Legge 26 febbraio 1987, n. 49

Commentari113

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  • 1Nelle gare pubbliche per servizi di ingegneria e architettura il compenso deve sempre essere equo (nota a T.A.R. Veneto, sez. III, 03 aprile 2024, n. 632 e T.A.R.…
    Giuseppe La Rosa · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Giuseppe La Rosa Sommario: 1. Breve inquadramento del tema. – 2. La legge n. 49/2023: l'equo compenso da principio a norma cogente. – 3. I rapporti con il d.lgs. n. 36/2023 e le gare pubbliche. – 4. I rilievi del TAR Veneto e del TAR Roma: osservazioni di dettaglio. – 5. (Segue) sulla compatibilità dell'equo compenso con il diritto eurounitario. – 6. Riflessioni conclusive: l'equo compenso nella convergenza di interessi. 1. Breve inquadramento del tema. Le pronunce oggetto del presente scritto offrono un utile spunto per la trattazione del rapporto tra la l. n. 49/2023 sul c.d. “equo compenso” e il d.lgs. n. 36/2023, recante il (nuovo) Codice dei Contratti Pubblici; ciò non solo con …

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  • 2La responsabilità civile dei magistrati
    https://www.studiocataldi.it/

    Responsabilità civile dei magistrati La responsabilità civile dei magistrati è quella che deriva dai danni da questi cagionati nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie Legge Vassalli Danno risarcibile e responsabilità indiretta La colpa grave del magistrato Il diniego di giustizia Interpretazione della legge e valutazione del fatto Cosa fare quando il giudice sbaglia La rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato Responsabilità disciplinare del magistrato Legge Vassalli La responsabilità civile dei magistrati nell'ambito dell'esercizio delle funzioni giudiziarie è disciplinata dalla legge n. 117 del 13 aprile 1988 (c.d. "legge Vassalli"), che, nel complesso, tenta di …

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  • 3Ministero dell’Interno, circolare del 3 aprile 2015, n. 5274
    https://www.asgi.it/

    Scuole di specializzazione di area sanitaria A.A. 2014/2015 – indicazioni operative sull'ammissione alle scuole da parte dei medici stranieri. Ai sensi dell' art. 2, comma 1 del “Regolamento concernente la modalità per l'ammissione dei medici per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina” 30 giugno 2014, n. 105 , possono partecipare al concorso nazionale per l'accesso alle scuole di specializzazione in Medicina, coloro i quali abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso fissato dal bando, con l'obbligo, a pena di esclusione di superare l'esame di stato si …

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  • 4Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
    https://www.brocardi.it/

  • 5Ero in carcere, ero innocente!
    Piera Di Guida · https://www.iusinitinere.it/

    La responsabilità civile dei magistrati dopo la legge 27 febbraio 2015, n. 18 Giuseppe Gulotta, ventidue anni in carcere, innocente. Giancarlo Noto, un anno e tre giorni in carcere, innocente. Bruno Trunfio, tre settimane in carcere, innocente. Maria Andò, nove giorni in carcere, innocente. (Dati su http://www.errorigiudiziari.com/ ) La lista è lunga, quella degli errori giudiziari commessi dai magistrati in Italia, prima le sentenze di condanna, poi quelle di assoluzione, prima il carcere, poi la libertà; per i colpevoli assolti un lungo iter di agonia. Scambio di persona, testimonianze false, pressioni di gruppi di interesse, analisi forense errate, false confessioni estorte sono tra i …

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Giurisprudenza314

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/04/2021, n. 10244
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 13827-2019 proposto da: ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANCI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 32, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO CLARICH, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato HARALD BONURA, - ricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 10244 Anno 2021 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: DORONZO ADRIANA Data pubblicazione: 19/04/2021 contro UN AV, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 22, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO GAUDIO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE TE e CO TE; - controricorrente - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI …
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    • procedura di convocazione assemblea e di nomina del coordinatore regionale·
    • fondamento·
    • controversie relative·
    • associazione nazionale comuni italiani (anci)·
    • giurisdizione del giudice ordinario·
    • sussistenza·
    • giurisdizione civile·
    • giurisdizione ordinaria e amministrativa

  • 2Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/05/2020, n. 14722
    Provvedimento: '} 14722-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Presidente Sent. n. sez. 1 Domenico Carcano Relatore UP 30/1/2020 Giacomo Fumu Giorgio Fidelbo R.G.N. 10332/2019 Ugo De Crescienzo TE Mogini Gastone AZ Giacomo Rocchi TO Dovere UC Pistorelli ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da TO TE RE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 20 giugno 2018 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente Giacomo Fumu; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi che ha …
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    • ingente quantità – configurabilità·
    • circostanze aggravanti·
    • stupefacenti

  • 3Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 4077
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA III SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dr. Francesco Rigato, all'esito della camera di consiglio seguita all'udienza celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8077 /2024 , vertente TRA , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessio Ardizzone e Parte_1 Christian Conti come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Palermo Via, Tommaso Gargallo n. 12 RICORRENTE E , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ai sensi …
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    • valutazione punteggio·
    • art. 52 Costituzione·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • differenziazione punteggio·
    • D.M. 50/2021·
    • servizio militare·
    • disapplicazione norma regolamentare·
    • graduatorie ATA·
    • D.M. 89/2024·
    • art. 2050 Codice Ordinamento Militare

