Sentenza 30 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di criminalità organizzata, con riferimento alle speciali tecniche di investigazione preventiva di cui alla L. n. 146 del 2006 (di ratifica della Convenzione ONU contro il crimine organizzato), deve escludersi la liceità delle operazioni sotto copertura che si concretizzino in un incitamento o in una induzione al crimine del soggetto indagato, in quanto l'agente infiltrato non può commettere azioni illecite diverse da quelle dichiarate non punibili dall'art. 9 della legge citata, o a esse strettamente e strumentalmente connesse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la liceità e la piena utilizzabilità delle attività svolte dall'agente infiltratosi in un'organizzazione dedita al traffico transcontinentale di sostanze stupefacenti, il quale aveva partecipato negli Stati Uniti ad una riunione preparatoria dell'attività illecita e, giunto in Calabria, aveva avuto contatti con esponenti del gruppo facente capo al ricorrente, acquistando partite di eroina).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2014, n. 51678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51678 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 30/10/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1699
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 28160/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR AN, n. Locri (Re) 26.12.1962;
avverso l'ordinanza n. 363/2014 Tribunale di Reggio, Sezione Riesame del 18/04/2014;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udite le conclusioni del pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto;
sentito il difensore del ricorrente, avv. Contestabile Guido, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha confermato quella emessa dal GIP del medesimo Tribunale in data 1/03/2014 con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di IN AN con l'accusa provvisoria di far parte, in qualità di promotore e organizzatore, di un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti (eroina e cocaina) tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, capo a. ordinanza cautelare), nonché di alcuni episodi di cessione di dette sostanze (eroina, cocaina e hashish), di cui due in favore di un agente sotto copertura dello FBI statunitense noto con il nome in codice MM e uno in favore di CE RT AR e DO AR AZ (art. 110 c.p., art. 73 D.P.R. cit., capi f, g, i), aggravati il reato associativo e i primi due episodi di cessione dal carattere della transnazionalità (L. n. 146 del 2006, art. 4) e tutti i reati - fine dal favoreggiamento dell'omonima
'ndrina IN di Gioiosa Jonica, capeggiata dal padre del ricorrente, Antonio.
Il Tribunale ha respinto preliminarmente le eccezioni sollevate dalla difesa dell'indagato di difetto di giurisdizione, d'incompetenza territoriale dell'A.G. di Reggio Calabria e di inutilizzabilità dell'attività investigativa svolta dall'agente sotto copertura statunitense (la quali vengono tutte riproposte con il ricorso in questa sede di legittimità), per osservare come la ponderosa attività di intercettazione telefonica e di captazione ambientale all'interno di autovetture in loro disponibilità eseguita nei confronti degli indagati, le osservazioni dirette degli inquirenti eseguite nel corso di numerose operazioni di controllo e pedinamento, il sequestro di due campioni di eroina (del peso rispettivamente di gr. 2,31 e kg. 1,5) consegnati all'agente sotto copertura nonché le relazioni di servizio da questi redatte con la descrizione dell'attività svolta e del tenore delle conversazioni sostenute con gli indagati, compongano un compendio indiziario di univoco significato al fine di ravvisare gravi indizi di colpevolezza dei reati in addebito.
In particolare, all'IN s'imputa di essere a capo di un sodalizio impegnato nell'avviare con gli Stati Uniti d'America un traffico di stupefacenti contemplante l'esportazione di partite di eroina in cambio dell'importazione di altre di cocaina, con approvvigionamento delle prime in Calabria e nell'area torinese, di aver partecipato in prima persona alla consegna dei campioni di eroina all'agente sotto copertura e di avere, infine, ceduto modici quantitativi di cocaina e hashish ai citati CE e DO, essendo questi ultimi stati colti in possesso delle sostanze droganti, subito dopo il relativo acquisto.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, deducendo omessa valutazione da parte del Tribunale delle plurime doglianze prospettate mediante apposita memoria difensiva, in particolare inerenti il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in riferimento all'ipotesi di reato di natura associativa, l'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Reggio Calabria, l'inutilizzabilità dell'attività investigativa riferibile all'agente sotto copertura statunitense noto come MM, l'assenza di gravità indiziaria riguardante sia quello di cui all'art. 74 L. Stup. sia i delitti fine (capi d, f, g),
l'insussistenza infine della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.
Con riferimento al primo motivo di censura, si deduce che le indagini non hanno affatto accertato la presenza in Italia di una stabile struttura a carattere permanente dedita ai traffici intercontinentali di sostanze stupefacenti, ma che soltanto dall'evocata esistenza di un sodalizio criminale operante negli USA si sia infierita l'esistenza di quello presente sul territorio nazionale. Riguardo al secondo motivo di doglianza, si sostiene la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Roma, posto che il primo sintomo evidente di operatività della supposta associazione dedita al traffico di stupefacenti si sarebbe manifestato in Roma, in occasione dell'incontro avvenuto tra l'emissario del gruppo (il coindagato OI AN) e l'agente sotto copertura, con la conseguente consegna a quest'ultimo degli strumenti di comunicazione con cui i due si sarebbero tenuti in contatto.
Quanto al terzo motivo, si deduce l'inutilizzabilità di tutta l'attività investigativa svolta dallo agente sotto copertura per violazione dei limiti di cui agli art. 51 c.p. e L. n. 146 del 2006, art. 9: secondo la difesa, la condotta dell'agente non si sarebbe limitata ad acquisire elementi di prova riferiti ai reati perseguiti ma avrebbe svolto un ruolo propulsivo fondamentale nello avvio e nella consumazione di almeno tre ipotesi di reati - fine, nonché nelle fasi organizzative preliminari del futuribile traffico di stupefacenti in relazione agli accordi stipulati in territorio americano;
in tal modo la figura dell'agente infiltrato sarebbe trasmodata in quella dell'agente provocatore, la cui attività da un lato non è coperta da immunità e dall'altro origina risultanze investigative inutilizzabili, anche alla luce dei principi del giusto processo sancito dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Con riferimento al quarto motivo, si lamenta da un lato l'assenza dei requisiti minimi per ravvisare il delitto di natura associativa e dall'altro l'assenza di gravi indizi di colpevolezza, determinati per un verso dalla dedotta inutilizzabilità delle risultanze investigative connesse all'attività dell'agente sotto copertura e par altro verso dal modesto quantitativo di sostanze psico-trope rinvenute in possesso e sequestrate in danno dei presunti acquirenti CE e OD.
Con riferimento, infine, alla contestata circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, si richiama la nota giurisprudenza di legittimità in ordine all'impossibilità di configurarla ove la condotta non sia assistita dalla consapevolezza di voler favorire l'intero sodalizio criminale, bensì un suo singolo componente, quand'anche collocato in posizione apicale.
Con memoria pervenuta il 10 ottobre, i predetti profili sono stati reiterati ed approfonditi, in particolare deducendosi - con riferimento all'attività dell'agente sotto copertura - la mancanza dei decreti autorizzativi, sia in Italia che all'estero, legittimanti l'attività di captazione posta in essere dall'agente, la mancata attivazione di canali diplomatici nell'invio delle richieste di rogatone dall'Italia agli USA;
il difetto di validità della delega concessa dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria dell'11/07/2012 per l'avvio delle operazioni sotto copertura;
la mancata identificazione dell'Ufficiale di PG italiano delegante l'agente statunitense ad operare in veste di interposta persona ai sensi della L. n. 146 del 2006, art.
9. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta infondato e come tale deve essere rigettato.
2. Palesemente destituito di fondamento è il primo motivo di doglianza: mediante la prospettazione di un preteso difetto di giurisdizione del giudice nazionale in favore di quello statunitense, si intendono in realtà censurare le ragioni stesse poste a fondamento sia dell'ordinanza cautelare genetica che di quella di riesame impugnata, tutte concernenti la ritenuta configurabilità del reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 nella fattispecie considerata, di cui si tratterà più diffusamente oltre.
3. Parimenti infondato si rivela il secondo motivo di censura, attinente la dedotta incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Reggio Calabra in favore di quella di Roma. Sia, infatti, che si voglia individuare la competenza territoriale per il reato di cui all'art. 74 L. Stup. con riferimento al luogo in cui si è realizzata l'operatività della struttura criminosa, dandosi così rilevanza al luogo di commissione dei singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso (Cass. Sez. 5, sent. n. 4104 del 08/10/2009, Doria e altri, Rv. 246064), sia che la si voglia radicare nel luogo in cui la struttura criminosa, destinata ad operare nel tempo, diventa concretamente operante, a nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli delitti oggetto del pactum sceleris (Sez. 6, sent. n. 22286 del 02/03/2006, Savino, Rv. 234- 722), sia infine che la determinazione della competenza per territorio debba effettuarsi in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio (Sez. 2, sent. n. 23211 del 09/04/2014 Morinelli e altro, Rv. 259653 in tema di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di frodi previdenziali e Sez. 2, sent. n. 26763 del 15/03/2013, Leuzzi, Rv. 256650 in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso), non v'è dubbio che nel caso di specie la condotta materializzatasi in Roma non rappresenti che un frammento poco significativo e comunque di rilevanza recessiva rispetto alla concretizzazione del programma criminoso determinatasi nella provincia di Reggio di Calabria, mediante consegna all'agente sotto copertura dei campioni con cui avviare il programmato traffico transcontinentale di sostanze stupefacenti unitamente alla controparte statunitense. Risulta, dunque, pienamente rispettato il criterio di individuazione della competenza territoriale, in relazione al più grave reato contestato (art. 74 cit.) di cui all'art. 8 c.p.p., comma 1, in favore dell'autorità giudiziaria reggina.
