Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 giugno 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 agosto 2014 |
Commentari • 26
- 1. CriminologiaWebit.It · https://www.filodiritto.com/
Diritto / L'associazione di stampo mafioso dal punto di vista normativo e criminologico L'espressione “criminalità organizzata” è venuta in uso intorno alla metà degli anni Settanta, in relazione ai fenomeni dei sequestri di persona e di diffusione... Diritto / I reati con finalità di terrorismo internazionale ex art. 270 bis c.p., in particolare la configurabilità del concorso esterno I reati associativi rappresentano una forma di manifestazione del reato caratterizzata dalla presenza di una pluralità di agenti. Si tratta di reati dislocati... Diritto / La nuova fattispecie giuridica del reato informatico: la legislazione Europea nella regolazione del Computer Crime Come è sotto gli …
Leggi di più… - 2. Estinzione del reato per intervenuta prescrizione: applicazione e limiti dell’art. 531 c.p.p. (Giudice Cristiana Sirabella)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
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- 4. Diritto penitenziarioWebit.It · https://www.filodiritto.com/
Diritto / Princìpi generali del processo minorile [Estratto del volume di Glauco Giostra, Il processo penale minorile. Commentario al D.P.R. 448/1988, Giuffrè, Terza Edizione, 2009] Art. 1 Princìpi generali del... Diritto / Le origini e l'evoluzione storica della legislazione antimafia L'espressione “criminalità organizzata”, nel nostro Paese, evoca immediatamente l'idea di mafia e, più precisamente, dell'organizzazione mafiosa denominata... Diritto / Cenni sulla normativa premiale e le misure di protezione predisposte a favore dei collaboratori di giustizia Abstract: Il testo affronta, seppur per grandi linee, l'origine, l'evoluzione e i principi generali della disciplina normativa in …
Leggi di più… - 5. Autore: Fabio Fiorentinhttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Giurisprudenza • 112
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/05/2018, n. 10538Provvedimento: nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9541-2017 proposto da: NO NN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO TOMASSETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FEDERICO TEDESCHINI; - ricorrente - contro FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA CALABRIA, CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO, 63, presso lo studio dell'avvocato SABRINA MORELLI, che li rappresenta e difende; - contro ricorrente - COLLEGIO NAZIONALE DEGLI …Leggi di più...
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- 2. Trib. Lecce, sentenza 31/05/2025, n. 1759Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 7706/2022 R.G., TRA , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 , , , in proprio e Parte_5 Parte_6 Parte_7 qualità di eredi di , Persona_1 Rappresentati e difesi dall'avv. Marco Lezzi, procuratore domiciliatario; - attori - CONTRO Controparte_1 , Controparte_2 Rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Lecce; - convenuti - REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA, - convenuto contumace - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato nell'ottobre 2022 , …Leggi di più...
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- 3. TAR Cagliari, sez. II, sentenza 27/01/2025, n. 41Provvedimento: Pubblicato il 27/01/2025 N. 00041/2025 REG.PROV.COLL. N. 00880/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 880 del 2023, proposto da Collegio Interprovinciale Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Oristano-Cagliari-Carbonia/Iglesias-Medio Campidano, Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Sassari-Nuoro-Olbia/Tempio-Ogliastra, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti e Claudio Tuveri, con …Leggi di più...
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- 4. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 761Provvedimento: Pubblicato il 28/04/2026 N. 00761/2026 REG.PROV.COLL. N. 00739/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 739 del 2020, proposto da Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Cosenza, Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Catanzaro-Crotone-Vibo valentia, Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Guzzo e …Leggi di più...
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- 5. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1555Provvedimento: Pubblicato il 27/02/2026 N. 01555/2026REG.PROV.COLL. N. 06149/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6149 del 2025, proposto da Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Oristano-Cagliari-Carbonia/Iglesias-Medio e Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Sassari-Nuoro-Olbia/Tempio-Ogliastra, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti e Claudio Tuveri, con …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. (( 1. Il titolo di agrotecnico, ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 11, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di maturita' di agrotecnico presso gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754 , l'abilitazione all'esercizio della professione e che siano iscritti nell'albo professionale.
2. L'abilitazione all'esercizio della professione e' subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 , e successive modificazioni; possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano compiuto un periodo di pratica biennale presso un agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio;
b) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro, con contratto a norma dell' articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 , con mansioni proprie del diploma di cui al comma 1;
c) abbiano prestato, per almeno tre anni, attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie del diploma di cui al comma 1;
d) siano in possesso del diploma rilasciato da apposita scuola diretta a fini speciali di durata biennale istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 .
