Sentenza 1 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione prevista dal comma settimo dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/2014, n. 23942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23942 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 01/10/2014
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 2641
Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 50620/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AT CA, nato a [...] il [...];
2. LE LF, nato a [...] il [...];
3. AT NU, nato a [...] il [...];
4. CO AT, nato a [...] il [...];
5. ER GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 17/06/2013 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio relativamente all'aspetto sanzionatorio per CO e per AT, limitatamente quanto a quest'ultimo alla solo continuazione;
uditi gli avv.ti Russo Domenico e Rosari Fulvio, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse del loro assistito, LE LF.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24/09/2012 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava, tra gli altri, i sigg.ri AT CA, LE LF, AT NU, ER GI e CO AT AU responsabili dei reati: a) AT CA del reato di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 1-bis, commesso in Milano e altrove dall'aprile 2007
al novembre dello stesso anno;
b) LE LF e AT NU del reato di cui all'art. 81 cpv. cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1-bis, commesso in Baranzate, Milano e altrove dal gennaio/febbraio 2007 al 2 luglio 2008; c) ER GI del reato di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1-bis, commesso in Baranzate nei mesi di marzo e aprile 2008; d) CO AT AU del reato di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1-bis, commesso in Milano, Pioltello e altrove tra l'aprile e il giugno del 2007.
2. Con sentenza del 09/07/2013, la Corte di appello di Milano, adita sia dagli imputati che dal Pubblico Ministero, rideterminava, diminuendole, la pena detentiva inflitta a AT NU e CO AT AU, e la pena pecuniaria inflitta a ER GI, confermando nel resto le condanne inflitte primo grado.
3. Per l'annullamento della sentenza ricorrono AT CA, LE LF, AT NU, ER GI e CO AT AU.
4. AT CA articola, per il tramite del difensore di fiducia, quattro motivi di ricorso.
4.1. Con il primo eccepisce, ai sensi DEart. 606 c.p.p., lett. e), omessa ed erronea motivazione in ordine alla eccezione di inutilizzabilì tà delle intercettazioni telefoniche perché compiute con impianti diversi da quelli installati presso la Procura della Repubblica, per omesso avviso di deposito di cui all'art. 268 c.p.p., comma 4, e assenza di trascrizione.
Deduce, al riguardo, che la motivazione addotta dalla Corte territoriale, secondo la quale il ricorso ad impianti esterni è consentito "de plano" a fronte della frequente impossibilità di disporre di impianti presso la Procura della Repubblica, non è soddisfacente, considerata l'eccezionalità della deroga e l'assenza delle ragioni di urgenza che avrebbero legittimato il ricorso a impianti in dotazione alla polizia giudiziaria, posto che le indagini erano durate a lungo e non erano state determinate da "input" investigativi repentini.
L'omesso deposito dei verbali e delle registrazioni di cui all'art. 268 c.p.p., comma 4, inoltre, non può essere giustificato con il ricorso a mere clausole di stile;
a fronte DEeccezione sollevata sul punto non può ritenersi sufficiente l'affermazione che, una volta autorizzato il ritardo, il termine di deposito coincide con quello del deposito di tutti gli atti di indagine di cui all'art. 415- bis cod. proc. pen.. Anche la omessa trascrizione di molte conversazioni, significative per la difesa DEimputato, viola il disposto DEart. 268 c.p.p., comma 7, non potendo ritenersi valida la motivazione adottata dalla
Corte territoriale secondo la quale sono sufficienti i documenti fonici e i nastri registrati.
4.2. Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi DEart. 606 c.p.p., lett. b), violazione DEart. 187 cod. proc. pen., per non esser la sua condanna supportata da validi elementi di prova. I Giudici distrettuali, afferma, lo hanno condannato sulla scorta di una sola conversazione telefonica intercorsa con il EA, dal contenuto generico e non univoco, in cui il cui riferimento alle sostanze stupefacenti non è riscontrato in alcun modo.
4.3. Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi DEart. 606 c.p.p., lett. e), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità penale, poiché fondata sul suo stato di tossicodipendenza e sul teorema secondo il quale i suoi rapporti con il EA erano certamente finalizzati a procurarsi stupefacente da cedere a terzi.
4.4. Con il quarto motivo eccepisce, ai sensi DEart. 606 c.p.p., lett. e), mancanza di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Deduce, al riguardo, che la Corte di appello ha totalmente negletto ogni considerazione sulle sue condizioni personali, familiari e sociali ed in particolare sul suo percorso di recupero dalla tossicodipendenza, avviato sin dal 2007, e sul suo reinserimento sociale.
