Sentenza 3 maggio 2005
Massime • 2
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, perché sia integrato l'elemento della collaborazione, ex art. 73 d.P.R. n.309 del 1990, occorre che il contributo fornito dal collaborante risulti concretamente utile, cioè tale da determinare in maniera diretta un esito favorevole per le indagini e la cessazione dell'attività criminale ad esse relativa.
In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell'aggravante della detenzione di quantità ingente, il giudice deve tener conto sia della qualità della sostanza, con riferimento alla sua purezza e alla conseguente idoneità a essere "tagliata" per il confezionamento delle dosi, sia della quantità della sostanza medesima sotto il profilo dell'idoneità a soddisfare un vasto numero di consumatori per un periodo congruamente lungo, con un significativo impatto sul mercato.
Commentario • 1
- 1. Attenuante della collaborazione su traffico di stupefacenti: requisitiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 settembre 2022
Cosa integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni 1. La questione Un imputato ricorreva avverso una sentenza con cui la Corte di Appello di Roma, in riforma di una sentenza adottata dal GIP del Tribunale capitolino, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, aveva revocato il sequestro del telefono cellulare e del computer in sequestro e la pena accessoria di cui all'art. 85, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando nel resto la sua condanna alla pena di quattro anni di reclusione e 20.000,00 euro di multa per il reato di cui agli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2005, n. 28548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28548 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 03/05/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 690
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 26716/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE IL, n. a Bologna il 31.8.1970, BOGGIAN ER, n. a Legnano il 12.1.1975, HE ES, n. a Bari il 13.1.1978, CC Alberto, n. a Dolo il 30.6.1978;
avverso la sentenza in data 28 ottobre 2003 della Corte di Appello di Bologna;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Enrico Ferri che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. FATTO E DIRITTO
DE MASSIMILIANO, BOGGIAN ERIKA, HE ALESSIO, CC LB ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, li ha ritenuti colpevoli dei reati di detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti a ciascuno ascritti.
Ricorre per Cassazione avverso la medesima sentenza anche il OR AR, il quale ha definito la sua posizione, in appello, ex art. 599, comma 4, c.p.p. DE, con tre distinti motivi, si duole: a) del ritenuto riconoscimento della sussistenza della circostanza aggravante della "quantità ingente" di sostanza stupefacente (art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), in relazione a (circa) 58.000
pasticche di ecstasy, criticando il riferimento operato in sentenza alla "zona" di destinazione della sostanza;
b) del mancato riconoscimento della circostanza attenuante della "collaborazione" (art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/90), affermando la carenza di motivazione del diniego, basato sulla negazione di un contributo "determinante"; c) della carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio BOGGIAN, con cinque distinti motivi, si duole: a) della insufficiente motivazione della sentenza di appello laddove questa, nel rigettare l'appello, si sarebbe limitata a richiamare per relationem quella di primo grado;
b) della erronea e comunque immotivata affermazione della responsabilità in relazione ad uno dei capi di imputazione (plurimi episodi di detenzione e vendita di droga a plurime persone, tra cui tale IA AR), sostenendo che la condanna era basata solo sulle dichiarazioni del cessionario IA, prive di adeguati riscontri individualizzanti;
c) del mancato riconoscimento della circostanza attenuante della "collaborazione" (art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/90); d) della carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo sull'asserito rilievo dell'erroneo mancato riconoscimento della diminuente del fatto di "lieve entità" (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90); e) della violazione del divieto della reformatio in peius da parte del giudice di secondo grado, articolando tale rilievo sul presupposto che il giudicante non avrebbe considerato che (già) il giudice di primo grado aveva "implicitamente" concesso la diminuente di cui all'art. 73, comma 5, cit.
