Sentenza 28 ottobre 1998
Massime • 3
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione prevista dal comma 7 dell'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione.
In tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 c.p.p. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 c.p.p. possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.
I verbali di sopralluogo e di osservazione, con le riprese fotografiche connesse, in quanto riproducenti fatti e persone individuati in situazioni soggette a mutamento costituiscono atti irripetibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 431, lett. b), c.p.p. (Nell'occasione la Corte ha precisato che l'irripetibilità deriva dall'impossibilità di riprodurre al dibattimento la situazione percepita e rappresentata in un determinato contesto temporale, spaziale e modale non rinnovabile, la quale verrebbe altrimenti dispersa ai fini probatori).
Commentari • 13
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
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In un processo di parti non può escludersi che, in linea ipotetica, anche il P.M. possa dare corso ad un abuso del processo. Non è consentito al P.M. di contestare una circostanza aggravante al solo fine di superare la preclusione alla revoca della sentenza di non luogo a procedere derivante dalla avvenuta estinzione del reato. Non si tratta di mettere in discussione il diritto-dovere del P.M. di modificare l'imputazione secondo la previsione dell'art. 517 cod. proc. pen., né, a maggior "ragione, le prerogative, di rilievo costituzionale, dell'Organo di Accusa, il cui esercizio pacificamente non necessita di previa autorizzazione del giudice, ma di verificare se nel caso di specie si sia …
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Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato. Corte di cassazione sez. Unite, ud. 28 settembre 2023 (dep. 14 dicembre 2023), n. 49935 Presidente Cassano – Relatore d'Agostino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato …
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1. La ratio del comma 7 art. 73 T.U. 309/90 Nei Lavori Preparatori è espressamente affermato che “l'Art. 73 comma 7 TU 309/90 configura un'ipotesi di attenuante ad effetto speciale diretta ad incentivare e premiare il ravvedimento post-delitto del responsabile, secondo la medesima ratio che ispira quella contenuta nel comma 7 Art. 74 TU 309/90, relativamente al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. La previsione normativa è uno strumento per agevolare gli investigatori: il premio costituito dalla robusta e significativa diminuzione di pena richiede che le dichiarazioni del reo abbiano consentito un risultato concreto e rilevante nella lotta al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/10/1998, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: n.13
Prof. ON LA TORRE Presidente
1. Dott. Gennaro TRIDICO Componente R.G.N.
2. " Giuseppe LI Componente 11407/97
3. " Alfonso MALINCONICO Componente
4. " ME CI Componente
5. " Raffaele IM Componente
6. " Torquato GEMELLI (rel.) Componente
7. " AR PE Componente
8. " BE BA Componente
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) AR TI nato a [...] il [...];
2) TO AN nato a [...] il [...];
3) DD EA nato a [...] il [...];
4) LA ON nato a [...] l'[...];
5) NE NZ nato ad [...] il [...];
6) NO MO nato a [...] il [...];
7) MA GE nato a [...] il [...];
8) RE GE nato ad [...] il [...];
9) DI AS nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 11.10.1996. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Torquato Gemelli.
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. F. Fiore che ha concluso: rigetto dei ricorsi di BA, PO, LA, RE, IO, ON, IM;
inammissibilità dei motivi nuovi di PO;
accoglimento dei ricorsi di ON e SC e annullamento per questi ultimi della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.
Uditi i difensori avvocati Enrico Falcolini per il BA, PI ES per il ON, TE ME per il SC e il ON, RA RI ON per il PO, il LA, il IO e il RE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 12 ottobre 1995 il Tribunale di Milano condannava alle pene di legge, tra gli altri, BA TI, PO AN, RE EA GU SS, LA ON, ON NZ, ON MO, IO ON, DO CO, SC GE, IM AS e IT CO per distinti fatti di concorso in ricezione e vendita di sostanze stupefacenti, eroina o cocaina (art. 73 1° e 6° comma T.U. n. 309/90), esclusa l'aggravante dell'ingente quantità, e il BA anche per detenzione di varie armi da sparo e munizioni.
La Corte d'appello di Milano, con la sentenza 11 ottobre 1996, riformava parzialmente la decisione di primo grado, assolvendo, ai sensi dell'art. 530 2° comma c.p.p., il PO dal reato di cui al capo 6) (detenzione e cessione continuata, in concorso con più di cinque persone, di sostanze stupefacenti) commesso nei mesi di luglio e agosto 1993), il DO e lo IM dai reati loro rispettivamente ascritti (detenzione e cessione continuata di cocaina in concorso con più di cinque persone), riducendo le pene inflitte al PO, al RE, al GU, al LA, al ON, al ON, al IO e al IT.
Hanno proposto ricorso tutti i predetti imputati ad eccezione del GU, del DO e del IT.
