Sentenza 3 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di acquisto simulato di sostanze stupefacenti da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria, al medesimo è applicabile la speciale causa di giustificazione di cui agli artt. 97 e 98 del D.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente esclusione dell'antigiuridicità del fatto. Ne consegue che, avendo l'ufficiale di polizia giudiziaria operato lecitamente, egli non ha mai rivestito la qualità di indagato e non è pertanto al medesimo applicabile il divieto di utilizzazione delle sue dichiarazioni previsto dall'art. 63 cod. proc. pen., dovendo a detto soggetto essere invece riconosciuta la qualità sostanziale e processuale di testimone.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/1998, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. Giovanni Tranfo Presidente del 3.12.1998
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere SENTENZA
Dott. Antonino Assennato Consigliere N. 1683
Dott. Tito Garribba Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Adalberto Albamonte Consigliere N. 26836/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da: IS OL, UO IO, ER VI, TE AN, NI LA RI e RA EP AVVERSO
la sentenza del 17 febbraio 1998 della Corte d'appello di Firenze;
Udita la relazione svolta dal cons. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Vittorio Martusciello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di IL e il rigetto degli altri;
Uditi i difensori avv. Danilo Ammannato per TT, avv. Luca Saldarelli per TA e avv. Pier Salvatore Maruccio per BU, che hanno concluso per l'annullamento della sentenza;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'autunno '94 NI EN avvertiva il Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri (R.O.S.) che dei narcotrafficanti colombiani, sapendo ch'egli possedeva il brevetto di pilota, gli avevano proposto di trasportare per via aerea la cocaina destinata al mercato europeo. Il comando del R.O.S., d'intesa con la Direzione centrale dei servizi antidroga, al fine di scoprire le modalita' di esportazione dello stupefacente in Europa, di identificare i soggetti inseriti nell'illecito traffico e di individuare i canali di riciclaggio dei relativi proventi, assicuratasi la collaborazione di NI, gli affiancava il m.llo IL FU che agiva sotto il falso nome di IR BR) e otteneva dalla Procura della Repubblica di Firenze i decreti per il differimento del sequestro delle sostanze stupefacenti importate ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 1990 n. 309 e del denaro proveniente dalle cessioni ai sensi dell'art. 12 quater D.L. 1992 n. 306.
Sotto la direzione e il controllo del ROS, un aereo, Falcon 50 partito dall'Italia con a bordo IL e NI, prelevava a Medellin e portava in Italia, con scalo all'aeroporto di Firenze-Peretola, due carichi di cocaina: il primo, il 2 marzo 1995, di kg. 200; il secondo, l'8 settembre 1995, di Kg. 845.
La merce, subito trasferita in un deposito in località Impruneta custodito da IL, era consegnata, secondo le istruzioni impartite da LO JI BE che rappresentava i narcotrafficanti, ai vari acquirenti, che allo scopo convenivano nell'area di servizio Chianti Est dell'Autosole. Fatta eccezione per la prima consegna di ottanta kili, avvenuta quando NI - preso in ostaggio dai narcotrafficanti di Medellin a garanzia della buona riuscita della prima esportazione - non era ancora stato liberato, tutta la cocaina illecitamente introdotta in Italia veniva sequestrata.
Per quanto interessa il presente processo, v'è da dire che:
- CA OL, ER VI e TA EP parteciparono il 5.3.1995 al ritiro della prima partita di kg. 80, il cui prezzo venne versato al m.llo IL, che provvide a trasferirlo sui conti correnti bancari indicatigli da LO;
- ancora CA partecipò al ritiro di altra partita di kg. 62, avvenuto il 21.4.1995;
- TT AN, BU IO, ND JO UI e IL AR RI furono fermati il 15.9.1995 nell'area Chianti Est, ove erano convenuti per ricevere in consegna una partita di kg. 50 di cocaina.
Con sentenza del 13 marzo 1997 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava:
- CA, ER e IL colpevoli dei reati di cui agli artt. 73, 74 e 80, comma 2, del D.P.R. 1990 n. 309;
- BU, TT e TA colpevoli del solo reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, del D.P.R. 1990 n. 309;
e li condannava alle pene ritenute congrue.