HE, con due distinti motivi, si duole: a) dell'asserito errore in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado, nel ritenere inapplicabile in appello, l'istituto del patteggiamento "allargato" introdotto con l. n. 134/2003; b) della illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio, in particolare sotto il profilo del ritenuto eccessivo aumento della pena per la continuazione (art. 81, comma 2, c.p.). CC, con quattro distinti motivi, si duole: a) e b) del mancato riconoscimento della circostanza attenuante della "collaborazione" (art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/90); c) e d) della disposta confisca ex art. 240, comma 1, c.p., dell'autovettura, sul rilievo che sarebbero mancati i presupposti della confisca facoltativa anche perché detta autovettura, non "manipolata" per occultare la sostanza stupefacente, doveva ritenersi solo occasionalmente utilizzata a fini delittuosi.
OR, "patteggiante" ex art. 599, comma 4, c.p.p., si duole del fatto che gli sarebbero state applicate le pene accessorie, sostenendo che, invece, si sarebbe dovuta applicare la disciplina del patteggiamento ex art. 444 c.p.p., con conseguente inapplicabilità delle pene accessorie.
Tutti i motivi di ricorso sono infondati, tranne che per quanto si dirà in ordine al motivo di censura concernente la confisca dell'autovettura in danno del CC LB.
Per comodità espositiva vengono trattati congiuntamente quelli comuni.
Quanto al riconoscimento dell'aggravante della quantità ingente di sostanza stupefacente (DE), in relazione a (circa) 58.000 pasticche di ecstasy (peso netto di kg. 15,467 con principio attivo di MDMA pari a grammi 2.877, 657, come si legge nell'imputazione), la decisione della sentenza gravata è giuridicamente corretta e adeguatamente motivata, tanto da sfuggire a censure in questa sede. È pacifico, in proposito, che la valutazione circa la sussistenza dell'aggravante de qua è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e la relativa valutazione, intesa a stabilire se una determinata quantità possa o no considerarsi ingente, sfugge, se congruamente motivata, al sindacato di legittimità della Corte di Cassazione (così, tra le altre, Cass., Sez. 6^, 13 novembre 1992, De Vitis;
Cass., Sez. 6^, 20 febbraio 1991, Strangio ed altro). Il giudice, a tal fine, deve tenere conto, in primo luogo, della quantità oggettiva e della qualità della sostanza (maggiore o minore purezza;
conseguente idoneità ad essere "tagliata" per il confezionamento delle dosi commerciali); e, in secondo luogo, a determinate condizioni ed entro certi limiti, della situazione del mercato nel quale la sostanza è destinata ad essere introdotta. Sotto il primo profilo, la giurisprudenza è costante nell'affermare che la base di partenza per ricostruire il concetto in parola deve essere rappresentato dal dato lessicale utilizzato dal legislatore con l'aggettivo "ingente", che indica uno dei livelli più elevati nella scala degli aggettivi di quantità ed esprime pertanto la necessità che questa, pur non immensa, sia peraltro in grado, alla luce delle caratteristiche della sostanza e delle dosi in concreto estraibili, di soddisfare un notevole numero di tossicodipendenti e per un periodo piuttosto lungo, saturando così una larga parte del mercato, ovvero producendo una modificazione notevole dell'offerta sul mercato (ex pluribus, Cass., Sez. 6^, 14 maggio 1996, Merlini ed altri;
e, più di recente, Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2000, Buscicchio ed altri).
