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24 ottobre 1989
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1 gennaio 2023
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16 giugno 2023
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4 aprile 2024
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Art. 154. Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria. 1. Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 153-bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione e' eseguita mediante deposito dell'atto segreteria o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza, di dimora o di lavoro abituale all'estero, la persona offesa e' invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ovvero se la stessa e' insufficiente o risulta inidonea, la notificazione e' eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria.
Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 153-bis, commi 2 e 3.
(( 1-bis. Quando e' necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilita' di cui all'articolo 344-bis oppure e' in corso di applicazione una misura cautelare, l'autorita' giudiziaria puo' disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria. )) 2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e' eseguita , nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto.
3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalita' giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.
4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa e' insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.
Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 153-bis, commi 2 e 3.
(( 1-bis. Quando e' necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilita' di cui all'articolo 344-bis oppure e' in corso di applicazione una misura cautelare, l'autorita' giudiziaria puo' disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria. )) 2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e' eseguita , nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto.
3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalita' giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.
4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa e' insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.
Commentari • 106
- 1. Correttivo Cartabia penale: le modifiche a deposito telematico, giustizia riparativa e notificazioniRiccardo Polito · https://www.diritto.it/ · 18 marzo 2024 · 151.71548
[…] Modifiche all'art. 154 c.p.p. (notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria) L'art. 154 c.p.p. regola le notificazioni alle parti nel processo penale. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2013, n. 38065Provvedimento: […] A norma dell'art. 33 norme att. c.p.p., il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo. Perché tale disposizione possa trovare applicazione ai fini delle notificazioni, è necessario, però, che la nomina del difensore di fiducia contenga l'indicazione del domicilio dello stesso, dovendosi, in mancanza, procedere alla notificazione diretta alla persona offesa ai sensi dell'art. 154 c.p.p.. Nel caso di specie - come evidenziato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta - dall'esame degli atti risulta che vi era stata, con la querela, la nomina di un difensore di fiducia, senza alcuna indicazione del domicilio dello stesso.Leggi di più...
- indicazione del domicilio·
- notifica alla persona offesa·
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