  • 4Trib. Brindisi, sentenza 26/11/2025, n. 1502
    Provvedimento: Segue dal verbale di udienza tenuta in data 26/11/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Brindisi ufficio lavoro Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 26/11/2025 ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra: , rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 PA NN e AS NI, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e in persona del legale rappresentante, CP_1 nonché , rappresentati e difesi dall'avvocato Parte_2 AN FR resistente nonché C.S. e CP_2 Controparte_3 convenuti contumaci oggetto: retribuzione 1 …
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    • CCNL Turismo Pubblici Esercizi·
    • art. 29 D.Lgs. 276/03·
    • differenze retributive·
    • responsabilità solidale appalto·
    • mansioni superiori·
    • indennità sostitutiva ferie·
    • lavoro straordinario·
    • confessione giudiziale·
    • art. 36 Cost.·
    • onere della prova

  • 5Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 5901
    Provvedimento: N. R.G. 61512/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 61512/2019 promossa da: Parte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO [...] P.IVA_1 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso l'AVVOCATURA STATO MILANO ATTORE contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PUJATTI PIERA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA, 1 20124 MILANO presso il difensore avv. …
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    • art. 34 l.n.1044/1970·
    • controllo preventivo amministrativo·
    • affidamento legittimo·
    • opposizione a ordinanza ingiuntiva·
    • spese processuali·
    • retroattività posizione dirigenziale·
    • responsabilità amministrazione di appartenenza·
    • inerzia amministrativa·
    • rimborso spese personale comandato·
    • indennità di posizione dirigenziale
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Finalita') 1. La cooperazione allo sviluppo e' parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarieta' tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP.
    2. Essa e' finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresi' finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna.
    3. Essa comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente nell'ambito di programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i paesi beneficiari su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.
    4. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamita' e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni.
    5. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attivita' di carattere militare.
    ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19)
    - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
    b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ".
    - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
  • Art. 2. (Attivita' di cooperazione) 1. L'attivita' di cooperazione allo sviluppo e' finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa puo' essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale e multibilaterale.
    2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attivita' sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica del Ministro contenente fra l'altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorita' delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonche' dei diversi settori nel cui ambito dovra' essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento. Il Parlamento discute la relazione previsionale e programmatica insieme alla relazione consuntiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3.
    3. Nell'attivita' di cooperazione rientrano:
    a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1;
    b) la partecipazione, anche finanziaria, all'attivita' e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonche' nell'attivita' di cooperazione allo sviluppo della Comunita' economica europea;
    c) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attivita' di cooperazione allo sviluppo;
    d) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attivita' di cooperazione allo sviluppo;
    e) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;
    f) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
    g) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;
    h) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
    i) la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo;
    l) l'adozione di strumenti e interventi, anche di natura finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i programmi e l'azione della Comunita' europea;
    m) il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo dei paesi beneficiari.
    m-bis) il sostegno e l'assistenza alle vittime delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo, ivi inclusi le attivita' di riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico, tramite programmi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo.
    4. Le attivita' di cui alle lettere a), c), d), e), f), h) del comma 3 possono essere attuate, in conformita' con quanto previsto dal successivo articolo 5, anche utilizzando le strutture pubbliche delle regioni, delle province autonome e degli enti locali.
    5. Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono avanzare proposte in tal senso alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 10. Il Comitato direzionale di cui all'articolo 9, ove ne ravvisi l'opportunita', autorizza la stipula di apposite convenzioni con le suddette strutture pubbliche.
    ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19)
    - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
    b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ".
    - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
  • Art. 3. (Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo) 1. La politica della cooperazione allo sviluppo e' competenza del Ministro degli affari esteri.
    2. Per la determinazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento e' istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).
    3. Il CICS e' presieduto dal Ministro degli affari esteri, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del commercio con l'estero. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la composizione e il funzionamento della segreteria del CICS.
    4. Su richiesta del suo presidente il Comitato di volta in volta puo' essere integrato da altri Ministri in relazione alle materie all'ordine del giorno. Alle riunioni del CICS partecipa altresi' il Sottosegretario per gli affari esteri ove delegato ai sensi degli articoli 9 e 14 della presente legge.
    5. Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CICS si riunisce almeno quattro volte all'anno.
    6. Il CICS:
    a) stabilisce, successivamente all'approvazione della legge finanziaria e dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, gli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e determina le priorita' per aree geografiche, settori e strumenti di intervento, nonche' la ripartizione di massima delle disponibilita' finanziarie per la cooperazione multilaterale e bilaterale e, nell'ambito di quest'ultima, per gli interventi straordinari di cui all'articolo 11;
    b) delibera in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo che per la loro articolazione e dimensione finanziaria il presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame;
    c) verifica periodicamente lo stato di attuazione e gli esiti dell'attivita' di cooperazione e approva annualmente una relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio finanziario precedente. La relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni, anche sulla base di specifici documenti delle rappresentanze diplomatiche, per quanto riguarda i singoli paesi, sulla tipologia dei programmi, sul loro stato di attuazione, sugli obiettivi, sul costo e sugli esiti dei singoli progetti bilaterali, multilaterali, multibilaterali, ordinari e straordinari nonche' di quelli delle organizzazioni non governative. Tale relazione deve essere inviata al Parlamento precedentemente all'esame della legge finanziaria.
    ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19)
    - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
    b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ".
    - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.