1. IL AR, condannato per i reati di cui al capo 4) (ricezione e detenzione ai fini di spaccio, con altre persone in numero superiore a cinque, di gr. 75 di eroina, in Milano il 12.6.1993), e di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p. 2 e 7 della legge 895/67, 23 1. 110/75, per detenzione di varie armi (tra cui una mitraglietta con matricola abrasa) alcune con canne mozze e relative munizioni, sequestrate in Milano del 12.6.1993), deduce con un primo motivo la violazione degli artt. 125, 533 2° comma e 546 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. c) c.p.p., per avere la
Corte omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena. Secondo il ricorrente tale omissione non ha consentito alla difesa di esercitare in sede di appello il sindacato sull'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice dagli artt. 81, 133 e 62 bis c.p., sicché essa non è sanabile con la successiva motivazione del giudice di secondo grado. Con un secondo motivo denuncia l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73 7° comma D.P.R. 309/90, poiché la Corte distrettuale mentre da un lato, recependo le osservazioni del Tribunale, ha evidenziato l'ampia confessione del ricorrente e le "preziose" indicazioni fornite agli investigatori per l'ulteriore sviluppo delle indagini in ordine agli altri partecipi dell'associazione criminale dedita al narcotraffico nel quartiere di Quarto Oggiaro di Milano, dall'altro per escludere l'invocata attenuante ha ritenuto che il predetto non avesse dato quel contributo idoneo ad evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori.
2. Con distinti ricorsi nell'interesse del TO (condannato per i capi 9, 11 e 14 relativi ad episodi di detenzione e cessione di cocaina a terzi, in concorso con più di cinque persone - in via Pascarella a Milano la sera del 14.12.1993- e di eroina - la sera del 22.2.1994 in via Graf, via De Pisis e via Pascarella-), del DD e del LA (condannati per il reato sub 9) e del MA (condannato per il capo 15 relativo a vari episodi di detenzione e vendita di eroina -il 23.2.1994 in via Graf di Milano-), l'avv. AR Emilio Traverso deduce:
a) la nullità della sentenza di primo grado ex art. 522 c.p.p., non riconosciuta dal giudice d'appello benché dedotta, per essere state effettuate nuove contestazioni da parte del pubblico ministero prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, in violazione degli artt. 516-518 c.p.p.. Ad avviso del ricorrente non può condividersi la tesi della Corte territoriale, secondo la quale le citate norme non devono essere interpretate in senso meramente formale, ma con riferimento alle finalità cui sono dirette, cioè all'assicurazione del contraddittorio sul contenuto dell'accusa e quindi al pieno esercizio del diritto di difesa, finalità che vengono eluse solo nell'ipotesi in cui la pubblica accusa formuli la nuova imputazione su elementi di prova sui quali non ha avuto modo di esplicarsi il contraddittorio con l'imputato, come nel caso in cui il P.M. sottragga materiale investigativo all'udienza preliminare producendolo direttamente al dibattimento per fondarvi una nuova imputazione;
il che non si è verificato nel caso di specie in cui le integrazioni e modifiche all'imputazione indicata nel decreto che dispone il giudizio scaturiscono dagli atti di indagine già depositati in sede di richiesta di rinvio a giudizio, sui quali il contraddittorio con l'imputato ha avuto modo di esplicarsi. Qualunque ipotesi di nuova contestazione, sostiene il ricorrente, deve derivare dai risultati dell'istruzione dibattimentale, poiché solo tali elementi, in quanto inizialmente sconosciuti al pubblico ministero, possono giustificare modifiche dell'imputazione o contestazioni ulteriori. Da qui la necessità di applicare il 3° comma dell'art. 521 c.p.p. che stabilisce che fuori dei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518 c.p.p. gli atti debbano essere trasmessi al pubblico ministero.
Deduce inoltre:
b) identica nullità, essendo stato violato, con le suddette contestazioni, il diritto di difesa degli imputati, che non hanno avuto modo di conoscere le imputazioni definitive a loro carico sin dal momento della notifica del decreto che dispose il giudizio, vedendosi preclusa la possibilità di esercitare i diritti di cui all'art. 468 c.p.p. per lo spirare del termine ivi previsto a pena di decadenza. Nè rileva il fatto che sia stato concesso il chiesto termine a difesa con implicita accettazione della nuova contestazione di circostanza aggravate per il capo 9) e di reato connesso per il capo 6) e conseguente rispetto del contraddittorio, ciò non escludendo il profilo di nullità dedotto con il precedente motivo;
c) l'illegittima acquisizione e utilizzazione per la decisione di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, con particolare riferimento alle relazioni di servizio degli agenti operanti. Anche su questo punto i giudici d'appello, recependo le considerazioni svolte dal Tribunale, hanno erroneamente ritenuto che tali relazioni di servizio fossero atti irripetibili nella parte relativa alle circostanze di fatto da esse emergenti, mentre irripetibili sono solo gli atti che non possono essere rinnovati in sede dibattimentale, ma ciò è escluso per quelli in questione;
