Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 marzo 1987 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 dicembre 2014 |
Commentari • 134
- 1. Quadro RE: Redditi di lavoro autonomoRedazione · https://fiscomania.com/ · 26 marzo 2025
Il quadro dichiarativo che determina l'imponibile IRPEF dei professionisti in regime analitico: compensi percepiti, deducibilità analitica delle spese e calcolo della differenza reddituale. Il Quadro RE è la sezione del modello Redditi Persone Fisiche destinata alla dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo in regime analitico, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUIR. Devono compilarlo i professionisti titolari di partita IVA. che non applicano il regime forfettario. Il reddito imponibile si determina per differenza tra i compensi percepiti e le spese professionali deducibili. Il calcolatore di deducibilità delle spese professionali Lo strumento interattivo qui sotto consente di …
Leggi di più… - 2. Per i pagamenti tariffe vecchie e nuove attività non previsteAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 13 aprile 2025
- 3. Aiuti di Stato e Terzo Settore: la Comfort Letter della CommissioneAccesso limitatoAdriana Salvati · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 4 novembre 2025
- 4. Oneri deducibilihttps://www.brocardi.it/
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Giurisprudenza • 322
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/04/2021, n. 10244Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 13827-2019 proposto da: ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANCI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 32, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO CLARICH, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato HARALD BONURA, - ricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 10244 Anno 2021 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: DORONZO ADRIANA Data pubblicazione: 19/04/2021 contro UN AV, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 22, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO GAUDIO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE TE e CO TE; - controricorrente - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI …Leggi di più...
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- 2. Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/05/2020, n. 14722Provvedimento: '} 14722-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Presidente Sent. n. sez. 1 Domenico Carcano Relatore UP 30/1/2020 Giacomo Fumu Giorgio Fidelbo R.G.N. 10332/2019 Ugo De Crescienzo TE Mogini Gastone AZ Giacomo Rocchi TO Dovere UC Pistorelli ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da TO TE RE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 20 giugno 2018 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente Giacomo Fumu; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi che ha …Leggi di più...
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- 3. Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 5901Provvedimento: N. R.G. 61512/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 61512/2019 promossa da: Parte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO [...] P.IVA_1 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso l'AVVOCATURA STATO MILANO ATTORE contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PUJATTI PIERA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA, 1 20124 MILANO presso il difensore avv. …Leggi di più...
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- 4. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 13/11/2024, n. 1000Provvedimento: Sentenza n. 1000/2024 Depositato il 13/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il 08/10/2024 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale: OR AV, Presidente SERENI LUCARELLI ROBERTO, Relatore GARULLI MONICA, Giudice in data 08/10/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 237/2019 depositato il 22/03/2019 proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli, 1 62100 Macerata MC elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Resistente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato …Leggi di più...
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- 5. Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1590Provvedimento: TRIBUNALE D I ROMA Sezione II lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c. Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG.n 19694/024 all'udienza del 6/2/25 , mediante lettura , la seguente sentenza TRA rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti prof Parte_1 Aldo Sandulli e Benedetto Cimino pec , Email_1 [...] giusta procura in calce al ricorso Email_2 RICORRENTE E Controparte_1 Controparte_2 in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. [...] rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. (Finalita') 1. La cooperazione allo sviluppo e' parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarieta' tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP.
2. Essa e' finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresi' finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna.
3. Essa comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente nell'ambito di programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i paesi beneficiari su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.
4. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamita' e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni.
5. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attivita' di carattere militare.
((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175. - Art. 2. (Attivita' di cooperazione) 1. L'attivita' di cooperazione allo sviluppo e' finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa puo' essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale e multibilaterale.
2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attivita' sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica del Ministro contenente fra l'altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorita' delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonche' dei diversi settori nel cui ambito dovra' essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento. Il Parlamento discute la relazione previsionale e programmatica insieme alla relazione consuntiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3.
3. Nell'attivita' di cooperazione rientrano:
a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1;
b) la partecipazione, anche finanziaria, all'attivita' e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonche' nell'attivita' di cooperazione allo sviluppo della Comunita' economica europea;
c) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attivita' di cooperazione allo sviluppo;
d) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attivita' di cooperazione allo sviluppo;
e) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;
f) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
g) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;
h) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
i) la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo;
l) l'adozione di strumenti e interventi, anche di natura finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i programmi e l'azione della Comunita' europea;
m) il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo dei paesi beneficiari.
m-bis) il sostegno e l'assistenza alle vittime delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo, ivi inclusi le attivita' di riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico, tramite programmi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo.
4. Le attivita' di cui alle lettere a), c), d), e), f), h) del comma 3 possono essere attuate, in conformita' con quanto previsto dal successivo articolo 5, anche utilizzando le strutture pubbliche delle regioni, delle province autonome e degli enti locali.
5. Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono avanzare proposte in tal senso alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 10. Il Comitato direzionale di cui all'articolo 9, ove ne ravvisi l'opportunita', autorizza la stipula di apposite convenzioni con le suddette strutture pubbliche.
((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175. - Art. 3. (Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo) 1. La politica della cooperazione allo sviluppo e' competenza del Ministro degli affari esteri.
2. Per la determinazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento e' istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).
3. Il CICS e' presieduto dal Ministro degli affari esteri, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del commercio con l'estero. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la composizione e il funzionamento della segreteria del CICS.
4. Su richiesta del suo presidente il Comitato di volta in volta puo' essere integrato da altri Ministri in relazione alle materie all'ordine del giorno. Alle riunioni del CICS partecipa altresi' il Sottosegretario per gli affari esteri ove delegato ai sensi degli articoli 9 e 14 della presente legge.
5. Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CICS si riunisce almeno quattro volte all'anno.
6. Il CICS:
a) stabilisce, successivamente all'approvazione della legge finanziaria e dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, gli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e determina le priorita' per aree geografiche, settori e strumenti di intervento, nonche' la ripartizione di massima delle disponibilita' finanziarie per la cooperazione multilaterale e bilaterale e, nell'ambito di quest'ultima, per gli interventi straordinari di cui all'articolo 11;
b) delibera in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo che per la loro articolazione e dimensione finanziaria il presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame;
c) verifica periodicamente lo stato di attuazione e gli esiti dell'attivita' di cooperazione e approva annualmente una relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio finanziario precedente. La relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni, anche sulla base di specifici documenti delle rappresentanze diplomatiche, per quanto riguarda i singoli paesi, sulla tipologia dei programmi, sul loro stato di attuazione, sugli obiettivi, sul costo e sugli esiti dei singoli progetti bilaterali, multilaterali, multibilaterali, ordinari e straordinari nonche' di quelli delle organizzazioni non governative. Tale relazione deve essere inviata al Parlamento precedentemente all'esame della legge finanziaria.
((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.