Articolo 238 del Codice penale
Articolo 237Articolo 239
Versione
1 luglio 1931
Art. 238.

(Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione)

Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la liberta' vigilata.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente