Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/03/2005, n. 15791
CASS
Sentenza 14 marzo 2005

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Le dichiarazioni spontaneamente rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, all'atto dell'arresto in flagranza di reato (nella specie furto), sono documentate in verbale, a norma dell'art. 357 comma secondo lett. b) cod. proc. pen., e che tale verbale, allorquando contiene dichiarazioni ritenute calunniose, costituisce cosa pertinente al reato di calunnia, di cui sono ammessi il sequestro (art. 253 cod. proc. pen.), l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento (art. 431) e la conseguente utilizzabilità dibattimentale nel procedimento di calunnia. Il verbale delle predette dichiarazioni è, in ogni caso, un documento a norma dell'art. 234 cod. proc. pen. e, come tale, può essere acquisito a norma dell'art 190 cod. proc. pen. e utilizzato come prova nel processo per calunnia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/03/2005, n. 15791
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15791
    Data del deposito : 14 marzo 2005

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