Sentenza 11 giugno 2013
Massime • 1
È illegittima l'acquisizione e l'utilizzazione a fini probatori di verbali di dichiarazioni rese in diverso procedimento (nella specie, in procedimento di volontaria giurisdizione), se non seguita, al di fuori dei casi e delle forme previsti dall'art. 238 cod. proc. pen., dalla citazione del dichiarante e dalla sua escussione in contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2013, n. 37241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37241 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 11/06/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - rel. Consigliere - N. 1799
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 48656/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo;
nel procedimento nei confronti di:
S.L. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza del 24/10/2012 della Corte di appello di Palermo che, in riforma della sentenza del 21/5/2010 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sciacca, lo ha assolto con la formula "perché i fatti non sussistono" dal reato previsto dagli artt. 81 cpv., 609 bis e 609 ter e 572 c.p., commesso in (omesso)
;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. SPINACI Sante, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Luigi La Placa, che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile o infondato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21/5/2010 emessa a seguito di rito abbreviato il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sciacca ha condannato il sig. S. alla pena di 8 anni di reclusione perché colpevole del reato previsto dagli artt. 81 cpv., 609 bis e 609 ter e 572 c.p., commesso in (omesso)
(pena base ammontante a 10 anni di reclusione per il delitto di violenza sessuale, aumentata a 12 anni per il reato di maltrattamenti, quindi ridotta a 8 anni ex art. 442 c.p.p.). Il Giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto che le dichiarazioni rese dalla minore in sede di incidente probatorio abbiano trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dalla coimputata T. , moglie dell'imputato, e dai testi A. e O. coi quali la persona offesa si era confidata, nonché nell'esito della consulenza tecnica effettuata su incarico del Pubblico ministero che aveva concluso per la piena capacità della giovane a testimoniare.
2. La Corte di appello ha riformato la sentenza del Tribunale e ha mandato assolto l'imputato da tutte le imputazioni "perché i fatti non sussistono".
La Corte di appello, respinta la censura dell'imputato in ordine alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche effettuate, ha riesaminato le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, figlia dell'imputato, alla luce di quanto dalla stessa riferito in data 19/1/2011 davanti al Tribunale dei Minorenni di Palermo;
in tale sede la minore, ormai prossima alla maggiore età e quindi valutata dalla Corte di appello più consapevole e matura, ha riferito di avere accusato il padre su istigazione della cugina, e questa vera e propria ritrattazione rende assolutamente incerto il quadro ricostruttivo dei fatti e impone di pervenire a sentenza di assoluzione.
3. Il Procuratore generale della Corte di appello di Palermo propone ricorso nei confronti della decisione, in sintesi lamentando:
a. errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.c., lett. b), per avere la Corte di appello erroneamente recepito gli atti provenienti da diverso procedimento di volontaria giurisdizione, così violando gli artt. 238, 511 bis e 514 c.p.p., così come richiamati dall'art. 598 c.p.p.. Con ordinanza del 12/10/2011 la Corte di appello ha ammesso la produzione delle dichiarazioni favorevoli all'imputato rese dalla moglie e dalla figlia-persona offesa avanti il Tribunale per i Minorenni, e ciò senza richiedere il parere del Procuratore generale e senza il rispetto, quanto alla minore, delle garanzie previste per la sua audizione in sede penale (art. 392 c.p.p., comma 1 bis, e art. 498 c.p.p., comma 1, n. 4, e comma 4 ter) e, quanto alla imputata di reato connesso, delle garanzie previste dagli artt. 64, 197 e 197 bis c.p.. L'assenza di contraddittorio sull'ammissione delle nuove prove e l'assenza di possibilità di controprova comportano la inutilizzabilità delle prove acquisite (Sez. Un., n. 33748 del 20/9/2005, Mannino);
b. vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per avere la Corte di appello omesso di illustrare le ragioni per cui le dichiarazioni rese in separato giudizio e senza le garanzie e le forme previste dal giudizio penale a distanza di molti anni dai fatti risultino più rilevanti di quelle che sostengono la decisione del primo giudice, ivi compreso il contenuto delle intercettazioni telefoniche da cui emergono le pressioni familiari esercitate sulla minore.