d) l'illegittima utilizzazione ai fini della decisione dei "fermo immagine" tratti da videocassette presenti nel fascicolo del pubblico ministero, non acquisite al fascicolo del dibattimento, per espressa rinuncia dell'organo dell'accusa alla visione in aula, sostenendosi che detti "fermo immagine" non costituiscono prove autonome acquisibili al processo in quanto derivate dai filmini che vi sono rimasti esclusi;
e) l'inutilizzabilità delle prove testimoniali acquisite in sede di istruzione dibattimentale, in quanto i relativi esami sono stati integrati dal Presidente al di là dei limiti fissati dall'art. 506 2° comma c.p.p. anche con domande suggestive, vietate ai sensi dell'art. 499 3° comma c.p.p.. Anzitutto non è esatto, secondo i ricorrenti, che il rilievo sia stato generico, come sostiene la Corte, in quanto dalla trascrizione del verbale risultano le doglianze al riguardo formulate di volta in volta dalla difesa. Inoltre, la violazione delle citate disposizioni è colpita, contrariamente a quanto affermano i giudici di merito, da sanzione di inutilizzabilità nella parte relativa alle domande suggestive, ai sensi dell'art. 191 in relazione all'art. 499 3° comma c.p.p.;
f) la violazione di legge e l'omessa motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 73, 5° comma, del T.U. n. 309/90, essendosi la Corte limitata ad escludere l'applicabilità della fattispecie lieve solo in base all'asserita non occasionalità della condotta dei ricorrenti, senza tener conto di tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p. alla stregua dei quali è valutabile l'entità del fatto;
g) nell'interesse del PO, del LA e del IO, il difensore deduce vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. Per il primo rileva che i giudici di merito, con riferimento alla testimonianza del sovrintendente della polizia di Stato Calabrese, hanno qualificato come spiegazioni quelle che invece erano state contraddizioni e ritrattazioni in cui era incorso il teste, in ordine a varie circostanze di tempo e di luogo, specificamente evidenziate dalla difesa nell'atto di appello e sulle quali è mancata un'altrettanta specifica disamina da parte della Corte. Per il LA, osserva che le cennate discrasie tra le varie deposizioni del teste Calabrese e tra queste ed il contenuto delle relazioni di servizio non consentono di ritenere provato il ruolo di tramite tra i fornitori e i tossicodipendenti che la Corte gli attribuisce con motivazione sommaria e del tutto apparente. Quanto al IO, evidenzia che è del tutto errato affermare che il coinvolgimento dell'imputato nel traffico di droga sia provato dalla "fotografia" degli avvenimenti cristallizzata nella relazione di servizio e come sia rilevante la circostanza che nelle dichiarazioni dei testi Torrisi, Mingolla e Calabrese, nel corso del dibattimento, non venga fatto alcun riferimento esplicito al IO, sicché si fonda la decisione su un atto illegittimamente acquisito, in quanto erroneamente ritenuto irripetibile, e si viola il principio di oralità del dibattimento.
Con motivi nuovi l'avv. Traverso, nell'interesse del PO, premesso che il giudizio di colpevolezza è stato fondato sulle "osservazioni" dei verbalizzanti, peraltro riguardanti comportamenti del tutto anodini, e sulla chiamata in correità del coimputato LE NI, che al dibattimento si è rifiutato di sottoporsi all'esame, chiede, in applicazione dell'art. 513, come modificato dalla legge 7.8.1997 n. 267 e dell'art. 6 di detta legge, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con nuova citazione del LE;
e, in subordine, la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 6 cit. nella parte in cui non prevede che la norma si applichi anche ai procedimenti pendenti in sede di legittimità.
3. Il NE (condannato per il capo 19) riguardante la ricezione, in concorso con il SC, di 200 gr. di cocaina), con atto da lui sottoscritto, deduce violazione dell'art. 192 in relazione all'art. 606 lettera b) e c) (rectius c) ed e)) per avere la Corte territoriale fondato il giudizio di responsabilità sulle sole dichiarazioni del teste Calabrese, peraltro vaghe e contraddittorie in ordine all'individuazione nel ricorrente della persona che ha ricevuto da ON AL in Bollate il pacchetto contenente 200 gr. di cocaina. Ciò costituiva, al più, un indizio, da solo inidoneo alla formazione del convincimento di colpevolezza. Censura, inoltre, l'inadeguata valutazione delle altre risultanze processuali a lui favorevoli e lamenta la violazione dell'art. 603 in relazione all'art. 606 lettera d) c.p.p., per avere la Corte d'appello rigettato la richiesta di parziale rinnovazione del dibattimento, per nuova assunzione del teste Calabrese al fine di chiarire le discrepanze tra le dichiarazioni del medesimo e le precedenti annotazioni di servizio e tra dette dichiarazioni e quelle rese dagli altri testimoni.
4. L'Avv. Umberto Luppino, nell'interesse del ON (condannato per il capo 6) relativo a vari fatti di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, in Milano nei mesi di luglio ed agosto 1993), denuncia violazione degli artt. 213 e 214 c.p.p. e conseguentemente mancanza di prove della responsabilità del ricorrente, fondata su un atto nullo quale la ricognizione fotografica effettuata dal coimputato TT nel corso delle indagini preliminari, non confermata in dibattimento per il rifiuto di quest'ultimo di essere sottoposto all'esame. Deduce altresì l'errata applicazione ed interpretazione dell'art. 192 3° comma c.p.p., avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto coincidenti le dichiarazioni dei chiamanti TT e LE, discordanti invece su vari punti nonché prive di riscontri esterni.