4.5. Con il quinto motivo eccepisce, ai sensi DEart. 606, lett. e), omessa ed erronea motivazione in relazione al mancato contenimento della pena nel minimo edittale, non essendo a tal fine sufficiente il fatto che egli avesse beneficiato della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 5. Il ET GI eccepisce, per il tramite del difensore di fiducia, erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sotto i seguenti tre profili.
5.1. La condanna si infrange contro il ragionevole dubbio della sua innocenza perché non è sorretta da alcuna prova a riscontro delle conversazioni telefoniche intercorse con il AT (suo presunto fornitore) ed in contrasto, anzi, con le ulteriori prove assunte nel corso del processo (come le dichiarazioni dello stesso AT che ha negato di avergli mai venduto sostanza stupefacente).
5.2.La ritenuta insussistenza DEipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, pur prospettata in via subordinata, è del tutto sganciata da qualsiasi evidenza probatoria.
5.3.Il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche è in contrasto con il suo impeccabile comportamento processuale e con il costante rispetto delle prescrizioni inerenti la misura cautelare degli arresti domiciliari sofferta per un cospicuo periodo di tempo.
6. CO AT articola, per il tramite del difensore di fiducia, i seguenti due motivi di ricorso.
6.1. Con il primo eccepisce, ai sensi DEart. 606 c.p.p., lett. b) ed e), erronea applicazione degli artt. 132, 133 e 81 cpv. cod. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto. Deduce, al riguardo, l'insufficienza motivazionale e la contraddittorietà della sentenza che, da un lato, da atto della attenuazione del ruolo da lui rivestito nel contesto associativo, per come emerso anche a seguito della sua assunzione di responsabilità effettuata in sede di giudizio di appello, dall'altro si affida al solo quantitativo di stupefacente (1 kg. di cocaina) per negare la concessione del minimo edittale e partire dalla pena base di otto anni di reclusione ed Euro 35.000,00 di multa, con totale svilimento del proprio comportamento processuale. Altrettanto contraddittoria è la decisione della Corte di appello di mantenere inalterato l'aumento della pena detentiva a titolo di continuazione, rimasta ferma a un anno di reclusione, e di diminuire la sola pena pecuniaria (da Euro 17.500,00 ad Euro 10.000,00).
6.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi DEart. 606 c.p.p., lett. e), mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio con riferimento al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche ai sensi degli artt. 62-bis, 69 e 132 cod. pen.. Deduce che la Corte di appello ha attribuito valenza attenuante alla sua confessione con giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante, ma non ha indicato le ragioni ostative al riconoscimento della prevalenza.
7. LE LF articola, per il tramite del difensore di fiducia, i seguenti motivi di ricorso.
7.1. Con i primi tre eccepisce, ai sensi DEart. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), inosservanza DEart. 192 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione:
a) alla fallacia del percorso argomentativo seguito nell'attribuirgli l'uso DEutenza telefonica n. 331/7116422; b) alla declaratoria della sua penale responsabilità, fondata sulla base di soli elementi indiziari, non gravi, ne' precisi, ne' concordanti;
c) alla omessa enunciazione delle ragioni per le quali il giudice DEimpugnazione, mediante motivazione "per relationem", ha ritenuto non rilevanti le doglianze di natura procedurale e le argomentazioni di natura sostanziale proposte avverso la sentenza di primo grado, senza nemmeno prendere in considerazione l'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa circa la possibile dinamica dei fatti anche in termini di scemata gravità e intensità del dolo.
Deduce, a tal fine, che in tutte le conversazioni telefoniche egli è sempre stato chiamato con il nome UD e mai con il proprio cognome e che la stessa polizia giudiziaria aveva dato atto (con annotazione di servizio del 16/10/2007) che egli utilizzava due sole utenze telefoniche, ma non quella sopra indicata. La Corte di appello - conclude - investita di tali doglianze, le ha superate con argomentazioni di stile inidonee ad assurgere al rango di motivazione coerente ai canoni ermeneutici tracciati dall'art. 192 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. e).
7.2.Con il quarto motivo eccepisce, ai sensi DEart. 606 c.p.p., lett. b) e c), violazione DEart. 416 c.p.p., comma 2, per avere il pubblico ministero effettuato una "discovery" parziale degli atti di indagine, avendo omesso di trasmettere, con la richiesta di rinvio a giudizio, le registrazioni delle conversazioni intercettate sull'utenza n. 340/7585843 in uso al AT, i relativi brogliacci e trascrizioni, nonché due informative di reato, atti tuttavia utilizzati, ai fini della decisione, dal Giudice di primo grado che ha richiamato i contenuti della richiesta di misura cautelare e della relativa ordinanza nei quali di tali atti di indagine si fa menzione.