La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 17 febbraio 1998, confermava la decisione. Gli imputati ricorrono ora per cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. IS OL denuncia:
1. inosservanza degli artt. 97 e 98 del D.P.R. 1990 n. 309 e mancanza di motivazione, sostenendo che la condotta tenuta da IL e NI non sarebbe inquadrabile nelle ipotesi previste dai citati articoli di legge, perché eccedente l'acquisto simulato di sostanza stupefacente;
2. inosservanza dell'art. 119, comma 2, cod.pen. e difetto di motivazione, sostenendo che la causa di giustificazione dello stato di necessità, in base alla quale è stata ritenuta lecita la consegna, da parte del m.llo IL, della prima partita di stupefacente, avrebbe dovuto operare anche nei confronti dei cessionari che concorsero nel reato;
3. erronea applicazione della legge penale e mancanza e illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il capo A (art. 74 del D.P.R. 1990 n. 309), censurando: a) che la prova del reato sia stata dedotta dai rapporti intrattenuti con taluno dei presunti affiliati all'associazione e dal suo preteso inserimento in un gruppo disponibile a ricevere stabilmente la droga;
che comunque non sarebbe stata fornita alcuna dimostrazione del suo ruolo di costitutore, dirigente od organizzatore dell'associazione;
4. mancanza e illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il capo B nella parte in cui gli è stato addebitato il concorso nell'illecita importazione di kg. 845 di cocaina, censurando che la prova del reato sia stata desunta dalla sua partecipazione all'associazione criminosa e dalle telefonate intercettate, da cui risulta soltanto che era "consapevole della nuova importazione".
p.
1.1 Il primo motivo è inammissibile, perché il ricorrente, con la doglianza, non investe uno specifico capo o punto della decisione, ma solo un passaggio motivazionale le cui implicazioni sulla propria posizione processuale non vengono minimamente prospettate.
p.
1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il giudice di merito ha incidentalmente evocato lo stato di necessità per giustificare il comportamento della polizia giudiziaria, che, per non mettere a repentaglio la vita di NI, trattenuto in ostaggio dai narcotrafficanti colombiani, omise di sequestrare la prima partita di kg. 80 di cocaina consegnata a CA e compagni il 5.3.1995.
La cennata causa di giustificazione riguarderebbe, dunque, un'omissione astrattamente riconducibile alla fattispecie dell'art.328, comma 1, cod.pen., addebitabile al m.llo IL e agli ufficiali di polizia giudiziaria che con lui collaboravano all'operazione, ma certamente non ai soggetti che quel sequestro avrebbero dovuto subire.
Perciò, non essendo ipotizzabile un concorso di CA nell'anzidetto reato, manca il presupposto per l'applicazione, nei suoi confronti, della menzionata causa di giustificazione. p.
1.3 Il terzo motivo è infondato.
I giudici di merito hanno desunto la prova dell'appartenenza del ricorrente all'associazione criminosa dagli assidui contatti intrattenuti con CC AL e CO IN (dirigenti dell'organizzazione, a loro volta collegati con LO) e dagli acquisti di stupefacente che a tali contatti conseguivano. La valutazione di tali fatti e le inferenze che ne sono state tratte sul piano probatorio non appaiono censurabili, perché fondate su massime di esperienza comunemente condivise.
Quanto al ruolo di dirigente e organizzatore ricoperto all'interno dell'associazione, l'impugnata sentenza, richiamando il contenuto delle conversazioni intercettate, le relazioni della polizia giudiziaria e le dichiarazioni del correo RU Hugo, ne fornisce adeguata dimostrazione, ricordando tra l'altro che CA, tenendosi in posizione defilata, sorvegliò la consegna della prima partita di cocaina;
che, nella stessa occasione, procurò l'autovettura, condotta da TA, sulla quale fu caricato lo stupefacente;
che prese in affitto il garage dove fu collocata la seconda partita di stupefacente;
che, sin dalla prima importazione, si è mostrato in grado di piazzare sul mercato consistenti partite di stupefacente.
Il motivo è dunque infondato.
p.
1.4 Anche il quarto e ultimo motivo è infondato.
La valutazione del giudice d'appello, che, esaminato il tenore delle telefonate intercorse nel mese di agosto '95 tra CA e CO sull'imminente importazione del secondo carico di cocaina, ricava dall'interessamento e dalla disponibilita' palesata dal ricorrente a proseguire l'attività di distribuzione, il di lui concorso, quanto meno morale, nella detta importazione, non è censurabile, perché poggia su adeguata e logica motivazione.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
p.
