termini di tentativo un'ipotesi in cui il soggetto passivo aveva sporto querela, in tal modo manifestando la volontà di resistere all'induzione).
In tema di letture dibattimentali, il decesso del querelante integra un'ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione della querela ai sensi dell'art. 512 cod.proc.pen. e l'utilizzabilità a fini probatori, senza che ciò determini una violazione dell'art. 6 CEDU qualora la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo sulla querela, in quanto la sopravvenuta morte del dichiarante non può essere collegata all'intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale. (In motivazione, la Corte ha specificato che le dichiarazioni contenute in querela, pur potendo essere poste a fondamento della sentenza di condanna, devono essere oggetto di una valutazione particolarmente accurata).
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La massima In tema di abuso di ufficio, la novella di cui al d.l. 16 luglio 2020, n. 76 , conv., con modif., dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 , lì dove ha ristretto l'ambito applicativo del reato, richiedendo l'inosservanza di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, non riguarda la condotta di abuso che si realizza mediante la violazione dell'obbligo di astensione. Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 08/01/2021 , n. 7007 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2016, n. 6846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6846 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2016 |
Testo completo
6 846/ 1 6 IN CALCE ANNOTAZIONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da Sent. n. 17 CE Ippolito Presidente Carlo Citterio Angelo Costanzo Relatore P.U. 12/01/2016 Alessandra Bassi R.G.N.32933/15 Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:
1. AR AU, nato a [...] il [...] 2. GO MA, nato il [...] avverso la sentenza n. 3512/2013 della Corte d'Appello di Roma del 7/04/2015 visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2016 la relazione svolta dal Consigliere dott.Angelo Costanzo;
Udito il Procuratore Generale, in persona del sostituto procuratore generale dott.ssa Felicetta Marinelli che ha concluso per inammissibilità di entrambi i ricorsi Udito per la parte civile, l'avv.to CE Petrelli, per GL CE (deceduto) e l'avv.to Umberto Garofali, del Foro di Roma, che hanno concluso per la conferma delle statuizioni civili Uditi i difensori, avv.to Cristiano Fuduli del Foro di Roma, e l'avv.to Raffaele De Vico del foro di Roma, che, rispettivamente per GO MA e per AR AU, chiedono l'annullamento della sentenza impugnata ha pronunciato la seguente sentenza. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma ha condannato AU AR e MA GO, entrambi dipendenti di uffici tecnici municipali di Roma per tentativi di concussione con persona offesa ZO GL, costituitosi parte civile, poi deceduto. Con sentenza n.2188/2015 emessa il 7/04/2015, la terza sezione penale della Corte di appello di Roma, ha dichiarato prescritto il reato contestato al capo A e riqualificato i fatti ex artt. 56 e 319-quater cod. pen., conseguentemente rideterminando la pena per GO in 2 anni e 6 mesi di reclusione e per AR in 2 anni di reclusione con la sospensione alle condizioni di legge. Le residue imputazioni per le quali sono stati condannati concernono, per AR il capo B (tentativo di farsi intestare da GL un box fra quelli che intendeva costruire) e, per entrambi il capo C (tentativo di farsi consegnare 50000 euro sempre per non ostacolare e anzi agevolare la procedura amministrativa per la realizzazione di box).
