Sentenza 3 ottobre 2012
Massime • 4
In tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il c.d. "pentimento", collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue propalazioni. Ne consegue che l'indagine sulla credibilità del collaboratore deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento - quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni.
La perizia non rientra nella categoria della "prova decisiva" ed il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione.
La ricognizione personale non rientra nella categoria della prova decisiva di cui all'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., perché è una prova aperta ad ogni esito e pertanto non le si può riconoscere preventivamente un'efficacia decisiva, ossia la capacità di contrastare le acquisizioni processuali contrarie, elidendone l'efficacia e provocando una decisione contraria.
Le dichiarazioni "de relato" aventi ad oggetto le confidenze ricevute dall'imputato sono idonee a costituire un riscontro alla chiamata in correità del medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2012, n. 43526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43526 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2012 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento