Sentenza 29 aprile 2015
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti).
Commentari • 9
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1. Premessa La sentenza in esame affronta un tema ricorrente e tuttavia ancora foriero di contrastanti applicazioni: la configurabilità del fatto di lieve entità nei reati in materia di stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il caso si segnala per l'interessante analisi svolta dalla Corte di cassazione in ordine ai criteri interpretativi che regolano il discrimen tra il fatto “lieve” e la condotta di non minima offensività, anche alla luce di parametri apparentemente favorevoli all'imputato (quantità modesta, assenza di organizzazione esterna, utilizzo dell'abitazione). 2. Il fatto L'imputato era stato tratto a giudizio per la detenzione e la cessione reiterata di …
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La massima Integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che dalla propria azione derivino o possano derivare danni fisici alla vittima. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nel reato, per avere bloccato e spinto fuori dalla propria abitazione un agente di polizia, continuando a tenerlo stretto anche mentre il coimputato, chiamato in aiuto, lo aveva, a sua volta, spinto, facendolo cadere a terra - Cassazione penale , sez. IV , 11/06/2019 , n. 28891). Fonte: Ced Cassazione …
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Indice Lo stato attuale del TU 309/90 L' uso esclusivamente personale della sostanza Uso personale vs. “modalità di presentazione della sostanza” La punibilità della detenzione La “lieve entità” nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 Il parametro della “ quantità “ nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 Il parametro delle “ circostanze dell' azione “ nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 1. Lo stato attuale del TU 309/90 Negli Anni Duemila, la Normazione penalistica in tema di stupefacenti ha subito talune fondamentali novellazioni, tanto legislative quanto giurisprudenziali. P.e., in primo luogo, il Precedente contenuto in Consulta n. 32/2014 è tornato a distinguere tra sostanze “ pesanti “ ( cocaina, eroina, …
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Rimessa alle Sezioni Unite la questione se, in tema di concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere o meno qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1 o 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti di alcuni concorrenti e contemporaneamente ricondotto nell'ambito dell'art.73, comma 5, nei confronti di altri. Corte di cassazione ordinanza sez. III penale Num. 20563 Anno 2022 Presidente: ACETO ALDO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 12/05/2022 ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DLV nato a ** il **/1977 RL nato a ** il **/1974 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il …
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1. Basi storico-normative e Principi generali A causa della Sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale, è ritornata precettiva, nell' Ordinamento italiano, la precedente stesura Jervolino-Vassalli del TU 309/1990. Essa distingue tra sostanze pesanti ( eroina, cocaina, ecstasy ed acidi ) e sostanze leggere ( i cannabinoderivati ). Si tenga conto pure del DL 146/2013 convertito nella L. 10/2014, che ha introdotto il semi-abolizionista comma 5 Art. 73 TU 309/1990, a norma del quale << quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell' azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 ad euro 26.000 >>. Tale dicotomia tra droghe dure, marjuana ed haschisch è stata riconfermata dal DL 36/2014, convertito nella L. 79/2014, in cui il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2015, n. 23945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23945 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 29/04/2015
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 2194
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA IO - Consigliere - N. 52345/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HA MP N. IL 12/08/1985;
avverso la sentenza n. 662/2014 CORTE APPELLO di ANCONA, del 10/07/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FILIPPI Paola che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Ancona, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente HA MP, con sentenza del 10.7.2014, confermava la sentenza del Tribunale di Pesaro, emessa in data 4.2.2014. Il GUP del Tribunale di Pesaro giudicava, con giudizio abbreviato, HA MP per i seguenti reati:
a) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. - D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17,
con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, vendeva a TI AN quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di gr. 1 alla volta per il corrispettivo di Euro 80,00/100,00 l'uno, una volta al mese nel periodo compreso tra il mese di dicembre del 2011 e quello di marzo 2013, nonché nel mese di luglio 2013.
