Sentenza 7 luglio 2004
Massime • 1
Nel processo volto ad accertare il reato di favoreggiamento personale commesso mediante dichiarazioni fuorvianti rese alla polizia giudiziaria, il verbale in cui queste sono state raccolte, ai sensi degli artt. 351 e 357 cod. proc. pen., deve essere acquisito, quale corpo di reato, al fascicolo del dibattimento in base al combinato disposto degli artt. 235 e 431, lett. f, cod. proc. pen., ed è utilizzabile senza che alcun effetto ostativo possa avere l'esito del processo principale o il successivo comportamento processuale della persona le cui dichiarazioni sono state acquisite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2004, n. 37160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37160 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 07/07/2004
Dott. BARDOVAGNI OL - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 866
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 8721/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OC MI, n. il 14 luglio 1950;
2) NT PP, n. il 18 dicembre 1958;
contro la sentenza 11 febbraio 2003 della Corte d'Assise di Appello di Taranto;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Livio Pepino;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dr. PP Veneziano che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
sentiti i difensori del OC, avv. Gerlando Casa e Gaetano Pecorella;
OSSERVA
1. De SI ME, allontanatosi dalla propria abitazione in Taranto il 17 giugno 1990 alle ore 7.30, non vi fece più ritorno. Pochi giorni dopo, il 29 giugno, alle ore 17.00, anche il suo amico LL IM uscì per l'ultima volta da casa e scomparve. Dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza dalla moglie e dal padre del LL, NO RO e LL ON, emerse che quest'ultimo si era allontanato su una moto rossa insieme a NT PP (detto OL) il quale, nelle ore successive, si era presentato due volte a casa della NO per informarsi se IM era rientrato. Da una telefonata intercorsa il 30 giugno alle 15.51 tra LL BE, sorella di IM, e PI LA (casualmente captata nel corso di intercettazione disposta in altro procedimento) emerse inoltre che, al momento della scomparsa, il LL aveva un appuntamento con persona identificata dagli inquirenti, in base alle indicazioni fornite dalla LL BE ("uno che appartiene ai IZ", cugino di un altro della stessa famiglia abitante in via Archimede 1) in OC MI, cognato del De SI. La circostanza venne confermata da altra telefonata, intervenuta lo stesso giorno alle ore 8.30 tra NO RO e LL BE, nel corso della quale la prima riferì che il marito aveva un appuntamento con u pullare (soprannome del OC) e mostrava segni di inquietudine (al punto da chiederle un bacio "casomai non ci vediamo più"). Null'altro essendo emerso, anche per l'evidente reticenza del NT e degli stessi congiunti del De SI e del LL, il procedimento aperto a seguito delle denunce di scompara venne di lì a poco archiviato. Le indagini vennero, peraltro, riaperte anni dopo a seguito di due fatti: il casuale rinvenimento, il 17 luglio 1994, in un cunicolo creato nel tufo, in una masseria di Crispiano, di ossa umane che un'apposita perizia accertò essere appartenute in vita a De SI ME e le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia (in particolare IO NC, AT NC, ND VA, DE NF e MA DO) concordi nell'attribuire l'esecuzione degli omicidi del De SI e del LL al OC MI.
All'esito delle indagini il giudice dell'udienza preliminare dispose il giudizio nel confronti del OC per entrambi gli omicidi e di NT PP per detenzione e porto di un'arma cal. 6.35 (nonché, rispettivamente per concorso nell'omicidio del De SI e per il delitto di cui all'art. 611 c.p., di OT IM e di OC UA).
2. Con sentenza 29 marzo 2001 la Corte di assise di Taranto ha: a1) dichiarato il CU colpevole degli omicidi, aggravati dalla premeditazione, del De SI e del LL e dei connessi reati di detenzione e porto di armi, sequestro di persona e occultamento di cadavere, condannandolo, ritenuta la continuazione tra tutti i delitti, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno;
a2) dichiarato il NT colpevole del delitto di detenzione e porto di una pistola cal.
6.35 condannandolo, ritenuta l'ipotesi lieve e concesse le attenuanti generiche, alla pena di quattro mesi di reclusione e un milione di lire di multa;
a3) assolto OT IM e OC UA dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto. La pronuncia di condanna è stata confermata, con sentenza 11 febbraio 2003 della Corte d'assise di appello di Taranto.
