Sentenza 4 ottobre 2013
Massime • 1
In sede di legittimità non è consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorchè sussista una causa estintiva del reato, e ciò sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del giudizio in Cassazione, sia quando sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento nei cui confronti è proposta l'impugnazione. (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna).
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: condannato il dirigente comunale per omessa vigilanza sull’attività ediliziaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 agosto 2023
La massima In tema di abuso di ufficio, integra la violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge, come richiesto dalla nuova formulazione dell' art. 323, c.p. ad opera dell' art. 16 d.l. 16 luglio 2020, n. 76 , conv. nella l. 11 settembre 2020, n. 120 , l'inosservanza, da parte del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, del dovere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, in quanto l' art. 27 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , ne impone l'osservanza onde assicurare la conformità dell'anzidetta attività alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità fissate nei titoli abilitativi (Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2013, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 04/10/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 2493
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO G. - rel. Consigliere - N. 5322/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI UI N. IL 04/11/1971;
avverso la sentenza n. 4851/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 28/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MARZO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. TOSI Luisa, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/03/2012 la Corte d'appello di Bologna, riqualificato il reato contestato a MB ID come tentativo di violenza privata, ha rideterminato la pena, rinviando l'applicazione dell'indulto alla fase esecutiva.
2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in ordine alla mancata applicabilità dell'indulto.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali in ordine all'identificazione dell'autore del fatto.
2.3. Con il terzo motivo, si lamentano il travisamento delle risultanze istruttorie e il conseguente mancato rilievo dell'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In assenza di evidenti cause di inammissibilità, va rilevato che il 27/11/2012, ossia in epoca successiva alla decisione di secondo grado, è maturata la prescrizione relativa al reato ritenuto in sentenza.
Tale rilievo vale arrendere ultroneo non solo l'esame del primo motivo, che attiene ad una causa di estinzione della pena, ma anche delle restanti censure, giacché l'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte, che questo collegio condivide, è nel senso che in Cassazione non è consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato e ciò, sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del giudizio di Cassazione, sia quando sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento contro il quale è stato proposto il gravame. Infatti, ritenere rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione della sentenza, in presenza di una causa di estinzione del reato , tanto più se si tratta di prescrizione come nel caso in esame, avrebbe come conseguenza, da un lato, che il rinvio determinerebbe comunque per il giudice l'obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione, dall'altro, il rinvio sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento (Sez. 2^, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973).
2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2014