Sentenza 19 marzo 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. (Fattispecie in cui è stato ritenuto illegittimo il riconoscimento del fatto di lieve entità per avere il giudice attribuito rilievo decisivo soltanto alla condizione di tossicodipendente dell'imputato, senza considerare i precedenti penali specifici e il quantitativo non modesto di sostanza stupefacente detenuta).
Commentari • 10
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Indice Lo stato attuale del TU 309/90 L' uso esclusivamente personale della sostanza Uso personale vs. “modalità di presentazione della sostanza” La punibilità della detenzione La “lieve entità” nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 Il parametro della “ quantità “ nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 Il parametro delle “ circostanze dell' azione “ nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 1. Lo stato attuale del TU 309/90 Negli Anni Duemila, la Normazione penalistica in tema di stupefacenti ha subito talune fondamentali novellazioni, tanto legislative quanto giurisprudenziali. P.e., in primo luogo, il Precedente contenuto in Consulta n. 32/2014 è tornato a distinguere tra sostanze “ pesanti “ ( cocaina, eroina, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2014, n. 27064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27064 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 19/03/2014
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 780
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - rel. Consigliere - N. 45511/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze;
nei confronti di:
FO LU, nato il [...];
avverso la sentenza del GI del Tribunale di Livorno del 25 giugno 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 25 giugno 2013, il GI del Tribunale di Livorno ha condannato l'imputato alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed Euro 4000,00 di multa in relazione al reato di cui al capo A) dell'imputazione, per avere trasportato spinelli confezionati con hashish e detenuto 246 g di hashish suddivisi in 3 panetti;
riconosciuta l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 (fatto commesso l'8 aprile 2013). Con la stessa sentenza l'imputato è stato condannato anche per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. (capo B), con autonoma determinazione di pena, senza il riconoscimento della continuazione con il reato di cui al capo precedente. Il giudice ha anche escluso l'applicazione della recidiva reiterata specifica contestata.
2. - Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze, deducendo l'erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, perché il giudice si sarebbe limitato a dare rilievo alla tossicodipendenza dell'imputato, senza considerare il quantitativo non modesto di sostanza detenuta, ne' i plurimi precedenti penali specifici.
3. - In prossimità dell'udienza davanti a questa Corte, la difesa dell'imputato ha depositato memoria con la quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, perché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale numero 32 del 2014, sarebbe stata reintrodotta la disciplina previgente, che prevede, in virtù della distinzione tra droghe leggere droghe pesanti, sanzioni differenti e più favorevoli al reo quanto alle prime;
la difesa aggiunge che, a seguito del D.L. n. 146 del 2013, l'art. 73, del D.P.R. n. 309 del 1990, comma 5, è stato trasformato in una fattispecie autonoma di reato, con la conseguenza che il fatto di lieve entità non rientra nel giudizio di comparazione previsto dall'art. 69. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. - Il ricorso è fondato.
Deve preliminarmente ricordarsi che la fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nell'ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia degli altri parametri espressamente richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione); con la conseguenza che, ove uno di detti indici risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (ex plurimis, sez. 4, 22 dicembre 2011, n. 6732/2012; sez. un., 24 giugno 2010, n 35737). Si tratta - è bene precisarlo - di principi che si attagliano sia alla formulazione della disposizione da ritenersi vigente ratione temporis nel caso di specie in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, precedente alla modifica introdotta dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt.
4-bis e 4-vicies ter, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 1, comma 1, dichiarati incostituzionali con detta sentenza, sia alla formulazione successiva della disposizione, precedente al D.L. n. 146 del 2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 10 del 2014, sia alla formulazione introdotta da tale ultimo decreto-legge. E ciò perché tutte tali disposizioni fanno riferimento, quali parametri per ritenere la lieve entità dei fatti, ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell'azione, alla qualità e quantità delle sostanze stupefacenti.
Nel caso in esame il GI non ha fatto corretta applicazione di tali principi, perché ha riconosciuto la sussistenza dell'ipotesi di minore gravità pur in presenza di un dato ponderale da lui stesso ritenuto non modico e attribuendo positivo rilievo ad un elemento in realtà del tutto neutro, quale quello del tipo di stupefacente detenuto (hashish).
E non possono valere in contrario le considerazioni svolte dalla difesa con la memoria depositata in prossimità dell'udienza. Infatti esse si fondano, da un lato, sulla sussistenza in punto di fatto dell'ipotesi di minore gravità nel caso in esame e, dall'altro lato, sulla diversità delle condizioni per il riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità nelle diverse formulazioni della disposizione succedutisi nel tempo;
presupposti entrambi smentiti in forza di quanto appena osservato.
5. - La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata limitatamente al riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, con rinvio al Tribunale di Livorno, perché proceda a nuovo giudizio facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Livorno. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2014