Fatto commesso in Fano (PU), nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2011 ed il mese di luglio 2013.
b) del delitto p. e p. dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1, 1 bis, lett. a) perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, vendeva a OL DR due involucri del peso di gr. 0,75 e gr. 0,77 contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, per il corrispettivo di Euro 180,00, nonché illecitamente deteneva altri tre involucri del peso di gr. 0,61; gr. 0,69 e gr. 0,62 contenenti sostanza stupefacente della medesima natura detenuti sulla persona unitamente alla somma di Euro 650,00, e un involucro contenente gr. 39,4 di sostanza stupefacente del tipo cocaina rinvenuto all'interno di un paio di scarpe custodite nell'armadietto personale, sito nel magazzino della ditta "A.G.F. di VICARELLI Paolo", con sede in Fano (PU), v. NR EI, n. 08, ove egli prestava attività lavorativa, sostanza stupefacente (con una percentuale di concentrazione di principio attivo pari al 55% circa) che per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo ed al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione (cessione a OL DR;
possesso di denaro;
di un bilancino di precisione (sul quale sono state rinvenute tracce di cocaina, fenacetina, paracetamolo e levamisole), e di ritagli di buste di plastica;
modalità di occultamento dello stupefacente all'interno delle scarpe), appariva destinata ad un uso non esclusivamente personale. Fatto commesso in Fano (PU), il 06 settembre 2013.
e) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. - 73 D.P.R. 09.10.1990, nr. 309, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistava in tre occasioni, nel periodo compreso tra il mese di marzo ed il mese di agosto 2013, da un suo connazionale di nome IO quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di gr. 50 circa alla volta per il corrispettivo di Euro 80,00 al grammo, sostanza che vendeva o, comunque, cedeva in più occasioni a CC LE. CC XI, OL DR, EL NC NR. AL IO, NO IA e NO GI, per il corrispettivo di Euro 90.00 al grammo e TT LA (tra l'altro, nei giorni 07.08.2013 - 08.08.2013 - 16.08.2013 - 17.08.2013 - 20.08.2013 - 27.08.2013 e tra il 30 ed il 31.08.20131per il corrispettivo di Euro 50,00 al grammo. Fatto commesso in Fano (PU) e altrove, nel periodo compreso tra il mese di marzo ed il mese di agosto 2013.
d) del delitto p. e p. dall'art. 81 cpv. c.p. - D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17,
con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, vendeva quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente del tipo cocaina nelle date ed alle persone di seguito specificate:
- in data 02.08.2013 a tale GIACOMO non meglio identificato, utilizzatore dell'utenza telefonica n. 345/4405353 (il quale gli chiede "15 braccialetti");
- in data 03.08.2013 a tale LELE non meglio identificato, utilizzatore dell'utenza telefonica n. 335/1523863;
- in data 03.08.2013 a tale gigio, non meglio identificato, utilizzatore dell'utenza telefonica n. 338/6975822;
- in data 03.08.2013 a tale LUIGI, utilizzatore dell'utenza telefonica n. 333/9130595 (che gli chiede: "due cose per me");
- in data 03.08.2013 ed in data 10.08.2013 a SASSANO Antonio, utilizzatore dell'utenza telefonica n. 389/8023028;
- in data 03.08.2013 - 11.08.2013 - 19.08.2013 e 27.08.2013 a EL Marco, utilizzatore dell'utenza n. 320/9521460;
- in data 05.08.2013 a GI DR, utilizzatore dell'utenza n. 340/7972428;
- in data 08.08.2013 a AL LU, utilizzatore dell'utenza n. 340/7179079;
- in data 08.08.2013 a marinelli cristian, utilizzatore dell'utenza telefonica n. 334/6982448 (che gli chiede: "una cosa dettagliata");
- in data 08.08.2013 - 10.08.2013 ed in data 14.08.2013 a tale ALBERTO, non meglio identificato, utilizzatore dell'utenza n. 335/7258949;
- in data 09.08.2013 a ON Sara, utilizzatrice dell'utenza n. 346/1353236;
- in data 09.08.2013 ad un uomo non meglio identificato, utilizzatore dell'utenza telefonica cellulare n. 328/4910249;
-in data 14.08.2013 a IO DE, utilizzatrice dell'utenza n. 329/9655645;
- in data 20.08.2013 ad un uomo di origine campana, utilizzatore dell'utenza telefonica n. 389/7983251;
- in data 21.08.2013 a tale SC IO, utilizzatore dell'utenza n. 328/0956848.