2. Nel ricorso presentato nell'interesse di GO si chiede l'annullamento della sentenza della Corte di appello. Con il primo motivo si deducono: a) violazione di norme processuali e vizio di motivazione in relazione all'art. 111 Cost. e agli artt. 192, comma 3, e 195 cod. proc. pen., nonché all'art.6 CEDU per avere ritenuto le dichiarazioni della persona offesa (acquisite ex art.512 cod. proc. pen.) sufficienti a provare la responsabilità per il capo B e erroneamente riscontrate, quanto al capo C, da altre fonti di prova;
b) erronea valutazione della chiamata in reità di GO da parte del coimputato AR, quale riferita dalla persona offesa e dai testimoni UG e Di FA;
c) mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione per violazione delle norme processuali relative alla valutazione delle prove, nonché in ordine a specifiche doglianze espresse nell'atto di appello, e travisamento della prova per omessa valutazione di prove decisive a discarico. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale in relazione all'art. 319-quater cod. pen., per avere ritenuto sussistente l'abuso della qualità o dei poteri da parte di lungo. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56, 62-bis e 133 cod. pen. relativamente al calcolo della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
3. Anche nel ricorso presentato nell'interesse di AR AU si chiede l'annullamento della sentenza. Con i primi due motivi si deduce violazione di 2 legge in relazione agli artt. 125, comma 3, e 192 cod. proc. pen. e lett. e, cod. proc. pen. quanto alla prova della colpevolezza del ricorrente in ordine al capo C e in relazione agli artt. 56 e 319-quater cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi della figura di reato. Con il terzo motivo si denuncia la mancata assunzione di prove decisive richieste (esame di testimoni e acquisizione di pratiche edilizie rilevanti), nonché vizio della motivazione sul punto. Con il quarto motivo si denuncia vizio della motivazione relativamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sono infondati i primi due motivi del ricorso di GO. Relativamente al primo punto del primo motivo, va rilevato che, in caso di decesso, sono acquisibili ex art. 512 cod. proc. pen., non soltanto le sommarie informazioni testimoniali rese dal deceduto alla polizia giudiziaria ma anche una sua denuncia-querela, dal momento che non è possibile sentire come testimone il deceduto e perché nel concetto di 'atti assunti dalla polizia giudiziaria' utilizzato dalla predetta disposizione rientrano anche quelli semplicemente 'ricevuti' (ex multis: Cass.pen., Sez. 2, n. 51416 del 4/12/2013, Rv. 258064; Sez. 4, n. 6106 del 28/01/1997 Rv. 208702). Stante il principio normativo veicolato dall'art.6, comma 1 e comma 3 lett. d, della CEDU, secondo il quale l'imputato ha diritto di interrogare o fare interrogare i testimoni a suo carico, la Corte EDU ha ritenuto che la dichiarazione resa dal teste nella fase delle indagini preliminari, per costituire prova compatibile con il diritto al contraddittorio, deve ordinariamente essere seguita da una occasione in cui l'imputato possa contestarla e interrogare il suo autore e che, se manca tale possibilità, tale dichiarazione non può costituire fonte unica o preponderante della prova della responsabilità, perché ne deriverebbe un processo non equo (tra le altre, caso 'Isgrò c/Italia'; A.M. c/Italia, n.37019/76, 25; CEDH 1999-9; Sardi c/Francia, sent. del 20/09/1993, serie A n. 261-C, pp. 56-57, 43-44; Martelli c/Italia del 12/04/2007; Kolcaku c/Italia dell'8/02/2007; Carta c/Italia 20/04/2006). Pertanto, le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, non possono fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale (Cass.pen., Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, Rv. 250199; Sez. 5, n. 21877 del 26/03/2010, Rv. 247446). Ma la sopravvenuta e imprevedibile irreperibilità dei soggetti le cui dichiarazioni siano già state ritualmente acquisite prima del dibattimento rientra nei casi di "accertata impossibilità oggettiva" che derogano alla regola della formazione della prova nel contraddittorio delle parti, 3 sicché non rileva l'eventualmente prospettata violazione dell'art. 6, comma 3, lett. d, CEDU: le norme della CEDU, sebbene direttamente vincolanti, nell'interpretazione fornitane dalla Corte EDU, per il giudice nazionale, non possono comportare la disapplicazione delle norme interne con esse ipoteticamente contrastanti quando le seconde attuino principi affermati dalla Costituzione, alla quale anche le norme convenzionali sono subordinate (Corte cost., nn. 348 e 349 del 22/10/07). Né tutti i casi di applicazione dell'art. 512 cod. proc. pen. si equivalgono. In particolare, è evidente che quando, come nella fattispecie, la impossibilità di ripetizione della dichiarazione deriva dalla sopravvenuta morte (non ricollegabile alle vicende processuali) del dichiarante, la irreperibilità non può essere collegata dall'intento di non sottoporsi alle contestazioni in dibattimento, anche se resta necessaria una particolarmente accurata valutazione delle dichiarazioni così acquisite. L'art. 111, comma 5, Cost. prevede espressamente che la regola della formazione della prova nel contraddittorio delle parti può essere, per legge, derogata nei casi di "accertata impossibilità di natura oggettiva", fra i quali rientra la sopravvenuta e imprevedibile irreperibilità di soggetti dei quali siano già state ritualmente acquisite dichiarazioni e dei quali non possa dirsi provata la volontà di sottrarsi all'esame dibattimentale (Cass.pen., Sez. 6, n. 9665 del 25/02/2011, Rv. 249594; Sez. 5, n. 16269 del 16/03/2010. Rv. 247258). Nel caso in esame, peraltro, la motivazione della sentenza impugnata esclude espressamente che le dichiarazioni della persona offesa fungano da unica prova dei fatti contestati" evidenziando che costituiscono soltanto una delle due componenti indiziarie autonome e distinte, oltre che convergenti. L'argomentazione probatoria è costruita (pag.2 della motivazione) attribuendo rilievo centrale alle dichiarazioni della persona offesa (della quale è vagliata l'attendibilità nelle pagine 15, 17, 18) ma valutando anche: le deposizioni di diversi testimoni, i contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate, i documenti rinvenuti durante le perquisizioni. Le dichiarazioni dei testimoni e gli ulteriori elementi probatori (tutti analiticamente e partitamente vagliati nella sentenza) sono state considerati riscontri delle dichiarazioni della persona offesa (pag.9), attribuendo particolare rilevanza al loro provenire da soggetti "per un verso totalmente disinteressati alla vicenda, per altro verso assolutamente scollegati fra loro". Viene rimarcato che "si trae la prova dei reati contestati in modo assolutamente autonomo e diretto, senza necessità di quelle del GL, dalle dichiarazioni dei testi (pag.16). In altri termini, la sentenza considera "due distinte componenti indiziarie perfettamente convergenti", assumendo implicitamente che la prova 4 della colpevolezza resisterebbe a una eventuale confutazione dell'una o dell'altra componente.