4. Con memoria difensiva in data 22/5/2013 il sig. S. deduce:
a. Inammissibilità del primo motivo proposto dal ricorrente in rito, in quanto il ricorso non contiene copia del verbale di udienza del 24/10/2012 e in quanto: 1) in tale occasione il Procuratore generale non si oppose alla rinnovazione di tutti gli atti e, dunque, anche alla già disposta acquisizione dei verbali e alla conseguente rinnovazione del dibattimento e, anzi, rinunciò all'esame della minore;
2) l'acquisizione dei verbali è avvenuta ritualmente su richiesta e la prova è stata utilizzata nei confronti dell'imputato che vi ha consentito (art. 238 c.p.p., comma 4); 3) inoltre (pag. 10 della memoria), l'utilizzazione della prova è in linea col rito abbreviato;
b. Inammissibilità del secondo motivo per avere il ricorrente: 1) omesso di allegare il testo delle intercettazioni telefoniche e non indicato le ragioni che renderebbero tali prove decisive;
2) proposto in modo generico questioni di fatto che non possono formare oggetto del giudizio di legittimità, a fronte di motivazione immune da vizi logici;
c. Infondatezza del ricorso con riguardo all'ingresso in atti delle dichiarazioni della sig.ra T. , assolta dal Giudice delle indagini preliminari con sentenza 21/5/2010, divenuta irrevocabile il 10/11/2010.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata presenta vizi che ne impongono l'annullamento con rinvio ad altro giudice per nuovo esame.
2. Occorre in via preliminare ripercorrere i passaggi processuali relativi alla rinnovazione dibattimentale in grado di appello. All'udienza del 12/10/2011 il Procuratore generale ha chiesto che in via preliminare la Corte di appello decidesse in ordine all'istanza di riapertura del dibattimento contenuta nell'impugnazione presentata dalla difesa (il riferimento sembra essere alla richiesta formulata a pag.37 dei motivi nuovi). La Corte di appello ha disposto acquisirsi i due verbali delle dichiarazioni rese in data 19/1/2011 nonché copia del certificato di residenza, riservando la decisione sull'ulteriore istanza di riapertura del dibattimento. Alle successive udienze del 17 febbraio e del 14 maggio 2012 la Corte di appello ha disposto il rinvio del dibattimento per mutamento della composizione del collegio.
Alla successiva udienza del 24/10/2012, ricevuta nelle more una memoria della difesa, la Corte di appello, dato atto della nuova composizione del collegio, sentite le parti, che non hanno formulato opposizione, ha disposto la rinnovazione di tutti gli atti già compiuti dal precedente collegio.
Tale indicazione deve essere, evidentemente, intesa come conferma della acquisizione dei verbali di assunzione delle dichiarazioni della minore e della madre in data 19/1/2011 e come rigetto della ulteriore richiesta di rinnovazione del dibattimento su cui all'udienza del 12/10/2011 la Corte di appello aveva riservato una decisione.
3. Così ricostruito lo sviluppo del giudizio di appello, la Corte ritiene che il primo motivo di ricorso debba essere considerato inammissibile nella parte in cui censura l'acquisizione degli atti provenienti da diverso procedimento. Appare evidente che ne' in occasione della prima decisione del 12/10/2011 ne' in occasione della successiva rinnovazione degli atti (udienza del 24/10/2012) la pubblica accusa rimase estranea al processo decisionale e altrettanto evidente che la stessa pubblica accusa non ebbe a formulare espressa opposizione alla acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese in sede di procedimento davanti ai giudici minorili. Non si comprende, dunque, quale sia il fondamento della censura formulata col presente motivo di ricorso e per quale ragioni il ricorrente richiami i principi contenuti nella citata sentenza Mannino delle Sezioni Unite.