Fatto commesso in Fano (PU) e altrove, nelle date sopra specificate, comprese tra il 02 ed il 21 agosto 2013.
art. 99 c.p., commi 1 e 2, n. 1), con la recidiva specifica. HA LL veniva dichiarato colpevole dei reati a lui ascritti, fatta eccezione per la cessione di stupefacente a tale AC, contestata al capo d) e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, con la continuazione, applicata la diminuente del rito, era condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, con confisca della somma di Euro 180,00 sulla maggior somma in sequestro e dissequestro e restituzione della restante somma all'imputato, confisca e distruzione dello stupefacente e di quant'altro in sequestro ed espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato a pena espiata, custodia cautelare, con interdizione dai pubblici uffici per anni 5. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, HA LL, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per erronea applicazione della legge penale.
Il difensore del ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe ritenuto di non poter operare l'assorbimento delle diverse condotte illecite contestate nell'ipotesi più grave, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per mancanza del requisito della contestualità.
Ciò nonostante l'unicità del disegno criminoso: lo HA acquistava scorte di sostanza stupefacente che, nel tempo, provvedeva a spacciare, in particolare presso i giovani da lui conosciuti in discoteca, dopo aver provveduto alla suddivisione della sostanza e aver stabilito i contatti necessari.
Tale assunto sarebbe, a detta del ricorrente, in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che, avrebbe sancito, in un caso simile (sez. 6 n. 9477 del 11.12.2009) il principio della configurabilità delle diverse ipotesi in un unico contesto temporale. Le diverse e successive attività costituirebbero frammenti funzionali alla realizzazione di un unico progetto criminoso, sarebbero quindi ravvisabili una pluralità di azioni illecite nell'ambito di un solo reato e a nulla rileverebbe l'intervallo temporale tra detenzione e cessione.
Anche nel caso di specie, quindi, prosegue lo HA, sarebbe irrilevante la cesura temporale, in quanto la finalità perseguita si manifesterebbe fin dall'acquisto della sostanza con la conseguenza che tutte le ulteriori attività di detenzione e cessione costituirebbero frammenti funzionali e propedeutici alla realizzazione dell'unitario disegno criminoso.
Secondo l'assunto della Corte distrettuale, che considererebbe le condotte di cessione in modo autonomo, si verificherebbe la conseguenza che l'elemento psicologico del reato andrebbe a sorreggere, duplicandosi, le singole fasi esecutive dell'unitario progetto illecito.
L'imputato richiama ancora una serie di sentenze della sesta sezione della nostra Corte che considererebbero le diverse condotte in maniera unitaria.
Inoltre deduce che, in merito al negato riconoscimento della fattispecie di minor gravità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, il giudice di appello avrebbe incentrato il proprio ragionamento sulla non occasionalità della condotta posta in essere. E anche su tale punto richiama giurisprudenza che riterrebbe lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti continuativo e non occasionale, compatibile con l'attenuante di lieve entità del fatto.
Rileva che l'attività di spaccio posta in essere avrebbe creato un modesto allarme sociale, in quanto si sarebbe trattato di piccolo spaccio realizzato in assenza di risorse logistiche e strumentali. L'attività di cessione si sarebbe concretizzata nell'occasionale compravendita di piccoli quantitativi, la strumentazione utilizzata per il confezionamento delle dosi consisteva in banali pezzetti di cellophane ed in un bilancino di precisione acquistabili in qualunque supermercato ed erroneamente qualificato professionale nella sentenza impugnata.
Erronea sarebbe stata anche la mancata concessione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 sulla base dell'insufficienza ed inidoneità delle informazioni rese dall'imputato.
Le dichiarazioni fornite all'atto dell'arresto sarebbero state pienamente confessorie e rispondenti ai principi dettati dalla norma per l'applicazione dell'attenuante.
Lo HA avrebbe fornito un contributo informativo idoneo ad individuare il soggetto apicale della catena di compravendita addebitatagli.