2.1. I giudici di merito sono pervenuti alla dichiarazione di colpevolezza del OC osservando che:
b1) lo stesso è stato indicato come esecutore di entrambi gli omicidi dall'imputato di reato connesso IO NC, il quale riferisce di avere appreso la circostanza, pochi giorni dopo i fatti, da NT PP, che ne era a conoscenza avendo accompagnato il LL, a bordo del proprio vespino rosso, all'appuntamento con il OC nel corso del quale fu sequestrato (per essere poi ucciso). Il IO riferisce altresì: a) che, dopo la scomparsa del LL, il NT temeva di essere a sua volta eliminato ed ebbe quindi da lui, per potersi difendere, una pistola cal. 6.35; b) di avere appreso dal proprio fratello IO PP (capo del gruppo di fuoco del clan DE) che il De SI era stato ucciso a causa dei continui maltrattamenti posti in essere in danno della moglie (sorella del OC) mentre il LL era stato eliminato essendo l'unico testimone del precedente delitto;
c) di avere appreso, sempre dal proprio fratello nonché da DEQU OL, IZ NI, AV PP e tale IT che, a richiesta del cognato del LL, il OC era stato oggetto di un attentato, organizzato ed eseguito dai predetti, nei pressi della Casa circondariale di Taranto. Le accuse del IO (collaborante di verificata attendibilità, privo di qualunque motivo di astio nei confronti del CU e personalmente disinteressato, non potendo dalle dichiarazioni rese sul punto ottenere ulteriori benefici), pur intervenute due anni dopo l'inizio della sua collaborazione, sono da ritenersi credibili in quanto già precedentemente anticipate in modo generico e afferenti fatti privati, estranei all'oggetto delle precedenti propalazioni (sì da rendere non illogico il ricordo e la ricostruzione solo a seguito di sollecitazione degli inquirenti). Nè sono decisive le parziali difformità tra le dichiarazioni iniziali e quelle rese in dibattimento, agevolmente spiegabili in base alla diversa precisione delle domande e al passaggio del tempo con conseguente affievolimento del ricordo. Significativi riscontri al narrato del IO vengono, infine, dalle iniziali affermazioni di NO RO e LL ON (circa l'allontanamento del LL IM da casa, il pomeriggio del 29 giugno, sul vespino rosso del NT) e dall'attentato effettivamente intervenuto nei confronti del CU la sera del 30 giugno all'atto del rientro nella casa circondariale di Taranto, ove era ristretto in regime di semilibertà;
b2) analoghe indicazioni circa la responsabilità del OC, la dinamica dei fatti e il movente degli omicidi sono fornite dai collaboranti AT NC (per averlo appreso da IA IM, coautore di entrambi gli omicidi), ND VA (per averlo appreso dal predetto IA e dallo stesso OC MI), DE NF (per averlo appreso il carcere dal cognato RO AF, a sua volta destinatario delle confidenze del NT) e MA DO (per averlo appreso dal OC). Le dichiarazioni in questione presentano indubbiamente parziali contrasti e interne contraddizioni, ma devono ritenersi credibili in quanto coincidenti nei punti essenziali, avvalorate da plurimi riscontri (seppur non sul punto specifico della responsabilità del OC) e logicamente spiegabili, nei profili di divergenza, in base ai diversi tempi e modalità di apprendimento delle notizie riferite;
b3) il fatto che tutti i dichiaranti riferiscano circostanze non direttamente percepite ma apprese da terzi non ne infirma il valore probatorio essendo stati sentiti tutti i testi di riferimento (salvo quelli nel frattempo deceduti) ed essendo ictu oculi evidenti le ragioni delle mancate conferme (legate alla paura, al pesante clima di omertà o alla scelta di non recedere dall'organizzazione criminale di appartenenza);
b4) la telefonata intercorsa il 30 giugno alle 15.51 tra LL BE e PI LA, caratterizzata da evidente genuinità e mancanza di precauzioni, dimostra in modo inequivoco - così offrendo un decisivo elemento di conferma alle fonti dichiarative - che, all'atto della scomparsa, il LL aveva un appuntamento con OC MI. Che tale sia il significato della telefonata, nonostante la diversa interpretazione della difesa, risulta dall'analisi accuratamente ed esaurientemente effettuata dei suoi passaggi;
b5) l'appartenenza in vita al De SI ME della ossa rinvenute nella masseria di Cipriano risulta in termini di certezza dalla perizia effettuata dai dr. Delfino Pesce e Colonna, che ha verificato la perfetta corrispondenza morfologica tra il cranio rinvenuto e la foto del De SI (sì che si rende superflua la riapertura del dibattimento con nuovo accertamento tecnico fondato sull'esame del Dna, richiesta dalla difesa).