1.1. Infondato è anche il punto che contesta il riscontro che le altre fonti di prova offrono alle dichiarazioni della persona offesa. Deve rilevarsi, infatti, che nella sentenza si dà conto: di come i testi UG (cliente abituale di GL) e Di FA (dipendente di GL) ebbero modo di ascoltare direttamente (stavano nella stanza adiacente alla stanza di GL) la conversazione fra la persona offesa e l'imputato AR (con gli espliciti riferimenti ai fatti descritti nelle imputazioni e al ruolo del coimputato GO), di vederlo mentre andava via e di annotarne la targa della autovettura per poi chiedere conferma dell'accaduto a GL il quale narrava loro un precedente episodio (del 2004) che aveva coinvolto il testimone e originariamente coindagato SI (pagg.10-12); del modo in cui il teste PI (amico di GL e appartenente alla Polizia di Stato) ricevette e in parte riscontrò le confidenze di Migliarelli che si doleva delle condotte di AR e GO (pag.14); della congruenza fra le dichiarazioni del teste SI (originariamente coindagato con gli imputati) e le narrazioni contenute nella querela (pagg.19- 20); della rilevanza delle dichiarazioni dei testi EG (pag.21) e AR (pag.22); della significatività delle espressioni adoperate da GO nella sua conversazione telefonica con AR. Di tutti i testi, in termini espliciti e/o impliciti, è stata vagliata l'attendibilità soggettiva e la credibilità. La motivazione della sentenza spiega come il teste UG udì AR riferirsi a un suo complice ("lui vuole i soldi ma la posta mia è poca perché li prende lui") pronunciando A" o O" e poi ebbe chiarito da GL che si trattava di GO: non si tratta, pertanto, di valutare una chiamata in correità ma la rilevanza indiziaria del diretto ascolto di una conversazione fra la persona offesa e uno degli imputati, anche alla luce di quanto successivamente precisato dalla persona offesa al teste che sul punto chiedeva informazioni. Quanto alla condotta di lungo riconducibile al capo A (il reato è prescritto ma la ricostruzione di questa porzione della vicenda rileva per la plausibilità delle tesi accusatorie concernenti gli altri reati), la motivazione della sentenza (pagg.21-22) sviluppa delle argomentazioni - opinabili ma non implausibili - che rientrano nella sfera di valutazioni spettanti esclusivamente al giudice di merito, non risultando comunque incompatibili con la configurazione del reato in termini di tentativo ex art. 56 cod. pen.. Riguardano condotte successive al tentativo di concussione contestato (anteriore di qualche anno ai reati per i quali si procede) e la contrarietà di GO al sequestro sarebbe intervenuta quando questo ormai si palesava come inevitabile, stante il già effettuato intervento della polizia municipale sul luogo. Per quanto riguarda la parte del ricorso (pagg.14-15) concernente la valutazione delle dichiarazioni del teste Stupino, va rilevato che le stesse sono dichiarazioni de relato (ma dirette nella parte in cui narrano della personale osservazione della presenza di GO presso l'azienda della persona offesa), la rilevanza indiziaria delle quali va valutata nel complessivo quadro probatorio della vicenda. Né si configura il lamentato travisamento della prova per la non menzione delle intercettazioni ambientali di conversazioni, tra GL e GO, che dimostrerebbero l'insussistenza di ostacoli da parte di GO alla pratica edilizia di GL (pagg.20-23 del ricorso). Tale vizio ricorre quando il giudice ha utilizzato una prova inesistente o quando ha presupposto come esistente una prova, mai assunta, riguardante fatti che se convenientemente valutati in - relazione al contesto probatorio - avrebbero potuto determinare soluzioni diverse da quella adottata (Cass. pen.: Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007, Rv. 235656; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652; Sez. 5, n. 30440 del 22/06/2006, Rv. 234603). Ma nella fattispecie le conversazioni sono posteriori (12/03/2008) ai fatti contestatati e i loro significati non sono univoci.