Sotto il profilo della qualità, il giudice deve avere riguardo alla consistenza pura della sostanza, separata dall'aggiunta degli eccipienti e dei componenti inerti, quando con tali additivi questa sia stata miscelata, combinata o tagliata (Cass., Sez. 6^, 10 aprile 1986, Annunziata), rilevando, a tal fine, la maggiore o minore purezza della sostanza e la conseguente maggiore o minore idoneità ad essere "tagliata" per il confezionamento delle dosi commerciali. In una tale ottica ricostruttiva, è necessario anche che il giudice, al fine di verificare la ricorrenza dell'aggravante, proceda a verificare l'influenza che il quantitativo di droga può avere sul mercato degli stupefacenti, almeno quando sia possibile risalire probatoriamente ad identificare tale mercato e quando, comunque, non ci si trovi in presenza di una quantità talmente elevata da togliere qualsivoglia dubbio sulla sussistenza del presupposti giustificativi posti alla base dell'aggravamento della pena (per riferimenti, ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 12 luglio 2001, Maina;
Cass., Sez. 6^, 10 aprile 2003, Dattilo ed altri;
l'importanza del riferimento al mercato può desumersi, autorevolmente, anche da Cass., Sez. un., 21 giugno 2000, Primavera, laddove si evidenzia che l'apprezzamento sulla sussistenza o no dell'aggravante de qua è rimesso al giudice di merito, il quale, vivendo la realtà sociale del comprensorio sociale in cui opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza o no dei relativi presupposti: trattasi di passaggio argomentativo che non avrebbe senso a meno che non gli si attribuisse il significato di conferire al giudice il potere- dovere di commisurare gli effetti del quantitativo della sostanza sul territorio ove il medesimo è destinato ad essere immesso). Or bene, il giudicante si è mosso in questa prospettiva ermeneutica apprezzando il quantitativo oltremodo significativo delle pasticche oggetto della condotta Incriminata, non trascurando di considerare la percentuale di principio attivo di MDMA presente e non trascurando neppure di considerare gli effetti sul mercato di ritenuta presumibile destinazione (nella specie, il comprensorio territoriale bolognese).
Va anzi aggiunto che il quantitativo, senz'altro esorbitante, avrebbe anche esentato dall'apprezzamento del parametro valutativo degli effetti sul mercato (cfr. del resto Cass., Sez. 4^, 3 dicembre 2003, Tavano, che ha ritenuto legittimo il riconoscimento dell'aggravante de qua in relazione a oltre quattro kg. di pastiglie di ecstasy, ritenuto quantitativo idoneo a coprire le esigenze di decine di discoteche e centinaia di assuntori).
Corretto e congruamente motivato è anche il diniego della attenuante della "collaborazione" (DE, BOGGIAN e CC). Il giudicante, infatti, recependo le argomentazioni del giudice di primo grado, a ben vedere, ha argomentato il diniego sulla ritenuta assenza della "concretezza", "utilità" e "proficuità", nella prospettiva del contrasto delle attività criminose presenti o future, del contributo fornito dagli imputati che invocavano la diminuente, ponendosi in tal modo in linea con quella che è la assolutamente pacifica interpretazione giurisprudenziale (cfr., in termini generali, ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 13 maggio 1997, Conti). Che la concretezza, l'utilità e la proficuità del contributo siano condizioni essenziali per il riconoscimento dell'attenuante de qua lo impone la considerazione che un premio così significativo in termini di riduzione della pena, quale è quello ivi configurato, non troverebbe giustificazione di fronte ad un comportamento non realmente efficiente: in tal caso, potrà semmai residuare spazio per la concessione delle attenuanti generiche, ai sensi dell'art. 62 bis c.p. e, nella ricorrenza dei relativi presupposti, dell'attenuante del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 62, n. 6, seconda parte, c.p. In altri termini, la resipicenza collaborativa può ritenersi producente ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/90 solo se accompagnata da favorevoli esiti per le indagini e per la cessazione di attività criminali nel campo degli stupefacenti (in generale, oltre a Cass., Sez. 4^, 13 maggio 1997, Conti, cit., v., più di recente, ex pluribus, Cass., Sez. 6^, 24 giugno 2004, Dattrino ed altri). Da queste premesse, ineccepibile è l'argomentazione operata in sentenza a supporto del diniego dell'attenuante basata sul riferimento che trattavasi di comportamenti collaborativi e ammissioni che si erano in sostanza limitati soltanto a rafforzare un quadro probatorio, già sostanzialmente acquisito o ad affrettare il conseguimento di risultati investigativi verso i quali le indagini erano già utilmente orientate.
Nè in questa prospettiva è qui consentito procedere ad una rivalutazione "nel merito" del giudizio in proposito formulato dal giudicante, giacché non potrebbe essere certamente il giudice di legittimità, a fronte di una decisione corretta e congruamente motivata, procedere a verificare, in fatto, lo spessore e la valenza dell'affermata attività collaborativa.