Tale deficit ha impedito al difensore di accedere direttamente alle prove e, nello specifico, di verificare, attraverso l'ascolto diretto dei nastri contenenti le registrazioni delle conversazioni telefoniche, se l'utenza di cui al precedente primo motivo di ricorso potesse essere attribuita al LE.
La Corte di appello, con motivazione "per relationem", da prova di aver frainteso, come del resto aveva fatto il Giudice di prime cure, la portata ed il senso della censura che non può essere "derubricata" ad una mera doglianza sulla valutazione del materiale probatorio.
7.3. Con il quinto motivo eccepisce, ai sensi DEart. 606 c.p.p., lett. b) e c), violazione degli artt. 441, 498, 499 e 503 cod. proc. pen., e deduce, a tal fine, l'inutilizzabilità, nei suoi confronti,
dei risultati DEesame del coimputato AT, condotto dal Giudice di prime cure dopo che, oramai, era già stato ammesso al rito abbreviato.
8. AT NU articola, per il tramite del difensore di fiducia, i seguenti due motivi di ricorso.
8.1.Con il primo eccepisce, ai sensi DEart. 606 c.p.p., lett. b) ed e), erronea applicazione degli artt. 81 cpv. e 133 cod. pen. e art. 597 c.p.p., comma 3, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di aumento di pena a titolo di continuazione esterna ed interna.
Deduce, a tal fine, l'illogicità e contraddittorietà della sentenza che, da un lato ha affermato esser meritevole di accoglimento il motivo di gravame avente ad oggetto l'eccessivo aumento della pena per la continuazione interna ed esterna calcolato dal giudice di prime cure, dall'altro ha attribuito, in violazione del divieto di "reformatio in pejus", una pena superiore a titolo di continuazione esterna ed ha contraddittoriamente mantenuto fermo l'aumento a titolo di continuazione interna.
8.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi DEart. 606 c.p.p., lett. b) ed e), inosservanza del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà
della motivazione in ordine alla concedibilità DEattenuante della collaborazione e deduce, a tal fine, l'insufficienza motivazionale della sentenza impugnata che, investita della specifica questione, non ha chiarito le ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento del motivo di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
9. Sono fondati, per quanto di ragione, i ricorsi di AT NU e CO AT AU;
sono inammissibili tutti gli altri.
10. Il ricorso DEAT è inammissibile.
L'imputato, già assolto in primo grado dal reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 è stato condannato alla pena, ridotta per il rito, di due anni di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa per il residuo reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso in Milano e altrove dal mese di aprile 2007 al mese di novembre 2007, per avere acquistato e ricevuto, da tal EA AR OR, e detenuto, a fine di successiva cessione a terzi, imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. L'affermazione della sua responsabilità si basa sull'analisi del contenuto delle conversazioni intercorse per telefono e nell'autovettura con il EA, nonché tra questi e tal MO EN, tra l'AT e tal SA.
10.1.L'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche è inammissibile perché generica, travolgendo ogni ulteriore declinazione del vizio denunziato. Costituisce insegnamento costante di questa Suprema Corte che, in tema di intercettazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, magari provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 33700 del 09/06/2004, Campisi, Rv. 229098; Sez. 4, n, 32747 del 07/06/2006, Pizzinga, Rv. 234809; Sez. 4, n. 13946 del 06/02/2008, D'Alterio, Rv. 239975; Sez. 5 n. 37694 del 15/07/2008, Rizzo, Rv. 241300; Sez. 6, n. 25254 del 24/01/2012, Alcaro, Rv. 252895; Sez. 2 n. 44221 del 18/10/2013, Capizzi, Rv. 257667).
È altresì necessario ricordare il principio, affermato in termini più generali in tema di ricorso per cassazione, da Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416, secondo il quale è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato.
Nel caso di specie l'imputato non ha assolto all'onere richiesto perché non ha indicato gli specifici decreti affetti dai vizi denunziati ne' ha indicato quali trascrizioni sarebbero state omesse, quale il grado di decisività delle conversazioni omesse. 10.2.Il secondo ed il terzo motivo, comuni per l'oggetto (l'affermazione di responsabilità DEimputato) sono decisamente generici.
La Corte di appello, in modo sicuramente sintetico e schematico, ha indicato la conversazione ambientale intercorsa il 16/11/2007 in auto con il EA (il cui contenuto è più ampiamente riportato alle pagg. 77 e 78 della sentenza di primo grado) e fornito le spiegazioni ritenute più idonee a respingere lo specifico tema difensivo, devoluto con l'impugnazione, della possibile lettura alternativa delle altre conversazioni intercettate. Tema che ruotava intorno all'idea DEesclusivo uso personale della sostanza acquistata, e comunque della natura lecita dei traffici intercorsi con il EA, ma già respinta dal Giudice di prime cure con diffuse considerazioni rese all'esito di una ben più ampia ed articolata disamina delle prove, ed in particolare, dei contatti intrattenuti dall'imputato con il EA ed altri interlocutori (pagg. 80 e 81). Le motivazioni delle due sentenze si saldano fornendo un'unica e complessa trama argomentativa dalla quale le poche righe dedicate nell'odierno ricorso astraggono completamente proponendo solo generiche doglianze. 10.3.Il quarto motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello ha indicato le ragioni ostative alla concessione delle circostanze attenuanti generiche individuandole nei precedenti penali, ancorché non specifici, legati allo stato di tossicodipendenza, ed all'atteggiamento processuale non propriamente collaborativo tenuto dall'imputato che si era limitato ad ammettere il proprio stato di tossicodipendenza.
Questi, dal canto suo, lamenta l'omessa considerazione del percorso terapeutico di recupero intrapreso sin dal 2007.
Ricorda questa Suprema Corte che la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Il giudice, pertanto, non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (così, in motivazione, Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo;
si veda anche Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, La Selva). 10.4.Anche il quinto motivo è manifestamente infondato. L'AT è stato condannato, in primo grado, alla pena, già ridotta per il rito e previa qualificazione del fatto ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, di due anni di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa.
In appello l'imputato aveva genericamente invocato un trattamento più mite che la Corte territoriale ha negato in considerazione DEattenuazione del trattamento sanzionatorio già concessa con la qualificazione della condotta in termini di lieve entità. In considerazione della assoluta genericità del motivo di appello devoluto, non è censurabile per vizio di motivazione la sentenza che si limiti a ribadire il giudizio già espresso in primo grado richiamando, sia pure in termini davvero sintetici, un argomento ritenuto decisivo ai fini del rigetto.
L'esame del vizio di motivazione eccepito in sede di legittimità avverso una sentenza di secondo grado, comporta necessariamente il confronto con il tema difensivo devoluto con l'atto di appello che deve essere a sua volta caratterizzatoo da specificità (art. 581 c.p.p., lett. c). Il motivo di impugnazione che ha ad oggetto il trattamento sanzionatorio non si sottrae all'obbligo di indicare le specifiche ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda. Sicché quando genericamente si invochi un trattamento sanzionatorio più mite, la Corte di appello non è tenuta a motivare in modo stringente le ragioni del rigetto della domanda, ne' questa Suprema Corte può essere a sua volta investita direttamente della questione. Ne consegue che il ricorso DEAT deve essere dichiarato inammissibile.
11. Anche il ricorso del ER è inammissibile.
11.1.L'imputato risponde del reato di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis, commesso in Baranzate e altrove nei giorni 22, 24 e 25 marzo 2008, a lui contestato per aver acquistato o comunque ricevuto dal AT rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata a terzi o comunque al fine di successiva cessione a terzi. Per questi fatti, esclusa la qualificazione del fatto in termini di lieve entità, negata la concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stato condannato alla pena, ridotta per il rito, di quatto anni e due mesi di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa. L'affermazione della responsabilità DEimputato si fonda sull'intercettazione delle conversazioni telefoniche intercorse nell'arco di due mesi (marzo ed aprile 2008) con il AT (nonché tra questi ed il suo corriere PA) finalizzate a procurare al ER sostanza stupefacente destinata al consumo personale di terzi.
In particolare, secondo i Giudici distrettuali il ricorso al PA per soddisfare le richieste DEimputato prova le non modiche quantità di stupefacente cedutegli dal AT (a sua volta dedito, per sua stessa ammissione, ad attività di cessione di sostanze stupefacenti); il fatto che il ER non abbia mai dedotto o allegato di far uso di sostanze stupefacenti depone per la sicura finalità della cessione a terzi.
Il AT in sede di interrogatorio aveva confermato di aver procurato, tramite terze persone ed in una sola occasione, due grammi di cocaina all'amico ER (pag. 333 della sentenza di primo grado) ma la Corte di appello, sollecitata a valorizzare a fini difensivi la portata riduttiva di tale affermazione, ha stigmatizzato il comportamento processuale del AT finalizzato a minimizzare il coinvolgimento degli altri imputati nelle sue acclarate attività illecite e ritenuto pertanto non pienamente credibile.