4. Passando ora a considerare il gruppo di doglianze inerenti l'attività investigativa riferibile all'agente statunitense sotto copertura, appare opportuno esaminare prima quelle veicolate mediante la memoria aggiuntiva del 10 ottobre, concernenti aspetti formali e pregiudiziali rispetto a quelle riguardanti propriamente la natura delle condotte concretamente attuate dallo agente. Si eccepisce in primo luogo la mancanza dei decreti autorizzativi, sia in Italia che all'estero, che legittimano l'attività di captazione posta in essere dall'agente, nonché la mancata attivazione di canali diplomatici nell'invio delle richieste di rogatorie dall'Italia agli USA;
si lamenta in secondo luogo il difetto di validità della delega concessa dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria dell'11/07/2012 per l'avvio delle operazioni sotto copertura, nonché la mancata identificazione dell'Ufficiale di PG italiano delegante l'agente statunitense ad operare in veste di interposta persona ai sensi della L. n. 146 del 2006, art.
9. Tutte le predette censure appaiono infondate, mai ai fini della loro confutazione occorre svolgere una necessaria premessa. Ai fini di stabilire la validità delle operazioni sotto copertura, occorre nel nostro ordinamento fare esclusivo riferimento alla L. 16 marzo del 2006, n. 146, art. 9 con cui il legislatore - cogliendo l'occasione dell'attuazione nell'ordinamento interno della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 3 maggio 2001 - ha dettato una sorta di statuto generale delle tecniche investigative speciali (consegne controllate, sorveglianza elettronica, attivazione di siti Internet civetta), sinteticamente ricondotte nel testo normativo alla tipologia generale delle operazioni coperte (undercover operations). Pur essendo sopravvissute alla novella norme inerenti la stessa materia contenute in altri comparti normativi (si pensi, proprio in materia di stupefacenti, al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 97 e 98), successivi interventi del legislatore - nella specie, mediante la L. 13 agosto 2010, n. 136, art. 8, comma 2, lett. a e b comportante l'abrogazione dei citati artt. 97 e 98 - hanno confermato che quello delineato dalla L. n. 146 del 2006, art. 9 costituisce il quadro normativo di riferimento delle tecniche investigative speciali, cui fare necessario rinvio per la soluzione dei problemi che il loro concreto svolgimento possa far insorgere.
La prima conseguenza è che - trattandosi di complesso di regole dettato dal legislatore nazionale, sia pure talora in ottemperanza di obblighi di natura convenzionale internazionale - esso rappresenta il principale parametro di validità di tali tecniche investigative condotte sul territorio nazionale, non implicanti necessarie forme di collaborazione con giurisdizioni estere.
In tale ottica interpretativa, non hanno per definizione ragion d'essere le censure inerenti pretese carenze formali nella collaborazione tra ordinamenti o giurisdizioni internazionali, collaborazione che, come anticipato, nel caso di specie non si ha motivo di postulare.
Quanto alle doglianze riferite a profili di illegittimità nell'avvio delle specifiche operazioni sotto copertura in esame, va rilevato che la L. n. 146 del 2006, art. 9 richiede unicamente che ai fini dell'operatività della causa di giustificazione di cui al comma 1, lett. a) e b) sussista la necessaria copertura costituita dall'autorizzazione, debitamente documentata (comma 1 bis), rilasciata dagli organi competenti indicati al comma 3; l'autorità giudiziaria competente per le indagini (il PM) deve, tuttavia, ricevere preventiva comunicazione dell'avvio dell'operazione, nonché delle modalità di svolgimento, dei soggetti che vi partecipano e dei risultati, potendo a sua discrezione richiedere l'indicazione del nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile, nonché quelli degli eventuali ausiliari e delle interposte persone impiegati (comma 4).
È quanto correttamente avvenuto nel caso di specie, in cui - a differenza di quanto opinato dal ricorrente - a pag. 62 dell'ordinanza impugnata è espressamente indicato (nota 44), il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria nazionale responsabile dell'operazione, a sua volta a conoscenza delle esatte generalità dell'agente statunitense sotto copertura indicato in atti come MM.
Venendo in particolare a quest'ultimo, non par dubbio che il suo ruolo possa e debba ricondursi alla figura della interposta persona di cui all'art. 9, comma 1 bis distinta da quella dell'ausiliario, il quale svolge la sua attività nell'ambito di competenze tecniche e che a differenza del primo non può rifiutarsi di prestarla (art. 348 c.p.p., comma 3); non è, invece, affatto necessario che l'interposta persona possieda specifiche competenze per svolgere i compiti ad essa demandati e il fatto che per avventura appartenga, come nella specie, ad un collaterale organismo investigativo estero collaborante con quelli nazionali, non determina alcun mutamento nella qualificazione giuridica del suo operato.