2.2. Decisive, a carico del NT, sono state ritenute le dichiarazioni di IO NC, che ha riferito di avergli consegnato (su sua richiesta) una pistola cal.
6.35 come strumento di difesa da eventuali aggressioni del OC (legate al suo ruolo di unico testimone della sparizione del LL), confermate - nel punto centrale - dalla testimonianza di DE NF e dalla situazione di paura (ampiamente documentata in atti) in cui il NT versava dopo la sparizione del LL.
3. Contro la sentenza d'appello hanno proposto ricorso sia il OC che il NT.
3.1. Le doglianze del OC si articolano sui seguenti motivi:
ci) mancata assunzione di una prova decisiva ritualmente richiesta, per avere la corte di secondo grado omesso di disporre, con rinnovazione del dibattimento (e previa verifica della corrispondenza tra le ossa restituite alla vedova e quelle oggetto della consulenza Delfino Pesce-Colonna), un nuovo accertamento peritale mediante test del Dna in ordine all'appartenenza in vita al De SI della ossa rinvenute in Cipriano. Tale nuovo accertamento tecnico era necessario - secondo il ricorrente - sia per la superiorità del test del Dna rispetto ad ogni altro metodo di comparazione sia perché, in sede di giudizio civile per dichiarazione di morte presunta del De SI ME, la disposta consulenza tecnica di ufficio, nel frattempo effettuata, aveva "escluso il rapporto di paternità tra il soggetto cui i resti ossei in questione e De SI DI (figlio di De SI ME);
c2) illegittima audizione come teste di AT NC, autore confesso di un tentativo di omicidio del De SI commesso nel 1988, e dunque da considerarsi, indipendentemente dalla avvenuta sottoposizione a processo penale, indagato di reato connesso;
c3) nullità dell'acquisizione e utilizzazione, in quanto corpo del reato di cui all'art. 611 c.p. contestato a CC UA (originariamente imputato nel presente procedimento), dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da NO RO e NT PP, pur avendo la corte di primo grado respinto la richiesta del pubblico ministero di acquisire in verbali di tutte le dichiarazioni istruttorie della NO in diretta applicazione dell'art. 111, comma 3^, Costituzione;
c4) mancanza e/o illogicità della motivazione in punto: a) interpretazione della conversazione telefonica intercorsa il 30 giugno 1990 tra LL BE e PI LA, nella parte in cui si individua in OC MI la persona con la quale, a detta della LL, il fratello aveva appuntamento il pomeriggio precedente, all'ora della sua scomparsa;
b) ritenuta attendibilità del collaborante ES NC nonostante le evidenti diversità tra le propalazioni dello stesso nella fase delle indagini e in dibattimento e le contraddizioni in cui lo stesso è incorso;
c) ritenuta attendibilità degli altri collaboranti nonostante le manifeste incertezze e contraddizioni, sia interne che in rapporto tra loro, delle dichiarazioni rese dagli stessi dagli stessi;
c5) immotivata e, comunque, infondata reiezione della richiesta di riapertura del dibattimento d'appello per disporre la trascrizione delle registrazioni dei colloqui intervenuti in carcere tra il OC e i familiari;
c6) mancanza e/o illogicità della motivazione in punto ritenuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione e diniego dell'attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche.
3.2. Il NT eccepisce mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Deduce, in particolare, il ricorrente che gli elementi di prova a suo carico consistono esclusivamente nelle dichiarazioni di IO NC e di DE NF le quali peraltro, lungi dal confermarsi reciprocamente, sono tra loro contraddittorie e, conseguentemente, inidonee a fondare un giudizio di colpevolezza.