2. ER VI denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermata responsabilità per il reato di cui all'art. 74 del D.P.R. 1990 n. 309, censurando che la prova della commissione del delitto sia stata desunta dal fatto episodico della sua partecipazione al ritiro degli ottanta kili di cocaina avvenuto il 5.3.1995 e dalle conversazioni telefoniche intercorse con CA, prive però di riferimenti specifici ai fatti di causa.
Il ricorso è infondato.
Invero i giudici di merito, più diffusamente quello di primo grado, hanno spiegato che l'inserimento del ricorrente nell'associazione criminosa si desume non solo dall'episodio del 5.3.1995, ma anche dalle numerose conversazioni intercettate che dimostrano il suo legame permanente con CA, per conto del quale provvedeva alla riscossione dei crediti derivanti dalle vendite di stupefacente.
Da parte del ricorrente si nega che le telefonate in questione si riferiscano al traffico di stupefacenti, ma a questa Corte di legittimità non spetta di pronunciarsi sul merito, dovendo essa limitare il suo sindacato alla logicità della motivazione, requisito che nella specie appare rispettato, non essendo manifestamente irragionevole ritenere che i crediti in discorso, per il peculiare contesto in cui emergevano, avessero origine nell'illecito traffico praticato.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
p.
3. RA EP denuncia:
1. mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che dalle modalità e circostanze in cui fu effettuata la consegna dello stupefacente, non sarebbe desumibile la prova dell'elemento soggettivo del reato;
2. errore materiale consistente nella mancata corrispondenza tra la pena indicata nel dispositivo letto in udienza (anni sei e mesi due di reclusione) e quella specificata in sentenza (anni sei e mesi quattro di reclusione).
p.
3.1 Il primo motivo si risolve in una censura sul fatto, perché critica la valutazione della prova compiuta dai giudici di merito, valutazione che, nel giudizio avanti la suprema Corte, può essere sindacato soltanto sotto il profilo della manifesta illogicità.
La motivazione della sentenza impugnata non incorre nel cennato vizio, perché il criterio di valutazione adottato, per inferire dalla condotta tenuta dall'imputato il dolo, discende dalla massima di esperienza, comunemente accettata, secondo cui chi riceve da sconosciuti una cosa usando la massima segretezza e circospezione, sa bene di versare in re illicita.
La prima doglianza è dunque infondata.
p.
3.2 In accoglimento del secondo motivo, la pena detentiva di anni sei e mesi quattro di reclusione, inflitta con la sentenza di primo grado, deve essere corretta in anni sei e mesi due di reclusione, perché tale è la pena specificata nel dispositivo letto in udienza.
p.
4. TE AN denuncia:
1. l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc.pen., delle dichiarazioni rese dal m.llo IL, assumendo che lo stesso avrebbe dovuto essere sentito fin dall'inizio in qualità di indagato, non essendo a lui applicabili le scriminanti previste dagli artt. 97 del D.P.R. 1990 n. 309 e 51 cod.pen., perché lo stesso non si limitò ad osservare, controllare e contenere gli imputati, ma, trasportando lo stupefacente, sottraendolo al controllo doganale, custodendolo, cedendolo a terzi e infine rimettendone il prezzo agli esportatori, concorse a pieno titolo nella commissione del reato;
in subordine, deduce l'inutilizzabilità delle medesime dichiarazioni ai sensi dell'art. 62 cod.proc.pen.;
2. inosservanza dell'art. 119, comma 2, cod.pen. e mancanza di motivazione, censurando che non gli sia stata applicata l'esimente oggettiva prevista dall'art. 51 cod.pen., riconosciuta invece agli agenti provocatori IL e NI;
3. mancanza e illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale, sostenendo: a) che la circostanza che tra le persone incontratesi il 15.9.1995 nell'area di servizio di Chiantì Est non era intervenuto alcun passaggio di stupefacente avrebbe dovuto portare a riconoscere l'inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49 cod.pen.; b) che la sentenza impugnata non avrebbe precisato quale fosse il ruolo ricoperto o l'apporto causale dato all'asserita consumazione del reato. p.
