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1 luglio 1931
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25 febbraio 1953
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15 agosto 2009
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Art. 473.
(( (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). )) ((Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprieta' industriale, contraffa' o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffa' o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione".
(( (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). )) ((Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprieta' industriale, contraffa' o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffa' o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione".
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- 1. La tutela penale dei marchi in corso di registrazione (alla luce dei lavori preparatori della legge n. 99 del 2009)Pierluigi Cipolla · https://archiviopenale.it/ · 235.43877
articolo pubblicato | open access Sottoposto a Peer review La tutela penale dei marchi in corso di registrazione (alla luce dei lavori preparatori della legge n. 99 del 2009) Pierluigi Cipolla Archivio Penale 12 pp. © del'autore 2016 Pubblicato: 12 December 2014 L'intero articolo è disponibile Sommario 1. Premessa. – 2. Il nuovo art. 473 c.p. e lavori preparatori della legge n. 99 del 2009. – 3. Interpretazione dei lavori parlamentari. – 4. Il nuovo art. 473 c.p. ed il Codice della proprietà industriale. – 5. Nostra opinione: il rilievo determinante del rinvio alla normativa comunitaria. – 6. Art. 473 c.p. e art. 517 c.p. – 7. Conclusioni. Percorso di valutazione Peer reviewed. Certificazione della qualità L'intero articolo è disponibile
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