Sentenza 26 maggio 2009
Massime • 1
Non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che, pur non prendendo espressamente in esame una deduzione prospettata con l'atto di impugnazione, evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente, ma in maniera adeguata e logica, ne comporti il rigetto.
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La massima Con la sentenza n.10334/22, la Corte di Cassazione ha affermato che il delitto di ricettazione, nell'ipotesi della mediazione, si perfeziona per il solo fatto che l'agente si intromette nel far acquistare, ricevere od occultare un bene di provenienza delittuosa, non occorrendo, a tal fine, né che il predetto metta in rapporto diretto le parti, né che la refurtiva sia effettivamente acquistata o ricevuta. (Fattispecie in cui l'imputato aveva ricevuto un video di provenienza illecita, frutto del delitto di cui all' art. 615-bis c.p. , e si era poi attivato per la sua commercializzazione). La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 16/11/2022 , n. 10334 RITENUTO IN FATTO …
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Alle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza sia ritenuta intrinsecamente attendibile, viene riconosciuta la natura di vera e propria fonte di prova, ammettendo che sulla stessa, anche esclusivamente, possa essere fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata. Ciò vale, in modo particolare, con riferimento ai reati sessuali, l'accertamento dei quali è spesso caratterizzato dalla necessaria valutazione del contrasto tra le opposte versioni di imputato e parte offesa, unici protagonisti dei fatti, spesso in assenza anche di riscontri oggettivi o di altri elementi che consentano di attribuire maggiore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/2009, n. 33577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33577 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 26/05/2009
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 2432
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 38578/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC AR, nato a [...] il [...];
AM IE, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza 17.6.2008 della Corte d'Appello di Reggio Calabria;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE CRESCIENZO Ugo;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AC AR e AM IE, per il tramite dei rispettivi difensori, propongono ricorso per Cassazione avverso la sentenza 17.6.2008 con la quale la Corte d'Appello di Reggio Calabria confermando la decisione 22.2.2002 del Tribunale della stessa città, li ha condannati alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa per la violazione degli artt. 110 e 648 c.p.. I ricorrenti richiedono l'annullamento della impugnata sentenza e rispettivamente deducono le seguenti questioni.
AC lamenta: 1.) la violazione dell'art. 648 c.p. perché il giudice dell'appello ha affermato la responsabilità del prevenuto ed in articolare la sua consapevolezza della illecita provenienza del veicolo sulla base del fatto che fosse alla guida del veicolo, che questo fosse stato messo in moto con uno "spadino" senza fare uso della chiave in dotazione.
- AM lamenta: 2.) la mancanza di motivazione in relazione alla omessa derubricazione del delitto contestato, in violazione dell'art.712 c.p.; e omessa concessione delle attenuanti generiche;
3.)
mancanza e contraddittorietà della motivazione in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato, perché la corte territoriale si sarebbe limitata al mero richiamo della decisione di primo grado formulando una motivazione apparente con riferimento ai motivi di gravame.
Il Collegio pertanto osserva quanto segue:
Il primo motivo di gravame, dedotto dal AC è
manifestamente infondato, perché, il ricorrente, senza dedurre specifici vizi della motivazione della sentenza e desumibili dalla stessa, si limita a proporre questioni di valutazione del merito della vicenda, che esulano dalla competenza del giudice della legittimità. Infatti in tema di motivi di ricorso per cassazione, pur dopo la novella codicistica introdotta con la L. n. 46 del 2006, non hanno rilevanza le censure che si limitino ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di mera legittimità. (Cass., sez. 6^, 3-10-2006 Ced Cass., rv. 235510). Nella specie la Corte territoriale, con motivazione che appare esente da vizi riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e conseguente non censurabile nel merito, ha indicato espressamente le ragioni per le quali ha ritenuto che il AC fosse pienamente consapevole della illegittima provenienza del veicolo alla cui guida era stato sorpreso: 1) l'autovettura era guidata dal UA;
2) la autovettura presentava le serrature forzate;
3) l'autovettura era stata avviata senza fare uso della chiave, ma ricorrendo ad un cd. "spadino"; 4) il UA, controllato dalla polizia giudiziaria è stato trovato nel possesso di suddetto strumento. La valutazione dei suddetti elementi da parte della Corte non appare manifestamente illogica e neppure contraddittoria che neppure sono state specificatamente dedotte dal ricorrente.
Il secondo motivo di gravame, dedotto a sua volta dal ricorrente AM è manifestamente infondato. Infatti, "in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata;
pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa;
sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, si da consentire l'individuazione dell'iter logico - giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (nella specie la corte ha ritenuto che la semplice circostanza che alcuno dei collaboranti avesse taciuto in ordine alla presenza di uno dei coimputati in seno all'associazione per delinquere, non incrinava la logicità della motivazione della corte di merito che aveva confermato la responsabilità dell'imputato)". Cass., sez. 2^, 19-5-2004 Ced Cass., rv. 229220). La Corte territoriale ha formulato congrua motivazione con riferimento alla contestata violazione dell'art. 648 c.p., così implicitamente escludendo ogni valenza alla prospettata alternativa fattispecie di cui all'art. 712 c.p., non avendo peraltro obbligo di motivare specificamente sul punto. Il motivo di ricorso dedotto dall'AM, circa la omessa valutazione del motivo di appello afferente alla concedibilità delle richieste attenuanti generiche è fondato e deve essere accolto. La Corte territoriale ha completamente omesso di fornire motivazione in relazione alle invocate attenuanti generiche. La omissione integra la fattispecie di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente a questo punto.
Il terzo motivo di impugnazione proposto dalla difesa dell'Amato è manifestamente infondato. La corte territoriale ha espressamente preso in considerazione il motivo di appello di merito, desumendo elementi di responsabilità da oggettivi dati di fatto individuati nel vincolo di coniugio tra l'AM e l'intestataria formale del veicolo a bordo del quale è stato trovato, nonché dal rapporto di affinità con il conducente del veicolo e dal fatto che lo stesso aveva provveduto a presentare la richiesta del veicolo rassicurando il venditore che avrebbe provveduto a riparare il mezzo non più efficiente. La motivazione della Corte di merito, pertanto non può essere considerata meramente apparente e non si limita ad una acritica ricezione della sentenza di primo grado. La motivazione, inoltre non è manifestamente illogica, ne' tantomeno contraddittoria.
Pertanto: la sentenza impugnata deve essere annullata con riferimento alla posizione processuale di AM IE limitatamente alla omessa valutazione della concedibilità delle attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria essendo inammissibile nel resto;
il gravame proposto dal UA deve invece essere dichiarato inammissibile e il prevenuto deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, non esulando, dal suo comportamento processuale, aspetti di responsabilità attesa la pretestuosità dei motivi di gravame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AM IE limitatamente alla omessa valutazione di concedibilità delle attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria, dichiara inammissibile nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di AC AR e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2009