4.1 La decisione del primo motivo di ricorso richiede l'esame della disciplina relativa alla figura del c.d. agente provocatore, con particolare riferimento all'ipotesi che esso operi nel campo della repressione del traffico illecito di stupefacenti. L'esclusione della responsabilità penale dell'agente provocatore appartenente alla polizia giudiziaria deriva dalle disposizioni di cui agli artt. 51 cod.pen. e 55 cod.proc. pen., ossia dal fatto ch'egli agisca nell'adempimento del dovere di ricercare le prove dei reati e di assicurare i colpevoli alla giustizia. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la liceità della condotta del pubblico ufficiale-agente provocatore postula che il suo intervento nell'ideazione ed esecuzione del reato sia indiretto e marginale, nel senso che consista soltanto o almeno prevalentemente in un'attività di osservazione, controllo e contenimento dell'attività illecita altrui. Quando, invece, la condotta dell'agente si inserisca nell'iter criminoso con rilevanza causale, nel senso che l'evento delittuoso sia conseguenza diretta della sua condotta, non opera la causa di giustificazione e l'agente è punibile a titolo di concorso nel reato (v. da ultimo, Sez. VI, 17.4.1994, Curatola). Orbene l'art. 97 del D.P.R. 1990 n. 309 - e nella medesima direzione procede l'art. 12 quater D.L.
8.6.1992 n. 306 - dichiarando "non punibile" l'acquisto simulato di droga, ha voluto superare gli angusti limiti operativi posti dalla legge alla figura tradizionale dell'agente provocatore, creando una nuova causa di giustificazione, che si pone in rapporto di specialità con quella già prevista dall'art. 51 cod.pen.. È evidente, infatti, che l'azione dell'ufficiale di polizia giudiziaria che conclude l'acquisto simulato, essendo legata da rapporto di causalità diretta con la vendita, va ben oltre la mera osservazione e controllo dell'altrui attività criminosa, per cui, ove mancasse la disposizione dettata dal citato art. 97, cadrebbe sotto la sanzione penale, anche se compiuta al fine di acquisire la prova del reato.
Con la nuova norma, dunque, si è voluto offrire alle forze di polizia un più efficace strumento di controllo e repressione del grande traffico, nazionale e internazionale, di stupefacenti, allineando la nostra legislazione alle direttive proposte dalla convenzione O.N.U. di Vienna del 20.12.1998, ratificata dall'Italia con legge 5.11.1990 n. 328. L'agente provocatore, dalle retrovie dell'azione criminosa, passa ora in prima linea e, penetrato all'interno della organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, partecipa alla preparazione ed esecuzione del reato in veste di concorrente e/o di coautore, al fine di risalire le correnti del traffico e di individuarne i soggetti responsabili.
La delicatezza e la pericolosità connesse all'uso di uno strumento investigativo che implica la partecipazione di organi dello Stato ad attività delittuose, hanno indotto il legislatore a fissare limiti rigorosi all'operatività della causa di giustificazione di cui si discute, stabilendo:
1. che il soggetto infiltrato deve essere un ufficiale di polizia giudiziaria addetto ad un'unità specializzata antidroga;
2. che lo stesso deve agire nell'ambito di un'operazione anticrimine specificatamente disposta dagli organi tassativamente indicati nel comma 1 del ridetto art. 97;
3. che la sua condotta deve essere finalizzata esclusivamente all'acquisizione di elementi di prova concernenti delitti in materia di stupefacenti;
4. che la sua condotta sia sottoposta al controllo superiore dell'autorità giudiziaria.
Nel caso concreto, tali limiti sono stati rispettati, perché il soggetto infiltrato, cioè IL FU, era ufficiale di polizia giudiziaria (m.llo dei carabinieri), addetto ad un'unità specializzata antidroga (il R.O.S. dei carabinieri), che agiva nell'ambito di un'operazione disposta dal comando del R.O.S. d'intesa con la Direzione centrale dei servizi antidroga (l'esistenza dell'intesa, che non deve necessariamente essere consacrata in un atto formale, risulta dalle relazioni depositate dal R.O.S.), sotto il controllo della Procura della Repubblica di Firenze, al fine di acquisire elementi di prova sul traffico di cocaina proveniente dalla Colombia.
Quanto all'altro soggetto infiltrato, cioè NI EN, è evidente che la speciale causa di giustificazione prevista dall'art. 97, essendo soggettivamente legata alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, per di più appartenente alle unità specializzate antidroga, al punto da essere definita causa di giustificazione "propria", non può essergli applicata. E allora, ricorrendo alla clausola di riserva contenuta nello stesso art. 97, che esordisce con "fermo il disposto dell'art. 51 del codice penale", va detto che al soggetto privato, che collabora all'operazione anticrimine condotta secondo la previsione dell'art. 97, va riconosciuta la scriminante dell'adempimento di un ordine legittimo dato dalla pubblica autorità.
