Sentenza 14 marzo 2005
Massime • 1
Le dichiarazioni spontaneamente rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, all'atto dell'arresto in flagranza di reato (nella specie furto), sono documentate in verbale, a norma dell'art. 357 comma secondo lett. b) cod. proc. pen., e che tale verbale, allorquando contiene dichiarazioni ritenute calunniose, costituisce cosa pertinente al reato di calunnia, di cui sono ammessi il sequestro (art. 253 cod. proc. pen.), l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento (art. 431) e la conseguente utilizzabilità dibattimentale nel procedimento di calunnia. Il verbale delle predette dichiarazioni è, in ogni caso, un documento a norma dell'art. 234 cod. proc. pen. e, come tale, può essere acquisito a norma dell'art 190 cod. proc. pen. e utilizzato come prova nel processo per calunnia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/03/2005, n. 15791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15791 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco Presidente del 14/03/2005
Dott. AMBROSINI Giangiulio Consigliere SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore Consigliere N. 419
Dott. CORTESE Arturo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello Consigliere N. 11047/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia;
avverso la sentenza in data 26.11.2002 del Tribunale di Gorizia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza emessa nel corso degli atti preliminari il 2.10.2001 e la sentenza emessa in data 26.11.2002 dal Tribunale di Gorizia che ha assolto VI MA dall'imputazione per il reato di calunnia per avere, con dichiarazioni rese a personale della Questura di Gorizia, incolpato la moglie UF OL, sapendola innocente di una serie di reati di furto.
2. Il Procuratore ricorrente sostiene che l'ordinanza e la sentenza suindicate sono affette da inosservanza ed erronea applicazione delle norme penali di cui agli artt. 350, comma 7, 234, comma 2, 235 e 431 c.p.p.. In particolare la decisione impugnata è viziata dall'errore commesso nella fase predibattimentale dal giudice che - aderendo ad una richiesta della difesa e disattendendo l'espressa e tempestiva opposizione del pubblico ministero - ha escluso dal fascicolo del dibattimento il verbale di spontanee dichiarazioni rese dal MA contenente le dichiarazioni calunniose nei confronti della moglie sostenendo che il relativo verbale non doveva essere qualificato come corpo del reato ma solo documentazione di circostanze accertate dalla polizia giudiziaria.
L'ufficio ricorrente afferma che l'assunto del giudice di primo grado è smentito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'arrestato alla polizia giudiziaria stabilita dall'art. 350, comma 7, c.p.p. non può estendersi al contenuto calunnioso delle dichiarazioni nei confronti di altri soggetti;
con la conseguenza che l'utilizzazione di tali dichiarazioni è inibita solo nel dibattimento relativo all'imputazione per cui il procedimento era già sorto ma non nel dibattimento per il reato di calunnia nel quale le dichiarazioni stesse vanno considerate come un fatto penalmente rilevante. Sempre ad avviso dell'ufficio ricorrente è erronea anche l'ulteriore affermazione del giudice secondo cui il reato di calunnia presuppone che le dichiarazioni calunniose siano consacrate in un atto idoneo, in quanto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte escluso la necessità di una denuncia in senso formale per la sussistenza della calunnia.
Sulla base di queste considerazioni si chiede l'annullamento dell'ordinanza e della sentenza impugnate.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare che il peculiare regime di non utilizzabilità in dibattimento riservato alle dichiarazioni spontaneamente rese dall'indagato senza l'assistenza di un difensore è ispirato a finalità di tutela del diritto di difesa dell'indagato che potrebbe risultare pregiudicato dal fatto che tali dichiarazioni vengono rese senza una previa conoscenza dell'addebito.
Il principio di garanzia che sta alla base di questa disciplina non può però trovare applicazione quando le spontanee dichiarazioni rese in assenza del difensore riguardino fatti penalmente rilevanti che non ineriscono all'addebito per il quale sono in corso le indagini.
In tali ipotesi ammettere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee equivarrebbe a creare uno spazio di assoluta irrilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato e, sotto il profilo soggettivo, ad ammettere una sorta di incapacità penale dell'indagato che non potrebbe essere chiamato a rispondere dei reati commessi mediante le dichiarazioni spontanee. (Cass., 2, 8.10.1992, Lo Bello;
Cass. 20.10.1994, Crescini;
Cass. 27.11.1995, Birba;
Cass., 24.4.1996, Quattrocchi), hi conclusione sul punto: le dichiarazioni spontanee della "persona nei cui confronti vengono svolte indagini" (cui fa riferimento l'art. 350, comma 7 del codice di rito) sono inutilizzabili nel dibattimento relativo al procedimento nel cui ambito le stesse sono state rese ma sono, invece, da considerare utilizzabili nel diverso dibattimento in cui vengono considerate come il fatto penalmente rilevante da accertare e da giudicare. In quest'ottica si è ritenuto, in particolare, che la garanzia dettata dall'art. 350, comma 7, c.p.p. non può estendersi a ciò che travalica il diritto di difesa, pur inteso nella sua più ampia latitudine e si è perciò escluso che la garanzia in questione possa valere nel caso di dichiarazioni spontanee aventi un contenuto calunnioso (cfr. in particolare Cass., 6^, 27.11.1995, Birba) o idonee ad integrare gli estremi del delitto di simulazione di reato (Cass., 6^, 15.2.2005, Dragna ed altri). Tale conclusione è del resto pienamente conforme al costante insegnamento della dottrina e della giurisprudenza, che sono concordi nel ritenere che il termine "denuncia" contenuto negli art. 368 e 367 c.p. non deve essere interpretato in senso puramente tecnico ma deve piuttosto essere inteso in senso lato in modo da ricomprendere ogni altra informazione sulla esistenza di un reato. La sentenza impugnata va perciò annullata con rinvio alla Corte di appello di Trieste per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Trieste per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2005