Con successivo atto del 19 ottobre 1997 gli avv. Gianfranco Di Meglio e PI ES chiedono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l'assoluzione del ON ai sensi dell'art. 530, 2° comma c.p.p. per carenza di prove della responsabilità, non potendosi utilizzare, secondo la nuova disciplina dell'art. 513 c.p.p., le dichiarazioni rese in sede di indagini dai coimputati TT e LE, essendosi costoro rifiutati di rispondere nel dibattimento. Chiedono, inoltre, il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e la riduzione della pena al minimo edittale.
5. L'avv. Pasquale Cofrancesco, nell'interesse del SC (condannato per lo stesso reato di cui al capo 19) in concorso con il ON) deduce violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 192 2° e 3° comma in relazione all'art. 606 lettere b) ed e) c.p.p.) per avere la Corte ritenuto, senza adeguato substrato probatorio, che il ricorrente fosse identificabile nel soggetto che insieme con il ON avrebbe ricevuto dal coimputato AL un pacco contenente 200 grammi di cocaina, omettendo di dare congruo rilievo alla versione difensiva - essersi recato l'imputato in quel sito per rubare un auto - confortata dalle dichiarazioni del teste EV e della parte offesa del furto.
6. Lo IM (assolto del reato sub 5) relativo a vari episodi di cessione di cocaina) a mezzo dell'avv. Massimo Pellicciotta deduce violazione dell'art. 192 c.p.p. per avere i giudici di merito assolto il ricorrente ai sensi del 2° comma dell'art. 530 c.p.p., pur in presenza della sola dichiarazione accusatoria del
TT, ritenuta dalla Corte del tutto generica e priva di ogni riscontro esterno, come tale non qualificabile indizio;
anche in considerazione dell'accertata estraneità dell'imputato al narcotraffico osservato dalla polizia giudiziaria nel corso dei numerosi e lunghi appostamenti effettuati. Lamenta, inoltre, l'illogicità della motivazione posto che le risultanze processuali non consentivano la formulazione di un dubbio sulla responsabilità del prevenuto ma imponevano l'assoluzione ai sensi del 1° comma dell'art. 530 c.p.p., emergendo da esse la prova certa dell'insussistenza dei fatti ascrittigli.
La IV sezione di questa Corte, cui il processo era stato assegnato, ravvisando il contrasto di giurisprudenza sulla questione, posta dal PO, dal RE, dal LA e dal IO, se le contestazioni suppletive ex artt. 516 e segg. c.p.p. possano aver luogo anche prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, ha rimesso i ricorsi, con ordinanza del 12 novembre 1997, a queste Sezioni Unite.
Per la relativa trattazione il Primo Presidente Aggiunto ha fissato l'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nell'ordine logico merita priorità di esame la questione di diritto, oggetto della rimessione alle Sezioni Unite (e dei motivi di ricorso di PO, RE, LA e IO), e cioè se le modifiche ed integrazioni delle contestazioni, di cui si occupano gli artt. 516 ("Modifica della imputazione") e 517 c.p.p. ("Reato concorrente e circostanze aggravanti"), possano o meno essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale e quindi sulla base di atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, di segno positivo (per tutte: sez. 3, 11 gennaio 1996, Castiglia), il pubblico ministero, potendo provvedere alle contestazioni c.d. suppletive nel corso dell'istruzione dibattimentale, a maggior ragione potrebbe esercitare tale potere prima che essa abbia inizio, non sacrificandosi in alcun modo il diritto di difesa dell'imputato (art. 24 comma 2 Cost.). Tanto è vero che a seguito della contestazione suppletiva l'imputato può chiedere ed ottenere un termine a difesa (art. 519).
Tutt'al più la contestazione suppletiva, anteriore all'istruzione dibattimentale, potrebbe considerarsi "anomala" (alla luce del testo normativo degli artt. 516 e 517 che collocano detta contestazione "... nel corso dell'istruzione dibattimentale ..."), ma mai potrebbe configurare una nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 522 c.p.p.. (sez. 3, 16 novembre 1993, Pederzini). E ciò anche quando il pubblico ministero provveda ad integrazioni significative dell'imputazione (sez. 2, 17 marzo 1993, Viciani) ed ancorché l'imputato fosse contumace o assente (art. 520 c.p.p.). In conclusione, secondo l'orientamento giurisprudenziale in esame, la contestazione effettuata nella fase iniziale del dibattimento, a seguito di nuova o diversa valutazione da parte del pubblico ministero dei dati acquisiti nelle indagini preliminari, rende più completo ed adeguato l'oggetto del rapporto processuale, senza con ciò violare il diritto di difesa dell'imputato (sez. 5, 17 maggio 1993, Maiorano;
sez. 2, 26 settembre 1994, Nobile). L'orientamento giurisprudenziale di segno opposto si basa, invece, sul dato letterale delle norme in esame, cioè, come si è detto, sulla collocazione della contestazione suppletiva "nel corso dell'istruzione dibattimentale". Ciò vorrebbe significare - secondo detta tesi- che la contestazione non possa aver luogo se non in forza di ulteriori elementi (ulteriori rispetto a quanto acquisito nella fase delle indagini preliminari) acquisiti cioè nel corso dell'istruzione dibattimentale stessa.
