Cass. pen., sez. II, sentenza 19/06/2013, n. 34986
CASS
Sentenza 19 giugno 2013

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La previsione del reato di false attestazioni nella dichiarazione finalizzata al rimpatrio del denaro e delle attività detenute, alla data indicata dalla legge, fuori dal territorio dello Stato, non esclude l'applicazione della norma incriminatrice della truffa aggravata in danno dello Stato, anche nella forma del tentativo, se la condotta si arricchisce in concreto di artifici diretti ad ottenere i vantaggi fiscali previsti dalla legge mediante l'induzione in errore dell'amministrazione finanziaria circa il momento temporale in cui dette somme sono effettivamente rientrate in Italia. (Fattispecie in cui l'agente, non riuscendo a riportare il denaro in Italia nel termine fissato dalla legge, al fine di far risultare il rispetto della scadenza, aveva fatto chiedere al padre un prestito per un importo pari a quello da far rientrare, e, tramite una banca estera, aveva fatto pervenire tale somma sul suo conto, riservandosi di utilizzare le disponibilità detenute fuori Italia per estinguere il debito del genitore).

L'espressione "cose pertinenti al reato", cui fa riferimento l'art. 321 cod. proc. pen., è più ampia di quella di corpo di reato, così come definita dall'art. 253 cod. proc. pen., e comprende non solo qualunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato fu commesso o che ne costituisce il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate anche indirettamente alla fattispecie criminosa. (Fattispecie in cui, la Corte, ritenuto cosa pertinente al reato di tentata truffa ai danni dello Stato una somma di denaro corrispondente alle disponibilità detenute all'estero e che si intendeva far rientrare in Italia in base al cosiddetto "scudo fiscale", simulando l'esistenza delle condizioni richieste a tal fine dalla legge).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/06/2013, n. 34986
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34986
Data del deposito : 19 giugno 2013

Testo completo