Infondate le doglianze articolate prospettando la ritenuta insufficienza della tecnica di motivazione utilizzata dal giudice d'appello, attraverso il rinvio per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado (BOGGIAN).
Anche a non voler considerare la genericità della doglianza che non precisa su quali specifici motivi di gravame il giudicante d'appello avrebbe omesso di soffermarsi, va ricordato che, per assunto pacifico, quando la sentenza del giudice di appello concorda nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione di primo grado, la struttura motivazionale della relativa decisione si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (Cass., Sez. 2^, 15 ottobre 2004, Proc. gen. App. Palermo ed altro in proc. Andreotti). Di guisa che, in una tale ottica, è consentita la motivazione della sentenza d'appello per relationem allorché la censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi dal giudice di primo grado, non essendo tenuto, in tali casi, il giudice del gravame a trattare diffusamente ed analiticamente le questioni ed i temi riprodotti dall'appellante, bastando, a tal fine, che egli dia conto succintamente delle ragioni che giustificano l'adesione alle linee argomentative sulle quali si regge la sentenza impugnata (Cass., Sez. 1^, 2 ottobre 2003, Graziano). La sentenza gravata appare avere rispettato i richiamati principi, non apprezzandosi, del resto, specifiche censure che possano indurre a ritenere una ingiustificata elusione degli argomenti difensivi svolti dall'appellante.
Le considerazioni sopra sviluppate consentono, del resto, di rigettare anche le doglianze afferenti il trattamento sanzionatorio (DE, BOGGIAN e HE) che, nella pronuncia gravata, anche attraverso il richiamo all'apprezzamento del primo giudice, risulta ampiamente argomentato, in termini qui certamente incensurabili. A ciò dovendosi aggiungere, che le doglianze sul punto sono ex se inaccoglibili già per come formulate, basandosi su argomentazioni fattuali che dalla motivazione della sentenza o sono state espressamente escluse (la attribuita rilevanza all'attenuante del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, in realtà non concessa) o presuppongono un apprezzamento di merito che qui non è consentito di operare (il preteso eccessivo aumento per la continuazione).
Da quanto esposto discende, coerentemente, anche la totale infondatezza della doglianza articolata su una pretesa, del tutto insussistente violazione del divieto della reformatio in peius (BOGGIAN), trattandosi, come si è visto, di doglianza basata su un presupposto fattualmente insussistente.
Infondata è, ancora, la censura (BOGGIAN) con la quale si pretende di rimettere qui in discussione il giudizio formulato dal giudice di merito in punto di affermata responsabilità in ordine ad una delle ipotesi criminose sub iudice.
Dimentica il ricorrente i limiti del giudizio di legittimità, laddove, a fronte di una motivazione logica, argomentata ed esente da violazioni di legge, non può essere certo la Corte di legittimità a procedere ad una "rinnovata" valutazione "nel merito" dei mezzi di prova e del relativo apprezzamento.
È quanto il ricorrente vorrebbe che qui si effettuasse, laddove contesta la attendibilità delle dichiarazioni accusatorie che, come emerge in parte motiva, hanno costituito il fondamento del giudizio di responsabilità.
Infondata è la doglianza in tema di patteggiamento "allargato", introdotto con la legge 12 giugno 2003 n. 134 (HE): come è noto, infatti, la richiesta di applicazione della pena formulata in base alla disciplina transitoria dell'articolo 5 della legge n. 134/2001 è dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado, e,
pertanto, non può trovare applicazione in quelli di impugnazione (cfr. Cass., Sez. un. 24 settembre 2003, Petrella ed altro;
nonché, più di recente, Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2004, De Donato). Parimenti infondato è il motivo di ricorso relativo alla pena "patteggiata" ex art. 599, comma 4, c.p.p. (OR). È pacifico, in proposito, che il cosiddetto patteggiamento in appello non comporta alcuna riduzione premiale della pena ne' vantaggi di altra natura per l'imputato:
infatti, e non a caso, ne' l'art. 602, ne' l'art. 599, comma 4, c.p.p., contengono alcun richiamo all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, disciplinato dall'art. 444 e segg. c.p.p. Pertanto, per quanto qui direttamente interessa, il giudice di appello non ha il potere di non applicare le pene accessorie, poiché tale effetto, previsto dall'art. 445 c.p.p. consegue unicamente alla sentenza resa ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p. (in termini, Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 1993, Zanicotti ed altro). Per converso, l'unico motivo di ricorso che merita accoglimento è quello con il quale si contesta la disposta confisca dell'autoveicolo (CC).
Si verte, come è ovvio, in ipotesi di confisca facoltativa del mezzo utilizzato per commettere il reato (art. 240, comma 1, c.p.). Or bene, quando si verte in ipotesi di confisca facoltativa, sia quando si debba provvedere in sede di sentenza di condanna, sia quando si verta in ipotesi di sentenza di "patteggiamento", la relativa determinazione di applicare la misura di sicurezza non è lasciata alla discrezionalità "libera" del giudice, occorrendo, invece, a tal fine, la dimostrazione, di cui il giudice deve dare contezza con puntuale motivazione, di una particolare "correlazione diretta" tra la res e il reato, dalla quale derivi un giudizio di "pericolosità" derivante dal mantenimento della cosa nella disponibilità del reo che legittima il provvedimento ablativo. Le caratteristiche della "correlazione diretta" tra la res e il reato sono, all'evidenza, diversi, a seconda che si verta in ipotesi di confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero di confisca facoltativa delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.
In particolare, quanto alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (è l'ipotesi del veicolo utilizzato per trasportare la droga, che qui interessa), il collegamento diretto della cosa con il reato va inteso nel senso che questa deve avere svolto un ruolo indispensabile, non meramente occasionale per e nell'esecuzione del reato (cfr. Cass., Sez. 6^, 6 giugno 1994, Violato). Mentre il giudizio prognostico di pericolosità sociale derivante dal mantenimento del possesso della cosa da parte dell'imputato, va formulato apprezzando l'eventuale rischio di recidiva che tale mantenimento potrebbe determinare rendendo probabile il ripetersi dell'attività incriminata. Il giudizio prognostico, va precisato, in quanto collegato al mantenimento del possesso della cosa da parte dell'imputato ed al rischio di recidiva che può conseguirne, non va formulato avendo riguardo necessariamente e solo alla specificità della res ed alle sue caratteristiche intrinseche: di guisa che, esemplificando, il rischio di recidiva, e quindi la confiscabilità, potrebbe ritenersi solo con riguardo ad un veicolo predisposto, coni particolari accorgimenti insidiosi o con modifiche strutturali, per l'occultamento o il trasporto di droga.
Ma può e deve essere formulato, anche a prescindere dalle stesse caratteristiche strutturali della cosa, apprezzando comunque la personalità del reo e le modalità di realizzazione del reato, e verificando se, in questa prospettiva, il mantenimento della res nella disponibilità del reo consenta di formulare o no un giudizio di pericolosità, sub specie del rischio di reiterazione: di guisa che, esemplificando, potrebbe confiscarsi anche un veicolo non "manipolato" con i suddetti accorgimenti, che si presentasse comunque idoneo a favorire il rischio di recidiva, in considerazione della personalità del reo (recidivo reieterato e specifico, ecc.) e della modalità di realizzazione del fatto incriminato (sintomatiche di un'attività criminosa "professionale" o a forte rischio di reiterazione, ecc).