3. Il conseguimento dell'abilitazione professionale, se non accompagnato dall'iscrizione nell'albo, non da' diritto all'uso del titolo professionale di cui al comma 1.
4. Le modalita' di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonche' la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi provinciali degli agrotecnici, sono disciplinate con direttive emanate dal consiglio del collegio nazionale )) - Art. 2. 1. In ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera professione almeno venti agrotecnici e' costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale retto da un consiglio, avente personalita' giuridica di diritto pubblico. Se il numero degli agrotecnici esercenti la professione in una provincia e' inferiore a venti, essi sono iscritti nell'albo del collegio indicato dal consiglio del collegio nazionale.
2. Sono organi del collegio il presidente, il consiglio, l'assemblea degli iscritti nonche' il collegio dei revisori dei conti, quando ne ricorrano le condizioni.
3. Ogni collegio con piu' di cinquanta iscritti ha un collegio dei revisori dei conti eletto dall'assemblea e formato da tre membri effettivi ed uno supplente che, nel corso della sua prima riunione, elegge al proprio interno un presidente. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. Il ((Ministro della giustizia)) , su proposta del consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici, provvede alla costituzione di nuovi collegi nominando un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.
5. Quando in un collegio venga a mancare il numero minimo di iscritti di cui al comma 1, il ((Ministro della giustizia)) puo' disporre la fusione con un altro collegio, sentito il consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici. - Art. 3. (( 1. Il consiglio del collegio provinciale e' composto da cinque membri se gli iscritti non superano i cento; da sette membri se gli iscritti sono compresi fra centouno e cinquecento; da nove membri se il numero degli iscritti supera i cinquecento. I suoi componenti sono eletti dagli iscritti riuniti in assemblea e durano in carica quattro anni, con possibilita' di rielezione.
2. Il consiglio elegge al proprio interno un presidente e un segretario, che esercita funzioni di tesoriere; in caso di assenza del presidente ne fa le veci il consigliere piu' anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianita', il piu' anziano di eta'.
3. Le riunioni del consiglio sono valide se interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente, ad eccezione dei procedimenti disciplinari.
4. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica; i membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni in base al maggior numero di preferenze ottenute.
5. Il consiglio del collegio provinciale puo' essere sciolto quando non si provveda all'integrazione di uno o piu' membri dimissionari e decaduti; quando non sia piu' in grado di funzionare; quando si verifichi l'inosservanza di leggi, regolamenti o deliberazioni esecutive del consiglio del collegio nazionale; quando ricorrano altri gravi motivi;
6. Lo scioglimento del consiglio e' disposto dal Ministro di grazia e giustizia sentito il consiglio del collegio nazionale; con il provvedimento di scioglimento e' nominato in una terna di iscritti nell'albo proposta dal consiglio del collegio nazionale, un commissario straordinario.
7. Il presidente ha la rappresentanza del collegio, convoca e presiede l'assemblea, esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, rilascia la tessera di riconoscimento nonche' le attestazioni e le certificazioni relative agli iscritti.
8. L'assemblea e' convocata dal consiglio almeno una volta l'anno; essa e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' degli iscritti all'albo e, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo dello stesso giorno, con qualsiasi numero di intervenuti. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
9. L'assemblea per la elezione del consiglio e, quando ricorra il caso, del collegio dei revisori dei conti e' fissata dal presidente uscente nei quaranta giorni precedenti la data di scadenza del consiglio in carica; in caso di mancata convocazione nei termini, vi provvede il consiglio del collegio nazionale a richiesta di qualsiasi elettore o d'ufficio, nominando un commissario straordinario.
L'assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione se partecipano alle elezioni almeno un terzo degli elettori ed in seconda convocazione, almeno un'ora dopo dello stesso giorno, se vi partecipa un numero di votanti non inferiore al 10 per cento degli aventi diritto, purche' superiore al numero dei consiglieri da eleggere. La data dell'assemblea e' comunicata agli iscritti almeno quindici giorni prima.
10. Il voto e' personale, diretto, segreto e viene espresso per mezzo di una scheda conforme al modello predisposto dal consiglio del collegio nazionale recante un numero di preferenze non superiore a quello delle persone da eleggere. Non e' ammesso il voto per delega.
Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto puo' proporre reclamo al consiglio del collegio nazionale entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti ))