Sentenza 13 marzo 2014
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, l'illegalità sopravvenuta della pena inflitta, determinata da una modifica normativa incidente in maniera rilevante sui limiti sanzionatori edittali sia minimi sia massimi. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di patteggiamento impugnata, in ragione della novella legislativa dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309 del 1990).
Commentario • 1
- 1. Mutamenti normativi sullo spaccio di lieve entità (Cass., 14961/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Alle sezioni unite la questione se il giudice debba applicare anche di ufficio la disciplina normativa più favorevole rispetto ai mutamenti normativi verificatisi - in riferimento al regime sanzionatorio concernente le fattispecie attenuate di cui al comma 5^ dell'art. 73 D.P.R. 309/90 - dapprima con il D.L. 146/13 convertito nella L. 10/14 e successivamente con il D.L. 36/14 a sua volta convertito nella L. 79/14. Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 marzo ? 13 aprile 2015, n. 14961 Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 19 settembre 2008 il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Bari dichiarava - per quanto qui di interesse - D.F.D. , imputato di plurimi episodi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/03/2014, n. 27600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27600 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 13/03/2014
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 506
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO GI - Consigliere - N. 3039/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UO GI, n. a Napoli il 15/3/1976;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 28/3/2013 (n. 11112/2012). RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/3/2013, la Corte d'Appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado con cui il Tribunale aveva condannato UO GI alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 18.000= di multa per il delitto di cui alla D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per la detenzione per fini di cessione di 21
cilindretti eroina, 46 cilindretti di cocaina (acc. in Napoli il 21/3/2012).
La corte di merito, nel confermare la pena irrogata in primo grado e la equivalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità con la recidiva reiterata, negava il riconoscimento delle attenuanti generiche.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato lamentando il difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche a fronte della minima entità del fatto essendosi trattato di una modesta attività di spaccio da strada, senza espressione di alcuna professionalità. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza deve essere annullata con rinvio nei termini di seguito precisati.
2. La censura relativa al diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondata. È insegnamento di questa Corte che "La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 42688 del 24/09/2008 Ud. (dep. 14/11/2008), Caridi, Rv. 242419; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 7707 del 04/12/2003 Ud. (dep. 23/02/2004), Anaclerio, Rv. 229768; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6771 del 22/04/1981 Ud. (dep. 09/07/1981), Brunelli, Rv. 149699).
Nel caso di specie il giudice di merito, nel negare le attenuanti, ha richiamato la negativa personalità dell'imputato, emergente dai plurimi precedenti penali. Pertanto, la coerenza e logicità della motivazione sul punto, la rende insindacabile in questa sede.
3. Ciò detto va osservato che nelle more tra la sentenza di appello e la celebrazione del giudizio di cassazione, in relazione alle disposizioni dell'art. 73, comma 5 è intervenuta una rilevante modifica legislativa con il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 convertito, con modificazioni, in L. 21 febbraio 2014, n. 10. L'art. 2 ha introdotto nel testo del D.P.R. 309 del 1990 un nuovo comma 5 che ha ridefinito i contorni della fattispecie in esame nel senso che la medesima costituisce titolo autonomo di reato e non, come in precedenza, circostanza attenuante, prevedendo, inoltre una nuova cornice edittale. La novella determina conseguenze nel presente processo in cui è stato operato un giudizio di comparazione (tra l'attenuante del comma 5 e la recidiva) non più attuale e con la irrogazione di una pena che, pertanto, non è più conforme all'attuale perimetro sanzionatorio edittale del quinto comma, più favorevole.
Ritiene il Collegio che alla applicazione della nuova normativa nei processi in corso, in quanto più favorevole, non sia di ostacolo la inammissibilità del ricorso trattandosi di questione che deve essere rilevata di ufficio ex art. 609 cod. proc. pen., non potendosi considerare preclusivo la formazione del giudicato in senso sostanziale (nel senso da ultimo espresso da S.U. n. 24246 del 2004), atteso che la novella normativa è intervenuta successivamente alla data di proposizione del presente ricorso e, pertanto, certamente non era possibile tenere conto di essa nella formulazione dei motivi proposti.
Si impone, pertanto, per quanto detto, l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio, quindi, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., il capo concernente la penale responsabilità è divenuto irrevocabile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'entità della pena e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2014