Le informazioni circa il coinvolgimento del fornitore della sostanza, non possono essere ritenute come una semplice chiamata in correità, in quanto sarebbero stati offerti tutti gli elementi per impedire che l'attività delittuosa fosse portata ad ulteriori conseguenze e per orientare di fatto le indagini verso quadri probatori non ancora oggetto di investigazioni.
L'eventuale infruttuosità delle indagini non costituirebbe elemento valutabile al fine della concessione dell'attenuante. Nè l'applicazione delle attenuanti può essere esclusa per le modeste dimensioni del traffico in cui era inserito l'imputato, con un conseguente modesto risultato dalla collaborazione. Altrimenti l'attenuante sarebbe applicabile soltanto a chi abbia commesso crimini particolarmente gravi.
b. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione. La corte di appello avrebbe valutato la condotta collaborativa dell'imputato alla stregua di una semplice chiamata in correità. In realtà le informazioni fornite dall'imputato non avrebbero riguardato le semplici generalità del soggetto coinvolto, ma avrebbero coinvolto anche l'indirizzo, l'auto adoperata, l'utenza telefonica, tutti elementi idonei a consentirne l'individuazione. La valutazione negativa delle informazioni offerte sarebbe fondata sull'infruttuosità delle indagini conseguentemente svolte, senza che sia stata data alcuna indicazione degli elementi che abbiano indotto tale conclusione.
c. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza e/o erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per insufficienza della motivazione.
La sentenza impugnata avrebbe disposto l'espulsione dello XH dal territorio dello stato, a pena espiata, nonostante questi avesse fornito piena collaborazione e il modesto allarme sociale provocato dalla condotta illecita.
Rileva il ricorrente che il proprio genitore convivente avrebbe ottenuto, nello scorso ottobre, la cittadinanza italiana. Pertanto, in un'ottica di bilanciamento di valori e favorendo l'applicazione del principio del diritto all'unità familiare, l'allentamento dal proprio nucleo familiare non risponderebbe alle esigenze riabilitative e rieducative del soggetto.
Chiede, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che il ricorrente non ha in alcun modo sottoposto ad autonoma e argomentata confutazione.
2. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, rv. 221693).
Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, rv. 260608).
3. La Corte territoriale dichiara di condividere e di fare propria la motivazione del giudice di primo grado (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
Ciò è assolutamente legittimo.
Sul punto va ricordato, infatti, che per giurisprudenza pacifica di questa Corte, in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, deve essere ritenuta pienamente ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi.
Il giudice di secondo grado, infatti, nell'effettuare il controllo in ordine alla fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è chiamato ad un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi di gravame, sulle quali si sia già soffermato il prima giudice, con argomentazioni che vengano ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In una simile evenienza, infatti, le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (confronta l'univoca giurisprudenza di legittimità di questa Corte: per tutte sez. 2 n. 34891 del 16.05.2013, Vecchia, rv. 256096; conf. sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011, dep. 12.4. 2012, Valerio, rv. 252615: sez. 2, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2. 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250).
Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto, inoltre, a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. sez. 6, n. 49970 del 19.10.2012, Mulà ed altri rv.254107). La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini, se il giudice d'appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono T'ossatura" dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte (così si era espressa sul punto sez. 6, n. 1307 del 26.9.2002, dep. 14.1.2003, ELvai, rv. 223061). È stato anche sottolineato di recente da questa Corte che in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (sez. 2, n. 9242 dell'8.2.2013, Reggio, rv. 254988).
4. Peraltro, nel caso in esame la Corte di Appello di Ancona non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, ma ha risposto punto per punto alle doglianze oggi riproposte, a cominciare da quella che avrebbe voluto assorbiti i molteplici acquisti e cessioni di stupefacente in un unico reato.
Ancora di recente questa Corte regolatrice ha affermato che in materia di stupefacenti, il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ha natura giuridica di norma a più fattispecie, con la conseguenza che, da un lato, il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, dall'altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente, (così questa sez. 3, n. 7404 del 15.1.2015, Righetti ed altro, rv. 262421, relativa ad un caso in cui è stato escluso l'assorbimento di plurimi episodi di cessione di droga in una precedente condotta di detenzione commessa dalle stesse persone ed oggetto di separato giudizio, in ragione della diversità del dato quantitativo e del differente contesto temporale).