4. Va considerata inammissibile anche la diversa censura, contenuta nella parte conclusiva del secondo motivo di ricorso, avente a oggetto il contenuto delle intercettazioni telefoniche. Premesso che in ogni caso saremmo davanti a censura che attiene al merito della decisione, va rilevato che la censura è viziata da assoluta genericità: il ricorrente non ha allegato al ricorso le conversazioni rilevanti, ne' ha fornito indicazione sui loro estremi e sulle ragioni specifiche che supporterebbero l'assunto della esistenza di "pressioni" sulla persona offesa. Palese la genericità e la inammissibilità di un simile motivo d'impugnazione.
5. Merita, invece, accoglimento la diversa censura concernente l'utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla madre in separato procedimento. La motivazione della sentenza di appello sul punto si pone in radicale e immotivato contrasto coi principi del giusto processo e con le regole di apprezzamento degli elementi probatori formati in sede diversa.
6. La regola della formazione della prova davanti all'organo chiamato ad emettere la decisione costituisce principio generale dell'ordinamento e non soltanto una garanzia dei diritti della difesa. La possibilità per tutte le parti di partecipare alla formazione della prova da applicazione al principio del contraddittorio e costituisce una modalità essenziale di ricostruzione degli elementi di fatto che fondano il giudizio. Ciò vale, a maggior ragione, quando si sia in presenza di elementi probatori nuovi che vengono acquisiti al fascicolo in sede di appello dopo un primo giudizio con rito abbreviato, costituendo tale acquisizione uno sviluppo del tutto eccezionale del rito semplificato che l'imputato ha richiesto e il giudice ritenuto applicabile (si veda, Sez. 1, n. 36122 del 9/6/20 4 , Campisi).
7. L'applicazione di tali principi la caso in esame rende evidente come la Corte di appello sia incorsa in errore allorché, ritenuto necessario acquisire i verbali formati in separato giudizio di volontaria giurisdizione, non ha provveduto a completare l'acquisizione del materiale probatorio mediante la citazione avanti a sè e l'assunzione nel contraddittorio delle dichiarazioni delle persone che avevano modificato avanti altro giudice il contenuto quanto dichiarato nel corso della fase delle indagini e formato oggetto della prima decisione ex art. 442 c.p.p.. Tali modalità di acquisizione della prova sarebbero state certamente praticabili. Deve dunque concludersi che l'acquisizione dei verbali è avvenuta al di fuori dei casi e senza le forme di cui all'art. 238 c.p.p., commi 1, 2 e 3, il che rende non applicabili le previsioni di cui ai commi 4 e 5 della medesima disposizione di legge che fanno carico alla parte interessata di richiedere l'esame diretto della persona le cui dichiarazioni sono state acquisite a mezzo acquisizione dei soli verbali.
8. Sotto un diverso e ulteriore profilo la Corte rileva che la motivazione della sentenza impugnata appare carente e illogica in alcuni dei passaggi argomentativi. Finendo per ritenere sufficiente la constatazione che avanti i giudici minorili la persona offesa ha ritrattato le accuse al genitore e attribuito alla cugina la colpa della calunnia in allora commessa, la Corte di appello ha del tutto omesso di procedere a un'analisi critica del contenuto delle nuove dichiarazioni, che non sono state esaminate nel confronto con le precedenti. Ha quindi omesso ogni considerazione in ordine alla attendibilità delle accuse mosse alla cugina, difettando l'esame critico delle ragioni per cui quest'ultima avrebbe dovuto istigare la persona offesa ad accusare falsamente l'imputato e delle ragioni per cui le accuse sono state poi dalla stessa persona offesa sempre sostenute in corso di indagine. Ha, poi, omesso ogni analisi critica dei fondamenti della ritrattazione, il cui contenuto presenta evidenti profili di genericità, e del confronto fra l'articolato racconto offerto in sede d'indagine e le dichiarazioni rese davanti ai giudici minorili.
9. Sulla base delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo che, alla luce dei principi fissati con al presente decisione, procederà a nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 53, in quanto disposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2013