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Osserva il ricorrente che non sussisterebbe da parte di GO la condizione di abuso della qualità di pubblico ufficiale richiesta dall'art.319-quater cod.pen. perché l'atto produttivo dell'effetto mirato da GL era costituito da una denunzia di inizio attività, atto del privato, in relazione al quale GO non avrebbe potuto opporre gli ostacoli trattati dalla sentenza (pag.18). Ma la Corte di appello ha puntualmente riportato (pagg.2-5) le argomentazioni difensive sul punto e ricostruito nelle pagine 18-20 l'evoluzione della vicenda con un ragionamento che non palesa vizi logici. Valga, comunque rilevare l'inconducenza (tale da giustificare la non specifica trattazione di questo aspetto da parte della Corte) dell'argomento fondato sulla natura della denunzia di inizio attività: è evidente che l'inizio dell'attività costruttiva non elide le questioni relative alla approvabilità del progetto perché il silenzio della amministrazione comunale successivo all'inizio delle attività e alla revoca di una ordinanza di sospensione dei lavori non può ingenerare un errore di diritto che sia scusabile (Cass.pen.: Sez.3, n.11045 del 18/02/2015, Rv.263288; Sez.3, n.36852 del 10/06/2014, Rv.259950).
2. I primi due motivi del ricorso di AR sono infondati per le ragioni che seguono.
2.1. Gli argomenti a sostegno della tesi della mancanza di prova della sua colpevolezza riguardano, speciosamente ma senza individuare specifici vizi 6 logici, il merito della ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza che non ha mancato di considerare (pagg.14 e 15) l'assunto della mancanza di un potere di AR di influire sul sequestro. Inoltre, nel ricorso si deduce che la riqualificazione del reato si muoverebbe ancora sullo sfondo della originaria imputazione ex art. 317 cod. pen. mentre la Corte avrebbe dovuto valutare gli elementi costitutivi dell'art. 319-quater cod. pen. (pagg.10-14 del ricorso) e, in particolare, la compatibilità della figura della induzione indebita ex art.319- quater cod.pen. con il tentativo, osservando che, con l'avvenuta riqualificazione dei fatti, GL da persona offesa diventerebbe concorrente necessario ex art. 319-quater, comma 2, cod. pen. così venendo meno i presupposti per la sua costituzione come parte civile e risolvendosi la sua denuncia-querela in un atto di desistenza volontaria o di ravvedimento attuoso (art. 56, commi 3 e 4, cod. pen.). Questi assunti non sono condivisibili: diversamente dal delitto di concussione ex art.317 cod. pen., nel delitto di induzione indebita ex art.319- quater cod.pen. manca l'abuso costrittivo da parte del pubblico agente e la condizione del destinatario non è quella di chi, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene stretto fra l'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita, perché la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale - disponendo di più ampi margini decisionali - finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, nella prospettiva di conseguire quel vantaggio, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Cass. pen.: Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Rv. 258470; Sez. 6, n. 47014 del 15/07/2014, Rv. 261008). Tuttavia, il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319-quater cod. pen., pur prevedendo la punibilità di due soggetti, non ha la struttura di un reato bilaterale perché le due condotte (quella del soggetto pubblico che induce e quella del privato che è indotto) si perfezionano autonomamente e in tempi, almeno idealmente, diversi (Cass. pen., Sez. 6, n. 17285 del 11/01/2013, Rv. 254620; Sez. 6, n. 18968 del 11/01/2013, Rv. 255072). Ne deriva che la configurazione del tentativo di induzione indebita ex artt. 56 e 319-quater cod. pen. non comporta necessariamente che vi concorra anche colui che si tenta di indurre a dare o promettere qualche indebita utilità: il reato è integrato quando l'evento non si verifica per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente e il perseguimento di un indebito vantaggio da parte di quest'ultimo rileva esclusivamente per il sussistere del reato consumato, in un'ottica interpretativa volta a giustificare adeguatamente, ai sensi dell'art. 27 Cost., la 7 punibilità del privato (Cass. pen.: Sez. 6, n. 1068 del 22/07/2015; Sez. 6, n. 32246 del 11/04/2014, Rv. 262075).