La Corte territoriale fa corretta applicazione proprio della giurisprudenza di questa Corte richiamata dal ricorrente laddove a pag. 6 della motivazione del provvedimento impugnato ricorda che "è pur vero che il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, è norma a fattispecie tra loro alternative, con la duplice conseguenza, da un lato, della configurabilità del reato allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste e dall'altro, della esclusione del concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative, nel qual caso le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell'ipotesi più grave" (sul punto vengono richiamate le pronunce di questa Corte n. 8163/2009; n. 6203/2008; n. 22588/2005; n. 3623/2008). Questa Corte, tuttavì a, ha precisato che occorre che non vi sia un'apprezzabile soluzione di continuità, che si tratti del medesimo soggetto ed che oggetto materiale sia la medesima sostanza stupefacente (sez. 6, n. 9477 dell'11.12.2009 dep. il 10.3.2010, Pintori, rv. 246404, fattispecie in tema di acquisto, detenzione e trasporto di una stessa sostanza stupefacente nell'ambito di un unitario progetto di spaccio in località diversa dal luogo di deposito).
E di tale principio fanno buon governo i giudici del gravame del merito laddove a pag. 7 del provvedimento impugnato evidenziano come ai fini del chiesto assorbimento: 1) che si tratti dello stesso oggetto materiale;
2) che le attività illecite minori siano compiute dallo stesso soggetto che ha commesso quelle maggiori ovvero dagli stessi soggetti che ne rispondano a titolo di concorso;
3) che le condotte siano contestuali e, cioè, si verifichi il susseguirsi di vari atti, sorretti da un unico fine, senza apprezzabili soluzioni di continuità.
Qualora, per contro, le differenti azioni tipiche siano distinte sul piano ontologico e cronologico, esse costituiscono, conseguentemente, più violazioni della stessa disposizione di legge e, dunque, reati distinti, eventualmente unificabili per continuazione, se commessi dagli stessi soggetti in concorso tra loro ed in presenza di un disegno criminoso unitario.
La Corte distrettuale opera un buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che lo stesso ricorrente oggi richiama, laddove ribadisce che l'assenza di contiguità temporale tra le condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente impedisce l'assorbimento dell'una condotta nell'altra, con la conseguenza che le due condotte danno luogo a più violazioni della stessa disposizione di legge e quindi a distinti reati, eventualmente legati dal vincolo della continuazione criminosa, ed ambedue previsti dalla norma a più fattispecie tra loro alternative di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (viene richiamata la sentenza n. 22588/2005 relativa ad un caso in cui uno stesso soggetto aveva ceduto a terzi la sostanza stupefacente almeno due giorni dopo l'inizio della detenzione).
Corretto è anche il richiamo al dictum di cui alla sentenza sez. 5, n. 4529 del 10.11.2010 dep. l'8.2.2011, Malkoc ed altro, rv. 249252 4529 che ha affermato il principio secondo cui in tema di stupefacenti, la detenzione illecita di stupefacenti costituisce un'autonoma ipotesi di reato, con la conseguenza che l'acquisto a fine di vendita e la consecutiva vendita di tutto o parte del quantitativo acquistato integrano distinte condotte di reato, senza che, a tal fine, rilevi la brevità del tempo intercorso tra le stesse, in quanto ciò non esclude che ciascun fatto cagioni autonomi eventi di pericolo, determinati da più azioni sorrette da autonome volizioni, ancorché poste in essere in esecuzione di un unico disegno criminoso.
I giudici del gravame del merito offrono anche in fatto una motivazione congrua e logica laddove evidenziano che dalle dichiarazioni rese dallo stesso imputato HA LL, in sede di spontanee dichiarazioni (v. verbale del 7.9.2013), di interrogatorio di garanzia (v. verbale del 9.9.2013) e di interrogatorio davanti al P.M. (v. verbale del 11.10.2013), risulta che che lo stesso acquistava ogni volta circa gr. 50 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, che poi cedeva, in piccoli quantitativi e in più occasioni e in diverse circostanze temporali, a vari soggetti (tra cui IN IA, CI DR, BA LE, PA IA, BA XI, EL NC NR, AN IO, EI LA), per poi, una volta terminata la sostanza, acquistarne un altro quantitativo (l'imputato, come si ricorda in motivazione, ha, tra l'altro, dichiarato che quando finiva dì vendere la cocaina acquistata, ricontattava il proprio fornitore per un altro acquisto e così via;
che le persone indicate avevano acquistato da lui, nel tempo e in più circostanze, piccoli quantitativi di sostanza stupefacente). Logicamente conseguente è l'affermazione operata dalla Corte marchigiana che la sostanza acquistata fosse ceduta a terzi non contestualmente all'acquisto, ma che le cessioni fossero poste in essere in più occasioni (la cessione e consegna dello stupefacente a terzi avveniva a seguito delle richieste effettuate dagli stessi di volta in volta) e anche con un apprezzabile intervallo di tempo rispetto alla data di acquisto, derivandone l'impossibilità di accedere al richiesto assorbimento delle condotte di cessione contestate in quelle di acquisto. Come ulteriormente specificato in motivazione, dunque, è la ricostruzione fattuale della vicenda operata dallo stesso imputato (oltre che risultante dagli atti del fascicolo del P.M., pienamente utilizzabili in ragione del rito prescelto, e cioè sit degli acquirenti, relazioni dei CC e intercettazioni) che porta ad una collocazione temporale distinta delle condotte di acquisto e cessione. E tale distinzione cronologica tra le condotte incriminate di acquisto e cessione, in ragione proprio di quanto affermato da questa Corte di legittimità nelle sentenze che si invocano, conferma l'esatta contestazione di entrambe le condotte, unificate nel vincolo della continuazione.
5. I giudici marchigiani motivano compiutamente anche in ordine alla lamentata mancata qualificazione del fatto come di minore gravità ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 ricordando correttamente che in tema di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi attenuata richiesta, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (vengono richiamate sul punto le sentenze di questa Corte sez. 4 n. 6732 del 22.12.2011 dep. il 20.2.2012, Sabatino, rv. 251942; sez. 4 n. 38879 del 29.9.2005, Frank, rv. 232428; sez. 4, n. 43399 del 12.11.2010, Serrapede, rv. 248947; nello stesso senso anche la più recente sez. 6, n. 39977 del 19.9.2013, Tayb, rv. 256610). Questa Corte ha anche precisato che la fattispecie del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dal D.L. n. 146 del 2013, art. 2 (conv. in L. n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (così questa sez. 3, n, 27064 del 19.3.2014, Fontana, rv. 259664, fattispecie in cui è stato ritenuto illegittimo il riconoscimento del fatto di lieve entità per avere il giudice attribuito rilievo decisivo soltanto alla condizione di tossicodipendente dell'imputato, senza considerare i precedenti penali specifici e il quantitativo non modesto di sostanza stupefacente detenuta).
Facendo buon governo di tali principi, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto che il giudice di prime cure avesse correttamente escluso, con riguardo al caso in esame, l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in quanto dagli atti
(intercettazioni, sit di acquirenti e ammissioni dell'imputato) emergeva che l'illecita attività di spaccio durava da alcuni mesi, era assolutamente non occasionale e posta in essere in modo reiterato e con modalità quasi professionali (così per i quantitativi ripetutamente acquistati - circa gr. 50 per almeno 3/4 volte - e poi ceduti, luoghi e modalità di detenzione della sostanza, possesso di strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi, numero dei "clienti"), e che l'imputato era in grado di soddisfare le richieste di un numero elevato di soggetti, che in lui trovavano un sicuro referente, poiché sempre in possesso di sostanza stupefacente.
6. Ancora, i giudici del gravame del merito confutano con argomentazioni logiche e congrue nel provvedimento impugnato le doglianze -pure quelle oggi riproposte - circa la mancata concessione dell'attenuante della "collaborazione" D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 7, che prevede la riduzione delle pene previste dall'art. 73, commi da 1 a 6 dalla metà a due terzi "per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti".
