Sentenza 15 maggio 2008
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È inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 settembre 2016 la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del 16 marzo 2015 del Tribunale di Patti, con la quale T. Francesco era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 349 c.p. e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione T. Francesco, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, e 530, commi 1 e 2, c.p.p. e …
Leggi di più… - 2. Il datore può spiarmi con telecamere nascoste?Raffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 febbraio 2026
- 3. Sentenza Cassazione Penale n. 5569 del 21https://www.laleggepertutti.it/
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5569 Anno 2013 Presidente: FOTI GIACOMO Relatore: MASSAFRA UMBERTO ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) LOCATELLI ROBERTO N. IL 02/09/1940 avverso la sentenza n. 2660/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 26/10/2011 dato avviso alle parti; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA; Data Udienza: 21/11/2012 Osserva Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Locatelli Roberto avverso la sentenza emessa in data 26.10.2011 dalla Corte di Appello di Milano che confermava quella del Tribunale di Milano in data 8.2.2011 con cui il predetto era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 189 comma 1 e 6 C.d.S. e 189 commi 1 e 7 …
Leggi di più… - 4. Sentenza Cassazione Penale n. 7280 del 04https://www.laleggepertutti.it/
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7280 Anno 2013 Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) ROSSONI MARIO N. IL 20/01/1951 avverso la sentenza n. 1182/2005 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 28/10/2010 dato avviso alle parti; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE; Data Udienza: 04/12/2012 R.G. 16994/2012 Considerato che: Rossoni Mario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello dell'Aquila del 28/10/2010, confermativa della sentenza del Tribunale di Pescara del 15/6/2004 con la quale è stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed C …
Leggi di più… - 5. Sentenza Cassazione Penale n. 5567 del 21https://www.laleggepertutti.it/
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5567 Anno 2013 Presidente: FOTI GIACOMO Relatore: MASSAFRA UMBERTO ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) SERGIO ROCCO VINCENZO N. IL 01/07/1971 avverso la sentenza n. 1278/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 12/11/2009 dato avviso alle parti; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA; Data Udienza: 21/11/2012 Osserva Ricorre per cessazione il difensore di fiducia di Sergio Rocco Vincenzo avverso la sentenza in data 12.11.2009 della Corte di Appello di Lecce che, in parziale riforma di quella del Tribunale di Lecce – sezione di Gelatina, in data 1.10.2007 con la quale era stata riconosciuta la colpevolezza del ricorrente in ordine al delitto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2008, n. 19951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19951 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 15/05/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 612
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 294/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Lo CO CO, nato a [...] il giorno 11.12.1938;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, sezione 3 penale, in data 27.10.2003;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Davigo Piercamillo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Carmine Stabile, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 28.1.2000, il Tribunale di Casale Monferrato dichiarò Lo OL CO responsabile del reato di ricettazione di un orologio e - ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art.648 cpv. c.p., prevalente sulla recidiva - lo condannò alla pena di mesi 2 di reclusione e L. 300.000 di multa.
Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame ma la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 27.10.2003, confermò la decisione di primo grado.
Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo violazione della legge penale in quanto sarebbe risultato nel processo che egli acquistò l'orologio in un pubblico mercato in ora in cui abitualmente si fanno tali acquisti, sicché sarebbe al più configurabile il reato di cui all'art. 712 c.p.. Il ricorso è inammissibile perché manca in esso ogni correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
I motivi di ricorso sono sostanzialmente coincidenti con i motivi di appello e non una parola e spesa per confutare le argomentazioni del giudice di appello che ha - con dettagliata motivazione - rigettato tali motivi.
Infatti la Corte territoriale ha rilevato che la versione difensiva era corroborata da un teste in posizione di sospetto di connivenza con l'imputato, anch'egli condannato per ricettazione e che in ogni caso la ricettazione era compatibile con il dolo eventuale e che l'imputato non aveva saputo indicare il venditore.
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il fatto che nessuna argomentazione sia svolta nel ricorso, in ordine alle valutazioni espresse dal giudice di appello sui vari motivi, determina l'inammissibilità del ricorso.
Si richiamano in proposito le seguenti pronunzie:
- Sez. 4, sent. n. 5191 del 29.3.2000 dep.
3.5.2000 rv 216473: "È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art.591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità".
- Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 dep. 11.10.2004 rv 230634: "È inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso".
- Sez. 4, sent. n. 256 del 18.9.1997 dep. 13.1.1998 rv 210157: "È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art.591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità".
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2008