Con riferimento, infine, alle concrete modalità di svolgimento dell'attività sotto copertura, si rileva che nel caso in esame, l'agente MM ha presenziato ad una riunione organizzativa negli Stati Uniti, in cui è stata impostata la futura attività di cooperazione criminale transcontinentale ed una volta giunto in Calabria, ha avuto due abboccamenti con esponenti del gruppo facente capo al ricorrente, acquisendo due campioni di eroina di distinto valore ponderale da sottoporre all'esame dei supposti suoi referenti oltre oceano.
Non hanno, dunque, alcun fondamento le censure svolte dal ricorrente secondo cui la sua attività avrebbe addirittura istigato alla consumazione dei reati in effetti poi consumati.
Quanto, infatti, alla parte prodromica del suo agire, al momento degli incontri preliminari svoltisi negli Stati Uniti, la sussistenza di un'associazione per delinquere italiana dedita al traffico internazionale di stupefacenti appariva già delineata, venendo semplicemente disvelata dall'attività dell'agente sotto copertura. Quanto, invece, alle operazioni di acquisto vero e proprio di sostanze stupefacenti, vale rilevare che esse rientrano nelle operazioni normativamente codificate dalla L. n. 146, art. 9, comma 1 lett. a) cit. e l'acclarata loro rispondenza al modello legale non necessita di ulteriori giustificazioni ai fini del loro compimento;
anzi, la relativa concretizzazione è tale da giustificare retrospettivamente anche le attività prodromiche, come quelle dianzi citate, non essendo concepibile, in un contesto di criminalità organizzata, condurre operazioni di compravendita di stupefacenti non preceduti da preliminari contatti ed accordi operativi tra i contraenti.
A parere di questo Collegio, dunque, è certamente da ribadire la perdurante validità della giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di responsabilità penale dell'agente infiltrato e per converso di inutilizzabilità della prova acquisita in caso di operazioni sotto copertura consistenti nell'incitamento o nell'induzione alla commissione di un reato da parte del soggetto indagato, posto che all'agente infiltrato non è consentito commettere azioni illecite diverse da quelle dichiarate non punibili e di quelle strettamente e strumentalmente connesse (Sez. 3, sent. n. 37805 del 09/05/2013, Jendoubi e altro, Rv. 257675; Sez. 2, sent. n. 38488 del 28/05/2008, Cuzzucoli e altri, Rv. 241442), ma il suo richiamo appare superfluo quando l'attività concretamente riferibile all'agente sotto copertura o all'interposta persona corrisponda ad una o più fra le operazioni espressamente contemplate dal minisistema normativo di riferimento costituito dalla L. n. 146 del 2006, art. 9. 5. La piena legittimità e conseguente utilizzabilità, che qui vengono affermate, delle risultanze investigative riferibili alla persona interposta (l'agente FBI undercover MM) determina evidentemente la perdita di consistenza del motivo di censura riguardante la dedotta assenza dei requisiti minimi del delitto di natura associativa nonché di gravi indizi di colpevolezza in ordine a tutti i reati provvisoriamente contestati.
Tutte le risultanze investigative poste a fondamento dell'ordinanza cautelare genetica, ritenute rilevanti e significative dal Tribunale nell'ordinanza impugnata appaiono conferenti ed altamente significative della piena configurabilità dei reati per cui si procede e del relativo quadro indiziario ai sensi dell'art. 273 c.p.p., comma 1; quanto al dedotto modesto quantitativo di sostanze psicotrope rinvenute in possesso e sequestrate in danno degli acquirenti CE e OD, esso appare rilevante esclusivamente ai fini del corretto inquadramento giuridico del fatto (riferibile all'ipotesi del fatto lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5) ma non ad escluderne in radice la rilevanza penale.
6. Con riferimento, infine, alla dedotta inconfigurabilità della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, quand'anche in concreto dovesse essere esclusa - il che pare altamente dubbio, atteso che il ricorrente, in quanto figlio del capo dell'omonima 'ndrina IN all'epoca detenuto, era fino al momento della sua cattura di fatto il reggente del gruppo criminale - la medesima non esplica alcuna concreta incidenza ai sensi dell'art. 278 c.p. sul mantenimento della misura cautelare in atto e sui relativi termini di durata di fase, essendo al ricorrente provvisoriamente contestati reati che già nella loro originaria configurazione e non tenendo cioè conto dell'aggravante de qua, per pena edittale massima sono di per sè riconducibili alla più grave ipotesi di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, n. 3). Tale motivo di ricorso risulta, dunque, inammissibile per difetto di attualità dell'interesse alla impugnazione (art. 591 c.p.p., comma 1, lett. A, seconda ipotesi).
7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempienti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2014