La ragione di tale linea interpretativa starebbe nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti (su base paritaria) che caratterizza, appunto, il rito accusatorio.
Altrimenti, - si dice ancora - si consentirebbe al pubblico ministero di eludere l'obbligo della "discovery", al momento dell'instaurazione del dibattimento. Cioè, da una parte, si andrebbe a sottrarre materiale investigativo alla conoscenza dell'imputato in sede di udienza preliminare e, dall'altra, riversando detti elementi nella fase dibattimentale, mediante la contestazione suppletiva, si verrebbe ad incidere sull'esercizio del diritto di difesa (sez. 3, 22 marzo 1996, Iaccarino). In conclusione, - secondo tale orientamento - è necessario che la contestazione suppletiva o la modifica dall'imputazione traggano esclusiva ragione dall'istruzione dibattimentale (sez. 3, 17 marzo 1998, Picchioni).
2. Le Sezioni Unite ritengono maggiormente corretto, sotto il profilo ermeneutico, l'orientamento giurisprudenziale che dà una soluzione positiva alla questione in esame.
Come è stato già sottolineato dalle Sezioni Unite (sent. 29 ottobre 1997, Schillaci), "canone ermeneutico fondamentale è che, nell'applicare la legge, non si possa ad essa attribuire altro senso se non quello fatto palese: a) "dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse"; b) "e dalla intenzione del legislatore" (art. 12 disp. prel.). Laddove la congiunzione "e" sta ad indicare che l'operazione ermeneutica coinvolge in modo concorrente e paritario entrambi i criteri sopra indicati".
Ora, proprio applicando detto canone ermeneutico, non è possibile, per le ragioni che si esporranno, riconoscere al dato letterale della locuzione, che compare in entrambi gli articoli 516 e 517 (" ... nel corso dell'istruzione dibattimentale ..."), la portata di criterio guida nella interpretazione delle due norme. Va al riguardo rilevato che la direttiva n. 78, di cui all'art. 2 delle legge delega per il vigente codice di rito (L. 16 febbraio 1987 n. 81), prevedendo appunto il potere del pubblico ministero di procedere nel dibattimento alla modifica dell'imputazione non pone specifici limiti temporali all'esercizio di detto potere nell'ambito di tale fase processuale, ne' consente di fare distinzioni quanto alla fonte degli elementi dai quali la contestazione "suppletiva" trae causa.
E ciò è stato previsto dalla direttiva in esame, e poi introdotto nel codice di rito, perché la modifica dell'imputazione o la contestazione di una circostanza aggravante, come pure di un reato concorrente, non possono che considerarsi come eventualità fisiologiche in un sistema processuale che si ispira al rito accusatorio incentrato nel dibattimento, ma che non consente, come più volte ricordato dalla Corte Costituzionale, dispersione degli elementi utili per un "giusto processo".
Ora, è vero che la tendenziale parità delle parti, cui si ispira la logica del sistema accusatorio - nell'esaltare il principio del contraddittorio - richiede che il pubblico ministero formuli l'imputazione in base agli elementi d'accusa già acquisiti nelle indagini preliminari (artt. 405-407 c.p.p.) e che, a sua volta, l'imputato, posto a conoscenza degli elementi di accusa, possa sin dall'inizio del dibattimento contrastarli efficacemente. Ma ciò non può comportare, come ineluttabile conseguenza, che, se il pubblico ministero, per inerzia o errore, abbia omesso in parte la contestazione di elementi di accusa già acquisiti, non possa provvedervi poi nel dibattimento, e sin dal suo inizio, apportando le necessarie modifiche all'imputazione.
L'orientamento che si basa sul mero dato letterale delle norme in esame, - contraddetto, come si è visto, dalla direttiva di delega, nei termini sopra esposti -, sanzionando con la nullità ai sensi dell'art. 522 la sentenza emessa sulla base di detta contestazione suppletiva, comporterebbe, poi, l'assurdo risultato che il giudice - in presenza di una richiesta di modifica dell'imputazione - sarebbe tenuto a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p., perché si proceda ad un nuovo dibattimento.
Il che darebbe luogo a un formalismo esasperato ed ingiustificato in assenza di violazione del diritto di difesa dell'imputato.
3. Senza contare, infine, che l'orientamento condiviso da questo Collegio consente, mediante la contestazione suppletiva all'inizio del dibattimento e sulla base di elementi non considerati nella formulazione dell'originaria imputazione, di scongiurare, nell'ipotesi di reato concorrente, l'inizio di un nuovo dibattimento, con un allungamento dei tempi di definizione del processo;
ed in caso di circostanza aggravante o di modifica dell'imputazione evita di precludere al pubblico ministero la possibilità di richiedere un accertamento completo del fatto- reato, in sede di giudizio. E ciò perché gli elementi modificativi od integrativi del fatto (quali le circostanze aggravanti) non potrebbero mai formare oggetto di autonomo giudizio penale. Mentre l'opposta tesi comporterebbe nella prima ipotesi, con l'instaurazione di un nuovo dibattimento, la violazione dei principi di immediatezza e di concentrazione del dibattimento (direttiva n. 66 dell'art. 2 della legge di delega), posti a base del "giusto processo" (per tutte: Corte Cost. 31 maggio 1996, n. 177). Nella seconda, si darebbe luogo ad una contrazione dell'ambito di esercizio dell'azione penale, con ciò contravvenendosi al disposto dell'art. 112 Cost.