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
4. Nell'esaminare il ricorso del OC conviene, per ragioni logiche e di chiarezza espositiva, iniziare dalle questioni di carattere processuale (sopra indicate sub c2 e c3) e proseguire con quelle attinenti i dedotti vizi di motivazione in punto responsabilità (sub c4), l'eccepita mancata assunzione di prove decisive (sub ci e c5) e le circostanze del reato (sub c6).
4.1. Le eccezioni processuali sono infondate.
In particolare:
di) l'audizione come teste di AT NC, nonostante la confessione di aver partecipato a un precedente tentativo di omicidio del De SI, non è viziata da violazione di legge. Da un lato, infatti, il AT non risulta sottoposto per tale fatto (verosimilmente in considerazione dell'assenza di elementi confermativi dell'autoaccusa) a processo penale e ciò esclude la necessità della sua assunzione con modalità diverse da quelle previste per il testimone (cfr. Cass., sez. 6^, 25 marzo - 11 giugno 1994, Palumbo, riv. n. 198532, secondo cui "il divieto di assumere come persona informata sui fatti l'indagato per lo stesso reato o per reato connesso senza le formalità di cui all'articolo 210, co. 2^, 3^ e 4^, c.p.p., presuppone che chi deve rendere la deposizione abbia acquisito la qualità penale e sostanziale d'indagato, non essendo sufficiente l'eventualità astratta e ipotetica che detto soggetto possa ritenersi coindagato dello stesso reato se egli non abbia mai assunto tale qualità in forza dell'iscrizione prevista dall'art. 335 c.p.p."); per altro verso, e soprattutto, il fatto a lui ascrivibile non è legato ai reati per cui si procede in questa sede da connessione ai sensi degli artt. 12, co. 1^, lett. a e c e 371, co. 2^, lett. b, c.p.p., con conseguente insussistenza di una delle ipotesi di incompatibilità con l'ufficio di testimone di cui all'art. 197 c.p.p.;
d2) analogamente ammissibili e corretti devono considerarsi l'inserimento nel fascicolo del dibattimento, in quanto corpo di reato, e la conseguente utilizzazione dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da NO RO e NT PP. Il carattere di corpo di reato di tali atti è, infatti, incontestato e la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che "nel procedimento volto ad accertare il reato di favoreggiamento commesso mediante dichiarazioni fuorvianti rese alla polizia giudiziaria, il verbale in cui queste sono state raccolte ai sensi degli artt. 351 e 357 c.p.p.... deve essere acquisito al fascicolo del dibattimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 235 e 431, lett. f, c.p.p." (Cass., sez. 6^, 29 ottobre 1996-8 gennaio 1997, Bontempo, riv. n. 206509). La rituale acquisizione comporta la leggibilità de plano dei verbali senza che alcun effetto ostativo possano spiegare, in difetto di specifiche disposizioni di legge, l'esito del dibattimento nei confronti dell'imputato con riferimento al quale l'acquisizione era stata disposta o il successivo comportamento processuale della persona le cui dichiarazioni sono state acquisite.
4.2. Inammissibili sono, in secondo luogo, le eccezioni di illogicità della motivazione, formulate dal ricorrente sotto una pluralità di profili. Esse infatti ripropongono, sia in punto interpretazione della telefonata intercorsa tra LL BE e PI LA il 30 giugno 1990 che in punto attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti IO NC, AT NC, ND VA, DE IA e MA DO, le doglianze avanzate al giudice di appello che ha ad esse opposto specifiche risposte, esaminando dettagliatamente e analiticamente i singoli passaggi della telefonata de qua, fornendo puntuali spiegazioni delle pacifiche (e incontestate) discordanze e incertezze delle fonti dichiarative ed evidenziando i significativi elementi di riscontro acquisiti agli atti. A fronte di tali argomenti il ricorrente si limita alla riproposizione di una lettura alternativa della telefonata e a una nuova sottolineatura di contraddizioni e inesattezze. Ciò non è consentito in sede di legittimità alla stregua della consolidata giurisprudenza, secondo cui "in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri" (così Cass., sez. un., 31 maggio - 23 giugno 2000, Jakani, riv. n. 216260);
e, ancora, "allorch? sia denunciato, con ricorso per Cassazione, vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie" (Cass, sez. un., 22 marzo - 2 maggio 2000, Audino, riv. n. 215828) e la motivazione del giudice di merito è censurabile "solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato (la decisione)" (Cass., sez. 1^, 7 dicembre 1999 - 8 febbraio 2000, Alberti, riv. n. 215331).