L'odierno ricorso è decisamente generico sul punto. L'imputato, infatti, riprende gli stessi argomenti difensivi già spesi in sede di appello ma trascura completamente le risposte fornite dalla Corte territoriale alle sue censure e sopratutto non prende posizione sull'affermazione netta e decisa circa il fatto di non aver mai allegato di far uso personale di sostanze stupefacenti. Peraltro, diversamente da quanto affermato nel ricorso, il AT non ha mai negato di avergli procurato, in almeno una occasione, della sostanza stupefacente, ma non ha mai nemmeno affermato che il ER ne facesse uso ed ha taciuto le occasioni nelle quali su richiesta di questi aveva subito attivato il suo corriere per recapitargli la sostanza da consegnare all'amico DEodierno ricorrente (pagg. 348-352 della sentenza di primo grado, le cui motivazioni si saldano a quella oggetto di odierno ricorso). Il che conferma il giudizio di inattendibilità del AT rassegnato dalla Corte territoriale che il ricorrente non contesta espressamente, limitandosi a richiamare a sua difesa le dichiarazioni del correo senza alcun vaglio critico, così però dimostrando l'assoluta debolezza del proprio argomentare.
11.2.Sono generici anche gli altri due motivi di doglianza. La Corte di appello (ed il G.i.p. ancor prima) hanno indicato gli elementi di fatto che li hanno convinti delle quantità non modiche di sostanza stupefacente destinata al ER, le cui richieste venivano evase secondo una scadenza procedurale ricorrente:
ET contattava AT per ordinare la sostanza;
il AT attivava il corriere che procurarsi la sostanza;
ottenutane la materiale disponibilità il AT e l'imputato si risentivano per perfezionare la cessione a quest'ultimo. Il ER, d'altro canto, pur dichiarato estraneo a qualsiasi sodalizio, è stato ritenuto contiguo a soggetti di un certo rilievo nell'ambiente della droga.
I fatti, non contestati nel loro storico divenire, rendono non manifestamente illogiche le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito in ordine ai quantitativi di volta in volta ceduti, perché desunti dalla particolare dinamica delle cessioni (ordine, prelevamento della sostanza, consegna) che ragionevolmente escludono l'immediato possesso sulla propria persona di minime quantità che diversamente il AT avrebbe potuto detenere senza rischio o comunque con un rischio minino.
Tali considerazioni sono debolmente, quanto genericamente, contraddette dal ER che le definisce congetturali ed apodittiche, affermando persino di non comprendere donde tragga argomento l'esclusione della natura lieve del reato contestato. 11.3.La Corte di appello ha spiegato con chiarezza le ragioni ostative alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, indicandole - come già aveva fatto il G.i.p. - nei precedenti penali DEimputato (già condannato per reati contro il patrimonio), il cui comportamento processuale non aveva arrecato alcun contributo positivamente apprezzato dai Giudici distrettuali per attenuare un trattamento sanzionatorio superiore di solo un mese al minimo edittale.
L'imputato non si misura con gli argomenti spesi in sede di merito ma si limita ad opporne altri a sostegno delle sue ragioni che inammissibilmente sottopone a questa Corte di cassazione come metro di valutazione della illogicità del diniego, altrettanto inammissibilmente sollecitando la sovrapposizione della logica del Giudice della legittimità a quella del Giudice del merito. Valgano anche qui le considerazioni già svolte in sede di esame del ricorso DEAT.
12. È fondato il ricorso di CO AT.
12.1.L'imputato era stato condannato in primo grado alla pena, diminuita per il rito, di sette anni di reclusione ed Euro 45.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1-bis, per aver in due occasioni,
tra l'aprile ed il giugno 2007, acquistato, trasportato e detenuto, a fine di cessione a terzi, ed effettivamente ceduto, rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 114 della rubrica).
12.2.In parziale accoglimento DEappello DEimputato, la Corte territoriale, avuto riguardo alla sopravvenuta confessione, ritenuto il ruolo secondario svolto nella consumazione dei reati e concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, ha rideterminato la pena nella misura finale di sei anni di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa (P.B.: otto anni di reclusione ed Euro 35.000,00 di multa;
aumentata, ai sensi DEart. 81 cpv. cod. pen., a nove anni di reclusione ed Euro 45.000,00 di multa;
diminuita per il rito a sei anni di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa). 12.3.Osserva, innanzitutto, il Collegio che non v'è alcuna contraddizione intrinseca nella decisione della Corte di appello di non applicare il minimo edittale della pena in considerazione del quantitativo di droga (1 kg. di cocaina) oggetto materiale di una delle condotte indicate al capo 114 della rubrica.
12.4.La determinazione della pena appartiene alla discrezionalità tecnica del giudice ed esprime l'insopprimibile esigenza di adeguare la risposta sanzionatoria al fatto-reato e al suo autore. Si tratta di discrezionalità assai ampia, della quale il giudice, che rende concreta, mediante la condanna, la finalità rieducativa della pena, deve dare maggiormente conto, dovendosi elidere o comunque attenuare al minimo il rischio di derive irrazionali o di natura intuitiva, pur sempre possibili.
12.5.Perciò, già quando si discosti in misura non irrilevante dal minimo edittale della pena detentiva, il giudice è tenuto a illustrare, anche se in modo stringente ma pur sempre secondo criteri razionali e oggettivamente verificabili, quali elementi di valutazione, tra quelli specificamente indicati nell'art. 133 cod. pen., abbia utilizzato nell'esercizio del suo potere-dovere.
12.6.Nel far ciò non deve rifugiarsi in clausole di stile, che si risolvono in affermazioni tautologiche e motivazioni apparenti, ma nemmeno è richiesta un'analitica ed esasperata valutazione di tutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.. È sufficiente, come detto, una motivazione razionale e verificabile che privilegi anche uno solo degli indici ivi previsti e dia conto delle ragioni per le quali sono stati considerati recessivi quelli proposti dall'imputato (ove lo siano stati).
12.7.Nel caso in esame la Corte di appello, che ha comunque applicato una pena base decisamente più prossima al minimo edittale, ha assolto ai propri oneri motivazionali indicando con chiarezza gli elementi oggettivi e verificabili del proprio ragionamento, bilanciando il dato costituito dalla confessione e dal minor ruolo svolto dall'imputato con la quantità di sostanza stupefacente oggetto materiale della condotta.
12.8.Quel che invece rende intrinsecamente contraddittoria la sentenza "in parte qua" è la decisione di mantenere inalterato, rispetto al giudizio di primo grado, l'aumento della pena detentiva a titolo di continuazione, tanto più se si considera che il freno all'ulteriore attenuazione del trattamento sanzionatorio è costituito, nella logica della decisione, dal solo dato ponderale relativo all'episodio ritenuto più grave;
per gli altri episodi il riconosciuto ruolo minore disimpegnato dall'imputato non ha esplicato alcun effetto attenuante sulla pena detentiva, rimasta invariata rispetto all'aumento applicato in primo grado.
12.9.Nè varrebbe obiettare che in ogni caso è stato applicato un aumento della multa inferiore a quella indicata in primo grado poiché in ogni caso tale scelta non è coerente con la diminuzione della pena detentiva applicata per il reato più grave. 12.10.La sentenza deve dunque essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio inflitto allo CO.
12.11.In sede di rinvio, tra l'altro, la Corte di appello chiarirà se e con quali circostanze aggravanti è stato operato il bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche posto che non ne risultano contestate ne' ritenute dal G.i.p..
13. Il ricorso di LE LF è inammissibile perché generico. 13.1.L'imputato risponde del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1, 1-bis e 6,
commesso in Baranzate, Milano e altrove, dal gennaio/febbraio 2007 al 02/07/2008, per aver concorso con il AT (ed altre persone) nell'attività di cessione al minuto di sostanza stupefacente del tipo cocaina che il primo provvedeva a procurare presso i propri fornitori e che il LE provvedeva a sua volta ad acquistare e a smerciare.
Il G.i.p. l'aveva condannato alla pena finale di sei anni e sei mesi di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa. La Corte d'appello ha confermato la condanna respingendo il gravame interposto dall'imputato e dal Pubblico Ministero.
13.2.È opportuno precisare che l'affermazione della penale responsabilità DEimputato si nutriva non solo della poderosa attività di intercettazione telefonica posta in essere nel corso delle indagini preliminari, ma anche DEapporto dichiarativo degli altri correi (tra questi PA LE, il corriere del AT, e lo stesso AT) che, interrogati dal P.M. in sede di indagini preliminari, avevano il primo confermato il rapporto di conoscenza tra quest'ultimo ed il LE, il secondo le forniture di cocaina effettuate in favore DEodierno ricorrente. Il AT, in particolare, non aveva escluso che il LE gli chiedesse di pazientare per il pagamento delle forniture perché a sua volta attendeva di essere pagato dai propri clienti, circostanza, quest'ultima, confermata dallo stesso imputato che, a sua volta, aveva ammesso l'uso della cocaina e la sua occasionale cessione a terzi acquirenti per poter alimentare il proprio vizio. 13.3.L'appello, del resto, era per la sua gran parte dedicato a sminuire il ruolo del LE, ciò al fine di invocare il riconoscimento della (allora) circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, (tema del tutto abbandonato con l'odierno ricorso).