2.2. Con il terzo motivo, il ricorrente AR si duole, in primo luogo, del silenzio della Corte di appello sulla richiesta di assunzione di prove testimoniali già richieste in primo grado e non ammesse nel dibattimento e, in secondo luogo, del rigetto della richiesta di acquisire le pratiche edilizie pertinenti alla imputazione, che, se accolta, avrebbe risolto i dubbi circa la attendibilità del teste SI. La rinnovazione dell'istruttoria in appello è istituto eccezionale e il rigetto della sua richiesta è censurabile se la motivazione della sentenza palesa lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate con l'assunzione o la riassunzione di determinate prove in appello (Cass.pen., Sez.6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 2582369). La motivazione del rigetto può essere implicita nella stessa struttura argomentativa della sentenza, che evidenzi la sussistenza di sufficienti prove della colpevolezza (Cass.pen.: Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Rv. 262620; Sez. 6, n. 5782 del 18/12/2006, Rv. 36064; Sez. 6, n. 3986 del 1/02/1996, Rv. 204780) e il giudizio di questa Corte al riguardo non concerne la concreta rilevanza dell'atto istruttorio da espletare, ma soltanto la congruenza e la consistenza del ragionamento (Cass.pen., Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Rv. 203764; Sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, Rv. 237689). La sentenza puntualizza (pag.9) che gli elementi già acquisiti conducono alla prova della colpevolezza degli imputati e da quanto precede emerge che le richieste istruttorie in oggetto non concernono profili di indagine nuovi ma elementi fattuali già esaminati dai giudici con motivazioni convergenti, esenti da vizi logici e coerenti con gli elementi probatori (Cass.pen., Sez.6, n. 6753 del 4/06/1997, dep. 1998, Rv. 211001), sicché anche il terzo motivo di ricorso risulta infondato.
3. Relativamente al secondo punto del terzo motivo del ricorso di GO e al quarto motivo di ricorso di AR, va ribadito che riconoscimento delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Cass. pen.: Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; Sez. 1, 46954 del 4/11/2004, Rv. 230591). Nel caso in esame, la Corte di appello ha adeguatamente esplicitato i criteri in base ai quali nel caso concreto non ha ravvisato i presupposti per l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.: la reiterazione dei comportamenti vessatori tenuto conto della carica 8 pubblica svolta e la "assoluta assenza di elementi, per quanto eterogenei, di oggettiva rilevanza positiva".
4. Invece, il primo punto del terzo motivo del ricorso di GO è fondato. Il ricorrente deduce che nel computo della pena (pag.24) la pena base viene determinata in due anni e espressamente qualificata come "corrispondente al minimo edittale", mentre in realtà il minimo edittale è di 1 anno. Il rilievo è fondato in quanto sussiste una lacuna nel ragionamento sviluppato per la determinazione della pena e, poiché la motivazione della sentenza non fornisce tutte le premesse per sviluppare una inferenza meramente deduttiva che consenta di applicare l'art. 319, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con un effetto che si estende anche all'altro ricorrente AR.
5. Dal rigetto dei motivi di ricorso differenti da quello accolto consegue la condanna alla rifusione delle spese alle parti civili come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto i ricorsi. Condanna in solido i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute in questa fase dalle parti civili, che liquida per Roma Capitale in euro 2.000, oltre IVA e CPA, e per GL ZO in euro 3.172,00, comprensive di IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 12/1/2016. CE Ippolitoto Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Costanzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO] Pier Esposito 9 / CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO La Corte Suprema di Capazione - Sesta Ser. Penale - con ord. 4° 15881/16 del 07/3/2016 depo sitata il 15/4/2016 :LL Dispue correggen well intesta= zione della sentenza n. 6846/16 (R.G. Cass. n. 32933/2015) ennessa il 12.1.2016 da questa Corte (sezione Sesta penale) ешёва il numero della sentenza del 7.4.2015 della Corte di Appello di Roma emessa ver confronti di AU AR e MA UN si che leggan "sentenza nu = 2188/2015 della Corte di Appello di Roma del 7.4.2015" тего (in luogo di sentenza n. 3512/2013 della Corte di Appello di Roma del 7.4.2015) e il nome di una delle на costituite parti civili, si che leggan " MI -ZO, deceduto" (in luogo di GL rancesco, deceduto). Roma, - 9 MAG 2016 Il Funzionario Giudiziario Filippo GRECO. O I Z N