4. E ciò, nonostante che la tesi interpretativa favorevole alla contestazione suppletiva nell'ipotesi in esame non comporti compromissione alcuna del diritto di difesa dell'imputato; tanto è vero che degli elementi a base di detta contestazione è comunque garantita la tempestiva conoscenza alla difesa, ai sensi degli artt. 430 comma 2, 431, 433 comma 2, 466 c.p.p. Ed ancora, proprio a garanzia del diritto di difesa, l'art. 519 c.p.p. dà facoltà all'imputato, nei cui confronti il pubblico ministero abbia proceduto a contestazione suppletiva ("salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva"), di chiedere al giudice un termine per poter contrastare l'accusa perché in parte integrata o modificata. La norma in esame, peraltro, aggiunge che il tempo concesso dal giudice non può essere "inferiore al termine per comparire previsto dall'art. 429 (art. 519, comma 2), cioè non inferiore a venti giorni, pari a quello stabilito per il decreto che dispone il giudizio e può essere addirittura superiore fino a giungere a quaranta giorni (art. 519, comma 2), durante i quali il dibattimento rimane sospeso.
Le garanzie previste per l'imputato in caso di contestazione suppletiva sono state, poi, ampliate dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Così, con sentenza n. 241 del 1992, è stata dichiarata illegittima l'ultima parte del secondo comma dell'art. 519 che limitava il diritto dell'imputato "a chiedere l'ammissione di nuove prove" solo quando risultasse "assolutamente necessario" (art. 507 c.p.p.), riconoscendo così, anche in siffatta ipotesi, al diritto di difesa quella pienezza prevista dall'art. 190 c.p.p. Ed ancora, viene riconosciuta all'imputato la facoltà di chiedere il c.d. patteggiamento anche con riguardo al reato concorrente contestato in dibattimento od al reato modificato ai sensi dell'art. 516 (sent. n. 265 del 1994: illegittimità dagli artt. 516 e 517 c.p.p. nella parte in cui non prevedevano la facoltà di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni). Nè la contestazione suppletiva avvenuta in dibattimento impedisce all'imputato di fare richiesta di oblazione a norma degli artt. 162 e 162 bis c.p. in ordine al fatto-reato modificato o al reato concorrente (Corte Cost. sent. n. 530 del 1995). Con riguardo, poi, al rilievo critico, pur avanzato, che la contestazione ex artt. 516 e 517, per fatti già conoscibili da parte del pubblico ministero a chiusura delle indagini preliminari, sarebbe di ostacolo alla richiesta di giudizio abbreviato, la Corte Costituzionale (sent. n. 265 del 1994) ha rimesso alla discrezionalità del legislatore di trovare un adeguato rimedio tecnico-processuale in generale, in tutte le ipotesi cioè di contestazione suppletiva;
dal momento che l'art. 439 c.p.p. pone un preciso limite temporale, di carattere preclusivo, per esercitare tale facoltà.
Ma, sul punto - per quanto concerne la soluzione della questione in esame -, non si comprende, neppure sotto il profilo logico, come si possa seriamente agitare tale rilievo, quando l'imputato, pur avendone la facoltà, non abbia optato per il rito abbreviato già prima della data fissata per il dibattimento con riguardo all'imputazione originaria ovvero "principale".
5. Conclusivamente, se è fuori discussione che gli elementi nuovi emersi per la prima volta nell'istruzione dibattimentale debbano sollecitare il pubblico ministero a provvedere direttamente (vedi artt. 516 e 517, e non previa autorizzazione del presidente, come previsto dal secondo comma dell'art. 518 in caso di "fatto nuovo") alla modifica od all'integrazione dell'imputazione originaria, oppure a nuove contestazioni, è azzardato sotto l'aspetto giuridico, ma soprattutto logico in considerazione della ratio normativa, escludere tale eventualità quando gli elementi siano già emersi prima dell'istruzione dibattimentale, ma siano stati "trascurati" nella contestazione originaria. E ciò tutte le volte che essi s'impongano all'attenzione del pubblico ministero nel dibattimento;
specie considerando che tale ufficio nel dibattimento potrebbe essere rappresentato, come accade sovente, da magistrato diverso da quello che ha "formalizzato" inizialmente l'accusa.
Pertanto, le Sezioni Unite ritengono di affermare che le contestazioni ai sensi degli artt. 516 e 517 possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, cioè sulla base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.