Tale conclusione è imposta, laddove si consideri che il giudizio di pericolosità presupposto dall'art. 203 c.p., per quanto riguarda la misura di sicurezza della confisca, va espresso avendo riguardo, non solo alla cosa, ma anche (e soprattutto) alla personalità del reo e alle modalità di realizzazione del fatto incriminato. Ed è imposto anche da un'altra considerazione: diversamente opinando, una cosa che possa essere destinata anche ad attività lecite (come, un veicolo non "manipolato" con accorgimenti particolari) non potrebbe tout court essere assoggettata a confisca, neppure se risultasse evidente che la sua libera disponibilità da parte del reo renderebbe concreto il rischio del "riutilizzo" in attività illecite. È ovvio, peraltro, che in relazione alla confisca di una res priva ex se di caratteristiche strutturali dimostrative del riutilizzo in attività illecite (il veicolo "manipolato" dell'esempio fatto) e, comunque, di una res che possa avere anche utilizzi leciti (un veicolo "non manipolato", ovviamente utilizzabile come lecito mezzo di trasporto), lo sforzo motivazionale a supporto del provvedimento ablativo (sulla pericolosità insita nel mantenimento della relativa disponibilità in capo all'imputato) deve essere particolarmente intenso per evitare l'adozione di provvedimenti ingiustificati e gratuitamente punitivi. In definitiva, nessun dubbio sussiste sulla confiscabilità del mezzo di trasporto rispetto al quale, per le caratteristiche strutturali ossia per le manipolazioni che lo contraddistinguono (presenza di nascondigli per la droga, ecc), è facile (perché quasi in re ipsa) formulare il giudizio di pericolosità in relazione al riutilizzo in attività criminose.
La confisca, però, può riguardare anche mezzi di trasporto privi delle suddette inequivoche caratteristiche, laddove, in concreto, avendo riguardo alla personalità del reo ed alle modalità dell'attività incriminata, possa formularsi analogo giudizio, a supporto del quale lo sforzo motivazionale deve essere particolarmente approfondito, essendosi in presenza di una res priva di caratteristiche intrinseche in tal senso inequivoche e, anzi, potenzialmente utilizzabile anche per scopi leciti. In questa prospettiva, non convince quell'orientamento interpretativo che ritiene confiscabile il veicolo utilizzato per il trasporto di stupefacenti solo se e quando questo sia stato predisposto, con particolari accorgimenti insidiosi o con modifiche strutturali, per l'occultamento della droga (Cass., Sez. 4^, 29 febbraio 2000, Iliadis). Anche un veicolo privo delle anzidette caratteristiche, invece, potrebbe senz'altro essere suscettibile di confisca facoltativa ex art. 240, comma 1, c.p., trattandosi di mezzo utilizzato per commettere il reato, soddisfacendo l'onere probatorio sulla pericolosità di cui si è detto. Diversamente opinando, del resto, ne rimarrebbe irrimediabilmente pregiudicata la stessa finalità preventiva e cautelare della confisca. (cfr., per utili riferimenti, Cass., Sez. 4^, 24 gennaio 2005, Ricciolino ed altro, laddove la Corte ha ritenuto corretto il ragionamento del giudice di merito, che aveva motivato la confisca dell'autovettura dell'imputato, pur non sottoposta a modifiche particolari, facendo riferimento alle modalità della condotta, all'inserimento dell'imputato nel circuito della distribuzione della droga, alla distanza tra il luogo di approvvigionamento e quello dello spaccio e alla conseguente necessità di disporre di un idoneo veicolo anche per le quantità, ritenute ingenti, da trasportare: circostanze ritenute dimostrative della possibilità di reiterazione dell'attività criminosa, resa più facile ed insidiosa proprio dalla disponibilità dell'autovettura; la Corte, in proposito, ha ritenuto incensurabile in sede di legittimità tale valutazione di merito, proprio per la presenza di una specifica motivazione sulla prognosi richiesta in ordine alla possibilità che la disponibilità del mezzo potesse agevolare in futuro la consumazione di analoghi reati). Nella specie, risulta evidente che il giudicante ha omesso di soffermarsi sul motivo di impugnazione, limitando a richiamare la sentenza di primo grado con riferimento al profilo della proprietà formale del veicolo, ma senza alcuna puntuale motivazione in punto di giudizio di pericolosità sociale, nei termini di cui si è detto. La sentenza, pertanto, va annullata sul punto senza rinvio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell'autoveicolo disposta nei confronti di CC LB, confisca che elimina;
rigetta i ricorsi e condanna TO AR, DE IL, OG ER e ET ES in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2005