13.4.Alla stregua delle considerazioni che precedono l'odierno ricorso è del tutto generico poiché il ricorrente, sottraendosi alla "prova di resistenza", non consente a questa Corte di Cassazione di apprezzare la rilevanza, in termini concreti, dei vizi procedurali e sostanziali censurati.
13.5.Il LE, infatti, omette del tutto di spiegare quale concreta incidenza l'eliminazione dal quadro probatorio delle conversazioni telefoniche intercorse sull'utenza telefonica n. 331/7116422, delle informative non trasmesse e DEesame reso dal AT dinanzi al G.i.p. in sede di udienza preliminare, possa avere sulla affermazione della sua penale responsabilità o sulla ulteriore attenuazione del proprio trattamento sanzionatorio visto che il tema della lieve entità del fatto è stato espunto dalle odierne doglianze.
13.6.Il ricorso, dunque, è inammissibile.
14. Il ricorso del AT è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio.
14.1.L'imputato risponde del reato di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1, 1-bis e 6, commesso in Baranzate, Milano e altrove, dal gennaio/febbraio 2007 al 02/07/2008, data del suo arresto, ed è stato condannato in primo grado alla pena, diminuita per il rito, di nove anni di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa, così determinata: ritenuto più grave il reato relativo all'acquisto di un chilogrammo di cocaina consumato il 24/03/2007, esclusa la circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, la pena base è stata quantificata nella misura di dieci anni di reclusione ed Euro 27.000,00 di multa;
a titolo di continuazione interna è stato applicato l'aumento di un anno di reclusione ed Euro 23.000,00 di multa (undici anni di reclusione ed Euro 50.000,00 di multa); la pena è stata ulteriormente aumentata di sei mesi di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa a titolo di continuazione esterna con i fatti oggetto di condanna irrevocabilmente inflitta con altra sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano del 25/05/2009 (undici anni e sei mesi di reclusione ed Euro 60.000,00 di multa).
14.2.La Corte di appello, per quanto qui rileva, ha confermato l'insussistenza dei presupposti della invocata circostanza attenuante della collaborazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, ed, in parziale accoglimento del motivo di impugnazione relativo alla quantificazione degli aumenti della pena a titolo di continuazione, interna ed esterna, ha rideterminato la pena a titolo di continuazione interna nella misura di un anno di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa, e quella a titolo di continuazione esterna nella misura di un anno e sei mesi di reclusione ed Euro 45.000,00 di multa.
14.3.Il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione sul rilievo che la Corte di appello non solo non ha attenuato il trattamento sanzionatorio "in parte qua", ma ha mantenuto invariata la pena detentiva inflitta per la continuazione interna ed ha aumentato quella relativa alla continuazione esterna. 14.4.Il rilievo è fondato limitatamente alla rideterminazione DEaumento della pena a titolo di continuazione interna. 14.5.La Corte di appello ha dato atto DEevidente errore in cui è incorso il G.i.p. che aveva quantificato la pena applicata a titolo di aumento per la continuazione esterna nella misura di sei mesi di reclusione, salvo indicare la pena finale nella misura di tredici anni e sei mesi di reclusione.
14.6.Rileggendo, infatti, i passaggi intermedi riportati al capoverso 15.1 che precede, si nota agevolmente che la somma aritmetica degli anni di reclusione applicati dal Giudice è pari a undici anni e sei mesi. Il Giudice però, a conclusione dei calcoli, ha indicato la pena base sulla quale operare la riduzione per il rito nella misura di tredici anni e sei mesi di reclusione. Ed infatti la condanna a nove anni di reclusione non si spiegherebbe se fosse stata operata la riduzione sulla pena base di undici anni e sei mesi.
14.7.Dell'errore si è reso conto lo stesso imputato il quale in sede di appello non ha rivendicato la riduzione secca sulla pena di undici anni e sei mesi di reclusione (che pure avrebbe comportato una pena finale pari a sette anni e otto mesi di reclusione, sensibilmente inferiore a quella oggetto di condanna in primo grado), ma ha solo lamentato l'eccessivo aumento della pena a titolo di continuazione esterna, ancorché pari a soli sei mesi di reclusione, a fronte di fatti che, stando alla lettura della sentenza di primo grado, avevano ad oggetto cessioni di cospicue quantità di stupefacenti. 14.8.Non v'è stata dunque alcuna violazione del divieto di "reformatio in pejus", avendo la Corte di appello preso atto DEerrore materiale del primo Giudice ed applicato, a titolo di continuazione per i reati satellite, una pena inferiore a quella della quale il G.i.p. aveva sostanzialmente tenuto conto nella quantificazione del risultato finale.
14.9.È invece contraddittoria rispetto alle premesse (la denunziata eccessiva severità degli aumenti a titolo di continuazione) e alla sostanziale diminuzione della pena detentiva per la continuazione esterna, la immotivata decisione di mantenere inalterata la pena detentiva applicata per la continuazione interna.
14.10.Valgano anche qui le considerazioni già svolte in sede di esame del ricorso dello CO.
14.11.È invece infondata la doglianza che ha ad oggetto il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7.
14.12.La sentenza impugnata ribadisce, sia pur sinteticamente, le ragioni ostative al riconoscimento della circostanza attenuante individuandole, come già aveva fatto il primo Giudice, nel limitato apporto dichiarativo DEimputato che si era risolto nel rafforzamento di un quadro probatorio già esistente e non aveva consentito l'individuazione di soggetti che avevano avuto un ruolo principale nel traffico degli stupefacenti.
14.13.Occorre, peraltro, aggiungere che, come già visto, il giudizio di non piena attendibilità DEimputato era già stato espresso dalla Corte di appello in sede di esame della posizione del ER.
14.14.Già il G.i.p., del resto, aveva stigmatizzato l'apporto collaborativo DEimputato, affermando che questi aveva un personale interesse a fornire una versione attenuata della propria attività ed aveva perciò reso dichiarazioni inattendibili e incomplete perché non aveva mai fornito indicazioni per la individuazione degli acquirenti e non aveva coinvolto altri coimputati.
14.15. Il suo apporto, perciò, sì era limitato a confermare il quadro probatorio già esistente, anche se sulla base delle sue dichiarazioni erano state emesse misure di prevenzione di due persone estranee all'odierno processo.
14.16.Questa Suprema Corte ha già autorevolmente chiarito che non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento DEattenuante della collaborazione prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 7, ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione (Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, Barbagallo, Rv. 212759). 14.17.La necessità che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose costituisce requisito indispensabile per la sussistenza della speciale circostanza attenuante come è stato più volte ribadito da questa Corte di cassazione anche con pronunce successive che ne hanno ulteriormente chiarito anche l'ambito applicativo (Sez. 6, n. 20799 del 02/03/2010, Sivolvella, Rv. 247376;
Sez. 4 n. 11555 del 28/01/2004, Esentato, Rv. 228034, secondo la quale non basta la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma occorre che l'aiuto si concreti quantomeno in un risultato di utilità, nel senso che la collaborazione prestata, nei limiti della posizione del colpevole, porti alla sottrazione di risorse ed eviti la commissione di altri delitti;
Sez. 4, n. 28548 del 03/05/2005, Godena, Rv. 232435, per la quale occorre che il contributo fornito dal collaborante risulti concretamente utile, cioè tale da determinare in maniera diretta un esito favorevole per le indagini e la cessazione DEattività criminale ad esse relativa;
Sez. 4, n. 10115 del 23/01/2007, Galati, Rv. 236192 e Sez. 4 n. 46435 del 18/11/2008, Finazzi, Rv. 242311, che hanno spiegato che collaborazione deve riferirsi all'intero arco della condotta illecita, e non soltanto ad alcuni segmenti di essa, ed aveva rilevanza ai fini della neutralizzazione DEattività criminosa). 14.18.Agli argomenti utilizzati dal Giudice di prime cure che saldavano il giudizio sulla collaborazione prestata dall'imputato alla corretta interpretazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, il
AT aveva opposto, in appello, la proficuità delle proprie dichiarazioni grazie alle quali erano stati meglio definiti ed anzi ridimensionati i fatti oggetto di accusa.
14.19.Ognuno vede come tale "proficuità", peraltro già favorevolmente valutata dai Giudici distrettuali con un più ampio ridimensionamento del trattamento sanzionatorio, costituisca argomento eccentrico rispetto agli insegnamenti di questa Corte, collocandosi agli antipodi degli estremi applicativi DEinvocata attenuante.
14.20.Correttamente, pertanto, la Corte territoriale si è limitata a ribadire lapidariamente le ragioni del diniego.
14.21. Il ricorso deve perciò essere respinto "in parte qua". 15. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi del LE, del ER e DEAT consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1000,00.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata - con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano - per gli imputati AT NU e CO AT AU limitatamente al trattamento sanzionatorio. Rigetta, nel resto, i ricorsi di detti imputati.
Dichiara inammissibili i ricorsi di LE LF, ER GI, AT CA che condanna al pagamento delle spese processuali e ad Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2015