Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/03/2014, n. 27600
CASS
Sentenza 13 marzo 2014

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Massime1

Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, l'illegalità sopravvenuta della pena inflitta, determinata da una modifica normativa incidente in maniera rilevante sui limiti sanzionatori edittali sia minimi sia massimi. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di patteggiamento impugnata, in ragione della novella legislativa dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309 del 1990).

Commentario1

  • 1Mutamenti normativi sullo spaccio di lieve entità (Cass., 14961/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Alle sezioni unite la questione se il giudice debba applicare anche di ufficio la disciplina normativa più favorevole rispetto ai mutamenti normativi verificatisi - in riferimento al regime sanzionatorio concernente le fattispecie attenuate di cui al comma 5^ dell'art. 73 D.P.R. 309/90 - dapprima con il D.L. 146/13 convertito nella L. 10/14 e successivamente con il D.L. 36/14 a sua volta convertito nella L. 79/14. Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 marzo ? 13 aprile 2015, n. 14961 Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 19 settembre 2008 il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Bari dichiarava - per quanto qui di interesse - D.F.D. , imputato di plurimi episodi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/03/2014, n. 27600
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27600
Data del deposito : 13 marzo 2014

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