6. Con motivi nuovi i difensori del PO e del ON hanno chiesto l'annullamento della sentenza sotto il profilo dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei chiamanti in correità MA TT e NI LE (minore), che in sede dibattimentale non hanno confermato le accuse rese nel corso delle indagini preliminari;
la richiesta è in riferimento alla modifica dell'art. 513 c.p.p. introdotta con la Legge 7.8.1997 n. 267, applicabile ai processi in corso nei limiti previsti dalla norma transitoria di cui all'art. 6.
Anzitutto, va rilevato l'inammissibilità del motivo nuovo nei confronti del PO per l'irrituale presentazione dell'atto presso la Cancelleria della Corte di Appello di Milano anzichè presso la Cancelleria della Corte Suprema (artt. 585 co. 4 e 591 co. 1 lett. c) c.p.p.).
La questione prospettata dal ON attiene all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare nei confronti di altri, ovvero rese da imputato in procedimento connesso (art. 513 c.p.p. secondo la formulazione previgente) alla stregua della disciplina introdotta, con la norma transitoria citata, per i processi in corso in cui si sia verificata la lettura di dichiarazioni di soggetti che si sono avvalsi in dibattimento della facoltà di non rispondere.
Ora, in tema di normativa transitoria della legge 7 agosto 1997 n. 267, nei procedimenti penali in corso innanzi a questa Corte
Suprema l'applicazione dell'art. 6 è stata subordinata da queste Sezioni Unite (sentenze 25 febbraio 1998, Gerina ed altro;
13 luglio 1998, Citaristi ed altri) alla sussistenza delle seguenti condizioni:
1) necessità che l'applicazione della nuova normativa sia stata introdotta a mezzo di motivi "nuovi", presentati ai sensi del coordinato disposto degli artt. 606 ult. comma e 609 comma 2 ult. parte c.p.p.;
2) "necessità" che gli originari motivi di ricorso abbiano rimesso alla cognizione della Corte di cassazione il controllo della motivazione nel punto relativo alle dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in procedimenti connessi, .... (poichè) il Supremo Collegio non potrebbe applicare la nuova disciplina se questa vertesse su un tema di decisione irretrattabilmente coperto da preclusioni ..." (sentenza "Gerina");
3) "necessità di verificare la rilevanza sul "dictum" contenuto nella sentenza impugnata degli elementi probatori desunti dalle letture delle dichiarazioni .... non più consentite, nel senso che la Corte di legittimità deve accertare se la valutazione dei predetti elementi abbia avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito e deve, quindi, controllare la struttura argomentativa della motivazione ..." (sentenza "Gerina"). Nel caso in esame, il "devolutum" originario conteneva la censura sulla valutazione della prova acquisita mediante la lettura delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dai collaboranti TT e LE, sicché ad esso si aggancia in maniera organica il motivo nuovo relativo alla modifica legislativa intervenuta tra la pronuncia della sentenza di appello ed il giudizio di cassazione. Resta, dunque, da controllare se, escluso dal contesto argomentativo del giudice di appello il contenuto delle dichiarazioni dei suindicati chiamanti in correità, permanga salda la decisione sulla responsabilità del ON per la presenza del residuo apparato motivazionale sufficiente a supportarla.
I giudici del merito hanno affermato che "l'ossatura del materiale probatorio" si compone "dei risultati dei servizi di osservazione condotti dalla p.g. nel quartiere di Quarto Oggiaro dal mese di giugno 1993 fino all'aprile 1994", al pari delle propalazioni dei collaboranti. In particolare per il ON, gli accertamenti eseguiti dal Commissariato Cenisio nei giorni precedenti l'arresto del TT avvenuto il 30 agosto 1993, in epoca perfettamente compatibile nel tempo con l'attività criminosa svolta dal ricorrente, legittimamente acquisiti all'udienza del 29 aprile 1995, attengono al suo riconoscimento fotografico in un contesto di spaccio della droga - il motivo relativo al riconoscimento è comune ai ricorrenti PO, RE, LA e IO -.
7. L'art. 234 c.p.p., tra l'altro, considera "prova documentale", di cui è consentita l'acquisizione, la rappresentazione di fatti, persone o cose mediante la fotografia;
ed è tale il "fermo immagine" che consta di una rappresentazione statica tratta da una videoregistrazione.
Nel caso in esame, le fotografie raffiguranti alcuni imputati in atteggiamenti di attività di spaccio di sostanze stupefacenti sono state acquisite dagli album predisposti dalla polizia giudiziaria ad illustrazione e documentazione visiva delle osservazioni compiute, non più riproducibili, quali "atti non ripetibili" (art. 431 lett. b) c.p.p.) che sono stati ritualmente acquisiti per la loro utilizzazione probatoria.