Va poi chiarito, alla luce delle ragioni che hanno spinto il legislatore a ridisegnare in subiecta materia il ruolo dell'agente provocatore e alla stregua dell'interpretazione sistematica degli artt. 97 e 98 del D.P.R. 1990 n. 309, che la causa di giustificazione in discorso, scriminando l'acquisto simulato di droga, necessariamente legittima anche le attività strumentali connesse all'acquisto medesimo, ossia quelle che precedono (per esempio, la sollecitazione a vendere o cedere) e seguono (per esempio, la detenzione, trasporto, esportazione, importazione) l'atto di acquistoricezione dello stupefacente, rappresentandone il naturale e fisiologico antecedente o susseguente.
Invero, ove, con l'acquisto simulato, che pur rappresenta il momento culminante dell'infiltrazione nell'illecito traffico, l'attività investigativa dovesse arrestarsi, verrebbe perduta l'occasione di conseguire più cospicui risultati. Di tale realtà tiene conto la legge, allorquando il secondo comma dell'art. 97 prevede che, avvenuto l'acquisto, l'autorità giudiziaria può differire il sequestro "fino alla conclusione delle indagini"; o allorché il primo comma dell'art. 98 prevede che l'autorità giudiziaria può ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura o arresto dei responsabili;
o, ancora, allorché il secondo e terzo comma dell'art. 98 prevedono che le autorità doganali possono omettere o ritardare gli atti di loro competenza in relazione al transito in entrata o in uscita delle sostanze stupefacenti.
È questo il fenomeno delle c.d. consegne sorvegliate (o controllate), attraverso le quali, nel caso concreto, grazie all'infiltrazione in un segmento centrale del traffico internazionale di cocaina,- sono stati individuati, dopo i produttori-esportatori colombiani, anche i responsabili della rete di distribuzione allestita in Italia. A questo proposito va chiarito che, avendo il m.llo IL ricevuto i carichi di cocaina non come compratore nel senso civilistico del termine, bensì quale vettore incaricato del trasporto aereo, nelle successive riconsegne effettuate a favore dei destinatari (in esecuzione degli ordini impartiti dai trafficanti colombiani per mezzo di LO) , non possono essere ravvisate - come sostiene il ricorrente - delle vendite concluse dall'ufficiale di polizia giudiziaria, collocantisi fuori dell'attività scriminata dalla causa di giustificazione prevista dal citato art. 97. Le vendite, infatti, erano decise dai colombiani - che avevano conservato il potere di disposizione sullo stupefacente - in base agli accordi di volta in volta conclusi con i vari CO, CA, TT.
Da quanto fin qui argomentato discende la conclusione che al m.llo IL, avendo egli agito nell'ambito di un'operazione condotta nel rispetto delle norme di cui agli artt. 97 e 98 del D.P.R. 1990 n. 309, è applicabile - come rettamente ritenuto dal giudice d'appello - la speciale causa di giustificazione di cui si discute. Dato che l'anzidetta scriminante esclude l'antigiuridicità del fatto, l'ufficiale di polizia giudiziaria, avendo operato lecitamente, non doveva essere sottoposto a indagini preliminari - e, in effetti, non lo è stato - per cui le sue dichiarazioni, non cadendo sotto il divieto sancito dal secondo comma dell'art. 63 cod.proc.pen., sono pienamente utilizzabili.
Non è pertinente, infine, il richiamo al divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato stabilito dall'art.62 cod.proc.pen., perché, a prescindere dal rilievo che nella specie, essendosi proceduto con giudizio abbreviato, non è stata assunta alcuna testimonianza, il citato divieto opera nei confronti delle dichiarazioni rese "nel corso del procedimento", e, quindi, non di quelle rilasciate prima che il procedimento sia iniziato. Il primo motivo di ricorso è dunque infondato.
p.
4.2 Anche il secondo motivo è infondato.
La causa di giustificazione prevista dall'art. 97 del D.P.R. 1990 n. 309 - per quanto già osservato sopra - ha natura sicuramente soggettiva, sia perché scrimina soltanto i soggetti che abbiano la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, sia soprattutto perché è caratterizzata dal "fine di acquisire elementi di prova". Essa è dunque una causa di giustificazione personale, come tale inestensibile ai sensi dell'art. 119, comma 2, cod.pen. ai concorrenti nel reato. p.