La Corte marchigiana ritiene che, nel caso di specie, non possa essere riconosciuta all'imputato l'attenuante invocata. Ed invero, dopo avere rammentato che, ai fini dell'applicazione della predetta attenuante speciale, in materia di stupefacenti, la collaborazione deve essere spontanea ed avere connotazioni di particolare efficacia, non riferita ad episodiche circostanze o solo ad alcuni dei segmenti della intera condotta illecita, evidenzia che la stessa deve cioè risolversi in un contributo pieno, per quanto a conoscenza del collaborante, e decisamente rilevante ai fini della neutralizzazione dell'attività criminosa, nel senso che presti un aiuto concreto alla polizia o all'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di altri delitti.
Sul punto il Collegio ritiene di dover ribadire il principio più volte affermato da questa Corte di legittimità secondo cui in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, non è sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose (così, ex plurimis, sez. 6, n. 20799 del 2.3.2010, Sivolella ed altri, rv. 247376). In altra condivisibile pronuncia di questa Corte è stato poi ulteriormente precisato che, ai fini del riconoscimento della attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, è necessario che il contributo offerto sia efficace ed utile al fine di interrompere la catena delittuosa o colpire il sistema patrimoniale quale provento e strumento del crimine, sicché non vi rientrano le dichiarazioni prive di riscontri o meramente rafforzative del quadro probatorio ovvero riguardanti circostanze di marginale rilevanza (così sez. 3, n. 16431 del 2.3.2011, Dal Pozzo, rv. 249999). L'attenuante in questione si colloca, dunque, in uno spazio più avanzato della mera collaborazione informativa e l'operosità da prendere in considerazione è quella che consente la realizzazione di uno dei risultati concreti previsti dalla norma citata e, specificamente, di interrompere la catena delittuosa in atto o di colpire i mezzi di produzione delle attività criminali (cfr. sul punto sez. 6, n. 37100 del 19.7.2012, Biasi ed altri, rv. 253381). Sul punto, dunque, a pag. 13 della sentenza impugnata, i giudici marchigiani motivano adeguatamente e facendo buon governo dei principi di diritto sopra richiamati, ricordando come l'odierno ricorrente, solo successivamente al rinvenimento in suo possesso di oltre gr. 40 di cocaina (e di strumentazione che evidenziava in modo univoco l'illecita attività da lui posta in essere), in sede di spontanee dichiarazioni e poi di interrogatorio, si era limitato ad ammettere l'addebito ed aveva dichiarato di aver acquistato lo stupefacente da un suo connazionale da lui conosciuto con il nome "S O", fornendo un recapito telefonico e indicazioni circa l'ubicazione dell'abitazione dello stesso e le caratteristiche dell'autovettura in uso allo stesso (indicazioni di caratteristiche tali da non palesarsi idonee di per sè a individuare il fornitore e necessitanti di un attento vaglio, che non risulta aver portato ad alcun esito).
Il comportamento dell'imputato, nella fattispecie, è stato dunque correttamente ritenuto privo di quelle connotazioni di spontaneità e, soprattutto, di utilità, proficuità ed efficacia (per interrompere la catena delittuosa o colpire i mezzi di produzione delle attività criminali criminosa o il sistema patrimoniale quale provento e strumento del crimine), richieste dalla norma e dalla giurisprudenza, di questa Corte sopra ricordata per il riconoscimento dell'attenuate speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7. 7. Congrua e logica appare, infine, la motivazione offerta dai giudici marchigiani - oggi contestata in maniera peraltro assolutamente generica e con il richiamo non documentato alla cittadinanza italiana che sarebbe stata ottenuta dal proprio genitore in epoca successiva alla sentenza impugnata assumendosi che con tale genitore si conviva - relativamente alla conferma della disposta espulsione dell'imputato, a pena espiata, dal territorio dello Stato. La Corte territoriale, infatti, valorizza in senso negativo per lo HA LL, nel senso di ritenerne la pericolosità sociale, le circostanze e le modalità dell'azione (in particolare la reiterazione in maniera sistematica e professionale delle condotte, l'ampia clientela, la continua disponibilità di varie sostanze stupefacenti in quantità necessarie a soddisfare le richieste di svariati soggetti).
8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2015