4.3. Il motivo concernente l'omessa effettuazione in sede di appello di nuovo accertamento peritale mediante test del Dna sulla riferibilità al De SI della ossa rinvenute in Cipriano è infondato sotto due distinti profili:
e1) sotto un primo profilo la valutazione della corte territoriale circa la piena attendibilità del giudizio di appartenenza al De SI ME di tali ossa, in ragione della perfetta corrispondenza morfologica tra il cranio rinvenuto e la foto dello stesso De SI, è giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità ove specificamente e razionalmente motivato. Nel caso concreto la razionalità della motivazione non è messa in forse dal, pur condivisibile, rilievo difensivo concernente la superiorità del test del Dna rispetto a ogni altro metodo di comparazione, che la scoperta di tecniche più sofisticate e attendibili non è, di per se sola, idonea a dimostrare l'erroneità dell'accertamento svolto con altra tecnica. Nè tale conseguenza può trarsi dall'esito della consulenza tecnica svolta nel giudizio civile per dichiarazione di morte presunta del De SI, che ha concluso escludendo "il rapporto di paternità tra il soggetto cui i resti ossei in questione si riferiscono e De SI DI (figlio di De SI ME); da un lato, infatti, il ricorrente non ha fornito la prova dell'identità tra le ossa esaminate in detta consulenza e quelle rinvenute in Cipriano e, dall'altro, l'incompatibilità rilevata nella consulenza citata riguarda, comunque, le ossa e "il padre di De SI DI, verosimilmente certo ma non necessariamente coincidente, sotto il profilo biologico, con il De SI ME;
e2) sotto altro - decisivo - profilo è agevole rilevare che la prova della riferibilità al De SI delle ossa in questione non costituisce elemento decisivo ne' ai fini della prova della morte dello stesso ne' ai fini della responsabilità del OC. La presenza del cadavere non è, infatti, nel nostro sistema necessaria ai fini della prova generica del reato, al punto che, nel presente procedimento, il secondo omicidio (quello del LL) è stato ritenuto, senza contestazioni della difesa, pur in assenza del rinvenimento del cadavere;
l'appartenenza o meno al De SI delle ossa rinvenute è, poi, priva di effetti sulla prova specifica della responsabilità del OC (e, in ogni caso, il ricorso è, sul punto, del tutto generico).
4.4. Insuperabilmente privo di specificità è anche il motivo concernente la mancata trascrizione delle conversazioni intervenute in carcere tra il OC e i familiari. Pur a fronte del conforme rilievo della corte d'appello, non v'è, infatti, nel ricorso alcuna precisazione dei profili di rilevanza di tale adempimento, con conseguente inammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 581, lett. c, c.p.p.. 4.5. Inammissibili, perché proposti fuori dei casi consentiti dalla legge, sono, infine, i motivi concernenti le circostanze: le considerazioni della corte territoriale in punto premeditazione e insussistenza delle condizioni per il riconoscimento della provocazione e delle attenuanti generiche sono, infatti, articolate, specifiche e prive di vizi logici, con conseguente insuscetibilità di censure in Cassazione.
5. Anche il ricorso del NT è infondato. Il dedotto vizio di motivazione non sussiste, avendo la corte territoriale razionalmente argomentato sulla irrilevanza, ai fini che qui interessano, delle divergenze tra le dichiarazioni di IO NC e quelle di DE NF e puntualmente sottolineato il riscontro fornito a dette dichiarazioni dall'accertata situazione di vero e proprio terrore in cui versava, nei giorni successivi alla scomparsa del LL, il NT.
6. Alla stregua di quanto precede entrambi i ricorsi devono essere respinti con seguito di spese a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2004