Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2014, n. 51678
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Sentenza 30 ottobre 2014

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In tema di criminalità organizzata, con riferimento alle speciali tecniche di investigazione preventiva di cui alla L. n. 146 del 2006 (di ratifica della Convenzione ONU contro il crimine organizzato), deve escludersi la liceità delle operazioni sotto copertura che si concretizzino in un incitamento o in una induzione al crimine del soggetto indagato, in quanto l'agente infiltrato non può commettere azioni illecite diverse da quelle dichiarate non punibili dall'art. 9 della legge citata, o a esse strettamente e strumentalmente connesse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la liceità e la piena utilizzabilità delle attività svolte dall'agente infiltratosi in un'organizzazione dedita al traffico transcontinentale di sostanze stupefacenti, il quale aveva partecipato negli Stati Uniti ad una riunione preparatoria dell'attività illecita e, giunto in Calabria, aveva avuto contatti con esponenti del gruppo facente capo al ricorrente, acquistando partite di eroina).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2014, n. 51678
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 51678
    Data del deposito : 30 ottobre 2014

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