4.3 Infondato è anche il terzo e ultimo motivo.
Dalla ricostruzione del fatto proposta dai giudici di merito - che hanno secondo logica collegato tra loro dichiarazioni e movimenti compiuti dalle quattro persone convenute la sera del 15.9.1995 nell'area Chianti Est per ritirare dal m.llo IL i cinquanta kili di cocaina - risulta che TT era l'acquirente della partita di stupefacente.
Egli, infatti, nei giorni precedenti sera incontrato con IL, che, per conto dei narcotrafficanti colombiani doveva definire la vendita e incassare il prezzo. Indi, il mattino del 15.9.1995, accompagnato da IL, si era incontrato con il m.llo IL nei pressi dell'aeroporto di Firenze -Peretola e aveva concordato le modalità della consegna, che sarebbe avvenuta la sera stessa nell'area Chianti Est. Quando all'appuntamento fissato giungeva l'auto di BR IO, scortata da quella di ND, TT avvertiva il m.llo IL che quello di BR era il veicolo su cui doveva essere caricato lo stupefacente. Da tali fatti, discrezionalmente valutati, i giudici di merito hanno tratto il non illogico convincimento che TT, quando s'era presentato al m.llo IL per ritirare lo stupefacente, aveva già concluso con IL l'accordo sulla fornitura e sul pagamento del relativo prezzo. Quindi il reato, indipendentemente dalla materiale ricezione della merce, si era già consumato.
Che poi TT avesse acquistato in proprio o per conto di altri è questione di fatto lasciata insoluta dal giudice d'appello, epperò del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, posto che la norma punisce il mero acquisto della sostanza stupefacente, prescindendo dalla circostanza che sia effettuato a vantaggio proprio o di altri.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
p.
5. UO IO denuncia l'inosservanza dell'art. 49 cod.pen. e la manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la mancata consegna dello stupefacente del cui trasporto era stato incaricato, avrebbe reso impossibile la consumazione del reato per inesistenza dell'oggetto.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. Il primo giudice, esaminate congiuntamente le posizioni di TA, RI e BU, ha osservato che costoro erano comparsi nella complessa vicenda come semplici autisti, estranei all'associazione criminosa, chiamati all'ultimo momento a eseguire il trasporto dello stupefacente acquistato da altri. Perciò li ha assolti dall'imputazione di cui all'art. 74 del D.P.R. 1990 n. 309 e condannati soltanto per il reato di cui all'art. 73.
BU ha proposto appello, e, facendo rilevare che egli, a differenza degli altri "autisti", non aveva trasportato alcunché per il motivo che la polizia giudiziaria era intervenuta ancor prima che il m.llo IL potesse sistemare sulla sua auto lo stupefacente, si è doluto di essere stato condannato non per un reato concretamente commesso, ma per la mera intenzione di commetterlo.
Il giudice d'appello ha confermato la condanna, osservando che non poteva ritenersi che l'azione si fosse fermata ai meri atti preparatori o al tentativo, perché l'imputato era concorso nell'acquisto della droga, già perfezionato quando la polizia giudiziaria aveva deciso di effettuare i fermi.
Orbene l'affermazione del concorso del ricorrente nell'acquisto della droga non solo è apodittica, perché non sorretta da alcuna indicazione su quale sarebbe stato il contributo fornito alla conclusione dell'acquisto e da quali elementi sarebbe stato desunto, ma è altresì illogica, perché in contrasto con le altre valutazioni contenute in sentenza, secondo cui il ricorrente, senza avere legami con l'associazione criminosa, aveva accettato, dietro adeguato compenso, l'episodico e improvvisato incarico di trasportare lo stupefacente "da altri acquistato".
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata per vizio di motivazione, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'appello per nuovo giudizio.
p.
6. NI LA RI ha presentato dichiarazione di ricorso senza specificare i motivi di impugnazione. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 581 e 591, comma 1 lett. c), cod.proc.pen., con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di lire cinquecentomila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla l'impugnata sentenza nei confronti di BU IO e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze;
dichiara inammissibile il ricorso di IL AR RI;
rettifica la misura della pena detentiva inflitta a TA EP, indicandola nella misura di anni sei e mesi due di reclusione, e rigetta nel resto il ricorso;
rigetta i ricorsi di CA OL, TT AN e ER VI che condanna in solido tra loro e con IL AR RI al pagamento delle spese processuali;
condanna inoltre IL al pagamento della somma di lire cinquecentomila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 1999