L'irripetibilità deriva dall'impossibilità di riprodurre al dibattimento la situazione percepita e rappresentata in un determinato contesto temporale, spaziale e modale non rinnovabile, la quale verrebbe altrimenti dispersa ai fini probatori. Peraltro, mentre il documento grafico è già una prova precostituita se è sottoscritto dall'autore (art. 2702 cod. civ.), la fotografia acquista valore di documento ai fini probatori se la paternità ed il contenuto dell'immagine fissata siano asseverati attraverso la testimonianza di chi ne è stato l'autore. Ciò si è verificato nella specie poiché gli agenti operanti, in sede dibattimentale, riconoscendo la paternità e individuando i contesti raffigurati, hanno costituito valida prova dell'attività di spaccio del ON. E lo specifico dato probatorio si salda perfettamente con l'episodio del gennaio successivo in cui il suddetto venne individuato con altri in evidente contesto di spaccio di droga, essendo stati sequestrati eroina e denaro relativi all'illecita cessione. Se pur gli atti relativi a quest'ultimo episodio per errore di contestazione della data del commesso reato siano stati rimessi al pubblico ministero, il loro contenuto, in quanto oggetto di testimonianza degli agenti operanti legittimamente acquisita al processo (artt. 515 e 526 c.p.p.), concorre per la sua efficacia di prova logica a confermare la documentata attività di spaccio del ON per il periodo luglio-agosto 1993 correttamente contestato, essendo stata anche congruamente motivata l'infondatezza dell'assunto difensivo dell'incompatibilità fra la suddetta condotta illecita e la sottoposizione dell'imputato a libertà vigilata o all'obbligo della firma.
Nè dubbio alcuno sussiste in ordine alla qualifica di atti irripetibili dei verbali di sopralluogo e di osservazione e delle riprese fotografiche connesse che, in quanto riproducenti fatti e persone individuate in situazioni soggette a mutamento, non riproducibili e collegabili all'esistenza del reato ed alla responsabilità del ricorrente, possono essere utilizzati ai fini probatori (arg. ex artt. 354, 357, 360, 373, 431, 511, 515 e 526 c.p.p). Resiste, dunque, il tessuto argomentativo fondato sui residui dati probatori utilizzati ai fini della ritenuta responsabilità del ON.
8 - In ordine agli altri motivi si osserva:
a) ON: la questione sul trattamento sanzionatorio, introdotta in maniera del tutto generica con i motivi nuovi, non ha formato oggetto dei motivi di ricorso originari, sicché non è proponibile (Cass. Sez. Un. sent. 25 febbraio 1998, Bono);
b) RE, PO, LA, IO: è assolutamente generica la questione sui ripetuti interventi del Presidente del Tribunale nell'esame testimoniale anche con domande suggestive;
è congruamente motivato il diniego dell'attenuante di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. n. 309/90, vertendosi in attività di spaccio non occasionale ma accertata quale momento dell'abituale mercato illecito di sostanze stupefacenti radicato in un quartiere milanese, sicché il fatto nel suo insieme non presenta connotati di minore offensività che destino minori reazioni nella società (Cass. Sez. 4 sent. 19 gennaio 1995, De Luca);
c) PO, LA, IO: costituisce in larga parte censura di merito il motivo relativo alla ritenuta responsabilità, in ordine alla quale il giudice di appello ha adeguatamente motivato, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale del Supremo Collegio, sulla chiamata in correità e sui riscontri;
nonché sulla testimonianza resa dal sovrintendente P.S. Calabrese. In particolare, del IO è stata congruamente dimostrata la non occasionalità della sua presenza ed il ruolo di "vedetta", prolungato nel tempo, in un contesto di attività di spaccio ad opera di altri imputati a lui "vicini";
d) SC e ON: le censure attengono soprattutto al fatto, a fronte di adeguata e coerente ragione data dalla corte di merito sull'autoveicolo, appartenente al SC, col quale ON AL trasportò la sostanza stupefacente prelevata da un garage sito in Bollate, per poi consegnarla al ON secondo quanto ha dichiarato il Calabrese, che ha assistito all'episodio - da ciò l'implicito rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello per l'evidente non decisività della riassunzione della testimonianza -;
e) IM: il giudice di appello ha congruamente argomentato in ordine all'assoluzione a norma del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., stante la presenza nella sua abitazione della cocaina portata dal cognato SC IT, a fronte dell'accusa a suo carico di aver consentito l'"imbosco" della sostanza stupefacente nel luogo suddetto;
f) BA: è manifestamente infondata la censura sul calcolo della pena in quanto all'omissione del giudice di primo grado ha ovviato il giudice di appello, cui la questione era stata devoluta, funzionalmente competente a sostituirsi per integrare la motivazione carente, o addirittura mancante, nella sentenza appellata (Cass. sez. 3, sent. 21 aprile 1994, Marconi). È infondato il motivo relativo alla contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 73 co. 7 D.P.R. 309/90 per essersi limitato il ricorrente ad ammettere la sua responsabilità, peraltro evidente stante l'esito delle perquisizioni, senza apportare un contributo valido ad evitare che l'attività delittuosa fosse portata ad ulteriori conseguenze, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti di droga. Correttamente il giudice del merito ha ritenuto insussistente l'"attività collaborativa" del BA, presupposto per il riconoscimento dell'attenuante in questione, non essendo sufficienti ad integrarla ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione delle sostanze stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività d'indagine già in corso in quella direzione (Cass. Sez. 6, sent. 30 agosto 1993, Lorusso). Pertanto, i ricorsi vanno rigettati. Segue l'obbligo dei ricorrenti del pagamento in solido delle spese processuali
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Roma 28 ottobre 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11 MARZO 1999.